TRA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI PERCOLATO (EER 19.07.03) PRODOTTO DAGLI IMPIANTI DI CRISPA (JOLANDA DI SAVOIA - FE) E DI CAPRILE (CODIGORO - FE)
L'anno 2019 il giorno XX del mese di XXXX;
TRA
AREA IMPIANTI S.p.A. con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx, 00/X P.Iva -
C.F. 01964100380, in seguito denominata Committente, rappresentata dal Rag.
Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Amministratore Unico, per la carica domiciliato presso la sede legale di AREA IMPIANTI S.p.A. in Copparo (FE);
E
XXXX, in seguito denominato Appaltatore, rappresentato da XXXX;
PREMESSO
- che è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di carico, trasporto e trattamento di percolato (EER 19.07.03) prodotto dagli impianti di CRISPA (Jolanda di Savoia - FE) e di CAPRILE (Codigoro - FE)" ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che l’appalto è stato aggiudicato all’impresa XXXX, la quale ha offerto un importo complessivo determinato mediante offerta a prezzi unitari pari ad euro XXXX equivalente ad un ribasso percentuale del XX % sull’importo posto a base di gara pari ad euro 700.000,00 (settecentomila/00), oltre agli oneri per la sicurezza pari ad euro 211,80 (duecentoundici/80), aggiudicandosi l’appalto per l’importo di euro XXXX, oltre agli oneri della sicurezza di euro 211,80 (duecentoundici/80) per un
totale di euro XXXX; Tutti gli importi si intendono comprensivi dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga;
- che ai sensi degli artt. 32, co. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- che il contratto può essere stipulato in quanto è decorso il termine di cui all’art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - (Premesse)
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - (Oggetto del contratto)
L’appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e trattamento presso idoneo impianto individuato dall’Appaltatore, del percolato di cui al codice EER 19.07.03 prodotto dagli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi “polo Crispa” di Jolanda di Savoia in Via Gran Linea n. 12 e polo esaurito “Caprile” in xxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda a quanto disciplinato dal capitolato speciale d’appalto, che ai sensi dell'art. 32, co. 14- bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce parte integrante del presente contratto. La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento dei servizi indicati in premessa e specificati nel presente articolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e modalità previste dal presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 3 - (Durata del contratto e penali)
La durata prevista per il presente affidamento decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto (01/07/2019) fino al 30/06/2020.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Committente si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per un ulteriore anno alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Resta salva la facoltà della Committente di prorogare il contratto fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La facoltà di proroga potrà essere esercitata al termine dell’affidamento principale, qualora non si proceda al rinnovo, ovvero al termine del periodo di rinnovo.
Ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'opzione del quinto d'obbligo potrà essere esercitata durante l'esecuzione del contratto principale e dell'eventuale rinnovo. Il valore del quinto d'obbligo sarà calcolato sull'importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.
Qualora alla scadenza del contratto l’importo non venga interamente esaurito, il rapporto contrattuale cesserà e l’Appaltatore non potrà rivendicare le somme residue non liquidate dalla Committente.
In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza del
Ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore sarà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo:
1) nella consegna del report riepilogativo relativo ai rifiuti conferiti e pesati in entrata all’impianto di trattamento di cui al successivo art. 7 “Modalità di esecuzione” del presente contratto, oltre il giorno 5 di ogni mese, con riferimento alla mensilità precedente;
2) nella consegna della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto, timbrata e firmata per accettazione dall’impianto ricevente ed autorizzato allo smaltimento del rifiuto, oltre i termini normativamente previsti;
3) nel ritiro del rifiuto oltre 1 (uno) giorno lavorativo decorrente dalla richiesta trasmessa a mezzo e- mail dalla Committente, come previsto all’art. 7 “Modalità di esecuzione” del presente contratto.
Se la sommatoria dei ritardi di cui al punto sub 1) supera nell’arco di 3 (tre) mesi i 9 (nove) giorni, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Se la sommatoria dei ritardi di cui al punto sub 3) supera nell’arco di 1 (uno) mese i 5 (cinque) giorni, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo complessivo delle penali
superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2 e dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora il QSA della Committente rilevi violazioni agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in materia antinfortunistica, di tutela dell’igiene e salute dei
lavoratori nonché in ipotesi di mancato rispetto delle previsioni inserite nel Documento di Valutazione dei Rischi, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) per violazioni ritenute gravi e una sanzione pecuniaria pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per violazioni ritenute di lieve entità, fermi restando i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per le gravi inadempienze contrattuali rilevate. In particolare, qualora si verifichino ripetuti inadempimenti ai suddetti obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da comportare l’applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, la Committente procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
Art. 4 - (Corrispettivo dell’affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari)
L'importo contrattuale ammonta ad euro XXXX (XXXX), oltre IVA, di cui:
- euro XXXX per i servizi riferiti al periodo contrattuale;
- euro XXXX per i servizi riferiti all’eventuale proroga;
- euro 74,72 (settantaquattro/72) per gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, riferiti al periodo contrattuale;
- euro 62,36 (sessantadue/36) per gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, riferiti all’eventuale proroga.
L’importo riferito all’eventuale quinto d’obbligo, determinato sul predetto importo contrattuale, ammonta ad euro XXXX (XXX).
I servizi sono compensati a misura, sulla base del prezzo unitario offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
Il prezzo unitario del servizio è stabilito in euro/ton. XX (XXXX), IVA di legge esclusa, ed è comprensivo dei costi correlati al carico e trasporto del rifiuto prelevato presso gli impianti della Committente, nonché degli oneri di trattamento del rifiuto
presso impianti autorizzati individuati dall’Appaltatore.
La Committente darà xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall'accertamento tecnico contabile di cui all'art. 26 del DM MIT n. 49 del 07/03/2018 o dal ricevimento della fattura qualora venga presentata dall’Appaltatore in un momento successivo al predetto accertamento.
La Committente darà corso all’accertamento tecnico contabile con le modalità e nei termini di cui all’art. 10 del presente atto.
La fattura dovrà essere riferita al solo affidamento in oggetto e dovrà recare il codice CIG (7906176ED1) ed essere intestata a AREA IMPIANTI S.p.A. - Via Volta, 26/A Copparo (FE), P.Iva - Cod. Fisc. 01964100380. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa/errata indicazione in fattura del CIG.
Si richiama l’art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla fatturazione elettronica. L’Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura elettronica alla Committente all’indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx indicando il codice univoco 5RUO82D.
La liquidazione della fattura è subordinata all’acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente comunicherà all'Appaltatore l’inadempienza, a mezzo pec o raccomandata A/R, il quale dovrà provvedere alla regolarizzazione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica. In caso di ritardata regolarizzazione oltre i predetti termini la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla
conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse nei confronti della Committente è applicabile il regime dello “Split Payment” (scissione contabile dei pagamenti).
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di servizi impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 5 - (Obblighi dell’Appaltatore)
L'Appaltatore ha l'obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 120/2014, secondo la Categoria 4 - Classe D o superiore.
Tale requisito di idoneità tecnico-professionale dovrà essere mantenuto per tutta la durata del servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.
In caso di idoneità plurisoggettiva, è tassativamente richiesto che tutti gli Operatori Economici impegnati nell’esecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto siano regolarmente iscritti alla Categoria 4 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio di trattamento del percolato presso idoneo impianto di depurazione, provvisto delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Gli impianti di trattamento autorizzati, individuati dall’Appaltatore, dovranno essere in possesso delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il trattamento dei rifiuti contraddistinti dal codice EER 19.07.03, e dovranno garantire la disponibilità di conferimento per i quantitativi presunti, per tutta la durata massima dell'appalto (comprensiva di eventuali rinnovo e proroga).
In caso di intermediazione, l'Appaltatore dovrà essere in possesso, per tutta la durata dell'appalto (comprensiva di eventuale rinnovo e/o proroga) dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, così come istituito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la Categoria 8 - Classe D o superiore, per rifiuti contraddistinti dal codice EER 19.07.03.
I mezzi utilizzati per il servizio oggetto dell’appalto devono essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per il trasporto delle frazioni di rifiuto di cui al codice EER 19.07.03 e all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, regolarmente dotati dei requisiti tecnico-costruttivi, delle attrezzature e delle apparecchiature previsti dalle normative di settore.
L'Appaltatore effettuerà i servizi con personale e mezzi propri, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Appaltatore si assume l’obbligo di dotarsi di tutte le macchine, attrezzature, mezzi, opere provvisionali, materiali di consumi ecc, necessari per l’esecuzione dei servizi e dei mezzi antinfortunistici individuali come previsto dalla normativa vigente.
Prima dell’inizio del presente affidamento, l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare alla Committente una dichiarazione di conformità delle macchine/impianti/attrezzature di proprietà dello stesso Appaltatore o prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato, che vengano utilizzati in qualsiasi fase dell’esecuzione del servizio di cui al presente contratto, tenendo a disposizione della Committente la certificazione prevista per ogni singola macchina.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui agli artt. 5 " Oneri ed obblighi dell’Appaltatore” e 7 “Personale e mezzi impiegati nell’esecuzione del servizio" del capitolato speciale d'appalto.
Art. 6 - (Responsabilità dell’Appaltatore)
Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni
pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.
L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. In particolare la Committente fornisce all’Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa del contratto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Appaltatore si assume l’obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l’Appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Committente, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto.
In caso di mancata presentazione, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate.
Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell’Appaltatore, con esclusione di minori; l’Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri
lavoratori dipendenti adibiti all’esecuzione dei servizi.
In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto.
L’Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.
Art. 7 - (Modalità di esecuzione del servizio)
Il servizio ha ad oggetto il carico, il trasporto ed il trattamento presso idoneo impianto individuato dall’Appaltatore, del percolato di cui al codice EER 19.07.03 prodotto dagli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi “polo Crispa” di Jolanda di Savoia in Via Gran Linea n. 12 e polo esaurito “Caprile” in via Monticelli, località Caprile – Codigoro, con le modalità meglio precisate all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto recante “Modalità di esecuzione del servizio”.
La percentuale di percolato indicativa prodotta da ogni singolo impianto risulta la seguente:
- 95% proveniente dall’impianto CRISPA, per complessive ton. 6.650
- 5% proveniente dall’impianto di CAPRILE, per complessive ton. 350.
Tale quantità non è vincolante per la Committente, non potendo l’Appaltatore rivendicare eventuali somme non liquidate riferite a quantitativi di rifiuti non conferiti.
Il servizio sarà settimanalmente pianificato e coordinato, dall’ufficio accettazione rifiuti entro il venerdì precedente.
L’Appaltatore è tenuto a garantire, all’occorrenza, fino a 15 (quindici) carichi settimanali.
L'esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 1 (uno) giorno lavorativo decorrente dalla richiesta trasmessa a mezzo e- mail da parte della Committente e secondo le indicazioni meglio precisate all’art. 8 “Modalità di esecuzione del servizio” del Capitolato speciale d'appalto.
L’Appaltatore ha l’obbligo di consentire in qualsiasi momento alla Committente (previa formale comunicazione inviata all’Appaltatore a mezzo pec) di effettuare controlli sull’esecuzione del servizio nonché di ispezionare l’impianto che eseguirà il trattamento del rifiuto oggetto del presente contratto.
L’Appaltatore si impegna a garantire il ritiro dei rifiuti durante tutti i giorni feriali dell’anno e di norma nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 16:30;
- il sabato dalle ore 07:30 alle ore 11:30.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare in forma scritta l’eventuale fermo dell’impianto (comunicazione anticipata via mail ed in seguito con raccomandata A/R o PEC) alla Committente entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’evento. In caso di interruzione del servizio per l’impossibilità di conferire i rifiuti presso l’impianto dell’Appaltatore, quest’ultimo dovrà individuare destinazioni alternative, regolarmente autorizzate.
Eventuali maggiori oneri derivanti dalla diversa localizzazione dell’impianto, inerenti sia il trasporto che il conferimento, saranno interamente a carico dell’Appaltatore.
Le quantità di rifiuti raccolte e consegnate saranno rilevate a destino, presso l’impianto di pesatura dell’Appaltatore, che dovrà essere dotato di un sistema omologato per le transazioni commerciali e periodicamente verificato in base alla vigente normativa. Qualora l’impianto ricevente risulti privo di impianto pesa e temporaneamente non funzionante, farà fede la pesata in uscita dal produttore.
Le pesate verranno certificate mediante l’utilizzo di bindello di pesata informatica: tutte le bolle ed i formulari di accompagnamento dei rifiuti raccolti dovranno quindi riportare in allegato lo scontrino di pesata informatica.
Dovrà inoltre essere trasmesso alla Committente il Rapporto di Taratura dello strumento di pesatura utilizzato, effettuato da azienda accreditata dal Dipartimento Laboratori di Taratura.
Con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, l’Appaltatore deve fornire al Referente della Committente, mediante e-mail (xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx), il report riepilogativo (in formato excel) relativo ai rifiuti conferiti e pesati in entrata all’impianto di trattamento. Il documento dovrà contenere i dati relativi al EER del rifiuto, al peso rilevato all’atto del conferimento all’impianto di trattamento, il numero del FIR di riferimento e la data di accettazione. Tali informazioni sono indispensabili ai fini della verifica della congruità dei dati nonché della conseguente autorizzazione all’emissione della fattura.
L’Appaltatore si impegna a consegnare la quarta copia del FIR ai sensi e con le modalità di cui all’art 193 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
La Committente si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli sui servizi svolti, al fine di valutarne la conformità.
Tutte le prestazioni afferenti al servizio oggetto dell’affidamento e a questo collegate, sono a totale carico dell’Appaltatore, il quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali prestazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.
L’Appaltatore dovrà fornire alla Committente:
- un recapito mail, PEC ed un recapito telefonico di rete fissa o cellulare attivo durante i normali orari di ufficio.
Per l’esecuzione del servizio l’Appaltatore dovrà utilizzare semirimorchi a cisterna con capacità minima di 30 mc./ton. provvisti di pompa aspirante.
L’Appaltatore dovrà provvedere allo svuotamento periodico, se necessario, del pozzetto raccogli goccia limitrofo al punto di prelievo.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente nonché a comunicare tempestivamente ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui all’art. 8 "Modalità di esecuzione del servizio" del capitolato speciale d'appalto.
Art. 8 - (Documentazione da consegnare alla Committente)
All’atto della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:
- polizza assicurativa o bancaria di euro XX (XX00) ai sensi dell’art. 103, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 103, co, 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lo svincolo automatico non può avvenire prima della emissione del certificato di cui
all'art. 10 del presente contratto. In caso di proroga del contratto, l’Appaltatore si impegna a presentare un’appendice alla predetta polizza assicurativa o bancaria della durata massima di 6 (sei) mesi.
Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:
- Copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Terzi ed Operai a garanzia di tutte le attività oggetto del presente contratto, comprese le preliminari ed accessorie, aventi le seguenti caratteristiche:
Sezione RCT: Responsabilità Civile verso terzi:
Massimale unico € 3.000.000 Estensioni di Garanzia:
RC inquinamento accidentale; Causale incendio;
Danni alle cose in consegna e custodia; Xxxxx da interruzione attività di terzi.
Sezione RCT: Responsabilità Civile verso Operai:
Massimale € 3.000.000 con il sottolimite di € 1.500.000 per singola persona infortunata.
Estensioni di Garanzia:
Buona fede INAIL;
Estensione al cosiddetto “Danno Biologico”;
Estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL,
- Copia delle polizze RCA obbligatoria ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i., dei veicoli utilizzati per il trasporto, con massimali non inferiori ai minimi stabiliti in € 10.000.000,00.
Tali coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei servizi e saranno valide per tutta la durata dell’affidamento. L’Appaltatore si impegna a fornire la documentazione comprovante la vigenza di tali contratti;
- il nominativo di un proprio responsabile/referente o suo collaboratore, al quale inviare comunicazioni e rivolgersi per ogni eventuale segnalazione riguardante l’esecuzione del servizio, che sia sempre reperibile durante gli orari di esecuzione del servizio indicati dalla Committente;
- un numero di telefono fisso o mobile, di fax e un indirizzo di Posta Elettronica sempre attivi per la ricezione di segnalazioni, note, disposizioni di servizio e contestazioni da parte della Committente. L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con la Committente;
- l’elenco del personale e dei mezzi impiegati per l’esecuzione del servizio, con gli estremi dei documenti di identificazione;
- Modello di Dichiarazione Unica (MODU);
- Documento di Valutazione dei Rischi in funzione dei servizi oggetto del presente contratto;
- Dichiarazione di responsabilità e assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
L’Appaltatore non potrà iniziare o proseguire i servizi in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.
Durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la documentazione elencata all'art. 6 “Documentazione obbligatoria” del capitolato speciale d’appalto.
Art. 9 - (Documento di Valutazione dei Rischi)
L’Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa),
nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte.
L’Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua corretta attuazione.
Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
L’Appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza degli eventuali rischi presenti nei luoghi di esecuzione dei servizi e di adottare tutti i provvedimenti necessari prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare il DVR in funzione dei servizi appaltati, prima dell’avvio dell’esecuzione del presente contratto.
Art. 10 - (Verifica di conformità)
La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
La verifica di conformità (accertamento tecnico contabile) non potrà avere durata superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e/o del report riepilogativo dei rifiuti conferiti e pesati in entrata all’impianto di trattamento, così come previsto all’art 6 lett. a) del capitolato speciale d’appalto.
All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da
parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato ai sensi dell'art. 113- bis, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Nei casi espressamente individuati dal Decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 11 - (Subappalto)
(Da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto (qualora dichiarato in sede di offerta), l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni entro il limite del 50 % (cinquanta per cento) dell’importo complessivo del contratto, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L'Appaltatore deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo le ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lettere a) e c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 12 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)
La Committente potrà applicare la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:
a) nelle fattispecie richiamate di cui all’art. 3 del presente contratto;
b) nelle fattispecie richiamate all’art. 3 del presente contratto in riferimento alla violazione degli obblighi in materia di sicurezza;
c) qualora, nei confronti dell'Appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori dell’Appaltatore;
e) nella fattispecie richiamata all'art. 4 del presente contratto;
f) in caso di mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive;
g) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della polizza RCT/O;
h) in caso di violazione delle previsioni di cui all’art. 11 del presente contratto in relazione al subappalto;
i) qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l) nella fattispecie di cui all’art. 5 del presente contratto;
m) nella fattispecie di cui all’art. 6 del presente contratto;
n) in caso di violazione del "Piano di Prevenzione della Corruzione di AREA IMPIANTI S.p.A." di cui all’art. 16 del presente contratto;
o) nella fattispecie di cui all’art. 17 del presente contratto.
In ordine alla regolazione della fattispecie sub a) trova applicazione l'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione delle fattispecie sub b), trova applicazione l'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione della fattispecie sub c) trova applicazione l’art. 108, co. 2 lett. b secondo capoverso del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione delle fattispecie sub d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) trova applicazione l'art. 1456 c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire le prestazioni contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell’art. 1672 c.c..
La Committente potrà incamerare la cauzione definitiva in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e negli altri casi previsti dall'art. 103, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 13 - (Recesso)
La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dei servizi per motivi di pubblico interesse, anche in caso di cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto dell'affidamento in capo alla Committente stessa.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ed è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.
In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:
- alle prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
- alle spese sostenute dall’Appaltatore;
- a un decimo (1/10) dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 14 - (Cessione dei crediti)
Ai sensi dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., primo capoverso, l'Appaltatore può, in relazione ai crediti maturati nei confronti della Committente derivanti dal contratto d’appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e s.m.i., potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell’opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stessa.
Ai sensi dell’art. 1260 del c.c. la cessione del credito si perfeziona per effetto del solo consenso tra i contraenti, senza che sia necessario l’assenso del debitore ceduto, tranne i casi espressamente vietati dalla legge.
Art. 15 - (Sospensione)
La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell’art. 107, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
La sospensione può essere altresì disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi dell’art. 107, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’espletamento dei servizi o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Committente si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
Qualora successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizi eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Si applica la procedura di cui all'art. 107, co. 4 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
Art. 16 - (Rispetto del "Piano di Prevenzione della Corruzione di AREA IMPIANTI S.p.A.")
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi della Legge n. 190/2012, il “Piano di Prevenzione della Corruzione” (di seguito anche “Piano Anticorruzione”).
L'Appaltatore aderisce al “Piano Anticorruzione” e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e le condotte che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitate nel predetto Piano.
L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committente ai sensi della Legge n. 190/2012. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.
L'Appaltatore manleva la Committente fin d’ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.
L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi a reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitati nel predetto Piano.
Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione dei reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.
Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” della Committente casi di violazioni delle disposizioni dettate dal “Piano Anticorruzione”.
Art. 17 - (Rispetto del sistema di gestione ambientale e della legislazione cogente)
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato il Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del predetto documento e di impegnarsi, conseguentemente, a rispettare, nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un uso responsabile delle risorse.
L’Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati inerenti all'Ambiente.
Il mancato rispetto degli obblighi suesposti sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 18 - (Registrazione e spese contrattuali)
Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore. L’imposta di bollo è stata assolta per un importo di € XXX (XXX) dall’Appaltatore con pagamento tramite modello F23 in data XX/XX/XXXX.
Art. 19 - (Trattamento dei dati personali)
AREA IMPIANTI S.p.A. (con sede in Xxxxxxx (XX) xxx X. Xxxxx x. 00/x, email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; centralino: +39 0532/389111) in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti in ragione del presente appalto con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi. I dati saranno trattati per tutta la durata dell’appalto e, successivamente alla sua scadenza, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati del Titolare o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del Trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il DPO presso il Titolare, nella persona della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, via A. Volta n. 26/a, email: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; tel.: +39
0532/389163). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.
Art. 20 - (Foro competente)
Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.
Art. 21 - (Normativa di riferimento)
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 22 - (Clausola finale)
Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
LA COMMITTENTE L’APPALTATORE
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
x.xx digitalmente x.xx digitalmente
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli: 3) Durata del contratto e penali; 4) Corrispettivo dell’affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari; 5) Obblighi Appaltatore; 6) Responsabilità dell’Appaltatore; 7) Modalità di esecuzione del servizio; 8) Documentazione da consegnare alla Committente;12) Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto; 13) Recesso; 14) Cessione dei crediti; 15) Sospensione; 18) Registrazione e spese contrattuali; 20) Foro competente; 22) Clausola finale.
LA COMMITTENTE L’APPALTATORE
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
x.xx digitalmente x.xx digitalmente