CONTRATTO di OSPITALITA’
CONTRATTO di OSPITALITA’
fra
la Fondazione CASA DEI MUSICISTI, con sede in Milano Piazza X. Xxxxxxxxxx, 29, C.F. E P.IVA 05808340961, in persona del Consigliere Delegato Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, nel seguito anche "Fondazione", da una parte
Il Sig./la Sig.ra
e
nato/a a
il
C.F. , residente a in via , nel seguito anche "Ospite"
premesso che:
a) la Fondazione ha lo scopo esclusivo di solidarietà sociale e senza fini di lucro, fissato nell'art. 2 del suo statuto (Allegato 1), di ospitare i musicisti, e gli altri soggetti ivi indicati, nell'immobile sito in Milano, piazza Buonarroti 29 (nel seguito, "Casa Verdi") donato da Xxxxxxxx Xxxxx alla Casa di Riposo per Musicisti - Fondazione Xxxxxxxx Xxxxx (nel seguito, "Fondatrice") secondo le norme di cui all’art. 2 dello statuto della Fondatrice (Allegato 2);
b) per gli scopi di cui alla premessa a) la Fondazione gestisce, in Casa Verdi, una Casa Albergo ed una Residenza Sanitario Assistenziale (RSA), per la quale è in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dalla ASL Milano in data 9 febbraio 2009.
Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante del contratto, si conviene e stipula quanto segue:
1 - Oggetto e durata del Contratto di Ospitalità
1.1. La Fondazione ammette l'Ospite ad alloggiare nella RSA “Casa di Riposo per Musicisti” nella camera , situata al piano della Casa, fornendo le prestazioni previste nell'art. 2.
1.2. L'Ospite, o per esso/essa i relativi parenti e aventi causa, dichiarano di essere a conoscenza e di accettare che, in qualsiasi momento, la Fondazione, per proprie non sindacabili esigenze, può disporne il trasferimento in altra camera della RSA.
1.3. Il contratto di ospitalità è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data dell'ingresso dell'Ospite in Casa Verdi.
2 - Prestazioni della Fondazione
La Fondazione presta agli Ospiti, nella RSA sita in Casa Verdi, un servizio di pensione (vitto ed alloggio) e di assistenza medica e farmaceutica di base oltre ai servizi, gratuiti, specificati nella “Carta dei Servizi” che, nel testo vigente (“Carta dei Servizi” anno ), l'Ospite dichiara di aver preventivamente esaminato ed accettato e che, sottoscritta dall'Ospite, o per esso i relativi parenti e aventi causa, viene allegata sub 3 quale parte integrante del contratto.
La Fondazione si impegna a stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile per i danni subiti dagli Ospiti all'interno di Casa Verdi e per la responsabilità della Fondazione verso gli Ospiti di cui agli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile.
Inoltre la Fondazione si impegna a:
1. informare l’Ospite ed i relativi familiari o aventi causa in ordine alle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali erogate in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
2. predisporre il fascicolo socio-sanitario individuale ed Programmi Assistenziali Individuali e, per quanto previsto, darne comunicazione all’interessato/alla interessata, ai relativi familiari o aventi causa;
3. rispettare le linee guida ed i protocolli assistenziali adottati ed indicati nella Carta dei Servizi;
4. fornire le informazioni richieste da enti e soggetti preposti agli accertamenti di Legge o ad altre verifiche sull’Azienda .
5. rilasciare agli interessati, nei termini utili ad assicurare gli adempimenti di rito, le dichiarazioni fiscali e contabili previste dalle disposizioni di legge vigenti.
3 - Corrispettivo e pagamento
3.1. L’Ospite si impegna a corrispondere alla Fondazione la retta fissata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per le varie tipologie di alloggio nel limite massimo dell'80% (70%) del reddito netto dell'Ospite dell'anno precedente quale risultante dal Modello Unico (o
altra dichiarazione sostitutiva vigente al tempo) presentato dall'Ospite, restando a sua cura consegnarne copia alla Fondazione entro 30 giorni dalla relativa presentazione all'autorità fiscale. In caso di mancata tempestiva consegna di copia del Modello Unico sarà dovuta la retta fissata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
3.2. La tabella che viene allegata al contratto sub 4 espone le rette vigenti alla data di questo contratto; in particolare, la retta dovuta dall'Ospite, al netto del contributo sanitario regionale, salva l’applicazione del limite del 80% (70%) di cui al precedente comma (come da allegato sub 5), è pari ad
€ (Euro / ) mensili e sarà dovuta a decorrere dal giorno del suo ingresso in Casa Verdi.
3.3. La determinazione periodica delle rette per le varie tipologie di alloggio viene fatta dal Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile giudizio, avuto riguardo all'evoluzione del costo complessivo sopportato dalla Fondazione per le spese di ospitalità, avuto riguardo all'assenza di scopo lucrativo; le variazioni avranno effetto a partire dal terzo mese successivo alla loro comunicazione per iscritto. In caso di mancata accettazione della variazione, il contratto di ospitalità perderà ogni effetto a decorrere dall'inizio del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione di variazione, e l'Ospite dovrà lasciare la camera assegnatagli libera di sé e cose sue.
La Fondazione, fatto salvo l’adempimento degli obblighi normativamente sanciti, si attiverà affinchè le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dall’ASL.
3.4. Il pagamento della retta verrà effettuato in rate mensili anticipate entro il giorno 20 del mese, mediante R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto) con addebito automatico sul conto corrente dell’Ospite, previa consegna del relativo documento fiscale all’Ospite stesso. Con tale modalità di pagamento verranno saldate dall’Ospite anche tutte le prestazioni accessorie fornite dalla Fondazione a richiesta dell’Ospite non incluse nella retta (xx.xx. telefonia, ADSL, ecc.)
3.5. In caso di allontanamento temporaneo dell'Ospite da Casa Verdi, purché comunicato preventivamente per iscritto, sarà conservata la disponibilità della camera assegnata, fermo l'obbligo del pagamento della retta dovuta.
3.6. Agli Ospiti che si assentano da Casa Verdi (salvo quanto previsto all’ultimo capoverso) per un periodo superiore ai tre giorni consecutivi, dando preventiva comunicazione scritta della data di partenza e di quella di rientro, viene corrisposta, per il 50% alla partenza e per il saldo al rientro in Casa Verdi, una diaria giornaliera nell'importo fissato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione per un periodo massimo di quarantadue giorni di assenza nell’arco dell’anno solare.
All’Ospite che percepisce un reddito mensile netto inferiore a euro 1.000 e che non usufruisce durante l’anno della diaria di cui al comma precedente, o che ne usufruisce solo in parte, è riconosciuto, previa richiesta, un importo di euro 20 al giorno per un massimo di 30 giorni all’anno (o per un numero inferiore di giorni, detratti quelli già fruiti per la vacanza), quale contributo finalizzato al benessere dell’Ospite.
La diaria non viene corrisposta per le assenze dovute a ricoveri presso strutture socio-sanitarie o ospedaliere, pubbliche o private.
3.7. La Fondazione si impegna a rilasciare all’Ospite apposita certificazione delle rette ai fini fiscali in tempo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4 - Oggetti personali
Si consiglia di non tenere con sè oggetti di valore o grosse somme di denaro. La Fondazione non risponde di eventuali furti o smarrimenti. I beni possono essere consegnati per la custodia all’Operatore del Servizio Sociale.
Ai sensi dell’art. 1783-1786 c.c. la Fondazione risponde:
1) quando le cose dell’ospite gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.
La Fondazione ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore, che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell’RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
La Fondazione può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
5 - Obblighi dell’Ospite o del sottoscrittore
L’Ospite, o il sottoscrittore diverso dall’assistito, si impegna a rispettare le disposizioni, le indicazioni e le norme regolamentari emanate dalla Fondazione e ad uniformarsi alle indicazioni e prescrizioni della “Carta dei Servizi".
6 - Recesso
6.1. L’Ospite può recedere in qualsiasi momento dal contratto di ospitalità, dandone comunicazione scritta alla Fondazione; il recesso, anche ai fini del pagamento della retta, avrà effetto 10 giorni dopo la data di ricevimento della predetta comunicazione, quand'anche l'Ospite avesse lasciato Casa Verdi dalla data della comunicazione del recesso, ovvero alla data in cui l'Ospite avrà effettivamente lasciato Casa Verdi, liberando la camera di cose sue.
6.2. La Fondazione può recedere in qualsiasi momento dal contratto di ospitalità qualora il responsabile medico di Casa Verdi abbia accertato, con suo insindacabile giudizio, che l'Ospite è affetto da patologie e situazioni cliniche incompatibili con la permanenza nella RSA. In tal caso, il recesso avrà effetto immediato, salvo l'obbligo dell'Ospite di corrispondere la retta di cui all'art. 3 sino alla data in cui lascia la camera libera di sè e cose sue.
7 - Risoluzione del contratto di ospitalità
La Fondazione potrà risolvere il contratto di ospitalità, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:
a) assuma e mantenga un comportamento incompatibile con le indicazioni e prescrizioni della Carta dei Servizi o comunque con la vita in comunità, constatato con rapporto scritto dell'Operatore dei Servizi Sociali convalidato dal Consigliere Delegato, previa audizione personale dell'Ospite da parte del Consiglio di Amministrazione, trascorsi almeno 30 giorni dall'invito scritto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a desistere da tale comportamento;
b) sia moroso nel pagamento della retta o di altre somme dovute alla Fondazione, trascorsi 20 giorni dall'invito scritto al pagamento di quanto dovuto.
La risoluzione avrà effetto dieci giorni dopo il ricevimento della relativa comunicazione scritta. Nell’ipotesi di risoluzione di cui al punto b), la Fondazione, fatto salvo l’adempimento degli obblighi normativamente sanciti, si attiverà affinchè le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dall’ASL.
8 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non potrà essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle parti stesse.
9 - Foro esclusivo per le controversie
Per ogni controversia relativa a questo contratto, alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Informativa in materia di privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 e successive disposizioni, rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili acquisiti o che verranno acquisiti in relazione al rapporto di ospitalità di cui al su esteso contratto, si informa che:
1. i dati personali e sensibili comunicati dall'Ospite sono indispensabili per la corretta esecuzione delle attività proprie della Fondazione; il mancato trattamento dei dati non consentirebbe l’espletamento degli obblighi contrattuali a suo carico;
2. la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali e sensibili hanno la esclusiva finalità di poter svolgere in modo adeguato le attività proprie della Fondazione: registrazione degli Ospiti, assistenza sanitaria, diagnosi, cura e terapia degli Ospiti, prenotazione e refertazione di esami clinici o visite specialistiche, gestione amministrativa, adempimenti di obblighi di legge.
3. i dati personali e sensibili e il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione, di diffusione o comunque di divulgazione al di fuori dei casi previsti per legge e comunque secondo le modalità consentite.
4. I soggetti esterni che potranno venire a conoscenza dei Vs. dati sono:
_ altre strutture sanitarie;
_ enti competenti in materia di assistenza sociosanitaria;
_ enti e soggetti preposti agli accertamenti di Legge o ad altre verifiche sulla Fondazione;
5. i dati personali e sensibili saranno trattati sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico applicando tutte le misure minime di sicurezza previste nell’allegato B del D.L.vo 196/2003;
6. i dati personali e sensibili saranno trattati solo ed esclusivamente da soggetti incaricati e adeguatamente istruiti;
7. è facoltà dell'Ospite esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.L.vo 196/2003, che in sintesi sono i seguenti:
- conoscere quali dati personali e sensibili sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento,
- ottenere la cancellazione dei dati personali e sensibili trattati in violazione delle norme,
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati registrati,
- opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati personali e sensibili,
- opporsi al trattamento dei dati personali ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva.
8. la Fondazione garantisce, ai sensi del provvedimento del 9/11/2005 del Garante della Privacy (regole di condotta per la sanità – allegato 8) e successivi, la protezione dei dati personali per quanto riguarda: tutela della dignità, riservatezza nei colloqui, distanze di cortesia, notizie al pronto soccorso, notizie sui reparti chiamate in sale d’attesa, liste di pazienti, informazioni sullo stato di salute, ritiro delle analisi.
Allegati:
1: Art. 2 statuto Xxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxx
0: Art. 2 statuto Casa di Riposo per Musicisti-Fondazione Xxxxxxxx Xxxxx 3: Carta dei Servizi
4: Tabella rette vigente
5: Determinazione retta vigente 6: Informativa dati sensibili Ospiti
7: Informativa privacy Parenti e Caregivers
8: Provvedimento del 9/11/2005 del Garante della Privacy
Letto, approvato e sottoscritto Milano,
Fondazione Casa dei Musicisti
L'Ospite
Per approvazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del cod. civ., degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9. Milano,
L'Ospite
Autorizzo ed acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili. L’Ospite