Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE IGIENE AMBIENTALE
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato tra Federambiente e FISE e FP-CGIL, FIT- CISL, UILTRASPORTI, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001.
Roma, 1 marzo 2001
Il giorno 1° marzo 2001 presso la sede della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sita in Roma via Po n. 16/a
tra
la Federambiente, rappresentata dal presidente Xxxxx Xxxxx, dal direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dal presidente della Commissione Relazioni Industriali Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e dal Dirigente del Servizio Lavoro Xxxxx Xxxxxxxxxxx,
la Federazione Imprese di Servizi (FISE), rappresentata dal direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dal responsabile di settore Xxxxxxxxx Xxxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxxx, dal presidente di Assoambiente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal vicepresidente Xxxxx Xxxx Xx Xxxxx,
e
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
F.P. C.G.I.L. rappresentata dai segretari nazionali Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
F.I.T. C.I.S.L. rappresentata dal segretario nazionale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx;
XXXXXXXXXXXX rappresentata dal segretario nazionale Xxxxx Xxxxxxxx e da Xxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Art. 1 - Tentativo preventivo di conciliazione
Ai sensi dell’art. 2, co. 2, della l. 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività.1
Art. 2 - Proclamazione e preavviso
L’effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l’indicazione della data e dell’ora di inizio e termine dell’astensione nonché l’indicazione dell’estensione territoriale della stessa.2
La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell’effettuazione dello sciopero, sia all’impresa che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/1990.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle XX.XX. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le XX.XX. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni.
Art. 3 - Durata
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.
Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro.
Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l’utenza.
Art. 4 - Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
1 Ai sensi della delibera di orientamento n. 03/116 del 17 luglio 2003, in mancanza di espressa previsione nell’ambito dell’accordo in oggetto, “il periodo entro il quale – ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell’ambito della stessa vertenza – la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento”.
2 Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003. Cfr. anche la delibera n. 03/32 del 13 febbraio 2003, in tema di scioperi spontanei. Si segnala, inoltre, che, con note del 12 settembre 2003 e 1° marzo 2004, è stata segnalata, a tutte le confederazioni sindacali e alle organizzazioni sindacali di categoria, la necessità che tutte le comunicazioni inviate alla Commissione rechino in calce la firma di almeno un responsabile delle organizzazioni sindacali interessate.
Tra l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da XX.XX. diverse - è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.3
Art. 5 - Periodi di franchigia ed esclusioni
I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:
- la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;
- dal 15 dicembre al 6 gennaio;
- dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
- le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;
Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia. In occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle città in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi.
Art. 6 - Sospensione dello sciopero
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l’immediata ripresa del servizio.
Art. 7 - Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, co. 6, della legge n. 146/1990, l’impresa almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.6
3 In materia di rarefazione, v. delibera interpretativa della Commissione n. 00/225 del 12 ottobre 2000. 4 V. delibera del 22 maggio 2003, con la quale la Commissione ha ribadito che “le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche negli eventuali turni di ballottaggio”.
5 Cfr. anche delibera del 1° aprile 2004, in tema di applicazione della legge n. 146/1990 e succ. modd. in caso di assemblea, con la quale la Commissione ha deliberato che: “l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e succ. modd., laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 300/1970… e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi; ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge n. 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e succ. modd., laddove incidente su servizi pubblici essenziali”.
6 Ai sensi della delibera di orientamento interpretativo n. 04/285 bis, “nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti costituzionalmente protetti dei cittadini utenti,
In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata dall’impresa anche al committente.
L’impresa ha altresì l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell’art. 4, commi 4 e seguenti, della Legge n. 146/1990.
Al fine di consentire all’impresa di garantire e rendere nota all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme del CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.
Art. 8 - Individuazione delle prestazioni indispensabili
Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:
a) Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge.
b) Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a:
- utenze scolastiche;
- mense pubbliche e private di enti assistenziali;
- ospedali - case di cura - comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità interna);
- ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi;
- stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- caserme;
- carceri.
c) Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei Comuni.
d) Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell’impianto, con la salvaguardia della erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete.
e) Trattamento delle acque negli impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione.
f) Raccolta delle siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell’autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza.
l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare l’informazione all’utenza con la relativa precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, nella predeterminazione delle misure sul piano organizzativo”
g) Servizio di pronto intervento da parte delle officine per l’assistenza ai mezzi ed ai macchinari in servizio.
h) Ripristino delle condizioni di sicurezza e dell’agibilità stradale a seguito di frane, nevicate, allagamenti e ostruzioni di reti fognarie.
i) Presidio di pronto intervento.
j) Servizio di vigilanza e di pronto intervento relativamente alla sicurezza dei cantieri e alla gestione degli immobili delle ATER.
k) Attività funerarie (con riferimento all’Accordo 29.7.1991 per gli addetti ai servizi funerari nonché al D.P.R. n. 285/1990).
l) Altre attività eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell’Accordo Regioni - Enti Locali 6/7/1995, che rientrino nel campo di applicazione dell’art. 1 della Legge 146/1990.
Art. 9 - Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili
A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione. L’impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 20 giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della Commissione di garanzia.
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall’impresa è oggetto di informazione e di esame preventivi tra l’impresa stessa e la RSU o, in mancanza, le RSA, entro 10 giorni della scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente.
In caso di rilevante dissenso le parti potranno adire il Prefetto che deciderà sulla materia.
Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l’impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.
B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l’ordine alfabetico, non sono utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente Codice di regolamentazione.
Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in riposo o in ferie qualora l’astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.
L’impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Codice di regolamentazione.
I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all’art. 8.
Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l’impresa procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
L’impresa dà tempestiva comunicazione alle RSU, o in mancanza alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
Art. 10 - Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell’integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
Art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario
Art. 12 - Campo di applicazione
Il presente Codice di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o dell’ente.
Il Codice predetto, relativamente all’erogazione delle prestazioni indispensabili e all’individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990.
Art. 13 - Salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto
Le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 9 già garantite, determinate dalle specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere
7 Si segnala che alla delibera n. 98/76 del 19 novembre 1998, sopra citata, ha fatto seguito la delibera
n. 03/130 dell’11 settembre 2003, con la quale la Commissione ha formulato orientamenti di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario.
Art. 14 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
In ottemperanza all’art. 4, co. 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti.8
ALLEGATO ALL’ACCORDO NAZIONALE 01.03.2001
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE,
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990
Art. 1
Fermo restando che l’interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal CCNL medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
Art. 2
A) Livello aziendale
La titolarità dell’iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU, o in mancanza alle R.S.A., costituite nell’ambito delle XX.XX. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.
La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla direzione aziendale di apposita domanda scritta che deve contenere l’indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell’accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
8 In tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori ai sensi dell’art. 4, comma 1,
l. n. 146/1990 e successive modificazioni, x. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x. 00/000 xxx 22 aprile 2004.
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le predette RSA per l’esame di cui al comma precedente.
Questa fase è ultimata entro i 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.
B) Livello territoriale
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell’associazione datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
Questa fase è ultimata entro i 6 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello nazionale.
C) Livello nazionale
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l’Associazione datoriale convoca le competenti XX.XX. nazionali di categoria per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
Questa fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera procedura.
Art. 3
Al fine di garantire la continuità del servizio, l’attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l’autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 4
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all’art. 2, lett. A), lett. B), lett. C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all’art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 5
I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà - in coerenza con il fine di cui all’art. 1 - di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
Art. 6
Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l’esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il
superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell’esame della predetta questione, la disposizione di cui all’art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 7
Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
Art. 8
Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali CISPEL e CONFINDUSTRIA relativi alle procedure di rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di competenza delle XX.XX. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge
n. 146/1990, è la seguente:
1. Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle XX.XX. nazionali, le Associazioni nazionali datoriali convocano le relative Segreterie per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
2. Questa fase si esaurisce entro i 7 giorni successivi al primo incontro.
3. Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata.
4. Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.
5. Per l’intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 01/31 FEDERAMBIENTE - FISE/FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL CISAL, UGL
Seduta del 19.4.2001
LA COMMISSIONE
nei proc. n. pos. 10093 e 10138, su proposta del Xxxx. Xxxxxxxxxxx ha adottato, all’unanimità, la seguente delibera.
PREMESSO
1. che già con delibera del 4.11.1999 n. 99/582 la Commissione aveva dato avvio alla revisione degli accordi nazionali del settore Igiene Urbana Ambientale sulla base dei seguenti rilievi:
a. il settore Igiene Urbana Ambientale necessita di un più organico accordo nazionale valido sia per le Aziende Municipalizzate che le Aziende private che preveda in maniera più completa le prestazioni indispensabili in ordine alle quali gli accordi nazionali fino ad ora vigenti (Federambiente e Fise sottoscritti il primo poco prima della entrata in vigore della legge n. 146/90 ed il secondo subito dopo l’entrata in vigore della legge, valutati idonei dalla Commissione) sono risultati deficitari;
b. in particolare ad avviso della Commissione si può determinare la necessità di una anche limitata raccolta dei rifiuti in caso di sciopero, con riferimento a particolari situazioni climatiche e segnatamente per eventi particolari, nonché, per la tutela dell’ambiente dei siti turistici;
c. le suddette ipotesi di limitata raccolta in caso di sciopero possono verosimilmente riguardare anche lo spazzamento e la pulizia di particolari strade cittadine, previsione non contenuta negli accordi Federambiente e Fise;
d. è possibile prevedere l’attività di compattamento o di mero stoccaggio dei rifiuti in costanza di sciopero;
e. è a tal fine necessario che il servizio minimo essenziale a tutela dell’Igiene Urbana Ambientale risulti individuato in un unitario processo, ancorché appaltato da diverse aziende sia private che municipalizzate, ritenendo la Commissione insoddisfacente la situazione attuale anche sotto il profilo della frammentarietà degli accordi locali e/o aziendali che si riferiscono spesso ad ambiti disomogenei: raramente, infatti, la stessa azienda appalta il ciclo integrale dalla raccolta allo smaltimento;
f. per una effettiva e congrua determinazione dei contingenti di personale da esonerare dallo sciopero la Commissione invita le parti a determinare dei criteri generali, non rimessi alla discrezionalità delle realtà locali, con riferimento a diverse percentuali di uomini e mezzi da
mantenere, comunque, in servizio per le diverse tipologie di insediamento urbano;
g. la mancata individuazione, nell’accordo nazionale Federambiente, delle franchigie estive crea incertezza di fronte alla miriade degli operatori del settore i quali dovrebbero, in ipotesi, individuare tali franchigie in specifici accordi aziendali, ipotesi questa che la Commissione vuole, invece considerare meramente residuali;
h. necessità di ridefinire le prestazioni indispensabili relative all’intero processo di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché necessità di una più esaustiva individuazione delle prestazioni indispensabili di igiene urbana, definendo compiutamente una normativa contrattuale immediatamente applicabile a tutti i livelli ed anche alle imprese cui è demandata la gestione di un solo segmento del complessivo servizio pubblico essenziale;
2. che a seguito della delibera sopra citata le Associazioni datoriali Federambiente e Fise e le XX.XX. nazionali rappresentative del settore si sono incontrate numerose volte presso la sede della Commissione di Garanzia al fine di raggiungere un nuovo accordo nazionale rispondente ai sopra richiamati rilievi formulati dalla Commissione medesima;
3. che con l’entrata in vigore della legge n. 83/2000, si è comunque resa necessaria la revisione degli accordi di Igiene Urbana Ambientale;
4. che in data 18 febbraio 2000 la Commissione ha incontrato in audizione le XX.XX. nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI per verificare la disponibilità delle stesse al raggiungimento di un nuovo accordo nazionale del settore, audizione che si è conclusa con la volontà dei sindacati di impegnarsi ad aprire le trattative;
5. che in data 25 maggio 2000 la Commissione in sede di audizione ha incontrato una prima volta le parti datoriali del settore Igiene Urbana al fine di chiarire le modifiche apportate dalla legge n. 83/2000 alla legge n. 146/90 e le esigenze che hanno imposto la revisione degli accordi vigenti illustrate in premessa: anche le parti datoriali si sono impegnate ad aprire le trattative;
6. che in data 2 giugno 2000 ancora in sede di audizione la Commissione ha incontrato congiuntamente le parti datoriali e sindacali su richiesta delle stesse al fine di appianare i contrasti esistenti;
7. che, infine le parti si sono riunite presso la Commissione di Garanzia e con la mediazione di quest’ultima in data 1° marzo 2001 le Associazioni datoriali Federambiente e Fise e le XX.XX. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL, superati gli ultimi contrasti, hanno sottoscritto il nuovo accordo nazionale del settore Igiene Urbana valido per le Aziende municipalizzate e per le Aziende private;
8. che con comunicazione della Commissione del 6 marzo 2001, prot. n. 2067 il testo dell’accordo è stato inviato alle Associazione degli Utenti Adiconsum,
Adoc, ACU, Altroconsumo, Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Cittadinanzattiva, Centro Tutela Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Codacons, Confconsumatori, dando alle stesse il termine di gg. 15 dalla ricezione per esprimere il loro parere sull’accordo;
9. che in data 13 marzo 2001 è pervenuto il parere favorevole sull’accordo della Associazione degli Utenti Unione Nazionale Consumatori;
10. che con nota del 26 marzo 2001 il sindacato nazionale intercategoriale di base S.IN.COBAS dichiara di aderire in ogni sua parte alle disposizioni di cui all’accordo nazionale di Igiene Urbana Ambientale;
11. che in data 10 aprile 2001 con documento n. prot. 026/CP/tt è pervenuto il parere favorevole sull’accordo della Associazione degli Utenti Adoc;
12. che in data 23 marzo 2001 è pervenuto il parere della Associazione degli Utenti Codacons il quale formula dei rilievi critici, che comunque trovano risposta nelle seguenti motivazioni di idoneità dell’accordo;
CONSIDERATO
1. che l’accordo nazionale del settore Igiene Urbana Ambientale è stato sottoscritto dalle parti dopo una lunga trattativa e l’accordo raggiunto risponde alle disposizione di cui alla legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, ed agli indirizzi della Commissione di cui in premessa;
2. che, quanto ai termini di preavviso (art. 2 dell’accordo), la Commissione rileva che tali termini sono conformi a quanto dispone la legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000;
3. che, in relazione alla critica sull’intervallo tra l’effettuazione di una astensione dal lavoro e la proclamazione della successiva (tre giorni) di cui all’art. 4 dell’accordo, si osserva che tale termine appare congruo ed è il risultato di lunghe mediazioni tra le parti che hanno portato al raggiungimento di un delicato equilibrio tra le medesime che non sembra opportuno modificare;
4. che, circa l’art. 7, comma 3, relativo agli adempimenti dell’impresa, secondo il quale l’impresa ha l’obbligo di comunicare alla Commissione, che ne faccia richiesta, le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni, nonché, le cause di insorgenza del conflitto, il Codacons sostiene che tale comunicazione dovrebbe essere automatica e non rimessa alla richiesta della Commissione. Su tale rilievo la Commissione sostiene che la dizione dell’art. 7 risulti congrua essendo il risultato di una mediazione tra le parti;
5. che, in ordine alle osservazioni sull’art. 8 comma 1, relativo alla individuazione delle prestazioni indispensabili, questo va interpretato nel senso che i
rifiuti sanitari, specie se pericolosi, sono da riferirsi ai rifiuti ospedalieri, ricomprendendo la Commissione in tale categoria ogni genere di rifiuto sanitario;
6. che la Commissione ritiene congrua la individuazione effettuata dall’accordo relativamente alle aree e alle comunità interessate dalle prestazioni indispensabili, sicché diverse realtà, come grandi comunità in genere o camping, non previsti nell’accordo dovranno curare la pulizia e la rimozione dei rifiuti con mezzi propri;
1. che l’individuazione dei contingenti di personale da adibire alle prestazioni indispensabili in caso di sciopero sono regolati dalla espressa previsione dell’art. 9 dell’accordo secondo la quale in caso di rilevante dissenso le parti potranno adire il Prefetto che deciderà sulla materia;
2. che, in ordine all’art. 12 comma 1° dell’accordo, relativo al campo di applicazione dello stesso, secondo il quale l’accordo si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o dell’ente il Codacons sostiene che andrebbe introdotto un rinvio al CCNL per individuare tutti i soggetti interessati dalla disposizione. A tale proposito la Commissione rileva che gli accordi sulle prestazioni minime si applicano erga omnes a quanti sono di fatto adibiti alla erogazione del servizio pubblico essenziale e pertanto il rinvio al CCNL non appare opportuno;
9. che nell’ art. 13 dell’accordo relativo alla salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto, nel quale si afferma che "le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 9 già garantite, determinate dalla specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall’art. 13, comma,1 lett.a) legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000", va inteso nel senso che eventuali accordi di maggior favore per l’utenza attualmente in vigore in determinate località caratterizzate da specificità anche di tipo stagionale vengono salvaguardate nei limiti della nuova legge;
10. che, infine, la Commissione giudica positivamente anche l’allegato relativo alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, in quanto, per l’articolazione e la tempistica che prevede, risulta non penalizzante per le azioni di autotutela, specie alla luce dell’art. 6 dell’allegato, dove si esonerano le parti dall’esperire il terzo livello di conciliazione, all’esito di idonea comunicazione alle Organizzazioni nazionali;
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra esposte e visti i pareri favorevoli delle Associazioni degli utenti richiamate in premessa e valutati i rilievi del Codacons
VALUTA IDONEO
l’accordo nazionale del settore Igiene Urbana Ambientale sottoscritto in data 1° marzo 2001 presso la sede della Commissione di Garanzia dalle Associazioni datoriali Federambiente e Fise e dalle XX.XX. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente, alle Associazioni FEDERAMBIENTE e FISE alle XX.XX. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL.