ACCORDO TRA IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E LA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS DI ROMA PER UNA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI TRA
Istituto Superiore di Sanità
ACCORDO TRA IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E LA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO XXXXXXXX XXXXXXX IRCCS DI ROMA PER UNA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI
TRA
IL CENTRO NAZIONALE SANGUE, di seguito denominato “CNS”, istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma, Viale Regina Elena n. 299, cap 00161, Partita IVA 03657731000 e C.F. 80211730587, nella persona del Direttore, Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx;
E
la FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO XXXXXXXX XXXXXXX IRCCS, C.F. e P.IVA 13109681000, con
sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx x. 0, in persona del Direttore Generale, Prof. Xxxxx Xxxxxxxx (di seguito denominata “Fondazione”)
(di seguito, per brevità, denominati anche “Parti” congiuntamente, o “Parte” singolarmente)
PREMESSO CHE:
- il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso l’Istituto Superiore di Sanità, il Centro nazionale sangue, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, nonché deputata al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”;
- il succitato Decreto prevede, fra l’altro, che il CNS operi in posizione di autonomia funzionale rispetto all’Istituto Superiore di Sanità;
- il CNS esercita le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico della Rete italiana delle Banche di sangue cordonale, di seguito denominata ITCBN (“Italian Cord Blood Network”), ai sensi del Decreto 18 novembre 2009 “Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue cordonale”, Gazzetta Ufficiale serie generale n.303 del 31-12-2009;
- il CNS è impegnato nello sviluppo di specifici progetti di ricerca nel campo delle cellule staminali emopoietiche (CSE) del sangue cordonale anche in riferimento al miglioramento della qualità e della standardizzazione delle procedure operative applicate dalla ITCBN;
UNI EN ISO 9001:2015
Centro Nazionale Sangue
Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx Tel: x00 00 0000 0000 / 4963
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xx
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- il CNS, nell’ambito delle funzioni istituzionali ad esso demandate dal Ministero della Salute, provvede alla centralizzazione, analisi e elaborazione dei dati di attività delle Banche di sangue cordonale che operano sul territorio nazionale;
- la conoscenza delle attività di raccolta, caratterizzazione, conservazione e cessione delle CSE costituisce elemento determinante per la definizione di programmi annuali di sviluppo di tali attività (Legge 219/05, Art.10 comma 3) sul territorio nazionale finalizzati al sostegno dell’attività trapiantologica all’interno del Sistema Sanitario Nazionale;
- il Servizio Trasfusionale della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS (di seguito “Servizio Trasfusionale) all’interno del quale è operativa la Banca di sangue da cordone ombelicale della Fondazione (“UNICATT Cord Blood Bank”), esprime professionalità di elevato valore scientifico e tecnico nell’ambito della Rete trasfusionale della Regione Lazio e a livello nazionale;
- la UNICATT Cord Blood Bank fa parte della rete ITCBN e partecipa attivamente alle attività di promozione e coordinamento di Gruppi di lavoro su temi scientifici relativi alla qualità biologica del sangue cordonale;
- la Fondazione vanta una significativa e consolidata esperienza nel suddetto ambito clinico e dispone delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività ad essa affidate;
- il CNS e la Fondazione, vista la proficua esperienza collaborativa, intendono valorizzare, in un’ottica di reciproco vantaggio, le rilevanti esperienze maturate, tenuto conto dell’importanza dei risultati attesi e degli obiettivi da perseguire.
- ravvisata l’opportunità, quindi, di proseguire la collaborazione che valorizzi le specifiche expertise delle parti e le reciproche esigenze, si è ritenuto di addivenire alla stipula di un accordo finalizzato a disciplinarne gli aspetti operativi;
- la Prof.ssa Xxxx Xxxx, Direttore della U.O.C. di Emotrasfusione della Fondazione, e il Direttore Sanitario della Fondazione hanno manifestato il proprio consenso alla stipulazione del presente accordo.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
1.1 Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
1.2 Il presente accordo ha per oggetto una collaborazione tra il CNS e la Fondazione, in materia di attività trasfusionali, con particolare riferimento alle attività inerenti alle banche di sangue del cordone ombelicale.
1.3. La collaborazione è finalizzata al supporto delle attività di coordinamento tecnico della Rete italiana delle Banche di sangue cordonale (ITCBN), anche con riferimento alle attività ispettive delle stesse e allo sviluppo
di progetti di ricerca scientifica, volti a migliorare i requisiti di qualità del sangue cordonale, donato a scopo solidaristico e dedicato, e ad omogeneizzare gli standard operativi della Rete ed in particolare al:
supporto al monitoraggio della qualità e sicurezza e dell’appropriatezza clinica delle attività sanitarie correlate alle cellule staminali emopoietiche da sangue del cordone ombelicale;
supporto alla definizione di linee guida tecnico scientifiche in materia di sangue del cordone ombelicale
supporto alle attività di vigilanza, per gli ambiti di competenza, degli istituti dei tessuti.
supporto alle attività correlate allo sviluppo di impieghi alternativi del sangue di cordone ombelicale e dei suoi prodotti.
Articolo 2
Risorse umane
2.1 la Fondazione si impegna a mettere a disposizione del CNS, compatibilmente con la piena regolarità delle prestazioni istituzionali erogate dalla medesima Fondazione in favore del Servizio sanitario nazionale, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C. Servizio di Emotrasfusione, professionista da coinvolgere nella collaborazione in argomento e per svolgere l’attività di cui al precedente art. 1.
2.2 La dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx presterà l’attività di cui all’art. 1 al di fuori dell’orario di servizio, compatibilmente con l’articolazione dell’orario di lavoro presso la Fondazione di appartenenza, con un impegno orario di circa 18 ore al mese. Le parti concordano che l’attività oggetto della collaborazione sarà prestata, di norma, con tre accessi mensili presso la sede del CNS, sito in Xxxx, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 00. Le attività di cui al presente accordo potranno eventualmente essere avviate da remoto e opportunamente documentate dal professionista stesso.
2.3 Il CNS assume piena ed esclusiva responsabilità per le attività da esso svolte, anche valendosi della collaborazione oggetto del presente accordo. Il CNS dichiara che le attività oggetto del presente accordo rientrano nella copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, di cui beneficiano i propri dipendenti e/o consulenti e/o fornitori di servizi. La copertura assicurativa è ricompresa nelle quote versate dal CNS alla Fondazione e sarà regolata dalla normativa vigente al momento del sinistro.
Articolo 3
Direzione e Coordinamento
3.1 Il Responsabile scientifico per conto del CNS è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l’ottimale conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, nel rispetto dell’importo massimo previsto dal successivo art. 5.
Articolo 4
Durata
4. Il presente accordo ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Articolo 5
Aspetti economici
5.1 Per l’attività prevista dal presente accordo come da art. 1, il CNS corrisponderà alla Fondazione una quota annuale onnicomprensiva di € 15.000,00, oltre IVA se ed in quanto dovuta.
5.2 Il contributo di cui al precedente comma 1 sarà da corrispondersi nell’ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato al presente disciplinare (allegato A) e nel limite del tempo massimo indicato nell’accordo e accreditato, al lordo di ogni onere e accessorio, dal CNS alla Fondazione, a fronte di presentazione della richiesta di pagamento emessa trimestralmente dalla Fondazione sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, compilato dal dirigente medico della Fondazione di cui all’art. 2 della presente convenzione e controfirmato dal Direttore del CNS.
Il CNS, per l’espletamento dell’attività in parola, corrisponderà il dovuto direttamente all’Amministrazione della Fondazione, a seguito di emissione della richiesta di pagamento da parte della Fondazione medesima con pagamento a 60 giorni. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l’espletamento dell’attività collaborativa, intercorreranno esclusivamente tra la Fondazione e il CNS. Il CNS medesimo si rende garante dell'osservanza del divieto di remunerazione diretta del Dirigente medico della Fondazione.
Ai sensi del D.P.R. 633/1972 e delle successive risoluzioni ministeriali interpretative nn. 550412, 420091 e 9/E, i trasferimenti di fondi dal CNS alla Fondazione, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte della Fondazione.
Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione della Fondazione, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. E’ fatto divieto di utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l’acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e, pertanto, riconosciute spese non previste nell’allegato piano economico.
Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell’importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal CNS.
L’importo a saldo sarà liquidato su presentazione di una relazione finale (denominato allegato B) sottoscritta dal Dirigente Medico della Fondazione e di un rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese e agli impegni effettivamente sostenuti in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato C) dovrà essere presentato entro 30 giorni dal termine della convenzione, vistato dal Responsabile Scientifico ed approvato dal Presidente o a un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega).
5.3 Nel caso in cui, per motivate esigenze e su specifica indicazione del Direttore del CNS, l’attività oggetto della collaborazione debba essere prestata in sede diversa da quella indicata al comma 2.2 dell’art. 2, il CNS provvederà in proprio al rimborso al Dirigente Medico della Fondazione delle spese di trasferta
previste nell’importo di cui al comma 1, se ed in quanto spettanti, in relazione alle normative vigenti in materia di trattamento di missione della dirigenza del pubblico impiego.
Articolo 6
Svolgimento delle attività
6.1 Il Dirigente Medico della Fondazione è responsabile nel determinare xxxx, metodi e dettagli per lo svolgimento della collaborazione, facendo diretto riferimento al Direttore del CNS.
6.2 Il Dirigente Medico della Fondazione è autorizzata all’utilizzo dei locali, delle attrezzature e delle tecnologie del CNS, secondo modalità da concordare con il Direttore del CNS. Con riferimento a ciascun accesso, il CNS metterà a disposizione del Dirigente Medico della Fondazione i predetti spazi, attrezzature e risorse occorrenti e quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, garantendo, per ogni elemento coinvolto, la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme.
6.3 La Fondazione garantisce l’idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto nello svolgimento del Servizio, ivi compresa l’idoneità sanitaria e la formazione specifica sui rischi connessi al profilo professionale.
6.4 Il CNS garantisce il costante e integrale rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento specifico ad eventuali rischi da interferenza ed alla radioprotezione, e la piena idoneità e conformità a norma degli spazi e delle attrezzature utilizzate nella (o, comunque, funzionali alla) esecuzione di tali attività. Esso garantisce, inoltre, l’idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto nell’erogazione delle prestazioni oggetto del Servizio, già formato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. Pertanto, il CNS assume la responsabilità per la corretta osservanza di tutti adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza e per la relativa vigilanza, ivi compresa l’informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione del Servizio ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, anche in conseguenza dell’interferenza tra i soggetti coinvolti.
Articolo 7
Riservatezza
7.1 Il Dirigente Medico della Fondazione, per tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nell’espletamento delle attività concordate, è tenuta al segreto professionale e si impegna a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali sia venuta a conoscenza.
Articolo 8 Protezione dei dati
8.1 Le Parti si impegnano a eseguire il servizio oggetto dell’accordo nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
8.2 Le attività previste dal presente accordo non comportano alcun trattamento di dati personali da parte della Fondazione ed implicano un trattamento eseguito dal Medico, per il quale il CNS si qualifica come autonomo Titolare.
8.3 Il CNS in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale, nomina il Medico quale Persona autorizzata al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del
D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 101/2018. La validità dell’atto si intende altresì estesa alle ulteriori, eventuali proroghe o rinnovi del presente accordo.
Articolo 9
Recesso
9.1 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata. La Fondazione avrà, in ogni caso, diritto al pagamento dell’attività svolta sino alla data di efficacia del recesso.
Articolo 10
Controversie
10.1 Per qualunque controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.
Articolo 11
Codice Etico
11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal decreto legislativo n. n. 231/2001. Il CNS dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione (pubblicati sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio. In caso di violazione delle predette disposizioni, la Fondazione avrà facoltà di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 12
Oneri fiscali
12.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.
12.2 Gli oneri dell’imposta di bollo sull’originale informatico della Convenzione sono assolti dal Centro Nazionale Sangue con le modalità previste dal D.M. del 17/06/2014, ovvero con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 37404 del 7 marzo 2014.
documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) e dell’art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i
Roma,
Fondazione Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx
IRCCS
(Prof. Xxxxx Xxxxxxxx)
Centro Nazionale Sangue (Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx)
XXXXX XXXXXXXX 14.10.2021
10:17:13 UTC
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XX XXXXXXX
CN = XXXXXXXX XX XXXXXXX
O = ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA
Data e ora della firma: 18/10/2021 12:40:54
Contratto tra Fondazione X. Xxxxxxx e CNS
Responsabile scientifico CNS: dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx Responsabile scientifico Fond. X. Xxxxxxx: dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Istituto Superiore di Sanità
ALLEGATO A – Piano economico finanziario generale
Titolo Progetto: COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI.
Contraente: FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO XXXXXXXX XXXXXXX IRCCS di ROMA
Obiettivi:
cfr convenzione
Periodo:
dalla data di sottoscrizione fino a 12 mesi
Responsabile scientifico: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C.
Servizio di Emotrasfusione
Prospetto analitico dei costi
Categoria | Oggetto | Totale € |
Acquisti beni e servizi | Inventariabili (1) | |
Non inventariabili (1) | ||
Convegni | Pubblicazioni / Organizzazione convegni, ecc. | |
Missioni | Viaggio e soggiorno in Italia e all'Estero e quote di iscrizione a convegni | |
Personale | Ricercatori, collaboratori, operatori | 15.000,00 |
Altro | ||
Spese generali | ||
TOTALE € | 15.000,00* |
(1) Descrizione ……………………………………………………
*N..B. Le spese andranno rendicontate e corredate da copia della documentazione probante
IL DIRETTORE DEL CNS (DOTT. XXXXXXXX XX XXXXXXX)
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO XXXXXXXX
XXXXXXX IRCCS DI ROMA (PROF. XXXXX XXXXXXXX)
XXXXX XXXXXXXX 14.10.2021
10:17:44 UTC
UNI EN ISO 9001:2015
Centro Nazionale Sangue
Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx Tel: x00 00 0000 0000 / 4963
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xx
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