DECRETO DEL RETTORE
DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2021/2022
N. 205 del giorno 08/06/2022
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, Settore Scientifico-Disciplinare M- FIL/05 – Filosofia e Teoria dei Linguaggi, presso le strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria (codice concorso: ASS-RIC/14_22).
IL RETTORE
Visto | lo Statuto dell’Università Campus Bio-Medico di Roma; |
Vista | la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, e in particolare l’art. 22; |
Visto | Il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, art. 6, comma 2-bis) che ha prorogato di due anni la durata complessiva degli assegni istituiti ai sensi dell’art. 22 Legge n. 240/2010; |
Visto | il Decreto Rettorale n. 47 del 20 febbraio 2019, con il quale è emanato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, ai sensi della citata Legge n. 240/2010; |
Vista | la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; |
Visto | il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni; |
Visti | il D.lgs. n. 196 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni, e il D.lgs. n. 51 del 18.5.2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; |
Visto | il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge n. 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione; |
Vista | la copertura economica derivante dai fondi del progetto europeo H2020-ICT-2019-2 “CONBOTS - CONnected through roBOTS: physically coupling humans to boost handwriting and music learning”, grant agreement number 871803, CUP: C84I19001330006; |
Vista | la delibera del Senato Accademico del giorno 25 maggio 2022; |
Ritenuto | necessario emanare il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B nelle strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria dell’Università Campus Bio-Medico di Roma; |
DECRETA
Art. 1
(Oggetto della selezione)
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B, di cui all’allegato A che è parte integrante del presente bando, della durata di 18 mesi, presso le strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Il titolo del progetto di ricerca da svolgere è il seguente: “Studio dell’apprendimento della scrittura nei bambini utilizzando tecnologie robotiche e sensori indossabili”, per il Settore Scientifico-Disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e Teoria dei Linguaggi, Responsabile Scientifico il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 2
(Requisiti di ammissione e cause di esclusione)
1. Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso di:
- Diploma di Xxxxxx (vecchio ordinamento) in Lettere o Laurea Specialistica in Linguistica (44/S) o Laurea Magistrale in Linguistica (LM-39), ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004;
- Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca;
- Titolo di dottore di ricerca in Filosofia del Linguaggio o titolo equivalente conseguito all’estero.
2. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l’Università dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Non possono partecipare alla procedura coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che propone l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università;
4. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Art. 3
(Modalità e termini di presentazione della domanda)
1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell’Università: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx. L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
2. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere
del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
3. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12.00, del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito dell’Università, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve contenere in particolare:
a) il titolo del progetto di ricerca;
b) i dati anagrafici completi (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l’indirizzo di residenza e domicilio prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura, completo del codice di avviamento postale, del numero telefonico e indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
c) la cittadinanza posseduta;
d) la dichiarazione del possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente bando;
e) il curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, datato, firmato in calce e siglato in tutte le sue pagine, che dovrà essere allegato in formato PDF;
f) l’elenco delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca ritenute utili ai fini della selezione, che dovrà essere allegato in formato PDF;
g) le pubblicazioni e i prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione, che dovranno essere caricati e inviati in formato “pdf” (per ogni pubblicazione il limite massimo consentito è di 30 MB) esclusivamente tramite l’apposita sezione della procedura telematica e esclusivamente in formato full text;
h) la dichiarazione di equipollenza per i titoli conseguiti all’estero;
i) la richiesta di equipollenza alla Commissione Giudicatrice, ai soli fini della selezione, per chi è in possesso di titolo di studio conseguito all’estero non ancora riconosciuto equipollente (questi dovranno allegare alla domanda di partecipazione una traduzione in italiano o in inglese del titolo di studio estero, certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami e certificato del titolo di dottore di ricerca/specializzazione);
j) la dichiarazione del livello di conoscenza della lingua inglese; Nella domanda il candidato dovrà altresì dichiarare:
a) di non aver riportato condanne penali;
b) di godere dei diritti politici;
c) se cittadino straniero, di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) di non avere grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che propone l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università;
e) di essere/non essere stato titolare di assegno/i di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010;
f) di essere/non essere stato titolare di contratti ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010;
g) di essere a conoscenza di quanto disposto relativamente al divieto di cumulo di cui all’art. 11 del presente bando.
I candidati riconosciuti diversamente abili ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, devono fare esplicita richiesta dell’ausilio necessario e dei benefici previsti ai sensi dell’art. 20 della suddetta legge.
5. Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. Per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea si rimanda all’art. 4.
6. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
▪ mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
▪ chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda;
▪ in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato e siglata su tutte le precedenti pagine. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
Art. 4
(Cittadini non appartenenti all’Unione Europea – dichiarazioni sostitutive)
1. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
2. Al di fuori dei casi previsti di cui sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
Art. 5
(Nomina della Commissione giudicatrice)
1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Responsabile Scientifico.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri: un professore universitario (ordinario o associato) con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori universitari (anche a tempo determinato), di cui uno di essi con funzioni di Segretario verbalizzante.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Art. 6
(Valutazione dei titoli e colloquio)
1. La Commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, formalizzandoli nel relativo verbale al fine di assegnare i relativi punteggi.
2. I criteri di valutazione sono espressi in centesimi e comprendono, con opportuni pesi, le seguenti voci:
• dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero;
• voto di laurea;
• pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
• diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;
• altri titoli collegati all'attività svolta quali contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa;
• colloquio.
3. Il colloquio verterà sulle conoscenze e competenze del candidato con particolare riferimento al progetto di ricerca di cui all’art. 1 del presente bando e avrà luogo secondo il calendario indicato nell’allegato A al presente bando, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge senza ulteriori formalità.
4. I candidati sosterranno il colloquio per via telematica, su piattaforma Microsoft Teams. Il candidato dovrà risultare reperibile a detto contatto nella giornata e nell’orario stabilito. Ai fini dell’identificazione, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto a identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo il medesimo documento di identità trasmesso in allegato alla domanda.
Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato o la mancata esibizione del valido documento identificativo, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 7
(Formazione della graduatoria di merito e approvazione degli atti)
1. La Commissione giudicatrice, nel corso dell’ultima seduta, redige la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando, per ogni candidato, i punteggi conseguiti.
2. Sono ritenuti idonei i candidati che hanno conseguito un punteggio minimo pari a 60/100.
3. Il Rettore, accertata con proprio Decreto la regolarità formale degli atti, approva l’esito della selezione, che viene pubblicato sul sito web dell’Università.
4. Al candidato risultato vincitore viene data comunicazione scritta dell’attribuzione dell’assegno di ricerca.
5. Il candidato risultato vincitore deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dell’assegno e presentare la documentazione di cui all’art. 8 del presente bando.
Art. 8
(Conferimento, decadenza e risoluzione del rapporto)
1. L’assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.
2. Il vincitore deve produrre entro quindici giorni dal conferimento dell’assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.
3. Il vincitore è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l’autenticità dei titoli presentati.
4. Il vincitore deve, inoltre, rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca consultabile sul sito web dell’Ateneo.
5. E’ prevista la decadenza dal diritto a stipulare il contratto e la risoluzione del rapporto nei seguenti casi:
a) per coloro che entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate;
b) per coloro che forniscano false dichiarazioni.
6. Il titolare dell’assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura, con preavviso di almeno 30 gg. Il pagamento dell’ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
7. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell’assegno.
8. Costituisce, altresì, causa di risoluzione anche l’ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca, nonché il giudizio negativo sull’attività di ricerca svolta, espresso dal Responsabile Scientifico.
9. Le condizioni di cui ai commi precedenti debbono essere segnalate e motivate dal Responsabile Scientifico e notificate al Prorettore alla Ricerca che le trasmette al Senato Accademico; quest’ultimo, sentiti gli interessati, esprime un parere vincolante.
10.Costituisce, infine, causa di risoluzione del rapporto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in contrasto con i principi istituzionali dell’Università così come espressi nella Carta delle Finalità e con le disposizioni contenute nel Codice Etico.
Art. 9
(Durata, rinnovo ed importo dell’assegno)
1. L’assegno, di cui all’art. 1, avrà la durata di 18 mesi, e potrà essere rinnovato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 comma 3 della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all’art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni., con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non vengono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. L’importo annuale lordo dell’assegno di ricerca è stabilito in € 19.367, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante ed è attribuito al beneficiario in rate mensili posticipate.
5. Xxxx assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 Agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 Agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 Luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
6. L’Università Campus Bio-Medico di Roma garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 10
(Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca)
1. I titolari di assegni di ricerca devono svolgere la loro attività di ricerca nell’ambito dei programmi di ricerca oggetto del conferimento dell’assegno di ricerca, presso le Unità di Ricerca o Facoltà Dipartimentali alle quali afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico.
2. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere anche attività didattica; ove previsto anche remunerata, tale attività non deve in alcun modo compromettere l’attività di ricerca, deve essere attinente all’area scientifica di afferenza delle attività di ricerca svolte e potrà esplicarsi mediante:
a) svolgimento di incarichi di insegnamento con delibera del Senato Accademico, previa adeguata valutazione della Facoltà Dipartimentale interessata;
b) partecipazione alle commissioni d’esame di profitto, in qualità di cultore della materia;
c) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e laurea magistrale;
d) partecipazione ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.
3. I titolari di assegni di ricerca hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature dell’Unità di Ricerca o della Facoltà Dipartimentale presso la quale svolgono detta attività ed usufruire delle apparecchiature messe a disposizione dall’Università per il proprio personale dipendente, secondo le regole vigenti e le disposizioni in vigore.
4. I titolari di assegni di ricerca sono tenuti a presentare annualmente alla Direzione Ricerca Universitaria o alla Giunta di Facoltà Dipartimentale di afferenza, e al termine del rapporto, prima della scadenza, una relazione particolareggiata sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile Scientifico. In caso di giudizio negativo, il contratto, se pluriennale, è risolto ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 5 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. In caso di rinnovo dell’assegno, la relazione sull’attività di ricerca svolta deve essere valutata anche dalla Giunta di Facoltà Dipartimentale di afferenza.
5. I titolari di assegni di ricerca possono prestare attività di ricerca presso una o più qualificate Università o Enti di Ricerca all'estero, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Direzione Ricerca Universitaria o dalla Giunta della Facoltà Dipartimentale di afferenza, su motivata proposta del Responsabile Scientifico e, il periodo trascorso presso le suddette istituzioni estere, deve essere debitamente certificato.
6. Il periodo di permanenza all’estero non può superare la metà del periodo della durata dell’assegno di ricerca.
7. I titolari degli assegni di ricerca, si impegnano ad osservare, in spirito di leale ed efficace collaborazione, i principi cui si ispira l’attività dell’Università, contenuti nella Carta delle Finalità nonché le disposizioni contenute nel Codice Etico.
(Divieto di cumulo di attività retribuite e incompatibilità)
1. Gli assegni di ricerca non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero l’attività di ricerca dei titolari di assegni, in conformità a quanto disposto dall’art. 22, comma 3 della Legge n. 240/2010.
2. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a:
a) personale di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della Legge n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
b) personale di ruolo in servizio presso qualunque altra amministrazione pubblica e privata diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente comma, salvo l’obbligo di cui al successivo comma 4;
c) ricercatori a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo;
d) professori a contratto con responsabilità di insegnamenti in corsi di studio e scuole di specializzazione presso altri Atenei;
e) iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero;
f) titolari di altro assegno di ricerca presso qualsiasi Ente.
3. Non possono partecipare alla procedura coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla Facoltà Dipartimentale e/o alla Unità di Ricerca che propone l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale dell’Università o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università
4. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’assegno, secondo quanto stabilito dall’art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010.
5. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all’atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all’Università qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
Art. 12 (Trattamento dati personali)
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, previa la formale autorizzazione degli interessati, esclusivamente con le modalità previste dalla vigente normativa di settore e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura selettiva.
Art. 13
(Unità organizzativa competente e Responsabile del procedimento)
1. Responsabile del procedimento concorsuale del presente bando è Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Responsabile dell’Ufficio Concorsi – Direzione Risorse Umane, e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 14 (Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia.
(Pubblicazione del bando)
1. Il presente decreto è reso disponibile sui siti web:
- dell’Ateneo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx;
- del Ministero dell’Università e della Ricerca: xxxx://xxxxx.xxxx.xx;
- dell’Unione Europea: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx.
Roma, 8 giugno 2022
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale x.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Il Rettore
x.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Documento firmato digitalmente
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, Settore Scientifico-Disciplinare M- FIL/05 – Filosofia e Teoria dei Linguaggi, presso le strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria.
Codice concorso: ASS-RIC/14_22
Facoltà Dipartimentale | Ingegneria |
Tema della Ricerca in italiano | Studio dell’apprendimento della scrittura nei bambini utilizzando tecnologie robotiche e sensori indossabili. |
Tema della Ricerca in inglese | Study of handwriting learning in children using robotic technologies and wearable sensors. |
Descrizione sintetica della Ricerca in italiano | ll progetto di ricerca è focalizzato sullo studio dell’apprendimento della scrittura nei bambini attraverso l’uso di tecnologie robotiche e sensori indossabili. In particolare, il presente bando di assegno di ricerca è volto alla definizione dei protocolli, al reclutamento dei soggetti e alla raccolta di nuovi dati sperimentali su soggetti umani all’interno di studi sull’apprendimento di nuovi compiti motori attraverso l’uso di smart object e sistemi robotici. Il candidato/a ideale dovrà avere competenze in ambito di linguistica e comprovata esperienza sperimentale con soggetti umani e in particolare con bambini di età scolare. |
Descrizione sintetica della Ricerca in inglese | The research project is focused on the study of handwriting learning in children using robotic technologies and wearable sensors. In particular this call for post-doc fellow is aimed at the definition of protocols, the recruitment of participants, and gathering novel experimental data on humans, in studies on the learning of new motor skills through robotic systems and smart objects. The ideal candidate should have competences in linguistics and proven expertise in experiments with human subjects and in particular with primary school children. |
Responsabile Scientifico | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Settore Scientifico Disciplinare | M-FIL/05 - Filosofia e Teoria dei Linguaggi |
Conoscenze e competenze linguistiche | Inglese scritto e parlato livello B2 |
Data e luogo del colloquio | 8 luglio 2022, ore 10.00 Candidati in remoto su piattaforma Microsoft Teams |
Documento firmato digitalmente