Accordo
Testo originale
Accordo
0.916.026.81
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991 Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 1° giugno 2009)
La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata « la Svizzera», da un lato, e
La Comunità europea,
di seguito denominata «la Comunità », dall’altro, di seguito denominate «le Parti»,
risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mon- diale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,
considerando che, all’articolo 15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 19722, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l’Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo
1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codifica- zione delle merci3. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armoniz- zato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.
3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 24 dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.
RU 2002 2147; FF 1999 5092
1 Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF dell’8 ott. 1999 (RU 2002 1527).
2 RS 0.632.401
3 RS 0.632.11
4 RS 0.632.401.2
Art. 2 Concessioni tariffarie
1. Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
2. Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
Art. 3 Concessioni relative ai formaggi
L’Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.
Art. 4 Regole di origine
Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 35 dell’Accordo di libero scambio.
Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio
1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostaco- li tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:
Allegato 4 relativo al settore fitosanitario
Allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali Allegato 6 relativo al settore delle sementi
Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.
2. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all’Allegato 11.
Art. 6 Comitato misto per l’agricoltura
1. È istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comita- to»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
5 RS 0.632.401.3
3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accor- do e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all’unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la compo- sizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
Art. 7 Composizione delle controversie
In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.
Art. 8 Scambi di informazioni
1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’appli- cazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto dell’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.
Art. 9 Riservatezza
I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessa- zione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo e coperte dal segreto professionale.
Art. 10 Misure di salvaguardia
1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in conside- razione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:
a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
– se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi;
– se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della tota- lità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile;
– fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
– in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.
Art. 116 Modifiche
Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell’Accordo.
Art. 12 Revisione
1. Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 13 Clausola evolutiva
1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politi- che agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
6 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 14 Attuazione dell’Accordo
1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realiz- zazione degli obiettivi dell’Accordo.
Art. 15 Allegati
Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.
Art. 16 Sfera di applicazione territoriale
L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Svizzera.
Art. 17 Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
– Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
– Accordo sulla libera circolazione delle persone7,
– Accordo sul trasporto aereo8,
– Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per xxxxxxxx0,
– Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità10,
– Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici11,
– Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica12.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
7 RS 0.142.112.681
8 RS 0.748.127.192.68
9 RS 0.740.72
10 RS 0.946.526.81
11 RS 0.172.052.68
12 [RU 2002 1998]
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.
Per la Confederazione Svizzera: Per la Comunità europea:
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx
Indice
Allegato 1 Concessioni della Svizzera
Allegato 2 Concessioni della Comunità
Allegato 3 Concessioni relative ai formaggi
Appendice 1 Concessioni della Comunità Appendice 2 Concessioni della Svizzera
Appendice 3 Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all’importazione in Svizzera
Appendice 4 Descrizione dei formaggi
Allegato 4 Relativo al settore fitosanitario
Appendice 1 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti Appendice 2 Riferimenti legislativi
Appendice 3 Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
Appendice 4 Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari Appendice 5 Scambio di dati
Allegato 5 Concernente l’alimentazione degli animali Appendice 1 Disposizioni della Comunità
Appendice 2 Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Allegato 6 Relativo al settore delle sementi
Appendice 1 Riconoscimento della conformità delle legislazioni Riconoscimento reciproco dei certificati
Appendice 2 Organismi di controllo e di certificazione delle sementi Appendice 3 Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
Allegato 7 Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Appendice 1 Elenco degli atti di cui all’articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli
Appendice 2 Denominazioni protette di cui all’articolo 6 Appendice 3 Relativa agli articoli 6 e 25
Appendice 4 Relativa all'articolo 2
Allegato 8 Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino Appendice 1 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della
Comunità
Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
Appendice 5 Relativa all'articolo 2
Allegato 9 Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 1 Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biolo- gico
Appendice 2 Modalità di applicazione
Allegato 10 Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commer- cializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
Allegato 11 Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
Appendice 3 Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi
Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi
Appendice 5 Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 6 Prodotti animali Appendice 7 Autorità competenti
Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9 Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche Appendice 10 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni Appendice 11 Punti di contatto
Concessioni della Svizzera
Allegato 113
La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguen- ti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabili- to.
Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo
svizzera
applicabile
annuo in peso netto
(fr./100 kg peso lordo) | (tonnellate) | ||
0101 90 95 | Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza | 0 100 capi | |
pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi) | |||
0207 14 81 | Petti di xxxxx e di galline, congelati | 15 | 2 000 |
0207 14 91 | Pezzi e frattaglie commestibili di xxxxx e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati | 15 | 1 200 |
0207 27 81 | Petti di tacchini e di tacchine, congelati | 15 | 800 |
0207 27 91 | Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati | 15 | 600 |
0207 33 11 | Anatre, intere, congelate | 15 | 700 |
0207 34 00 | Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, freschi o refrigerati | 9,5 | 20 |
0207 36 91 | Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi) | 15 | 100 |
0208 10 00 | Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate | 11 | 1 700 |
0208 90 10 | Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali) | 0 | 100 |
ex 0210 11 91 | Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati | esente | 1 000 (1) |
ex 0210 19 91 | Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati | esente | 1 000 (1) |
0210 20 10 | Carni secche della specie bovina | esente | 200 (2) |
ex 0407 00 10 | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte | 47 | 150 |
ex 0409 00 00 | Miele naturale di acacia | 8 | 200 |
ex 0409 00 00 | Miele naturale diverso da quello di acacia | 26 | 50 |
13 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 3/2005 del Comitato misto per l’agricoltura del 19 dic. 2005 (RS 0.916.026.811).
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate) |
0602 10 00 | Talee senza radici e marze | esente | illimitato |
Piantimi in forma di portinnesto di frutta a | esente | (3) | |
granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione | |||
vegetativa): | |||
0602 20 11 | – innestati, con radici nude | ||
0602 20 19 | – innestati, con zolla | ||
0602 20 21 | – non innestati, con radici nude | ||
0602 20 29 | – non innestati, con zolla | ||
Piantimi in forma di portinnesto di frutta | esente | (3) | |
a nocciolo (ottenuti da semi o da molti- | |||
plicazione vegetativa): | |||
0602 20 31 | – innestati, con radici nude | ||
0602 20 39 | – innestati, con zolla | ||
0602 20 41 | – non innestati, con radici nude | ||
0602 20 49 | – non innestati, con zolla | ||
Piantimi diversi da quelli in forma di | esente | illimitato | |
portinnesto di frutta a granella o a nocciolo | |||
(ottenuti da semi o da moltiplicazione | |||
vegetativa), da frutta commestibile: | |||
0602 20 51 | – con radici nude | ||
0602 20 59 | – altri | ||
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, | |||
da frutta commestibile, con radici nude: | |||
0602 20 71 | – di frutta a granella | ||
0602 20 72 | – di frutta a nocciolo | esente | (3) |
0602 20 79 | – altri | esente | illimitato |
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, | |||
da frutta commestibile, con zolla: | |||
0602 20 81 0602 20 82 | – di frutta a granella – di frutta a nocciolo | esente | (3) |
0602 20 89 | – altri | esente | illimitato |
0602 30 00 | Rododendri e azalee, anche innestati | esente | illimitato |
Rosai, anche innestati: | esente | illimitato | |
0602 40 10 | – rosai xxxxxxxxx e alberetti di rosai selvatici | ||
– altri: | |||
0602 40 91 | – con radici nude | ||
0602 40 99 | – altri, con zolla | ||
Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione | esente | illimitato | |
vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di | |||
funghi (micelio): | |||
0602 90 11 | – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli | ||
0602 90 12 | – bianco di funghi (micelio) | ||
0602 90 19 | – altri | ||
Altre piante vive (comprese le loro radici) | esente | illimitato | |
0602 90 91 | – con radici nude | ||
0602 90 99 | – altre, con zolla | ||
0603 10 31 | Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, | esente | 1 000 |
freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate) |
0603 10 41 | Rose, recise, per mazzi o per ornamento, | esente | 1 000 |
fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre | |||
Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e | esente | 1 000 | |
dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, | |||
freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre | |||
0603 10 51 | – legnosi | ||
0603 10 59 | – altri | ||
0603 10 71 | Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, | esente | illimitato |
freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile | |||
Xxxxx e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e | esente | illimitato | |
dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, | |||
freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile: | |||
0603 10 91 | – legnosi | ||
0603 10 99 | – altri | ||
Pomodori, freschi o refrigerati: | esente | 10 000 | |
– pomodori ciliegia (cherry): | |||
0702 00 10 | – dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
– pomodori peretti (di forma allungata): | |||
0702 00 20 | – dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): | |||
0702 00 30 | – dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
– altri: | |||
0702 00 90 | – dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
Lattuga iceberg, senza corona: | esente | 2 000 | |
0705 11 11 | – dal 1° gennaio alla fine di febbraio | ||
Xxxxxxx Xxxxxxx, fresche o refrigerate: | esente | 2 000 | |
0705 21 10 | – dal 21 maggio al 30 settembre | ||
0707 00 30 | Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore | 5 | 100 |
a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o | |||
refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile | |||
0707 00 31 | Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore | 5 | 100 |
a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o | |||
refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre | |||
0707 00 50 | Cetriolini, freschi o refrigerati | 3,5 | 300 |
Melanzane, fresche o refrigerate: | esente | 1 000 | |
0709 30 10 | – dal 16 ottobre al 31 maggio | ||
0709 51 00 | Funghi, freschi o refrigerati, del genere | esente | illimitato |
0709 59 00 | Agaricus o altri, esclusi i tartufi | ||
Peperoni, freschi o refrigerati: | 2,5 | illimitato | |
0709 60 11 | – dal 1° novembre al 31 marzo | ||
0709 60 12 | Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al | 5 | 1 300 |
31 ottobre | |||
Xxxxxxxx (incluse le zucchine con fiore), | esente | 2 000 | |
fresche o refrigerate: | |||
0709 90 50 | – dal 31 ottobre al 19 aprile | ||
ex 0710 80 90 | Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, | esente | illimitato |
congelati |
Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo
svizzera
applicabile (fr./100 kg peso lordo)
annuo in peso netto (tonnellate)
0711 90 90 Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati
0712 20 00 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
0 150
0 100
0713 10 11 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
ribasso di 0,90
1 000
0713 10 19 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l’alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)
0 1 000
Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: esente illimitato 0802 21 90 – con guscio, diverse da quelle per
l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli
0802 22 90 | – sgusciate, diverse da quelle per | ||
l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli | |||
ex 0802 90 90 | Pinoli, freschi o secchi | esente | illimitato |
0805 10 00 | Arance, fresche o secche | esente | illimitato |
0805 20 00 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); xxxxxxxxxx, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi | esente | illimitato |
0807 11 00 | Cocomeri, freschi | esente | illimitato |
0807 19 00 | Meloni, freschi, diversi dai cocomeri | esente | illimitato |
0809 10 11 | Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: – dal 1° settembre al 30 giugno | esente | 2 000 |
0809 10 91 | In altro imballaggio: – dal 1° settembre al 30 giugno | ||
0809 40 13 | Prugne, frasche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre | 0 | 600 |
0810 10 10 | Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio | esente | 10 000 |
0810 10 11 | Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto | 0 | 200 |
0810 20 11 | Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre | 0 | 250 |
0810 50 00 | Kiwi, freschi | esente | illimitato |
ex 0811 10 00 | Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all’ingrosso, destinate alla lavorazione a scopi industriali | 10 | 1 000 |
Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo
svizzera
applicabile (fr./100 kg peso lordo)
annuo in peso netto (tonnellate)
ex 0811 10 00 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o
di altri dolcificanti, all’ingrosso, destinate alla lavorazione a scopi industriali
ex 0811 20 90 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-
lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all’ingrosso, destinati alla lavorazione
a scopi industriali
0811 90 10 Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 90 90 Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)
0904 20 90 Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavora- ti
10 1 000
10 1 000
0 200
0 1 000
0 150
0910 20 00 Zafferano esente illimitato
1001 90 40 Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il frumento [grano] duro), denaturati, per l’alimentazione di animali
ribasso di 0,60
50 000
1005 90 30 Granturco per l’alimentazione di animali ribasso
di 0,50
13 000
Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione di animali:
1509 10 91 – in recipienti di vetro di capacità non
eccedente 2 l
1509 10 99 – in recipienti di vetro di capacità
eccedente 2 l, o in altri recipienti
Olio d’oliva, vergine, non per l’alimenta- zione di animali:
Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimentazione di animali:
1509 90 91 – in recipienti di vetro di capacità non
1509 90 99 | – in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti | 86,70 (4) | illimitato |
2002 10 10 | Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: – in recipienti eccedenti 5 kg | 2,50 | illimitato |
2002 10 20 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | 4,50 | illimitato |
eccedente 2 l
60,60 (4) illimitato
86,70 (4) illimitato
60,60 (4) illimitato
Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo
svizzera
applicabile
annuo in peso netto
(fr./100 kg peso lordo) | (tonnellate) | ||
2002 90 10 | Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi: – in recipienti eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2002 90 21 | Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2002 90 29 | Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori: – in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2003 10 00 | Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico | 0 | 1 700 |
ex 2004 90 18 | Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg | 17,5 | illimitato |
ex 2004 90 49 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | 24,5 | illimitato |
2005 60 10 | Asparagi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2005 60 90 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | ||
2005 70 10 | Olive preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg | esenti | illimitato |
2005 70 90 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | ||
ex 2005 90 11 | Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 – in recipienti eccedenti 5 kg | 17,5 | illimitato |
ex 2005 90 40 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | 24,5 | illimitato |
2008 30 90 | Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove | esente | illimitato |
2008 50 10 | Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove | 10 | illimitato |
Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo
svizzera
applicabile (fr./100 kg peso lordo)
annuo in peso netto (tonnellate)
2008 50 90 Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
2008 70 10 Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove
2008 70 90 Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:
ex 2009 39 19 – senza aggiunta di xxxxxxxx o di altri
dolcificanti, concentrati
ex 2009 39 20 – con aggiunta di xxxxxxxx o di altri
dolcificanti, concentrati
15 illimitato
esente illimitato
esente illimitato
6 illimitato
14 illimitato
Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: | |||
2204 21 50 | – non eccedente 2 l(5) | 8,5 | illimitato |
2204 29 50 | – eccedente 2 l(5) | 8,5 | illimitato |
ex 2204 21 50 | Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione(6) | esente | 1 000 hl |
ex 2204 21 21 | Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione(7) | esente | 500 hl |
ex 2204 29 21 | Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione(7), con titolo alcolometrico volumico: – eccedente 13 % vol. | ||
ex 2204 29 22 | – non eccedente 13 % vol |
(1) Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Xxxxxxx, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
(2) Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
(3) Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.
(4) Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzinaggio obbligatorio.
(5) Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’Accordo.
(6) Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese (Oporto) che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.
(7) Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comuni- tarie di cui all’allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Concessioni della Comunità
Allegato 214
La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguen- ti concessioni tariffali, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabi- lito:
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto) | Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate) |
0102 90 41 | Animali vivi della specie bovina di peso | 0 | 4600 capi |
0102 90 49 | superiore a 160 kg | ||
0102 90 51 | |||
0102 90 59 | |||
0102 90 61 | |||
0102 90 69 | |||
0102 90 71 | |||
0102 90 79 | |||
ex 0210 20 90 | Carni della specie bovina, disossate, secche | esente | 1200 |
ex 0401 30 | Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % | esente | 2000 |
0403 10 | Iogurt | ||
ex 0402 29 11 0404 90 83 | Latte speciale, detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermetica- mente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 000 x, xxxxxx xxxxxx, xx peso, di materie grasse superiore a 10 %(1) | 43,8 | illimitato |
0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) | esente | illimitato |
0603 10 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi | esente | illimitato |
0701 10 00 | Patate, da semina, fresche o refrigerate | esente | 4000 |
0702 00 | Pomodori, freschi o refrigerati | esente (2) | 1000 |
0703 10 19 | Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi | esente | 5000 |
0703 90 00 | agliacei, freschi o refrigerati | ||
0704 10 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e | esente | 5500 |
0704 90 | simili prodotti commestibili del genere Brassica, esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati | ||
0705 11 | Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie | esente | 3000 |
0705 19 00 | (Cichorium spp.), compresa la cicoria | ||
0705 21 00 | Witloof (Cichorium intybus var. foliosum), | ||
0705 29 00 | fresche o refrigerate | ||
0706 10 00 | Carote e navoni, freschi o refrigerati | esente | 5000 |
14 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 3/2005 del Comitato misto per l’agricoltura del 19 dic. 2005 (RS 0.916.026.811).
Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo annuo
applicabile (euro/100 kg
in peso netto (tonnellate)
peso netto) | |||
0706 90 10 | Barbabietola da insalata, salsefrica, | esente | 3000 |
0706 90 90 | sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibi- li, escluso il rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati | ||
0707 00 05 | Cetrioli, freschi o refrigerati | esente (2) | 1000 |
0708 20 | Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0709 30 00 | Melanzane, fresche o refrigerate | esente | 500 |
0709 40 00 | Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati | esente | 500 |
0709 51 00 | Funghi del genere agaricus, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
0709 52 00 | Tartufi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
0709 59 10 | Funghi diversi dal genere agaricus, freschi o | esente | illimitato |
0709 59 30 | refrigerati | ||
0709 59 90 | |||
0709 70 00 | Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0709 90 10 | Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, fresche o refrigerate | esente | 1000 |
0709 90 50 | Finocchi, freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0709 90 70 | Zucchine, fresche o refrigerate | esente (2) | 1000 |
0709 90 90 | Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0710 80 61 | Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, | esente | illimitato |
0710 80 69 | congelati | ||
0712 90 | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedente- mente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi | esente | illimitato |
ex 0808 10 20 | Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche | esente(2) | 3000 |
0808 20 | Pere e cotogne, fresche | esente(2) | 3000 |
0809 10 00 | Albicocche, fresche | esente(2) | 500 |
0809 20 95 | Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche | esente(2) | 1500(3) |
0809 40 | Prugne e prugnole, fresche | esente(2) | 1000 |
0810 20 10 | Lamponi, freschi | esente | 100 |
0810 20 90 | More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche | esente | 100 |
1106 30 10 | Farine, xxxxxxxx e polveri di banane | esente | 5 |
1106 30 90 | Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8 | esente | illimitato |
ex 2002 90 91 ex 2002 90 99 | Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4) | esente | illimitato |
Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo annuo
applicabile (euro/100 kg peso netto)
in peso netto (tonnellate)
2003 90 00 Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico
0710 10 00 Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate
esente illimitato
esente 3000
2004 10 10
2004 10 99
Patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le farine, i semolini e i fiocchi
2005 20 80 Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate
ex 2005 90 Polveri preparate di ortaggi o legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4)
ex 2008 30 Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4)
ex 2008 40 Fiocchi e polveri di xxxx, con o senza
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4)
ex 2008 50 Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti
o di amido(4)
2008 60 Ciliege, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate
né comprese altrove
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente 500
ex 0811 90 19
ex 0811 90 39
Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
0811 90 80 Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta
di zuccheri o altri dolcificanti
ex 2008 70 Fiocchi e polveri di pesche, con o senza
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4)
ex 2008 80 Fiocchi e polveri di fragole, con o senza
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4)
ex 2008 99 Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4)
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo annuo
applicabile (euro/100 kg peso netto)
in peso netto (tonnellate)
ex 2009 19 Polveri di succhi d’arancia, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
ex 2009 21
ex 2009 29
Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
ex 2009 31
ex 2009 39
ex 2009 41
ex 2009 49
Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
esente illimitato
ex 2009 71
ex 2009 79
Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta esente illimitato di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 80 Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta esente illimitato di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 80 Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
(1) Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(2) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.
(3) Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.
(4) Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.
Concessioni relative ai formaggi
Allegato 3
1. La Comunità e la Svizzera s’impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato15 al termi- ne di un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo.
2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue:
a) All’importazione nella Comunità
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi ori- ginari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all’appendice 1 del presente Allegato:
(i) La Comunità riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
(ii) La Comunità aumenta di 1250 t all’anno il contingente tariffario men- zionato nella tabella di cui all’appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all’inizio del sesto anno.
(iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figu- rano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tarif- fa doganale comune.
b) All’esportazione dalla Comunità
Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all’esportazione verso la Svizzera.
c) All’importazione in Svizzera
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi origi- nari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di for- maggi figurano all’appendice 2, lettera a) del presente Allegato:
(i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore del- l’Accordo.
(ii) La Svizzera aumenta di 2500 t all’anno l’insieme dei contingenti tarif- fari menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Ac- cordo. Almeno quattro mesi prima dell’inizio di ogni anno, la Comunità
15 RS 0.632.11
designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all’inizio del sesto anno.
d) All’esportazione dalla Svizzera
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all’esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:
(i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione16 figurano all’appendice 2, lettera b) del presente Allegato;
(ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:
– un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, del 30 per cento,
– due anni dopo l’entrata in vigore, del 55 per cento,
– tre anni dopo l’entrata in vigore, dell’80 per cento,
– quattro anni dopo l’entrata in vigore, del 90 per cento,
– cinque anni dopo l’entrata in vigore, del 100 per cento.
3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d’importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.
4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente con- cessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle espor- tazioni.
5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un’evo- luzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 6 dell’Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni.
A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.
16 Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell’importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.
Concessioni della Comunità
All’importazione nella Comunità
Appendice 1
Codice NC Designazione delle merci Dazio doga- nale di base (EUR/100 kg peso netto)
Quantita- tivo annuo di base
(t)
ex 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio
esenzione illimitato
0406 30 Formaggi fusi esenzione illimitato
0406 90 02
0406 90 03
0406 90 04
0406 90 05
0406 90 06
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse 6,58 illimitato
0406 90 18 Fromage fribourgeois17, Vacherin Mont d’Or, Tête de moine
esenzione illimitato
0406 90 19 Glaris (Schabziger) esenzione illimitato
ex 0406 90 87 Fromage des Grisons esenzione illimitato
0406 90 25 Tilsit esenzione illimitato
ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati esenzione 3000
17 Sinonimo: Vacherin fribourgeois.
Concessioni della Svizzera
a) All’importazione in Svizzera
Appendice 2
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci Dazio doga-
nale di base (FS/100 kg peso lordo)
Quantita- tivo annuo di base
(t)
0406.10 10 Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-
Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
ex 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio
0406.40 – Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
– Xxxxxxxxx, non conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con prova dell’origine
– Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gorgonzola e Roquefort
0406.90 11 Brie, Camembert, Crescenza, Italico18, Pont l’Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
esenzione illimitato
esenzione illimitato esenzione illimitato
esenzione illimitato
ex 0406.90 19 Feta, come descritta nell’appendice 4 esenzione illimitato
ex 0406.90 19 Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell’appendice 4
0406.90 21 Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%
esenzione illimitato esenzione illimitato
0406.90 31
0406.90 39
0406.90 51
0406.90 59
ex 0406.90 91
Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint- Xxxxxx (Port Salut) e Saint-Xxxxxxxx, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
– Formaggi da raclette, come descritti nell’appendice 4
esenzione illimitato
esenzione 5000
0406.90 60 Cantal, conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
esenzione illimitato
18 Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italico», l’elenco delle denominazioni ammesse all’importazione in Svizzera figura nell’appendice 3.
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci Dazio doga-
nale di base (FS/100 kg peso lordo)
Quantita- tivo annuo di base
(t)
ex 0406.90 91
ex 0406.90 99
Manchego, Idiazabal e Xxxxxx, come descritti nell’appendice 4
esenzione illimitato
ex 0406.90 99 Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull’imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l’imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32 %. Parmi- xxxxx Xxxxxxxx: tenore di acqua pari al massimo al 32 %; Xxxxx Xxxxxx: tenore di acqua pari al massimo al 33,2 %
ex 0406.10 90 Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
esenzione illimitato
esenzione 500
ex 0406.90.91
ex 0406.90 99
Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechten- xxxxx annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %
esenzione 500
ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%
esenzione 5000
ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati esenzione 1000
0406.10 20 Mozzarella, conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell’appendice 419
0406.30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
0406.90 00 Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx (Xxxx Salut) e Saint-Xxxxxxxx, conformi alle disposizioni del- l’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5000 t
0406.90 91 Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54 % e il 65 %
185 illimitato
180,55 illimitato
289 illimitato
315 illimitato
b) All’esportazione dalla Svizzera
Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:
19 Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.
Voce della tariffa doganale svizzera | Designazione delle merci | Aiuto massimo20 all’esportazione21 (FS/100 kg peso netto) |
0406.30 | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere | 0 |
0406.20 | Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi | 0 |
ex 0406.90 19 | Vacherin Mont d’Or | 204 |
0406.90 21 | Formaggio verde (Glaris) | 139 |
ex 0406.90 99 | Emmental | 343 |
ex 0406.90 91 | Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) | 259 |
ex 0406.90 91 | Fromage des Grisons | 259 |
ex 0406.90 91 | Tilsit | 113 |
ex 0406.90 91 | Tête de moine | 259 |
ex 0406.90 91 | Appenzell | 274 |
ex 0406.90 91 ex 0406.90 99 | Bergkäse | 343 |
ex 0406.90 99 | Xxxxxxx | 000 |
ex 0406.90 99 | Xxxxxx | 000 |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli sopra menzionati – Formaggi freschi e a pasta molle | 219 |
– Formaggi semiduri | 274 | |
– Formaggi duri e extraduri | 343 |
20 Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.
21 Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.
Appendice 3
Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all’importazione in Svizzera
– Bel Piano Lombardo
– Stella Alpina
– Cerriolo
– Italcolombo
– Tre Stelle
– Xxxxx Xxxxxxxx
– Il Lombardo
– Stella d’Oro
– Bel Mondo
– Xxxx
– Pastorella Cacio Reale
– Valsesia
– Casoni Lombardi
– Formaggio Margherita
– Formaggio Bel Paese
– Monte Bianco
– Metropoli
– L’Insuperabile
– Universal
– Fior d’Alpe
– Alpestre
– Primavera
– Italico Milcosa
– Caciotto Milcosa
– Italia
– Reale
– La Lombarda
– Codogno
– Il Novarese
– Mondo Piccolo
– Bel Paesino
– Primula Gioconda
– Alfiere
– Costino
– Xxxxxxxxxx
– Lombardo
– Lagoblu
– Imperiale
– Antica Torta Cascina X. Xxxx
– Torta Campagnola
– Martesana
– Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Descrizione dei formaggi
Appendice 4
I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unica- mente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.
1. Feta
Denominazione: Feta
Zone di produzione: Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continen-
tale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia)
Forma, dimensioni: Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca
molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante.
Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 44 %
2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora
Designazione: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora,
paese d’origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d’origine, prodotto con latte di pecora e di capra
Regione di produzione: Paesi membri dell’Unione europea
Forma, dimensioni: Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca
molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante.
Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 44 %
Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l’imballaggio di ciascun pezzo reca l’indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.
3. Manchego
Denominazione: Manchego
Zone di produzione: Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province
di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo)
Forma, dimensioni, peso per forma:
Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 a 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme:
da 1 a 3,5 kg.
Caratteristiche: Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e
compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolar- mente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pasto- rizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una tempera- tura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di
45–60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 55 %
4. Idiazabal
Denominazione: Idiazabal
Zone di produzione: Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya
Forma, dimensioni, peso per forma:
Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme:
da 1 a 3 kg.
Caratteristiche: Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel
caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusiva- mente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e
«Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di 20–45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.
4. Idiazabal
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 45 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 55 %
5. Roncal
Denominazione: Roncal
Zone di produzione: Valle di Roncal (Navarra)
Forma, dimensioni, peso per forma:
Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro e peso variabili.
Caratteristiche: Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta
soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa fra 32 e 37 °C.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 60 %
6. Formaggio da raclette
Designazione: Paese d’origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o
formaggio da raclette francese Regione di produzione: Paesi membri dell’Unione europea
Forma, dimensioni, peso per forma:
Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 a 8 cm; diametro da 28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm. Peso delle
forme: da 4,5 a 7,5 kg
Caratteristiche: Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo
dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno otto settimane.
6. Formaggio da raclette
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 45 %
Tenore di sostanza secca: Almeno il 55 %
7. Mozzarella nel suo liquido di governo
Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conserva- ti in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25% del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l’imballaggio diretto.
Relativo al settore fitosanitario
Allegato 4
Art. 1 Oggetto
(1) Il presente Allegato riguarda l’agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un’appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.
(2)22 In deroga all’articolo 1 dell’Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell’appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.
Art. 2 Principi
(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di prote- zione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo ricono- scimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.
(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comita- to deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.
(3)23 Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’articolo 1.
(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legisla- zioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.
22 Introdotto dall'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
23 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
Art. 3
(1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d’identità, controlli fitosanitari).
(2) Qualora una delle Parti abbia l’intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l’altra Parte.
(3) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un’eventuale modifica delle appendici corrispondenti.
Art. 4 Esigenze regionali
(1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall’ori- gine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.
(2) L’appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 del- l’Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.
Art. 5 Controllo all’importazione
(1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’arti- colo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All’atto dell’entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.
(2) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l’artico- lo 11 dell’Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.
Art. 6 Misure di salvaguardia
Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’ar- ticolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.
Art. 7 Deroghe
(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione imme- diata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trova- re soluzioni adeguate.
(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territo- rio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
Art. 8 Controllo congiunto
(1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.
(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanita- ri vigenti.
(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comita- to, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».
Art. 9 Scambi di informazioni
(1) In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5.
(2) Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territo- rialmente competente.
Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»
(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
Appendice 124
A. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili
che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario
1 Vegetali e prodotti vegetali
1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Beta vulgaris L.
Camellia sp.
Humulus lupulus L.
Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.
Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.
Viburnum spp.
1.2 Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all’impollinazione
Amelanchier Med. Chaenomeles Lindl. Crataegus L. Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L.
1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto
Solanum L. nebst Hybriden
1.4 Vegetali, esclusi i frutti
Vitis L.
24 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 3981).
1.6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno
(a) se ottenuto interamente o in parte dal Platanus L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale
nonché
(b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/8725 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Codice NC Designazione delle merci
4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglome- rati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser- vazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00 Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e pic- chetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
25 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 del Consiglio del 19 marzo 2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).
2 Vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti
2.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Abies Mill.
Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. e relativi ibridi Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Platanus L.
Populus L.
Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.
Pseudotsuga Xxxx.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Xxxx.
Verbena L.
nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle
Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.
2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3
2.3 Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato
Araceae Marantaceae Musaceae Persea spp. Strelitziaceae
2.4 Sementi e bulbi destinati all’impianto
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Xxxxxxx ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
2.5 Vegetali da impianto
Allium porrum L.
2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto
Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Xxxxxx cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Xxxxx) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come
G. callianthus Xxxxxx, X. xxxxxxxxx Xxxxx, G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Xxxx X.
Xxxxxx Xxxxxxx (= Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill. Narcissus L. Ornithogalum X. Xxxxxxxxxx Xxxxx Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.
B. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all’importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano
1 Fatti salvi i vegatali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all’impianto escluse le sementi
2 Sementi
2.1 Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay
Cruciferae
Gramineae, eccetto quelle di Oryza spp.
Trifolium spp.
2.2 Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
2.3 Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti
Triticum Secale
X Triticosecale.
3 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
Acer saccharum Xxxxx., originario degli USA e del Canada
Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)
Aster spp., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Camellia sp.
Conifere (Coniferales) Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L.
Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Gypsophila L.
Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Ocimum L. (ortaggi a foglia)
Orchidaceae (fiori recisi) Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Populus L.
Prunus L., originario di paesi extraeuropei
Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch.
Xxxx X., originaria di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Quercus L.
Solidago L.
Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Viburnum spp.
4 Frutta
Annona L., originaria di paesi extraeuropei Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei Diospyros L., originario di paesi extraeuropei Malus Mill., originario di paesi extraeuropei Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei Momordica L.
Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei Prunus L., originario di paesi extraeuropei Psidium L., originario di paesi extraeuropei Pyrus L., originario di paesi extraeuropei Ribes L., originario di paesi extraeuropei Solanum melongena L.
Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei
Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei
5 Tuberi non destinati all’impianto
Solanum tuberosum L.
6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, truccioli, segatura, avanzi o cascami di legno
(a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combina- zione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell’una o dell’altra Parte:
– Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname con- forme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
– Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell’Armenia;
– Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
– Acer saccharum Xxxxx., compreso il legname che non ha conser- vato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;
– conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, del Kazakstan, della Russia e della Turchia;
nonché
(b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni figuranti nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del
23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Codice NC Designazione delle merci
4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00 Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 2200 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10 Segatura
ex 4401 30 90 Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser- vazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4403 20 Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di con- servazione
4403 91 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
Codice NC Designazione delle merci
4407 10 Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00 Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20 Costruzioni prefabbricate di legno
(c) – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utiliz- zati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fat- tori;
– legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal le- gname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione,
o una combinazione di questi fattori.
7 Terra e mezzo di coltura
(a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte
di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;
(b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
– Turchia,
– Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,
– paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
8 Corteccia, separata dal tronco, di:
– conifere (Coniferales) originarie di paesi non europei.
9 Cereali originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Irak, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti dei seguenti generi:
Triticum Secale
X Triticosecale.
C. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario
1 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro della Comunità
1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Clausena Burm. f.
Xxxxxxx Xxxxxx ex L.
Palmae, eccetto le Phoenix spp. originarie di Algeria e Marocco
1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
Phoenix spp.
1.3 Sementi
Oryza spp.
1.4 Frutta
Citrus L. e relativi ibridi Fortunella Xxxxxxx e relativi ibridi Poncirus Raf. e relativi ibridi
2 Vegetali e prodotti vegatali provenienti da uno Stato membro della Vegetali Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione in Svizzera
3 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l’importazione in uno Stato membro della Comunità
3.1 Vegetali, esclusi frutti e sementi Citrus L. e relativi ibridi Fortunella Xxxxxxx e relativi ibridi
Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco
Poncirus Raf. e relativi ibridi
4 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l’importazione in Svizzera
4.1 Vegetali
Cotoneaster Ehrh.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot
Riferimenti legislativi
Appendice 226
Disposizioni della Comunità europea
– Xxxxxxxxx 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
– Xxxxxxxxx 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
– Xxxxxxxxx 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
– Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che ricono- sce l’Australia indenne da Xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx.) Winsl. et al.
– Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
– Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabili- sce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vege- tali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
– Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il tra- sporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE della Commissione
– Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Xxxxx X. originario degli Stati Uniti d’America
– Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Xxxxx X. originario del Canada
26 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 3981).
– Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
– Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autoriz- za gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essicca- to in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristi- che del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in for- no (kiln dried)
– Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essic- cato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabi- lisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legna- me essiccato in forno (kiln dried)
– Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che speci- fica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
– Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa
– Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/56/CE della Commissione
– Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminen- te pericolo fitosanitario
– Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
– Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le con- dizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vege- tali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
– Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Xxxxx) Xxxxxxxx et al., modificata da ultimo dalla direttiva 2006/63/CE della Commissione
– Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny
– Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE
– Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introdu- zione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Xxxxxx, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., modificata da ultimo dalla decisione 2004/426/CE
– Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che auto- rizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Con- siglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Xxxxx, modificata da ultimo dalla decisione 2005/775/CE
– Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 2006/915/CE
– Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte, modificata da ultimo dalla decisione 2006/564/CE
– Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che auto- rizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Xxxxx) Xxxxx per quanto riguarda l’Egitto, modificata da ultimo dalla decisione 2006/749/CE
– Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
– Xxxxxxxxx 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che deter- mina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consi- glio
– Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che auto- rizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune dispo- sizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antipa- rassitari o da inquinanti organici persistenti
– Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia pro- venienti dagli Stati Uniti d’America, modificata da ultimo dalla decisione 2006/750/CE della Commissione
– Decisione 2005/649/CE della Commissione, del 13 settembre 2005, che modifica la decisione 2003/63/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determi- nate province di Cuba
– Decisione 2005/850/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a con- cedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada
– Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che pre- scrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplemen- tari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Xxxxxxx et Xxxxxx) Xxxxxx et xx. (xxxxxxxx xxx xxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo
– Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabili- sce misure di emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffu- sione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
– Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomo- nas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Xxxxxx e Guignardia citricarpa Xxxxx (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
– Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San Xxxx (versione codificata)
– Decisione 2006/916/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che au- torizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Disposizioni della Svizzera
– Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RU 2001
1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RU 2007 2369)
– Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RU 2002 1098)
– Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanita- rie a carattere temporaneo (RU 2004 1599).
Appendice 327
Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
A. Comunità europea
autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 200028.
Belgio: Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs
Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection
Euro station II (7° floor) Place Xxxxxx Xxxxx 40 xxx 00 X-0000 Xxxxxxxx
Xxxxxxxx: NSPP National Service for Plant Protection 17, Xxxxxx Xxxxx blvd., floor 5
BG-Sofia 1040
Repubblica ceca: State Phytosanitary Administration
Xxxxxxxx 0000/0 XX-000 00 Xxxxx 0
Xxxxxxxxx: Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate
Xxxxxxxxxx 00
XX-0000 Xxx. Xxxxxx
Xxxxxxxx: Xxxxxx Xxxx-Institut
- Institut für nationale und internationale Angelegen- heiten der Pflanzengesundheit
Xxxxxxxx 00/00 -
X-00000 Xxxxxxxxxxxx
27 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura
dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
28 GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX L 169 del 29.6.2007, pag. 51).
Estonia: Plant Production Inspectorate Teaduse 2
EE-75501 Xxxx Xxxxx Maakond
Irlanda: Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus
Co. Xxxxxxx IRL
Grecia: Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control
000 Xxxxxx Xxx.
XX-000 00 Xxxxxx
Xxxxxx: Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal
c/ Xxxxxxx XXX, n° 62 – 2a planta X-00000 Xxxxxx
Xxxxxxx: Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxxxxx xx xx xx Xxxxx Xxxx-xxxxxxxxx de la Protection des Végétaux 000, xxx xx Xxxxxxxxx
X-00000 Xxxxx Xxxxx 00
Xxxxxx: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario
Xxx XX Xxxxxxxxx 00 X-00000 Xxxx
Cipro: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
Department of Agriculture Loukis Akritas Ave.
CY-1412 Lefkosia
Lettonia: State Plant Protection Service Republikas laukums 2
XX-0000 Xxxx
Xxxxxxxx: State Plant Protection Service Xxxxxxxxx xxx. 00
XX-0000 Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx: Ministère de l’Agriculture
Adm. des Services Techniques de l’Agriculture Service de la Protection des Végétaux
16, route d’Xxxx - XX 0000 X-0000 Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx: Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Conservation Kossuth tér 11
HU-1860 Xxxxxxxx 00 Xx. 0
Xxxxx: Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street
XX-Xxxx, Xxx 0000
Xxxxx Xxxxx: Plantenziektenkundige Dienst Xxxxxxxxxxx 00/Xxxxxxx 9102 NL6700 HC Wageningen
Austria: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Referat III 9 a Xxxxxxxxxx 0 X-0000 Xxxx
Xxxxxxx: The State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 00, Xxxxxxxxx Xxxxxx
XX-00-000 Xxxxxx
Xxxxxxxxxx: Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR)
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 0 XX-0000-000 Xxxxxx
Xxxxxxx: Phytosanitary Direction
Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development 24th Xxxxx I Blvd.
Sector 3
RO-Bucharest
Slovenia: MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Plant Health Division Xxxxxxxxxxxxxx 0
XX-0000 Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx: Ministry of Agriculture Department of plant commodities Xxxxxxxxxxx 00
XX-000 00 Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx: Ministry of Agriculture and Forestry
Unit for Plant Production and Animal Nutrition Department of Food and Health
Xxxxxxxxxx 00
X.X. Xxx 00
XX-00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx: Jordbruksverket
Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service
S-55182 Jönköping
Regno Unito: Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division Foss House
King’s Pool Peasholme Green UK-York YO1 7PX
B. Svizzera
Ufficio federale dell’agricoltura XX-0000 Xxxxx
Zone di cui all’articolo 4 e relative prescrizioni speciali
Appendice 429
Le zone di cui all’articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate:
Disposizioni della Comunità europea
Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell’8 maggio 2001, relativa al ricono- scimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/36/CE
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE.
Disposizioni della Svizzera
Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RU 2001 1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RU 2007 2369).
29 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 3981).
Scambio di dati
Appendice 530
Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:
– notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
– notifiche di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.
30 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227).
Concernente l’alimentazione degli animali
Allegato 5
Art. 1 Oggetto
1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimen- tazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.
2bis.31 .In deroga all’articolo 1 dell’Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2
2. In un’appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposi- zioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equiva- lente.
3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui al paragrafo 2.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Allegato si intende per:
a) «prodotto», l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’ali- mentazione degli animali;
b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un pro- dotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
c) «autorità competente», l’autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettu- are i controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.
Art. 3 Scambi di informazioni
In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:
– la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
– l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
– se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
– i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.
31 Introdotto dall'art. 1 n. 5 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.
Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli
Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l’altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli desti- nati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:
– siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e com- misuratamente all’obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell’esperienza acquisita;
– riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi inter- medie precedenti all’immissione in commercio, l’immissione in commercio, inclusa l’importazione, e l’utilizzazione dei prodotti;
– siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
– siano effettuati, di norma, senza preavviso;
– riguardino anche le utilizzazioni vietate nell’alimentazione degli animali.
Art. 5 Controllo all’origine
1. Le Parti provvedono affinché l’autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, applicabili sul territorio d’origine.
2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l’autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.
Art. 6 Controllo a destinazione
1. L’autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.
2. Tuttavia, qualora l’autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un’infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.
3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il tra- sporto, l’autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:
– messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
– eventuale decontaminazione;
– qualsiasi altro trattamento appropriato;
– utilizzazione per altri fini;
– rinvio alla Parte d’origine, dopo aver informato l’autorità competente di det- ta Parte;
– distruzione dei prodotti.
Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti
1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti pro- venienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne:
– la natura;
– l’origine;
– la destinazione geografica,
in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.
Art. 8 Collaborazione in caso d’infrazione
1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa con- cernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L’assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che discipli- nano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva
1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti discipli- nati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 2.
2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia
1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l’altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardan- ti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Ac- cordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 10, paragra- fo 2, lettera a), terzo trattino dell’Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l’applica- zione del presente Allegato.
Art. 11 Gruppo di lavoro per l’alimentazione animale
1. Il gruppo di lavoro per l’alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsia- si questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell’aggiornamento delle appendici del presente Allegato.
Art. 12 Obbligo di riservatezza
1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’infor- mazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.
Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a
condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova infor- mazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presen- te articolo.
Appendice 132
Disposizioni della Comunità
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 del’8.2.2005, pag. 1)
Disposizioni della Svizzera
Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)
Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)
Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)
Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU 2005
5545)
Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 23 novembre 2005 concer- nente l’igiene nella produzione primaria (RU 2005 6651)
Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 23 novembre 2005 concer- nente l’igiene nella produzione lattiera (RU 2005 6667)
32 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).
Appendice 233
Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Disposizioni della Comunità
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15)
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), xxxx- xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 0000/000/XX (XX L 379 del 24.12.2004, pag. 81)
Disposizioni della Svizzera
Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)
Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novem- bre 2006 (RU 2006 5213)
33 Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).
Relativo al settore delle sementi
Allegato 634
Art. 1 Oggetto
(1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e fruttico- le, delle piante ornamentali e della vite.
(2) Ai sensi del presente Allegato s’intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.
Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni
(1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3) Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell’appendice 2.
Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati
(1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appen- dice 2.
(2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.
Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni
(1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione.
(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.
34 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU 2005 239).
(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.
Art. 535 Varietà
(1) Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2) Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzio- nate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.
(3) Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie men- zionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto con- giuntamente.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.
(5) Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà cono- sciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli conte- nenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente.
(6) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli ele- menti in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.
(7) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.
35 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
Art. 636 Deroghe
(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammes- se rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2) Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commer- cializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.
(3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può deci- dere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.
(4) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.
(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legi- slazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione.
(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:
– nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato, per le varie- tà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;
– nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successi- vamente all’entrata in vigore del presente allegato.
(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente allegato.
(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conse- guenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.
(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le dispo- sizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.
36 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
Art. 7 Paesi terzi
(1) Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi ricono- sciuto.
(2) L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del ricono- scimento, figurano nell’appendice 4.
Art. 8 Prove comparative
(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campio- ni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.
(2) L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approva- zione del gruppo di lavoro «Sementi».
Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»
(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Art. 10 Accordo con altri paesi
Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non pos- sono in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.
Appendice 137
Legislazione Prima sezione
(riconoscimento della conformità delle legislazioni)
A. Disposizioni della Comunità europea
1. Testi di base
– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
– Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
– Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale L 268 del 18.10.2003, pag. 1–23).
– Xxxxxxxxx 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
– Xxxxxxxxx 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
– Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
37 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU 2005 239).
2. Testi di applicazione
– Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34).
– Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o
«sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
– Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla deci- xxxxx 00/000/XXX (XX L 64 del 11.3.1981, pag. 13).
– Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
– Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 del 8.4.1986, pag. 21), modificata da ulti- mo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.07.1991, pag. 108).
– Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requi- siti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
– Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autoriz- za l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
– Decisione 97/788/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39), modificata da ultimo dalla deci- sione 2004/120/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57).
– Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e con- trollo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.05.1998, pag. 14), modificata da ultimo dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22).
– Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3).
– Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1).
– Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Con- siglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7).
– Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autoriz- za l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).
B. Disposizioni della Svizzera38
– Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RU 1998 3033).
– Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commer- cializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RU 2003 4921).
– Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere, modificata da ulti- mo l’8 marzo 2002 (RU 2002 1489).
– Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra non- ché di barbabietole, modificata da ultimo il 15 maggio 2003 (RU 2003 1404).
Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)
38 Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.
A. Disposizioni della Comunità europea
1. Testi di base
– Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell’11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 del- l’11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
– Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
2. Testi di applicazione
– Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o
«sementi certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
– Decisione 81/675/CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
– Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108).
– Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell’uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballag- gi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 23).
– Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
– Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organiz- za, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissione (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41).
– Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che orga- nizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 3).
– Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU n. L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 30).
– Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di mate- ria inerte nelle sementi di soia (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 39).
– Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autoriz- za l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
– Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’or- ganizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. X 000 xxx 00.0.0000, xxx. 00).
X. Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx
– Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033).
– Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).
– Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).
– Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicem- bre 1998 (RU 1999 408).
C. Certificati richiesti all’atto delle importazioni
a) Dalla Comunità europea:
I documenti previsti dalla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21).
b) Dalla Svizzera:
Le etichette ufficiali d’imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all’appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell’ISTA o un certificato di analisi equivalente.
Organismi di controllo e di certificazione delle sementi40
A. Comunità europea
Appendice 239
Belgio
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL)
Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie (NCPP) WTC III – 12de verd.
Simon Xxxxxxxxxxx 00 X-0000 Xxxxxxxxx
Ministère de la Région Wallonne Direction générale de l’agriculture
Division de la recherche, du développement et de la qualité
Direction de la qualité des produits Xxxx X
Xxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxx 0 X-0000 Xxxx
Xxxxxxxxxx Xxxx
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
(Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture) Odbor osiv a sadby (Division of Seed Materials and Planting Stock) Za Opravnou 4
150 06 Prag 5 – Motol
Danimarca
Xxxxxxxxxxx for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK 2800 Kgs. Lyngby
Germania
B Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Fachbereich Landwirtschaft
Referat IV B 61 10820 Berlin
39 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU 2005 239).
40 Sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
BN Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00 – Landbau Anerkennungsstelle NRW Edenicher Allee 60
53115 Bonn
HB Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 00
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0–16
28195 Bremen
FS Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung Amtliche Saatenanerkennung
Postfach 16 41
85316 Freising
H Landwirtschaftskammer Hannover
Referat 32.1
Xxxxxxxx 0 00
00000 Xxxxxxxx
XXX Xxxxxxxxxxxxx xxx Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Xxxxxx (LLG) Abt. 0, Xxx. 00
Xxxx- u. Anerkennungsstelle für Saat- u. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-x.-Xxxxxx-Xxxx-Xxx.00 00000 Xxxxx
HH Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft und Arbeit Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Postfach 11 21 09
20421 Hamburg
HRO Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei
Xxxxxxxxxxx-Vorpommern Landesanerkennungsstelle f. Saat- u. Xxxxxxxxx
Xxxx-Xxxxx-Xxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx
X Xxxxxxxxx Landesanstalt für Landwirtschaft Referat Saatgut
Naumburger Strasse 98
07743 Jena
KA Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg Saatgutanerkennungsstelle
Postfach 43 02 30
76217 Karlsruhe
KI Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein Abteilung Pflanzenbau Fachbereich Saatgutwesen Xx Xxxx 0
00000 Xxxxxxxxxxxx
XX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx-Xxxxx
Amtliche Saatenanerkennung Xxxxxxxx 00 00
00000 Xxx Xxxxxxxxx
KS Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz
Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00–50
34117 Xxxxxx
XXX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0, Ref. 43
Saatgut- und Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. 000
00000 Xxxxxx
OL Landwirtschaftskammer Weser-Ems Fachbereich 3.10 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx 00 49
26015 Oldenburg
SB Landwirtschaftskammer
für das Saarland Lessingstrasse 12
66121 Saarbrücken
TF Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft
Referat 45 – Saatenanerkennung Verwaltungszentrum – Teilbereich C Xxxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxxx
Xxxxxxx
Taimetoodangu Inspektsioon
(Estonian Plant Production Inspectorate (PPI)) Vabaduse plats 4
71020 Viljandi
1. Seed Certification Department (sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate)
2. Plant Health Department (solo tuberi-semi di patate)
Grecia
Ministry of Rural Development and Food Directorate General of Plant Production Directorate of Inputs of Crop Production 2 Acharnon Street
101 76 Xxxxx
Xxxxxx
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Oficina española de variedades vegetales Madrid Generalidad de Cataluña
Dirección General de la Producción Agraria Barcelona
Comunidad Autónoma de Xxxx Xxxxx Dirección de Agricultura Vitoria-Alava Junta de Galicia
Dirección General de Producción Agropecuaria Xxxxxxxx de Compostela
Gobierno de Cantabria
Dirección General de Agricultura Santander Principado de Asturias
Dirección General de Agroalimentación Oviedo
Junta de Andalucía
Dirección General de la Producción Agraria Sevilla Comunidad Autonoma de Murcia
Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias Murcia
Diputacion General de Xxxxxx
Dirección General de Tecnología Agraria Zaragoza Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Dirección General de la Producción Agraria Toledo
Generalidad Valenciana
Dirección General de Inovación Agraria y Ganadería Valencia Gobierno de La Rioja
Dirección General de Desarrollo Rural Logroño
Junta de Extremadura
Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria Mérida
Gobierno de Canarias
Dirección General de Desarrollo Agrícola Santa Xxxx de Tenerife Junta de Castilla y Xxxx
Dirección General de Producción Agropecuaria Valladolid
Gobierno Balear
Dirección General de Agricultura Palma de Mallorca Comunidad de Madrid
Dirección General de Agricultura Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Dirección General de Agricultura y Ganadería Pamplona
Francia
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)
Paris
Irlanda
The Department of Agriculture and Food Xxxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 0
Italia
Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano
Cipro
Ministerium für Landwirtschaft, natürliche Ressourcen und Umwelt Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
0000, Xxxxxxx
Lettonia
Valsts Augu Aizsardzības dienests (State Plant Protection Service) Republikas lauk. 2
1981 Riga
Lituania
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (State Seed and Grain Service under the Ministry of Agriculture) X.Xxxxxxxx 00
0000 Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA) Service de la Production Végétale
Luxemburg
Ungheria
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (National Institute for Agricultural Quality Control) Xxxxxx Xxxxxx u. 24.
Xx. 00, 00
X-0000 Xxxxxxxx 114.
Malta
Agricultural Services Laboratories,
Agricultural Services & Rural Development Division, Ministry for Rural Affairs and the Environment Ghammieri
Marsa
Paesi Bassi
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)
Emmeloord
Austria
Bundesamt für Ernährungssicherheit Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000, XX Xxx 000
0000 Xxxx
Xxxxxxx
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (State Plant Health and Seed Inspection Service)
Xx. Xxxxxxx 00
00-000 Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas Direcção Geral de Protecção das Culturas
Edificio I Xxxxxx xx Xxxxx 0000-000 Xxxxxx
Xxxxxxxx
Kmetijski inštitut Slovenije (Agricultural institute of Slovenia) Xxxxxxxxxx 00
0000 Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (Central Controlling and Testing Institute in Agriculture)
Odbor osív a sadív (Department of Seeds and Planting Material) Xxxxxxxxx 00
000 00 Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen
BO Box 111
32201 Loimaa
Svezia
a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
Frökontrollen Mellansverige AB Örebro
b) Tuberi-semi di patate
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
Regno Unito Inghilterra e Xxxxxx
a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Varieties and Seeds Division
Cambridge
b) Tuberi-semi di patate
Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division
York
Scozia
Scottish Executive
Environment and Rural Affairs Department Xxxxxxxxx
Xxxxxxx del Nord
Department of Agriculture and Rural Development Environmental Policy
Belfast
B. Svizzera
Schweiz
Ufficio federale dell’agricoltura Servizio per sementi e piante XX-0000 Xxxxx
Tel. x00-00-0000000
Fax: +41 -31-3222634
Deroghe
Appendice 341
Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera
a) che dispensano taluni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune spe- cie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamen- te di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra:
– decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 8)
– decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 9)
– decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 10)
– decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 80/301/CEE (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
– decisione 70/48/EEC della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
– decisione 70/49/CEE della Commissione, GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
– decisione 70/93/CEE della Commissione, GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
– decisione 70/94/CEE della Commissione, GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
– decisione 70/481/CEE della Commissione, GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
– decisione 73/123/CEE della Commissione, GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
– decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
– decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18), modificata da ultimo dalla decisione 2003/234/CE
– decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
– decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)
– decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
41 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU 2005 239).
– decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
– decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
– decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
– decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
– decisione 89/101/CE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37);
b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà (cfr. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventiduesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 91 A del 16.4.2003, pag. 1);
c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:
– decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35)
– decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
– decisione 95/75/CEE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
– decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39);
d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
– decisione 0000/0/XX xxxxx Xxxxxxxxxxx (XX L 2 del 6.1.2004, pag. 47);
e) che autorizzano ad accertare sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l’osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis:
– decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41).
Appendice 442
Elenco dei paesi terzi43
Argentina Australia Bulgaria Canada Cile Croazia Israele Marocco
Nuova Zelanda Romania
Serbia e Montenegro Stati Uniti d’America Sudafrica
Turchia Uruguay
42 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU 2005 239).
43 Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l’ispezione in campo delle colture di
sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 0000/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 885/2004/CE del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 322 del 25.11.1998, pag. 39), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57). Nel caso della Norvegia si applica l’Acc. sullo Spazio economico europeo.
Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Allegato 7
Art. 1
Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.
Art. 244
Il presente allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 4.
Art. 3
Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’Alle- gato, si intende per:
a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale terri- torio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;
b) «indicazione geografica»: un’indicazione, inclusa la denominazione d’ori- gine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprie- tà intellettuale che interessano il commercio Allegato all’Accordo che isti- tuisce l’Organizzazione mondiale del commercio45 (denominato in appresso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regola- mentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un pro- dotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio;
c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferi- sce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;
d) «denominazione protetta»: un’indicazione geografica o una dicitura tradi- zionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del pre- sente Allegato;
e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui
44 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 7 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
45 RS 0.632.20, All. 1.C
documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di conse- gna nonché nella pubblicità;
f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrasse- gni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il disposi- tivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;
h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.
Titolo I
Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione
Art. 4
1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 1, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
4. Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o comu- nitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.
Titolo II
Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Art. 546
1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2,
46 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di un’indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.
2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 8, le denominazioni protette di una Parte sono riser- vate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.
3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2 diversi da quelli ai quali è riservata la denominazione, anche se:
– è indicata la vera origine del prodotto;
– è utilizzata una traduzione dell’indicazione geografica;
– la denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo»,
«stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:
a) se due indicazioni protette in virtù del presente allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il con- sumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivini- colo;
b) se un’indicazione protetta in virtù del presente allegato è identica alla deno- minazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto errone- amente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in que- stione.
5. La protezione di una dicitura tradizionale si applica esclusivamente alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell’appendice 2.
6. La protezione di una dicitura tradizionale si applica esclusivamente alla sua utilizzazione per la categoria o le categorie di vini a cui è associata nell’appendice 2.
7. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:
a) se due diciture protette in virtù del presente allegato sono omonime, la pro- tezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
b) se una dicitura protetta in virtù del presente allegato è identica a una deno- minazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presen- tare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmen- te e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di
origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.
8. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l’una dall’altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 7, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.
9. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denomina- zione dell’altra Parte.
10. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si appli- ca alla denominazione «Champagne» che figura nell’elenco della Comunità conte- nuto nell’appendice 2 del presente allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo il 1° giugno 2002, l’uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.
Art. 647
Sono protette le seguenti denominazioni:
a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:
– i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è origina- rio,
– i termini specifici che figurano nell’appendice 2,
– le indicazioni geografiche che figurano nell’appendice 2,
– le diciture tradizionali che figurano nell’appendice 2;
b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:
– i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini uti- lizzati per indicare questo Paese,
– i termini specifici che figurano nell’appendice 2,
– le indicazioni geografiche che figurano nell’appendice 2,
– le diciture tradizionali che figurano nell’appendice 2.
Art. 748
1. La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 2, che contiene o che consiste in un’indicazione geografica o in una
47 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
48 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
dicitura tradizionale protetta in virtù del presente allegato è rifiutata se il prodotto in questione non è originario:
– del luogo a cui si riferisce l’indicazione geografica; o
– del luogo in cui la dicitura tradizionale è legittimamente utilizzata.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono invalidati su richiesta di una Parte interessata.
2. I marchi il cui utilizzo corrisponde a una delle situazioni di cui al paragrafo 1, che sono stati depositati, registrati o acquisiti con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri della Comunità) prima della data di decorrenza della protezione dell’indicazione geografica o della dicitura tradizionale dell’altra Parte ai sensi del presente Accordo possono continuare ad essere utilizzati nonostante la protezione concessa all’indicazione geografica o alla dicitura tradizionale che pos- sono essere utilizzate parallelamente al marchio in questione.
Art. 8
Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell’altra Parte.
Art. 9
Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra Parte.
Art. 10
1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in parti- colare nei seguenti casi:
a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell’altra Parte comporta un termine che potreb- be indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così designa- to o presentato;
b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù
del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denomina- zioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’ori- gine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo.
Art. 11
L’applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.
Titolo III
Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo
Sottotitolo I: Disposizioni preliminari
Art. 12
Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:
a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previ- ste dal presente Allegato;
b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi desi- gnati da una Parte per controllare l’applicazione della normativa sugli scam- bi di prodotti vitivinicoli;
c) «autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l’autorità di contatto dell’altra Parte;
d) «autorità richiedente»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Par- te, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
e) «autorità interpellata»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Par- te, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.
Art. 13
1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’indivi- duazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti
Arti. 14
1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’artico- lo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
– abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
– abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del traspor- to dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
– possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
– possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
– possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti;
– possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzio- ne, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla pre- sentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolen- te o di rischi per la salute pubblica.
Art. 15
1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordi- namento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità:
– trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte;
– riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
– rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della colla- borazione di cui al sottotitolo III;
– comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 14.
Sottotitolo III: Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza
Art. 16
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in partico- lare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio paese.
4. D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzio- nari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte che rappresenta:
– per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure
– per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.
Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’accordo dell’autorità interpellata.
5. L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra Parte un funzionario desi- gnato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. I funzionari dell’autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.
I funzionari dell’autorità richiedente:
– presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
– fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione,
– godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 14, paragrafo 3,
– godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 14, para- grafo 3,
– adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le rego- le e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l’operazione di controllo.
6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità interpellata della Parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:
– le risposte a tali domande,
– le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.
In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità competente
– rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra Parte,
– risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra Parte.
In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di con- tatto della Parte interessata.
7. 49 Le informazioni che figurano nella banca dati analitica di ciascuna delle Parti, compresi i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, vengono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle Parti quando essi ne fanno richiesta.
La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origi- ne simili.
Art. 17
Se un’autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a cono- scenza del fatto
– che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l’elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto, e
– che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,
essa ne informa immediatamente, tramite l’autorità di contatto di sua pertinenza, l’autorità di contatto della Parte in questione.
49 Introdotto dall'art. 1 n. 9 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
Art. 18
1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l’urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:
– il nome dell’autorità richiedente,
– la misura richiesta,
– l’oggetto o il motivo della domanda,
– la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
– indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
– una sintesi dei fatti pertinenti.
3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.
4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.
Art. 19
1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.
Art. 20
1. La Parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.
2. Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notifi- cate senza indugio all’autorità richiedente.
Art. 21
1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di docu- menti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure ammini- strative o azioni legali, e riguardano in particolare:
– la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,
– la sua designazione e la sua presentazione,
– il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.
2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il proces- so di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio
– in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione,
– in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguar- danti le operazioni in questione.
3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell’applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 4.
4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.
Sottotitolo IV: Disposizioni generali
Art. 22
1. Nell’ambito dell’applicazione dei sottotitoli II e III, l’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un prelie- vo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.
2. L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragra- fo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero oppor- tuno di campioni all’autorità richiedente.
3. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.
Art. 23
1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territo- rio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.
2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche ammi- nistrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti
più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.
3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.
4. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale.
5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Art. 24
Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non pos- sono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.
Titolo IV Disposizioni generali
Art. 25
I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2:
a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quan- titativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all’ap- pendice 3 del presente Allegato.
Art. 26
Le Parti:
a) si comunicano reciprocamente, alla data dell’entrata in vigore dell’Allegato:
– l’elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’arti- colo 4, paragrafo 1;
– l’elenco degli organismi competenti per l’attestazione della denomina- zione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1;
– l’elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all’articolo 12, lettere b) e c);
– l’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all’articolo 22, paragrafo 2;
b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell’applicazione del presente Allegato; in particolare, si comuni- xxxx reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.
Art. 27
1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», denominato in appresso «gruppo di lavo- ro», istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.
Art. 28
1. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presen- te Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
Art. 29
1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazio- ni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condi- zione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l’adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente Allegato.
Art. 30
L’applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 198450 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.
50 RS 0.817.423
Appendice 151
Elenco degli atti di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli52
A. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità
Atti ai quali si fa riferimento
1. Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvici- namento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).
2. Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvici- namento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi auto- rizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27), rettificata nella GU L 100 dell’1.4.1998, pag. 72 e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag.).
3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle dicitu- re o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE (GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32).
4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti ali- mentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.
5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 17.3.2007), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10, rettificata in GU L 78 del 17.3.2007, pag. 32.
51 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 10 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RS 0.916.026.814).
52 Per la legislazione comunitaria: situazione al 5 set. 2006; per la legislazione svizzera: situazione al 31 dic. 2006.