Verbale d’Accordo
Il giorno 20 giugno 1997 si sono incontrate presso la sede E.B.E.R. le parti sociali promotrici dell’Ente Bilaterale Xxxxxx Xxxxxxx (E.B.E.R.), CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell’Xxxxxx
Xxxxxxx per valutare tempi e modalità dei versamenti previsti per i Fondi costituiti in applicazione dell’Accordo Interconfederale 21/7/1988.
Le parti
– visto l’A.I. nazionale 21/7/88
– visto l’art. 6 comma 9, lett c) della legge 7/12/89 n. 389
– visto l’A.I. regionale 21/7/90
– visto l’art. 9 bis della legge 1/6/91 n. 166
– vista la circolare INPS 20/6/91 n. 161
– visto l’A.I. nazionale 3/8 - 31/12/1992
– visto l’art. 3 del D.L. 22/3/93 n. 71 convertito nella legge 20/5/93 n. 151
– visto l’art. 5 comma 8 della legge 236/93 come successivamente modifi- cato dall’art. 4 comma 2 della legge 451/94
– vista la circolare INPS 2/5/94 n. 131
– visti i chiarimenti emanati in data 2/8/94 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
– visto l’A.I. regionale 25/10/94
– visto il Protocollo Ricognitivo delle prestazioni e versamenti E.B.E.R.
14/11/94
– visto l’A.I. regionale 28/11/96
– visto il Protocollo Ricognitivo delle prestazioni e versamenti E.B.E.R.
28/11/96
– visto l’art. 9 comma 1 della legge 28/11/96 n. 608
– vista la circolare INPS 19/2/97 n. 37
– visto l’A.I. 21/4/97
– esaminati i regolamenti dei Fondi aderenti all’Ente Bilaterale dalla data della sua costituzione
considerata la necessità di diramare indicazioni chiare ed univoche a tutte le imprese artigiane dell’Xxxxxx Xxxxxxx al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamento anche alla luce dei chiarimenti diramati dall’I- stituto Nazionale della Previdenza Sociale
convengono
1. di posticipare al 20 ottobre 1997 (data di scadenza del DM10 relativo al mese di settembre) il termine di scadenza per i contributi dovuti a qualsiasi titolo al Fondo Sostegno al Reddito e al Fondo Relazioni Sindacali per gli anni 1989-1997.
2. Di determinare i contributi per l’adesione al Fondo Sostegno al Reddito nelle seguenti misure:
anni 1990-1993 L. 84.000
a totale copertura dei versamenti previsti dalla data di costituzione del Fondo anno 1994 L. 84.000
anno 1995 L. 84.000
anno 1996 L. 84.000
anno 1997 L. 110.000
I contributi sono dovuti per ciascun dipendente in forza al 31/10 dell’anno precedente a quello di riferimento del contributo (per gli anni 90/93 il 31/10/92).
Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato nella misura del 50%.
Sono esclusi dal versamento i lavoranti a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contri- buto, i lavoratori assunti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).
Una quota pari a L. 66.000 per ogni dipendente deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell’art. 9 bis L. 166/91. I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del Mod. DM 10/2, relativo al mese di settembre 1997, l’importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura “art. 9 bis L. 166/91” e dal codice “M 900”, nonché dal numero dei dipenden- ti e, nella casella “retribuzioni”, dalle somme costituenti la base imponibile.
Il versamento del contributo di solidarietà, pari a L. 6.600 per dipendente, verrà effettuato entro il 20/10/97, data di scadenza del DM 10.
Le imprese che nel xxxxx xxxxx xxxx 0000-0000 xxxxxxx effettuato versamenti uguali o superiori a quello previsto dal presente accordo possono considerarli esaustivi.
Del pari esaustivi possono essere considerati i versamenti effettuati negli anni successivi se di misura pari o superiore all’importo indicato anche in assenza del versamento del 10% così come previsto dai regolamenti dei singoli anni.
I versamenti saranno effettuati attraverso la compilazione dei moduli relativi al 1997 compilando per ogni singolo anno un bonifico di versamento e indi- cando nell’identificativo dell’ordinante (codifica obbligatoria) l’anno di rife- rimento del contributo (per gli anni 90/93 indicare 93).
3. Di determinare i contributi per l’adesione al FONDO RELAZIONI SINDACALI nelle seguenti misure:
anni 1989-1993 L. 9.000 per dipendente
a totale copertura dei versamenti previsti dalla data di costituzione del Fondo anno 1994 L. 9.000
anno 1995 L. 9.000
anno 1996 L. 9.000
anno 1997 L. 9.000
I contributi sono dovuti per ciascun dipendente in forza al 31/10 dell’anno precedente a quello di riferimento del contributo (per gli anni 89/93 il 31/10/92).
Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in misura intera.
Sono esclusi dal versamento i lavoranti a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contri- buto, i lavoratori assunti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).
Il versamento verrà effettuato entro il 20/10/97. I datori di lavoro esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del Mod. DM10/2 relativo al mese di settembre 1997, l’importo del contributo a favore del Fondo prece- duto dalla dicitura “Contr. Ass. Contr.” e dal codice “W 150”.
Il contributo verrà determinato sommando i dipendenti di tutti gli anni di riferimento e indicando il dato cumulativo nella casella “N.Dipendenti”.
4. Di escludere dai versamenti al Fondo Sostegno al Reddito, sulla base degli accordi in vigore:
a) le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato;
b) le imprese del settore Edilizia;
c) le imprese del settore Autotrasporto c/t;
d) le imprese del settore Pulizia;
e) le imprese del settore Panificazione per gli anni fino al 1995 compreso;
f) le imprese dei settori Marmo-Lapidei e Manufatti in cemento per gli anni fino al 1995 compreso.
5. Di escludere dai versamenti al Fondo Relazioni Sindacali, sulla base degli accordi in vigore:
a) le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato;
b) le imprese del settore Edilizia;
c) le imprese del settore Pulizia;
e) le imprese del settore Panificazione per gli anni fino al 1995 compreso;
f) le imprese dei settori Marmo-Lapidei e Manufatti in cemento per gli anni fino al 1995 compreso.
6. Di individuare le seguenti particolarità operative relative a casi specifici:
a) imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigiana- to ai sensi della L. 151/93 che, per comportamenti aziendali, applicano CCNL diversi da quelli sottoscritti per il comparto artigiano senza alcun rife- rimento all’Accordo Interconfederale 21/7/88.
Sono tenute al versamento al Fondo Sostegno al Reddito e al Fondo Relazio- ni Sindacali ai sensi del parere emanato dalla Direzione Centrale INPS, in data 31/10/94.
b) Imprese che, pur non essendo iscritte all’Albo ai sensi della L. 443/87, applicano CCNL del settore artigiano i quali prevedono l’adesione ai Fondi bilaterali.
Non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito le imprese per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integra- zione Guadagni. Sono al contrario tenute al versamento le imprese per le quali non sia previsto tale contributo. In ambedue i casi è previsto il versa- mento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali.
c) Imprese operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Artigiane comprendono anche tipologie aziendali per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Gua- dagni.
Non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito in quanto gli interventi previsti per tali imprese sono quelli relativi al settore industriale. Sono invece tenute al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali.
Tenuto conto che la proroga del termine di scadenza dei versamenti non comporta alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni o interessi, le imprese potranno usufruire delle provvidenze erogate dal Fondo Sostegno al Reddito esclusivamente in applicazione del regolamento in vigore e cioè 60 giorni
dopo il versamento per le prestazioni a favore dei dipendenti e 180 giorni dopo il versamento per le prestazioni a favore delle imprese.
CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell’Emi-
xxx Xxxxxxx demandano all’E.B.E.R. il compito di informazione e diffusio- ne del presente accordo.
Bologna, 20 giugno 1997
CNA CGIL
CONFARTIGIANATO CISL
CASA UIL
CLAAI