ACCORDO DI PROGRAMMA
“CICLOVIA DEL FIUME NERA - REALIZZAZIONE DEL TRATTO DALLA CASCATA DELLE MARMORE AL CENTRO URBANO DI TERNI”
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
la Regione Umbria, con sede in ……………………., Codice Fiscale , nella persona
…………………………………………………., domiciliato per la carica presso la suddetta Regione, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente P.T. del Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico, autorizzato alla firma con DGR n. ………… del ;
il Comune di Terni, con sede in ……………………., Codice Fiscale , nella persona
…………………………………………………., domiciliato per la carica presso la suddetta Regione, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente P.T. del Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico, autorizzato alla firma con … n. ………… del ;
il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, con sede in ……………………., Codice Fiscale
………………, nella persona , domiciliato per la carica
presso la suddetta Regione, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente P.T. del Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico, autorizzato alla firma con … n. ………… del ;
PREMESSO CHE:
• la Regione Umbria, con la dgr 1558/2011 ha istituito la “Rete di mobilità ecologica di interesse regionale” di cui fa parte anche l’itinerario ciclabile lungo la valle del Nera quale asse principale della mobilità ciclistica regionale;
• al momento è in corso di allestimento il tratto di ciclovia da Sant’Anatolia di Narco alla Cascata delle Marmore che connette la ciclovia stessa con il tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia;
• il tratto di infrastruttura di cui al presente accordo consente di superare la criticità oggi esistente tra il sito della Cascata e il centro cittadino in cui si trova il nodo di scambio modale treno/bici della stazione RFI;
• vista altresì la possibilità di generare sinergie con il percorso pedonale del così detto “Trekking del Nera I e II stralcio” in corso di progettazione per il medesimo tratto Cascata delle Marmore-Terni;
• a seguito delle intese fra il Comune di Terni, il Consorzio e la Regione Umbria, è stato concordato di perseguire la realizzazione dell’opera attraverso un’azione congiunta a carattere amministrativo e finanziario, formalizzata attraverso la stipula del presente accordo di programma;
• tra i soggetti a vario titolo competenti si è convenuto sul ruolo da assumere da ciascuno soggetto: Regione Umbria soggetto programmatore e finanziatore; Comune di Terni beneficiario
dell’infrastruttura; Consorzio di Bonifica Tevere Nera soggetto aggiudicatore dell’intervento per competenza sull’ambito fluviale;
Visto il d.lgs. 267/2000, art. 34 Accordi di programma ed in particolare il comma 6. il quale prescrive che “per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio per inerzia del soggetto attuatore entro tre anni”.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto dell'accordo di programma
Il presente accordo di programma ha per oggetto la “Realizzazione del percorso ciclabile lungo il Fiume Nera tra la Cascata delle Marmore e Voc. Xxxxxx nel Comune di Terni, fino alla connessione con il percorso ciclabile urbano di Via Centurini”.
Articolo 2 (Obblighi della Regione)
1. La Regione si impegna ad assicurare la copertura finanziaria dell’opera, fino alla somma di € 1.000.000,00, riservandosi di determinare l’effettivo ammontare del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute e comunque entro il limite massimo anzidetto.
2. Il trasferimento delle risorse, a titolo di contributo regionale pari a € 1.000.000,00, è individuato nelle disponibilità residue del programma PIAT della legge 61/1998, per gli interventi previsti nell’allegato al documento istruttorio della dgr 511/2004, Punto 1, “Percorsi per la mobilità ecologica – sentieristica – piste ciclabili”, e che tale somma trova copertura nei fondi della contabilità speciale L.61/1998 destinati al progetto PIAT mobilità e reti di trasporto di cui alla DGR 511/2004.
3. L’utilizzo di eventuali economie dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Regione.
Articolo 3
(Obblighi del Comune di Terni)
1. Il Comune di Terni si impegna a sottoporre le aree di esproprio previste in progetto al vincolo preordinato all’esproprio, secondo le modalità di cui L.R. 22/07/11, n.7, solo in qualità di autorità espropriante ai sensi di quanto disciplinato dal DPR 327 del 8 giugno 2001 “Testo Unico per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
2. Il Comune si impegna ad annettere al proprio demanio stradale le aree espropriate per la realizzazione della ciclovia e sue pertinenze, divenendo il soggetto “beneficiario dell’espropriazione”, ai sensi dell’art.2, della L.R. 22/07/11, n.7. Il Comune di Terni assume i poteri e compiti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 285/92 smi subito dopo l’apertura al traffico dell’itinerario con formale ordinanza che disciplina la circolazione della ciclovia in via permanente;
3. Il Comune si impegna a svolgere una funzione di raccordo con il Consorzio di Bonifica Tevere Nera al fine di definire gli aspetti progettuali finalizzati all’attivazione delle procedure espropriative, oltre che tutte le azioni congiunte finalizzate ad armonizzare gli iter amministrativi necessari per la realizzazione della ciclovia e l’itinerario escursionistico denominato “Trekking del Nera” anche con l’obiettivo di razionalizzare l’uso delle risorse disponibili nell’interesse pubblico sotteso dai due progetti di rilevanza strategica;
Commentato [F1]: VALUTARE BENE I TERMINI. SI SUGGERISCE AL CONSORZIO DI ALLINEARE LE TEMPISTICHE ANCHE CON
RIFERIMENTO ALL’INTEGRAZIONE DELL’ATTTIVITA’ AMMINISTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO DEL TREKKING DEL NERA.
Articolo 4 Obblighi del Consorzio
1. Il Consorzio si impegna ad assumere la funzione di soggetto aggiudicatore dell’intervento, a norma del d.lgs. 50/2016, ed tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell’intervento, assicurando in collaborazione con il Comune di Terni tutte le azioni necessarie per poter armonizzare la fase di programmazione, progettazione e realizzazione della ciclovia e dell’itineriario escursionistico denominato “Trekking del Nera” al fine di poter soddisfare gli interessi pubblici sottesi alla valorizzazione dei collegamenti tra la Cascata delle Marmore e la Città di Terni;
2. Per quanto attiene alle procedure espropriative il Consorzio agirà in qualità di “promotore dell’espropriazione”, ai sensi dell’art.2, della L.R. 22/07/11, n.7.
3. Il Consorzio dovrà fornire al Comune di Terni il Piano Particellare d’esproprio e i relativi frazionamenti catastali necessari per la stipula degli atti; dovrà altresì supportare il Comune nella stipula con i privati di eventuali accordi bonari di cessione volontaria, oltre al picchettamento delle aree.
4. Il Consorzio provvederà alla realizzazione delle opere successivamente all’espletamento della procedura espropriativa da parte del Comune, con la messa a disposizione delle relative aree.
5. Il Consorzio si impegna ad espletare la conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i., al fine di adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. A tal proposito, il soggetto rappresentate del Comune di Terni a mezzo della delega conferita dal Consiglio Comunale potrà approvare il progetto anche in variante al PRG previa adeguata istruttoria e valutazione. L’approvazione in conferenza dei servizi del progetto non esula dagli obblighi di approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Terni ai fini edilizi ai sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015.
Articolo 5 (Tempi di attuazione)
1. L’avvio delle procedure per la progettazione dell’intervento per l’opera di cui trattasi, deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione alla raccolta degli atti della Regione del presente Accordo di Programma, pena la revoca del finanziamento assentito, con la conseguente restituzione delle eventuali somme a qualunque titolo versate dalla Regione.
2. L’ultimazione dei lavori dell’opera ammessa a finanziamento deve avvenire, nel rispetto della normativa vigente, entro il termine di tre anni dalla data di acquisizione alla raccolta degli atti della Regione del presente Accordo di Programma.
Articolo 6
(Modalità di erogazione del contributo)
1. La Regione liquiderà al Comune la somma occorrente per l’acquisizione delle aree oggetto di esproprio, prevista nel quadro economico del progetto definitivo.
2. Il Comune, ai fini della liquidazione, rendiconterà la spesa direttamente alla Regione, fornendo informativa al Consorzio al fine della redazione dello stato finale delle opere.
3. La Regione liquiderà la somma per i lavori ed oneri accessori al Consorzio secondo le modalità di cui al DGR n.1405 del 11/10/10, cioè trattandosi di progetto di costo superiore a
€. 100.000,00:
• erogazione del 30% dell’importo del costo dell’opera al momento della presa d’atto regionale, previa acquisizione dell’assenso del Comune di Terni, dell’atto di approvazione da parte del Consorzio della Bonifica Tevere Nera del progetto esecutivo sviluppato in conformità agli esiti della Conferenza di servizi e dell’Accordo di programma;
• erogazione fino alla concorrenza del 50% del costo dell’opera al netto del ribasso, desumibile dal quadro economico rimodulato a seguito di gara, previa trasmissione per via telematica alla Regione del “Modello A”, allegato alla suddetta DGR 1405/2010, debitamente compilato e sottoscritto dal Responsabile del procedimento ad avvenuta aggiudicazione e consegna dei lavori;
• erogazione del 40% dell’importo del contributo concesso previa trasmissione della rendicontazione del contributo precedentemente erogato, previa trasmissione alla Regione del “Modello A” debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento da inviare per via telematica.
• L’erogazione del saldo del contributo concesso, ovvero rideterminato sulla base della verifica della ammissibilità delle singole voci di spesa sostenute, a lavori conclusi e ad avvenuta rendicontazione delle somme erogate tramite la presentazione della seguente documentazione:
- “Modello A” debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento da inviare per via telematica da far valere come rapporto previsto dall’articolo 6 comma 3 Legge regionale del 21 gennaio 2010, n.3;
- copia conforme all’originale dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione;
- copia degli atti di approvazione dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione e di liquidazione delle spese;
- relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario finale firmata dal responsabile unico del procedimento;
- copia atto di approvazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario finale da parte del soggetto aggiudicatore.
Art. 7 Rendicontazione del finanziamento
1. La rendicontazione del finanziamento avverrà secondo un’unica contabilità dei lavori e delle somme a disposizione che il Consorzio presenterà alla Regione Umbria; farà parte di tale rendicontazione il consuntivo della spesa sostenuta dal Comune per le procedure espropriative il cui dettaglio sarà trasmesso direttamente dal Comune alla Regione.
2. Per le risorse di cui al precedente articolo 3 sono inserite nell’Accodo di Programma Quadro Infrastrutture e Mobilità e corre l’obbligo di aggiornare per via telematica nell’”Applicativo Intese” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cadenza bimestrale, lo stato di avanzamento dell’opera; pertanto il Consorzio deve trasmettere alla Regione entro il 15 del mese successivo a ciascun bimestre di riferimento, il quadro riepilogativo sullo stato di avanzamento dell’opera.
Articolo 8
(Obblighi del soggetto attuatore)
Il Consozio di Bonifica Tevere Nera provvede a nominare il Responsabile Unico del Procedimento che, oltre ad ottemperare alle disposizioni normative vigenti, ha anche il compito di:
a) valutare l’opportunità di inserire, tra le somme a disposizione e in particolare per quelle destinate ad opere impreviste e imprevedibili, una quota tale che ci sia la certezza della conclusione dell’opera; a tal fine fin d’ora la Regione si esonera da qualunque incremento di risorse finanziarie rispetto a quella indicata nel presente atto;
b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto dei tempi, degli impegni e degli obblighi assunti con il presente accordo, sia nella fase di progettazione, di esecuzione, nonché per concludere i lavori;
c) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali criticità evidenziate in ogni fase del procedimento, al fine di provvedere sinergicamente alla loro soluzione, là dove possibile;
d) relazionale ufficialmente alla Regione lo stato di avanzamento delle diverse procedure almeno ogni 6 mesi a far data dalla registrazione del presente Accordo di Programma alla raccolta degli atti della Regione;
e) proporre tempestivamente, qualora ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento dovessero ricorrere le condizioni, eventuali:
• modifiche o rimodulazioni delle risorse, comprese le economie di gara, previste nel presente atto;
• iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione delle procedure e dell’intervento de quo.
Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della legge 136/2010 e s. m. e i. troverà applicazione nei confronti del Comune di Gualdo Tadino solo laddove lo stesso non risultasse più soggetto agli obblighi di evidenza pubblica per affidamenti di cui alle tipologie contemplate nella predetta normativa.
Articolo 10 (Tutela dei dati personali)
1. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentati della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
a) esecuzione di obblighi di legge in genere;
b) gestione dell’eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
c) esigenze di tipo operativo e gestionale del Consorzio di Bonifica Tevere Nera;
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all’uopo nominati dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio di Bonifica Tevere Nera - C.F. ………….
Via , presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del citato
D.Lgs. 196/2003.
4. La Regione si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali al Consorzio di Bonifica Tevere Nera per le finalità sopra indicate.
Articolo 11 (Disposizioni finali)
1. Il presente Accordo di Programma viene sottoscritto dalle parti, in forma digitale, per incondizionata accettazione.
2. La Regione Umbria provvede alla acquisizione alla raccolta degli atti della Regione del presente Accordo di Programma.
3. Per ogni eventuale controversia relativa agli aspetti del presente Accordo di Programma è competente il Foro di Perugia.
Articolo 12 (Clausola fiscale)
1. Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente atto è esente da registrazione fino al caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto
Regione Umbria Comune di Terni
Consorzio di Bonifica Tevere Nera
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2)