Circolare n. 1275
Circolare n. 1275
Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, e degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.
1. Ambito soggettivo
Rientrano nell’ambito delle categorie di enti indicate in oggetto:
le Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all’articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94;
gli Enti regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU), costituiti a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977.
Di seguito, per brevità, gli enti sopra elencati sono denominati indistintamente, ove non diversamente specificato, “Ente”.
2. Ambito oggettivo
Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le spese di investimento, costituite dalle spese a fronte delle quali si registra un incremento patrimoniale nel bilancio dell’Ente che le sostiene.
3. Condizioni generali del mutuo fondiario
Il mutuo fondiario della CDP è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in quanto applicabili, ai sensi dell’art. 5, comma 19, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269.
3.1. Erogazione
L’erogazione è effettuata in unica soluzione, con valuta predeterminata, di norma il trentesimo giorno successivo alla data di stipula, subordinatamente all’iscrizione ipotecaria. Si precisa che qualora l’Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal mutuo in contabilità
Cassa depositi e prestiti società per azioni - Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx - Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v. - Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767
speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettua l’erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l’Ente può attingere esclusivamente per realizzare l’investimento finanziato.
3.2. Ammortamento
Il mutuo fondiario è regolato a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell’Ente, ed è ammortizzato in un periodo compreso, di norma, tra cinque anni e trenta anni.
Nel caso di scelta del regime di interessi a tasso fisso il piano di ammortamento è a rate costanti (metodo francese, con quota capitale crescente), fatta eventualmente eccezione per la prima rata, mentre nel caso di scelta del regime di interessi a tasso variabile il piano di ammortamento è a quote capitale costanti (metodo italiano).
La data di inizio ammortamento coincide con la data di erogazione del mutuo.
Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre successive alla data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del contratto inclusa (ciascuna detta “Data di Pagamento”). Il numero di rate non può essere inferiore a dieci o superiore a sessanta.
La scadenza della prima rata di ammortamento (“Prima Data di Pagamento”) è stabilita in funzione della data di inizio ammortamento. In particolare, qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° novembre ed il 30 aprile seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 30 giugno immediatamente successivo; qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 31 dicembre immediatamente successivo.
3.3. Tasso di interesse
Il tasso di interesse del mutuo è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per i mutui fondiari, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet1 (xxx.xxxxxxxxx.xx), e un parametro determinato in relazione al tasso di interesse fisso o variabile, secondo il regime di interessi prescelto dall’Ente, sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato.
Nel caso in cui l’Ente scelga il regime di interessi a tasso fisso, il parametro è pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente
1 La maggiorazione applicata al mutuo rimane invariata per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i mutui fondiari CDP di pari durata e con la stessa tipologia di regime di interessi e profilo di ammortamento, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente il venerdì, sul sito internet della CDP.
equivalente (TFE)2 (il “Parametro Tasso Fisso”). Il Parametro Tasso Fisso è rilevato, di norma, lo stesso giorno o il giorno lavorativo che precede la data di stipula3.
Nel caso in cui l’Ente scelga il regime di interessi a tasso variabile il parametro è calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell’Euribor. In particolare per ciascun periodo interessi del piano di ammortamento a tasso variabile si applica il Parametro Euribor, fatta eccezione per il primo, per il quale viene applicato il Primo Parametro Euribor4.
3.4. Garanzie e impegni
Il mutuo fondiario è garantito da ipoteca di primo grado su beni immobili che appartengano al patrimonio disponibile dell’Ente.
Si precisa che, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, l’Ente deve produrre i) una relazione sottoscritta da un professionista legale attestante la piena disponibilità dei beni e la mancanza di vincoli sugli stessi e ii) una perizia di stima del valore dell’immobile, predisposte da uno dei soggetti indicati dalla CDP ovvero, nel caso della perizia di stima del valore dell’immobile, dall’Agenzia del Territorio. I relativi oneri sono integralmente e direttamente a carico dell’Ente.
Inoltre, esclusivamente nei contratti di mutuo fondiario stipulati dalle ARPA, è previsto un covenant di bilancio in grado di evidenziare il livello di indebitamento, sulla base del quale CDP può richiedere garanzie addizionali idonee a mantenere il profilo di rischio di credito ad un livello ritenuto adeguato dalla CDP.
3.5. Istruttoria ed affidamento
La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004).
La fase istruttoria, effettuata sulla base di criteri uniformi, ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché la descrizione dettagliata dell’investimento da finanziare e delle caratteristiche del mutuo richiesto (tipologia e durata). La documentazione oggetto di valutazione istruttoria varia in funzione della natura giuridica dell’Ente e della tipologia dell’investimento da finanziare. L’istruttoria concerne, tra l’altro, l’analisi della situazione
2 Per la definizione di tasso finanziariamente equivalente e di durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.
3 Il Parametro Tasso Fisso è rilevato, di norma, alle ore 12:00 e si applica ai contratti stipulati dalle ore 12:00 dello stesso giorno alle ore 11:59 del giorno successivo. La rilevazione del Parametro Tasso Fisso avviene sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.
4 Per le definizioni di Parametro Euribor e Primo Parametro Euribor si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.
finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente, con particolare riguardo alla situazione debitoria.
All’esito della fase istruttoria, CDP affiderà o meno l’Ente in relazione al prestito richiesto.
L’affidamento è comunicato all’Ente mediante l’invio da parte della CDP della relativa comunicazione.
Nel sito internet della CDP è disponibile una scheda riepilogativa della documentazione da produrre per l’istruttoria, restando salva la facoltà di CDP di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al fine di verificare i presupposti di legittimità delle operazioni di indebitamento ovvero l’equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale dell’Ente.
3.6. Perfezionamento del contratto
Successivamente all’affidamento, si procede alla stipula del contratto di mutuo fondiario che avviene in forma di atto pubblico, con oneri a carico dell’Ente. Il relativo schema contrattuale è consultabile sul sito internet della CDP.
3.7. Rimborso Anticipato parziale o totale
E’ facoltà dell’Ente effettuare il rimborso anticipato parziale del mutuo per un importo inferiore alla somma prestata (“Somma da Rimborsare”), ovvero totale per un importo pari alla somma prestata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso5.
In entrambi i casi l’Ente dovrà corrispondere alla CDP l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
Nel caso di rimborso anticipato parziale l’Ente dovrà restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del Prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il piano di ammortamento del Prestito e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare6. In tal caso, inoltre, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare se il regime di interessi del mutuo è a tasso variabile ovvero, se il regime interessi del mutuo è a tasso fisso, un indennizzo per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come
5 Qualora il pagamento dell’Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non può avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
6 Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a rate costanti e quote capitale crescenti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch’esso a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di rimborso è definito sulla base della Somma da Rimborsare, del TFE aumentato della maggiorazione del Prestito e della vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale. Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a quote capitale costanti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch’esso a quote capitale costanti. L’importo delle quote capitale è pari al rapporto tra la Somma da Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento residue del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.
risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso7.
In caso di rimborso anticipato totale l’Ente dovrà corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento del Prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo sul quale maturino interessi a tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ovvero se il regime interessi del mutuo è a tasso fisso, al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso e il debito residuo, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso7.
3.8. Diverso utilizzo
La CDP può autorizzare l’Ente ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui era stato concesso il prestito medesimo, a condizione che il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP, sia di importo superiore a 5.000 euro e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito.
4. Condizioni generali del prestito chirografario
Il prestito chirografario della CDP è erogato, in una o più soluzioni, prima dell’inizio dell’ammortamento, con modalità distinte a seconda che il pre-ammortamento sia regolato a tasso fisso ovvero a tasso variabile.
4.1. Pre-ammortamento
Il periodo di pre-ammortamento decorre dalla data di erogazione e termina alla data di inizio ammortamento. Nel corso del periodo di pre-ammortamento, sull’importo erogato maturano
7 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
interessi al tasso di interesse fisso o variabile, a seconda del regime di interessi prescelto dall’Ente.
4.2. Erogazione
L’erogazione è effettuata in una o più soluzioni. Qualora l’Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettua l’erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l’Ente può attingere esclusivamente per realizzare l’investimento finanziato.
4.2.1. Pre-ammortamento a tasso fisso
L’erogazione è effettuata sulla base del cronoprogramma di erogazione predeterminato, pubblicato nel sito internet della CDP ed allegato al contratto di prestito. La CDP può considerare l’adozione di un cronoprogramma diverso da quello pubblicato nel sito, in relazione a specifiche e documentate esigenze dell’Ente.
4.2.2. Pre-ammortamento a tasso variabile e Periodo di Utilizzo8
L’erogazione è effettuata entro e non oltre la data di inizio ammortamento, su richiesta dell’Ente che deve pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento.
Qualora l’Ente, entro il termine suddetto, non richieda l’erogazione dell’intera somma prestata ovvero non presenti richiesta di riduzione della somma prestata, la CDP effettuerà un’erogazione a saldo con valuta corrispondente al giorno TARGET immediatamente precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione della somma prestata all’importo della somma effettivamente erogata può essere accordata dalla CDP in conseguenza di ribasso d’asta ovvero di minore costo dell’investimento finanziato, definitivamente accertato, debitamente documentati da parte dell’Ente.
4.3. Ammortamento
L’ammortamento del prestito chirografario è regolato a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell’Ente, ed avviene, di norma, in un periodo compreso tra cinque e venti anni.
Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Prestito inclusa (ciascuna detta “Data di Pagamento”). Di norma, l’ammortamento è strutturato a rate costanti,
8 Il periodo intercorrente tra la Data di Stipula e il trentesimo giorno che precede la data di inizio ammortamento, nel corso del quale la Somma Prestata è messa a disposizione dell’Ente, previa presentazione delle Domande di Erogazione.
con quote capitale crescenti (metodo francese) ove si applichi il tasso d’interesse fisso ovvero a quote capitale costanti (metodo italiano), ove si adotti un tasso d’interesse variabile.
L’ammortamento decorre, di norma, su richiesta dell’Ente:
- dal 1° gennaio dell’anno successivo alla stipula, a condizione che il prestito sia perfezionato entro il 30 novembre;
- dal 1° luglio dell’anno successivo alla stipula, a condizione che questa intervenga nel secondo semestre;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla stipula;
- dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla stipula.
4.4. Tasso di interesse
Il tasso di interesse applicato al periodo di pre-ammortamento è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per i prestiti chirografari, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet9, e il Parametro Tasso Fisso3 o il Parametro Tasso Variabile a seconda che l’Ente abbia scelto, per il periodo di pre-ammortamento, il regime di interessi a tasso fisso o a tasso variabile.
Il tasso di interesse applicato nel periodo di ammortamento è pari alla somma tra la Maggiorazione e il Parametro Tasso Fisso o il Parametro Tasso Variabile a seconda che l’Ente abbia scelto, per il periodo di ammortamento, il regime interessi a tasso fisso o a tasso variabile. La scelta del regime di interessi a tasso variabile per il periodo di ammortamento può essere effettuata solo nel caso in cui sia stato scelto il pre-ammortamento a tasso variabile.
4.5. Garanzie e impegni
4.5.1. Garanzie e impegni relativi ai prestiti chirografari destinati alle Agenzie regionali per la protezione ambientale
A garanzia dei prestiti chirografari destinati alle ARPA, sono previsti i seguenti quadri cauzionali, tra loro alternativi:
1. mandato irrevocabile a ciascun tesoriere, per tutta la durata del prestito, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, valido fintantoché il tesoriere svolga per l’ente, a qualsiasi titolo, il servizio di tesoreria: i) ad accreditare le entrate dell’ente su un unico conto corrente, intestato all’ente medesimo; ii) ad accantonare e vincolare, con riferimento a ciascuna scadenza, una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due rate di
9 La maggiorazione applicata al prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i prestiti chirografari CDP, con riferimento, rispettivamente, al periodo di pre-ammortamento e di ammortamento, di pari durata e con il medesimo regime interessi, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente, venerdì, sul sito internet della CDP.
ammortamento del prestito chirografario, corrispondente ad un’annualità, iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito chirografario, comprensive di capitale ed interessi. Il mandato irrevocabile al tesoriere deve essere accompagnato da una lettera d’impegno della regione di riferimento, con la quale quest’ultima dichiara alla CDP di essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dell’ARPA e si impegna a mantenere un livello di controlli e di trasferimenti adeguato ad assicurare il tempestivo ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’ARPA verso la CDP, per tutta la durata del prestito chirografario;
2. fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata da primario istituto di credito a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della CDP, derivanti dalla contrazione del prestito chirografario, il cui importo è determinato dalla CDP in relazione alle caratteristiche del prestito chirografario ed all’esito dell’analisi finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ARPA e, in ogni caso, non può essere inferiore ad un’annualità di ammortamento del prestito chirografario, in linea capitale ed interesse. La fideiussione, avente durata fino all’integrale adempimento da parte dell’ARPA di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da un istituto di credito che possegga una classe di rating, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all’investment grade. Nel caso in cui l’istituto fideiubente sia sprovvisto di rating, la CDP si riserva di valutarne l’equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale. Inoltre, la fideiussione deve essere accompagnata dalla lettera d’impegno della regione di riferimento di cui al precedente punto 1;
3. fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata dalla regione di riferimento a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della CDP, derivanti dalla contrazione del prestito chirografario, di importo pari a quello complessivo delle rate di ammortamento del prestito chirografario, comprensive di capitale ed interessi. La fideiussione, avente durata fino all’integrale adempimento da parte dell’ARPA di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da ente regionale che possegga una classe di rating, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all’investment grade. Nel caso in cui l’ente fideiubente sia sprovvisto di rating, la CDP si riserva di valutarne l’equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale. Inoltre, la fideiussione deve essere accompagnata dal mandato irrevocabile al tesoriere di cui al precedente punto 1.
Inoltre, in tutti i contratti di prestito chirografario stipulati dalle ARPA, è previsto un
covenant di bilancio, relativo al livello di indebitamento, sulla base del quale la CDP può
richiedere garanzie addizionali idonee a mantenere il profilo di rischio di credito ad un livello ritenuto adeguato dalla CDP.
4.5.2. Garanzie e impegni relativi ai prestiti chirografari destinati agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario
A garanzia dei prestiti destinati agli ERSU, sono previsti i seguenti quadri cauzionali, tra loro alternativi:
1. mandato irrevocabile a ciascun tesoriere, per tutta la durata del prestito, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, valido fintantoché il tesoriere svolga per l’ente, a qualsiasi titolo, il servizio di tesoreria: i) ad accreditare le entrate dell’ente su un unico conto corrente, intestato all’ente medesimo; ii) ad accantonare e vincolare, con riferimento a ciascuna scadenza, una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due rate di ammortamento del prestito, corrispondente ad un’annualità, iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale ed interessi. Il mandato irrevocabile al tesoriere deve essere accompagnato da una lettera d’impegno della regione di riferimento, con la quale quest’ultima dichiara alla CDP di essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dell’ERSU e si impegna a mantenere un livello di controlli e di trasferimenti adeguato ad assicurare il tempestivo ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’ERSU verso la CDP, per tutta la durata del prestito;
2. fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata da primario istituto di credito a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della CDP, derivanti dalla contrazione del prestito, il cui importo è determinato dalla CDP in relazione alle caratteristiche del prestito ed all’esito dell’analisi finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ERSU e, in ogni caso, non può essere inferiore ad un’annualità di ammortamento del prestito, in linea capitale ed interesse. La fideiussione, avente durata fino all’integrale adempimento da parte dell’ERSU di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da un istituto di credito che possegga una classe di rating, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all’investment grade. Nel caso in cui l’istituto fideiubente sia sprovvisto di rating, la CDP si riserva di valutarne l’equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale. Inoltre, la fideiussione deve essere accompagnata dalla lettera d’impegno della regione di riferimento di cui al precedente punto 1;
3. fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata dalla regione di riferimento a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della CDP, derivanti dalla contrazione del prestito, di importo
pari a quello complessivo delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale ed interessi. La fideiussione, avente durata fino all’integrale adempimento da parte dell’ERSU di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da ente regionale che possegga una classe di rating, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all’investment grade. Nel caso in cui l’ente fideiubente sia sprovvisto di rating, la CDP si riserva di valutarne l’equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale. Inoltre, esclusivamente in assenza di contributi regionali riconosciuti all’ERSU e destinati alla copertura degli oneri di rimborso del prestito, in linea capitale ed interesse, la fideiussione deve essere accompagnata dal mandato irrevocabile al tesoriere di cui al precedente punto 1.
Inoltre, nei contratti dei prestiti chirografari destinati agli ERSU e garantiti mediante i quadri cauzionali di cui ai punti 1 e 2 è previsto un covenant di bilancio, relativo al livello di indebitamento, sulla base del quale la CDP può richiedere garanzie addizionali idonee a mantenere il profilo di rischio di credito ad un livello ritenuto adeguato dalla CDP.
La CDP si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere agli Enti, in alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui al presente paragrafo 4.5, ulteriori forme di garanzia personale o reale.
4.6. Istruttoria ed affidamento
Si veda il paragrafo 3.5.
4.7. Perfezionamento del contratto
Successivamente all’affidamento, si procede alla stipula del contratto di prestito chirografario, con le seguenti modalità alternative:
mediante sottoscrizione del contratto, di norma, presso la sede della CDP, se il prestito chirografario è di importo inferiore a cento milioni di euro;
in forma di atto pubblico, con oneri a carico dell’Ente, se il prestito chirografario è di importo pari o superiore a cento milioni di euro.
All’atto della stipula l’Ente deve produrre la documentazione di garanzia in originale. Gli schemi contrattuali sono consultabili sul sito internet della CDP.
4.8. Rimborso Anticipato parziale o totale
Si veda il paragrafo 3.7.
4.9. Diverso utilizzo
Si veda il paragrafo 3.8.
La CDP si riserva di modificare il calendario delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri, nonché le durate di pre-ammortamento e di ammortamento previste nella presente circolare.
NOTA TECNICA
Il Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto di seguito e relativo ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.
La Durata Finanziaria Corrispondente indica la durata individuata sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato al momento del calcolo e pubblicata sulle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00AM Frankfurt) del circuito Reuters (come specificato di seguito) e corrispondente al TFE.
La procedura di rilevazione del TFE e di individuazione della Durata Finanziaria Corrispondente si articola nei seguenti passi:
(1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.
(2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto 1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
(3) Calcolo della curva dei tassi zero-coupon corrispondente ai tassi di cui al punto 2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo iterativo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai prezzi dei titoli con cedola o dai tassi swap).
(4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti ad ogni scadenza futura (residua) a partire dai tassi di cui al punto 3) mediante la formula:
i
df i = 1 ri
dove:
dfi è il fattore di sconto relativo alla scadenza i-esima del Prestito;
ri è il tasso zero-coupon relativo alla stessa scadenza valutato al momento del calcolo
i è il tempo intercorrente tra la data valuta dell’operazione e la Data di Pagamento per la scadenza misurato in anni.
(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) sia pari alla Somma Prestata (o al Debito Residuo). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).
Sulla curva dei tassi depositi-swap definita al punto 1) ed interpolata come al punto 2), si individua la scadenza temporale minima corrispondente al TFE. Tale scadenza è la Durata Finanziaria Corrispondente al TFE.
Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento.
Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi.