GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLE APPLICAZIONI
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale
GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLE APPLICAZIONI
C.I.G. 5226855930
MODELLO DI CONTRATTO - ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI PROFESSIONALI PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLE APPLICAZIONI
- CIG 55226855930 - TRA
IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE GENERALE PER L’ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L’INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL
PERSONALE, (d’ora in avanti denominato, per brevità, “Ministero”), con sede in Roma (Cap. 00186), Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale e partita
I.V.A. 80188210589, per il quale interviene la………………….. nella sua qualità di…………………. del Servizio I della Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, domiciliata per la carica presso la sede del Ministero
E
La società………………….., in appresso chiamata anche “Impresa o Appaltatore”, con sede in………., Via/Piazza………….., capitale sociale Euro……………….., Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n°……………….(All. A), in persona di………………….., legale rappresentante, identificato con………., rilasciata da…………………, valida fino a… (All. B).
PREMESSO CHE
a) il Ministero, nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, ha deciso di affidare i servizi sistemistici del sistema informativo nazionale MiBAC; il medesimo Ministero, a seguito di determinazione direttoriale del 24 giugno.
2013, ha avviato e concluso la procedura di affidamento dei suddetti servizi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni – Codice CIG… ;
b) il servizio è stato aggiudicato all’Impresa in data…………………. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di valutazione della Commissione appositamente istituita con decreto direttoriale del ;
c) il Responsabile del procedimento, con nota prot………… del ,
ha comunicato alla soc………………… l’aggiudicazione, risolutivamente condizionata all’esito delle verifiche, con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni;
d) l’impresa ha tempestivamente fornito tutti gli elementi richiesti, necessari per la stipula del contratto;
e) sono state effettuate le comunicazioni di legge, e non risulta presentato alcun ricorso avverso la predetta aggiudicazione;
f) l’Impresa ben conosce i rischi relativi alle prestazioni da eseguire e le cautele da adottare in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008;
è stata ottenuta dall’UTG competente l’informativa ex art. 84 del d.lgs 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa / è stata richiesta all’UTG competente l’informativa di cui all’art. 84 del d.lgs 159/2011 in data .......ed acquisita l’autocertificazione ex art. 89 del citato decreto, attesa l’urgenza.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue: Art. 1. Premesse.
Le premesse e gli atti menzionati nel contratto, ivi incluso il Capitolato tecnico, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
Art. 2. Oggetto del contratto.
Il Ministero affida all’Impresa, che accetta, l’esecuzione dei servizi sistemistici del sistema informativo nazionale MiBAC, come meglio specificato nel disciplinare e nel Capitolato allegati al bando di gara, nonché nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
2.2. Il servizio dovrà essere svolto, in ogni caso, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e, ove migliorative, nella Relazione tecnico-descrittiva presentata dall’Impresa, allegata al presente contratto (All.1).
Il servizio dovrà essere erogato presso la sede del Ministero sita in xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 in Roma; saltuariamente potrà essere necessario effettuare attività presso altre sedi del Ministero ubicate nel comune di Roma.
L’impresa, fermo restando il rispetto dell’orario giornaliero del personale fissato in otto ore lavorative, deve assicurare la presenza dei componenti del gruppo di lavoro presso i locali dell’Amministrazione, dal lunedì al venerdì, nella seguente fascia oraria minima: dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (da precisare in sede di stipula alla luce dell’offerta).
Il Ministero potrà richiedere interventi sia fuori dell’orario ordinario sopra indicato che nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali dandone comunicazione al Responsabile del Servizio dell’impresa con preavviso previsto in Capitolato.
2.3. L’Impresa sarà comunque tenuta, nell’ambito delle attività descritte nel richiamato Capitolato tecnico, ad eseguire le variazioni nelle prestazioni richieste
dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto, purché tali variazioni non eccedano un quinto dell’importo del corrispettivo del contratto medesimo.
Art. 3. Normativa applicabile e condizioni generali.
Oltre che dalle clausole contenute negli articoli del presente contratto, le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto saranno regolate:
- dal decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e dal d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- dal codice civile, e dalle leggi, i regolamenti, i decreti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le prestazioni oggetto del presente appalto;
- dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- dalle condizioni indicate nel bando, nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e nell’offerta oggetto di aggiudicazione definitiva, i quali, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di contrasto tra le fonti sopra richiamate, prevarrà sempre quella più favorevole per il Ministero.
Art. 4. Durata del contratto. Esclusione del tacito rinnovo.
Il presente contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorre dalla data di effettivo inizio del servizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata per la ripetizione di servizi analoghi allo stesso contraente del presente appalto per una durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi ed alle condizioni dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006
La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima del termine finale del contratto originario o rinnovato. Il contratto, in ogni caso, non potrà essere rinnovato tacitamente.
Art. 5. Responsabile del Contratto per l’Impresa.
Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Impresa è tenuta a comunicare al Ministero le generalità del proprio “Responsabile del Contratto” e del suo eventuale sostituto, al quale è affidato il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata la accettazione scritta del designato “Responsabile del Contratto”.
Tale Responsabile garantirà la continuità delle funzioni in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
Il Responsabile sarà rappresentante dell’Impresa ad ogni effetto di legge e di contratto ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il Ministero le modalità tecniche inerenti lo svolgimento del servizio oggetto del presente incarico.
Il Ministero si rivolgerà direttamente a tale Responsabile per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’Impresa.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile, sarà considerato dal Ministero dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Impresa.
In caso di impedimento o assenza del Responsabile, l’Impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Ministero, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
Il Ministero si riserva di chiedere la sostituzione del Responsabile o del sostituto, senza che l’Impresa possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.
Art. 6. Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto designato dal Ministero é
……………. nella sua qualità di……………….. del Servizio….. della Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, domiciliata per la carica presso la sede del Ministero.
Il suddetto Responsabile assume la responsabilità tecnica del servizio, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e vigila sull’osservanza contrattuale, applicando le penali eventualmente necessarie, supervisiona l’esecuzione del servizio, proponendo che si proceda alla liquidazione finale a norma di capitolato e di legge.
Art. 7. Obblighi e adempimenti.
L’Impresa dovrà adempiere a tutte le obbligazioni e sostenere tutti gli oneri, nessuno escluso od eccettuato, comunque derivanti da norme di legge e regolamenti, condizioni e clausole applicabili alle prestazioni oggetto del contratto, nonché dalle disposizioni e prescrizioni emanate dalle Autorità competenti.
Le spese sostenute per il rispetto dei predetti obblighi e per l’assunzione dei menzionati oneri sono comprese e compensate dal corrispettivo del contratto e resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa. Conseguentemente, l’Impresa non
potrà avanzare pretesa alcuna o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei confronti del Ministero, impegnandosi espressamente a mallevare e tenere indenne il Ministero stesso da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie.
7.2. L’Impresa, inoltre, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto stesso.
7.3. L’Impresa prende atto che potrà avvalersi, per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, soltanto di personale regolarmente contrattualizzato dalla medesima impresa.
L’Impresa dovrà garantire, per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività, che il personale dedicato all’espletamento del servizio sia sempre della qualificazione professionale dichiarata in sede di offerta.
Le sostituzioni di personale dovranno essere concordate preventivamente con il Ministero, dietro presentazione ed approvazione dei curriculum, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti per ciascuna figura professionale ovvero in possesso di requisiti analoghi a quelli indicati in offerta, ove superiori a quelli minimi richiesti. La sostituzione richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, non inferiore a 5 giornate lavorative il cui costo sarà interamente a carico dell’impresa. In caso di indisponibilità del personale a causa di forza maggiore, il fornitore dovrà proporre all’approvazione del Ministero la sostituzione con personale in possesso di professionalità ed esperienza non inferiore a quella del personale indisponibile, entro e non oltre cinque giorni
lavorativi. La sostituzione dovrà poi essere operativa dal giorno successivo all’approvazione da parte del Ministero.
7.4. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che saranno impiegate nell’esecuzione del contratto, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria e della zona anche se non sia aderente alle associazioni contraenti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale che la riguardi.
7.5. Qualora l’Impresa si renda inadempiente rispetto alle previsioni di cui al comma che precede, con particolare riferimento al versamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti, il Ministero avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ex art. 1456 c.c..
7.6. Restano in ogni caso a carico dell’Impresa i seguenti oneri ed obblighi relativi al/alla:
- fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassuma le varie fasi di lavoro svolte, e comunque da prodursi con le modalità di cui all’Offerta tecnica;
- cura della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell’appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dal Ministero;
- responsabilità diretta dell’operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;
- osservanza e obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell’appalto in materia di assicurazioni
sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale;
- cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare attenzione alla sicurezza;
- costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore relativamente alle prestazioni e all’esecuzione di opere oggetto del presente contratto e trasmissione della relativa documentazione al Ministero;
- dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in relazione all’attività svolta;
- esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto concordando preventivamente eventuali modifiche all’ordine degli interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici periferici competenti per ciascuna area.
7.7. L’Impresa, infine, dovrà eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:
- gestione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e xxxxx xxxxxxxxx;
- prevenzione della criminalità organizzata;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
- prevenzione incendi.
Art. 8. Corrispettivo.
Il corrispettivo spettante all’Impresa per l’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto, risultante dall’offerta economica dell’aggiudicataria, è pattuito in €………. (Euro……………), IVA esclusa, pari ad €……….. (Euro… ) inclusa I.V.A.
Il corrispettivo sarà contabilizzato e liquidato a misura con l’applicazione dei prezzi unitari risultanti dall’offerta, nel limite massimo di spesa derivante dall’importo complessivo offerto.
8.2. L’Impresa dichiara di accettare l’importo suindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori ed elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.
8.3. I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del servizio, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma quindi:
- di essere pienamente consapevole delle condizioni operative nelle quali si svolgerà il servizio,
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso e documenti allegati e nella lettera di xxxxxx, nello schema del presente contratto sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore in sede di gara ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta che l’Appaltatore giudica, quindi, remunerativa e che possano, comunque, influire sull’esecuzione del contratto;
- di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito del servizio e di ritenere congrua l’offerta presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa, azione o eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.;
L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere
- ai sensi dell'Art. 1655 c.c. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e
correlati al compimento dell' appalto.
8.4. Eventuali attività e/o interventi fuori orario saranno consuntivate su base oraria di effettiva erogazione e avranno il riconoscimento, per ciascuna professionalità impiegata, del corrispettivo orario convenzionalmente calcolato, secondo la formula: “tariffa oraria: (tariffa giornaliera contrattuale in fascia ordinaria)/7”. Mentre, eventuali erogazioni di giornate con orario ridotto, sempreché concordate o accettate senza penali dal Ministero, comporteranno una fatturazione ridotta ovvero un successivo recupero (ove il recupero venga concordato al di fuori della fascia ordinaria non si procederà a compensazione tariffaria).
Art. 9 – Divieto di revisione ed aggiornamento del corrispettivo.
Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
Non verrà pertanto riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione, come detto, gli artt. 1467 e 1664 c.c.
In caso di rinnovo del contratto, nei limiti di quanto previsto in sede di gara, sarà applicata la clausola di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 115 del d.lgs. 163/06 s.m.i. .
Art. 10. - Modalità e condizioni di pagamento.
Nel limite dell’importo massimo indicato nell’art. 8 che precede, il pagamento del corrispettivo avverrà in seguito alla presentazione di idonee fatture da intestare al “MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO — DIREZIONE GENERALE PER L’ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L’INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL
PERSONALE – SERVIZIO I”. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, commi 2 lettera d) e 6, del D.Lgs 231/2002, come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs 192/2012 il pagamento del corrispettivo avrà luogo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accertamento da parte dello scrivente Ministero della conformità del servizio prestato.
In occasione di ciascun pagamento, l’Impresa dovrà presentare:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante dell’Impresa, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendacie di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 dichiara :
• di aver correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto;
• che le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa;
• di aver correttamente corrisposto ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto;
• che i versamenti attestati dal DURC trasmesso unitamente alla
dichiarazione sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto;
• di aver correttamente effettuato e versato l’imposta sul valore aggiunto
relativa alle prestazioni oggetto del presente contratto, indicando il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL
n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge ; In particolare la dichiarazione dovrà indicare anche:
• il nominativo dei lavoratori impegnati nell’appalto;
• l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore
• l’indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;
• il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
• gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali in corso di validità.
In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte dell’Impresa e sarà posto a garanzia dell’adempimento medesimo con facoltà (e non obbligo) del Ministero di sostituirsi all’Impresa nell’adempimento degli obblighi di quest’ultimo nei confronti delle maestranze, del Fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega conferita dall’Impresa al Ministero ed autorizzazione a procedere in tal senso. Il mancato esercizio di tale facoltà da parte del Ministero non esclude il diritto di questo a
rivalersi degli oneri che l’inadempimento dell’Impresa le comporterà. .
Nel caso l’Impresa invii al Ministero improprie richieste o comunicazioni lamentando il mancato pagamento di importi in realtà inesigibili ai sensi del presente contratto, sarà applicata una penale pari al 10% dell’importo illegittimamente sollecitato a titolo di ristoro del danno di immagine sofferto dal Ministero Committente.
Quanto previsto dal presente articolo viene pattuito in espressa deroga a quanto previsto dal D.leg.vo 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato del D.leg.vo 9
novembre 2012 n.192.
Art. 11 - Prevenzione degli infortuni – sicurezza.
Prima dell’inizio delle attività l’Appaltatore, in sede di riunione congiunta, in cui verrà redatto apposito Verbale di informazioni, di cooperazione e di coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, confermerà:
- di aver ricevuto, in fase di gara, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, redatto dal Ministero e indicante le misure da adottare per eliminare le interferenze;
- di aver ricevuto le informazioni riguardanti le misure di emergenza e le informazioni relative ai rischi specifici presenti nelle aree in cui dovrà svolgere il servizio e alle relative modalità/procedure di prevenzione e protezione al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L'Impresa è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", DPR n. 302 /1956 e n. 303/1956 (per la
parte non abrogata, l’ art.64), n. 320/1956 (per la parte non abrogata) ed al
D.P.R. n. 222/2003. L'Impresa è altresì obbligata:
1. a contattare il Ministero qualora ritenga necessario (in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione del servizio o durante la prestazione), acquisire/fornire ulteriori informazioni, necessarie per effettuare una nuova valutazione dei rischi da interferenze o modificare le misure adottate per eliminare le interferenze;
2. a trasferire le informazioni suddette ai propri dipendenti e a far loro osservare le norme e le disposizioni di cui sopra;
3. ad informare immediatamente il Ministero in caso di infortunio o di sinistro e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
Il Ministero ha ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 12 - Prescrizioni in materia di sicurezza.
In tutti i casi in cui siano accertate dal Ministero, anche nella persona del Responsabile dell’esecuzione del Contratto, violazioni da parte dell’Appaltatore, delle misure di sicurezza nello svolgimento del servizio, lo stesso sarà immediatamente sospeso.
Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all’art. 16.
Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell’Appaltatore di accertate
violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.lgs. n. 81/2008 comporterà l’applicazione di una penale aggiuntiva pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale giornaliero (quindi (quindi calcolata su un importo pari a 1/365° dell’importo presunto annuale) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste.
Il Ministero si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.lgs. n. 81/2008 artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte.
A tali fini, il Responsabile dell’esecuzione del contratto nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Ministero ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto.
In caso di violazioni diverse da quelle sopra calendate ed ove ripetute, il Ministero ha facoltà, altresi' di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’Impresa
Art. 13 – Incedibilità del contratto e del credito.
E' fatto espresso divieto di cedere tutto o in parte il contratto a terzi, pena l'immediata risoluzione dello stesso e salvo l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
E' espressamente vietata la cessione di tutti i crediti derivanti dalle prestazioni indicate nel presente contratto, con la conseguente inefficacia della cessione ed esclusiva responsabilità dell’Impresa nei confronti del Ministero per ogni violazione della anzidetta pattuizione. Trova applicazione l’art. 117 del D.lgs 163/06 s.m.i.
Resta inoltre esclusa ogni possibilità di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o presentare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.
Art. 14 - Subappalto.
E’ vietato, sotto pena di risoluzione del contratto, il subappalto in tutto o in parte del servizio, salvo autorizzazione espressa del Ministero e comunque nei termini previsti dall’art. 118 del D.lgs 163/2006
L’Impresa, all’atto del presente affidamento, ha manifestato la volontà di subappaltare le seguenti parti del servizio: Resta comunque inteso che, ove venga concessa l'autorizzazione al subappalto, l’Impresa contraente non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'esecuzione del servizio e sarà tenuta all’osservanza dell’art. 118 del d.lgs 163/06 s.m.i..
(In caso di subappalto):
- Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, si precisa che il pagamento delle prestazioni effettuate dal subappaltatore sarà effettuato dall’appaltatore, che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice dei contratti pubblici, impiegato nell’esecuzione del contratto, Il Ministero inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Ministero si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile dell’esecuzione del contratto provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
Art. 15. - Forza maggiore.
Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza.
15.2. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all’Altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
15.3. La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell’impedimento determinato dalla suddetta causa.
Art. 16. Penali.
Il regime delle penali sarà regolato in base a quanto previsto in sede di gara dal Capitolato tecnico. A tal fine, formale contestazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Impresa, per iscritto o a mezzo PEC.
Qualora emerga un ritardo nell’esecuzione del servizio l’Impresa, onde non incorrere nella penalità stabilita, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio del Ministero, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo pagamento utile.
L'ammontare delle penali previste dal contratto, nel limite del 10% dell’importo netto contrattuale, sarà detratto dall'importo della fattura dopo che l’Impresa, su richiesta documentata del Ministero, abbia emesso apposita nota di credito.
L’ammontare delle penali complessivamente irrogato non potrà comunque superare il dieci per cento dell’importo contrattuale. Gravi o frequenti inadempimenti saranno comunicati all’Impresa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC. In tale ipotesi, il Ministero si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, qualora l'inadempimento sia tale da pregiudicare l'affidamento nell’appaltatore.
16.2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in caso di inadempimento contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed al successivo art. 20 del presente contratto (“Inadempienze. Risoluzione del Contratto. Clausola risolutiva espressa”).
Art. 17. Cauzione definitiva. Polizza RCT.
Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’impresa ha prestato cauzione costituita da …………….., a copertura della somma di euro
……………., pari al ……….% dell’importo contrattuale. Detta cauzione sarà svincolata nelle forme previste dal suddetto art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
17.2. L’Impresa è responsabile dei danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, mallevando il Ministero da ogni responsabilità al riguardo.
L’Impresa dovrà pertanto produrre polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, con franchigia massima di euro 5.000 per sinistro, per massimali di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni alle persone e Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni alle cose.
Art. 18. - Riservatezza e proprietà dei documenti.
Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali
l’Impresa verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.
18.2. L’Impresa è obbligata, pertanto, ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso in corso di esecuzione del contratto ed è direttamente responsabile per divulgazioni indebite avvenute ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori.
18.3. Gli elaborati, le opere di ingegno, eventuali software creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o da suoi dipendenti e/o collaboratori nell’ambito o in esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, appartengono al Ministero, il quale ne potrà disporre senza alcuna restrizione, fatto salvo l’obbligo della citazione della fonte.
18.4. L’Impresa tiene indenne il Ministero da qualsiasi azione o pretesa eventualmente fatta da terzi per contraffazione o violazione di diritti nell’esecuzione del servizio.
Art. 19. Verifiche, controlli e monitoraggio.
Il Ministero al fine di verificare la regolarità e la qualità del servizio effettuerà, avvalendosi di proprio personale, controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all’ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente dall’Impresa tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.
19.2. Il controllo non solleverà comunque l’Impresa dalla piena ed esclusiva responsabilità per la contestuale corretta esecuzione delle attività oggetto del contratto.
Art. 20. - Inadempienze. Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva
espressa.
Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente contratto, il Ministero si riserva la possibilità di risolverlo anticipatamente per inadempimento o ritardato adempimento di qualsiasi obbligazione assunta mediante esso, quando tale inadempimento sia reiterato e/o di natura tale da rendere inaffidabile il servizio eseguito dall’Impresa.
Le seguenti situazioni costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:
a) Comportamento dell’Appaltatore che configuri un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, a Ministero. Costituisce grave irregolarità anche l’inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente contratto;
b) Mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite da Ministero per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
c) Mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all’art. 17 durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga;
d) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta del Ministero;
e) Violazione reiterata di: i) disposizioni di legge, ii) regolamenti, iii) delle norme in tema di sicurezza, iv) del capitolato speciale di appalto, v) del presente contratto;
f) Inosservanza reiterata dei contenuti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
g) Accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione,
emissione a carico dell’Impresa di informativa interdittiva antimafia sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01;
h) Violazione del divieto di cedere il contratto, anche parzialmente, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice, nonché subappalto non autorizzato;
i) Sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico dell’Appaltatore;
j) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto;
La mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro costituisce, altresì, clausola risolutiva espressa la violazione da parte dell’Impresa delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed, in particolare, la violazione dell’obbligo in capo al medesimo di eseguire le transazioni inerenti il presente appalto, nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti, avvalendosi dei mezzi di pagamento consentiti dalla cita legge e successive modifiche ed integrazioni
La contestazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, deve contenere la descrizione dei fatti contestati ed un termine di 15 giorni per l'adempimento eventuale e le relative giustificazioni.
Entro il termine indicato l'Impresa può presentare le proprie giustificazioni ed eventualmente provvedere ad ottemperare alla diffida ad adempiere qualora l’Impresa non ottemperi alla diffida ad adempiere, il contratto è risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.
In tutti i casi di risoluzione del contratto il Ministero avrà diritto di procedere
all’escussione delle garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno a opera di terzi con spese a carico dell’Appaltatore.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c., nonché la facoltà del Ministero di compensare l’eventuale credito dell’Appaltatore con il credito derivante dal risarcimento del danno.
Entro trenta giorni dallo scadere del termine contrattuale o dalla data di risoluzione anticipata del contratto, l'Impresa è tenuta a restituire al Ministero la documentazione, le informazioni, i dati detenuti dal medesimo relativi ai servizi affidati ed a fornire al Ministero le informazioni ed í dati trattati.
Il Ministero può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, nonché nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08.
In caso di risoluzione del contratto nei casi sopraindicati, l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. Sono dovuti dalla Impresa i danni subiti dal Ministero in seguito alla risoluzione del contratto.
Il fallimento dell’Impresa comporterà l'automatica ed immediata risoluzione del contratto.
20.2. Qualora la somma delle penali applicata ai sensi del precedente art. 16 sia da superare il 10% del corrispettivo del contratto, sarà facoltà del Ministero risolvere il contratto mediante lettera raccomandata a/r ovvero PEC.
20.3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, dal Codice dei Contratti Pubblici e delle verifiche antimafia ex D.lgs 159/2011, derivandone per l’effetto, in caso di esito negativo dei suddetti
controlli, l’inefficacia del contratto medesimo. L’inefficacia, in tal caso, decorre dalla data in cui il Ministero è a conoscenza dell’eventuale esito negativo dei suddetti controlli.
Art. 21. Recesso.
Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni, dovendo in tal caso riconoscere all’Impresa soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso acquista efficacia, restando pertanto escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte del Ministero.
21.2. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata all’Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell’art. 28 che segue ovvero con comunicazione all’indirizzo PEC dell’Impresa.
Articolo 22. Esecuzione in danno
Qualora l’Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Ministero potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Impresa stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Ministero.
L’Impresa dovrà garantire l’accesso al Ministero o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Ministero avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Impresa ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.
23. Tracciabilità finanziaria. In attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’Impresa, in qualità di appaltatore, ha l’obbligo, a pena di nullità del contratto medesimo, di comunicare alla stazione appaltante le seguenti informazioni:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
23.2. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura.
23.3. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico dell’Impresa, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 24. Protezione dei dati personali.
L’Impresa effettuerà, nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), le indispensabili operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere le attività contrattualmente dovute, altresì provvedendo, nei casi previsti dal Codice Privacy, a nominare gli incaricati per il trattamento dei dati personali.
24.2 L’Impresa osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, con tempestiva informazione al Ministero, ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell’integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del
trattamento, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l’Impresa adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:
- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati.
24.3. L’Impresa tratterà, con modalità informatizzata o manuale, i dati personali nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del contratto e informerà il Ministero di qualsiasi evento che, con riferimento all’esecuzione del contratto, possa aver comportato l’alterazione dei dati.
24.4. La comunicazione dei dati avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione di obblighi di Legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le rispettive sedi indicate nel presente contratto.
Art. 25. Forma delle modificazioni contrattuali.
Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.
Art. 26. Foro esclusivamente competente.
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che possano insorgere fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse, il Foro esclusivamente competente è il Tribunale di Roma con esclusione di qualsiasi altro Foro anche se concorrente o alternativo.
Art. 27. Spese.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e per le copie necessarie, nonché le imposte di bollo e dell’eventuale registrazione del contratto stesso in caso d’uso, saranno a carico dell’Impresa.
Art. 28. Elezione di domicilio.
L’Impresa elegge domicilio presso la propria sede in… ,
Via/piazza… , ed, in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il
Comune di Roma, anche per gli effetti di cui all’art. 141 c.p.c..
Art. 29. Modello G.A.P.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’impresa ha consegnato, debitamente compilato, il modello da inoltrare, a cura del Ministero, presso la competente Prefettura ai sensi dell’art. 2 della legge 12 ottobre 1982 n. 726 (modello G.A.P.). Art. 30. Rimborso delle spese di pubblicità.
In base all’art. 36, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pari ad € ,
sono, rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione .
Art. 31. Condizione risolutiva.
Attesa l’urgenza, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte dell’UTG competente dell’informativa ex art. 84 del d.lgs 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l’informativa è stata richiesta all’UTG in data e sono state
acquisite le l’autocertificazioni ex art. 89 del citato decreto.
Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa .
In tale evenienza il contratto sarà risoluto di diritto mediante semplice comunicazione con racc. a.r. o PEC.
Il presente contratto è redatto in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, e consta di n…… fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dalla Dott………. per il Ministero e dal Sig./ Dott… per l’Impresa.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, …..
Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale – Servizio I
(Dott…………) Per l’impresa. .,……………………...
Il sottoscritto……………….,in qualità di rappresentante legale dell’impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Impresa dichiara, pertanto, di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente gli artt.: 4 (Durata del contratto. Esclusione del tacito rinnovo),
7 (Obblighi e adempimenti), 8 (Corrispettivo), 9 (Divieto di revisione e aggiornamento del corrispettivo) 10 (Modalità e condizioni di pagamento), 11 (Prevenzione degli infortuni – sicurezza) 12 (Prescrizioni in materia di sicurezza)
13 (incedibilità del contratto e del credito) 14 (Subappalto) 16 (Penali), 17 (Cauzione definitiva – polizza RCT), 18 (Riservatezza e proprietà dei documenti), 19 (Verifiche, controlli e monitoraggio), 20 (Inadempienze e risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa), 21 (Recesso), 22 (Esecuzione in danno), 23 (Tracciabilità finanziaria), 25 (Forma delle modificazioni contrattuali), 26 (Foro esclusivamente competente), 27 (Spese) e 28 (Elezione di domicilio), Art. 31 (Condizione risolutiva).
Roma, ……………..
Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale – Servizio I.
(Dott. ) Per l’impresa
(Dott/Sig. )
……………………………………………………………