Consiglio Regionale della Campania
Consiglio Regionale della Campania
Sede Legale: Xxx X. Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X00 - 00000 Xxxxxx
DISCIPLINARE
Gara d’appalto telematica a procedura aperta per l’affidamento triennale
Fornitura di Licenze d’uso Microsoft O365 Tipo E5 e aggiuntive per gli Uffici del Consiglio Regionale della Campania.
CODICE C.I.G.: 8337215776
Sommario
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 9
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 9
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 10
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 15
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 15
14. CONTENUTO DELLA bUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 18
a. Domanda di partecipazione 18
b. Documento di gara unico europeo 20
c. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 23
15. CONTENUTO DELLA busta B – OFFERTA ECONOMICA 29
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 29
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
18. APERTURA DELLE BUSTE A e B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 30
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 31
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 32
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 34
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 34
1. PREMESSE
Questa Amministrazione ha stabilito di affidare, mediante gara d’appalto telematica a procedura aperta, “Fornitura di Licenze d’uso Microsoft O365 Tipo E5 e aggiuntive per gli Uffici del Consiglio Regionale della Campania”.
L’affidamento in oggetto è stato indetto come previsto dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con Determina Dirigenziale a contrarre n. 665 /DGR-S del 16.06.2020.
Il servizio sarà affidato previo espletamento di gara d’appalto telematica a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, c. sss e 60 del D.lgs. n. 50/2016, (di seguito, per brevità, “Codice dei Contratti” o “Codice”), da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.
Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui, unitamente agli altri allegati di cui al successivo punto 2.1 (DOCUMENTI DI GARA), costituisce parte integrante e sostanziale, contiene:
• le norme integrative al bando relative ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Consiglio Regionale della Campania (di seguito per brevità, “Consiglio” o “Amministrazione” o “Stazione Appaltante);
• le modalità e i termini di presentazione delle offerte e dei documenti a corredo delle stesse;
• le disposizioni inerenti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;
• gli adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto;
• le caratteristiche del servizio, meglio precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Si precisa che la fornitura oggetto di affidamento non è suddivisa in lotti.
La procedura di gara è affidata all’U.D. Sistemi Informativi.
Il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato dalla Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - U.D. Sistemi Informativi - (xx.xxxxxxx@xxx.xx.xxxxxxxx.xx) -e sarà gestito, con utilizzo di fondi del Bilancio pluriennale del Consiglio Regionale dall’U.D. Sistemi Informativi.
La documentazione completa è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx oppure xxx.xx.xxxxxxxx.xx al link Bandi di Gara con l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara successivamente alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pertanto, nessuna richiesta di invio dei documenti di gara sarà presa in considerazione.
Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli [codice NUTS: ITF33] CIG: 8337215776
CPV : 48517000-5
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il funzionario Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende i seguenti documenti disponibili sul sito internet
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx oppure xxxx://xxx.xx.xxxxxxxx.xx al link Bandi di Gara:
• Bando di Gara G.U.U.E.;
• D.G.U.E. (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO EX ART. 85 DEL D.LGS. 50/2016)
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Disciplinare di gara:
o ALLEGATO 1 (DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA)
o ALLEGATO 2 (DICHIARAZIONE DI RTI GIA’ COSTITUITO/NON ANCORA COSTITUITO)
o ALLEGATO 3 (OFFERTA ECONOMICA)
o ALLEGATO 4 (DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO)
o ALLEGATO 5 (DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI IMPRESA AUSILIARIA)
o ALLEGATO 6 (DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA)
o ALLEGATO 7 (DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA – CESSATI)
o ALLEGATO 8 (DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 80, COMMA 5 LETTERE F-BIS ED F-TER DEL CODICE)
o ALLEGATO 9 (DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELL’OFFERTA)
• Protocollo di legalità stipulato con l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.
2.2 CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del Procedimento e inviate accedendo alla propria AREA RISERVATA, selezionando la gara in oggetto e generando una ‘nuova comunicazione’. Le suddette richieste devono pervenire entro e non oltre il giorno 30.07.2020 ore 12.00.
Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte verranno fornite entro 5 giorni lavorativi dall’invio del quesito tramite il
medesimo canale e potranno essere consultate nella propria ‘AREA RISERVATA’.
Le risposte, saranno reperibili a tutti gli interessati alla procedura nella sezione ‘COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE’ riferita alla procedura di gara, accedendo al portale, sezione ‘BANDI DI GARA’ in ‘Gare e procedure in corso’ selezionando la procedura oggetto di gara.
Non verranno presi in considerazione quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza sulla provenienza, aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.3 COMUNICAZIONI
Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale
dell’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con
l’aggiornamento del proprio profilo) sulla piattaforma informatica.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari .Ai sensi dell’art. 76, comma
6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, la denominazione dell’impresa, la sede legale, il codice fiscale/partita IVA e l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
N. | Descrizione servizio | CPV |
1 | Fornitura di Licenze d’uso Microsoft O365 Tipo E5 e aggiuntive per gli Uffici del Consiglio Regionale della Campania. | 48517000-5 |
L’appalto è costituito da un unico lotto.
I servizi dovranno essere resi alle condizioni previste nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
a) L’importo triennale dell’appalto posto a base d’asta la base d’asta e il valore complessivo triennale dell’appalto è stimato presuntivamente in
€.1.045.341,36
(unmilionequarantacinquemilatrecentoquantunomila/36)=IVA esclusa.
4. DURATA DELL’APPALTO.
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data effettivo inizio del servizio, di cui al verbale di avvio attività.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
I partecipanti alla procedura per l’affidamento devono essere golden partner Microsoft Enterprise Agreement.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive
della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 Requisiti di idoneità
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea. pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Fornitura di Licenze d’uso Microsoft O365 Tipo E5 e aggiuntive.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, detto requisito non è passibile di avvalimento.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale
alla norma UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al servizio.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 1.045.341,36=IVA esclusa. Con riferimento all'art. 83, comma 5, del Codice, si evidenzia che il sopra indicato requisito trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. Tale requisito di carattere economico-finanziario appare, quindi, conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, né appare, in considerazione della peculiarità dell’oggetto dell’affidamento, lesivo della concorrenza. La comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Di aver regolarmente eseguito un’esecuzione di servizio analogo per almeno un esercizio finanziario del triennio 2017/2019 a favore di più committenti pubblici o privati per un importo dell’ultimo triennio non inferiore all’importo € 1.045.341,36 (IVA esclusa). Il possesso del requisito, acquisito nel triennio 2017/2019, a pena di esclusione, dovrà essere provato presentando apposita attestazione rilasciata dal committente pubblico o privato così come meglio specificato al punto 7.3. (in caso di
R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, il presente requisito dovrà essere posseduto interamente dalla mandataria o dal consorzio principale
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota
maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziante o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo alle idonee referenze bancarie deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziante o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: il 70% di tale fatturato deve essere stato realizzato dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti a ciascuna delle quali è richiesto almeno il 10%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito dell’esecuzione di servizi analoghi negli ultimi tre anni deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto da ciascun operatore economico che compone il Raggruppamento, Consorzio o Aggregazione di imprese o GEIE.
Il requisito della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 deve essere posseduto da ciascun operatore economico che compone il Raggruppamento, Consorzio o Aggregazione di imprese o GEIE.
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 0 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai
sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
Il requisito relativo alle certificazioni deve essere posseduto dalla consorziata per lo svolgimento del servizio, qualora designata; in assenza di designazione, direttamente dal Consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e
c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le
modalità di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., al c oncorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta (autentica notarile e/o sottoscrizione con firma digitale).
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il subappalto è disciplinato in tutti i suoi aspetti dall’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 20.900,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. La garanzia deve essere conforme agli schemi di contratto tipo previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico
n. 31 del 19 gennaio 2018;
1) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco di Napoli Filiale di Napoli 91, IBAN Consiglio Regionale: IT 02E 01010 03494 000019000001;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx _abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le
modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. E’ quanto sancisce l’art. 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità di presentazione.
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
a) collegarsi al profilo del committente al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxx ge.wp e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di Gara e contratti – “accesso Operatori Economici”;
b) accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali
ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
c) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma web;
d) disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta.
IL PLICO TELEMATICO PER L’AMMISSIONE ALLA GARA DOVRA’ PERVENIRE MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA RAGGIUNGIBILE DAL SITO
e) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.x p
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO INDICATO NEL PORTALE
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione
dell’offerta.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
1) Busta A - Documentazione Amministrativa;
2) Busta B - Offerta Economica.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella
busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, sempre nel termine stabilito. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx oppure xxx.xx.xxxxxxxx.xx al link Bandi di Gara.
La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione
del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato-1 (DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA).
Per l’assolvimento degli obblighi fiscali il concorrente effettuerà il versamento su Mod. F23 collegandosi al sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x0 3/programma+di+compilazione+f23/indice+programma+compilazione_stampa+f2 3.
La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla
gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda, redatta secondo l’ALLEGATO- 1, è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega alla domanda:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
N.B. Dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) viene reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1).
Tra la documentazione di gara è disponibile il file editabile in formato word del DGUE che il concorrente potrà scaricare, compilare, trasformare in formato PDF, sottoscritto con firma digitale.
In allegato tra la documentazione di gara è, altresì, presente, il file in formato pdf relativo alle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, disponibile tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze e ai sensi dell’art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in legge 122/2010, oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché la denominazione del/i subappaltatore/i proposto/i.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare.
(Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f- ter del Codice)
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità
professionale di cui par. 0 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 0 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 0 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 0 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, anche dall’impresa ausiliaria;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Con la compilazione del DGUE il concorrente dovrà dichiarare nella Parte III: Motivi di esclusione - Sezione D (Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore):
a) che non sussistono, a suo carico, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, dello stesso decreto, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
b) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008;
c) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/1999 (art. 80, comma 5, lettera i) del Codice);
f) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991 – OVVERO – in caso affermativo, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria – OVVERO – in caso affermativo, che ricorrono i casi previsti all’art. 4, primo comma, della L. n. 689/1991;
g) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
h) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei propri confronti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettere f-bis ed f-ter del Codice, il concorrente è tenuto a dichiarare di non aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere e di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
Il concorrente dovrà, pertanto, allegare una ulteriore dichiarazione utilizzando l’Allegato-8 (relativa solamente all’art. 80, comma 5 lettere f-bis ed f-ter del Codice), in quanto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sopra indicate sono già presenti nella Parte III – Sezione D (Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore).
Analogamente, oltre alla presentazione del DGUE distinto, nel caso di avvalimento e raggruppamenti, anche i soggetti ausiliari, gli operatori economici raggruppati ed i consorzi debbono compilare e presentare l’Allegato-8 (DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 80, COMMA 5 LETTERE f-bis ED f-ter DEL CODICE).
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono essere rese dal legale rappresentante o suo procuratore, nel DGUE, per ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice medesimo (del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e, per tutte le società, per ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara).
C. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
i. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta e allega il protocollo di legalità stipulato con l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della legge 190/2012);
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera Ufficio di Presidenza n. 311 del 3 marzo 2014 reperibile sul sito web del Consiglio Regionale all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XxxxxXxx/XxxxxxxxxxxxXxxxxxxx_XxxxXxxxxxxx.xxx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. dichiara di avere effettuato il sopralluogo dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) –
Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara;
10. (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze e ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
11. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
13. dichiara di essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015;
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese utilizzando l’Allegato-9 (DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELL’OFFERTA) a disposizione tra la documentazione di gara, debitamente compilato e sottoscritto dagli operatori economici sottoscrittori della domanda di partecipazione.
Nel caso di raggruppamento la dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa da ciascun componente il raggruppamento.
La Dichiarazione integrativa deve essere presentata:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
ii. DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; Il PASSOE è rilasciato dall’A.N.A.C, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. A tal fine, l’operatore economico effettua la registrazione al servizio AVCPASS e, individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” in modo tale da essere riferito alla procedura per cui si concorre. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione. Esso deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico o, in caso di associazione di imprese, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie;
2. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
3. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della CERTIFICAZIONE di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4. REFERENZE BANCARIE rilasciate in originale da due Istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E. o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, come specificato all’art. 7.2 del presente Disciplinare di gara. Le referenze devono essere presentate, in caso di R.T.I. e assimilati, da ciascun associato e, in caso di Consorzi tenuti ad indicare il Consorziato esecutore, dal Consorzio e dal consorziato esecutore.
5. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ secondo il modello incluso nella documentazione di gara, sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale della società. Nel caso di raggruppamenti, costituiti o costituendi, il documento deve essere prodotto e sottoscritto da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, esso deve essere prodotto e sottoscritto dal rappresentante legale del consorzio. Detto documento dovrà essere reso in un’unica copia.
In caso di avvalimento:
6. la documentazione di cui all’art. 15.2 del presente disciplinare;
7. originale o copia conforme dell’eventuale PROCURA registrata per atto pubblico.
iii. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto a. del presente Disciplinare.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La Busta “C – OFFERTA ECONOMICA” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta obbligatoriamente secondo l’ALLEGATO-2 (OFFERTA ECONOMICA) al presente disciplinare.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per
la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
L’offerta economica, in lingua italiana, consiste nell’indicazione, espressa in cifre e in lettere (in caso di incongruenza farà fede quello indicato in lettere), con due cifre decimali, del prezzo più basso relativo al costo complessivo triennale al netto di I.V.A. che il concorrente offre per l’esecuzione del servizio di presidio fisso sulla base d’asta dell’appalto di - la base d’asta e il valore complessivo triennale dell’appalto è stimato presuntivamente in € 1.045.341,36, (unmilionequarantacinquemilatrecentoquantunomila/36)
=IVA inclusa, triennale IVA esclusa così come dettagliato nell’ALLEGATO-3 (OFFERTA ECONOMICA).
In nessun caso le offerte al ribasso potranno incidere sui costi relativi alla sicurezza del personale impiegato nello svolgimento del servizio oggetto della gara.
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento.
La Busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della Busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini della ammissione alla gara.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei prodotti e dei servizi che ne costituiscono l’oggetto, non sussistendo elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi premianti.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Consiglio Regionale sita al Centro Direzionale di Napoli - Isola F8, ottavo piano, stanza n. 5 e alle ore 10:30 del giorno che sarà comunicato dalla stazione appaltante direttamente sul portale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella documentazione di gara (punto 2.3 del presente disciplinare) almeno cinque giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella documentazione di gara (punto 2.3 del presente disciplinare) almeno cinque giorni prima della data fissata.
Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura dei plichi inviati dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 (tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici).
18. APERTURA DELLE BUSTE A E B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.4.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno dieci offerte, ai sensi dell’art. 97, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) la stazione appaltante prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in relazione al numero di offerte ammesse. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La polizza deve essere conforme agli schemi di contratto di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub- contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
22.1 Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei.
22.2 I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano di norma tra i dati classificabili come “sensibili”;
22.3 Per quanto riguarda i dati in esame al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679.
22.4 Il concorrente potrà specificare se e quale parte dell’offerta ritiene coperta da riservatezza. La mancata segnalazione sarà interpretata come mancanza di elementi di riservatezza