RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TRAMITE FORNITURA DI REFRIGERATORI DI LIQUIDO CONDENSATI AD ARIA - EDIFICIO U9 VIALE DELL’INNOVAZIONE 10 MILANO.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TRAMITE FORNITURA DI REFRIGERATORI DI LIQUIDO CONDENSATI AD XXXX - XXXXXXXX X0 XXXXX XXXX’XXXXXXXXXXX 00 XXXXXX.
CUP H41E16000590005 GIC 7237721450
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
[x.xx digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto del contratto è costituito da una prestazione principale e da una prestazione secondaria, così come meglio di seguito specificato.
ART. 1.1 PRESTAZIONE PRINCIPALE
La prestazione principale consiste nella fornitura di cinque refrigeratori di liquido condensati ad aria (o altrimenti detti gruppi frigo) per l’edificio U9 sito in Milano, Viale dell’Innovazione n. 10. Le macchine devono possedere le caratteristiche tecniche minime indicate e descritte nelle Schede Tecniche n. 1 e n. 2, allegate al presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS).
ART. 1.2. PRESTAZIONE SECONDARIA
La prestazione secondaria è comprensiva di:
• Spedizione e consegna franco strada edificio U9, con assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto e comprensivi di eventuali dazi doganali, nonché qualunque altro onere o spesa; la consegna delle macchine potrà avvenire anche in maniera disgiunta e nelle zone limitrofe all’edificio U9, in giorni e orari diversi, pronte per l’allacciamento e l’uso senza la necessità di costi e/o prodotti ulteriori a carico dell’Università, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione (DE);
• Attività di formazione tecnica di carattere specialistico, per almeno 5 giorni complessivi e continuativi, dedicata al personale universitario indicato dall’Università impiegato per l’utilizzo delle macchine;
• Garanzia a copertura totale (full risks), comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza tecnica on site della durata di almeno 12 mesi + 48 mesi di estensione della garanzia compresa nel prezzo offerto a partire dall’esito positivo del primo avviamento, con interventi on site entro 4 ore dal ricevimento di ciascuna richiesta. Entro massimo 1 giorno dal ricevimento di ciascuna richiesta d’intervento, il problema dovrà essere definitivamente risolto (c.d. intervento risolutivo). Nell’offerta dovrà essere esplicitata con chiarezza la validità della garanzia per l’Italia.
Art. 2 AMMONTARE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’importo complessivo della fornitura posto a base di gara è pari ad Euro 350.000,00 (I.V.A. esclusa).
La procedura per la scelta del contraente è la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/16, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.
La valutazione delle offerte, i cui pesi e punteggi sono indicati nell’Allegato n. 3 del presente CS, è a cura di una Commissione Tecnica Giudicatrice all’uopo nominata dalla Stazione Appaltante (SA).
ART. 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 3.1 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
L’importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale prestazione, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
I prezzi unitari offerti dall’Operatore Economico Aggiudicatario (OEA) in sede di gara sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D.lgs. 50/16.
ART. 3.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145;
b) il Capitolato Speciale d’appalto (CS) e i relativi allegati;
c) il codice dei contratti pubblici ex D. Lgs. 50/16 s.m.i. e rispettive Linee Guida ANAC;
d) l’offerta dell’Operatore Economico Aggiudicatario (OEA), corredata da tutti i documenti amministrativi- tecnico-economici;
e) le polizze di xxxxxxxx e le garanzie fideiussorie.
ART. 3.2 RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO – DOMICILIO E DIRETTORE DI CANTIERE
L’OEA eleggerà domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio del RUP, presso il quale si intenderanno ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’OEA dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentante/responsabile. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la SA, previa motivata comunicazione all'OEA, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'OEA o al suo rappresentante.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico abilitato, secondo le previsioni del presente capitolato, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’OEA, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il RUP ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’OEA per incapacità o grave negligenza.
ART. 3.3 CEDIBILITA’ DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
ART. 3.4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 3.5 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.
L’inosservanza del comma 1 comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e dell’art. 1456 cod. civ., dando comunicazione all’OEA con raccomandata a.r. o a mezzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).
ART.4 TERMINI PER L’ESECUZIONE
L’OEA non potrà sollevare eccezioni e/o pretese economiche aventi ad oggetto lo stato dei luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali.
L’OEA, infatti, contestualmente alla presentazione dell’offerta espressamente riconosce che i corrispettivi sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per eseguire, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutte le prestazioni, i servizi e le forniture richieste dall’Università.
Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto, nei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni, delle problematiche e delle circostanze connesse con l’espletamento delle prestazioni di cui al presente CS. Tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo delle strutture.
L’OEA non potrà quindi eccepire durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile. Per tutte le ragioni espresse, l’Aggiudicataria è tenuta a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.
In ordine allo stato dei luoghi l’OEA non potrà introdurre alcuna modifica, a meno di una preventiva ed esplicita autorizzazione dell’Università.
L’OEA è tenuto altresì a consentire che siano eseguite modifiche ed interventi di qualsiasi tipo ai luoghi che l’Università decidesse di operare, anche a mezzo di società terze, senza che per ciò l’Aggiudicatario possa obiettare o avanzare richieste di qualsiasi natura e genere.
Con l’offerta formulata l’OEA si assume tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con l’espletamento delle prestazioni conferite, esentandone l’Università.
ART. 4.2 CONSEGNA E INIZIO DELLE FORNITURE
La consegna e l’inizio delle forniture, formalizzata da apposito Verbale di avvio dell’esecuzione (VAE), avverrà entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione scritta dell’OEA da parte del RUP.
E’ facoltà della SA procedere alla consegna in via d’urgenza, ai sensi della normativa vigente; in tal caso il RUP indica espressamente sul VAE le forniture da iniziare immediatamente e le modalità di esecuzione.
Se nel giorno fissato e comunicato l’OEA non si presenta a ricevere la consegna, il RUP fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell’Università di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
Art. 4.3 PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’OEA E CRONOPROGRAMMA
L'Aggiudicatario, entro quindici giorni dal VAE, predispone e consegna al DE un proprio programma esecutivo delle forniture, coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ed elaborato o adattato sulla base dell’eventuale cronoprogramma consegnato dalla SA; tale programma deve riportare analiticamente e in forma disaggregata ogni lavorazione con la previsione circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare mensile parziale e progressivo dell'avanzamento delle prestazioni.
Il programma esecutivo dell'OEA può essere sempre modificato o integrato dall’Università, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione delle forniture, e comunque:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre imprese o ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D. Lgs n. 81 del 2008.
Tali modifiche non potranno dare adito alla richiesta dell’Impresa di maggiori oneri.
In ogni caso il programma esecutivo deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Le prestazioni sono comunque eseguite nel rispetto del cronoprogramma eventualmente predisposto dalla SA.
Art. 4.4 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE
Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell’appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del VAE, fatto salvo un termine migliorativo offerto in sede di gara.
Le prestazioni si intendono ultimate nel momento in cui verrà emesso il relativo certificato di ultimazione da parte della DE; il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento delle prestazioni di piccola entità, accertate da parte del DE come del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità delle forniture. Il mancato rispetto di questo termine suppletivo comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle forniture sopraindicate.
Il RUP, per cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d’arte, d’ufficio o su segnalazione del DE o dell’OEA, può ordinare la sospensione delle prestazioni redigendo apposita relazione, adeguatamente motivata, da comunicare all’OEA.
Non appena cessate le cause della sospensione, il DE redige un verbale di ripresa nel quale indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine per l’esecuzione del contratto.
Il verbale di ripresa è controfirmato dall’OEA e trasmesso al RUP.
Art. 4.6 PRESTAZIONI STRAORDINARIE
L'Aggiudicatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DE.
L’OEA deve tener conto della possibilità di utilizzare giornate prefestive.
Il DE può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'OEA non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il DE ravvisa la necessità che le prestazioni siano continuate ininterrottamente o siano eseguite in condizioni eccezionali, su autorizzazione del RUP ne dà ordine scritto all'Aggiudicatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Fatto salvo il caso di “Forza maggiore”, in caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine pattuito o di altro ritardo contrattuale, anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione richiesti, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una penale di importo tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell’inadempimento e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.
Dall’inosservanza dei seguenti obblighi, deriva inoltre l’applicazione delle penali di seguito indicate:
1. Predisposizione di tutte le certificazioni che si renderanno necessarie:
• € 100,00 per ogni omissione rilevata;
2. Opere provvisionali, di protezione e/o di segnaletica necessarie:
• Penale prevista € 90,00 per ogni omissione rilevata;
3. Fornitura, a tutto il personale impiegato nell’appalto, proprio o delle imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, di tesserini di riconoscimento (contenenti l’indicazione delle generalità della società di appartenenza, nonché codice identificativo e foto del dipendente):
• € 50,00 per ogni omissione rilevata;
4. Sgombero completo, entro cinque giorni dall’ultimazione delle prestazioni, dalle aree di proprietà dell’Università dei materiali, mezzi d’opera o attrezzi di proprietà dell’OEA:
• € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
5. Consegna al DE - entro 30 giorni naturali, successivi e continui dall’ultimazione della fornitura e prima del certificato collaudo - delle certificazioni prescritte dalla vigente normativa in materia:
• € 100,00 per ogni giorno successivo di ritardo;
6. Per ogni altra omissione di obblighi e oneri a carico dell’Aggiudicatario:
• € 100,00 per ogni omissione rilevata;
7. Per la ritardata consegna degli elaborati As Built ex art. 8.2 CSA (ELABORATI “COME COSTRUITO”):
• € 300,00 per ogni giorno di ritardo;
8. Penale per il mancato rispetto dei tempi indicati nell’art. 4.4 CSA (TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE)
Penale prevista € 300,00 per ogni giorno di ritardo
9. Penale per il mancato rispetto dei tempi previsti nell’art. 4 (OGGETTO DELL’APPALTO) e/o art. 29 (GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA (manutenzione ordinaria e straordinaria)) del CSA Penale prevista € 300,00 per ogni giorno di ritardo
10. Per qualunque altra inadempienza agli obblighi contrattuali, non riportata nel presente articolo, si procederà all’applicazione di una penale forfettaria di € 1.000,00.
La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamerare l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione.
In alternativa, su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.
In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto dell’IVA) l’Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all’incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
ART. 4.8 INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono “causa non imputabile all’appaltatore” ai fini del presente appalto le seguenti casistiche:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario al DE per l’approvazione dei calcoli, delle campionature e dei disegni costruttivi;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
h) gli scioperi a qualunque titolo organizzati;
i) le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale;
j) il tempo necessario al DE e all’Università per l’esame e l’approvazione delle eventuali proposte di variante dell’Aggiudicatario;
k) l’eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti.
L’Università adotta una politica ambientale volta alla pianificazione e al controllo delle attività che hanno un impatto sull’ambiente, al fine di minimizzare l’impatto ambientale, prevenire l’inquinamento e migliorare le prestazioni ambientali degli edifici universitari.
L’OEA dovrà operare in modo che le attività svolte che siano pianificate e tenute sotto controllo allo scopo di arrecare il minimo danno all’ambiente e prevenire l’inquinamento.
L’OEA che esegue le proprie prestazioni presso l’Università deve applicare: a) i principi della politica ambientale dell’Università, della Repubblica italiana, dell’Unione europea e quelli derivanti da disposizioni internazionali; b) rispettare e attuare, in relazione all’oggetto del contratto e ai documenti di gara, la normativa ambientale nazionale, europea e internazionale.
ART. 5 CAUZIONI E GARANZIE
ART. 5.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA
La garanzia definitiva è disciplinata dall’articolo 103 del d.lgs 50/16.
La polizza assicurativa è disciplinata dall’articolo 103 comma 7 del d.lgs.50/16.
ART. 5.3 FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI SALDI
La garanzia per anticipazione è disciplinata dall’art. 35 c. 18 del dlgs 50/16, la garanzia per la rata di saldo è disciplinata dall’art. 103 c. 6 del dlgs 50/16.
ART. 5.4 GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)
L’OEA garantisce, con la formula a copertura totale, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria, e assistenza tecnica on site con intervento entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, nonché intervento risolutivo entro 3 giorni dalla medesima, della durata di almeno 12 mesi + 48 di estensione della garanzia dall’esito positivo del primo avviamento, tutte le apparecchiature fornite, compresi i complementi e le informatizzazioni.
Conseguentemente, l’impresa aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente e integralmente a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite ed eventualmente sostituire, senza franchigia alcuna, le parti difettose, compresi i complementi e le informatizzazioni, nonché effettuare l’eventuale manutenzione ordinaria ad ogni prodotto oggetto di fornitura secondo le tempistiche previste dal produttore. Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni da attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza del personale operativo dell’Università.
Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dovrà essere svolto da personale specializzato, addestrato presso l'azienda fornitrice del sistema.
Il PACCHETTO DI ASSISTENZA prevede:
- servizio di assistenza telefonica o tramite posta elettronica (l’impresa dovrà indicare uno o più numeri telefonici di riferimento e un indirizzo di posta elettronica); in ogni caso, il centro chiamate provvederà a rilasciare un numero identificativo della richiesta di intervento e ad inoltrarlo, unitamente a data e ora di apertura dell’intervento, nonché all’indicazione del tipo di guasto all’indirizzo e-mail che verrà indicato dall’Università;
- servizio di telediagnostica e telemonitoraggio, che segnala con tempestività qualunque condizione di allarme o di superamento delle tolleranze da parte dell'unità. Consentendo una manutenzione attiva e rapidità di risposta alle condizioni anomale.
- eventuale teleassistenza, collegamento remoto (esclusivamente GSM) delle macchine per manutenzione, configurazione, soluzione di problemi legati all'uso;
- qualora il problema non sia risolvibile in modo remoto, deve essere effettuato l'intervento “on-site” di un tecnico specializzato entro 4 ore dal ricevimento della richiesta.
Gli interventi da effettuarsi dovranno essere concordati con l’Area INAP dell’Università.
Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato, pena l’applicazione delle penali. Resta inteso che, qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, l’appaltatore, senza alcun onere per l’Amministrazione appaltante, si farà carico di sostituire le stesse con altre uguali o di caratteristiche analoghe o superiori.
ART. 5.5 GARANZIA DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 5.6 TUTELE DEL LAVORO, SOCIALI E AMBIENTALI
Al personale impiegato nell’esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Il suddetto obbligo vincola l’OEA anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
L’OEA è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
ART. 5.7 INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l’art. 30 c. 5 del D.lgs. 50/16
ART. 5.8 INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL’ESECUTORE
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'OEA,
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'OEA, si applica l’art. 30 c. 6 del D.lgs. 50/16
ART. 5.9 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
Qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone o danni alla proprietà, il DE compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Università le conseguenze dannose.
Sono a carico dell’OEA tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione del contratto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
ART. 6 DISCIPLINA ECONOMICA
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le prestazioni eseguite e contabilizzate comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore al 25% dell’ammontare del contratto o quel diverso importo verificato in contradditorio tra le Parti.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs 50/16, una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo delle prestazioni eseguite di cui al comma 1, il DE redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il ……………………» con l’indicazione della data.
Ai sensi del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, la trasmissione delle fatture intestate a questa Università dovrà avvenire esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzando il Codice Univoco Ufficio 4Q9H82. L’Università provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.
Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Aggiudicatario, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Il Conto Finale delle prestazioni, redatto ed emesso entro 90 (novanta) giorni dal Verbale di Ultimazione delle forniture con esito favorevole, accompagnato da una relazione, è sottoscritto dal DE e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di rito. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’OEA, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Aggiudicatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del verbale di Verifica di Conformità.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Aggiudicatario risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il verbale di conformità assuma carattere definitivo.
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.
Art. 7 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE
Le prestazioni sono appaltate “a corpo”, pertanto non è prevista una contabilizzazione “a misura”.
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni alle prestazioni, e che per tali variazioni ricorrano le condizioni per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative prestazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
Nei casi di cui al comma 2, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti al progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DE.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuali prestazioni a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle prestazioni verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari desunti dall’elenco dei prezzi unitari e degli eventuali nuovi prezzi.
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 2, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 3, con le relative quantità.
La valutazione delle prestazioni a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni.
Nel corrispettivo per l’esecuzione a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle prestazioni a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
La contabilizzazione a corpo è effettuata applicando la percentuale eseguita di ogni voce disaggregata di ogni categoria di prestazione che è stata eseguita. Le percentuali di cui sopra sono desunte da valutazioni autonome dal DE attraverso il riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le sono stati dedotti gli importi a corpo delle varie categorie di opere. Tale computo metrico peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
Le quantità del computo metrico relative alle prestazioni a corpo non hanno validità ai fini del presente articolo, in quanto l'OEA era tenuto a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa delle prestazioni, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati separatamente dall'importo delle prestazioni negli atti progettuali e verranno contabilizzati e liquidati convenzionalmente in percentuale alle prestazioni eseguite nel singolo stato di avanzamento.
ART. 8 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 8.1 DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO
Il RUP impartisce al DE con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza delle prestazioni, la periodicità con la quale il DE è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle prestazioni.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al DE, resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del DE. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal DE, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.
L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
ART. 8.2 ELABORATI “COME COSTRUITO”
Gli elaborati del “come costruito” (As Built) sono a carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere consegnati al DE entro 90 (novanta) giorni dal verbale di ultimazione delle forniture.
I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
a. la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
b. la rintracciabilità, una volta realizzata l’opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
c. il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni all’uso dell’infrastruttura previste dalle norme vigenti.
d. i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e daindicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
ART. 8.3 PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono previamente valutate dal DE anche mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per le prestazioni in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito “Verbale di concordamento nuovi prezzi”. I nuovi prezzi dovranno, quindi, essere di volta in volta concordati prima dell’esecuzione delle prestazioni, tra l’Impresa e il DE.
Alle eventuali prestazioni eseguite dall’OEA, senza autorizzazione del DE o in assenza del Verbale di concordamento nuovi prezzi, non sarà riconosciuto alcunché.
ART. 8.4 VARIAZIONI E ADDIZIONI
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal DE e preventivamente approvata dall’Università per iscritto.
Sono ammesse variazioni al contratto nei casi indicati dall’art. 106 del D. Lgs. 50/16 s.m.i. ovvero nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell’Università, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.
Nei casi previsti al comma 2, l’Università può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell’esecuzione (DE) del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Il DE o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici e/o economici che possono influire sull’esecuzione delle prestazioni; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere bonariamente la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili.
Se le contestazioni riguardano fatti, il DE redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DE nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati già oggetto di verifica da parte dell’OEA.
ART. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 9.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI
Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’Aggiudicatario è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
ART. 9.2 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'Aggiudicatario è obbligato a fornire alla Università, prima dell’inizio delle prestazioni, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART. 9.3 RISCHI DA INTERFERENZE E ONERI PER LA SICUREZZA (DUVRI)
Ai fini della presente gara, non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ex art. 26 T.U. in materia di salute e sicurezza.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., l’OEA dovrà prevedere apposita procedura per le operazioni di fornitura che specifichi:
a) la richiesta di autorizzazione specifica al Referente Tecnico per la fornitura;
b) la messa in sicurezza del carico durante il tragitto;
c) la verifica della visibilità durante il percorso.
ART. 10 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso esclusivamente per le seguenti prestazioni secondarie, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/16:
• Spedizione e consegna franco strada U9, con assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto e comprensivi di eventuali dazi doganali, nonché qualunque altro onere o spesa; la consegna delle macchine potrà avvenire anche in maniera disgiunta e nelle zone limitrofe all’edificio U9, in giorni e orari diversi, pronte per l’allacciamento e l’uso senza la necessità di costi e/o prodotti ulteriori a carico dell’Università, secondo le disposizioni scritte del DE;
• Attività di formazione tecnica di carattere specialistico, per almeno 5 giorni complessivi e continuativi, dedicata al personale universitario indicato dall’Università impiegato per l’utilizzo delle macchine.
ART. 11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 11.1 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
In esito a formale comunicazione dell’Aggiudicatario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DE, senza ritardo alcuno e comunque entro 10 giorni, effettua in contradittorio con l’Aggiudicatario i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione, seguendo le medesime disposizioni previste per il verbale di consegna.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, se sono rilevati e verbalizzati vizi, incompletezze o difformità delle opere, il DE accertato che tali vizi, incompletezze o difformità siano di piccola entità e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle forniture, può emettere il certificato di ultimazione, assegnando un termine perentorio, non superiore a 15 giorni, per il completamento di dette forniture.
Art. 11.2 VERIFICA DI CONFORMITA’
Il collaudo dell’opera è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 102 del Codice e le sue eventuali spese sono a totale carico dell’OEA.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte secondo le indicazioni del DE e a spese dell’esecutore, il quale dovrà mettere anche a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli, senza alcun aggravio di costi a carico della SA.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il DE o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Prove di funzionalità, verbale di collaudo e presa in consegna delle macchine
L’Università accerterà la conformità delle macchine fornite a quanto previsto nel presente capitolato seguendo un iter definito, come di seguito specificato:
- 1° Fase prova di collaudo in stabilimento presso camera climatica.
- 2° Fase prova di collaudo a seguito dell’istallazione in sito.
Le spese relative all’iter menzionato, comprensive di oneri per trasferta dei tecnici dell’Università degli Studi di Milano-BICOCCA, saranno esclusivamente a carico della società aggiudicatrice.
Le operazioni di collaudo dovranno necessariamente effettuarsi in contradditorio.
Il collaudo non esonera l’impresa aggiudicataria dalle garanzie e responsabilità contrattuali e/o di legge.
Fase 1°
L’impresa aggiudicataria, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, dovrà concordare con il Committente il giorno, l’ora e il luogo per effettuare prove di funzionalità sull’attrezzatura oggetto del presente capitolato in apposita camera climatica, certificata UNI ISO.
Il succitato test permette l’esecuzione di prove di prestazione e verifiche funzionali, consentendo quindi di effettuare le misure di potenzialità dei refrigeratori aria-acqua, compatibile con le macchine nel presente capitolato richieste.
Il test permetterà altresì di verificare le prestazioni dichiarate in sede di offerta specialmente i parametri di efficienza energetica EER ed SEER per carichi parziali in raffreddamento nonché la verifica dello spettro di pressione sonora ad un metro in campo libero.
Qualora dal suddetto verbale di collaudo emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento, l’Università richiederà formalmente per iscritto il completamento dell’esecuzione. Fermo il disposto di cui all’art. 23 del presente CSA (PENALI), in caso di rifiuto o ritardo nell’esecuzione di tali opere, l’Università non prenderà in consegna il macchinario.
Nel caso in cui non emergesse dal collaudo nessun difetto o malfunzionamento del macchinario, l’Università lo prenderà in consegna, entro i successivi 10 giorni, redigendo apposito verbale.
Fase 2°
Entro 10 giorni dall’installazione di ogni singolo macchinario, si dovranno espletare le prove di funzionalità, tenendo conto sia dell’avviamento sia del precedente collaudo. Durante tali prove l’aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell’Università tutte le strumentazioni atte a testare i sistemi oggetto della fornitura. Dette prove saranno effettuate in contraddittorio, e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della Fornitura, o suo delegato, per l’impresa aggiudicataria e dal Referente Tecnico, o suo delegato, per l’Università del DE.
Qualora dal secondo verbale di collaudo emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento, l’Università richiederà formalmente per iscritto il completamento dell’esecuzione all’impresa aggiudicatrice. Fermo il disposto di cui all’art. 23 del presente CSA (PENALI), in caso di rifiuto o ritardo nell’esecuzione di tali opere, l’Amministrazione provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere all’Impresa aggiudicataria.
ART. 12 NORME FINALI
ART. 12.1 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’impresa aggiudicataria. L’OEA, sotto la sua esclusiva responsabilità, a totale esonero dell’Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant’altro possa, comunque, interessare la fornitura. L’impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà consegnare all’Università copia delle denunce d’infortuni che dovessero occorrere ai propri dipendenti durante la consegna dei macchinari.
L’impresa aggiudicataria garantisce, in ogni tempo, l’Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.
L’impresa aggiudicataria, in particolare, deve provvedere alle assicurazioni sociali obbligatorie, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui la Società è stabilita, dei tecnici occupati nelle prestazioni oggetto della presente fornitura.
Oltre agli oneri ed obblighi di cui al codice dei contratti (D.Lgs. 50/16 s.m.i.), al capitolato generale d’appalto (Decreto ministeriale del 19/04/2000 n. 145), al presente capitolato speciale e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’OEA e compresi e compensati nell’importo contrattuale gli oneri e gli obblighi che seguono, dei quali l’Aggiudicatario dichiara di aver tenuto conto all’atto della determinazione del prezzo “a corpo”:
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DE, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DE tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Aggiudicatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Università, da ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
d. fornire alla Università la pianta relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili;
e. indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
f. provvedere a tutte le spese di xxxxx e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per l’appalto sino al collaudo definitivo;
x. trasmettere copia dei contratti dei lavoratori anche quello del direttore tecnico;
h. provvedere all'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardia giurata, ai sensi della normativa vigente, sino alla definitiva consegna dell'opera all’Università;
i. provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori;
l. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DE, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi previsti in appalto;
m. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DE. Nel caso di sospensione delle prestazioni da parte del DE, deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle prestazioni eseguite, restando a carico dell’OEA l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
n. nominare il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà possedere i requisiti di Xxxxx, e comunicarlo al DE e al RUP;
o. provvedere alla realizzazione delle opere provvisionali per la protezione, salvaguardia e custodia di tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo.
Al termine delle prestazioni l’Aggiudicataria dovrà:
a. provvedere allo sgombero e alla pulizia dei cantieri, con rimozione di tutti i materiali residuali, entro 5 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni;
b. provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite;
c. provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere edili ed impiantistiche fino alla approvazione del certificato di collaudo;
d. garantire tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all’emissione del certificati di collaudo. L’impresa dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Università, qualsiasi parte delle opere edilizie o degli impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell’opera realizzata;
e. provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della documentazione necessaria all'uso dell’infrastruttura;
f. provvedere alla stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti, documentazione fotografica delle prestazioni eseguiti anche per fasi di lavoro;
g. fornire documentazione tecnica completa relativa alle caratteristiche di tutti i materiali e apparecchiature impiantistiche poste in opera;
h. fornire le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti ai sensi della legge 37/08 complete di tutti gli allegati obbligatori.
ART. 12.2 ONERI DELL’UNIVERSITA’
L’Università si obbliga nei confronti dell’OEA a collaborare al fine di consentire la più rapida ed efficiente esecuzione delle opere oggetto del presente Capitolato; in particolare, l’Università assicura sin d’ora la collaborazione dei propri uffici o del proprio personale allo scopo di mettere tempestivamente a disposizione della Società Aggiudicataria tutti gli elementi in possesso dell’Università, necessari e utili allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto.
Resta a carico dell’Università la messa a disposizione delle eventuali aree di cantiere.
ART. 12.3 RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto attiene alle prescrizioni tecniche specifiche delle varie tipologie di opere si rimanda agli allegati
n. 1 e 2 del CSA.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni del D. Lgs. 50/16, del Codice civile nonché di ogni altra legge e regolamento vigente in materia, in quanto applicabile.
L’OEA dovrà conformare i propri comportamenti ai principi previsti dal DPR 62/2013 e alla L. 190/2012, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione approvato dall’Ateneo.
Gli operatori economici offerenti non devono aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 12.4 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione delle prestazioni;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’OEA tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Aggiudicatario e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale (Decreto ministeriale del 19/04/200 n. 145).
A carico dell'OEA restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sulle forniture oggetto dell'appalto.
Art. 12.5 QUALITA’ DELLA FORNITURA
Sarà cura del DE effettuare, in contradditorio con l’OEA, le verifiche ispettive indicate nell’allegato 4 del CSA per misurare la qualità della fornitura.
Durante l’intero periodo contrattuale, ciascun indicatore di qualità/oggetto del monitoraggio potrà essere riesaminato a discrezione della SA; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci.
ART. 12.6 ULTERIORI DISPOSIZIONI
L’OEA dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nei documenti che fanno parte del contratto. In materia di disposizione antimafia valgono le disposizioni di legge vigenti.
ART. 12.7 TUTELA DELLE CONOSCENZE DELL’UNIVERSITA’
L’OEA, poiché nell’adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto potrà venire a conoscenza delle informazioni riservate ex art. 98 del D. Lgs. 10.02.2005 n. 30 s.m.i., è obbligato ex art. 99 del suddetto decreto a non acquisire, a non rilevare a terzi ed a non utilizzare tali informazioni.
L’OEA è altresì obbligato alla massima riservatezza circa il know how eventualmente fornito dall’Università.
Le informazioni tecniche fornite o comunicate all’OEA potranno essere da quest’ultimo utilizzate solo per la corretta esecuzione dell’incarico.
In ogni caso, l’OEA prende atto che tutte le informazioni, delle quali eventualmente venisse a conoscenza nel corso del rapporto sono coperte da segreto e, pertanto, si obbliga a non usarle e rilevarle a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Università.
Tutto il materiale ed il supporto tecnico che venga eventualmente conferito dall’Università per le necessità legate al corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto e tutti i documenti prodotti dall’OEA, è e rimane di esclusiva proprietà della stessa Università, e potrà essere utilizzato dall’OEA solo ai fini contrattualmente previsti. L’OEA è tenuto a mantenere l’integrità dei dati e delle informazioni sopra descritti: non è ammessa alcuna alterazione degli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ateneo.
ART. 13.9 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è composto da n. 18 pagine, esclusi gli allegati.
PROGETTO TECNICO
ALLEGATO N. 1 Scheda tecnica per i requisiti comuni minimi dei gruppi frigo
Caratteristiche tecniche refrigeratori edificio U9
L’apparecchiatura dovrà essere del livello più elevato consentito dall’attuale tecnologia.
In particolare le macchine dovranno essere dotate delle seguenti caratteristiche fondamentali:
1. Dati generali
Località: Milano
Temperatura esterna di bulbo Asciutto: 35 °C Temperature esterna di bulbo Umido: 23,1 °C Umidità relativa esterna: 48%
Escursione termica giornaliera: 12 °C Mese considerato: Luglio
Temperatura interna di bulbo Asciutto: 25 °C Temperature esterna di bulbo Umido: 17,8 °C Umidità relativa interna: 50%
Escursione termica giornaliera: 37 °C Durata funzionamento impianto: 24 ore Periodo utilizzo: Inverno/Estate
I gruppi frigo che verranno successivamente installati in copertura dell’edificio devono essere del tipo:
- Monoblocco condensati ad aria con in classe energetica “A” Eurovent, per la produzione di acqua refrigerata;
- Realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici;
- Struttura con profilati di acciaio di forte spessore per una elevatissima resistenza alle più gravose sollecitazioni durante le operazioni di movimentazione e trasporto;
- Assemblaggio completo e carica gas refrigerante;
- I circuiti devono consentire il funzionamento dei compressori in parallelo, fermo restando la possibilità di funzionare con un solo compressore in caso di avaria, da richiedere la rimozione dell’apparecchiatura.
Per ridurre l’emissione sonora devono essere dotate di:
• regolatore di velocità dei ventilatori assiali con soglia limite che viene inibita solamente durante i carichi di picco.;
• compressori con vano compressore insonorizzato;
• smorzatore di vibrazioni;
• silenziatore sulla linea di mandata;
• supporti antivibranti a molla.
STRUTTURA
• Basamento, telaio autoportante e pannellatura in lamiera d’acciaio con trattamento protettivo delle superfici secondo UNI ISO 9227/ASTMB117 e ISO 7253, e verniciata alle polveri epossidiche.
REFRIGERANTE
• HFC R410A; essa è una caratterizzata da ODP (potenziale di distruzione dell'ozono) nullo ed è classificata all'interno del gruppo di sicurezza A1 secondo lo standard ASHRAE 34-1997.
CIRCUITO FRIGORIFERO
• Due circuiti frigoriferi indipendenti che consentono di mantenere sempre in funzione la macchina anche quando un compressore deve essere riparato. Un solo scambiatore refrigerante-acqua con due circuiti frigoriferi ed uno idraulico.
CIRCUITO FRIGORIFERO
Realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento comprendente i seguenti componenti:
- Valvola termostatica che modula l'afflusso del gas in funzione del carico frigorifero.
- Filtro deidratatore: a cartuccia estraibile, è in grado di trattenere le impurità e le eventuali tracce di umidità presenti nel circuito frigorifero.
- Spia del liquido: serve per verificare la carica di gas frigorigeno e l'eventuale presenza di umidità nel circuito frigorifero.
- Valvola solenoide: si chiude allo spegnimento del compressore, impedendo il flusso di gas frigorigeno verso l'evaporatore. È prevista solamente nel caso sia presente la valvola termostatica meccanica.
- Separatore di liquido in aspirazione del compressore per evitare qualsiasi traccia di liquido in ingresso al compressore.
- Rubinetto in mandata sul collettore comune dei compressori, e in uscita dal condensatore.
COMPRESSORI
• Compressori ermetici di tipo scroll ottimizzati per lavorare con refrigerante R410A con l'elevata resa e basso assorbimento elettrico. Corredati della resistenza elettrica antigelo (scalda olio), avvolta esternamente al carter, che viene alimentata automaticamente ad ogni sosta.
• Compressore mosso da motori elettrici a 2 poli con protezione termica interna, raffreddati dal gas in aspirazione. Sono montati su antivibranti in gomma posti alla base per ridurre al massimo l'emissione sonora.
• La configurazione deve essere che ci siano di più compressori scroll, messi in funzione a seconda delle esigenze di carico dell'impianto, permettendo un'efficace regolazione "a gradini" della potenza erogata dall'unità, ottenendo un funzionamento molto efficiente ai carichi parziali.
Tutto ciò si traduce in valori notevoli di efficienza energetica stagionale ESEER, calcolata secondo specifiche Eurovent.
VALVOLA TERMOSTATICA
• Valvola termostatica elettronica, avente una capacità di regolazione più ampia rispetto alle tradizionali valvole meccaniche e con tempi di reazioni molto più veloci. In grado di lavorare con temperatura minima dell'acqua prodotta di 4°C.
EVAPORATORE
• Scambiatore refrigerante-acqua di tipo a piastre ad espansione secca ad alta efficienza, in acciaio inox AISI 316 saldobrasato, con due circuiti indipendenti lato refrigerante ed uno lato acqua, isolato esternamente con materiale a celle chiuse per impedire la formazione della condensa e ridurre le dispersioni termiche.
• Resistenza elettrica antigelo: il suo funzionamento viene comandato da una sonda dedicata posizionata nello scambiatore stesso; l'attivazione è gestita dalla scheda elettronica e avviene quando la temperatura dell'acqua è inferiore o uguale a +3 °C.
• Lo scambiatore è reversibile per funzionare come evaporatore, nel caso di produzione di acqua refrigerata, o come condensatore, nel caso di produzione di acqua calda. Secondo la norme PED.
• L'evaporatore è equipaggiato di resistenza elettrica antigelo.
ATTACCHI IDRAULICI DEGLI SCAMBIATORI DI CALORE
• Attacchi idraulici filettati degli scambiatori di calore corrispondenti alla norma ISO 228/1 - G M.
• Attacchi idraulici filettati delle tubazioni idrauliche corrispondenti alla norma ISO 7/1 – R.
• Attacchi idraulici con flangia (FL) forniti di contro flangia.
• Attacchi idraulici con estremità scanalata (Victaulic) forniti di giunto flessibile Victaulic.
BATTERIE
• Gli scambiatori aria-refrigerante sono batterie a micro-canale interamente in alluminio, con elevate prestazioni termodinamiche, bassi pesi e riduzione della quantità di refrigerante nel circuito frigorifero. Geometria a V per garantire la massima resa.
• Gruppo ventilante, costituito da unità elicoidali, con girante da 800mm, bilanciate staticamente e dinamicamente, azionate direttamente da motori elettrici comandati da inverter e protetti elettricamente da interruttori magnetotermici e meccanicamente con griglie metalliche anti- intrusione di protezione, secondo norme CEI EN 00000-0-00 e fissate sulla parte superiore della carpenteria.
QUADRO ELETTRICO
• È conforme alle norme CEI 60204-1, e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 92/31/CEE.
• Tutti i cavi sono numerati per un immediato riconoscimento.
• È sempre dotato di sezionatore bloccoporta: è possibile accedere al quadro elettrico togliendo tensione agendo sulla leva di apertura del quadro stesso. È possibile bloccare tale leva con uno o più lucchetti durante interventi di manutenzione.
• L'unità è dotata di scatole elettriche per la sezione ventilatori,
• Tutti i cavi sono numerati per un immediato riconoscimento di tutti i componenti elettrici.
• È presente un quadro elettrico ausiliario, per gli organi necessari e la gestione dei controlli e delle sicurezze; il quadro elettrico ausiliario contiene inoltre il pannello di comando a bordo macchina dell'unità.
• Tutti i cavi del circuito ausiliario sono numerati per un immediato riconoscimento di tutti i componenti elettrici.
• Alimentazione elettrica trifase, 400V, 50Hz con magnetotermici.
SICUREZZE E PROTEZIONI
Nel refrigeratore sono presenti i seguenti dispositivi:
- Pressostato di alta pressione (uno per ogni circuito): tarato in fabbrica, installato a valle del compressore con la funzione di arrestare il funzionamento della macchina in caso di pressioni anomale.
- Valvola di sicurezza del circuito frigorifero sul lato alta pressione: intervengono scaricando la sovrappressione in caso di pressioni anomale alta pressione in base.
- Sistema di blocco della porta di accesso al quadro elettrico.
- Fusibili o magnetotermici a protezione dei compressori.
- Magnetotermici a protezione dei ventilatori.
- Magnetotermico di protezione del circuito ausiliario.
- Sonda di temperatura per verificare la temperatura massima dei gas di scarico nel circuito frigorifero in mandata ai compressori.
- Magnetotermico a protezione del gruppo pompaggio se presente.
TRASDUTTORI
Sono presenti sonde di temperatura dell'acqua all'ingresso e all'uscita dell'evaporatore.
- Sono inoltre sempre presenti:
- Trasduttore di bassa pressione (uno per circuito): esso permette di visualizzare sul display del pannello di controllo il valore della pressione di aspirazione del compressore; è installato sul lato di bassa pressione del circuito frigorifero ed arresta il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.
- Trasduttore di alta pressione (uno per circuito): esso permette di visualizzare sul display del pannello di controllo il valore della pressione di mandata del compressore; è installato sul lato di alta pressione del circuito frigorifero ed arresta il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.
REGOLAZIONE ELETTRONICA
La regolazione elettronica è costituita da una scheda di controllo e da un pannello di comando con display. Il microprocessore ha le seguenti funzioni:
- ON/OFF remoto con contatto esterno privo di tensione.
- Menù multilingua.
- Controllo indipendente dei singoli compressori.
- Trasformatore amperometrico.
- Segnalazione blocco cumulativo guasti.
- Funzione storico allarmi.
- Programmazione giornaliera/settimanale.
- Visualizzazione temperatura dell'acqua di ingresso e di uscita.
- Visualizzazione allarmi.
- Regolazione proporzionale integrale sulla temperatura dell'acqua uscita (precisione fino a ±0.1K).
- Funzione con doppio set-point legato ad un contatto esterno.
- Regolazione della ventilazione.
- Interfacciabilità con protocollo MODBUS.
- Controllo dei gruppi di pompaggio.
- Gestione rotazione compressori.
- Funzione in caso di condizioni critiche (es. una troppo elevata temperatura ambientale) la macchina non si arresta ma è in grado di autoregolarsi e fornire la massima potenza erogabile in quelle condizioni.
- Funzione che accende periodicamente i ventilatori quando le temperature esterne sono molto basse.
- Funzione per prevenire l'attivazione di gradini di potenza quando la temperatura dell'acqua si avvicina velocemente al set point. Ottimizza il funzionamento della macchina sia nella messa a regime sia in presenza di variazioni di carico, assicurando in questo modo la migliore efficienza della macchina in ogni situazione.
- Funzione Insonorizzazione notturna: la macchina riduce le emissioni acustiche durante un arco temporale scelto.
- "Compensazione del set-point" in base alla temperatura esterna o da segnale analogico (4-20 mA) esterno.
- Sistema che consente di limitare l'assorbimento elettrico della macchina nel caso di picchi di carico oppure di intervento dei generatori. Si può limitare l'assorbimento della macchina ad un valore specificato agendo su un ingresso analogico da 4 a 20 mA: è utile nei momenti di insufficiente potenza elettrica disponibile dalla rete.
SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO E TELEGESTIONE
Il sistema può analizzare qualsiasi grandezza fisica attraverso un protocollo su rete RS485 e trasmettere i dati
ad un server centrale.
Ogni dispositivo può gestire fino a 20 unità (chiller), in modo tale di garantire un semplice accesso web (PC, Tablet o Smartphone), ha a disposizione un’interfaccia che gli permette di operare direttamente sul campo. Componenti del sistema:
- Controllo dello stato degli impianti in tempo reale.
- Analisi in tempo reale dei dati di ogni singola unità.
- Possibilità di ricevere per ogni singola variabile impostata, segnalazioni specifiche nella tecnologia preferita: SMS, Mail e notifica push su APP (Android e iOS).
- Creazione ed esportazione di grafici dei dati personalizzati.
- Monitoraggio dei dati direttamente sulla mappa.
- Invio di comandi all’unità (start/stop, modifica set point, reset allarmi).
- Integrazione di periferiche diverse nel sistema (pompe, telecamere, etc.).
- Impianto costantemente monitorato.
- Possibilità di evitare preventivamente un eventuale fermo macchina.
- Possibilità di ricevere segnalazioni nel caso di superamento di parametri critici
ACCESSORI
- Supporti anti-vibranti a molla.
- Dispositivo elettronico per basse temperature a taglio di fase. Questo accessorio consente un corretto funzionamento con temperature esterne inferiori a 20 °C e fino a -10 °C. È costituito da una scheda elettronica di regolazione che varia il numero di giri dei ventilatori in base alla pressione di condensazione, letta dal trasduttore di alta pressione, al fine di mantenerla sufficientemente alta per un funzionamento corretto dell'unità.
- Dispositivo elettronico di riduzione corrente di spunto.
- Griglia di protezione per proteggere le batterie esterne da urti fortuiti e per impedire l'accesso alla zona sottostante ove sono alloggiati i compressori ed il circuito frigorifero.
- Rifasatore di corrente. Collegato in parallelo al motore, permette una riduzione della corrente assorbita.
SPETTRO DI PRESSIONE SONORA AD UN METRO IN CAMPO LIBERO
Il gruppo frigo non deve avere dei livelli di pressione sonora ad un metro in campo libero superiori a:
Dati sonori
- Potenza sonora dB(A) 87,8
- Pressione sonora a 10 metri (EN ISO 3744) dB(A) 55,7
Spettro sonoro per bande d'ottava (frequenza centrale)
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | |
dB | 97,5 | 87,4 | 83,3 | 81,8 | 78,4 | 73,1 | 69,3 |
dB(A) | 81,4 | 78,8 | 80,6 | 81,8 | 79,6 | 74,1 | 68,2 |
In osservanza del quadro normativo vigente (Legge Quadro n. 477/95 e relativi decreti attuativi) che fissa dei criteri per la valutazione della laicità del rumore, fissando dei limiti di accettabilità, sia assoluti sia differenziali.
ALLEGATO N. 2 Scheda tecnica per i requisiti prestazionali minimi specifici dei gruppi frigo
Caratteristiche tecniche minime
* Dati da verificare e confrontare in sede di sopralluogo | Modelli istallati | Requisiti Nuova fornitura | |||||
Edificio | U9/Q10 | U9/Q20 | U9/Q30 | U9/Q40 | U9/Q50 | U9/** | |
Quantità gruppi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Marca e modello Refrigeratore | Marelli clima MN680S | Marelli clima MN310S | Marelli clima MN310S | Marelli clima SM200/S | Marelli clima MN430S | - | |
POTENZA FRIGORIFERA | kW | 672* | 306* | 306* | 200* | 490* | maggiore del modello esistente |
Potenza impegnata compressori | kW | 340* | 138* | 138* | 92* | 204* | - |
Temperatura acqua (in) | °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temperatura acqua (out) | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Temperatura aria esterna | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
COMPRESSORI | Alternativo | Alternativo | Alternativo | Alternativo | Alternativo | Scroll | |
Quantità | n. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Corrente di targa [FLA] | A | 174 | 105 | 105 | 70 | 155 | - |
Gradini di funzionamento | n. | - | - | - | - | - | mod.25%...100% |
EVAPORATORE | n. | - | - | - | - | - | 1 |
Contenuto d'acqua | l | - | - | - | - | - | - |
VENTILATORI ASSIALI | n. | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | - |
Portata aria | m³/h | - | - | - | - | - | - |
Tipo e carica di refrigerante totale | kg | - | - | - | - | - | - |
Circuiti gas | n. | - | - | - | - | - | …kg di R410A |
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | V/ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
EER Eurovent | kW/kW | - | - | - | - | - | 3,1 |
ESEER = Eurovent Standard | - | - | - | - | - | 3,39 | |
PRESSIONE SONORA a 1 m in campo libero (ISO3744) | dB(A) | - | - | - | - | - | 77 |
PRESSIONE SONORA a 10 m in campo libero (ISO3744) | dB(A) | - | - | - | - | - | |
Potenza sonora Lw secondo ISO EN 9614-2 | dB(A) | - | - | - | - | - | |
Lunghezza | mm | 6070* | 7430* | 7430* | 6070* | 7430* | adeguata a quella disponibile* |
Larghezza | mm | 2230* | 2230* | 2230* | 2230* | 2230* | adeguata a quella disponibile* |
Altezza | mm | 2350* | 2350* | 2350* | 2350* | 2350* | adeguata a quella disponibile* |
PESO NETTO | kg | 5182* | 6792* | 6792* | 5182* | 6792* | adeguata a quella disponibile* |
- Nota: Le presenti performance verranno verificate in contradittorio con il committente in appositi strutture, che vincola la consegna del prodotto.
- Nota: I prodotti che dispongono di certificato Eurovent dove il marchio di certificazione Eurovent deve essere esposto a bordo macchina.
- Nota: Le macchine devono essere dotate di tutti i necessari accessori per il corretto montaggio e funzionamento in particolare per la posa in opera con supporti antivibranti a molla.
** Indica le caratteristiche comuni che deve possedere la nuova macchina
ALLEGATO N. 3 Criteri di valutazione offerta
⮚ V.T.01 Valutazione tecnica 01 [max. 10 punti]
Tempo per l’ultimazione della fornitura ex art. 4.4 CSA espresso in giorni naturali e consecutivi.
o 90 gg 0 punti
o da 81 gg a 89 gg 2 punti
o da 71 gg a 80 gg 4 punti
o da 61 gg a 70 gg 6 punti
o da 51 gg a 60 gg 8 punti
o da 0 gg a 50 gg 10 punti
⮚ V.T.02 Valutazione tecnica 02 [max. 10 punti]
Prodotti con marchio di certificazione Eurovent con classificazione tipo A.
Ogni refrigeratore che rientri nel programma di certificazione Eurovent acquisisce due punti.
⮚ V.T.03 Valutazione tecnica 03 [max. 25 punti] Energy Efficiency Ratio (EER)
L'indice di efficienza energetica, noto anche come EER, è un parametro che indica l'efficienza elettrica di una macchina termica mentre funziona in raffreddamento.
da 3,11 | a 3,12 | 1,0 Punti | da 3,37 | a 3,39 | 15,1 Punti |
da 3,13 | a 3,15 | 2,6 Punti | da 3,40 | a 3,42 | 16,6 Punti |
da 3,16 | a 3,18 | 4,1 Punti | da 3,43 | a 3,45 | 18,2 Punti |
da 3,19 | a 3,21 | 5,7 Punti | da 3,46 | a 3,48 | 19,8 Punti |
da 3,22 | a 3,24 | 7,3 Punti | da 3,49 | a 3,51 | 21,3 Punti |
da 3,25 | a 3,27 | 8,8 Punti | da 3,52 | a 3,54 | 22,9 Punti |
da 3,28 | a 3,30 | 10,4 Punti | da 3,55 | a 3,57 | 24,4 Punti |
da 3,31 | a 3,33 | 11,9 Punti | da 3,58 compreso in su | 25,0 Punti | |
da 3,34 | a 3,36 | 13,5 Punti |
⮚ V.T.04 Valutazione tecnica 04 [max. 25 punti] European seasonal energy efficiency ratio (ESEER)
L'indice di efficienza energetica europea, noto anche come ESEER, è un indice che rappresenta le prestazioni del sistema durante tutto l'anno.
da 3,40 | a 3,45 | 1,0 Punti | da 3,94 | a 3,99 | 15,1 Punti |
da 3,46 | a 3,51 | 2,6 Punti | da 4,00 | a 4,05 | 16,6 Punti |
da 3,52 | a 3,57 | 4,1 Punti | da 4,06 | a 4,11 | 18,2 Punti |
da 3,58 | a 3,63 | 5,7 Punti | da 4,12 | a 4,17 | 19,8 Punti |
da 3,64 | a 3,69 | 7,3 Punti | da 4,18 | a 4,23 | 21,3 Punti |
da 3,70 | a 3,75 | 8,8 Punti | da 4,24 | a 4,29 | 22,9 Punti |
da 3,76 | a 3,81 | 10,4 Punti | da 4,30 | a 4,35 | 24,4 Punti |
da 3,82 | a 3,87 | 11,9 Punti | da 4,36 compreso in su | 25,0 Punti | |
da 3,88 | a 3,93 | 13,5 Punti |
⮚ V.E. Valutazione offerta Economica [max. 30 punti]
Il punteggio sarà calcolato nel seguente modo:
𝑉. 𝐸. = 30 ×
𝑃𝑏
𝑃𝑜
dove Pb sta per l’offerta economica più bassa tra quelle presentate, mentre Po sta per l’offerta oggetto di valutazione.
Di seguito si riporta lo schema generale per la valutazione delle offerte.
Codice | Descrizione parametro di valutazione | Punti max |
V.T.01 | Tempi di ultimazione della fornitura | 10 pti. |
V.T.02 | Prodotti con marchio di certificazione Eurovent con classificazione tipo A (max 5) | 10 pti. |
V.T.03 | Energy efficiency Ratio (EER) | 25 pti. |
V.T.04 | European seasonal energy efficiency ratio (ESEER) | 25 pti. |
V.E. | Offerta economica | 30 pti. |
Totale | 100 pti. |
Il punteggio totale dello i-simo concorrente si otterrà dalla somma algebrica dei vari parametri di valutazione suindicati secondo la seguente formula:
𝑃. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖 = 𝑉. 𝑇. 01𝑖 + 𝑉. 𝑇. 02𝑖 + 𝑉. 𝑇. 03𝑖 + 𝑉. 𝑇. 04𝑖 + 𝑉. 𝐸.𝑖
ALLEGATO N. 4 VERIFICHE ISPETTIVE PER MISURARE LA QUALITA’ DELLA FORNITURA