PROTOCOLLO D’INTESA
m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000056.20-01-2021
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Ministero dell’Istruzione
(di seguito denominato MI)
e
Junior Achievement Italia
(di seguito denominato JA ITALIA)
"Azioni a supporto delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di didattica a distanza, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 "
VISTI
- la legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i,contenente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, che ha previsto le modalità e le condizioni per il conferimento dell’autonomia scolastica alle scuole statali di ogni ordine e grado;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della suddetta legge n. 59/1997 che, tra l’altro, finalizza l’autonomia organizzativa alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- i decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
- la Comunicazione della Commissione Europea “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” del 3 marzo 2010 che, attraverso l’iniziativa Agenda Digitale Europea, promuove il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020, finalizzati a migliorare le prestazioni dell’Unione Europea nei campi dell’istruzione, della ricerca/innovazione e della società digitale;
- il documento della Commissione Europea 26 agosto 2010, concernente l’Agenda Digitale Europea, avente come principale obiettivo il raggiungimento di vantaggi socioeconomici sostenibili grazie ad un mercato digitale unico;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107/2015), recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che individua tra le priorità di intervento il miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’innovazione digitale;
- l’articolo 1, comma 56, della suddetta legge n. 107/2015, che, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, prevede l’adozione da parte del MIUR del Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD), in sinergia con la programmazione europea e nazionale, nonché con il progetto strategico nazionale per la banda ultra larga;
- l’articolo 1, comma 57, della citata legge n. 107/2015, che prevede la promozione da parte delle scuole, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa e in collaborazione con il MIUR,di azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD;
- l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107/2015, che individua, tra gli obiettivi del PNSD, la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, il potenziamento di strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, la formazione digitale dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti, la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione, nonché il potenziamento delle infrastrutture di rete;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, n. 851 (di seguito decreton.851/2015), con cui è stato adottato il PNSD, quale strumento programmatico che intende favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio;
- la direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 marzo 2016, n. 170 (in seguito, Direttiva n. 170/2016), che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, assicurando la qualità delle iniziative formative;
- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 10 giugno 2016, n. 381 Final, dal titolo “Una nuova agenda per le competenze per l'Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l’occupabilità e la competitività”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;
- l’atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione del 7 febbraio 2020, concernente l’individuazione delle priorità politiche del MI per l'anno 2020;
- l’art.33 e 34 della Costituzione relativamente al diritto allo studio;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 e s.m.i. riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l’avviso del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 170 del 28 febbraio 2020 con il quale, per il raggiungimento delle finalità previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 2020, si invitano tutti gli operatori di mercato, che intendono sostenere, a titolo gratuito e
dichiarando il possesso di specifici requisiti, iniziative di didattica a distanza per le istituzioni scolastiche interessate a manifestare la propria disponibilità attraverso la piattaforma Protocolli in rete;
- l’art. 1 comma 1 lett. g) del D.P.C.M.4 marzo 2020 che prevede, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, l’attivazione da parte dei dirigenti scolastici di modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- la manifestazione di disponibilità resa dalla società JA ITALIA Italia attraverso la richiesta trasmessa tramite l’applicativo “Protocolli in rete”, nella quale vengono indicati i servizi che si intendono mettere a disposizione delle scuole interessate;
- la dichiarazione resa dalla società JA ITALIA di possedere i requisiti indicati nel suddetto avviso in relazione all’offerta proposta;
PREMESSO CHE
il MI:
- promuove azioni volte a garantire il diritto allo studio agli studenti frequentanti le scuole nelle quali è stata sospesa la didattica a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
- intende supportare le istituzioni scolastiche per le quali è stata sospesa la didattica a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, anche promuovendo modalità di didattica a distanza attraverso partnership con realtà pubbliche e private del settore;
- ha promosso, nell’ambito del PNSD, un’articolata pluralità di azioni coordinate, finalizzate a creare ambienti di apprendimento nuovi ed innovativi per sperimentare la trasformazione dei modelli e dell’organizzazione della didattica anche attraverso l’uso di contenuti digitali;
- dispone dell’applicazione “Protocolli in Rete”, raggiungibile dal sito del MI, attraverso la quale le aziende possono proporre nuovi protocolli d’intesa o aderire a protocolli esistenti.
JA ITALIA;
- ha sviluppato e promosso contenuti didattici nell'ambito dell'educazione all'imprenditorialità, della alfabetizzazione finanziaria e della educazione alla cittadinanza rivolti alle scuole di qualsiasi grado, ordine (pubbliche, private e paritarie) e indirizzo di studi presenti sul tutto il territorio italiano;
- ha sviluppato il Programma di educazione imprenditoriale “Impresa in Azione”, inserito nell’Appendice B delle Linee Guida - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento del Ministero dell’Istruzione (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- dispone di due piattaforme software per la fruizione di contenuti.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 2 (Finalità)
1. Le finalità del presente Protocollo d’intesa, nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia delle singole Istituzioni scolastiche, sono:
a. mettere a disposizione soluzioni, strumenti e assistenza per le scuole per l’attivazione della didattica a distanza;
b. promuovere e rafforzare lo sviluppo di una cultura digitale nella didattica;
c. promuovere iniziative per l’individuazione di soluzioni a supporto dei processi di innovazione didattica e pedagogica;
d. sperimentare soluzioni tese a modificare i tradizionali ambienti di apprendimento;
e. promuovere la produzione, il reperimento, la condivisione di informazioni e contenuti, nonché il loro utilizzo nel processo di insegnamento/apprendimento.
Articolo 3 (Impegni delle Parti)
1. Allo scopo di conseguire le finalità del presente Protocollo d’intesa, le Parti concordano quanto segue:
Impegni del MI:
- attivare partnership con le realtà pubbliche e private, al fine di promuovere azioni di supporto alle istituzioni scolastiche nelle quali è stata sospesa la didattica a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’adozione di strumenti tecnologici a supporto della didattica a distanza;
- mettere a disposizione l’applicazione “Protocolli in Rete” per la promozione e la diffusione delle attività e delle iniziative oggetto del presente Protocollo d’intesa;
- sostenere la diffusione di iniziative destinate alla sperimentazione di nuovi processi partecipativi e metodologie di confronto all’interno delle comunità scolastiche, al fine di favorirne le opportunità di crescita e di inclusione.
Impegni di JA ITALIA:
- mettere a disposizione delle scuole programmi gratuiti, usufruibili mediante le piattaforme di JA ITALIA, e che hanno come obiettivo lo sviluppo di competenze imprenditoriali, digitali e di cittadinanza sia in progetti d’Istituto sia per lo svolgimento di attività di orientamento e Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).
Articolo 4 (Condizioni generali)
1. Il presente Protocollo d’intesa non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d’autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell’altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendano riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo a uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineino i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.
2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi commerciali e marchi di servizio, ed è, pertanto, fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo d’intesa e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno più utilizzare, in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte. Le Parti, inoltre, non potranno utilizzare i suddetti marchio, denominazione o logo della controparte altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.
3. Non sono previsti oneri finanziari a carico del MI per l’attuazione del presente Protocollo d’intesa.
4. Non sono previsti oneri finanziari a carico delle scuole coinvolte nelle iniziative derivanti dagli impegni definiti tra le parti all’Art. 3.
5. Tutte le piattaforme e i servizi offerti con il presente Protocollo d’intesa da parte della JA ITALIA devono essere resi disponibili gratuitamente nell’uso e nel tutorial. Tale gratuità va intesa sia nella fase di adesione ed utilizzo dello strumento sia al termine di tale fase. Nessun onere, pertanto, potrà gravare sulle Istituzioni scolastiche e sul MI;
6. Tutti i dati personali e i documenti di cui di cui le aziende entrano in possesso per le finalità del presente Protocollo d’Intesa dovranno essere restituiti gratuitamente alle scuole al termine delle attività.
7. È fatto assoluto divieto alle aziende di utilizzare per fini commerciali o promozionali, nonché comunicare o diffondere dati personali, documenti e materiali di cui entrano in possesso per l’espletamento del servizio.
8. Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni reciproci di cui all’Art. 3 per l’intera durata del presente Protocollo d’intesa.
9. Il presente Protocollo d’intesa non costituisce prerequisito o condizione abilitante per la procedura di accreditamento prevista dalla Direttiva n. 170/2016, in premessa citata.
Articolo 5
(Comunicazione e visibilità del Protocollo d’intesa)
1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d’intesa.
2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d’intesa congiuntamente o singolarmente e nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall’altra Parte, senza alcuna forma anche indiretta di diffusione di dati personali.
3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente
Protocollo d’intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa JA ITALIA.
Articolo 6
(Attuazione del Protocollo d’Intesa)
1. La JA ITALIA tenuta al rispetto dell’attuazione degli impegni di cui all’art. 3per tutto il periodo di validità del presente Protocollo.
2. In caso di mancata attuazione da parte della JA ITALIA degli impegni di cui all’art. 3 e di quanto previsto al punto 3 del presente articolo, il MI si riserva di risolvere il presente Protocollo d’intesa.
3. Eventuali avvisi indirizzati alle istituzioni scolastiche e necessari per realizzare gli impegni derivanti dal presente Protocollo d’intesa sono gestiti attraverso la piattaforma “Protocolli in Rete” e curati dalla Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica con la pubblicazione di tutti gli atti conseguenti, compreso l’elenco delle scuole beneficiarie.
Articolo 7 (Durata e Recesso)
1. Il presente Protocollo d’intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d’intesa dandone comunicazione all’altra Parte con preavviso scritto di almeno tre mesi. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatica del presente Protocollo d’intesa.
Articolo8 (Clausola di non esclusività)
1. Il presente Protocollo d’intesa è sottoscritto tra le Parti e non produce alcun vincolo di esclusività.
2. Il MI è libero di concludere separatamente, sui temi e alle condizioni del presente Protocollo d’intesa, protocolli di intesa con tutti gli altri soggetti interessati, operanti nel medesimo settore.
3. Gli operatori del settore, nel rispetto dei principi e alle condizioni individuati nel presente Protocollo d’intesa, possono presentare richiesta di stipula di un nuovo protocollo tramite l’apposito modulo, compilabile e inoltrabile on-line mediante l’applicazione “Protocolli in Rete” di cui all’art. 3.
Articolo 9 (Protezione dei dati personali)
1. La JA ITALIA, nell’attuazione delle attività e degli impegni previsti all’articolo 3 del presente Protocollo d’Intesa, si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di protezione di dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - in seguito anche Normativa sul trattamento dei dati personali - citati in premessa.
2. La JA ITALIA, in applicazione degli impegni di cui all'articolo 3 del presente Protocollo d'intesa, assume, nei confronti dell’istituzione scolastica che sceglie autonomamente e volontariamente di usufruire dei servizi offerti dall'azienda stessa, il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali per conto dell’istituzione scolastica di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. I trattamenti dei dati personali che derivano dall’applicazione degli impegni del presente Protocollo devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati tra l’azienda e l’istituzione scolastica di riferimento. I dati personali devono essere trattati dalla JA ITALIA secondo il principio di liceità e di correttezza. La JA ITALIA si vincola già con il presente Protocollo a trattare i dati solo per scopi determinati e assegnati, espliciti, legittimi, compatibili con lo svolgimento dell’attività di didattica a distanza. La stessa si obbliga ad acquisire solo dati pertinenti, non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito e a conservarli per tutto il periodo di efficacia dell’accordo con l’istituzione scolastica. La stessa JA ITALIA si impegna ad attivare solo i servizi strettamente necessari alla didattica a distanza e, ove strettamente necessario, solo eventuali attività di formazione, configurandole in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).
0.Xx JA ITALIA si impegna a limitare il trattamento dei dati a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità ulteriori proprie della JA ITALIA stessa.
5. E’ peraltro inammissibile il condizionamento, da parte della JA ITALIA, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione – da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica.
6. La JA ITALIA è tenuta all’integrale adempimento degli obblighi posti a carico del responsabile del trattamento dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, con riferimento alla salvaguardia e alla sicurezza dei dati personali trattati in base al principio di minimizzazione, è obbligata a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza correlato al rischio come previste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
7. La JA ITALIA con il presente Protocollo assicura supporto alle istituzioni scolastiche affinché quest’ultime configurino (art. 25 del Regolamento) il trattamento dei dati prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
8. La JA ITALIA deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati, nonché assicurare che i propri dipendenti e collaboratori si impegnino a rispettare la riservatezza e ricevano le istruzioni necessarie in materia di protezione dei dati a carattere personale.
9. La JA ITALIA non può ricorrere a un altro soggetto nella gestione dei dati personali senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, dell’istituzione scolastica interessata.
10. La JA ITALIA si impegna ad assistere, ove richiesto, le istituzioni scolastiche nell’analisi d’impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento.
11. Il MI è esentato da qualsiasi contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte
degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa sul trattamento dei dati personali applicabile da parte dell’azienda nell’attuazione del presente Protocollo.
Articolo10 (Clausola di salvaguardia)
1. Il MI è esentato da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi dalla JA da soggetti terzi che operano sotto la direzione e responsabilità della stessa JA ITALIA in attuazione dell’iniziative previste dal presente Protocollo d’intesa e determinati dall’inosservanza di obblighi di legge.
Articolo 11
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione del presente Protocollo d’intesa non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
per il Ministero dell’Istruzione per Junior Achievement Italia
Il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXX XXXXXXXX
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
XXXXXXX 18.01.2021
19:08:47
UTC