Allegato H
Imposta di bollo assolta virtualmente
Allegato H
CONCESSIONE DI SPAZI DA ADIBIRE AD INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA E SPONSORIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE/TERRITORIALI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
TRA
AUSL DELLA ROMAGNA (C.F. 02483810392 ) in persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Xxxxxxxx (RN) il 18.10.1959, C.F. MNTNRT59R58H274L, domiciliata per la carica presso l’Azienda USL della Romagna che agisce in nome e per conto dell’ Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, di cui alla deliberazione n. 730 del 24/09/2015 di attribuzione dell’incarico di Direzione della struttura complessa denominata “Acquisti Aziendali” ed alla deliberazione n. 777 del 08/10/2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” così come modificata ed integrata con deliberazione del Direttore Generale n. 203/2016
e
_______________, sede legale in _______________, via ___________, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di_______________ al n.___, P. IVA_______________, domiciliata ai fini del presente atto in ____________, via _______________, in persona del _______________ legale rappresentante _________, giusti poteri allo stesso conferiti da ______________ (di seguito nominata, per brevità, anche “Concessionario”);
oppure
_______________, sede legale in _______________, via _______________, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di_______________ al n.___, P. IVA_______________,, domiciliata ai fini del presente atto in _______________, via _______________, in persona del ________ legale rappresentante _____________, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _________, sede legale in _______, Via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______ al n. _______, P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in __________, via _______, e la mandante __________, sede legale in _______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______ al n. ______, P. IVA ______, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via _______, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ______,_____________, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “Concessionaria”)
PREMESSO
che l’AUSL della Romagna, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del concessionario per l’affidamento della concessione di spazi da adibire ad intermediazione pubblicitaria e sponsorizzazione presso le strutture sanitarie/territoriali dell’Azienda Usl della Romagna oggetto del presente contratto, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al bando di gara inviato alla G.U.U.E. il xx/xx/2018;
che l’obbligo del concessionario di prestare quanto oggetto del presente contratto è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;
che il concessionario è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’AUSL della Romagna e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire la concessione e i servizi oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
che il concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
che il concessionario ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente contratto;
che nei confronti del concessionario sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
che il concessionario ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente contratto;
che il concessionario ha in essere una copertura assicurativa per danni per un massimale per sinistro a persone e/o cose non inferiore a € 3.000.000 (tre milioni) con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del contratto (3+2 anni);
che il concessionario ha presentato l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse ed oggetto del contratto
Forma oggetto del presente contratto l’affidamento della concessione di spazi da adibire ad intermediazione pubblicitaria e sponsorizzazione presso le strutture sanitarie/territoriali dell’Azienda USL della Romagna, come meglio specificato nella documentazione di gara.
La concessione dovrà essere svolta senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza.
In caso di interruzione, si applicano le penali di cui all’ articolo successivo.
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il capitolato tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito del contratto si intende per:
a) Amministrazione Contraente: è l’AUSL della Romagna presso il quale il concessionario si impegna ad eseguire il servizio richiesto;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Concessionario: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
d)Sito: spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx dedicato e gestito dall’AUSL, contenente un’area riservata a ciascun bando di gara.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
La concessione del servizio oggetto del presente contratto, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal disciplinare di gara inclusivo del capitolato tecnico, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, dal DUVRI dell’Aggiudicatario, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il concessionario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate;
d) dagli allegati forniti dell’aggiudicatrice a giustificazione dell’offerta anomala (eventuale).
In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel disciplinare di gara inclusivo del capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il concessionario, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.
Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo PEC oppure a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente contratto di concessione ha una durata di 3 anni (36 mesi) a decorrere dalla data di stipula, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nel bando/disciplinare di gara e/o dalla normativa di legge in materia.
Previa semplice comunicazione notificata all’affidatario entro la scadenza del contratto principale, l’Azienda USL della Romagna si riserva, per un biennio (24 mesi), la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo della concessione aggiudicata alle medesime condizioni economiche e contrattuali o migliorative di servizio. In forza dell’esercizio eventuale di consegne destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento del servizio aggiudicato, l’aggiudicatario rimarrà comunque obbligato all’esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto principale, senza possibilità di sollevare eccezioni. Nessuna pretesa può essere vantata dall’aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell’opzione di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento del servizio aggiudicato.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, stimato in 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente atto, fatto salvo quanto specificato al punto precedente.
Articolo 6 – Condizioni del servizio e limitazioni di responsabilità
Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il concessionario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta tecnica, presentata dal concessionario se migliorativa. In ogni caso, il concessionario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il concessionario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’AUSL della Romagna per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo concessionario ogni relativa alea.
Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Azienda Sanitaria debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l’Amministrazione. Il concessionario prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della medesima AUSL della Romagna continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il concessionario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il concessionario, in fase di presentazione dell’offerta, ha sottoscritto per accettazione il D.U.V.R.I., che diviene parte integrante del presente contratto, riferito ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, l’AUSL ed il concessionario si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dall’AUSL sia dal concessionario, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
L’Amministrazione contraente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al concessionario la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento. Ai fini di quanto stabilito dall’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all’affidamento delle attività previste dal presente disciplinare sono pari a zero.
Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, il direttore dell’esecuzione (DEC) - prima dell’avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto - può programmare un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l’efficacia e l’efficienza delle azioni di coordinamento.
Il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’AUSL e/o da terzi autorizzati.
Il concessionario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del concessionario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
Il concessionario si obbliga a consentire all’AUSL, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il concessionario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto.
L’AUSL può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal presente contratto.
La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
La Ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o sui suoi dipendenti nell’esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l’Azienda USL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.
Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del concessionario
Il concessionario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
a) eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto, dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e nella documentazione di gara;
b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’AUSL della Romagna nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
c) erogare il servizio oggetto del contratto e le prestazioni connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto medesimo e negli Atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’AUSL di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
e) su richiesta scritta dell’AUSL della Romagna, il concessionario dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al concessionario e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il concessionario non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il concessionario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il concessionario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Il concessionario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente atto.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 , a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 9- Modalità e termini di esecuzione dell’appalto
Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall’AUSL della Romagna, il concessionario si obbliga a prestare il servizio e ad effettuare le attività dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
L’erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il concessionario e l’AUSL della Romagna.
Articolo 10 – Canone del servizio
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il concessionario di ogni relativo rischio e/o alea.
Il concessionario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Il concessionario corrisponde il canone corrispondente all’offerta economica presentata e per il quale è risultato aggiudicatario, costituito unicamente dalla misura della “royalty” percentuale di natura fissa, basata sui ricavi conseguiti nell’ambito della gestione contrattuale, dallo stesso offerta, nei termini e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Il pagamento del canone di concessione oggetto di aggiudicazione deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno, decorrente dalla data di perfezionamento del contratto ed entro 30 giorni dalla scadenza naturale del contratto.
Per ricavo operativo sul quale andrà applicata la percentuale offerta in sede di gara, si intende quell’importo pari al fatturato inerente l’attività di qualsiasi natura che il concessionario ha percepito dagli sponsor/inserzionisti a qualsiasi titolo, compresi i rimborsi spese, al netto delle seguenti voci:
IVA;
b) Imposte e tasse, laddove dovute e debitamente documentate
Il mancato pagamento di una sola rata oltre il 5° giorno dalla sua scadenza potrà provocare la decadenza di diritto della concessione.
I versamenti devono essere eseguiti dal concessionario alle scadenze previste indipendentemente dal ricevimento in tempo utile di appositi avvisi, così come l'adeguamento ISTAT.
I versamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario presso la Tesoreria dell’Azienda USL della Romagna – cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – X.xx della Repubblica, 14 – 00000 Xxxxx – Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
Articolo 11 - Adeguamento dei prezzi
Il prezzo delle prestazioni rimane fisso ed immutato per tutta la durata del presente contratto.
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione della concessione, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
La ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l’Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.
La ditta aggiudicataria s’impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione aggiudicata, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata alla concessione di cui al presente appalto, il codice CIG.
In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell’RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all’art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 13 - Trasparenza
Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14 – Forme di inadempimento, penali e procedimento di contestazione
L’Amministrazione Contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte del concessionario siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, l’AUSL della Romagna si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del concessionario gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
La violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel disciplinare di gara inclusivo del capitolato tecnico o il compimento, da parte della ditta concessionaria o dei suoi dipendenti, di atti o fatti che possano compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, daranno piena facoltà all’Azienda USL di applicare una penale, previa contestazione degli addebiti a mezzo di lettera raccomandata A.R. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, sempreché le violazioni commesse non configurino ipotesi per le quali è prevista la facoltà dell’Azienda USL di risolvere il contratto di concessione.
In particolare l’amministrazione applicherà le seguenti penali:
€ 1.000,00 per l’inadempimento parziale, nell’esecuzione del contratto, delle proposte presentate in sede di offerta tecnica;
€ 300,00 per ogni giorno di ritardo in caso di mancato rispetto del crono programma presentato dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica
€ 200,00 ingiustificata irreperibilità del referente unico della ditta concessionaria;
€ 300,00 ogni altra infrazione contrattuale e/o inadempimento o operazione eseguita male o in modo incompleto, per ogni giorno in cui è stata commessa la violazione stessa.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui sopra, vengono contestati per iscritto al concessionario dall’Azienda Sanitaria; il concessionario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione o di giorni 1 (uno) in caso di urgenza.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale aggiudicato; qualora lo superasse, si dovrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto.
L’invio di n. 3 non conformità nel corso di un trimestre costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.
ll pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, il concessionario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Gli importi per inadempienze contrattuali verranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72 e verranno decurtati direttamente da parte dell’Azienda dalla cauzione definitiva o sull’ammontare dei crediti eventualmente maturati e/o maturandi.
Articolo 15 - Cauzione definitiva
Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura/noleggio, il concessionario costituisce una cauzione definitiva in favore dell’ AUSL della Romagna di importo pari a 10% del valore del contratto (al netto degli oneri fiscali) eventualmente ridotta/incrementata ai sensi del D.Lgs.50/2016 art. 103.
La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto e fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del concessonario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del presente contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Forme di inadempimento, penali e procedimento di contestazione ”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’AUSL della Romagna, per quanto di ragione, verso il concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali.
La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’AUSL della Romagna.
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il concessionario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’AUSL della Romagna delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
Il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché ad adeguarsi, da maggio 2018, a quanto previsto dal cd. regolamento privacy.
Articolo 17 – Risoluzione
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di concessione e del presente Contratto, l’Amministrazione Contraente potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
In caso di inadempimento del concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Amministrazione Contraente per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno.
In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al concessionario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’ Amministrazione Contraente, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’AUSL della Romagna, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il presente contratto nei seguenti casi:
mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’articolo “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’ Amministrazione Contraente, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
In caso di risoluzione il concessionario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’ AUSL della Romagna.
In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente contratto l’Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al concessionario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 18 – Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’ Amministrazioni Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto,in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata a/r o tramite PEC.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del concessionario;
b) qualora il concessionario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il concessionario medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Nei casi di cui ai commi precedenti il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
L’Amministrazione Contraente può altresì recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso concessionario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’AUSL della Romagna.
Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari, lasciandone indenne e sollevata l’Azienda USL della Romagna.
A copertura della responsabilità per danni, la ditta concessionaria ai fini della stipulazione del contratto deve produrre una polizza assicurativa per un massimale per sinistro a persone e/o a cose non inferiore a € 3.000.000 (tre milioni) con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del contratto (3 + 2 anni).
Il concessionario, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria Contraente e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’AUSL della Romagna, ed i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il concessionario possa arrecare all’ Amministrazione Contraente, ai dipendenti e collaboratori di quest’ultima, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’AUSL della Romagna e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Il concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
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__________________________
Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il subappalto è autorizzato dall’AUSL della Romagna. Il concessionario si impegna a depositare presso l’Azienda sanitaria medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ AUSL non autorizzerà il subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’AUSL della Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il concessionario deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il concessionario si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il concessionario non l’abbia richiesto in offerta), non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al concessionario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di cedere a terzi i crediti della fornitura/noleggio senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs50/2016.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
In caso di inadempimento da parte del concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d’autore
Il concessionario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’ Amministrazione Contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle attrezzature, software, beni oggetto di noleggio, il concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’AUSL della Romagna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione Contraente.
L’Azienda Sanitaria si impegna ad informare prontamente il concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il concessionario riconosce alla medesima Azienda Sanitaria la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal concessionario.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’AUSL della Romagna, quest’ ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 23 - Responsabile della Fornitura e Referente del concessionario
Con la stipula del presente atto il concessionario individua nel Sig._______________________ il Responsabile della concessione, referente nei confronti dell’ AUSL della Romagna con capacità di rappresentare ad ogni effetto il concessionario.
I dati di contatto del Responsabile della concessione sono: numero telefonico ____________, numero di fax ___________, indirizzo e-mail ______________________.
Si precisa che il Responsabile della concessione sarà anche responsabile dell’esecuzione del contratto, ed avrà anche il ruolo di interfaccia con l’ASUL della Romagna per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.
Articolo 24- Direttore dell’esecuzione (DEC)
In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell’appalto, l’Azienda designa ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Direttore dell’Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell’esecuzione del contratto, è l’interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell’espletamento della concessione anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il concessionario e l’AUSL della Romagna, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.
Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
L’AUSL della Romagna, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
In ogni caso l’Amministrazione Contraente dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione, da parte del concessionario, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione del contratto ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente contratto, vengano affidati al concessionario trattamenti di dati personali di cui l’AUSL risulta titolare, il concessionario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 d.lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’AUSL, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’AUSL stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’AUSL, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione Contraente per legge.
Articolo 28 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del concessionario o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del presente Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n.50/16.
AUSL DELLA ROMAGNA* |
IL CONCESSIONARIO* |
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
(indicare nome e cognome del firmatario) |
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
ALLEGATO 1 AL CONTRATTO
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DA ADIBIRE AD INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA E SPONSORIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE/TERRITORIALI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO PER UN TRIENNIO PARI AD € 420.000,00 (IVA ESCLUSA) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 700.000,00 (IVA ESCLUSA)
CIG 7473602379
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il sottoscritto, _____________, legale rappresentante del concessionario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse ed oggetto del contratto), Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni del servizio e limitazioni di responsabilità) Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Modalità e termini di esecuzione dell’appalto), Articolo 10 (Canone del servizio), Articolo 11 (adeguamento prezzi), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Forme di inadempimento, penali e procedimento di contestazione), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 25 (Foro competente), Articolo 26 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del concessionario o in caso di risoluzione per inadempimento).
IL FORNITORE
Sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs 82/05 e s.m.i.
______________________________
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