CONTRATTO-TIPO E
CONTRATTO-TIPO E
CODICE DI CONDOTTA PER L’ATTIVITÀ’ DI
AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO
TORINO, OTTOBRE 2014
CODICE DI CONDOTTA
ALLEGATO 1
AMMINISTRATORI DI IMMOBILI E DI CONDOMINIO
Premessa
Questo “codice di condotta” è nato su impulso della Camera di commercio di Tori- no; la sua stesura è stata discussa dai soggetti aderenti allo “Sportello del condominio”, at- tivato presso la medesima Camera di commercio ed è stato approvato dalle seguenti Asso- ciazioni: Associazione Liberi Amministratori Condominiali (A.L.A.C.), Associazione Naziona- le Amministratori Professionisti d’Immobili (A.N.A.P.I.), Associazione Condomini (ASSO- COND), Unioncasa.
Il “codice” è aperto alla volontaria adesione delle organizzazioni professionali e dei singoli operatori, da cui trae la propria forza giuridica, resa vincolante con un’accettazione libera, volontaria e consapevole delle sue disposizioni. Queste trovano riscontro legislativo nelle norme del codice del consumo (art. 27-bis) e della L. 14 gennaio 2013, n. 4, conte- nente disposizioni in materia di professioni non organizzate. L’oggetto dell’iniziativa è defi- nire il comportamento degli operatori che si impegnano ad osservarne le norme.
Lo scopo perseguito è rispondere all’esigenza di adottare unitariamente un corpo di norme scritte, elaborate con riferimento specifico alla professione di Amministratore di im- mobili e di condominio; alla sua base sta l’impegno all’attenta considerazione dell’interesse del cliente e di quello più generale della collettività, nella rigorosa osservanza delle regole tecniche e di buona amministrazione imposte dalla funzione economica e sociale svolta.
Facendo proprie queste opzioni, il “codice” intende contribuire positivamente alla cre- azione e affermazione di buone prassi nella conduzione degli immobili e nella serena con- divisione delle parti comuni da parte dei singoli condòmini, con l’adozione di disposizioni conformi alla legislazione statale e capaci di integrarla e arricchirla, colmandone le lacune e superandone i momenti di incerta interpretazione.
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica ai singoli Amministratori d’immobili e di condominio che indivi- dualmente e volontariamente vi aderiscono e alle organizzazioni professionali che ne condividono e accettano le disposizioni, per sé e per i propri associati.
2. La finalità perseguita è la chiara definizione delle funzioni dell’Amministratore, per assicurare ai destinatari la qualità del servizio, la trasparenza delle scelte di gestione e, in generale, la corret- tezza della sua attività anche nei confronti dei colleghi e dei terzi.
art. 2 – Attività dell’Amministratore d’immobili e di condominio
1. L’Amministratore d’immobili e di condominio svolge un'attività economica organizzata, volta al- la prestazione di servizi a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. L’attività dell’Amministratore è sottoposta alla disciplina dettata dalla L. 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, il cui art. 1 esclude dal proprio am- bito di applicazione le funzioni riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi e le attività disciplinate da specifiche normative.
2. L'esercizio della professione di Amministratore di condominio è libero; si fonda sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica; si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'am- pliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità.
3. La professione di Amministratore di immobili e di condominio può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa, nella forma del lavoro dipendente o auto- nomo.
art. 3 – Posizione giuridica dell’Amministratore
1. I rapporti giuridici fra l’Amministratore e i singoli proprietari sono regolati dalle norme sul man- dato e, pertanto, si basano sulla fiducia. L’Amministratore rappresenta i Condòmini nei limiti delle attribuzioni previste dagli artt. 1129, 1130 e 1131 cod. civ., o come altrimenti definite dal Rego- lamento di condominio oppure specificamente attribuitegli dall’Assemblea, con l’obiettivo primario di tutelare il bene amministrato e gli interessi dei Condòmini.
2. Egli agisce con correttezza verso i terzi, ne rispetta gli interessi e adempie regolarmente alle ob- bligazioni assunte nei loro confronti.
3. Nei confronti dei colleghi tiene un comportamento rispettoso e leale, nella piena osservanza delle norme a tutela della concorrenza.
art. 4 – Associazioni professionali
1. Le Associazioni degli Amministratori di immobili e di condominio hanno natura privatistica, so- no costituite su base volontaria ed escludono qualsiasi vincolo di rappresentanza esclusiva della ca- tegoria. Esse perseguono il fine di arricchire le competenze degli associati e affermare il rispetto del- le regole deontologiche.
2. Tali associazioni si dotano di statuti fondati sulla dialettica democratica tra gli associati, che ga- rantiscano la trasparenza delle attività e una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle proprie finalità.
Titolo II
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NEL CONDOMINIO
CAPO I
COMPETENZA E QUALIFICHE PROFESSIONALI DELL’AMMINISTRATORE
art. 5 – Qualifiche professionali
1. L’Amministratore svolge la propria attività con diligenza, lealtà, competenza e trasparenza.
2. Egli comunica ai singoli condòmini degli edifici amministrati i dati utili ad attestare la propria competenza. Rende noti il titolo di studio, il curriculum, le certificazioni di qualità e gli attestati di formazione professionale posseduti all’atto dell’incarico e quelli che acquisisce durante il suo svol- gimento, oltre a tutte le informazioni sulla propria attività che egli reputi utili; tali notizie sono co- municate secondo verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza.
3. Se autorizzato dall’Associazione alla quale aderisce, egli può utilizzarne il logo e i segni distinti- vi; inoltre può richiamare la propria iscrizione, specificando la categoria associativa a cui appartie- ne. In ogni caso, queste facoltà possono essere esercitate solo nel periodo in cui sussiste il rapporto associativo.
4. L’Amministratore contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (1).
art. 6 - Aggiornamento professionale
1. L’Amministratore ha il dovere di curare la propria preparazione professionale e di conservare, aggiornare e accrescere le proprie conoscenze, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività; in particolare deve tenersi informato sulla legislazione e sulle norme di carattere tecnico relative ai beni amministrati e sulle innovazioni, di qualsiasi natura esse siano, che incidono sugli interessi dei proprietari che gli hanno dato mandato. L’aggiornamento professionale deve es- sere svolto nel rispetto delle previsioni normative dettate per lo svolgimento dell’attività di Ammini- stratore di condominio.
2. Alla cura delle proprie competenze professionali il singolo provvede individualmente e può usu- fruire anche delle attività di formazione rivolte agli Amministratori di condominio, con l’organizzazione di corsi di carattere generale e con le specifiche iniziative finalizzate al potenzia- mento delle competenze professionali dei propri iscritti.
art. 7 – Attestazioni delle Associazioni professionali
1. Ai sensi dell’art. 7 della L. 14 gennaio 2013, n. 4, le Associazioni professionali possono rila- sciare ai propri iscritti un'attestazione relativa:
- alla regolare iscrizione dell’Amministratore all'Associazione e al possesso dei requisiti necessari per parteciparvi;
- agli standard formativi e di qualificazione professionale a cui sono tenuti i propri iscritti;
- alle garanzie fornite dall'Associazione agli utenti;
- all'eventuale possesso da parte dell’Amministratore di una polizza assicurativa per la respon- sabilità professionale e di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
(1) L’art. 1.3 della legge richiamata riconduce l’'inadempimento di questa incombenza tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, come disciplinate dal titolo III della parte II del codice del consumo (artt. 20 – 27 quater) e sancisce che è passibile di sanzione ai sensi del medesimo codice.
2. Le Associazioni professionali devono rilasciare agli associati e ai terzi che vi hanno partecipato le attestazioni di frequenza – eventualmente corredate della valutazione finale - ai corsi di forma- zione che hanno organizzato nel corso dell’anno.
3. L’Amministratore che utilizza tale attestazione ha l'obbligo di informare i propri clienti degli e- stremi di iscrizione all'Associazione.
art. 8 – Attestazioni degli Organismi di certificazione
1. Al fine di comprovare la propria competenza tecnica e la propria idoneità professionale, l’Amministratore può avvalersi del certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la propria professione, rilasciato da uno degli Organismi di certificazione accreditati dall' Organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 (2).
art. 9 - Competenza
1. L’Amministratore a cui venga chiesta la disponibilità ad amministrare uno stabile, prima di ac- cettare, deve informarsi sulla situazione materiale e giuridica dell’edificio e non deve accettare inca- richi professionali che esorbitino dalla proprie competenze professionali e che sappia di non poter svolgere con sufficiente perizia e diligenza.
2. L’accettazione di un determinato incarico professionale da parte di un Amministratore implica che egli abbia valutato di possedere la competenza necessaria a portarlo a termine correttamente e diligentemente. Pertanto, se durante il suo svolgimento si presenta una difficoltà sopravvenuta, op- pure l’Amministratore si avvede di un problema non previsto, deve prontamente informare i pro- prietari dello stabile, in modo che possano assumere i provvedimenti opportuni ed eventualmente affiancargli un altro professionista o valutare la sua sostituzione.
(2) xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?XX_XXXXx00&xxxxx0 -
ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento – è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento.
ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato come Associa- zione senza scopo di lucro, dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e ISS.
Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE.
Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. L'Ente Nazionale è responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000. Tutti gli Enti operano senza fini di lucro.
ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Labo- ratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni.
Le attività dell'Ente si articolano in quattro Dipartimenti:
- Certificazione e ispezione;
- Laboratori di prova;
- Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti;
- Laboratori di taratura.
L'accreditamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico perché gli utenti business e i consumatori finali, ma anche la Pubblica Amministrazione quando ricorre a fornitori esterni, possano fidarsi, fino all'ultimo anello della catena produttiva e distributiva, della qualità e sicurezza dei beni e dei servizi che circolano su un mercato sempre più globalizzato.
La fiducia reciproca tra il produttore e l'acquirente di un bene, tra il fornitore e l'utente di un servizio è una conquista per il funzionamento efficiente del mercato - o meglio dei mercati contemporanei, sul piano sia pubblico che privato, in ambito nazionale come internazionale.
L'accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale) che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valuta- zione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori respon- sabili (Laboratori e Organismi).
CAPO II ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
art.10 – Accettazione della nomina e assunzione dell’incarico
1. All'atto di accettazione della nomina l'Amministratore comunica individualmente ai condòmini i seguenti dati essenziali:
- i propri dati anagrafici e professionali;
- la sede della propria attività e i giorni e le ore in cui i condòmini possono essere ricevuti;
- l’indirizzo dei locali nei quali conserva i registri del condominio prescritti dai nn. 6 e 7 dell’art.
1130 c.c.;
- il numero di telefono al quale possono sempre rintracciarlo in caso si presenti una situazione di emergenza;
- i giorni e le ore in cui i condòmini possono prendere visione dei registri e della relativa docu- mentazione;
- il corrispettivo dovutogli dal condominio per la propria opera, specificandone i dati essenziali (voci fisse e occasionali, scadenze temporali, e quant’altro egli ritenga opportuno secondo il principio di correttezza).
art. 11 – Pubblicità dei dati dell’Amministratore
1. L'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'Amministratore deve essere affissa nell’atrio di accesso al condominio o in altro luogo di uso comune, in modo che sia accessibile anche ai terzi.
art. 12 - I compiti dell'Amministratore
1. I principali compiti dell’Amministratore sono i seguenti:
a) convocare regolarmente l’assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
b) curare l'osservanza del regolamento di condominio;
c) disciplinare l'uso delle cose comuni e i servizi in modo da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;
d) riscuotere regolarmente i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione or- dinaria e l'esercizio dei servizi comuni;
e) occuparsi con rapidità ed efficienza della manutenzione ordinaria, limitando al massimo i disagi per gli abitanti dell’immobile;
f) attivarsi con sollecitudine quando si presenti la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria e urgente, riferendone alla prima assemblea utile;
g) fare fronte agli adempimenti fiscali;
h) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, del registro dei verbali delle assem- blee, del registro di nomina e revoca dell'Amministratore e del registro di contabilità;
i) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione;
j) custodire, per almeno dieci anni, con cura tutta la documentazione del condominio che gli è stata affidata all’atto dell’assunzione dell’incarico;
k) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione.
art. 13 - Doveri ulteriori
1. Per il corretto adempimento dei suoi compiti istituzionali, richiamati al precedente art. 11, in os- servanza del dovere di correttezza, l’Amministratore assolve i seguenti doveri accessori:
a) orientare il condominio perché adotti le decisioni necessarie alla conservazione dell'edificio e a preservare il valore patrimoniale dell’immobile;
b) avere cura di comunicare e informare tempestivamente i condomini sulle innovazioni legisla- tive e tutti i fatti rilevanti per la gestione dei beni comuni e per la tutela dei diritti dei singoli;
c) promuovere la cooperazione tra i condomini e tutti gli abitanti dell’immobile e, ove sorga un dissidio, adoperarsi per ricomporli in modo bonario;
d) adottare tutte le azioni possibili per risolvere, anche mediante procedure stragiudiziali di conciliazione, le vertenze tra i condomini, fra questi e l'amministratore, fra questi e i fornitori, e fra tutte le parti che comunque vengano a trovarsi in conflitto nell'ambito degli immobili amministrati;
e) proporre all'assemblea l’adeguata copertura assicurativa dell'edificio con polizza globale fabbricati;
f) proporre all’assemblea, quale strumento per la risoluzione di eventuali controversie di con- dominio, il ricorso alla mediazione civile e commerciale, anche nei casi in cui questa proce- dura non sia imposta dalla legge ma sia da considerare facoltativa.
art. 14 – Contratto con il condominio
1. L’Amministratore stipula con il condominio un contratto scritto nel quale sono definite con chia- rezza le sue prestazioni ed è stabilito dettagliatamente il corrispettivo che gli è dovuto per la sua o- pera, con la precisazione delle scadenze, delle voci fisse e del compenso che potrà occasionalmente esigere per le prestazioni che esorbitino dai suoi doveri ordinari.
L’Amministratore non può chiedere un compenso maggiore di quello già pattuito. È tuttavia fatta salva la possibilità che, nel corso del suo mandato, venga definito un nuovo accordo con gli ammi- nistrati con il quale egli acquisisce il diritto ad un’integrazione del proprio corrispettivo in ragione dell’assunzione dell’obbligo di prestazioni nuove e ulteriori, non previste all’atto della sottoscrizione del contratto.
2. L'incarico ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato per eguale durata.
3. L’Amministratore eroga la propria attività con la diligenza del buon professionista, in conformi- tà alle prescrizioni del comma 2 dell’art. 1176 cod. civ.
4. La revoca dell'Amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, co- me disposto dall’art. 1129 cod. civ.
art. 15 - Obblighi d’informazione al Condominio
1. All’atto dell’assunzione dell’incarico l’Amministratore informa chiaramente gli amministrati delle funzioni alle quali si obbliga nei confronti del condominio e dei singoli condòmini e delle attività che si impegna a espletare per la tutela degli interessi degli amministrati.
2. Egli è altresì tenuto a informare gli amministrati sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta i mandanti ne facciano richiesta; deve inoltre riferire al Condominio quanto abbia appreso su eventuali situazioni critiche nei rapporti con i terzi estranei al- la proprietà; tanto più se le relative informazioni sono essenziali per la tutela dei diritti del collettivo e dei singoli.
art. 16 - Le attività di assistenza e informazione ai singoli condòmini
1. L’Amministratore assicura al condominio la disponibilità della propria organizzazione almeno per tre giorni settimanali, nei quali riceve, su appuntamento concordato, i condomini che gliene facciano richiesta. Al fine di rendere proficua quest’attività, i soggetti interessati sono tenuti a indica-
re previamente l’oggetto del colloquio, fornendo tutti gli elementi che consentano all’amministratore di svolgere le necessarie verifiche e raccogliere gli elementi utili.
2. Secondo le medesime modalità di cui al precedente comma, l’amministratore è tenuto a mette- re a disposizione dei condòmini, perché ne prendano visione gratuitamente, i registri, compresi quelli contabili, e tutti i documenti relativi al condominio, tra i quali quelli giustificativi delle spese e l’estratto conto bancario o postale.
3. Ove gli venga richiesto, l’amministratore rilascia a spese dell’interessato una copia dei docu- menti di cui ai precedenti commi e ne certifica con la propria sottoscrizione la conformità all’originale.
4. Egli è altresì tenuto a fornire al condomino che la richieda un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
art. 17 - Incompatibilità e conflitto d’interessi
1. È dovere dell’amministratore evitare situazioni di incompatibilità e rifiutare di prestare la propria attività professionale quando sia in una posizione di conflitto di interessi con il condominio, secondo le disposizioni dettate dagli artt, 1394 e 1395 cod. civ.
Egli non può accettare il conferimento di deleghe per partecipare, rappresentare gli interessi e o- perare in nome e per conto di un singolo o più condomini, in alcuna assemblea.
2. Ai fini di questo codice di condotta, sussiste conflitto di interessi anche nei casi seguenti:
- quando l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto su informa- zioni ricevute da altri amministrati;
- quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’amministratore nello svolgimento di un nuovo incarico.
art. 18 – Fiducia e correttezza
1. Nell’esercizio del mandato, l’amministratore non deve perseguire interessi personali, privati e/o societari, dei propri dipendenti o soci e dei propri familiari.
2. Dall’accettazione del mandato non deve stabilire con uno o più amministrati rapporti profes- sionali di natura economica, patrimoniale o commerciale professionali che in qualunque modo possano influire negativamente sul rapporto principale o addirittura possano generare conflitti di in- teresse.
art. 19 – Pratiche contrarie ai doveri di correttezza
1. L’amministratore deve escludere qualsiasi coinvolgimento personale nei rapporti che instaura, a causa della propria attività, con altri professionisti, imprese, fornitori di servizi e/o beni di qualsiasi natura.
2. Costituisce inosservanza del dovere di correttezza dell’Amministratore:
- partecipare al commercio di appartamenti, edifici o altri immobili che siano oggetto di un in- carico di amministrazione che gli sia affidato;
- partecipare a imprese o società che siano fornitrici di alcuno dei condomini o immobili ammi- nistrati.
Tuttavia tali attività possono essere autorizzate alla condizione che tutti gli amministratori se siano messi al corrente e il condominio dia il proprio assenso con specifica delibera.
3. In ogni caso costituisce violazione di propri doveri chiedere e/o ricevere dai fornitori favori, pri- vilegi e regalie.
art. 20 – Incarico da parte dell’autorità giudiziaria
1. L’amministratore incaricato dall’autorità giudiziaria deve assolvere l’incarico con la medesima diligenza e sollecitudine dovuta dall’amministratore nominato dall’assemblea dei condomini e deve agire nell’esclusivo interesse degli amministrati.
art. 21 - Gestione del denaro condominiale
1. L’amministratore è tenuto ad aprire un conto corrente bancario o postale separato per ciascun condominio amministrato e di utilizzarlo in via esclusiva per ogni singola operazione concernente il medesimo condominio.
2. L’amministratore gestisce con puntualità e diligenza il denaro ricevuto dagli amministrati o da terzi per l’amministrazione e procede senza ritardo alle debite registrazioni contabili; egli ha l’obbligo di rendere sollecitamente conto del proprio operato alla scadenza del mandato e comun- que almeno una volta all’anno.
art. 22 – Rinuncia al mandato
1. L’amministratore ha diritto di rinunciare al mandato per giusta causa.
2. Salvo il caso di impedimento grave, la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il condominio possa provvedere altrimenti e dare un preavviso adeguato alle circostanze.
3. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le norme sul mandato dettate dal codice civile.
art. 23 – Rinvio al codice civile
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si fa rinvio alle disposizioni del titolo VII del libro III del codice civile, sul condominio negli edifici, e del titolo III, capo IX, sul mandato.
Titolo III RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
art. 24 – Rapporti con gli altri amministratori
1. Nel corso dell’attività professionale l’amministratore deve curare l’osservanza del dovere di cor- rettezza, rispetto e lealtà verso i propri colleghi.
2. Egli può mettersi in contatto diretto con amministrati di un altro professionista per rispondere ad esigenze della propria attività, ma deve previamente informarlo.
3. L’amministratore non deve sostituirsi a un collega senza averlo previamente avvertito ed avere avuto notizia dell’avvenuta definizione dei rapporti fra questi ed il condominio.
art. 25 – Concorrenza sleale e accaparramento di clientela
1. L’amministratore agisce secondo i principi e le regole generali della libera concorrenza. Egli non deve compiere, in alcuna forma, atti di concorrenza sleale e deve astenersi dal ricorrere a mezzi incom- patibili con la dignità professionale per ottenere nuovi incarichi.
2. In particolare, non deve esaltare le proprie qualità a scapito dei colleghi o promettere vantaggi estranei al rapporto professionale; parimenti, deve astenersi da ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi simili.
art. 26 - Notizie riguardanti un collega
1. L’amministratore deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.
2. Se nell’espletamento dell’incarico professionale riscontra aspetti critici nell’operato di un colle- ga, deve comunque osservare un comportamento improntato a correttezza. In ogni caso, in assenza di esplicite contestazioni da parte del condominio, non deve prestarsi a verificare e controllare l’operato del collega negli esercizi di sua competenza, a meno che l’assemblea gli abbia dato rego- lare mandato e comunque previa comunicazione al collega stesso.
CAPO II PASSAGGIO DI CONSEGNE
art. 27 - Nuovo incarico e successione a un collega
1. L’amministratore deve cooperare per far corrispondere dal proprio mandante le spese e gli o- norari a favore del collega sostituito.
art. 28 - Sostituzione del collega
1. L’amministratore sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per gli amministrati, fornendo rapidamente al nuovo amministratore tutti gli elementi per faci- litargli la prosecuzione del mandato.
2. In particolare, egli deve senza indugio consegnare registri, documenti, fondi e quant’altro sia in suo possesso e non ha il diritto di condizionarne la restituzione alla soluzione di qualsivoglia que- stione pendente con il condominio precedentemente amministrato. Tuttavia egli può trattenere co- pia della documentazione, fino a quando ne abbia interesse; delle copie in suo possesso informa il condominio e l’amministratore entrante. Rimane fermo l’obbligo del segreto professionale e della riservatezza dei dati.
art. 29 - Pratica professionale
1. L’amministratore immobiliare e di condominio può ammettere nel proprio studio uno o più pra- ticanti.
2. Egli è tenuto ad agire nei loro confronti in modo da favorire la proficuità della pratica profes- sionale e da promuoverne un’adeguata formazione professionale.
3. Se gli viene richiesto dall’interessato, l’amministratore deve rilasciare un’attestazione sullo svol- gimento della pratica.
Titolo IV
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
art. 30 – Riservatezza
1. L’amministratore rispetta rigorosamente il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30.6.2003, n. 196), mantiene la massima riservatezza sull’attività prestata e sulle informa-
xxxxx che siano a lui pervenute in ragione del suo incarico e conserva con cura i documenti che gli sono stati dati in custodia e quelli che abbia redatto o acquisito per il condominio.
2. Analogo dovere di riservatezza deve essere osservato con riferimento a notizie che abbia appre- so nel corso della propria attività, pur quando non siano direttamente inerenti al rapporto di man- dato
3. Egli assicura il rispetto della riservatezza professionale anche da parte dei propri collaboratori e dipendenti ed è tenuto a richiedere il rispetto della riservatezza a tutti i soggetti che collaborano allo svolgimento del mandato.
art. 31 – Pubblicità e divulgazione di informazioni sull’attività professionale.
1. L’amministratore può dare informazioni ai terzi sull’attività professionale svolta e sulle proprie particolari competenze e rami d’intervento, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza. Fatta salva la comunicazione di dati legati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, a cui sia tenuto in ottemperanza di dispo- sizioni di legge, è vietato all’amministratore divulgare e diffondere, secondo modalità accessibili al pubblico, alcuna informazione sulla posizione dei singoli condomini o di terzi (3).
2. Egli può adottare forme di pubblicità della propria attività professionale, purché sia veritiera, in- formativa e conforme alla dignità e decoro della professione.
art. 32 – Rapporti con la stampa
1. Negli eventuali rapporti con la stampa o con altri mezzi di diffusione l’amministratore deve ispi- rarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei do- veri di discrezione e di riservatezza verso gli amministrati, sia per evitare atteggiamenti scorretti ver- so i colleghi e verso terzi.
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI
art. 33 – Associazioni professionali
1. I rapporti tra gli amministratori immobiliari e condominiali con le proprie associazioni sono re- golati dai relativi atto costitutivo e statuto.
2. L’amministratore è tenuto ad osservare le disposizioni statutarie dell’associazione alla quale è iscritto, verso la quale risponde del proprio operato professionale e, più in generale, della propria condotta, che deve essere conforme alla dignità e del decoro della professione.
3. Le associazioni, in caso di inadempimento dei suoi doveri da parte di un iscritto e/o di atti che possano danneggiare la propria immagine, possono adottare sanzioni disciplinari nei confronti del proprio iscritto.
Art. 34 – Ambito di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano per tutte le fattispecie condominiali di cui all’art. 1117 bis
cod. civ.
(3) È qui richiamata la distinzione tra “comunicazione” e “diffusione” di dati personali, quali sono definite dal d. lgs. 30 giugno 2003, n, 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.