CAPITOLO III
CAPITOLO III
CENNI SUL CONTRATTO TELEMATICO
1. Cenni sul contratto telematico
La diffusione di internet e delle tecnologie informatiche ha determinato la possibilità di concludere contratti per via telematica.
La caratteristica di tali contratti è dunque quella di essere conclusi on-line.
Al contratto on-line si applicano le regole civilistiche di carattere generale previste per ogni fattispecie contrattuale.
In particolare, il contratto de quo si considera concluso, ai sensi dell’art. 1326 codice civile, nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte contraente.
La proposta non può avere un contenuto generico, dovendo riassumere in sé lo stesso oggetto del contratto in modo tale che, una volta integralmente accettata, ciascuna parte possa dare esecuzione alle obbligazioni che nascono dal contratto medesimo.
Il documento informatico contenente la proposta e l’accettazione si considera inviato e pervenuto al destinatario qualora venga trasmesso e ricevuto all’indirizzo di posta elettronica dichiarato. Peraltro, si deve distinguere l’indirizzo elettronico dall’indirizzo di posta elettronica: per indirizzo di posta elettronica si intende, infatti, un’allocazione della memoria nel server del provider mentre l’indirizzo elettronico si identifica, ai sensi dell’art. 22 del
T.U. n. 445/2000, nell’IP (Internet Protocol) che individua il server e rende possibile l’identificazione del computer, che attraverso il server si connette alla rete. La dichiarazione di domicilio elettronico rientra nella fattispecie prevista dall’art. 47 c.c. e deve, pertanto, essere redatta per iscritto.
L’art. 14, comma 2, del T.U. n. 445/2000 individua il tempo della conclusione del contratto e l’opponibilità all’altra parte ed ai terzi della data e dell’ora di formazione, trasmissione e ricezione di un documento informatico”1. Per l’opponibilità occorre che il documento informatico sia stato redatto in conformità a specifiche regole indicate nel T.U.
Alla tipologia di contratti in esame si applica l’art. 1335 c.c. che stabilisce la
c.d. “presunzione di conoscenza” e recita: “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”. Peraltro, va detto, che nel caso dei contratti telematici, la situazione è peculiare in quanto, se per il mittente è sufficiente dimostrare l’invio dell’e-mail, per il destinatario è particolarmente gravoso dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità e non nella mera difficoltà di avere notizia della stessa e-mail.
Per quanto riguarda la forma del contratto telematico, essa si caratterizza per la sua estrema semplificazione.
1 XXXXXXXXX, M. Il contratto telematico, in L’e-government, Atti del Convegno. Viterbo, 4 dicembre 2003, (a cura di), Xxxxxxxxx X., Xxxxxxx, 2004, 75 e ss.
Tra le forme più diffuse di conclusione del contratto telematico quella che ha sicuramente trovato maggiore diffusione nella prassi commerciale della rete è quella del c.d. contratto point and click. Attraverso questa modalità di perfezionamento del contratto telematico si attribuisce rilevanza giuridica alla condotta consistente nella semplice pressione, con i tasti del mouse del computer, di un tasto negoziale virtuale in segno di accettazione della proposta contrattuale. Nelle pagine web dei negozi virtuali, infatti, è spesso presente un apposito tasto virtuale (il c.d. carrello virtuale) la cui pressione determina l’accettazione incondizionata, da parte del ciber-consumatore, dell’offerta di vendita.
L’espletamento delle poche formalità sopra descritte è dunque idoneo a determinare il perfezionamento del contratto telematico, trattandosi di un comportamento concludente chiaramente volto alla conclusione di un determinato negozio2. Parimenti, la comunicazione da parte dell’acquirente dei propri dati personali e del numero della propria carta di credito deve intendersi quale segno inequivocabile di accettazione della proposta contrattuale se non, addirittura, di inizio di esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 1327 del codice civile.
Si deve, peraltro, rilevare che le forme sopra descritte possono produrre effetti giuridici limitati nel nostro ordinamento, risultando inefficaci per la stipula di quei contratti che, richiedono la forma scritta ad substantiam (ad esempio, i contratti aventi per oggetto i beni immobili o diritti reali sugli stessi), ovvero la forma scritta ad probationem (il contratto di transazione, ad esempio, deve necessariamente essere provato, ex art. 1967 del codice civile, in forma scritta).
Inoltre, l’impiego delle forme telematiche atipiche limita la possibilità di inserire nel contratto telematico clausole per la cui la validità è richiesta, dal nostro ordinamento, la specifica approvazione per iscritto, quali le clausole vessatorie. Nè al problema potrebbe ovviarsi con il sistema della “doppia cliccata” (cfr. contra Giudice di Pace di Partanna 18/3/02 n. 85).
Va comunque poi rilevato che i contratti on line stipulati con forma atipica presentano un’efficacia probatoria ridotta, posto che il D.lgs. n. 10/2002 li equipara alle riproduzioni meccaniche, idonee a fornire prova solo se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità, ai sensi dell’art. 2712 codice civile.
Un maggiore formalismo si riscontra, invece, nel caso di identificazione del soggetto che stipula il contratto mediante l’utilizzo della firma digitale. Al riguardo il legislatore ha introdotto un complesso sistema tecnico-giuridico volto a permettere la sottoscrizione digitale del documento informatico.
Come noto, nel caso dei documenti cartacei, la sottoscrizione è un elemento essenziale del documento ed ha una funzione indicativa, consentendo di individuare l’autore del documento, una funzione dichiarativa, permettendo l’assunzione della paternità del contenuto del documento ed, infine, una
2 LISI A., “I contratti di Internet. Sottoscrizione, nuovi contratti, tutela del consumatore, privacy e mezzi di pagamento”, in Giurisprudenza Critica, Coll. diretta da X. Xxxxxx, UTET, 2006, p. 35; PARIGI P., Contratti on line, in Internet. Nuovi problemi e questioni controverse, Xxxxxxx, Milano 2001, pag. 108, secondo cui il meccanismo del point and click “è almeno potenzialmente ammissibile, in quanto il pure atipico estrinsecarsi della volontà di aderire è teoricamente previsto nel nostro ordinamento”.
funzione probatoria, costituendo lo strumento per accertare l’autenticità del documento medesimo; a tal fine, la sottoscrizione deve essere autografa, scritta di pugno dal suo autore, nominativa e leggibile.
Con riferimento al contratto telematico, il legislatore ha dovuto approntare un’apposita procedura digitalizzata, la c.d. firma digitale, in modo tale da permettere di “segnare” il documento informatico attribuendogli i medesimi effetti giuridici propri della firma autografa.
Con la Legge n. 59/97, (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, c.d. Xxxxxxxxx Bis), il legislatore ha dunque sancito la validità e la piena rilevanza giuridica del documento informatico, stabilendo, all’art. 15, che “gli atti, i dati e i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” e demandando ad un successivo regolamento attuativo la determinazione delle sue specifiche modalità di applicazione.
Successivamente, con il D.P.R. n. 513/97, il documento informatico è stato definito come “la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti” cui è stata riconosciuta piena validità e rilevanza ad ogni effetto di legge quando munito di firma digitale conforme alle regole tecniche stabilite da un successivo emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai sensi del D.P.R. n. 513/97, la firma digitale è stata definita come “il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata ed al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Le regole tecniche della firma digitale sono state successivamente indicate nel
D.P.C.M. dell’8 febbraio 1999, (“regole tecniche per la formazione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”), che ha indicato, per la prima volta, sotto il profilo tecnico-procedurale, le caratteristiche della firma digitale. Infine, con il D.P.R. n. 445/2000, è stata attribuita al documento informatico l’efficacia probatoria prevista dagli artt. 2702 e 2712 c.c., in quanto idoneo ad integrare, ad ogni effetto di legge, il requisito legale della forma scritta.
Con riferimento al contratto telematico vanno segnalate, infine, importanti problematiche quali: l’imputabilità soggettiva del contratto, l’individuabilità della “condotta telematica”, la difficoltà di applicazione di principi come l’invocabilità di grave pregiudizio, la malafede contrattuale, l’ordinaria diligenza nel conoscere l’incapacità dell’altro contraente, o della riconoscibilità dell’errore o del consenso viziato da dolo o violenza ai sensi dell’art. 1427 del codice civile.
Nei contratti telematici, infatti, è impossibile individuare con certezza le il soggetto che esprime la manifestazione di volontà, problema di non poco conto se si considera che il consenso alla contrattazione potrebbe provenire da un minore, che, invece, si qualifica come maggiorenne, oppure da un incapace (con conseguente annullabilità del contratto ex artt. 1425 e 1426 c.c.).
Parimenti difficoltoso, se non impossibile, è l’individuazione delle condizioni sopra richiamate.
L’unica strada per garantire, quanto meno, la riconducibilità di una determinata volontà è data dalla sottoscrizione telematica che diventa centrale ai fini delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare.
Con la sottoscrizione, inoltre, è possibile ricondurre il contraente ad una determinata categoria di appartenenza o ad uno status (ad esempio la posizione di consumatore), individuando, così, la legge applicabile.
Con riferimento al contratto telematico, altra problematica di rilievo riguarda il diritto di recesso.
Al riguardo occorre premettere che vi sono diversi modelli di contratto telematico, individuabili in relazione alla tecnica di conclusione ovvero in relazione alle parti.
In relazione alla tecnica, si distinguono, ad esempio, i contratti conclusi mediante scambio di e-mail, su apposite aree di siti internet, nei quali la volontà negoziale viene manifestata attraverso un point and click (si pensi agli acquisti effettuati presso gli e-market-places o nelle aste on-line).
In relazione alle parti, si distinguono i contratti telematici business to business (B2B) o i contratti business to consumer (B2C), i contratti telematici consumer to administration (C2A) e administration to administration (A2A), nonché gli scambi tra i privati consumer to consumer (C2C).
La disciplina di tali diverse tipologie di contratto telematico varia, in modo particolare, a seconda che il rapporto riguardi privati ovvero intercorra con la pubblica amministrazione.
La disciplina di carattere generale del diritto di recesso è dettata dall’art. 1373 c.c., che dispone: “se il contratto vincola le parti ed ha forza di legge tra le stesse, perché sia attribuito ad una delle parti un diritto di recesso occorre una specifica pattuizione che attribuisca tale potere, nel qual caso il diritto potestativo relativo potrà essere esercitato solo fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”.
Vi sono, peraltro, varie altre fonti normative che disciplinano il diritto di recesso in fattispecie specifiche.
In particolare:
- il D.lgs. 50/1992, di disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali da un operatore ed un consumatore (che si applica alle vendite perfezionatesi senza che vi sia stato alcun contatto diretto tra operatore e consumatore, e dunque alle vendite per corrispondenza, alle televendite ed ai contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici o vendite on line);
- il D.lgs. 58/1998, recante il testo unico in materia di intermediazione finanziaria;
- il D.lgs. 114/1998, di disciplina del settore del commercio, che prevede l’applicazione del D.lgs. 50/1992 per vendita per la corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;
- il D.lgs. 185/1999, di disciplina dei contratti a distanza, che si applica alle vendite offerte dal fornitore mediante utilizzo di una tecnica di comunicazione a distanza, secondo la definizione della stessa normativa, ai contratti che sono stipulati, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore;
- la direttiva 2002/65/CE, che disciplina la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, ed il relativo d.lgs di recepimento 190/2005;
- il codice del consumo, approvato nel 2005 a norma dell’art. 7, L. n. 229 del 29 luglio 2003, che ha riordinato la materia e previsto una specifica normativa per i “contratti a distanza”3.
Con riferimento a questi ultimi, in particolare, gli artt. 50 e segg. del Codice del Consumo, prevedono che, prima della conclusione del contratto e in tempo utile, vengano fornite al consumatore le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell’art. 5, 3° comma;
g) modalità e tempi di restituzione o recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;
j) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Tali informazioni, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le suddette informazioni, prima o al momento dell’esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
b) l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
L’operatore commerciale ha l’onere di informare il consumatore pena l’allungamento del termine per il recesso.
Ai sensi dell’art. 64 del Codice del Consumo, il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza
3 Ai sensi dell’art. 50 del D. lgs n. 206/2005 si intende per : “contratto a distanza: il contratto avente ad oggetto beni e servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi (salvo quanto stabilito dall’art. 65, commi 3, 4 e 54).
4 Art. 65 “(Decorrenze) ... omissis 3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto,
per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazionedi cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.