CONVENZIONE DI GESTIONE
Zona Naturale di Salvaguardia della Dora Riparia
CONVENZIONE DI GESTIONE
Revisione Dicembre 2021
Art. 1 – Convenzione per la gestione associata della Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia
Ai sensi dell’art. 30, Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000), i Comuni di Almese, Alpignano, Avigliana, Buttigliera Alta, Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli e Rosta si convenzionano per la gestione associata della Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia.
E’ identificata quale Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia il territorio indicato con la sigla “z4” all’art. 52bis e perimetrato nelle Tavole nn. 75-78, alla scala 1:25.000 allegate al testo coordinato della Legge Regionale n. 19/2009, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 2-3615.
Art. 2 - Finalità e funzioni
La Convenzione ha per scopo l’organizzazione della gestione amministrativa, tecnica, di pianificazione, promozione e valorizzazione della Zona naturale di salvaguardia individuata all’art. 1.
In particolare, tramite la presente Convenzione, i Comuni sottoscrittori si propongono di organizzare la gestione associata della Zona naturale di salvaguardia.
Scopi e finalità della gestione associata sono:
• Per seguire e garantire le finalità che hanno portato all’istituzione della Zona naturale di salvaguardia, così come indicate all’ art. 52ter della Legge Regionale
n. 19/2009, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità:
a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
b) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
c) attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
d) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
e) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area;
• tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area fluviale anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell’uso sociale di tali valori;
• tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;
• difendere e riqualificare il patrimonio naturale costituito dalle acque della Dora Riparia al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche ed ecologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
• garantire forme d’uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali e paesaggistici delle zone ripariali e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e
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l’evoluzione del paesaggio, concorrendo a mitigare e/o eliminare cause e situazioni di inquinamento e degrado;
• promuovere, valorizzare incentivare le attività agrosilvopastorali, in coerenza con le destinazioni d’uso, nonché le attività economiche tradizionali e legate all’utilizzazione ecosostenibile delle risorse;
• promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, ricerca, didattiche, scientifiche, ricreative turistiche ecocompatibili con particolare riferimento all’ambiente fluviale;
• concorrere alla redazione e realizzazione di piani e progetti di tutela ambientale d in materia di sicurezza idraulica predisposti da parte dell’Autorità di Bacino;
• sostenere e promuovere, anche con le eventuali partecipazioni dei comuni limitrofi e di altri enti territoriali, la fruizione turistico-ricreativa ecocompatibile del territorio, anche attraverso lo sviluppo dell’agriturismo, dell’agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative;
• Indirizzare ed armonizzare le attività di pianificazione urbanistica e di programmazione e pianificazione territoriale relative al territorio della Zona naturale di salvaguardia ed alle fasce esterne di raccordo con le restanti parti del territorio;
• provvedere alla gestione e cura del territori della ZNS nel suo complesso ed in particolare alla aree pubbliche, alla manutenzione degli itinerari e dei percorsi ciclopedonali, del patrimonio boschivo, delle attrezzature esistenti e di quelle che saranno realizzate, alla conservazione dell’ambiente naturale e coltivato con particolare riguardo alle zone caratterizzate da maggiore diversità biologica, tutelando specie vegetali ed animali rare e a rischio di estinzione, alla regolamentazione dell’uso del territorio sulla base dei contenuti degli strumenti di programmazione approvati e delle indicazioni delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
• promuovere la predisposizione e l’approvazione di uno o più Regolamenti ai sensi delle normative nazionali e regionali in materia;
• promuovere ed incentivare la vigilanza del territorio, avvalendosi anche – per le rispettive competenze – della polizia locale dei Comuni aderenti e, previo accordo con la Città Metropolitana, del servizio di Vigilanza ecologica volontaria, secondo le normative vigenti;
• promuovere forme di collaborazione con:
a) Comuni limitrofi, Città metropolitana e Regione Piemonte;
b) soggetti gestori di altre aree protette e di aree ricadenti nella Rete ecologica regionale, con particolare riferimento a quelle più prossime al territorio della ZNS, avuto riguardo delle interrelazioni esistenti tra tutte queste aree e dell’opportunità ed esigenza di un loro più stretto raccordo; c)le scuole del territorio di ogni ordine e grado, Università e Politecnico;
d) operatori agricoli, al fine di conservare gli usi in atto ed il connesso paesaggio agricolo e la redditività delle attività economiche agrosilvopastorali in essere, con particolare riferimento alla presenza di prati stabili ed all’assetto paesaggistico e legato alla cultura materiale, per mantenere o (re)introdurre colture tradizionali e/o biologiche, per favorire la diversificazione delle funzioni agricole, fornendo un adeguato supporto tecnico ed eventualmente economico;
e) operatori del settore turistico ecocompatibile;
f) Associazioni ambientaliste e di volontariato, imprese sociali, altre associazioni che operano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale;
g) Enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree all’interno della ZNS e per individuare opportune forme di collaborazione con significative presenze di carattere storico-architettonico e paesaggistico ubicate in prossimità del territorio della ZNS.
Art. 3 – Forme organizzative, rappresentative e consultive
La presente Convenzione prevede – per attuare la gestione associata prevista dalla presente Convenzione –i seguenti organi:
• Assemblea dei Sindaci
• Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea dei Sindaci
• Direttore
• Gruppo di supporto tecnico
• Comitato tecnico-scientifico
Art. 4 - Assemblea dei Sindaci
I Sindaci dei comuni convenzionati si costituiscono in assemblea, al fine di fornire le linee di indirizzo dell’attività gestionale e di sviluppo della Zona naturale di salvaguardia.
L’Assemblea si riunisce di norma ogni 6 (sei) mesi e con maggiore frequenza in caso di necessità. Le riunioni e le determinazioni assunte sono valide quando sono presenti i rappresentanti di oltre la metà delle quote di partecipazione, stabilite dal successivo art. 10 e la metà dei Sindaci.
I Sindaci, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dal Vicesindaco. Xxxxxxx Xxxxxxx può delegare continuativamente le proprie funzioni ad un assessore, fino a revoca della delega.
L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in alternativa, su richiesta scritta di almeno due Sindaci, indicando gli argomenti da trattare.
Le decisioni dell’Assemblea s’intendono valide quando ottengono il voto favorevole di oltre metà delle quote di partecipazione dei votanti e sono espresse in atti deliberativi sottoscritti dal Presidente e dal Direttore. Le deliberazioni dell’Assemblea impegnano le Amministrazioni comunali convenzionate e, ove occorra, possono dare luogo ad accordi di programma.
E’ di competenza dell’Assemblea l’attività di indirizzo e di controllo e particolarmente:
• approvare i programmi annuali di intervento e di gestione con il relativo bilancio di previsione delle entrate e delle spese ed il riparto a carico dei Comuni, in base alle quote di partecipazione di cui al successivo art. 10;
• approvare la relazione tecnica ed economica sulla gestione del ZNS ed il relativo bilancio consuntivo al termine di ogni esercizio annuale, su proposta del Direttore, da sottoporre agli organi del Comune capo convenzione, competente per la predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione;
• proporre strumenti di pianificazione e/o programmazione del territorio da sottoporre all’approvazione dei competenti organi comunali;
• promuovere forme di consultazione e partecipazione per la gestione della ZNS;
• fornire indirizzi in merito alle attività del Direttore e del personale del Comune Capo Convenzione incaricato di seguire le attività di gestione della ZNS;
• fornire indirizzi per l’attività ed il migliore impiego del personale operante nel ZNS, alle dipendenze del Comune capo convenzione o ad altri comuni specificamente coinvolti;
• autorizzare i “progetti di intervento”;
• proporre, per specifiche necessità, al Comune Capo Convenzione o ad altro Comune specificatamente coinvolto, il ricorso a personale comandato e/o distaccato da altri Enti, il ricorso a personale con contratto a tempo determinato o a forme di consulenza esterna, indicando le risorse per la copertura della spesa;
• revisionare periodicamente le quote dei Comuni convenzionati;
• modificare l’individuazione del Comune Capo Convenzione;
• proporre ai Consigli comunali dei Comuni convenzionati eventuali modifiche della presente Convenzione, al fine di una sua successiva modificazione e/o integrazione;
• approvare la composizione del Comitato tecnico-scientifico, di cui all’art. 9, designarne il coordinatore e fornire indirizzi in merito alla sua attività;
• definire eventuale delega di rappresentanza al Coordinatore del Comitato tecnico;
• sviluppare opportune forme di partecipazione alla rete regionale e nazionale delle aree protette ed ai loro organismi di coordinamento e di informazione.
All’Assemblea dei Sindaci partecipano il Direttore ed il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico.
Art. 5 – Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci viene eletto nel corso della prima seduta dell’Assemblea a maggioranza assoluta di tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati. Dopo due votazioni senza esito si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi consegue il maggior numeri di voti. A parità di voti prevale il più anziano. Il Vicepresidente è eletto nella medesima seduta in cui viene eletto il Presidente e con le stesse modalità.
Il Presidente dell’assemblea dei Sindaci svolge funzioni di rappresentanza, convoca e presiede l’assemblea dei Sindaci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
La carica di Presidente e di Vicepresidente dura tre anni.
Per la partecipazione all’Assemblea dei Sindaci e per l’esercizio e delle cariche di Presidente e Vicepresidente non sono previsti emolumenti.
Art. 6 -Direttore
Il ruolo di Direttore della ZNS è svolto da un Dirigente del Comune Capo Convenzione.
Il Direttore dirige il “Servizio ZNS Xxxx Xxxxxxx” appositamente costituito, con il personale interno ed esterno all’uopo distaccato o designato dalle amministrazioni convenzionate.
Il Direttore
• propone ed istruisce tutti gli atti che rientrano nella competenza dell’Assemblea dei Sindaci;
• conferisce incarichi di progettazione e consulenza esterna su indicazione dell’Assemblea dei Sindaci ed in attuazione del Piano economico di gestione e dei regolamenti del Comune Capo Convenzione;
• coordina gli interventi che interessano il territorio della ZNS;
• sviluppa forme di collaborazione con enti pubblici e con enti privati (associazioni e imprese) al fine di favorire la cura e la salvaguardia del territorio del ZNS, la fruizione pubblica delle sue aree, con i Comuni confinanti per incrementare l’estensione territoriale della ZNS, con gli agricoltori e le associazioni di categoria agricole;
• promuove ed incentiva a vigilanza del territorio;
• provvede ad inoltrare le richieste di contributo per lo sviluppo e la gestione della ZNS presso le competenti istituzioni;
• partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei Sindaci, con funzioni di assistenza giuridica ed amministrativa e ne cura la verbalizzazione;
• convoca e coordina il Gruppo di supporto tecnico;
• gestisce, tramite il Comune Capo Convenzione, le somme a disposizione sia in conto capitale sia in conto spesa corrente per la realizzazione dei piani, dei progetti e delle iniziative programmate;
• trasmette ai Comuni convenzionati gli atti assunti in materia di ZNS da parte del Comune Capo Convenzione;
• provvede ai servizi di informazione, di promozione del ZNS e di educazione ambientale, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, all’Università ed al Politecnico;
• predispone il piano di utilizzo del personale deputato all’attuazione della gestione della ZNS;
• partecipa alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico e si avvale del suo apporto conoscitivo e di proposta.
Art. 7 – Comune Capo Convenzione
Il ruolo di “Comune Capo Convenzione” è assunto dal Comune di Collegno.
Il Comune Capo Convenzione provvede a dare attuazione agli indirizzi ed ai programmi indicati dall’Assemblea dei Sindaci mediante atti assunti da parte dei propri organi di programmazione e di indirizzo, di governo e dirigenziali.
Il Comune Capo Convenzione assume impegni e svolge attività negoziale per conto di tutti i Comuni convenzionati, nell’ambito della programmazione approvata dall’Assemblea dei Sindaci e per l’attività ordinaria di gestione, fatte salve le iniziative che l’Assemblea dei Sindaci attribuisca ad uno o a più specifici comuni convenzionati.
Il Comune Capo Convenzione esprime pareri in materia di ZNS su richiesta di autorità competenti, ovvero su specifica richiesta o secondo quanto stabilito da parte dell’Assemblea dei Sindaci.
Gli stanziamenti di spesa e le poste in entrata inerenti il ZNS sono allocate negli strumenti finanziari del Comune Capo Convenzione, fatte salve spese che l’Assemblea dei Sindaci individui direttamente a carico di altro o altri comuni convenzionati.
Il Piano economico di gestione del Comune Capo convenzione assegna obiettivi e risorse inerenti la ZNS al Dirigente che riveste le funzioni di Direttore.
Al termine di ogni anno, il Direttore presenta la relazione tecnica ed economica di fine esercizio.
Per le funzioni e le competenze organizzative e di gestione, il Comune Capo convenzione si avvale di risorse (personale, mezzi, strutture interne ed esterne) all’uopo individuate.
Il Comune Capo Convenzione provvede alle esigenze gestionali della ZNS con proprio personale nei limiti delle proprie disponibilità di organico. Su indicazione dell’Assemblea dei Sindaci, può provvedere all’assunzione di personale a tempo determinato, all’acquisizione di personale comandato o distaccato da altri Enti, all’attribuzione di forme consulenziali, per specifiche finalità a termine, ferma restando la copertura finanziaria ed il rispetto dei vincoli di pianta organica o di spesa per il personale.
Al Comune Capo Convenzione potrà essere riconosciuto un rimborso spese per l’impiego di proprie risorse di personale, nella misura che sarà determinata dall’Assemblea dei Sindaci all’inizio di ogni esercizio finanziario, in base alle quote stabilite di cui al successivo art.10.
Art. 8 – Gruppo di supporto alle attività del Direttore e del Comune Capo Convenzione
E’ costituito un Gruppo di supporto tecnico alle attività del Direttore e del Comune Capo Convenzione. Le singole Amministrazioni individuano a questo scopo fra i proprio dipendenti uno o più referenti.
Il Gruppo di supporto si riunisce, di regola, presso il Comune Capo Convenzione con cadenza periodica ed ogni qualvolta necessario. Il Gruppo di supporto è convocato e coordinato dal Direttore. Al Gruppo compete ogni apporto in merito all’attuazione operativa delle iniziative assunte o da proporre all’assemblea dei Sindaci, predisponendo la programmazione delle opere e delle iniziative da realizzarsi, forme di convenzionamento, pubblicità e divulgazione delle iniziative previste, supportando le richieste di contributi e di documentazione, anche attraverso la formulazione di proposte operative.
Art. 9 – Comitato tecnico-scientifico
E’ istituito un Comitato tecnico scientifico, quale organo di supporto all’Assemblea dei Sindaci ed al Direttore, per l’attuazione, il monitoraggio e la verifica delle finalità istitutive della ZNS e di quanto richiamato all’art. 2 della presente Convenzione. Il Comitato è composto da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità, le attività didattiche e la promozione e fruizione turistico-ricreativa. Il Comitato tecnico ed il suo Coordinatore sono nominati dall’Assemblea dei Sindaci. Il Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del Coordinatore. Alle sedute partecipa il Direttore e sono invitati i Sindaci dei Comuni sottoscrittori.
La partecipazione alle attività del Comitato tecnico-scientifico è gratuita e non dà luogo a rimborsi. Il Comitato ha funzione consultiva e può emettere pareri o formulare proposte non vincolanti nei confronti dell’Assemblea dei Sindaci e del Direttore.
Art. 10 - Quote di partecipazione
Ogni Comune partecipa alla Convenzione in una proporzione che contempla congiuntamente la popolazione residente, l’estensione territoriale e l’estensione di territorio rientrante all’interno della ZNS. Nessun singolo Comune può detenere una percentuale di quote superiore al 49.9% del totale.
All’atto della stipula della presente Convenzione, dette quote sono conteggiate secondo le modalità indicate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
Conseguentemente, ai Comuni sono attribuite le seguenti quote di partecipazione:
ALMESE | 5,92 |
ALPIGNANO | 14,00 |
AVIGLIANA | 7,68 |
BUTTIGLIERA ALTA | 4,05 |
CASELETTE | 8,42 |
COLLEGNO | 26,62 |
PIANEZZA | 6,10 |
RIVOLI | 19,66 |
ROSTA | 7,45 |
totale | 100.00 |
Le quote di partecipazione sono state ricalcolate a seguito della variazione della perimetrazione dell’area della Zns, come indicata nella Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 2-3615.
Le stesse saranno ricalcolate all’eventuale rinnovo della Convenzione o in caso di variazione dell’area della ZNS o di significativi incrementi e variazioni nella popolazione residente.
Art. 11 - Ripartizione delle spese
L’ammontare globale delle spese e delle entrate è determinato annualmente in forma preventiva dall’Assemblea dei Sindaci, su proposta del Direttore. In relazione alle spese, l’erogazione delle quote a carico dei singoli Comuni avviene secondo le modalità determinate negli strumenti di programmazione.
Le spese di gestione della ZNS, riconosciute da parte dell’Assemblea dei Sindaci, sono ripartite tra i Comuni convenzionati sulla base delle quote percentuali di partecipazione definite all’art. 10. Le quote annuali sono corrisposte al Comune Capo Convenzione da parte di ciascun Comune convenzionato entro il primo trimestre dell’esercizio in corso.
Spese una tantum o d’investimento, sulla base del piano finanziario approvato dall’Assemblea dei Sindaci, possono essere suddivise direttamente tra i vari
Comuni convenzionati oppure attribuite al singolo o a più Comuni interessati, in forma esclusiva.
Il finanziamento delle spese è garantito anche da:
• contributi statali e dell’Unione europea
• contributi regionali e della Città metropolitana
• altre entrate riconducibili all’attività della ZNS
• contribuzioni e donazioni di soggetti terzi, pubblici e privati.
Art. 12 - Durata e cessazione della Convenzione
La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di stipulazione per un periodo di 10 anni e potrà essere rinnovata previa deliberazione dei Comuni convenzionati.
La cessazione anticipata dalla Convenzione può verificarsi solo in caso di assenso dei Consigli comunali di tutti i Comuni convenzionati.
In caso di scioglimento della Convenzione, tutte le attività e le passività sono attribuite ai Comuni aderenti secondo le quote di cui al precedente art. 9.
Le obbligazioni ancora in corso, e fino al loro termine, continuano ad intendersi in capo a tutti i Comuni già convenzionati.
Art. 13 - Recessione
I Comuni che intendano recedere dalla presente Convenzione assumono conforme deliberazione del Consiglio comunale, da comunicarsi al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell’anno solare.
Il recesso ha effetto a partire dall’anno successivo. Nulla è dovuto al Comune recedente nel caso di recesso.
Il Comune che recede resta impegnato per le obbligazioni assunte, sino alla data di comunicazione ufficiale di recesso dagli organismi di gestione della Zona naturale di salvaguardia.
Art. 14 - Accesso agli atti ed ai documenti
Presso il Comune Capo convenzione sono tenuti a disposizione di tutti i cittadini gli atti relativi alla pianificazione e alla gestione della ZNS. Il rilascio di tali documenti avviene secondo le vigenti disposizioni di legge.
Gli atti relativi alla pianificazione ed alla gestione della ZNS sono inoltre consultabili per via informatica, sul sito del Comune Capo Convenzione e sono accessibili, tramite apposito link presente nel sito dei Comuni convenzionati.
Art. 15 - Estensione della presente Convenzione ad altri comuni
La presente Convenzione può essere estesa ad altri Comuni previo assenso dei comuni convenzionati ed adeguamento del testo degli artt. 1 e 10 della presente Convenzione.
I Comuni di nuova adesione approvano e sottoscrivono la Convenzione riformulata nei termini di cui al comma precedente.
Qualora si ravvisasse l’opportunità o l’esigenza di precedere ad integrazioni e/o modifiche di altri articoli della presente Convenzione, le predette integrazioni e/o modifiche dovranno essere approvate da tutti i Comuni.
Art. 16 - Norma transitoria e finale
Sono fatti salvi i contratti in essere al momento della stipula della presente Convenzione.
Ai fini della gestione si applicano i Regolamenti vigenti nel Comune Capo Convenzione.
La presente Convenzione, approvata dai Consigli comunali convenzionati, è sottoscritta dai rispettivi Sindaci.
Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Allegato1: Schema di calcolo quote di partecipazione.
Allegato 2: Planimetria perimetrazione ZNS conforme alla LR 19/2009 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto:
Collegno, dicembre 2021
- Per il Comune di Almese, il Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxx
- Per il Comune di Alpignano, il Sindaco Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
- Per il Comune di Avigliana, il Sindaco Xxxxxx Xxxxxxx
- Per il Comune di Buttigliera Alta, il Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxxx
- Per il Comune di Caselette, il Sindaco Pacifico Banchieri
- Per il Comune di Collegno, il Sindaco Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
- Per il Comune di Pianezza, il Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- Per il Comune di Rivoli, il Sindaco Xxxxxxxxx Xxxxxx
- Per il Comune di Rosta, il Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Allegato 1: Schema di calcolo quote di partecipazione
Ripartizione quote Convenzione gestione Zona Naturale di Salvaguardia Xxxx Xxxxxxx a seguito della riperimetrazione del territorio del Comune di Buttigliera Alta, come da DGR 30 luglio 2021, n. 2-3615.
Nella tabella sottostante, applicando i criteri definiti in sede di Convenzione per la gestione del Parco fluviale Gesso e Stura (Cuneo) sono indicatele quote spettanti ad ogni comune, sulla base di tre distinti parametri:
• popolazione residente con peso pari a 60;
• superficie ricadente all’interno della ZNS, per ogni comune, con peso pari a 20;
• rapporto tra area parco e territorio comunale, con peso pari a 20;
ABITANTI | ||||
Comune | Popolazione residente | % | Parametro | % definitiva |
ALMESE | 6.401 | 3,90 | 60 | 2,34 |
ALPIGNANO | 17.008 | 10,36 | 60 | 6,22 |
AVIGLIANA | 12.516 | 7,62 | 60 | 4,57 |
BUTTIGLIERA ALTA | 6.419 | 3,91 | 60 | 2,35 |
CASELETTE | 3.060 | 1,86 | 60 | 1,12 |
COLLEGNO | 49.905 | 30,40 | 60 | 18,24 |
XXXXXXXX | 00.000 | 9,23 | 60 | 5,54 |
RIVOLI | 48.791 | 29,72 | 60 | 17,83 |
ROSTA | 4.903 | 2,99 | 60 | 1,79 |
Totale | 164.155 | 100,00 | 60,00 |
AREA INSERITA NELLA ZNS | ||||
Comune | Superficie ZNS (ha) | % totale parco | Parametro | % definitiva |
ALMESE | 188,37 | 9,91 | 20 | 1,98 |
ALPIGNANO | 334,78 | 17,62 | 20 | 3,52 |
AVIGLIANA | 182,17 | 9,59 | 20 | 1,92 |
BUTTIGLIERA ALTA | 58,85 | 3,10 | 20 | 0,62 |
CASELETTE | 386,14 | 20,32 | 20 | 4,06 |
COLLEGNO | 394,98 | 20,79 | 20 | 4,16 |
PIANEZZA | 28,64 | 1,51 | 20 | 0,30 |
RIVOLI | 116,33 | 6,12 | 20 | 1,22 |
ROSTA | 210,01 | 11,05 | 20 | 2,21 |
1900,27 | 100,00 | 20,00 |
RAPPORTO TRA AREA PARCO/TERRITORIO COMUNALE | |||||
Comune | Superficie comune (ha) | superficie ZNS (ha) | % | Parametro | % definitiva |
ALMESE | 1791 | 188,37 | 10,52 | 20 | 1,60 |
ALPIGNANO | 1195 | 334,78 | 28,02 | 20 | 4,26 |
AVIGLIANA | 2326 | 182,17 | 7,83 | 20 | 1,19 |
BUTTIGLIERA ALTA | 825 | 58,85 | 7,13 | 20 | 1,08 |
CASELETTE | 1812 | 386,14 | 21,31 | 20 | 3,24 |
COLLEGNO | 1422 | 394,98 | 27,78 | 20 | 4,22 |
PIANEZZA | 1650 | 28,64 | 1,74 | 20 | 0,26 |
RIVOLI | 2952 | 116,33 | 3,94 | 20 | 0,60 |
ROSTA | 900 | 210,01 | 23,33 | 20 | 3,55 |
Totale | 14.873 | 1900,27 | 131,60 | 20,00 |
RIEPILOGO PARAMETRI | ||||
Comune | Popolazione residente | Area ZNS | Territorio/parco | Totali |
ALMESE | 2,34 | 1,98 | 1,60 | 5,92 |
ALPIGNANO | 6,22 | 3,52 | 4,26 | 14,00 |
AVIGLIANA | 4,57 | 1,92 | 1,19 | 7,68 |
BUTTIGLIERA ALTA | 2,35 | 0,62 | 1,08 | 4,05 |
CASELETTE | 1,12 | 4,06 | 3,24 | 8,42 |
COLLEGNO | 18,24 | 4,16 | 4,22 | 26,62 |
PIANEZZA | 5,54 | 0,30 | 0,26 | 6,10 |
RIVOLI | 17,83 | 1,22 | 0,60 | 19,66 |
ROSTA | 1,79 | 2,21 | 3,55 | 7,45 |
100,00 |
Allegato 2: Perimetrazione ZNS, Rev. Dicembre 2021.