CONSIGLIO DI STATO
CONSIGLIO DI STATO
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse
CONDIZIONI GENERALI
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO DEL CONSIGLIO DI STATO CON INCLUSA RISTORAZIONE/MENSA, PRESSO PALAZZO SPADA – PIAZZA CAPO DI FERRO, 13 – ROMA - CIG 782570580E
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 56 dell’8 marzo 2019, prot. 1479, questa Amministrazione ha dato avvio alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio bar e ristorazione/mensa presso il Bar interno di Palazzo Spa da, Sede del Consiglio di Stato.
La determina a contrarre è stata pubblicata in data 8 marzo 2019 sul sito della Giustizia Amministrativa, Sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito del MIT “Servizio Contratti Pubblici”.
L’aggiudicazione del servizio in concessione avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio in oggetto e il Bar interno di Palazzo Spada, Sede del Consiglio di Stato, sito in Xxxxxx Xxxx xx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx, come meglio descritto nell’allegato Capitolato Tecnico.
Il CODICE IDENTIFICATIVO della procedura in oggetto è il n. 782570580E.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Le presenti Condizioni generali;
2) Capitolato tecnico, che comprende i seguenti allegati:
- Allegato 1 - Planimetria 1 e 2 + Foto locale bar + Foto locale mensa;
- Allegato 2 - Tabella ripartizione oneri;
- Allegato 3 - Dotazione iniziale (fornita dall’Amministrazione);
- Allegato 4 - Elenco attrezzature ed arredi necessari da fornire da parte del Concessionario;
- Allegato 5 - Elenco prodotti che il Concessionario dovrà fornire e prezzi massimi applicabili;
- Allegato 6 - Piano economico - finanziario di massima (PEF);
- Allegato 7 - Tabella Ministeriale costo orario del lavoro.
3) DGUE (Modello A);
4) Patto di integrità (Modello B);
5) Modello dichiarazioni integrative (Modello C);
6) Schede per la compilazione dell’offerta tecnica organizzativa (Modello D);
7) Modulo per l’offerta economica (Modello E)
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi x.xxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx, x.xxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx-xxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx, entro e non oltre l’8 aprile 2019. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato . Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 10 aprile 2019, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo informatico dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC , l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari , anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 ed ai precedenti commi, la procedura verrà gestita attraverso le funzionalità della piattaforma del MEPA di Consip, pertanto, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la piattaforma medesima.
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1 Oggetto della concessione è la gestione del servizio bar e ristorazione/mensa presso Palazzo Spada, sito in Xxxxxx Xxxx xx Xxxxx, 00 - Xxxx che, sia pur non definibile come “verde”, tende ad un ridotto impatto ambientale, in linea con i principi del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), e prevede:
- Servizio bar,
- Servizio di ristorazione/mensa.
Le caratteristiche dei suddetti servizi sono indicate nel Capitolato tecnico che, insieme alle presenti Condizioni generali, costituiscono parte integrante del contratto.
Le descrizioni tecniche del servizio indicate nel Capitolato tecnico sono da considerarsi come caratteristiche minime per l'accettazione delle offerte.
3.2 L’ammontare presunto della concessione è pari ad € 149.091,00 annuali, corrispondenti ad un valore complessivo presunto di € 894.546,00, al netto dell’IVA, per l’intera durata dell’affidamento del servizio, ivi incluso il periodo di eventuale opzione di rinnovo.
3.3 Il lotto è unico ed indivisibile. L’Amministrazione, considerata l’omogeneità del servizio in parola e le modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare ed in un’ ottica di efficienza e di economicità rispetto agli obiettivi da perseguire, ha ritenuto necessaria una gestione unitaria del servizio e di non procede re alla suddivisione in lotti distinti.
4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA
4.1 La durata della concessione sarà di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di altri anni 2 (due).
4.2 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti successivamente indicati.
In particolare:
- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice dei contratti, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
- Operatori economici stabiliti in altri Paesi membri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 , del Codice dei contratti pubblici, nonché delle presenti condizioni generali.
La partecipazione alla procedura di affidamento dei consorzi ordinari di concorrenti e dei raggruppamenti temporanei è ammessa secondo le modalità stabilite dagli articoli 47 e 48 del D.lgs. n. 50/20 16.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggett o per l’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre impre se aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
6.1 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
6.2 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6.3 La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Modello B) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 , della L. n. 190 del 2012.
6.4 Sono esclusi dalla procedura di gara – in conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, così come modificate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 – gli operatori economici riconducibili all’affidatario uscente, per il quale, in applicazione del principio di rotazione, opera il divieto di invito o affidamento (es. per la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici).
6.5 Sono altresì esclusi dalla procedura di gara – in conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 13 – gli operatori economici che non allegheranno, anche eventualmente a seguito del soccorso istruttorio, i l Piano di assorbimento del personale attualmente impiegato dalla Ditta uscente.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
A) REQUISITI DI IDONEITÁ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a))
A pena di esclusione gli operatori economici concorrenti devono:
- essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l’oggetto della concessione;
B) REQUISITI DI CAPACITÁ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. c))
I soggetti (siano essi liberi professionisti o dipendenti dell’operatore economico partecipante) dovranno:
1. essere registrati al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ovvero in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001; ovvero dimostrare l’applicazione di un sistema ambientale mediante una relazione ambientale ai sensi dell’art. 5.2. del D.M. 25 luglio 2011.
2. possedere pregressa esperienza nel settore presso altre pubbliche amministrazioni.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i.
Per la comprova del requisito di cui alla lett. A) la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, anche previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per i restanti requisiti gli operatori economici dovranno fornire idonea dichiarazione tramite le sezioni del DGUE e l’aggiudicatario dovrà produ rre idonea certificazione a comprova.
I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l’affidatario fino alla scadenza del termine contrattuale.
7.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, non è possibile distinguere per la natura del servizio tra prestazioni principali e secondarie.
7.1.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione e svolgono le parti di servizio nei termini di seguito indicati.
I requisiti generali di cui al punto 6 ed i requisiti di cui al punto 7 lett. A) e B.1.) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese/professionisti raggruppati/raggruppandi, consorziate/consorziande;
I requisiti di cui al punto 7 lett. B.2) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso almeno dall’impresa mandataria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice.
Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub -associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità ind icate per i raggruppamenti.
7.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I requisiti generali di cui al punto 6 ed i requisiti di cui al punto 7 lett. A) e B.1.) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come consorziate esecutrici.
I requisiti di cui al punto 7 lett. B.2) devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, tecnico e professionale di cui al precedente paragrafo 7, lett. B), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7 lett. A). Non è consentito il ricorso all’avvalimento di requisiti di cui al precedente paragrafo 7 lett. B) quando il contratto di avvalimento non reca l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali tali capacità sono richieste .
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del la stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice dei contatti pubblici, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e per le parti di servizio subappaltabili in base al presente disciplinare.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 , del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 , del Codice. Si fa comunque rinvio a quanto previsto nel Capitolato tecnico, articolo 16.
10. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
10.1 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell’importo presunto della concessione, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno ad emettere la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’ offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di posses so da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10.2 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l’operatore economico aggiudicatario costituirà un
deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a 48 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del Codice, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.
La polizza assicurativa è prestata dal Concessionario nei termini di cui all’articolo 11.6 del Capitolato tecnico.
11. SOPRALLUOGO
Al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull’espletamento del servizio, ogni operatore economico interessato e invitato a partecipare - prima della presentazione dell’offerta - potrà effettuare, un sopralluogo di ricognizione presso le sedi dove sarà espletato il servizio medesimo.
Con la presentazione dell’offerta, infatti, i concorrenti accettano integralmente tutta la documentazione di gara.
L’affidatario che, per sua scelta, non abbia provveduto ad eseguire il sopralluogo non potrà in alcun modo sollevare successivamente obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e delle quali avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione dell’offerta stessa.
L’eventuale sopralluogo andrà richiesto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 aprile 2019, mediante comunicazione da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: xxx-xxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx - x.xxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx – x.xxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx e x.xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx. Nella richiesta dovrà essere individuata una data indicativa, nonché comunicato il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata. L’Amministrazione provvederà a dare conferma delle date e degli orari degli appuntamenti.
Tenuto conto che il sopralluogo in questione avverrà in orari lavorativi, al fine di non interrompere le attività del Segretariato, potrà partecipare una sola persona per società.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale / procuratore / direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all’esecuzione dei sopralluoghi, anche con riferimento agli spostamenti da un luogo all’altro. A tal fine si sottolinea che la sede di Palazzo Spada si trova all’interno della ZTL.
11 bis. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il conc orrente dalla procedura di gara.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Per partecipare alla gara l’operatore economico – tramite piattaforma MEPA - dovrà far pervenire, a pena di esclusione, l’offerta e la relativa documentazione entro le ore 17.00 del giorno 12 aprile 2019. Saranno prese in considerazione soltanto le
offerte pervenute entro il termine stabilito.
Tutte le dichiarazioni integrative rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l’offerta tecnica organizzativa, devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Modello A delle presenti condizioni generali, secondo le prescrizioni ivi contenute.
Tutte le restanti dichiarazioni integrative, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e potranno essere redatte sul modello predisposto (Modello C).
La documentazione, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.445/2000.
La mancata separazione della documentazione amministrativa dall’offerta tecnica organizzativa, ovvero l’inserimento di elementi tecnico-organizzativi in documenti contenuti nelle buste 1 e 3, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento o diminuzione rispetto all’importo della concessione.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni procedurali siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura di affidamento.
L’offerta sarà composta da n. 3 (tre) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti: 1 - Busta virtuale n. 1 “Documentazione amministrativa”;
2 - Busta virtuale n. 2 “Offerta tecnica organizzativa”; 3 - Busta virtuale n. 3 “Offerta economica”.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica organizzativa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La prima busta virtuale, denominata “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contiene il DGUE, il Patto di integrità, le dichiarazioni integrative e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla gara secondo quanto di seguito indicato (Modello A).
Parte I – Informazioni sulla procedura di concessione e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste al paragrafo 6 delle presenti condizioni generali (DGUE parte III Sezioni A - B - C - D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al par. 7 A) delle presenti condizioni generali;
b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alle capacità tecnico-professionali di cui al par. 7 B.1) delle presenti condizioni generali. Con la risposta “SI” (prima riga) l’operatore economico dichiara la sussistenza di tutti i requisiti.
c) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui di cui al par. 7 B.2) delle presenti condizioni generali.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di consultazione.
14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo il Modello C, con la quale:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice e dell’eventuale titolare di un diritto reale di garanzia disciplinato dall'articolo 2352 del codice civile sulle quote o azioni dell’operatore economico partecipante, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara di rispettare, in quanto applicabili, i criteri ambientali di cui all’art. 34 del D.lgs. 50/2016;
4. dichiara che tutte le apparecchiature fornite in aggiunta alla dotazione iniziale hanno un’etichetta energetica, secondo l’Energy Label previsto dalla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio e successivi regolamenti applicativi, che ne certifichi l’appartenenza: alla classe A+ per i frigoriferi ed i congelatori; alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni (in alternativa può dichiarare che detti apparecchi, in funzione del loro “uso professionale” non sono dotati della suddetta certificazione energetica);
5. di utilizzare prodotti detergenti, disinfettanti o disinfestanti, conformi ai CAM “SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE”, approvati con D.M. 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012;
6. che i prodotti che utilizzerà sono conformi all’etichettatura EU Eco-label 2009/568 CE, ovvero hanno caratteristiche analoghe sulla base di documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto;
7. che gli strumenti monouso, anche se non biodegradabili e compostabili, sono conformi alla normativa MOCA di cui al D.M. Sanità 21 marzo 1973, e s.m.i., concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
8. dichiara di aver preso atto dell’alea economica connessa al contratto di concessione, tenuto conto di quanto segue:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
10. accetta il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, e che l’amministrazione assicura all’interessato l’esercizio del diritto di accesso ai suoi dati personali e la rettifica, la cancellazione o la limitazione degli stessi, il diritto di opporsi al loro trattamento e il diritto alla portabilità;
13 di possedere la polizza (o le polizze) assicurativa (e) di cui all’articolo 11.6 del Capitolato tecnico o, in assenza, di impegnarsi a stipulare la stessa in caso di aggiudicazione della presente gara (barrare l’opzione che non interessa);
14 dichiara quale C.C.N.L. applica ai propri dipendenti;
15. dichiara di possedere i requisiti di partecipazione come richiesti nelle presenti condizioni.
16. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del
X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, Sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del
X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
14.2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1. Garanzia provvisoria resa ai sensi del paragrafo 10.1;
2. Impegno, sottoscritto e accompagnato da copia fotostatica del documento del sottoscrittore, da parte di un soggetto iscritto nell’elenco speciale di cui alla legge 385/1993 - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 104 del D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente sia dichiarato aggiudicatario. La copia fotostatica del documento del sottoscrittore andrà allegata anche qualora tale impegno sia contenuto all’interno della cauzione, fatta eccezione per gli impegni firmati digitalmente;
Per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice
3. Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente e, in caso di avvalimento, della società della quale ci si è avvalsi;
5. Ricevuta pagamento ANAC
6. Patto d’Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d’integrità anticorruzione (Modello B).
7. Progetto di assorbimento dei dipendenti dell’operatore economico uscente, di cui all’articolo 8.1 del Capitolato tecnico e al paragrafo 23.2 delle presenti Condizioni, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico);
14.2.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 12 delle presenti Condizioni generali.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Si ricorda che, a pena di esclusione dalla gara, nella busta recante la documentazione amministrativa non devono essere inseriti riferimenti di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, alle offerte tecnica-organizzativa ed economica.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA”
La seconda busta virtuale, denominata “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA”, dovrà contenere, a pena di esclusione
- l’offerta tecnica organizzativa che dovrà essere redatta, preferibilmente, sulla base delle schede allegate alle presenti condizioni generali (Modello D), in conformità agli elementi di valutazione di cui al paragrafo 17.1 delle presenti condizioni, anche tenendo conto delle precisazioni contenute nei “criteri per la determinazione dei punteggi tecnici”, la stessa deve essere composta da non più di 20 pagine e scritta con carattere leggibile di dimensione minima 10.
Le pagine eccedenti e gli argomenti scritti con carattere di difficile lettura, anche dovuta a dimensioni inferiori rispetto a quelle prescritte, non saranno valutate dalla commissione.
Nelle 20 pagine non sono ricomprese le eventuali schede illustrative e/o i titoli che andranno inseriti come allegati all’offerta. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore che deve essere il medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.
L’offerta è considerata nulla se condizionata o parziale o comunque espressa in modo indeterminato.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”
La terza busta virtuale, denominata “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere a pena di esclusione il fac– simile di offerta predisposto dal MEPA, con l’indicazione dell’importo totale presunto della concessione relativamente ai 4 anni pari ad € 596.364,00, (=€ 000.000,00 x 0xxxx) importo comprensivo della somma di € 73.600,00 (pari ad € 18.400,00/annui) da corrispondersi in parte al Demanio a titolo di canone di concessione (€15.900,00/annui) ed in parte all’Amministrazione contraente a titolo di canone forfettario (€ 3.500/annui) per utenza idrica ed uso beni strumentali.
Tale busta dovrà contenere, altresì, a pena di esclusione:
1. l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modello E di cui alle presenti condizioni generali e contenere i seguenti elementi:
a) sconto applicato ai menù previsti all’articolo 7.12 del Capitolato tecnico
b) sconto applicato ai prodotti obbligatori (X) di cui all’Allegato 5 del Capitolato tecnico – per il servizio bar;
c) offerta prodotti suggeriti (S) di cui all’Allegato 5 del Capitolato tecnico – per il servizio bar;
d) sconto applicato ai prodotti suggeriti (S) di cui all’Allegato 5 del Capitolato tecnico – per il servizio bar;
e) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
f) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.
Le cifre indicate verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Inoltre la busta dovrà contenere:
2. il Piano economico finanziario di massima (PEF) predisposto dall’Amministrazione, di cui all’Allegato 6 del Capitolato tecnico, ed in particolare la Tabella in esso inclusa, contenente la proiezione degli oneri finanziari e il computo del valore della concessione, firmato per accettazione,
ovvero
- il proprio Piano economico finanziario elaborato dall’operatore economico (PEFOE) - come esplicitato nel Capitolato tecnico all’articolo 4
L’offerta, il modello ed il PEF (o il PEFOE) devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.
All’interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti. Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:
- la mancata sottoscrizione del fac-simile MEPA;
- la mancata presentazione o sottoscrizione del Modello E, del PEF o del PEFOE;
- la presentazione di un PEF o di PEFOE contenenti un importo diverso dei canoni annui destinati all’Agenzia del Demanio e all’Amministrazione o che non evidenzino un equilibrio finanziario ricavi totali / costi totali della Concessione, con almeno una percentuale di utile;
- la mancata indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
L’offerta sarà vincolante per l’offerente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa e sarà confermata per ulteriori 90 giorni qualora nel frattempo non sia intervenuta aggiudicazione.
La stazione appaltante - in sede di eventuale verifica della congruità - procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, del Codice.
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGI |
OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA | 70 |
OFFERTA ECONOMICA | 30 |
TOTALE | 100 |
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA
Il punteggio dell’offerta tecnica organizzativa è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella 1 e specificati nella tabella 2 con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tabella 1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica organizzativa
N | CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI DISCR. (D) | PUNTI TAB (T) | |
1 | Organizzazione complessiva del servizio | 20,00 | 1.1 | Utilizzo di apparecchiature ed arredi ulteriori rispetto a quelli elencati nell'allegato 4, per garantire una maggiore efficienza del servizio | 4,00 | |
1.2 | Ultimazione delle attività propedeutiche all’avvio dei servizi, (completamento pratiche amministrative necessarie allo svolgimento delle prestazioni) in tempi inferiori ai 40 (quaranta) giorni successivi alla presa in consegna dei locali, previsti dal Capitolato tecnico. | 3,00 | ||||
1.3 | Elenco delle apparecchiature/attrezzature elettriche utilizzate con classe energetica superiore a quella prevista all'art. 6.4 del capitolato tecnico o professionali con minor consumo energetico. | 4,00 | ||||
1.4 | Uso di mezzi di trasporto propri o a noleggio meno inquinanti: | 2,00 | ||||
1.5 | Impegno ad organizzare ed attuare attività di deposito e trasporto delle merci mediante soluzioni collettive come il magazzinaggio comune e gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi | 1,00 | ||||
1.6 | Impegno al recupero del cibo non somministrato mediante destinazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari. (rif. art. 7.10 lett. b) del capitolato). | 1,00 | ||||
1.7 | Organizzazione del servizio in termini di distribuzione del personale tenendo conto dei minimi previsti all'art. 8 del capitolato | 5,00 | ||||
2 | Qualità | 11,00 | 2.1 | Impegno a somministrare prodotti esotici (ananas, banane, cacao, | 3,00 |
dell’offerta alimentare | cioccolata, zucchero, e caffè) provenienti da produzioni estere biologiche con le garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previste dalla Carta Europea dei criteri del commercio equo e solidale elaborata ed approvata dal Fairtrade Labelling Organizations - FLO e dal World Fair Trade Organization - WFTO).(rif. art. 7.10 lett. c) del capitolato). | |||||
2.2 | Impegno a somministrare una maggiore quota percentuale - rispetto a quella minima indicata nel punto 5.3.1 del DM 25/7/2011 - di alimenti con provenienza ivi elencati. | 8,00 | ||||
3 | Servizi migliorativi e aggiuntivi | 39,00 | 3.1 | Servizio di "take away" presso il locale bar | 6,00 | |
3.2 | Servizio di consegna presso Palazzo Ossoli e Palazzo Aldobrandini | 6,00 | ||||
3.3 | Modalità di gestione del servizio "take away" e del servizio di consegna presso la sede di lavoro . | 6,00 | ||||
3.4 | Servizio connessione wi -fi al pubblico per accesso ad internet | 2,00 | ||||
3.5 | Utilizzo di posate bicchieri e stoviglie monouso, biodegradabili e compostabili per il servizio bar, in conformità alla normativa MOCA di cui al D.M. Sanità 21/3/1973 | 2,00 | ||||
3.6 | Servizio di catering per eventi e cerimonie | 6,00 | ||||
3.7 | Proposta rinfresco base per catering. Il menù potrà essere naturalmente variato a seconda delle richieste specifiche legate all'evento. | 5,00 | ||||
3.8 | Ulteriori migliorie per i servizi bar/mensa | 6,00 | ||||
PUNTI TOTALI | 70,00 | 30,00 | 40,00 |
Tabella 2. Criteri per la determinazione dei punteggi tecnici
Crit | SUB- CRITERI DI VALUTAZIONE | coeff | PUNTI (D) MAX | PUNTI (T) MAX |
1 | Organizzazione complessiva del servizio Il punteggio verrà attribuito secondo i criteri di seguito elencati: | 13,00 | 7,00 | |
1.1 | Ultilizzo di apperecchiature ed arredi ulteriori rispetto a quelli elencati nell'allegato 4, per garantire una maggiore efficienza del servizio: Al fine dell'attribuzione del punteggio bisogna fornire un elenco delle apparecchiature/arredi ulteriori e specificare anche le motivazioni per cui si è ritenuto opportuno prevedere quella particolare apparecchiatura/arredo. La mancanza anche di uno dei suddetti elementi comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0. Gli ulteriori apparecchi/arredi forniti devono essere compatibili con la tipologia di servizio e con lo stato dei luoghi, nonchè conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 6.4 del capitolato | 0 -1 | 4,00 | |
1.2 | Ultimazione delle attività propedeutiche all’avvio dei servizi, (completamento pratiche amministrative necessarie allo svolgimento delle prestazioni) in tempi inferiori ai 40 (quaranta) giorni successivi alla presa in consegna dei locali, previsti dal Capitolato tecnico. | 0-1 | 3,00 | |
fino a 20 gg | 1,00 | 3,00 | ||
superiore a 20 e fino a 30 gg | 0,75 | 2,25 | ||
superiore a 30 e fino a 35 giorni | 0,50 | 1,50 | ||
da 36 a 38 giorni | 0,25 | 0,75 | ||
+superiore a 38 giorni | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Elenco delle apparecchiature/attrezzature elettriche utilizzate con classe energetica superiore a quella prevista all'art. 6.4 del capitolato tecnico o professionali con minor consumo energetico. Verrà premiato l'operatore economico che offrirà un maggior numero apparecchiature/attrezzature elettriche con minor consumo energetico. A tal fine verranno valutate le sole apparecchiature/attrezzature accompagnate dalle relative schede tecniche. La totale mancata allegazione delle schede tecniche comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0. | 0;1 | 4,00 | |
1.4 | Uso di mezzi di trasporto propri o a noleggio meno inquinanti: al fine dell'attribuzione del punteggio l'offerente deve produrre un elenco con l'indicazione della tipologia, la targa e la copia della carta di circolazione. Qualora la carta di circolazione non fosse disponibile è necessario allegare scheda tecnica riportante le caratteristiche del mezzo. Specificare se si tratta di mezzo proprio o a noleggio. La totale mancata allegazione della documentazione attestante le caratteristiche del/dei mezzo/i, e/o la mancata dichiarazione relativa alla proprietà o meno del/dei mezzo/i, comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0. Non si terrà conto del numero dei veicoli, bensi delle caratteristiche non inquinanti. Minore sarà l'impatto ambientale, maggiore sarà il coefficiente attribuito, così come di seguito specificato: | 0-1 | 2,00 | |
veicolo trazione solo elettrica | 1,00 | 2,00 | ||
veicolo trazione ibrida | 0,75 | 1,50 | ||
veicolo Euro 6 o superiore | 0,50 | 1,00 | ||
veicolo Euro 5 | 0,25 | 0,50 | ||
veicolo Euro 4 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5 | Impegno ad organizzare ed attuare attività di deposito e trasporto delle merci mediante soluzioni collettive come il magazzinaggio comune e gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi (rif. art. 7.10 lett. d) del capitolato). Al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico l'operatore economico deve attestare in alternativa: 1) l’adesione o l’impegno ad aderire entro 30 giorni dalla stipula del contratto ad una Sistema di Gestione Centralizzata delle Attività di Deposito e Trasporto delle Merci, ovvero, 2) l’eventuale proprietà di un deposito a tal fine destinato, descrivendone le caratteristiche (comprensive di mappe e foto) e le modalità di funzionamento. | 0;1 | 1,00 | |
1.6 | Impegno al recupero del cibo non somministrato mediante destinazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari. (rif. art. 7.10 lett. b) del capitolato). Al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico l'operatore economico dovrà attestare, mediante dichiarazione, tale destinazione in favore di una ONLUS che potrà essere indicata entro i termini previsti nel capitolato. | 0;1 | 1,00 |
1.7 | Organizzazione del servizio in termini di distribuzione del personale tenendo conto dei minimi previsti all'art. 8 del capitolato. Xxxxx restando la necessità di assicurare tutti i giorni di apertura un livello ottimale di servizio anche attraverso la sostituzione immediata del personale eventualmente assente per malattia/infortunio etc, verrà assegnato un maggior punteggio all'operatore economico che organizzerà il personale in modo da garantire una maggiore copertura del servizio bar nella fascia antimeridiana (8-12 e, comunque, fino a cessata esigenza) almeno nella giornata di giovedi. Verrà assegnato il punteggio massimo a chi garantirà una maggiore copertura del servizio oltre che nella mattinata di giovedi anche in quella di martedi (8-12 e, comunque, fino a cessata esigenza) | 0 -1 | 5,00 | |
2 | Qualità dell'offerta alimentare Il punteggio verrà attribuito secondo i criteri di seguito elencati: | 0,00 | 11,00 | |
2.1 | Impegno a somministrare prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata, zucchero, e caffè) provenienti da produzioni estere biologiche con le garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previste dalla Carta Europea dei criteri del commercio equo e solidale elaborata ed approvata dal Fairtrade Labelling Organizations - FLO e dal World Fair Trade Organization - WFTO).(rif. art. 7.10 lett. c) del capitolato). Al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico l'operatore economico dovrà attestare – per ogni specifica categoria di alimento esotico – la provenienza dal commercio equo solidale e il rispetto dei relativi criteri, in quanto prodotti importati e distribuiti da tali organizzazioni o in quanto certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair Italia a livello nazionale). La totale mancata indicazione della provenienza comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0, la parziale mancata indicazione della provenienza comporterà la non valutazione della singola categoria di prodotto al fine dell'attribuzione del coefficiente. | 0-1 | 3,00 | |
Impegno a somministrare tutte le categorie di prodotti sopra elencati | 1,00 | 3,00 | ||
Impegno a somministrare almeno 5 delle 6 categorie di prodotti sopra elencati | 0,75 | 2,25 | ||
Impegno a somministrare almeno 4 delle 6 categorie di prodotti sopra elencati | 0,50 | 1,50 | ||
Impegno a somministrare almeno 3 delle 6 categorie di prodotti sopra elencati | 0,25 | 0,75 | ||
Impegno a somministrare meno di 3 delle 6 categorie di prodotti sopra elencati | 0,00 | 0,00 | ||
2.2 | Impegno a somministrare una maggiore quota percentuale - rispetto a quella minima indicata nel punto 5.3.1 del DM 25/7/2011 - di alimenti con provenienza ivi elencati. Al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico il concorrente dovrà indicare la percentuale in aumento da applicarsi globalmente a tutte le categorie di alimenti ivi previste. | 0-1 | 8,00 | |
Maggiore del 15% | 1,00 | 8,00 | ||
Maggiore dell'11% e fino al 15% | 0,75 | 6,00 | ||
Maggiore dell'8% e fino all'11% | 0,50 | 4,00 | ||
Maggiore di 5 e fino all'8% | 0,25 | 2,00 | ||
Fino al 5% | 0,00 | 0,00 |
3 | Servizi migliorativi ed aggiuntivi Il punteggio verrà attribuito secondo i criteri di seguito elencati: | 17,00 | 22,00 | |
3.1 | Servizio di "take away" presso il locale bar Per la valutazione del criterio, è necessario fare una dichiarazione con la quale si garantisce il suddetto servizio | 0;1 | 6,00 | |
3.2 | Servizio di consegna presso Palazzo Ossoli e Palazzo Aldobrandini Per la valutazione del criterio, è necessario fare una dichiarazione con la quale si garantisce il suddetto servizio | 0;1 | 6,00 | |
3.3 | Modalità di gestione del servizio "take away" e del servizio di consegna presso la sede di lavoro. Al fine dell'attribuzione del punteggio il concorrente deve dichiarare, tra l’altro, l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche richiamate all'art. 7.8 del capitolato è conforme e deve allegare le schede tecniche di prodotto. La mancanza della suddetta indicazione o la mancata allegazione – anche parziale – delle schede di prodotto comporterà, comunque, l'attribuzione al criterio in questione di un coefficiente pari a 0. Verrà premiato l'operatore che garantirà un servizio che permetta al dipendente di prendere visione del menu del giorno entro le ore 8.00, con consegna in orari prestabiliti per le ordinazioni pervenute entro le ore 11,00. Sarà garantito il massimo punteggio all'operatore che illustrerà, tra l'altro, le modalità per soddisfare le esigenze di personale affetto da particolari problematiche (celiachia, intolleranze etc.) mediante la proposta di appositi menu che non potranno superare il costo di € 10,00 | 0-1 | 6,00 | |
3.4 | Servizio connessione wi -fi al pubblico per accesso ad internet Per la valutazione del criterio, è necessario fare una dichiarazione con la quale si garantisce il suddetto servizio | 0;1 | 2,00 | |
3.5 | Utilizzo di posate bicchieri e stoviglie monouso, biodegradabili e compostabili per il servizio bar, in conformità alla normativa MOCA di cui al D.M. Sanità 21/3/1973. Per la valutazione del criterio, è necessario fare una dichiarazione con la quale si garantisce la suddetta fornitura ed allegare a comprova le schede di prodotto o apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. La mancata dichiarazione e/o allegazione delle schede di prodotto comporterà l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | 0;1 | 2,00 | |
3.6 | Servizio di catering per eventi e cerimonie Per la valutazione del criterio, è necessario fare una dichiarazione con la quale si garantisce il suddetto servizio | 0;1 | 6,00 | |
3.7 | Proposta rinfresco base per catering. Il menù potrà essere naturalmente variato a seconda delle richieste specifiche legate all'evento. Al fine dell'attribuzione del punteggio il menu base deve riportare la tipologià dei prodotti (con eventuali sostituzioni); la quantità; ed il prezzo complessivo. Verrà premiato l'operatore che garantirà un maggior rapporto qualità/quantità/prezzo | 0-1 | 5,00 | |
3.8 | Ulteriori migliorie per i servizi bar/mensa (es. proposta di ulteriori prodotti oltre a quelli contenuti nell'allegato 5, con indicazione dei relativi costi e quantità.) | 0-1 | 6,00 | |
PUNTEGGIO TOTALE | 30,00 | 40,00 |
17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
a) sconto applicato sull’importo di 7,00 Euro stabilito per i menù A, B e C previsti all’articolo 7.12 del Capitolato tecnico;
Max punti 7
b) sconto applicato sull’importo di 8,00 Euro stabilito per i menù D ed E previsti all’articolo 7.12 del Capitolato tecnico;
Max punti 7
b) ribasso unico offerto rispetto ai prezzi di listino dei prodotti obbligatori (X) di cui alla tabella All. 5 (Capitolato) ;
Max punti 10
c) offerta della totalità dei prodotti suggeriti (S) di cui all’Allegato 5 del Capitolato con prezzi e quantità ivi previsti;
Max punti 2
d) ribasso unico offerto rispetto ai prezzi di listino dei prodotti suggeriti (S) di cui alla tabella All. 5 (Capitolato);
Max punti 4
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Per la determinazione del punteggio dell’offerta tecnica, ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero e uno come appresso specificato:
Coefficiente = 1,00 Caratteristiche ottimali Coefficiente = 0,75 Caratteristiche buone Coefficiente = 0,50 Caratteristiche sufficienti Coefficiente = 0,25 Caratteristiche poco adeguate Coefficiente = 0,00 Caratteristiche non adeguate
Nello specifico: a ciascuno degli elementi qualitativi di cui ai n. 1.1, 1.3, 1,7, 3.3, 3.7 e 3.8 è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, tenendo conto degli elementi indicati nella tabella 2. “criteri per la determinazione dei punteggi tecnici”.
Quanto agli elementi con punteggio tabellare di cui ai punti 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6, il punteggio è assegnato, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto, e/o sulla base dei parametri prescritti nei “criteri per la determinazione dei punteggi tecnici” di cui alla precedente tabella 2.
Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti la commissione, per ciascuno degli elementi sopra indicati, calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e trasformerà la stessa in coefficiente definitivo, riportando a uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
I coefficienti definitivi di cui al sopraindicato punto saranno moltiplicati per i punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento, la somma dei prodotti determinerà il punteggio totale assegnato al progetto tecnico.
17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
Il punteggio sarà così determinato:
- Per i criteri di cui alle lettere a) e b) la commissione assegnerà un punto per ogni punto percentuale intero (al netto dei decimali) di ribasso;
- Per il criterio di cui alla lettera c) la commissione assegnerà i punteggi come di seguito indicato:
Percentuale d ribasso | Punteggio |
< = 20% | 0 |
21% | 1 |
22% | 2 |
23% | 3 |
24% | 4 |
25% | 5 |
26% | 6 |
27% | 7 |
28% | 8 |
29% | 9 |
> = 30% | 10 |
La percentuale di ribasso deve essere intera, nel caso venga offerta una percentuale che prevede decimali, quest’ultimi non verranno presi in considerazione ai fini del calcolo del punteggio. (es. 20,9% si considera, ai fini del punteggio, 20,00% = 0 punti; 25,3% si considera, ai fini del punteggio, 25% = 5 p.) Per i criteri di cui alle lettere d) ed e) la commissione assegnerà il punteggio come di seguito: Per il criterio d) verranno assegnati i 2 punti in caso di offerta di tutti i prodotti suggeriti ai prezzi previsti nell'allegato 5 |
Per il criterio e) in caso di ribasso unico sui prezzi di listino per i prodotti suggeriti, verrà aggiunto ai 2 punti assegnati al criterio d) 1 punto per ogni punto percentuale intero di ribasso (al netto dei decimali) |
Non verrà assegnato alcun punteggio al concorrente che non offrirà alcun prodotto tra quelli suggeriti (S) o offrirà solo una parte degli stessi. |
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La concessione verrà affidata all’operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio tecnico organizzativo ed economico come sopra determinati.
Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione dei punteggi finali si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - E DELLA BUSTA 2
La prima seduta virtuale pubblica avrà luogo, salvo diversa comunicazione, il giorno 15/04/2019 alle ore 10,00 sul portale MEPA.
Le successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.
Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:
a) aprire la busta virtuale 1 – “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13.
La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell’eventuale soccorso istruttorio, il RUP, sempre in seduta virtuale pubblica, valida o non valida la documentazione amministrativa sul Portale MEPA e, conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude i concorrenti.
Alla fine della seduta virtuale pubblica, il RUP adotta il provvedimento di esclusione o ammissione alla procedura di gara che verrà pubblicato ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice e procede con le comunicazioni dallo stesso previste.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, comunque, prima dell’apertura della busta virtuale 2 contenente l’offerta tecnica organizzativa, ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 (tre) membri, più un sostituto, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella Sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
20.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO ORGANIZZATIVE
Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, sempre in seduta virtuale pubblica, apre la busta n. 2 concernente l’offerta tecnico organizzativa per verificare: a) la presenza dei documenti richiesti al paragrafo 14 delle condizioni generali; b) la corrispondenza delle firme tra la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica organizzativa. Una volta effettuato il controllo sul contenuto della busta virtuale 2, valida o non valida l’offerta tecnica sul Portale MEPA - nel caso di mancata validazione dell’offerta tecnica, esclude il concorrente che ha presentato un’offerta non conforme alla richiesta, emette il provvedimento di esclusione e procede con le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice - e passa gli atti alla Commissione di gara per le valutazioni di competenza.
La Commissione - in una o più sedute riservate - procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al precedente art. 17.1
Successivamente, in seduta virtuale pubblica, la commissione inserisce in piattaforma i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede con le eventuali esclusioni.
20.2 APERTURA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale pubblica successiva, la commissione procede all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, assegna il relativo punteggio e redige la graduatoria.
Nel caso in cui, in base a quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero negli altri casi di anomalia dell’offerta, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione e verifica delle offerte tecnico organizzative ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnico organizzativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta virtuale 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
In presenza di offerte anomale, la Commissione, prima di procedere a redigere la graduatoria definitiva con conseguente proposta di aggiudicazione, convoca in seduta riservata il RUP.
Quest’ultimo, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta e - tenuto conto delle eventuali giustificazioni fornite, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta - chiede ulteriori precisazioni, se del caso indicando le componenti specifiche ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 2 (due) giorni.
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede ulteriori chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine di n. 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora quest’ultima risulti inaffidabile e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Potrà essere esclusa l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente, qualora questi non presenti le precisazioni richieste entro il termine stabilito e/o non si presenti al contraddittorio.
Verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso inaffidabile.
22. AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
22.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta virtuale pubblica, redige la graduatoria e procede alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti necessari ai fini dei successivi adempimenti.
L’aggiudicazione avviene a favore dell’operatore economico che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo (punteggio offerta tecnico organizzativa + punteggio offerta economica).
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione è effettuata in favore della società che ha ottenuto un maggior punteggio al criterio n. 3 (servizi migliorativi ed aggiuntivi). In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione è effettuata in favore della società che ha offerto il prezzo più basso sui listini dei prodotti obbligatori di cui all’Allegato 5 del Capitolato. In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione è effettuata in favore della società che ha offerto il prezzo più basso sui listini dei prodotti facoltativi di cui all’Allegato 5 del Capitolato. In caso di ulteriore parità si procede mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il servizio.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il servizio di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’affidamento diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui il servizio non possa essere dato in concessione neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il diritto di recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.
L'aggiudicazione definitiva verrà comunicata dall’Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l’offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell’affidamento.
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.
22.2 STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’affidatario.
Per la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:
a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010, ove richiesta per legge;
b) Garanzia definitiva di cui al paragrafo 10.2;
c) Copia del contratto di assicurazione, come previsto dal paragrafo 10.2 delle presenti Condizioni generali e dall’articolo 11.6 del Capitolato tecnico.
d) certificazioni, attestazioni ecc. a comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 7.B).
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di revocare la procedura nel caso di attivazione, nelle more dell'espletamento della stessa, di una Convenzione CONSIP relativa ai servizi oggetto della presente gara, o di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'impresa affidataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
23. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA FASE DELL’ESECUZIONE
23.1 CANONI ANNUALI
Il concessionario deve corrispondere all’Amministrazione il canone forfettario annuale quantificato in euro 3.500,00, (comprensivo sia del canone per l’utilizzo dei beni, arredi ed attrezzature di base forniti dall’Amministrazione ed indicati nell’elenco “dotazione iniziale” di cui Allegato 3 del Capitolato tecnico, quantificato complessivamente in euro 2.400,00, sia del canone forfettario annuo di euro 1.100,00 per i consumi idrici) mediante versamento sul c/c postale n. 00000000, XXXX XX00X000000000000000000000, intestato a Tesoreria Centrale dello Stato – Entrate Consiglio di Stato e T.A.R.
Il pagamento del suddetto canone deve avvenire, per il primo anno, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio e per gli anni successivi entro lo stesso termine ricadente nell’anno stesso.
Il Concessionario si impegna, altresì, alla sottoscrizione con l’Agenzia del Demanio dell’atto di concessione dei locali demaniali e a corrispondere alla stessa il relativo canone annuo quantificato in euro 15.900,00, oltre eventuali accessori, le cui modalità di pagamento verranno forniti dall’Agenzia stessa in sede di sottoscrizione del suddetto atto di concessione.
23.2 CLAUSOLA SOCIALE
Per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. “clausola sociale” di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, i cui termini applicativi sono specificati nel Capitolato tecnico all’art. 8.1.
Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
23.3 PENALI
L’Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato tecnico, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all’affidatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione.
Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione oltre le penali indicate nel capitolato tecnico le penali di seguito riportate:
Inadempimento | Penale |
In caso di ritardo nella presa in consegna dei locali (articolo 11.2 del Capitolato tecnico) | 0,1% sull’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto |
Ritardo nella consegna all’Amministrazione del documento denominato “Resoconto annuale” (articolo 11.8 del Capitolato tecnico) | 0,1% sull’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato |
Xxxxxxx nella consegna dell’elenco del personale (articolo 8.1 del Capitolato tecnico) | 0,1% sull’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato |
Ritardo nella consegna all’Amministrazione del rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione delle eccedenze alimentari (articolo 13.1 del Capitolato tecnico) | 0,1% sull’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato |
Ritardo nella consegna all’Amministrazione del Piano di autocontrollo HACCP (articolo 7.11 del Capitolato tecnico) | 0,1% sull’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato |
Ritardo nella consegna all’Amministrazione delle quietanze di pagamento dei premi relativi alle coperture assicurative (articolo 11.6 del Capitolato tecnico) | 0,1% sull’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato |
Mancata fornitura della Scheda relativa ai mezzi di trasporto (articolo 6.5 del Capitolato tecnico) | 0,1% sull’intero importo contrattuale |
Inadempimento relativo alle disposizioni contenute nell’articolo 11.7 del Capitolato e per l’utilizzo dei locali a fini ludici; per l’installazione di giochi, videogiochi, giochi d’azzardo e simili (articolo 6.2 del Capitolato tecnico) | 0,1% sull’intero importo contrattuale per ogni inadempimento |
Ritardo nell’avvio dei servizi di cui all’art. 11.3 del Capitolato | 0,2% sull’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato |
Non conformità del servizio rispetto ai parametri indicati all’articolo 13, lettere da “a” a “h”, in esito alle ispezioni dell’Amministrazione o effettuate dalle Autorità pubbliche competenti | 0,3% sull’intero importo contrattuale per ogni rilevamento di non conformità |
Ritardo nell’eliminazione delle carenze riscontrate in esito alle ispezioni di cui all’articolo 13 del Capitolato; | 0,3% sull’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dall’Amministrazione e/o dalle Autorità pubbliche |
Mancata erogazione del servizio per cause imputabili al Concessionario | 0,3% sull’intero importo contrattuale per ogni giorno di mancata erogazione |
Caso di tossinfezione alimentare riconducibile da parte delle autorità competenti al Concessionario | 0,3% sull’intero importo contrattuale per ogni caso accertato |
ritardo nell’attuazione delle eventuali migliorie al servizio proposte nell’offerta tecnica o nell’impiego apparecchiature/arredi aggiuntivi. | 0,3% per ogni sull’intero importo contrattuale per ogni caso accertato. |
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e negli altri allegati di gara.
Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell’Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
23.4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
- inosservanza degli obblighi indicati nelle condizioni generali e nel capitolato tecnico;
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel capitolato tecnico;
- inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione della concessione;
- violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il concessionario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l’esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l’Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l’applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.
23.5 RECESSO
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:
a) l’Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente affidamento,
nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del
d.l.6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all’aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
c) Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso.
In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.
La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
23.6 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
È fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
È ammessa la cessione dei crediti maturati dall’affidatario nei confronti dell’Amministrazione nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.
23.7 OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA
L’Operatore economico è obbligato a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto della concessione, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.
L’Operatore economico si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.
Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l’ultimazione delle attività.
La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
L’Operatore economico è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.
Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.
23.8 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
L’Amministrazione, dopo la stipula del contratto, darà comunicazione all’operatore economico affidatario del nominativo e dei recapiti del Direttore dell’esecuzione, che avrà il compito di procedere all’accertamento dell’esecuzione del servizio, certificandone la conformità.
24. TRASPARENZA
Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico- professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice.
25. DIRITTO DI ACCESSO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, del D.lgs. 50/2016, il diritto d’accesso è differito in relazione:
1. all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
È escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal comma 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
26. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell’art. 204, d.lgs. n. 50/2016.
Si ricorda che sono a carico dell’Impresa concessionaria tutte le spese inerenti al contratto, di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti, pertanto dovrà essere assolta l’imposta di bollo nella misura prevista dall’art. 2 del
D.M. 20 agosto 1992 (€. 16,00 ogni 4 facciate) come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. La stessa dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l’assolvimento di detta imposta dovrà comunicare all’Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura la dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx (e-mail x.xxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx - tel. 06/00000000) oppure il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (x.xxxxxxxx@giustizia- xxxxxxxxxxxxxx.xx - tel. 06/00000000).