CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA
tra
AMSC S.p.A.
e ALFA S.r.l.
Scrittura privata autenticata
Gallarate, [•] Marzo 2016
INDICE
ARTICOLO 1 PREMESSE ED ALLEGATI 7
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE 7
ARTICOLO 3 OGGETTO 9
TITOLO I – AFFITTO DEL RAMO DI AZIENDA 9
ARTICOLO 4 RAMO DI AZIENDA 9
ARTICOLO 5 TRASFERIMENTO CONTRATTI AZIENDALI E GODIMENTO DEI BENI E DEL
MAGAZZINO 11
ARTICOLO 6 DURATA. TERMINE INIZIALE DI DECORRENZA DELL’EFFICACIA DELL’AFFITTO 11
ARTICOLO 7 CANONE DI AFFITTO 11
ARTICOLO 8 ULTERIORI OBBLIGHI DELLE PARTI 12
ARTICOLO 9 CONSEGNA DEL RAMO DI AZIENDA 14
ARTICOLO 10 CONSULTAZIONI SINDACALI E PATTUIZIONI RELATIVE AI DIPENDENTI14 ARTICOLO 11 COLLABORAZIONE TRA LE PARTI 14
TITOLO II – SUBENTRO 15
ARTICOLO 12 OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DEL RAMO DI AZIENDA 15
ARTICOLO 13 CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA 16
ARTICOLO 14 SUBENTRO – EFFETTI DEL SUBENTRO 17
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI 18
ARTICOLO 15 DIVIETO DI CESSIONE E DIVIETO DI SUBAFFITTO 18
ARTICOLO 16 COMUNICAZIONI 18
ARTICOLO 17 MODIFICHE 19
ARTICOLO 18 MISCELLANEA 19
ARTICOLO 19 CONTROVERSIE 19
ARTICOLO 20 LEGGE APPLICABILE 19
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA
(di seguito, il “Contratto”) tra
AMSC S.p.A. con sede in Gallarate (VA), via [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●] e distinta con il codice fiscale n. [●], in persona del sig. [●], nato a [●], il [●], codice fiscale [●], domiciliato presso la sede della società (di seguito anche “AMSC” o il “Concedente”)
e
ALFA S.r.l., con sede in Xxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxx 0, iscritta nel Registro delle Imprese di Varese e distinta con il codice fiscale n. 03481930125, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Milano (MI), il 16 aprile 1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato presso la sede della società (di seguito anche “ALFA” o l’ “Affittuario”)
di seguito AMSC e ALFA sono congiuntamente definite le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”.
PREMESSO
(a) che la scelta della forma di gestione “in house” del servizio idrico integrato nell’ATO della provincia di Varese è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della provincia di Varese n. 72 del 20.12.2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 20 e n. 21 del 23.11.2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26.7.2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 32 del 24.10.2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 3 del 28.2.2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese
n. 20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di quanto esplicitato nella sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società “in house” con deliberazione del consiglio provinciale della provincia di Varese n. 9 in data
24.04.2015, pubblicata in data 5.05.2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 19 del 30.03.2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9.04.2015);
(b) che, con atto a rogito del notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx del 10 giugno 2015, è stata costituita la società interamente pubblica “Alfa s.r.l.” (certificazione ricevuta dal Notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - prot. 3372 del 15 giugno 2015 Ufficio d'Ambito);
(c) che con delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015, è stato affidato il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico “Alfa s.r.l.”;
(d) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che l’operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione di Alfa prevista nel Piano d’Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
(e) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del Contratto di Servizio (come di seguito meglio definito), con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti dall’articolo 8 di tale contratto di servizio;
(f) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti nel documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il
trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito;
(g) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società “in house” affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato”, in particolare per quanto concerne la determinazione del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione;
(h) che il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che il Subentro nelle gestioni esistenti avverrà previo pagamento da parte del Gestore del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, la determinazione e il pagamento del “valore di subentro” avverrà secondo i seguenti criteri e la procedura stabiliti dall’Ufficio d’Ambito;
(i) che il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che i criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti siano quelli contenuti nell’articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell’art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti;
(j) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì approvato il “Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.”, che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27 febbraio 2015 e facente parte del Piano d’ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall’art. 3- bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell’affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione “GDA revisori indipendenti SpA” con “Relazione di asseverazione” in data 9 giugno 2015, allegata alla Relazione);
(k) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito di “consentire ai gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) di continuare la loro gestione, fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente”;
(l) che, con riferimento alla prosecuzione dei Gestori esistenti, l’articolo 53 della Convenzione di affidamento, intitolato “Prosecuzione delle gestioni esistenti”, dispone fra l’altro che il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall’Ufficio d’Ambito. E’ inoltre previsto che tali accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall’Ufficio d’Ambito;
(m) che AMSC è il gestore uscente del servizio idrico nei comuni di [●] (di seguito, i “Comuni”) e dispone dunque di una completa ed efficiente organizzazione di mezzi e risorse in grado di garantire l’espletamento dei servizi commerciali, tecnici ed operativi inerenti alla gestione del servizio idrico integrato ed alle attività a questa connesse, anche in virtù del possesso di conoscenze adeguate relativamente ai clienti ed agli impianti e reti del territorio dei Comuni predetti;
(n) che AMSC e ALFA hanno avviato, nei tempi consentiti dalle operazioni di cui sopra, un percorso finalizzato all’individuazione della modalità operativa, tra quelle consentite dal citato Contratto di servizio, per consentire ad ALFA il subentro nella gestione del servizio, il tutto nell’ottica di attuare il dettato normativo e regolamentare e garantire i legittimi interessi delle Società coinvolte. Tale percorso, che prevede la cessione del ramo d’azienda idrico di AMSC ad ALFA, ha richiesto la ricognizione del valore contabile del ramo d’azienda “Servizio Idrico Integrato” di AMSC S.p.A. oggetto di cessione che è stata inviata all’ATO della provincia di Varese e ad ALFA, quale avvio formale del procedimento. Successivamente, in esito alle predette operazioni ricognitive, ha trovato altresì attuazione l’esame congiunto ex art. 47 Legge
n. 428/1990 e ss.mm.ii. funzionale alla cessione del ramo d’azienda;
(o) che il comune di Gallarate, socio di riferimento di AMSC, nonché socio di ALFA, con delibera di consiglio comunale n. [●], del [●] dicembre 2015, ha deliberato apposito atto di indirizzo ”[●]” e che tale atto di indirizzo è stato recepito dall’Assemblea di AMSC con delibera del [●];
(p) che, a seguito dell’impossibilità oggettiva di dare tempestiva attuazione, nel termine prospettato, alla succitata cessione del ramo d’azienda idrico di AMSC ad ALFA, sono intercorse ulteriori valutazioni tra i soggetti
interessati e l’ATO della provincia di Varese, volte alla ricerca di soluzioni per l’avvio, in tempi rapidi, della gestione con una alternativa modalità operativa pur sempre preordinata alla successiva cessione del ramo d’azienda;
(q) che, con il presente contratto, ALFA e AMSC intendono disciplinare – ai sensi del citato articolo 53, comma 3, della Convenzione di affidamento – “la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall’Ufficio d’Ambito”;
(r) che ALFA è società appositamente costituita per gestire il servizio idrico integrato nella provincia di Varese e che a tal fine AMSC è disponibile a cedere ad ALFA le risorse necessarie al fine di gestire adeguatamente il Ramo di Azienda così come identificato e descritto al successivo articolo 4);
(s) che il presente contratto è sottoscritto anche dal Presidente dell’Ufficio d’Ambito – ai sensi del citato articolo 53, comma 3, della Convenzione di affidamento – a valere quale presa d’atto e condivisione del suo contenuto senza assunzione di obbligazioni dell’Ufficio d’Ambito nei confronti delle Parti;
(t) che al fine di ottemperare a quanto previsto dalle premesse che precedono, con il presente Contratto AMSC intende concedere in affitto (di seguito, l’ “Affitto”) il Ramo di Azienda di propria titolarità (come meglio descritto al successivo articolo 4) a favore dell’Affittuaria ALFA, la quale intende affittarlo, il tutto con le modalità, alle condizioni e nei termini di seguito previsti, nelle more del perfezionamento della cessione del Ramo di Azienda e con funzione strumentale rispetto al subentro, cessione che avverrà entro il 31 dicembre 2016, a conclusione del procedimento avviato presso all’ATO della provincia di Varese;
(u) [●].
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1 Premesse ed allegati
1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
Articolo 2 Definizioni ed interpretazione
2.1. In aggiunta ai termini altrove definiti nel Contratto, i termini di seguito elencati avranno, quando utilizzati con la prima lettera maiuscola, i
significati loro di seguito rispettivamente attribuiti, essendo espressamente inteso che i termini nel Contratto definiti al singolare avranno il medesimo significato se utilizzati al plurale e viceversa:
(a) “Affitto”: la concessione in affitto del Ramo di Azienda da parte di AMSC a ALFA disciplinata dal successivo Titolo I;
(b) “AMSC”: la società Amsc S.p.A.;
(c) “ALFA”: la società Alfa S.r.l.;
(d) “Beni”: ha il significato ad essi attribuito al successivo articolo 4.1.b);
(e) “Comuni”: i comuni di [●];
(f) “Contratti Aziendali”: i contratti o gli accordi di qualsivoglia natura, siano essi attivi o passivi e comunque denominati, di esclusivo utilizzo ed inerenti specificamente allo svolgimento dell’attività esercitata nell’ambito del Ramo di Azienda, indicati sub Allegato “5”;
(g) “Contratto”: il presente contratto;
(h) “Contratto di Servizio”: il contratto di servizio sottoscritto tra l’Ufficio d’Ambito (come di seguito definito) e ALFA avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra le parti sottoscrittrici per la gestione del servizio idrico integrato;
(i) “Data di Decorrenza dell’Affitto”: il 1 aprile 2016;
(j) “Data di Subentro”: la data del 31 dicembre 2016 dalla quale decorrerà l’effetto del trasferimento del Ramo di Azienda in capo a ALFA a seguito della compravendita del Ramo di Azienda;
(k) “Data di Esecuzione”: la data in cui avrà luogo l’Esecuzione del contratto di compravendita del Ramo d’Azienda mediante compimento di tutti gli atti, gli adempimenti e le formalità previsti dal successivo articolo 14.1., prevista per il 30 settembre 2016. Resta inteso tra le Parti che la Data di Esecuzione potrà essere anticipata o posticipata mediante accordo scritto tra le medesime;
(l) “Dipendenti”: il personale dipendente del Concedente – individuato nell’Allegato “4.1.a)” - impiegato nel Ramo di Azienda che sarà trasferito unitamente al Ramo di Azienda alla Data di Decorrenza dell’Affitto;
(m)“Esecuzione”: il perfezionamento della compravendita del Ramo d’Azienda ed il compimento delle attività e l’adempimento delle formalità che le Parti si sono impegnate a compiere e ad adempiere alla Data di Esecuzione ai sensi dell’articolo 14.1.;
(n) “Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche a Varese siano normalmente aperte al pubblico;
(o) “Magazzino”: ha il significato ad esso attribuito al successivo articolo 4.1.c);
(p) “Ramo di Azienda”: il complesso dei beni, materiali e immateriali, e dei rapporti giuridici afferenti il ramo di azienda di titolarità del Concedente, avente ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato nei Comuni, come meglio descritto al successivo articolo 4.1.;
(q) “Valore di Subentro”: ha il significato attribuito al successivo articolo 13.1.;
(r) “Ufficio d’Ambito”: l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese.
2.2. Le Parti si danno atto e convengono che le espressioni “si impegna a far sì che”, “farà sì che” ed equipollenti adottate in questo Contratto, così come la previsione di atti da stipulare e di negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comporta la promessa dell’obbligazione o fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice Civile.
Articolo 3 Oggetto
3.1. Il presente Contratto ha ad oggetto le operazioni regolate dalle disposizioni contenute nel Titolo I (Affitto del ramo d’azienda) e nel Titolo II (Subentro) che seguono.
TITOLO I – AFFITTO DEL RAMO DI AZIENDA
Articolo 4 Ramo di Azienda
4.1. Nelle more dell’efficacia del subentro, il Concedente concede in affitto all’Affittuario, che accetta, il Ramo di Azienda avente ad oggetto lo svolgimento del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni e, nello specifico, costituito da:
a) i rapporti di lavoro con i Dipendenti relativi al Ramo di Azienda che – con riferimento alla Data di Decorrenza dell’Affitto - risultano identificati analiticamente nell'elenco sub Allegato “4.1.a)” che ne riporta nome e cognome, codice fiscale, contratto collettivo di lavoro applicato, qualifica, livello di inquadramento, mansione e R.A.L. al 31 marzo 2016;
b) i beni e gli investimenti patrimoniali elencati nell'elenco sub Allegato “4.1.b)” (di seguito, i “Beni”);
c) il magazzino descritto nell’elenco sub Allegato “4.1.c)” (di seguito, il “Magazzino”);
d) i Contratti Aziendali, come meglio individuati al successivo articolo 5 e indicati sub Allegato “5”;
e) il godimento di reti, impianti, opere, canalizzazioni e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà di AMSC e funzionali all’esercizio del servizio idrico integrato nei Comuni.
4.2. L’individuazione dei beni, degli asset e dei contratti costituenti il Ramo di Azienda, come descritti negli elenchi sub Allegato “4.1.a)”, sub Allegato “4.1.b)”, sub Allegato “4.1.c)” e sub Allegato “5”, è tassativa e non esemplificativa. Conseguentemente, qualsiasi altro bene, rapporto, attività, debito o altra passività non espressamente richiamata non è, né si intenderà, ricompresa nel Ramo di Azienda e resterà a favore o a esclusivo onere e carico di AMSC.
In particolare le Parti concordano espressamente che non sono inclusi nel perimetro del Ramo di Azienda oggetto di Affitto, ma saranno, invece, inclusi nel perimetro del Ramo di Azienda oggetto di cessione alla Data di Esecuzione: i) i depositi cauzionali incassati da AMSC con riferimento ai Contratti Aziendali (nel seguito, i “Depositi Cauzionali”), ii) i debiti di AMSC afferenti ai rapporti con i Dipendenti, ivi inclusi il fondo trattamento di fine rapporto relativo ai Dipendenti, nonché i debiti per la quota di tredicesima e di quattordicesima maturata alla Data di Decorrenza dell’Affitto e il debito per ferie maturate e non godute a tale data, nonché per prestazioni accessorie (compensi variabili) riferiti a tale data (di seguito i “Debiti Lavoristici”) e iii) i crediti di AMSC afferenti ai rapporti con i Dipendenti (di seguito i “Crediti Lavoristici”).
4.3. Si precisa che tutti i crediti e i debiti, anche se sopravvenuti o non ancora esigibili o scaduti alla Data di Decorrenza dell’Affitto, relativi al Ramo di Azienda per rapporti sorti anteriormente alla suddetta data, continueranno a competere e a gravare esclusivamente sul Concedente; le Parti concordano, in particolare, che, qualora ALFA, in virtù del contratto di Affitto o del successivo subentro, avesse titolo esclusivo per il recupero di alcuno di tali crediti, ad esempio sotto forma di incrementi tariffari o conguagli, essa dovrà darne tempestiva comunicazione ad AMSC e procedere, entro 30 (trenta) giorni dall’incasso, al trasferimento dei relativi importi a favore di AMSC.
4.4. I crediti e i debiti relativi al Ramo di Azienda per rapporti sorti a partire dalla Data di Decorrenza dell’Affitto, anche se non ancora scaduti o esigibili alla Data di Subentro, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico esclusivo dell’Affittuario.
4.5. In ogni caso, il Concedente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Affittuario da ogni e qualsivoglia esborso che l’Affittuario medesimo dovesse sostenere in relazione alle obbligazioni di cui al precedente articolo 4.3. e l’Affittuario si impegna espressamente a
manlevare e tenere indenne il Concedente da ogni e qualsivoglia esborso che il Concedente medesimo dovesse sostenere in relazione alle obbligazioni di cui al precedente articolo 4.4.
Articolo 5 Trasferimento Contratti Aziendali e godimento dei Beni e del Magazzino
5.1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2558 del Codice Civile, l’Affittuario subentra al Concedente nei Contratti Aziendali, così come elencati sub Allegato “5” con effetto a partire dalla Data di Decorrenza dell’Affitto. In relazione ai Contratti Aziendali, ALFA è tenuta a rimborsare ad AMSC i premi e/o qualsiasi altro onere pagato per la quota parte riferita al periodo successivo alla Data di Decorrenza dell’Affitto, nonché gli eventuali acconti, caparre o depositi, secondo quanto meglio precisato nel citato Allegato “5”.
5.2. Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Decorrenza dell’Affitto, ALFA si impegna a comunicare l’avvenuto trasferimento a proprio favore dei Contratti Aziendali a tutte le controparti contrattuali dei medesimi. L’Affittuario si impegna altresì a dare tempestiva notizia scritta a AMSC di tali comunicazioni.
5.3. Considerato che la proprietà dei veicoli inclusi nell’elenco dei Beni concessi in godimento con l’azienda permane in capo al Concedente, le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Motorizzazione la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione. ALFA si impegna ad attivare e/o volturare contestualmente le relative coperture assicurative.
5.4. Dalla data di Decorrenza dell’Affitto, l’Affittuario dispone dei Beni e delle scorte di Magazzino ferma restando la proprietà in capo al Concedente.
Articolo 6 Durata. Termine iniziale di decorrenza dell’efficacia dell’Affitto.
6.1. L’Affitto decorrerà dalla Data di Decorrenza dell’Affitto ed avrà durata temporanea fino al perfezionamento del subentro, previsto entro il 31 dicembre 2016, fermo restando che si intenderà in ogni caso automaticamente prorogato sino all’effettivo perfezionamento del subentro.
Articolo 7 Canone di affitto
7.1. Le Parti hanno convenuto che il canone di Affitto (di seguito, il “Canone di Affitto”) che dovrà essere corrisposto dall’Affittuario a AMSC è pari alle quote di ammortamento dei Beni trasferiti in godimento ad ALFA con l’azienda commisurate al costo originario dei Beni, quale risulta dalla
contabilità del Concedente (di cui all’elenco sub Allegato 4.1.b), maturate durante il periodo di vigenza dell’Affitto, oltre ad IVA, nei limiti dei valori delle quote di ammortamento riconosciute dall’Autorità ai fini tariffari. Fermo restando quanto sopra stabilito, le Parti convengono di determinare provvisoriamente un Canone di Affitto mensile pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), salvo conguaglio. Il Canone di Affitto non include il godimento di beni immobili che saranno regolati da autonomo e separato accordo contrattuale.
7.2. Il Canone di Affitto, di cui al precedente articolo 7.1., dovrà essere pagato in rate trimestrali posticipate, a mezzo bonifico bancario da effettuare sul conto corrente che il Concedente comunicherà tempestivamente all’Affittuario. Le Parti concordano che il pagamento della prima rata del Canone di Affitto sia effettuato contestualmente al pagamento della seconda rata e, quindi, entro il 30/09/2016.
7.3. Per le eventuali frazioni di trimestre, il canone verrà conteggiato pro die.
Articolo 8 Ulteriori obblighi delle Parti
8.1. Obblighi dell’Affittuario. L’Affittuario si impegna:
a) a corrispondere il Canone di Affitto nei termini e con le modalità fissate al precedente articolo 7;
b) a gestire il Ramo di Azienda in conformità alle leggi ed alle disposizioni, anche emanate a livello regionale e/o locale, ad esso applicabili;
c) a corrispondere ai Dipendenti, qualora ne facessero richiesta, le quote dei Debiti Lavoristici di competenza di AMSC;
d) a restituire ai Clienti, qualora dovuti, i Depositi Cauzionali incassati da AMSC;
e) ad incassare e/o compensare i Crediti Lavoristici di competenza di AMSC qualora ne sussistano i requisiti;
f) a conservare la destinazione economica del Ramo di Azienda affittato mantenendone l’efficienza organizzativa;
g) a svolgere la propria attività con la massima diligenza, in modo tale da assicurare il regolare svolgimento del servizio idrico integrato e da non arrecare pregiudizio al Ramo di Azienda medesimo, nella piena osservanza della normativa vigente e nel puntuale rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti autorità in ordine alla disciplina di tutti gli aspetti del servizio idrico integrato;
h) a regolare la differenza tra le consistenze di inventario (Magazzino) durante il periodo di vigenza dell’Affitto, in conformità alla disciplina sub Allegato “8.1.h)”, nonché a regolare la cessione delle rimanenze di Magazzino in caso di subentro.
8.2. Attività di Bollettazione.
L’attività di bollettazione verrà svolta da ALFA in nome proprio a partire dalla Data di Decorrenza dell’Affitto. A tal fine, le Parti si impegnano a compiere ogni attività finalizzata e funzionale a far sì che ALFA sia in grado di procedere alla tempestiva emissione delle bollette a proprio nome.
8.3. Obblighi del Concedente. Il Concedente si impegna:
a) a consegnare il Ramo d’Azienda all’Affittuario nella consistenza descritta, fatti salvi i mutamenti dovuti all’ordinario esercizio delle relative attività;
b) a non cedere a terzi la proprietà del Ramo d’Azienda e, comunque, a non compiere qualsivoglia altro atto dispositivo avente ad oggetto il menzionato Ramo d’Azienda o che possa in ogni caso ridurne o modificarne il valore;
c) a prestare tutta l’attività necessaria sia per il passaggio all’Affittuario del godimento del Ramo d’Azienda sia per qualsivoglia voltura a favore dell’Affittuario connessa al Ramo d’Azienda stesso;
d) a trasferire alla Data di Decorrenza dell’Affitto, mediante versamento a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie che ALFA indicherà con congruo preavviso, l’importo di Euro [●], quale cauzione sui Depositi Cauzionali che saranno oggetto di trasferimento unitamente al Ramo d’Azienda ai sensi del successivo articolo 12.3. (di seguito, la “Cauzione”); la Cauzione dovrà essere restituita da ALFA ad AMSC al termine dell’Affitto.
8.4. Deroga convenzionale all’art. 2561 c.c.
Le Parti, in deroga a quanto previsto dall’art. 2561, c. 4, del codice civile, convengono che l’obbligo di conservare l’efficienza dei Beni trasferiti in godimento con l’azienda, ferme restando le spese di manutenzione a carico dell’Affittuario, compete esclusivamente al Concedente, motivo per cui le quote di ammortamento relative ai suddetti Beni continueranno ad essere esclusivamente a carico, e quindi deducibili, da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 102 del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 (XXXX).
Articolo 9 Consegna del Ramo di Azienda
9.1. La consegna del Ramo di Azienda avverrà contestualmente alla Data di Decorrenza dell’Affitto.
Articolo 10 Consultazioni sindacali e pattuizioni relative ai Dipendenti
10.1. Le Parti si danno atto di avere correttamente ed integralmente adempiuto agli obblighi relativi alle procedure di consultazione sindacale previste dall’art. 47 della Legge n. 428/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
10.2. Il Concedente mette a disposizione dell’Affittuario tutti i dati e le informazioni necessari per la continuità dei rapporti di lavoro dipendente e per gli adempimenti previsti dalle vigenti normative, in particolare in campo fiscale e previdenziale.
10.3. Le Parti si danno reciprocamente atto, e l’Affittuario per quanto di sua competenza accetta, che:
a) i rapporti di lavoro con i Dipendenti sono regolati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli ulteriori accordi collettivi nazionali, territoriali e aziendali in essere;
b) i Dipendenti continueranno, senza alcuna soluzione di continuità, il loro rapporto di lavoro con ALFA conservando i diritti derivanti dall’anzianità, nonché i livelli retributivi e gli inquadramenti in atto, a norma dell’articolo 2112 del Codice Civile, dei contratti collettivi nazionali applicabili e dei trattamenti individuali in essere.
10.4. Il Concedente esonera sin d’ora l’Affittuario da ogni responsabilità in merito a qualsiasi contestazione e/o controversia che dovesse sorgere con i Dipendenti e/o con ex dipendenti a causa di fatti antecedenti o comunque originati da attività antecedenti la data di sottoscrizione del Contratto, e pertanto il Concedente terrà l’Affittuario indenne e manlevata qualora per tali fatti venissero effettuate contestazioni e/o instaurate controversie da parte dei Dipendenti nei confronti dell’Affittuario.
Articolo 11 Collaborazione tra le Parti
11.1. Volture a nome dell’Affittuario
Alla Data di Decorrenza dell’Affitto, l’Affittuario – nei limiti di quanto necessario per la gestione del Ramo di Azienda e per la durata del Contratto – è autorizzata ed ha titolo per presentare domande e richiedere volture e trascrizioni al fine di ottenere la registrazione a proprio nome dei cespiti trasferiti, dei diritti di proprietà intellettuale, dei Contratti Aziendali trasferiti, nonché di tutti gli eventuali permessi, licenze,
concessioni e altre autorizzazioni, registrazioni e iscrizioni in ruoli nonché elenchi pertinenti al Ramo di Azienda.
11.2. Collaborazione da parte del Concedente
Successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto, il Concedente presterà all’Affittuario la cooperazione necessaria al fine di ottenere:
(a) la registrazione o l’intestazione a nome dell’Affittuario dei veicoli inclusi nell’elenco dei Beni e delle attività o rapporti contrattuali trasferiti con il Ramo di Azienda; e
(b) la registrazione o l’emissione a nome dell’Affittuario di ogni eventuale permesso, licenza, concessione o altra autorizzazione richiesta dalla normativa applicabile.
11.3. Collaborazione tra le Parti in genere
Le Parti si impegnano espressamente, entro il 31 dicembre 2016 e, comunque, entro la data del subentro, a predisporre congiuntamente una situazione patrimoniale del Ramo di Azienda con riferimento alla situazione esistente alla Data di Decorrenza dell’Affitto.
Le Parti, inoltre, si presteranno reciprocamente ogni migliore collaborazione per risolvere ogni eventuale problema di carattere operativo che possa sorgere in relazione all’Affitto del Ramo di Azienda ai sensi del presente Contratto.
TITOLO II – SUBENTRO
Articolo 12 Offerta irrevocabile di acquisto del Ramo di Azienda
12.1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1329 Codice Civile, con la sottoscrizione del presente Contratto, ALFA formula offerta irrevocabile - sin d’ora e per tutto il periodo di durata dell’Affitto – di acquisto del Ramo d’Azienda alle condizioni che seguono (di seguito, l’ “Offerta”).
12.2. L’Offerta diventerà efficace a partire dalla data del 1 aprile 2016.
12.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che sono inclusi nel perimetro del Ramo di Azienda oggetto di cessione alla Data di Subentro anche i Depositi Cauzionali, i Debiti Lavoristici e i Crediti Lavoristici. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che il Ramo d’Azienda oggetto di cessione alla Data di Subentro verrà integrato con ulteriori massimo 5 (cinque) risorse professionali, fino al raggiungimento di un totale massimo complessivo di 62 (sessantadue) risorse professionali oggetto di trasferimento.
12.4. Il prezzo di acquisto del Ramo di Azienda sarà pari al Valore di Subentro (come di seguito definito) calcolato ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 13.1.
12.5. AMSC si impegna sin d’ora a riscontrare l’Offerta almeno 15 giorni prima della Data di Esecuzione; le Parti si impegnano sin d’ora, in caso di accettazione dell’Offerta da parte di AMSC, a sottoscrivere l’Atto di Trasferimento (come di seguito definito) in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 12.6.
12.6. L’accettazione dell’Offerta dovrà essere effettuata da parte di AMSC mediante comunicazione scritta da inviarsi a ALFA a mezzo PEC, e comporterà il trasferimento del Ramo di Azienda in capo a ALFA con efficacia a partire dalla Data di Subentro. La sottoscrizione dell’atto di trasferimento del Ramo d’Azienda (di seguito, l’ “Atto di Trasferimento”) avrà poi luogo - presso lo studio del Notaio che sarà indicato da ALFA ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 14.1.
– all’ora e nel giorno che saranno indicati da ALFA, coincidente con la Data di Esecuzione. Resta inteso tra le Parti che il trasferimento del Ramo di Azienda in capo a ALFA avrà efficacia a partire dal 31 dicembre 2016, coincidente con la Data di Subentro.
Articolo 13 Corrispettivo per l’acquisto del Ramo d’Azienda
13.1 Le Parti si danno atto che il corrispettivo per l’acquisto del Ramo di Azienda che ALFA dovrà corrispondere a AMSC sarà pari al valore di subentro nel Ramo di Azienda, determinato sulla base del criterio di calcolo previsto dall’articolo 52 del Contratto di Servizio applicato con riferimento alla situazione esistente alla Data di Decorrenza dell’Affitto (di seguito, il “Valore di Subentro”), aumentato e diminuito in misura pari, rispettivamente, al valore delle attività e delle passività trasferite.
13.2 Il corrispettivo individuato ai sensi del precedente articolo 13.1 sarà corrisposto da ALFA a favore di AMSC secondo modalità e termini che saranno concordati fra le Parti almeno 15 giorni prima della Data di Esecuzione.
13.3 Le Parti si danno atto che, per la determinazione del corrispettivo, si dovrà:
a) dedurre dal Valore di Subentro l’importo del Canone di Affitto già corrisposto da ALFA ad AMSC durante il corso dell’Affitto;
b) tener conto delle variazioni di valore intervenute nelle poste attive e passive afferenti il Ramo d’Azienda durante il corso dell’Affitto. Nello specifico si dovrà tener conto:
1) della riduzione dei Debiti Lavoristici maturati da AMSC alla Data di Decorrenza dell’Affitto a seguito dei
pagamenti effettuati da ALFA in ossequio a quanto previsto dal precedente articolo 8.1.c);
2) della riduzione dei Depositi Cauzionali incassati da AMSC prima della Data di Decorrenza dell’Affitto a seguito della restituzione da ALFA ai clienti in ossequio a quanto previsto dal precedente articolo 8.1.d);
3) della riduzione dei Crediti Lavoristici maturati da AMSC alla Data di Decorrenza dell’Affitto a seguito dell’incasso da parte di ALFA in ossequio a quanto previsto dal precedente articolo 8.1.e).
13.4 Le Parti si danno atto che le somme pagate e/o incassate da ALFA in ossequio a quanto previsto dal precedente articolo 8.1 lettere c), d) ed e), che costituiscono, rispettivamente, un credito e/o un debito di ALFA verso AMSC, saranno interamente compensate e/o integrate, in unica soluzione alla Data di Subentro, da/a quanto dovuto da ALFA ad AMSC a titolo di corrispettivo della cessione del Ramo d’Azienda.
Articolo 14 Subentro – Effetti del subentro
14.1. Alla Data di Esecuzione, dinnanzi al Notaio Rogante, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, porranno in essere o faranno sì che siano poste in essere le seguenti operazioni in un unico contesto, ma nell’ordine cronologico di seguito indicato:
(a) ALFA e AMSC sottoscriveranno – nelle forme di legge - l’Atto di Trasferimento;
(b) ALFA corrisponderà a AMSC il Valore di Subentro secondo i termini e le modalità concordate in conformità quanto previsto al precedente articolo 13.2.;
(c) ALFA e AMSC sottoscriveranno tutti gli atti, porranno in essere tutte le attività, gli adempimenti e le formalità necessari ed opportuni al fine di assicurare il trasferimento a ALFA di tutti gli elementi facenti parte del Ramo d’Azienda e l’immissione di ALFA nella piena proprietà del Ramo d’Azienda con effetti a partire dalla Data di Subentro.
ALFA e AMSC si danno atto che gli adempimenti che, a norma del presente Articolo 14.1., costituiscono l’Esecuzione, nonostante la loro pluralità e varietà, devono essere considerati come un atto unico ed inscindibile, cosicché (salvo diverso accordo), in caso di mancanza o imperfezione anche di uno solo di essi, l’Esecuzione non potrà ritenersi validamente perfezionata.
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 15 Divieto di cessione e divieto di subaffitto
15.1. Nessuna delle Parti può cedere, ad alcun titolo ed in nessuna forma, neanche parzialmente, salvo previo consenso scritto dell’altra Parte, il Contratto ovvero alcuno dei diritti da esso derivanti, né delegare a terzi alcuna delle obbligazioni nascenti dal Contratto.
15.2. E’ fatto divieto all’Affittuario di subaffittare il Ramo di Azienda senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente.
Articolo 16 Comunicazioni
16.1. Qualunque comunicazione, richiesta o consentita ai sensi del Contratto, dovrà effettuarsi in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (con rapporto di avvenuta ricezione) e sarà inviata:
a) se indirizzate al Concedente:
AMSC S.p.A.
[●]
All’attenzione del Dott. [●]
PEC: [●]
b) se indirizzate all’Affittuario:
ALFA S.r.l.
Xxxxxx Xxxxxxx, 0
00000 - Xxxxxx (VA)All’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
ovvero a qualunque altro indirizzo, anche di PEC o numero di telefax, che ciascuna Parte potrà notificare all’altra dopo la data di sottoscrizione del Contratto mediante i mezzi sopra indicati, rimanendo espressamente inteso che le Parti eleggono il proprio domicilio per tutti i fini previsti dal Contratto, ivi incluso il servizio di comunicazioni giudiziarie, agli indirizzi sopra menzionati oppure a quei differenti indirizzi che saranno notificati all’altra Parte in futuro.
Articolo 17 Modifiche
17.1. Ogni modifica e/o integrazione apportata al Contratto sarà valida ed efficace solo se effettuata in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
Articolo 18 Miscellanea
18.1. Tutto quanto non è espressamente regolato dal Contratto deve intendersi disciplinato dalle applicabili leggi vigenti.
18.2. L’eventuale tolleranza di una delle Parti per l’inadempimento del Contratto, o di parte di esso, non costituisce, né potrà in alcun modo essere interpretata, quale rinuncia all’esercizio dei diritti previsti nel Contratto medesimo, salvo il caso in cui tale rinuncia non venga effettuata espressamente ed in forma scritta dalla Parte rinunciataria.
18.3. Qualora una o più clausole del Contratto vengano giudicate da un organo giudiziario o da altra autorità competente, o per qualsiasi motivo diventino, o siano nulle, illegittime o ineseguibili o inapplicabili, interamente o in parte, le restanti clausole conserveranno a tutti gli effetti la loro validità ed efficacia.
Articolo 19 Controversie
19.1. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione o esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.
Articolo 20 Legge applicabile
20.1. Il presente Contratto è disciplinato a tutti gli effetti dalla legge italiana.
Elenco degli Allegati:
[●]
[Il presente atto resterà conservato negli atti del notaio autenticante al fine del rilascio a chiunque di copie, estratti e certificati ai sensi di legge.]
Gallarate,, lì [●] Marzo 2016
Per AMSC
[●]
Per ALFA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Sottoscritto per presa d’atto dal Presidente dell’Ufficio d’Ambito, Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx