Contract
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, CON RDO APERTA ATTRAVERSO IL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PUBBLICO DEL SERVIZIO DI CURA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO, E FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI DELLO STABULARIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI XXXX XXXX, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO,
CIG 7905786CFB
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Il Responsabile Stabulario Dipartimento X.xx xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Visto
Il Responsabile U.O. Contabilità e attività negoziali X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx
INDICE | PAG | |
Parte I | Disposizioni generali | 4 |
Art. 1 | Premessa | 4 |
Art. 2 | Normativa di riferimento | 4 |
Art. 3 | Oggetto | 4 |
Art. 4 | Durata del contratto | 4 |
Art. 5 | Importo a base di gara | 4 |
Art. 6 | Clausole servizi aggiuntivi | 4 |
Art. 7 | Finanziamento | 5 |
Art. 8 | Esecuzione anticipata | 5 |
Parte II | Caratteristiche e modalità generali di esecuzione dei servizi | 5 |
Art. 9 | Descrizione degli spazi | 5 |
Art. 10 | Animali da laboratorio | 5 |
Art. 11 | Orario di lavoro | 6 |
Art. 12 | Svolgimento dei servizi | 6 |
Art. 13 | Caratteristiche e modalità specifiche di esecuzione dei servizi - Servizio di pulizia - norme tecniche - Disposizioni generali | 6 |
Art. 14 | Prestazioni giornaliere e settimanali servizi di pulizie | 7 |
Art. 15 | Prestazioni periodiche e straordinarie servizi di pulizie | 8 |
Art. 16 | Servizio di mantenimento degli animali da laboratorio – norme tecniche – Disposizioni generali | 8 |
Art. 17 | Prestazioni giornaliere e settimanali di mantenimento | 9 |
Art. 18 | Prestazioni settimanali e occasionali di mantenimento | 9 |
Art. 19 | Programma del servizio | 9 |
Parte III | Disposizioni in materia di sicurezza e documento di valutazione dei Rischi interferenziali | 9 |
Art. 20 | Sicurezza | 9 |
Parte IV | Disciplina amministrativa | 9 |
Art. 21 | Direttore dell’esecuzione del contratto | 10 |
Art. 22 | Verifiche e controlli | 10 |
Art. 23 | Rappresentanza dell’appaltatore | 11 |
Art. 24 | Obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore | 11 |
Art. 25 | Personale dell'appaltatore | 12 |
Art. 26 | Macchine, attrezzature e materiale di consumo | 13 |
Art. 27 | Garanzia definitiva per l’esecuzione dei servizi | 13 |
Art. 28 | Coperture assicurative | 15 |
Art. 29 | Penali | 15 |
Art. 30 | Cause di forza maggiore | 16 |
Art. 31 | Inadempimenti contrattuali e risoluzione dell’contratto | 16 |
Art. 32 | Recesso | 18 |
Art. 33 | Fatturazioni e pagamenti | 18 |
Art. 34 | Subappalto e cessione del contratto | 18 |
Art. 35 | Responsabilità | 18 |
Art. 36 | Patto di integrità | 18 |
Art. 37 | Riservatezza | 19 |
Art. 38 | Divieto di anticipazione del prezzo | 19 |
Art. 39 | Disposizioni generali relative ai prezzi contrattuali | 19 |
Art. 40 | Spese | 19 |
Art. 41 | Controversie | 19 |
Art. 42 | Adeguamento alla sopravvenuta normativa | 19 |
Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 − Premessa
Il presente capitolato definisce i requisiti e le condizioni per l’affidamento del servizio di gestione dello Stabulario del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, comprendente il servizio di cura e mantenimento degli animali da laboratorio, il servizio di pulizia delle strutture e le modalità con le quali tali servizi dovranno essere realizzati dall’operatore economico aggiudicatario.
Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato dall’Appaltatore dopo l’aggiudicazione.
Art. 2 − Normativa di riferimento
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:
− norme nazionali vigenti in materia di appalti di servizi, in particolare dal D.Lgs.50/2016 e X.Xxx.56/2017 s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 per le parti attualmente in vigore;
− D.Lgs. del 4 marzo 2014, n. 26. Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati per finalità scientifiche;
− Regolamento di Contabilità dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx;
− norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
− condizioni generali e particolari dei servizi riportati nel presente capitolato e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella
U.E. e in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione dei servizi anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
− norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti indicate;
Art. 3 − Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dello Stabulario del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, comprendente il servizio di cura e mantenimento degli animali da laboratorio e il servizio di pulizia delle strutture, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, CIG 7905786CFB.
Art. 4 − Durata del contratto
Il contratto avrà una durata annuale.
Art. 5 − Importo a base di gara
L’importo complessivo annuale presunto, posto a base di gara è di € 44.000,00, I.V.A. esclusa, di cui € 500,00 oltre I.V.A., per gli oneri relativi alla sicurezza, (importo non soggetto a ribasso d’asta).
Art. 6 − Clausole servizi aggiuntivi
Il Dipartimento si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti variazioni dei servizi:
− affidamento all’Appaltatore del contratto di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
− ordinare modifiche e varianti nei limiti e alle condizioni di cui art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− proroga del contratto di servizio di mesi 6 (sei).
Art. 7 − Finanziamento
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx.
Art. 8 − Esecuzione anticipata
Successivamente all'aggiudicazione dell’appalto e in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 co.8 del D. Lgs. 50/16, il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, ha la facoltà di ordinare l’esecuzione anticipata dei servizi.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l’offerta presentata in sede di gara.
PARTE II - Caratteristiche e modalita’ generali di esecuzione dei servizi Art. 9 − Descrizione degli spazi
Gli spazi interessati ai servizi in oggetto sono rappresentati dallo Stabulario collocato al piano seminterrato, presso il Nuovo Complesso delle Scienze Biomediche del Dipartimento, situato nel Xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00.
Art. 10 − Animali da laboratorio
La popolazione annuale prevista di animali per la stabulazione è di n. 3000. Lo Stabulario può ospitare le seguenti specie animali: topi e ratti.
In particolare l’Appaltatore dovrà essere in grado di avere cura delle specie presenti; si evidenzia che il numero di animali presenta una certa variabilità in relazione alle sperimentazioni, ma ciò nonostante l’Appaltatore deve essere in grado, per tutta la durata del contratto, di accudire gli animali, rispettando gli standard richiesti dal presente capitolato.
Tali valori di riferimento potranno essere modificati in relazione alle esigenze dello Stabulario del Dipartimento, secondo una percentuale indicativa massima del 20%. Tale percentuale tiene conto del tempo necessario da dedicare al cambio della lettiera, all’approvvigionamento di acqua, di cibo e alla pulizia delle gabbie.
La ditta aggiudicataria è tenuta alla fornitura di mangime e lettiere ed elementi di arricchimento ambientale per tutta la durata contrattuale.
Il mangime fornito deve essere privo di contaminazioni chimico-microbiologiche e di insetti. La ditta è tenuta, inoltre, alla fornitura di detergente e di anticalcare adatti alla pulizia e trattamento delle macchine lavagabbie e lavabiberon.
Art. 11 − Orario di lavoro
L’Appaltatore deve assicurare la presenza di due operatori di stabulario per un totale n. 44 ore di lavoro settimanali.
I dipendenti dell’Appaltatore dovranno svolgere i servizi di concerto con i responsabili del Dipartimento, sotto la supervisione dei responsabili del benessere animale della Struttura.
Il servizio deve essere svolto da un operatore di stabulario dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00 da un secondo operatore di stabulario, dal lunedì al venerdì.
Durante le giornate di sabato, prefestivi e festivi, il servizio deve essere svolto dalle ore 8:00 alle ore 10:00 da un solo operatore di stabulario.
La pulizia delle gabbie mediante macchina lavagabbie sarà effettuata dal lunedì al venerdì (con cadenza settimanale per ciascuna gabbia).
Il servizio di pulizia dei locali di permanenza degli animali deve essere eseguito quotidianamente dall’operatore di stabulario in servizio subito dopo le operazioni di cambio gabbie e di approvvigionamento degli animali.
Le operazioni di pulizia dei diversi laboratori dedicati alle procedure sperimentali e degli spazi comuni per il personale e i ricercatori devono essere eseguite quotidianamente al mattino, prima delle ore 9.00 e/o nel pomeriggio, in orario che non interferisca con l’attività di ricerca. Tutte le assenze programmabili e non programmabili degli operatori non devono comportare riduzioni di orario.
L’orario definitivo, così come qualsiasi sua variazione, dovrà essere concordato con il direttore dell’esecuzione del contratto.
In caso di necessità il servizio deve essere garantito anche al di fuori di detto orario.
L’orario straordinario prestato potrà essere recuperato nei giorni seguenti, in accordo con il direttore e in modo tale che i servizi essenziali vengano comunque garantiti.
Art. 12 − Svolgimento dei servizi
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti nel rispetto del presente capitolato e della normativa vigente, per garantire costantemente uno standard qualitativo di tipo ottimale degli ambienti, degli arredi e di quant’altro compreso nell’appalto. L’Appaltatore dovrà attenersi alle procedure operative standard, d’ora in poi denominate “POS” che sono in via di definizione e a sue eventuali modifiche, facendo riferimento al direttore dell’esecuzione del contratto per quanto non previsto in esso.
Art. 13 − Caratteristiche e modalità specifiche di esecuzione dei servizi - Servizio di pulizia - norme tecniche - Disposizioni generali
Il personale addetto, prima di accedere ai locali di stabulazione, comprese le stanze sperimentali, deve attenersi, scrupolosamente, alle norme igieniche per la prevenzione della diffusione di patologie infettive negli animali e ciò anche in relazione alle regole presenti nelle procedure operative standard (POS), dedicate a tutti i locali dello Stabulario del Dipartimento. Nell’eseguire le pulizie gli operatori dovranno attenersi alle POS.
Il servizio di pulizia dei locali dello stabulario dovrà essere costituito da prestazioni giornaliere e settimanali e da prestazioni periodiche e straordinarie, secondo quanto di seguito e in base a ciò che verrà ulteriormente dettagliato nelle POS.
In particolare:
− le prestazioni giornaliere devono essere eseguite tutti i giorni della settimana, secondo l’orario concordato, di cui all’art. 11;
− le prestazioni periodiche e straordinarie devono essere realizzate preferibilmente nei periodi di minore attività e/o anticipatamente concordate con il direttore dell’esecuzione del contratto in base alle necessità.
Il servizio di pulizia dei locali di permanenza degli animali deve essere eseguito quotidianamente, subito dopo le operazioni di cambio o di approvvigionamento degli animali. Le operazioni di pulizia dei laboratori, dei corridoi e dei bagni devono essere eseguite nel pomeriggio e/o al mattino prima delle ore 9.00.
Art. 14 − Prestazioni giornaliere e settimanali servizi di pulizie
Le prestazioni giornaliere e settimanali saranno specificate in dettaglio nelle POS. In particolare tali prestazioni dovranno riguardare:
1. svuotamento e pulitura dei contenitori porta rifiuti (giornaliere) con eventuale sostituzione del sacco di raccolta (da sostituirsi almeno una volta la settimana);
2. asportazione (giornaliera) del residuo secco e sanificazione del pavimento, alternando settimanalmente i detergenti e i disinfettanti;
3. reintegro degli asciugamani, della carta igienica e ricarica dei distributori di sapone liquido nel bagno (quando necessario);
4. disinfezione tavoli, cappe, maniglie, lavelli, lavatoi e strumentazioni e porte dei laboratori, stanze di stabulazione (cadenza due volte per settimana);
5. pulizia della doccia d’aria, di tutte le aree servizio in zona pulita e sporca; pulizia dei locali tecnici e delle terrazze con cadenza da una a tre volte la settimana in base alle necessità; le suddette cadenze saranno concordate con il direttore dell’esecuzione del contratto; Inoltre, con cadenza settimanale, durante le due ore di servizio dell’operatore di stabulario, nei giorni prefestivi e festivi, deve essere svolta la pulizia degli spogliatoi e degli ingressi interni allo stabulario e la pulizia delle aree esterne (come la rampa esterna di accesso al corridoio sporco) per eliminare accumuli di deiezioni di volatili;
In generale per ogni stanza di stabulazione e per la quarantena dello Stabulario è richiesto un controllo giornaliero, anche nei giorni prefestivi e festivi di:
− presenza di acqua e cibo e di elementi di arricchimento ambientale;
− temperatura ambientale e umidità relativa e loro registrazione su apposito registro;
− controllo stato di salute degli animali;
− controllo nascite, svezzamento, morti naturali;
− registrazione gabbie utilizzate. E’ richiesto settimanalmente:
− cambio gabbie e biberon;
− svuotamento gabbia sporca, sotto cappa dedicata, in zona sporca e lavaggio materiale risultante.
Art. 15 − Prestazioni periodiche e straordinarie servizi di pulizie
Le prestazioni periodiche e straordinarie prevedono:
1. pulizia a fondo e disinfezione di tutti gli arredi (armadi, carrelli, tavoli), degli scaffali porta gabbie, delle gabbie di contenimento degli animali non utilizzati, dei macchinari, delle cappe, delle apparecchiature igienico-sanitarie e degli accessori;
2. le prestazioni straordinarie saranno meglio specificate in dettaglio nelle POS (es. pulizia interna mensile dei vetri in base alle indicazioni riportate nel presente capitolato.
Le metodiche e la periodicità delle pulizie verranno concordati con il direttore dell’esecuzione del contratto in modo da non arrecare alcun disturbo sia agli animali che ai ricercatori che svolgono attività di ricerca.
Art. 16 − Servizio di mantenimento degli animali da laboratorio – Norme tecniche - Disposizioni generali
Tutte le operazioni che comportano la manipolazione degli animali, il cambio delle lettiere e delle gabbie saranno completamente definite dalle POS. Di seguito si riportano i punti salienti:
1. in caso di dubbio o per qualsiasi situazione che si dovesse presentare durante l’orario di lavoro, non prevista dalle POS, il personale dell’Appaltatore deve rivolgersi al Direttore dell’esecuzione del contratto;
2. è preferibile che l’addetto alle pulizie non possieda animali da compagnia e/o da cortile;
3. il personale addetto alla “cura” e al mantenimento degli animali deve porre in essere tutte le procedure igienico-sanitarie per impedire il diffondersi di patologie per la tutela del benessere degli animali;
4. il personale addetto ai suddetti compiti deve possedere una formazione teorico- pratica che gli permetta di operare, in un contesto molto delicato, nel modo più produttivo possibile e deve saper maneggiare gli animali in sicurezza. Il personale in questione deve conoscere gli elementi base con riferimento ai seguenti temi:
− sicurezza sul posto di lavoro;
− disposizioni legislative sugli animali da sperimentazione e sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi;
− modalità di trasmissione di patologie tra uomo/animale, animale/animale, animale/uomo;
− esigenze alimentari, igieniche e sociali delle specie ospitate;
− funzionamento di autoclavi, apparecchiature di lavaggio e altre attrezzature presenti nello stabulario;
− deve essere in grado di valutare il benessere degli animali e valutare lo stato di salute degli stessi.
Art. 17 − Prestazioni giornaliere e settimanali di mantenimento
Il servizio di “cura” degli animali da laboratorio dovrà essere eseguito secondo quanto dettagliato nelle POS. In generale per ogni stanza di stabulazione e per la quarantena dello Stabulario è richiesto un controllo giornaliero nei giorni feriali di:
− presenza di acqua e cibo;
− presenza di elementi di arricchimento ambientale (palle di carta, rotolini di carta igienica, tubi di cartone, blocchetti di legno, etc.;
− temperatura ambientale e umidità relativa e loro registrazione su apposito registro;
− controllo stato di salute degli animali;
− controllo nascite, svezzamento (quando necessario), morti naturali;
− registrazione gabbie utilizzate.
E’ richiesto inoltre:
− cambio gabbie e biberon ogni settimana;
− svuotamento gabbia sporca sotto cappa dedicata in zona sporca e lavaggio materiale risultante.
Art. 18 − Prestazioni settimanali e occasionali di mantenimento
L’Appaltatore dovrà provvedere:
− ad accogliere, trasportare all’interno dello stabulario e stoccare le forniture di animali, cibo e lettiera, materiale vario;
− a rilevare e segnalare eventuali guasti.
Art. 19 − Programma del servizio
Il servizio dovrà essere effettuato rispettando un orario programmato, concordato preventivamente con il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di non arrecare alcun disturbo allo svolgimento dell'ordinaria attività svolta in ogni singolo ambiente.
Gli interventi di pulizia periodica dovranno essere rigorosamente programmati (locali e tempi).
Parte III - Disposizioni in materia di sicurezza e documento di valutazione dei rischi interferenziali
Art. 20 − Sicurezza
L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi dei propri dipendenti e del personale universitario e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose.
In ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di:
− provvedere alla cooperazione e al coordinamento per l’attuazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
− eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenziali.
Gli oneri della sicurezza sono stati stimati pari a € 500,00 (euro cinquecento,00) annui.
Inoltre, prima dell’inizio dei servizi, dovrà essere previsto uno (o più incontri se necessario) tra l’Appaltatore e il Direttore della corretta esecuzione del contratto il quale dovrà informare e
formare il personale dell’Appaltatore sulle procedure da adottare per la gestione delle emergenze e su tutti i rischi presenti negli ambienti in cui l’Appaltatore esegue i servizi.
Parte IV Disciplina amministrativa
Art. 21 − Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile del benessere animale dello Stabulario, coadiuvato dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del benessere animale.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto coordina, dirige ed esegue i controlli tecnico- contabili dell’esecuzione del contratto. A tale fine il Direttore dell’esecuzione:
− impartisce all’Appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio;
− propone modifiche e varianti al contratto, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del Dipartimento, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
− rilascia e invia al responsabile unico del procedimento i certificati attestanti l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Art. 22 − Verifiche e controlli
Durante l’esecuzione dei servizi il Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva la facoltà e il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli sulla regolare esecuzione dei medesimi e di eseguire accertamenti sui prodotti e sulle attrezzature utilizzate, riservandosi la facoltà di ricusarli, ove fossero ritenuti non idonei nonché il diritto di fare ripetere l’esecuzione dei servizi qualora svolti senza osservare le prescrizioni del presente capitolato.
A tal fine l’Appaltatore deve essere immediatamente disponibile ad eseguire nuovamente i servizi senza nulla pretendere.
I controlli riguarderanno:
− controllo di struttura (personale, attrezzature, organizzazione, …);
− controllo di processo (corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali);
− controllo di risultato (su interventi quotidiani e periodici);
− auditing (tale controllo viene eseguito in accordo con l’Appaltatore utilizzando un questionario al fine di conoscere il gradimento dei servizi svolti).
I controlli saranno eseguiti in contraddittorio con il referente tecnico dell’Appaltatore, con frequenza da concordarsi fra il direttore dell’esecuzione del contratto e il suddetto referente. I servizi contestati dovranno essere immediatamente eseguiti.
In caso di mancata esecuzione il relativo corrispettivo non verrà liquidato e saranno applicate le penali di cui all’art. 29.
L’Università si asterrà dal formulare osservazioni direttamente ai dipendenti dell’Appaltatore e rivolgerà le eventuali osservazioni al referente tecnico dell’Appaltatore.
Art. 23 − Rappresentanza dell’appaltatore
Per la regolare esecuzione del contratto l’Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento dei servizi, deve mettere a disposizione del Dipartimento, per tutto il periodo del contratto, un referente tecnico e un referente amministrativo, segnalando al direttore dell’esecuzione del contratto i rispettivi numeri di telefono fisso, mobile, fax e indirizzo di posta elettronica.
Si precisa che:
− il referente tecnico dovrà essere sempre rintracciabile, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, e sarà incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto ai servizi; il Dipartimento si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni necessità di natura tecnica che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi. Tutte le comunicazioni formali inerenti alle suddette necessità saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’Appaltatore; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Appaltatore.
− Il referente amministrativo dovrà essere rintracciabile nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 17.00; il Dipartimento si rivolgerà a tale referente per la gestione delle fatture e per ogni aspetto di natura amministrativa.
− Tutte le comunicazioni formali trasmesse ai suddetti referenti si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’Appaltatore; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dai referenti, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Appaltatore.
− In caso di impedimento dei referenti, l’Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al direttore dell’esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
Art. 24 − Obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore
Sono obblighi a carico dell’Appaltatore:
− manlevare l’Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
− provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione dei servizi e attenersi a tutte le norme del presente capitolato;
− predisporre un’efficiente e razionale organizzazione ed eseguire i servizi con attrezzature e prodotti appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
− applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
− attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
Nell’esecuzione dei servizi l’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché a quelle emanate durante l’esecuzione dei servizi.
Art. 25 − Personale dell'appaltatore
Tutto il personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto dovrà risultare regolarmente assunto dall’Appaltatore e dovrà operare sotto la sua responsabilità esclusiva. L’Appaltatore dovrà trasmettere l’elenco di tutto il personale dipendente assegnato allo Stabulario e al Dipartimento con l’indicazione dei servizi a cui è adibito oltre che delle seguenti indicazioni e della fotografia per ciascuna unità:
− nome-cognome;
− indirizzo;
− numero di telefono;
− qualifica;
− numero delle ore lavorative giornaliere e settimanali (da ora a ora);
− numero di registrazione nel libro matricola.
L’elenco dovrà essere comprensivo di tutto il personale, anche di quello impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea.
I sostituti devono essere in grado di eseguire, in autonomia e nel rispetto delle procedure, i servizi degli addetti normalmente incaricati.
L’Appaltatore dovrà dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite e indicare il numero delle unità operanti.
Il personale utilizzato dall'Appaltatore, professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi cui è adibito, dovrà:
− indossare opportuna divisa, i relativi accessori e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto;
− attestare quotidianamente gli orari di inizio e termine dei servizi secondo le modalità che saranno concordate;
− essere in regola con le norme di igiene e sanità; in particolare l’Appaltatore dovrà:
− predisporre gli eventuali controlli sanitari richiesti dalla normativa vigente (da esibire su richiesta);
− essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità;
− essere a conoscenza delle modalità di espletamento dei servizi oggetto dell’appalto a cui sarà adibito e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare;
− mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei servizi;
− mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto, al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli, senza ostacolare la regolare esecuzione delle attività del Dipartimento nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori;
− consegnare al proprio responsabile ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell’esecuzione dei servizi. Il suddetto responsabile provvederà tempestivamente alla consegna di quanto rinvenuto al direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Dipartimento si riserva di segnalare le proprie eventuali rimostranze in ordine alla qualità dei servizi resi e/o alla condotta del personale dell'Appaltatore, affinché siano adottati i necessari provvedimenti. In ogni caso il personale impiegato che non abbia i requisiti necessari per eseguire i servizi e che tenga un comportamento difforme da quello sopra esposto o che non sia in grado di eseguire i propri compiti, dovrà essere sostituito senza alcune riserva da parte dell’Appaltatore.
In caso di inadempimento si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 29 o 31. L'Appaltatore cura personalmente l'organizzazione dei corsi di formazione o specializzazione professionale necessari per migliorare l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
L'Appaltatore assume integralmente su di sé il rischio di malattie e infortunio degli addetti, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.
Art. 26 − Macchine, attrezzature e materiale di consumo
Tutti i prodotti, gli utensili e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi dovranno essere in disponibilità dell’Appaltatore, il quale garantisce al Dipartimento, sollevandola da ogni responsabilità, che le stesse siano conformi alle norme di sicurezza sul lavoro.
L’utilizzo delle attrezzature, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali. Le suddette attrezzature non dovranno essere rumorose, ai sensi del D. Lgs 277/1994, e dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.
Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 17/2010. L’Appaltatore sarà responsabile della custodia delle attrezzature e dei prodotti utilizzati. Il Dipartimento non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall’Appaltatore nell’espletamento dei servizi, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso.
Art. 27 − Garanzia definitiva per l’esecuzione dei servizi
L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, definitiva, a sua scelta, sotto forma di garanzia o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Detto deposito cauzionale può essere prestato:
a. mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati;
b. mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto all’art. 161 del D.Lgs. 58/98;
c. mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 co. 2 del codice civile;
c. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
d. una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione dei servizi;
e. che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.
In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, presso Ubi Banca S.p.A. – Xxx Xxxxxxxx, x. 000 - 00000 Xxxx, indicando la seguente causale: “Garanzia definitiva relativa ai “Servizi di gestione dello Stabulario del Laboratorio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, comprendente il servizio di cura e mantenimento degli animali da laboratorio e il servizio di pulizia della struttura, CIG 7905786CFB.
Qualora la garanzia venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell’Appaltatore contenente l’indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’Università può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93, co.7 del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Università, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell’Università, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuto svolgimento dei servizi.
La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra i suddetti operatori economici.
Art. 28 − Coperture assicurative
Per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose e animali derivante dall’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore deve essere coperto da polizza assicurativa, che deve stipulare con oneri a proprio carico.
La suddetta polizza deve:
− prevedere un massimale unico minimo di € 4.000.000,00= per sinistro e per persona;
− comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d’opera per un massimale minimo di € 1.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona;
− essere stipulata ed esibita all’Università entro la data di avvio dei servizi;
− avere durata non inferiore a quella dei servizi. Resta tuttavia inteso che:
− l’Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;
− l’esistenza e la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per l'Università e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 31 con conseguente incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
− l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
Art. 29 − Penali
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del contratto, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
− danni arrecati dal personale impiegato dall’Appaltatore: l'Università applicherà una penale pari al 20% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
− esecuzione dei servizi con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Università applicherà - per una prima infrazione - una penale pari a € 5.000,00 per ogni persona non
in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
− prodotti e attrezzature essenziali allo svolgimento del servizio di pulizia: qualora si verificasse un grave disservizio per mancanza o insufficienza del materiale necessario o delle attrezzature necessarie, il Dipartimento potrà provvedere, previa diffida ad adempiere nel termine di tre giorni dalla messa in mora, ricorrendo ad altra impresa. All’Appaltatore verrà applicata una penale pari al doppio delle spese sostenute dal Dipartimento;
− mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: il Dipartimento potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00.
In caso di omissione totale o parziale delle prestazioni previste nel presente capitolato d’oneri e nelle POS o nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, il Dipartimento, oltre alla decurtazione del compenso giornaliero per ogni giorno di omissione, applicherà una penale pari ad 1/10 (un decimo) del compenso mensile contrattuale. In ogni caso il Dipartimento si riserva la facoltà di fare eseguire in danno la mancata o incompleta esecuzione dei servizi da altre imprese a spese dell’Appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla garanzia.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
Art. 30 − Cause di forza maggiore
Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione dei servizi effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l’Appaltatore abbia omesso le normali cautele atte a evitarle.
Gli impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi che l’Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati al Dipartimento mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro verificarsi.
Art. 31 − Inadempimenti contrattuali e risoluzione dell’contratto
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione del Dipartimento. Entro 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Dipartimento, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 29, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:
− ipotesi previste dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016;
− frode nell’esecuzione dei servizi;
− manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
− inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione dei servizi e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
− stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento dei presenti servizi;
− esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
− interruzione parziale o totale dei servizi senza giustificato motivo;
− reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dei servizi;
− applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 29;
− qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all’art. 28;
− cessione, anche parziale, del contratto;
− qualora l’Appaltatore, durante il periodo contrattuale, perda i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’esecuzione dei servizi;
− in caso di fallimento dell’Appaltatore;
− nei casi previsti dalla vigente normativa;
− subappalto non espressamente autorizzato dall’Università;
− qualora l’Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
− violazioni della clausola anticorruzione di cui all’art. 24.
Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e dalla corresponsione delle maggiori spese che il Dipartimento dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).
L’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo quanto disposto dall’art. 1672 del codice civile.
Art. 32 − Recesso
Il Dipartimento si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del D.Lgs.50/2016, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, della relativa comunicazione.
Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
Nelle suddette ipotesi il Dipartimento resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.
Art. 33 − Fatturazioni e pagamenti
La ditta aggiudicataria, dopo la verifica di conformità della fornitura di servizio, e l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dalla Stazione Appaltante, potrà emettere regolare fattura elettronica identificata dalla seguente codifica:
− Codice Univoco Ufficio: UF3B0I;
− Riferimento Amministrazione: SMBNOSSEGAMM;
− CIG 7905786CFB;
La fattura dovrà essere intestata a:
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso.
Il Dipartimento procederà al pagamento della fattura entro 30 (trenta) giorni previa verifica di regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa, mediante l’acquisizione, da parte del Dipartimento del documento di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità ai sensi del D.M. 24/10/2007.
Art. 34 − Subappalto e cessione del contratto
Il contratto non può essere concesso in subappalto o ceduto a pena di nullità.
Art. 35 − Responsabilità
L’impresa aggiudicataria risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o per negligenza potranno essere arrecati a persone o cose, dal proprio personale, durante l’esecuzione della fornitura. Essa dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. L’impresa si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il Dipartimento si riserva il diritto di sospendere il pagamento fino al loro regolare adempimento.
Art. 36 − Patto di integrità.
L’offerta deve essere corredata dal “Patto di integrità” (cfr. Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma.
Art. 37 − Riservatezza
Con riferimento al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si evidenzia che il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso.
I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura, saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR.
Gli operatori economici dovranno compilare apposito modulo inserito nella busta A – documenti amministrativi, per esprimere il consenso al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, per il conseguimento delle finalità oggetto della presente procedura di gara.
Le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo web:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxXX-0000-000.
Art. 38 − Divieto di anticipazione del prezzo
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997
n. 140, per il presente appalto non viene erogata l’anticipazione del prezzo contrattuale.
Art. 39 − Disposizioni generali relative ai prezzi contrattuali
I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese e di quant’altro necessario a garantire la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni definite nel presente capitolato, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno del contratto.
Art. 40 − Spese
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all’aggiudicazione e alla stipula del contratto sono interamente a carico dell’Appaltatore.
Art. 41 − Controversie
Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione dei servizi è stabilita la competenza esclusiva del foro di Bari.
Art. 42 − Adeguamento alla sopravvenuta normativa
In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili ai presenti servizi in ambito soggettivo e/o oggettivo, l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse.
Bari, 14/05/2019
X.xx Il Direttore |
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Documento firmato digitalmente