COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) XXXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XXXXXXX
Seduta del 18/01/2022
FATTO
Parte ricorrente espone che, dopo aver stipulato, in data 18 aprile 2018, un contratto di locazione (docc.1 - 2) ha richiesto all’intermediario convenuto una garanzia fideiussoria a prima richiesta per un importo complessivo di euro 9.600,00 in sostituzione del deposito cauzionale, come previsto dal contratto.
Come garanzia per il rilascio della fideiussione sono stati concessi i titoli n. *785 negoziati nel conto *330 aperto presso la banca resistente;
Tanto detto, il contratto di locazione si è risolto e i locali sono stati riconsegnati al locatore il 16 aprile 2020 (doc.3); la garanzia fideiussoria non è stata attivata dal locatore nei 60 giorni successivi alla risoluzione del contratto (né del resto è stata attivata successivamente), sicché deve considerarsi estinta.
Parte ricorrente lamenta di aver più volte chiesto invano che la banca provvedesse a svincolare i titoli di credito posti a garanzia della fideiussione; il diniego deriverebbe dalla constatazione che il terzo garantito non ha restituito l’originale del contratto alla filiale.
Tale decisione non è convincente e si pone in contrasto con i principi che regolano il rilascio delle garanzie personali rispetto all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria; la riconsegna dell’originale, infatti, non è previsto come elemento costitutivo della fattispecie estintiva dalla garanzia.
Argomenta inoltre parte ricorrente che:
- il fideiussore può restare obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale nel solo caso in cui venga proposta istanza contro il debitore entro due mesi dalla cessazione del rapporto;
- dal momento che, nel caso di specie, tale istanza non è stata proposta, il creditore non ha alcuna residua pretesa e pertanto si può definire soddisfatto;
- subordinare, peraltro, l’estinzione della fideiussione e con essa la liberazione dei titoli posti a sua garanzia alla riconsegna dell’originale da parte di un soggetto terzo (il creditore) rispetto al contratto fideiussorio è irragionevole dal momento che il debitore è condizionato dal comportamento, in ipotesi disattento o anche scorretto, del creditore il quale - pur anche se perfettamente soddisfatto - potrebbe non avere alcun interesse alla riconsegna dell’originale;
- la polizza fideiussoria è stata costituita, in luogo del deposito cauzionale, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del conduttore;
- sebbene la fideiussione abbia durata sino al 17 maggio 2024, dal momento che il contratto di locazione si è risolto è venuta meno la causa per la quale la garanzia è stata richiesta;
- l’indicazione della durata al 17 maggio 2024 si giustificava in ragione della potenziale estensione del rapporto locatizio sino a tale data, ma evidentemente cede rispetto alla più breve durata concreta del rapporto medesimo;
- va, infatti, rilevato che nel contratto di locazione, l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto nel momento in cui viene rilasciato l’immobile locato per qualunque ragione la risoluzione e il conseguente rilascio avvengano;
- se il locatore trattiene la somma senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione;
- pertanto, anche la garanzia richiesta come deposito cauzionale esaurisce la sua funzione al termine del contratto di locazione o, più precisamente, al termine di ogni obbligazione nascente dal contratto di locazione, inclusa quella oggetto della garanzia in esame;
- la liberazione del garante dall’obbligazione di garanzia libera a sua volta i valori economici che sono stati messi a disposizione dell’istituto bancario per consentire il rilascio della polizza fideiussoria, nel caso di specie i titoli negoziati nel conto n.
*330;
- il diniego da parte dell’istituto di credito di svincolare tali titoli appare pertanto illegittimo, anche sotto il profilo penale in relazione al divieto di trattenere indebitamente somme di denaro o altri valori economici senza autorizzazione o consenso da parte del rispettivo titolare;
- in aggiunta, la condotta della banca sta arrecando un danno al medesimo in quanto non può utilizzare nè negoziare i predetti titoli.
L’intermediario chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue:
- in data 9 maggio 2018, a garanzia di un contratto di locazione, ha rilasciato una
fideiussione bancaria “a prima richiesta” nell’interesse della Ditta M.G. ed in favore del locatore fino alla concorrenza di euro 9.600,00 (all. 1);
- in merito alla scadenza, nel testo dell’impegno è riportato che lo stesso è valido fino al 17 maggio 2024 e che, decorsi 30 giorni senza richiesta alla Banca da parte del beneficiario - ma solo in questo caso - l’impegno si intenderà decaduto, anche senza la materiale restituzione dell’atto in originale;
- il ricorrente a garanzia della fideiussione bancaria ha rilasciato un mandato irrevocabile di vendita di euro 4.000, che agli artt. 2 e 4 prevede l’indisponibilità e la vendita dei titoli fino a che non siano estinte le obbligazioni garantite;
- la fideiussione bancaria con indicazione della data di scadenza e di un termine perentorio entro il quale essa può essere validamente escussa si estingue alla maturazione di tale termine finale;
- il decorrere di tale termine senza che sia pervenuta una richiesta di pagamento consentirà di ritenere definitivamente estinto l’impegno della Banca anche in assenza della restituzione dell’atto;
- anticipatamente ai termini sopra descritti, la garanzia potrà essere ritenuta estinta solo a seguito di restituzione dell’originale della garanzia con accompagnatoria di svincolo del beneficiario ovvero al ricevimento di una lettera liberatoria incondizionata del medesimo;
- come già precisato nel riscontro al reclamo, l’autorizzazione allo svincolo da parte del beneficiario viene ritenuta validamente acquisita e dotata di carattere ricettizio solo se pervenuta alla banca direttamente dal locatore a mezzo raccomandata o con altri mezzi aventi pari valore legale, quali ad esempio una PEC con firma digitale;
- nel caso di specie detta liberatoria non è stata ricevuta né è a conoscenza dell’espletamento di concreti tentativi in tal senso;
- contrariamente a quanto asserito dal cliente, infatti, trattandosi di garanzia autonoma “a prima richiesta”, come tale indipendente dalle vicende del rapporto sottostante, l’impegno della banca verso il beneficiario non è in alcun modo vincolato nella durata alla possibile risoluzione anticipata del contratto di locazione sottostante;
- la data di anticipata estinzione del citato contratto di locazione non interrompe i termini entro cui il beneficiario potrebbe rivalersi sulla Banca per inadempimenti del conduttore;
- pertanto, la restituzione della documentazione originale fideiussoria o in alternativa la liberatoria del beneficiario sono contrattualmente previste e necessarie prima della scadenza del termine (cfr. in tal senso Collegio di Milano, decisione 8522/2014);
- come da documentazione allegata dal ricorrente, il verbale di riconsegna dell’immobile locato, sottoscritto dalle parti in data 18 aprile 2020, fa esplicito riferimento a riserve di eventuali danni circa lo stato manutentivo del cespite;
- infine, il ricorrente ha sottoscritto all’atto del rilascio della garanzia (allegato 2) una manleva che prevede espressamente al punto 4 che l’impegno è sussistente fino a che non sia stata data integrale ed incondizionata liberatoria del beneficiario.
Entrambe le parti hanno depositato repliche.
In conclusione, parte ricorrente chiede che la banca provveda a svincolare i titoli di credito posti a garanzia della fideiussione.
DIRITTO
La domanda avanzata dalla parte ricorrente, nei termini in cui è stata formulata (“si richiede…di svincolare immediatamente i titoli”), parrebbe volta ad ottenere una condanna dell’intermediario ad un facere specifico. Come noto, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” circoscrivono la competenza dell’ABF alle questioni “aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà” (Sez. I, § 4) sicché risulta preclusa all’ABF la possibilità di esaminare richieste finalizzate ad ottenere pronunce di carattere costitutivo.
La domanda del ricorrente, tuttavia, va correttamente interpretata alla stregua di una richiesta di accertamento della sopravvenuta inefficacia della fideiussione e della conseguente illegittimità del diniego opposto dalla banca rispetto alla richiesta di svincolo dei titoli (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 20143/2021, per un caso analogo, e v. anche Collegio di Roma, n. 7741/2020 e Collegio di Bologna, n. 13375/2021 quanto ai criteri interpretativi da adottarsi).
Xxxxxx, con contratto sottoscritto in data 9/05/2018 l’intermediario convenuto rilasciava la predetta garanzia in favore della parte locatrice sino a concorrenza dell’importo di euro 9.600,00 (cfr. infra).
Contestualmente la parte ricorrente si impegnava a mantenere indenne la banca dalle conseguenze derivanti dal contratto di fideiussione (cfr. All. 2 alle controdeduzioni: dichiarazione di manleva) e conferiva altresì alla banca, a titolo di controgaranzia, mandato irrevocabile a vendere i titoli detenuti sul conto n. *330 (cfr. All. 1 alle controdeduzioni).
E’ pacifico tra le parti che il contratto di locazione è stato risolto in via anticipata e l’immobile riconsegnato alla parte locatrice in data 18 aprile 2020 (cfr. verbale di riconsegna dell’immobile).
Con il presente ricorso la parte ricorrente contesta dunque la legittimità del diniego opposto dalla banca alla richiesta di svincolo dei titoli osservando che la risoluzione anticipata del contratto di locazione, in assenza di escussione della garanzia ad opera della parte locatrice, avrebbe determinato l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria e conseguentemente il venir meno del vincolo imposto sui titoli offerti in controgaranzia.
Per contro, la banca resistente rileva che, trattandosi di garanzia autonoma “a prima richiesta”, la liberazione del garante prima della scadenza del termine finale di efficacia richiede la restituzione della documentazione originale fideiussoria o in alternativa la liberatoria del beneficiario.
Tanto premesso in punto di fatto, la questione sottoposta all’attenzione del Collegio riguarda l’accertamento della cessazione o meno dell’efficacia della garanzia e la valutazione della legittimità o meno della condotta della banca per aver negato lo svincolo dei titoli oggetto di mandato irrevocabile a vendere.
A tal proposito, si evidenzia che la garanzia rilasciata dalla banca appare qualificabile – indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti, notoriamente non vincolante la
qualificazione – come contratto autonomo di garanzia, attesa la presenza delle clausole di pagamento dietro semplice richiesta e, quel che conta, di rinuncia alle eccezioni relative al rapporto principale, rispetto al quale la garanzia è dunque insensibile, venendo a perdere il requisito dell’accessorietà.
Dalle pattuizioni contrattuali emerge che la garanzia ha validità dal 9/05/2018 sino al 17/05/2024 (data di scadenza del contratto di locazione) e perde efficacia ”trascorsi 30 giorni da quest’ultimo termine, senza che sia pervenuta alla Banca richiesta di pagamento
… anche senza la materiale restituzione del presente atto originale”.
Il contratto non disciplina tuttavia espressamente gli effetti della garanzia in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione ovvero non chiarisce se, per determinare l’immediato scioglimento del vincolo, sia necessaria la restituzione del documento originale o il rilascio di una liberatoria da parte del beneficiario.
Dalla dichiarazione di manleva emerge, tuttavia, che gli obblighi assunti dalla parte ricorrente in dipendenza del rilascio della garanzia perdurano “sino a che non sia stata data integrale ed incondizionata liberatoria da parte del beneficiario ovvero a giudizio della banca l’impegno assunto possa considerarsi estinto” (cfr. art. 4).
Xxxxxx, nel contratto di locazione (cfr. supra) si prevede, inoltre, che “in ipotesi di rilascio anche anticipato dell’immobile la fideiussione dovrà essere restituita dal locatore entro 60 giorni dalla liberazione dell’immobile, previa verifica del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal … contratto…”.
Nel caso di specie, non consta in atti evidenza di una dichiarazione liberatoria rilasciata dal beneficiario, né emerge una inequivoca volontà del soggetto garantito di liberare il garante.
Di contro, all’atto della riconsegna dell’immobile (cfr. verbale del 18/04/2020) il locatore contestava “l’omesso ripristino dell’immobile ed il conseguente inadempimento contrattuale e si riserva[va] ogni più opportuna iniziativa a tutela dei propri diritti, avendone già richiesto con raccomandata del 4/02/2020 la demolizione e regolarizzazione ad opera e spese del conduttore”.
Dalla natura autonoma della garanzia deriva che, quand’anche il rapporto garantito fosse estinto e non residuassero pretese di sorta del locatore (il che, per quanto osservato, appare smentito) il conduttore sarebbe unicamente legittimato non già a pretendere dal garante di vedere svincolati i titoli vincolati alla stregua di garanzia per l’esercizio del regresso nei confronti del ricorrente (per il caso di escussione della fideiussione), bensì a pretendere dal proprio creditore, sussistendo puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali, il rilascio di una quietanza liberatoria e, per quanto qui rileva, la liberazione dalla garanzia prestata (art. 1200 c.c.), con restituzione della polizza.
Inoltre, i titoli oggetto di mandato irrevocabile di vendita sono posti a garanzia della “fideiussione bancaria” nonché “di ogni altra esposizione che la Banca venisse a vantare direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nei confronti del ricorrente” e che il ricorrente ha assunto, limitatamene all’importo di euro 4.000,00, l’impegno a non disporre dei titoli né diminuirne il valore senza il preventivo consenso della banca.
Ne deriva in conclusione che il ricorso non può essere accolto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1