SCHEMA DI ACCORDO QUADRO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 – comma 4 - del D. Lgs. 50/2016
Dipartimento Politiche Sociali Direzione Benessere e Salute
U.O. Protezione Persone Minore età
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 – comma 4 - del D. Lgs. 50/2016
Oggetto: Accordo quadro relativo all’affidamento, per il periodo di quattro anni del servizio di:
“Pronta Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai sensi dell’art. 6, comma c) della L.R. Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di n. 120 posti per minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione, ambosessi, di età compresa tra 6 e 18 anni”, articolato in cinque Lotti, per un periodo di 48 mesi.
Lotto 2(CIG): 8344202D4F N.Gara: 7800113
IMPORTO A BASE D’ASTA: CORRISPETTIVO GIORNALIERO PER MINORE OMNICOMPRENSIVO €
117,00 al netto dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a zero...
Importo complessivo per il periodo quadriennale € 5.005.035,36 (Imponibile € 4.102.488,00 – IVA 22% €
902.547,36) – Oneri della sicurezza pari a zero così ripartito:
- anno 2021 € 1.250.402,40 ( imponibile € 1.024.920,00 + IVA 22% € 225.482,40) oneri della sicurezza pari a
zero
- anno 2022 € 1.250.402,40 ( imponibile € 1.024.920,00 + IVA 22% € 225.482,40) oneri della sicurezza pari a
zero
- anno 2023 € 1.250.402,40 ( imponibile € 1.024.920,00 + IVA 22% € 225.482,40) oneri della sicurezza pari a zero
- anno 2024 € 1.253.828,16 ( imponibile € 1.027.728,00 + IVA 22% € 226.100,16) oneri della sicurezza pari a zero
Art.1 – Oggetto del servizio
Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con più operatori economici operanti sul territorio di Roma Capitale, ai quali affidare il servizio di “Pronta Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai sensi dell’art. 6, comma c) della L.R. Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di n. 120 posti per minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione, ambosessi, di età compresa tra 6 e 18 anni”, articolato in cinque Lotti, per un periodo di 48 mesi.
Il presente Schema di Accordo Quadro è riferito al Lotto 2:
N. 2 Centri di Pronta Accoglienza minori per un totale massimo di 24 posti, ubicati sul territorio dei Municipi I –
II – XIV - XV di Roma Capitale in strutture messe a disposizione dall’Organismo aggiudicatario.
In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo omogeneo e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.
Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali contratti applicativi .
Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato.
Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi consistente nelle seguenti prestazioni:
Accoglienza e presa in carico, su richiesta della Stazione Appaltante, di minori, inclusi i minori stranieri non accompagnati da adulti di riferimento anche titolari o richiedenti protezione internazionale, in strutture residenziali autorizzate ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera c) della l.r. Lazio 41/2003 e ss.mm.ii. quali “comunità educative di pronta accoglienza per minori”, ubicate sul territorio di Roma Capitale.
L’Organismo affidatario è tenuto a mantenere i posti, che si rendono progressivamente disponibili a seguito di
dimissione degli ospiti a qualunque titolo, a disposizione esclusiva di Roma Capitale.
Con il presente schema di accordo quadro, Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta le condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti il servizio di “Pronta Accoglienza Minori in N. 2 Centri di Pronta Accoglienza minori per un totale massimo di 24 posti, ubicati sul territorio dei Municipi I – II – XIV - XV di Roma Capitale in strutture messe a disposizione dall’Organismo aggiudicatario.
L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse.
L'esecutore, preso atto della natura di accordo quadro, si impegna a sottoscrivere, relativi contratti applicativi, ove richiesti da Roma Capitale, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati.
Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- il D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Codice);
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento);
- il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii.“Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii.“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29
luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- la legge Xxxxxxx Xxxxx x. 00/0000;
- xx X.X.X. Xxxxx del 23 dicembre 2004, n. 1305 modificata con D.G.R. del 24 marzo 2015, n. 126;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato;
- gli eventuali singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro.
Art .2 - Durata dell’accordo quadro – Contratti applicativi dell’accordo e modalità di esecuzione del
servizio
L’accordo quadro decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità massima di quattro anni e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario.
In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale conseguente agli eventuali contratti applicativi l’ “intero importo”.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato. In tal caso, all’esaurimento del valore dell’accordo, conseguirà la cessazione della sua validità.
Roma Capitale si riserva la facoltà di non sottoscrivere i contratti applicativi o di sottoscriverne in numero diverso da quello preventivato ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che l’esecutore abbia nulla a pretendere.
In ogni caso gli eventuali contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio di Roma Capitale.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari a ai 4 anni previsti dall’art. 54 del Codice, Roma Capitale si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati e strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati, senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 5, Roma Capitale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.
In ogni caso, sia per il 2021 che per i 3 anni successivi, gli importi previsti nel contratto diaccordo quadro e negli eventuali successivi contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio pluriennale di Roma Capitale.
L’esecutore del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente accordo quadro, conseguenti alla stipula degli eventuali, singoli contratti applicativi, a regola d’arte per tutta la loro durata, secondo le modalità individuate nel capitolato. Il D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P. darà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. In caso di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza il D.E.C. indicherà le prestazioni che l’esecutore è tenuto ad eseguire immediatamente.
Art. 3 – Localizzazione dell’intervento
La sede per le attività oggetto del presente appalto, dovrà essere messa a disposizione dall’Organismo
affidatario.
La Struttura proposta deve essere articolata e dimensionata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Ciascuna struttura proposta:
- deve essere collocata sul territorio di Roma Capitale, raggiungibile con l’uso di mezzi pubblici o mezzi di trasporto privati messi a disposizione dalla struttura, comunque in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale territorio, gli spostamenti legati alla frequenza scolastica e/o formativa, l’accesso ai servizi territoriali e da consentire le visite agli ospiti della struttura;
- avere l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento pertinenti a strutture a ciclo residenziale per minori, tipologia “Comunità Educativa di Pronta Accoglienza”, ai sensi della X.X. 00/00 x xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 23 dicembre 2004, n. 1305 così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2015, n. 126 (o avere i requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione) e deve essere formalmente nella disponibilità dell’Organismo al momento della stipula del contratto di accordo quadro.
Le strutture devono essere situate in edifici accessibili, dunque privi di barriere architettoniche sia interne che esterne (DGR Lazio 424/2001).
Art. 4 – Personale
Il servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara.
Fin dal momento dell’avvio del servizio gli operatori impiegati dovranno essere quelli proposti in sede di offerta. Nel caso in cui l’organismo dovesse ricorrere a sostituzioni di personale nel corso dell’operatività dell’accordo quadro, dovrà darne preventiva comunicazione al R.U.P. e al D.E.C., con l’indicazione dei nominativi dei nuovi operatori e l’invio dei relativi curricola. Le professionalità ed esperienza delle sostituzioni proposte dovranno comunque essere almeno pari a quelle del personale da sostituire. La stazione appaltante, previa verifica dei curricula proposti, entro 10 giorni potrà negare l’autorizzazione alla sostituzione. Al fine di non causare interruzioni del servizio la stazione appaltante potrà comunque autorizzare eventuali sostituzioni urgenti con personale immediatamente disponibile; in questo caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale del 5% del valore del contratto applicativo in corso di esecuzione, rapportato al periodo necessario a individuare i nuovi operatori in possesso dei requisiti richiesti. Il protrarsi di tale inadempienza per un periodo continuativo di 30 giorni darà luogo alla risoluzione dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 108 co. 3 del Codice e all’incameramento della garanzia definitiva.
L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs. 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 101/2018).
L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L’Organismo affidatario nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
L’esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima
della data di avvio delle prestazioni:
- l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella
proposta presentata;
- per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva;
Il Responsabile-Coordinatore del Centro designato dall’Organismo affidatario è: il/la Dott./Dott.ssa……………………….
Art. 5 - Corrispettivo contrattuale
In conseguenza della sottoscrizione del presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del presente accordo l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l’intero periodo individuato, secondo il ribasso proposto, al netto dell’I.V.A., verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo.
In sintesi, l’importo complessivo presunto a base d’asta del servizio affidato con il presente accordo quadro
viene così suddiviso:
- anno 2021 € 1.250.402,40 ( imponibile € 1.024.920,00 + IVA 22% € 225.482,40) oneri della sicurezza pari a
zero
- anno 2022 € 1.250.402,40 ( imponibile € 1.024.920,00 + IVA 22% € 225.482,40) oneri della sicurezza pari a
zero
- anno 2023 € 1.250.402,40 ( imponibile € 1.024.920,00 + IVA 22% € 225.482,40) oneri della sicurezza pari a zero
- anno 2024 € 1.253.828,16 ( imponibile € 1.027.728,00 + IVA 22% € 226.100,16) oneri della sicurezza pari a zero
Importo complessivo per il periodo quadriennale € 4.102.488,00= al netto dell’IVA. – Oneri della sicurezza pari a zero calcolato su un corrispettivo omnicomprensivo pro-die/pro-capite, massimo di € 117,00 IVA esclusa
Il valore del quadro economico indica l’importo complessivo presunto del servizio che si intende affidare con il presente accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti effettivamente effettuati con i singoli contratti applicativi o per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo o costi diversi dalla quota pro-die/pro-capite posta a base del presente accordo quadro medesimo.
.
Con la partecipazione alla gara la quota pro-die/pro-capite viene riconosciuta remunerativa dall'aggiudicatario. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo la quota pro-die/pro-capite a base di gara diminuita del ribasso d’asta, ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.
Il corrispettivo massimo dovuto dall'Amministrazione Capitolina all'Organismo affidatario del lotto 1 per la realizzazione delle attività affidate e per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è di
€ 110,00 quale quota pro-die/pro-capite oltre IVA se e in quanto dovuta, al netto del ribasso proposto; Roma Capitale corrisponderà all'Ente:
a) quota fissa mensile posticipata, che sarà erogata indipendentemente dall'inserimento degli utenti, per la durata del contratto applicativo, come compartecipazione al mantenimento per le spese fisse del Centro, calcolata sul numero dei posti offerti e effettivamente inseriti nel contratto applicativo stesso.
b) quota variabile, che sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nel Centro, per un massimo di n. 12 presenze giornaliere.
In ogni caso, nessuna altro corrispettivo (o rimborso) sarà comunque dovuto da parte dell'appaltatore all'organismo affidatario.
Nel caso di dimissione o trasferimento, la retta prodie/procapite non verrà corrisposta per il giorno d’uscita.
In caso di allontanamento non autorizzato del minore nello stesso giorno d’ingresso, la retta potrà essere erogata interamente solo se ci sarà stata la consumazione di un servizio. Diversamente, ovvero, qualora il minore si allontani subito dopo l’ingresso, la U.O. Protezione persone minore età non erogherà alcun compenso economico.
Art. 6 - Contratti applicativi
Si rappresenta che il valore di ciascun contratto applicativo, nell’ambito della durata quadriennale del presente accordo quadro, in funzione dei servizi programmabili, si stima essere il seguente secondo la periodicità e i termini di inizio e fine di seguito indicativamente individuati:
eventuali contratti applicativi per ogni anno, aventi ciascuno per oggetto il servizio di “Pronta accoglienza minori presso n. 2 Centri denominati “Xxxxxxx 0” e “Xxxxxxx 0” per un totale di 24 posti, ubicati nella struttura di proprietà di Roma Capitale sita in Xxx xxx Xxxxxxx x. 000
• dal 1/1/2021 al 31/12/2021 | importo stimato massimo | € 1.024.920,00= oltre IVA se e in quanto |
dovuta; | ||
• dal 1/1/2022 al 31/12/2022 dovuta; | importo stimato massimo | € 1.024.920,00= oltre IVA se e in quanto |
• dal 1/1/2023 al 31/12/2023 | importo stimato massimo | € 1.024.920,00= oltre IVA se e in quanto |
dovuta; |
• dal 1/1/2024 al 31/12/2024 importo stimato massimo € 1.253.828,16= oltre IVA se e in quanto dovuta;
Roma Capitale si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa.
Roma Capitale si riserva, qualora si determinasse a sottoscrivere i relativi contratti applicativi, nell’economia delle risorse disponibili, di affidare l’importo complessivo presunto delle prestazioni inerenti il servizio oggetto del presente accordo quadro ai contraenti, al netto del ribasso d’asta offerto.
L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti
applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.
Tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati, specificati e quantificati di volta in volta all’esecutore attraverso la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, nella forma della scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente, con oneri a carico dell’affidatario.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento. Ciascun
eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a. l’oggetto degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle prestazioni;
c. le prestazioni principali, ed accessorie ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
d. i luoghi interessati dagli interventi;
e. l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite al servizio;
f. i termini utili per l’esecuzione delle prestazioni e le penalità;
g. i massimali della garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 103 Dlgs. vo 50/2016, prestata
per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo.
h. il termine per l’emissione della relazione sulle prestazioni realizzate e della fatturazione
i. il crono programma esecutivo di dettaglio dei servizi di ciascun intervento coerente con il crono programma indicativo posto a base di gara;
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora
in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
L’esecutore del contratto applicativo risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.
Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri
sopportati per le conseguenti maggiori spese.
L’esecutore riconosce che i corrispettivi, che verranno corrisposti a fronte delle prestazioni oggetto dei futuri contratti applicativi conseguenti al presente accordo, comprendono e compensano integralmente le spese e gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel contratto, nel capitolato, negli atti di gara e nella proposta progettuale e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi.
Gli aggiudicatari del presente accordo quadro, affidatari degli eventuali contratti applicativi, si impegnano a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro in conformità alle indicazioni del successivo art.14.
A tal fine, l’Amministrazione si impegna a comunicare all’aggiudicatario, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo quadro, ovvero dalla data presunta di conclusione dei contratti applicativi (escluso l’ultimo) sopra indicata, la data di affidamento del successivo contratto applicativo, ovvero di riservarsi successivamente (con periodicità comunque non superiore a trenta giorni) la relativa comunicazione.
Art. 7 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi, nel relativo capitolato, negli atti di gare e dell’offerta progettuale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato.
Le prestazioni contrattuali oggetto del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
Le prestazioni principali ed accessorie del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi sono quelle individuate in modo sintetico nel seguente schema:
Descrizione attività | principale/accessoria |
Allestimento del Centro | Preliminare - Principale |
Eventuale (se non già posseduta) richiesta di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente | Preliminare - Principale |
Stesura Regolamento di funzionamento del Centro | Preliminare - Accessoria |
Apertura del Centro e gestione a pieno regime | Principale |
Espletamento di tutte le pratiche per la regolarizzazione sul territorio nazionale dei minori stranieri in accoglienza, comprese le segnalazioni dovute per legge | Accessoria |
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi relativi alle preventive autorizzazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e degli eventuali titoli
professionali;
- obblighi relativi alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi relativi all’eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con
personale di pari esperienza;
L’esecutore assume, a proprio carico, ogni spesa derivante dagli spostamenti sia degli operatori che dei minori accolti nel territorio di Roma Capitale.
L’esecutore nell’esecuzione degli eventuali singoli contratti applicativi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni
relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
Gli aggiudicatari dell’accordo quadro si impegnano a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell’accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Gli esecutori si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, ogni esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro e dagli eventuali singoli contratti applicativi tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ogni esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli eventuali singoli contratti applicativi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione degli eventuali singoli contratti applicativi, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e di integrazioni.
Ogni esecutore, nell’ambito degli eventuali contratti applicativi, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai commi
precedenti è tenuto a:
1) concordare con la U.O. Protezione Persone Minore età, l’intestazione da utilizzare su tutta la
modulistica rivolta a soggetti terzi coinvolti nell’espletamento delle attività del Centro;
2) mettere a disposizione della U.O. Protezione Persone Minore età copia della documentazione e dei materiali realizzati nel corso di attuazione del servizio.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni
contrattuali.
Art. 8 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto applicativi
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto degli eventuali singoli contratti applicativi, il direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali del singolo contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Roma Capitale si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni
contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
Art. 9 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma “di massima” stabilito per il presente accordo quadro posto a base di gara e precisamente nei seguenti termini:
Entro 30 giorni alla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo
Allestimento del Centro
Eventuale (se non già posseduta) richiesta di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale vigente | Deve essere formalmente nella disponibilità dell’Organismo al momento della stipula del contratto di accordo quadro. | |||||
Stesura del Regolamento di funzionamento del Centro | Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo | |||||
Apertura del Centro e gestione a pieno regime | Entro 10 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento da parte delle autorità competenti o in alternativa, per le strutture che già dispongono dell’autorizzazione al funzionamento,ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera c) della l.r. Lazio n. 41/2003, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del primo contratto applicativo. L’apertura e la gestione dovranno essere immediatamente effettuate in caso di sottoscrizione di contratti applicativi in continuità. | |||||
Espletamento di tutte le pratiche per la regolarizzazione sul territorio nazionale dei minori stranieri in accoglienza, comprese le segnalazioni dovute per legge | Entro 30 Accoglienza | giorni | dall’ingresso | nel | Centro | di |
Il contraente si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente schema di accordo quadro secondo la tempistica individuata nel programma esecutivo di dettaglio proposto per ciascun eventuale contratto applicativo, integrativo del cronoprogramma “di massima” del presente schema di accordo quadro posto a base di gara predisposto da Roma Capitale.
Il contraente di ciascun eventuale specifico contratto applicativo dovrà proporre il suddetto programma esecutivo di dettaglio entro 10 giorni dalla comunicazione da parte di Roma Capitale dell’intenzione di affidare un contratto applicativo. Roma Capitale dovrà comunicarne al contraente l’accettazione nei successivi 10 giorni.
In caso di mancata accettazione sarà vincolante per l’esecuzione la tempistica prevista nel cronoprogramma
“di massima” del presente schema di contratto posto a base di gara.
La mancata proposizione del suddetto programma esecutivo di dettaglio nel termine indicato di 10 giorni darà luogo all’applicazione della penale indicata nel presente articolo ed alla esecuzione del singolo contratto applicativo secondo le modalità previste nel cronoprogramma “di massima” dell’accordo quadro posto a base di gara.
Nel programma esecutivo di dettaglio che non potrà modificare le durata complessiva indicativa del singolo contratto applicativo come indicata nel precedente articolo 6, dovrà essere indicato anche l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle prestazioni alle scadenze contrattualmente stabilite per l’erogazione del contributo come riportate nell’art. 10 del presente schema di accordo quadro.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, in funzione dei contratti applicativi afferenti il presente accordo quadro, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi delle norme vigenti:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto);
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all’art. 14 del presente schema di accordo quadro eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna del singolo contratto applicativo;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del servizio accessorio
d) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal
D.E.C. ove previsto;
f) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del presente accordo quadro come definita all’art. 19 del presente schema di accordo quadro, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità di cui al successivo art.19;
Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, verificatisi per ciascun contratto applicativo sottoscritto in funzione del presente accordo quadro, che possano dar luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, saranno contestati per iscritto all’esecutore dal RUP di Roma Capitale, su proposta del DEC; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide il Dirigente della U.O. Protezione Persone Minori di età su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C. (ove nominato).
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di
Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il D.E.C. (ove nominato) riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali di ogni singolo contratto applicativo. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto applicativo il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto del singolo contratto applicativo per grave inadempimento.
Art. 10 – Liquidazione del servizio reso
La contabilità dei Contratti Applicativi conseguenti al presente Accordo Quadro è regolata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.
I pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato e previo rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007dell11/10/2017.
Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio per ciascun contratto applicativo il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura con allegato il dettaglio dei minori accolti nel periodo fatturato.
Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento Politiche Sociali,– Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore età.
Dovrà essere utilizzato il IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali. È inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:
- Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività preponderante fatturata ed il
relativo periodo di fatturazione;
- Nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovrà essere specificata la seguente dicitura:D.D.n. /(anno) cod.creditore n. Codice Identificativo CIG n.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge
n. 190/2014, (se e in quanto dovuta) l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le
modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell’Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell’importo fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte delCommittente.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla
scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell’art. 106 del Codice.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii., ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni nonriconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questostipulato.
Art. 11- Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Per ciascun contratto applicativo in corrispondenza del raggiungimento di mesi tre di attività il Direttore dell’Esecuzione del Contratto in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore
dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
3. numero delle penali,eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
4. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
5. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso di esecuzione;
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate
all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 12 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni di ciascun contratto applicativo Competenza specifiche del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
n.56/2017,Roma Capitale si riserva di nominare uno o più direttori operativi al fine di coadiuvare il
D.E.C. nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in relazione al regolare andamento dell'esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro, il controllo sulla regolare esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento,
nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro ai sensi dell’art. 108 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali dei singoli contratti applicativi; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio, per ciascun contratto applicativo, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti nel termine indicato in ciascun contratto applicativo; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del presente schema di accordo quadro in ciascun contratto applicativo qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di ciascun contrattoapplicativo.
Nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro la verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del rispettivo contratto applicativo, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Attestazione di regolare esecuzione
Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal Responsabile Unico del Procedimento.
Verifica di conformità in corso di esecuzione per ciascun contratto applicativo
La verifica di conformità di ciascun contratto applicativo ai sensi è effettuata in corso di esecuzione con periodicità mensile.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione per ciascun contratto applicativo l’esecutore e il direttore dell’esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale di ciascun contratto applicativo e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Roma Capitale e del direttore dell’esecuzione.
Verifica della conformità finale
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle
prestazioni.
Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs.
n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
La commissione incaricata della verifica di conformità il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente accordo quadro, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 14- Cauzione definitiva dell’accordo quadro
L’aggiudicatario del presente accordo quadro entro 5 giorni prima della sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, è obbligato a costituire la garanzia definitiva nella misura stabilita dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, secondo le modalità indicate nel bando di gara, valida per tutta la durata dell’accordo medesimo.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori comunque presenti nei luoghi di esecuzione dei singoli contratti applicativi.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs.
n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 15 – Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo
L’aggiudicatario di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore di ciascun contratto applicativo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo di ciascun contratto applicativo.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della
consegna dell’appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto applicativo e cessa alla data di attestazione di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo.
Il contraente esecutore di ciascun contratto applicativo trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna di ciascun contratto applicativo.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 16– Subappalto
Non è ammesso il subappalto in quanto l’oggetto delle prestazioni è costituito da un servizio sociale rivolto a
un’utenza fragile.
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro.
L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 18 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori,iqualivannosottopostialleverificheantimafiaaisensidell’art.91delD.Lgs.n.159/2011.
È obbligo dell’affidatario dei singoli contratti applicativi comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione
del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 19 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, l’esecutore conferma di accettare le prescrizioni contenute nel Protocollo di integrità adottato da Roma Capitale in data 31 gennaio 2020, con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 che ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
c. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016ess.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione e l’accettazione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5anni.
3. Il Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente”.
Art. 20 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’ art.108 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di ciascun contratto applicativo tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi
affidamenti, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C., per ciascun contratto applicativo, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del singolo contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni afferenti i contratti applicativi conseguenti al presente
accordo quadro per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il
D.E.C. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del singolo contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui all’art. 108 del Codice, che determinerà la risoluzione del presente accordo quadro.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del singolo contratto applicativo dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna,
La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base digara.
In caso di risoluzione del singolo contratto applicativo, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
Ai sensi del comma 7, dell’art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del singolo contratto applicativo, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente accordo quadro, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art.108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente del presente accordo quadro.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione di
ciascun contratto applicativo; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di
procedere alla risoluzione del relativo contratto applicativo e, conseguentemente, del presente accordo quadro.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. b1 del “Protocollo d’integrità” di Roma Capitale – approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022 - ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 17 Schema di Contratto intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bisc.p.;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.(o del
D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del
D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
d) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal
D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 21 - Recesso dal contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i applicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i applicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.
Art. 22 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Sarà cura dell’aggiudicatario ottemperare a quanto previsto dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali.
Art.23 – Spese di contratto ed accessori a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente accordo quadro che
alla sottoscrizione dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del Codice e di cui al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del Codice sono rimborsate a Roma Capitale dagli aggiudicatari definitivi del presente accordo quadro entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 24 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 15, commi 1 e 2 e nell’art. 21, comma 1 del presente accordo quadro.
“L’esecutore di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’esecutore di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro per motivi di
interesse pubblico”.
Il Direttore di Direzione Il Rappresentante Legale