CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE
Allegato n. 2 a deliberazione giuntale n. 015 dd. 05.02.2015
COMUNE DI AVIO Provincia di Trento
Rep. n. - Atti Privati soggetti a registrazione
schema di
CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE
AD USO STUDIO MEDICO “SABBIONARA, STUDIO MEDICO N. 2”
omissis…
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:---------------
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il COMUNE DI AVIO, di seguito denominato “Locatore”, a mezzo del Segretario comunale, concede in locazione al dott. e dott.
, di seguito denominati “Conduttori”, i seguenti locali abiliti ad ambulatorio medico e servizi siti a piano terra del fabbricato sito nel Comune di Avio, nell’abitato di Sabbionara, Piazza Conciliazione, distinti nel NCEU al foglio , particella edificiale 1621, Sub. 3 C.C. Avio, locali che nel prosieguo del presente atto saranno indicati con il termine “Sabbionara, Studio medico n. 2”, come da allegata planimetria redatta dall’Ufficio Tecnico Urbanistico in data Novembre 2013 (Allegato n. 1) e di seguito così descritti:
• un locale ad uso ambulatorio di mq 18 circa;------------------------------------
• due locali ad uso ripostiglio di mq 2 circa cadauno;----------------------------
• un locale comune ad uso ripostiglio/w.c. di mq 3 circa; ----------------------
• un locale comune ad uso ripostiglio/w.c. di mq 5 circa; -----------------------
• un locale comune ad uso sala d’attesa di mq 39 circa; ------------------------
per complessivi mq 37 circa.
ART. 2 – DESTINAZIONE D’USO
Le parti convengono, per l’intera durata del contratto, l’immutabilità della
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destinazione ad attività “studio medico” per lo svolgimento delle proprie attività professionali.
ART. 3 – DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE
La locazione di cui al precedente art. 1 avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal . .2015 e scadenza il . .2021, ed alla scadenza potrà essere rinnovata per analogo periodo, solamente a seguito di adozione di apposito atto deliberativo e/o determina dirigenziale da parte del Comune di Avio e salvo che una delle parti non comunichi, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza, la propria volontà di disdire il contratto. Il Locatore potrà comunque recedere anticipatamente dal contratto qualora disponga di utilizzare per altri scopi istituzionali l’immobile in questione dando ai Conduttori un avviso di 6 (sei) mesi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I Conduttori hanno facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, ai sensi dell’art. 27, 7° comma, della legge 392/1978, con preavviso di almeno mesi 6 (sei), da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART. 4 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE
E’ vietata la sublocazione dell’immobile e cessione anche parziale del contratto. E’ vietato il mutamento della destinazione d’uso. ----------------------
ART. 5 - CANONE
I Conduttori pagheranno al Locatore un canone di locazione mensile che viene fissato in € , .= ( Euro / ) + I.V.A. di legge, in rate mensili anticipate, entro il giorno 10 del mese di riferimento, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del locatore intrattenuto presso la banca Unicredit
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Spa, filiale di Avio, codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e saranno solidamente responsabili al versamento del canone dovuto al Locatore. --------
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, i Conduttori versano al Locatore, che con la firma del presente ne rilascia quietanza, una somma di € , = ( Euro / ) pari a n° 2 mensilità del canone a
titolo di deposito cauzionale. Il Locatore ed i Conduttori convengono di comune accordo che non sono dovuti gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest’ultimo, che risulterà essere quindi infruttifero. Tale deposito verrà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare; sarà invece incamerato dal Locatore, salvo risarcimento del maggior danno, nel caso in cui i Conduttori si rendano inadempienti anche ad uno solo dei doveri del contratto con l’obbligo dell’immediata ricostituzione pena la immediata risoluzione del contratto.-----
I Conduttori non potranno per alcun motivo ritardare o sospendere il pagamento del canone e/o di quant’altro dovuto al Locatore in forza del presente contratto e non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo il
pagamento delle rate scadute.
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Le parti di comune accordo convengono che il mancato puntuale pagamento in tutto od in parte e per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce i conduttori in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento ex articolo 1455 c.c. a danno e spese dei conduttori stessi. I conduttori saranno tenuti, in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte nella misura dell’interesse legale.
ART. 6 – AGGIORNAMENTO CANONE
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Il canone mensile di cui al precedente articolo, sarà aggiornato annualmente su richiesta del Locatore, con aggiornamento a partire dal 2° anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati. -----
ART. 7 – SPESE DI GESTIONE
Sono poste ad esclusivo carico dei Conduttori le spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefoniche e per la pulizia dell’immobile, ossia tutte le spese ordinarie ivi comprese eventuali imposte, tasse e tributi di qualsiasi natura.
Le utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento sono intestate al Comune di Avio e riferite all’intero edificio principale. Le parti di comune accordo convengono che la spesa inerente tali voci (acqua, energia elettrica, riscaldamento nonchè pulizia spazi comuni) verranno ripartite in funzione della tabella millesimale predisposta dall’Ufficio tecnico comunale. -----------
ART. 8 – IMPEGNI TRA LE PARTI
I Conduttori dichiarano di aver preso atto che l’immobile è in buono stato di manutenzione, ammobiliato ed esente da difetti che possano influire sul godimento e si obbliga a riconsegnarlo al Locatore, alla scadenza del contratto, nello stesso stato in cui è stato consegnato, previo accertamento effettuato da tecnici di fiducia di entrambe le parti. I Conduttori si impegnano inoltre a rendere idoneo l’immobile per lo svolgimento dell’attività di studio medico, ottenendo altresì le dovute autorizzazioni comunali e sanitarie, a proprie cure e spese.
ART. 9 – ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEL LOCATORE
E’ esclusa ogni responsabilità del Locatore per eventuali danni, a chiunque cagionati, derivanti dall’attività svolta nell’immobile. I Conduttori sono altresì
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costituiti custodi dell’immobile affittato ed è pertanto, sia civilmente, sia penalmente, responsabili per eventuali danni cagionati a terzi ed all’immobile stesso, derivanti dalla loro negligenza o trascuratezza. -----------------------------
ART. 10 – ASSICURAZIONE
I Conduttori si impegnano a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per responsabilità civile a copertura di danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al locatore, comunque riconducibili ai conduttori per l’esercizio della propria attività. ------------------
ART. 11 – ACCESSO E SORVEGLIANZA
I Conduttori dovranno consentire l’accesso all’immobile, concesso in locazione con il presente atto, al Locatore nonché ai suoi incaricati, ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.
ART. 12 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Sono a carico dei Conduttori tutti gli interventi riconducibili alla ordinaria manutenzione dell’immobile come definiti dal Codice Civile. -------------------
Sono a carico del Locatore gli interventi di straordinaria manutenzione. --------
ART. 13 - MIGLIORIE
I Conduttori non potranno apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’immobile locato, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
Ai Conduttori è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali lavori di sistemazione dell’immobile finalizzati ad adeguare lo stesso alle finalità dell’attività di studio medico, previo consenso del Locatore. ------------
ART. 14 – REGISTRAZIONE
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Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto comprese quelle di registrazione e l’imposta di bollo sono a carico dei Conduttori.
ART. 15 – CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’inosservanza di uno qualunque dei patti contenuti nel presente contratto, produrrà la sua risoluzione immediata con tutte le conseguenze a carico della parte inadempiente.
ART. 16 – REVOCA
Il presente atto potrà essere revocato in qualsiasi momento dal Comune di Avio nelle ipotesi di sopravvenuto interesse pubblico. -----------------------------
ART. 17 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
I Conduttori dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’immobile. Copia dell’attestato di prestazione energetica viene allegato al presente contratto (art. 6 d.lgs. 192/2005) (Allegato n. 2).------------
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non riportato nel presente contratto, ad eccezione di quanto regolamentato per espressa volontà delle parti, le stesse fanno espresso riferimento alle disposizioni del codice civile, alle leggi, agli usi ed ai regolamenti vigenti in materia.
Letto, accettato ed in conferma sottoscritto.------------------------------------------
IL LOCATORE – per il Comune di Avio Dott.ssa
I CONDUTTORI
Dott.
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Dott.
Il Conduttore dichiara di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ------------------
Avio,
Letto, accettato ed in conferma sottoscritto.------------------------------------------
IL LOCATORE – per il Comune di Avio Dott.ssa
I CONDUTTORI
Dott.ssa
Dott.ssa