SERFACTORING S.p.A.
Spett.le
SERFACTORING S.p.A.
Via Fabiani 1/B
20097 X. XXXXXX MIL. MI
Facciamo seguito alle intese intercorse e a tal fine Vi dichiariamo di accettare le condizioni generali specificate nella proposta di contratto di cui appresso che disciplineranno il rapporto di factoring con la Vostra società.
CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING
DEFINIZIONI
Factor indica, la Serfactoring S.p.A., società appartenente al gruppo eni sottoposta alla direzione e coordinamento di eni SpA Fornitore indica:
a) l’impresa facente parte del gruppo di appartenenza del factor;
b) l’impresa fornitrice di una società del gruppo di appartenenza del factor;
c) l’impresa fornitrice appartenente alla filiera produttiva o distributiva, di beni e servizi, del gruppo eni; che, quale cliente del Factor, sottoscrive il presente contratto;
Debitore indica la persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti; Credito indica:
A) i Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno dall’esecuzione di contratti di fornitura di beni e/o prestazione di servizi stipulati o da stipulare dal Fornitore
nell’esercizio dell’impresa;
B) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;
Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri.
Alla Cessione dei Crediti si applicano le norme previste dalle presenti Condizioni Generali per le future operazioni di factoring (“Condizioni Generali”) e dalle condizioni integrative specificamente concordate nonché, ove applicabile, la legge n. 52 del 21.2.1991 e gli artt. 1260 e ss. cod. civ. se non derogati.
Art. 1 - Oggetto
Il presente contratto, di cui le definizioni sopra riportate formano parte integrante e sostanziale, ha per oggetto la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo dei Crediti del Fornitore nei confronti dei propri Debitori.
Eventuali altre operazioni e servizi relativi ai Crediti predetti risultano disciplinati in separate intese.
Per le prestazioni di cui sopra e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi e le spese specificati in apposito accordo.
Sezione I – DISCIPLINA DELLA CESSIONE
Art. 2 – Termini, modalità ed effetti delle cessioni di credito
Il Fornitore, salvo diversi accordi proporrà al Factor la Cessione in massa di tutti i propri Crediti nei confronti di ogni Debitore; ove si concordi di procedere con la Cessione di singoli Crediti, il Fornitore proporrà tale Cessione entro e non oltre 30 gg. dalla data di spedizione delle merci o prestazioni dei servizi.
Di ogni Cessione accettata sarà data comunicazione al Debitore a spese del Fornitore nelle forme più idonee indicate dal Factor e comunque mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai Crediti ceduti.
Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai Crediti ceduti, unitamente all’intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei Crediti stessi.
Il Fornitore è altresì impegnato a trasferire al Factor i benefici derivanti da eventuali polizze a garanzia del rischio di perimento, mancato recupero per qualsiasi causa ecc., del bene oggetto del contratto da cui sorgono i Crediti.
Per i Crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione il Fornitore consegnerà, a richiesta del Factor, copia del contratto, ordine, conferma d’ordine e relativo piano di fatturazione.
Con la Cessione il Factor acquisterà la piena ed assoluta disponibilità dei Crediti, che si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ad eccezione di eventuali interessi moratori ancorché fatturati, ivi inclusi eventuali effetti cambiari o altri titoli, che saranno consegnati al Factor debitamente girati dal Fornitore.
Art. 3 – Garanzie del Fornitore
Il Fornitore sarà garante nei confronti del Factor, con espressa rinuncia ad ogni eccezione:
a) che i Crediti, anche futuri, oggetto di Cessione siano certi, liquidi ed esigibili a scadenza;
b) che l’importo dei Crediti sia incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore e che il Fornitore medesimo non sia a conoscenza di fatti e/o notizie relativi ad insolvenza in atto o potenziale del Debitore;
c) che i contratti in base ai quali i Crediti sono sorti o sorgeranno siano validamente stipulati e dal Fornitore medesimo adempiuti esattamente e puntualmente nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti;
d) che i Crediti, anche futuri, oggetto di Cessione siano nella piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore e legittimamente e liberamente trasferibili, né soggetti a sequestro, pignoramento o altri vincoli a favore di terzi, né sussistano altrui diritti o vincoli di sorta su beni, merci ecc. e documenti cui i Crediti stessi si riferiscano;
e) che non vi siano da parte del Debitore ragioni opponibili al Factor di compensazione, sia pure parziale, dei Crediti oggetto di Cessione;
f) che i Crediti oggetto di Cessione rappresentino la totalità dei Crediti del Fornitore nei confronti di ogni singolo Debitore;
g) della solvenza di ogni Debitore, salvo quanto previsto alla sezione IV del presente contratto, per tutti indistintamente i Crediti oggetto di Cessione.
Art. 4 – Corrispettivo delle cessioni di credito
Il corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore sarà pari al valore nominale dei Crediti ceduti al netto di eventuali note di credito emesse dal Fornitore e/o sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant’altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga a qualsiasi titolo all’atto del pagamento, restando inteso che non saranno a carico del Factor eventuali differenze risultanti da oscillazioni di cambio o da modificazione dei rapporti di parità tra divise.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Factor alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell’effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificatamente previsto per il caso in cui il Factor abbia assunto il rischio di mancato pagamento del Debitore esclusivamente su conto corrente bancario intestato al Fornitore nel paese delle parti del presente contratto o di esecuzione del contratto di fornitura da cui sorge il Credito come sopra definito.
Su richiesta del Fornitore potrà convenirsi che la corresponsione di tutto o parte del corrispettivo sia dal Factor anticipata rispetto alla data di cui sopra alle condizioni economiche stabilite dal Factor.
Sezione II – OBBLIGHI DEL FORNITORE
Art. 5 – Informazione
Il Fornitore sarà tenuto a comunicare al Factor i dati identificativi dei Debitori nonché, ove richiesto, l’elenco di tutti i suoi clienti con i rispettivi volumi d’affari in corso e previsionali e i relativi aggiornamenti, specificando altresì l’esistenza e/o l’avvio di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi.
Art. 6 – Rapporti con i Debitori
Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti da cui sorgano i Crediti oggetto di Cessione siano regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga consentita dal Factor, e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor medesimo.
Il Fornitore sarà tenuto a far sì che i pagamenti dei Crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all’incasso dei Crediti medesimi.
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi introdotti dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia – in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabile.
I pagamenti dei Debitori effettuati al Fornitore comporteranno per il Fornitore l’obbligo di trasmettere immediatamente al Factor le somme e/o gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti, indicandone l’imputazione specificata dal Debitore; ove si tratti di titoli non trasferibili o privi di girata, o comunque all’ordine del Fornitore – anche se pervenuti direttamente al Factor – il Fornitore conferisce con la presente al Factor il più ampio mandato con rappresentanza a girare per l’incasso tali titoli sui conti di esso mandatario, restando comunque obbligato ad adoperarsi, d’intesa con il Factor, presso i Debitori per consentirne l’incasso.
Il Fornitore non potrà modificare, nei rapporti con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzioni di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor.
Qualora il contratto con il Debitore preveda depositi cauzionali e il Fornitore intendesse imputare gli stessi a ratei e/o canoni dovuti dal Debitore e relativi a Crediti ceduti, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione al Factor al quale dovrà essere versato l’importo dei citati depositi.
Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell’emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.
Il Fornitore sarà altresì impegnato a non divulgare le informazioni e valutazioni relative ai Debitori ricevute dal Factor.
Art. 7 – Collaborazione
Il Fornitore sarà tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Factor, fornendogli d’iniziativa ogni notizia di rilievo circa la solvibilità dei Debitori e, in genere, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale, nonché eventuali rapporti pregressi e controversie in corso, anche non attinenti il rapporto commerciale.
A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili relative ai Crediti oggetto di Cessione, delle comunicazioni bancarie di accredito del corrispettivo e delle eventuali garanzie nonché formalizzare e sottoscrivere ogni atto e/o documento utile per l’incasso, anche in via giudiziale o stragiudiziale, dei Crediti stessi e delle somme accessorie nonché per l’attribuzione della data certa ai pagamenti del corrispettivo.
Sezione III – PRESTAZIONI DEL FACTOR
Art. 8 – Registrazione e incasso dei Crediti
Il Factor provvederà:
- a registrare i Crediti oggetto di Cessione su apposite evidenze, dandone periodica informazione al Fornitore ai fini del riepilogo dei Crediti accettati in Cessione nonché dell’aggiornamento sulle posizioni relative ai singoli Debitori;
- ad incassare i Crediti, inviando solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d’uso che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare.
Il Factor potrà consentire al Fornitore l’accesso al proprio sistema informativo per ottenere in tempo reale tutte le informazioni relative ai Crediti oggetto di Cessione al rapporto di factoring in generale nonché per il trasferimento reciproco dei dati relativi ai Crediti medesimi e alle conseguenti rispettive registrazioni.
Art. 9 – Pagamento anticipato del corrispettivo – effetti dell’inadempimento del Debitore
a) Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà anticipare il pagamento di tutto o parte del corrispettivo dovuto rispetto all’incasso dei Crediti oggetto di Cessione o alla diversa data convenzionalmente stabilita; sino a tale data le somme anticipate saranno produttive di interessi nella misura e alle condizioni specificate in apposito accordo.
Detta anticipazione, in misura percentuale da convenirsi tra le parti, sarà a valere sull’ammontare complessivo dei Crediti ceduti e in essere, tenendo comunque presente che le anticipazioni complessivamente effettuate (comprensive di interessi, commissioni e spese) non potranno mai superare il valore nominale dei Crediti ceduti.
Il Fornitore, conseguentemente, è obbligato a trasmettere prontamente al Factor le somme necessarie a ripristinare il rapporto convenuto tra l’ammontare dei Crediti ceduti e quello del corrispettivo anticipato qualora lo stesso dovesse modificarsi per effetto:
- di sconti, abbuoni, differenze di cambio, arrotondamenti, note di credito, deduzioni di prezzo, contestazioni, restituzioni di merci e/o per qualsiasi altra causa comportante decurtazione dell’ammontare dei Crediti ceduti senza corrispondente decurtazione della anticipazioni;
- della maturazione dei compensi dovuti al Factor.
b) In caso di mancato incasso alla scadenza di Crediti ceduti o qualora si possa comunque presumere che il Debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni, il Fornitore che sia garante della solvenza del Debitore sarà tenuto, anche per i Crediti non ancora scaduti, a restituire al Factor, a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo oltre gli interessi maturati sino alla data della restituzione e spese.
Il Fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, su richiesta del Factor, al venir meno di una qualsiasi delle garanzie di cui all’art. 3 nonché nei seguenti casi:
- per i Crediti non aventi una data di scadenza esattamente determinata qualora, decorsi 6 (sei) mesi dalla data della Cessione, il Debitore non abbia provveduto al pagamento;
- qualora il pagamento dei Crediti ceduti sia effettuato con mezzi diversi dalla moneta. Nel caso di mancata restituzione il Factor è autorizzato a negoziare quanto ricevuto in pagamento dal Debitore, fermo l’obbligo del Fornitore di corrispondere al Factor l’eventuale differenza tra quanto incassato dalla negoziazione e le anticipazioni del corrispettivo, oltre commissioni, spese e interessi maturati fino alla data di effettiva restituzione;
- riscatto anticipato dei beni o risoluzione anticipata del contratto da cui derivano i Crediti, limitatamente ai Crediti non venuti ad esistenza. Il Factor è in ogni caso esonerato dall’osservanza del disposto del secondo comma dell’art. 1267 del Codice Civile.
Ad avvenuta restituzione del corrispettivo anticipato e di quant’altro dovuto, i Crediti insoluti saranno trasferiti nuovamente al Fornitore salvo che, su richiesta e a rischio e spese del Fornitore medesimo, il Factor accetti di esperire le azioni necessarie al loro recupero.
In caso di inadempimento del Fornitore il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore e dei loro coobbligati e/o garanti per il recupero di quanto dovutogli e intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna, ivi compresa la stipula di transazioni con il Debitore, con rinuncia del Fornitore a sollevare eccezioni al riguardo.
Art. 10 – Protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” le Parti sono tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, a osservare e a far osservare la suddetta normativa in tema di privacy e, in particolare, le disposizioni dettate in materia di misure minime di sicurezza, oltre a quelle ulteriori misure che fossero richieste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.
Ai sensi della predetta normativa, il Factor agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati, secondo le modalità meglio indicate nell’Informativa ex art 13 del suddetto decreto che il Fornitore dichiara di aver ricevuto.
Il Fornitore dichiara altresì di essere informato dei diritti di cui al D.Lgs 196/2003 e in particolare di quanto previsto dall’art 7 di tale decreto.
Il Fornitore dichiara di essere informato che i dati comunicati al Factor, ivi compresi quelli relativi ai debitori di cui al precedente art. 5), saranno dal Factor registrati e utilizzati, unitamente agli altri dati ed informazioni autonomamente acquisiti, al fine degli adempimenti di legge e per l’esecuzione degli obblighi contrattuali nel quadro generale delle attività funzionali e strumentali all’attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni di merito Creditizio e alle attività di marketing nonché agli eventuali rapporti in cui il Fornitore dovesse trovarsi quale debitore ceduto e/o garante nei confronti del Factor.
I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione o qualora richiesti da Pubbliche Autorità o a terzi di cui eventualmente il Factor potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
Sezione IV – ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE
Art. 11 – Assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento del Debitore
Su espressa richiesta del Fornitore il Factor potrà assumere a proprio carico il rischio di mancato pagamento del Debitore, alle condizioni e nei limiti specificati nella presente sezione, rinunciando alla garanzia prestata dal Fornitore a norma del precedente art. 3 lettera g).
Art. 12 – Modalità, limiti ed effetti della garanzia del Factor
Per ogni Debitore di cui intenda richiedere al Factor l’assunzione del rischio di mancato pagamento, il Fornitore dovrà formulare specifica richiesta secondo le modalità indicate dal Factor.
Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto le proprie determinazioni specificando, in caso di accoglimento per ciascun Debitore, l’importo massimo (plafond) nei limiti del quale la garanzia avrà effetto e le relative ulteriori condizioni.
Nei limiti del plafond accordato il rischio di mancato pagamento assunto dal Factor sarà riferito all’ammontare in linea capitale dei Crediti nei confronti del Debitore. Resterà espressamente escluso dal rischio assunto dal Factor:
- quant’altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento ecc.;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell’importo esposto in fattura;
- ogni eventuale differenza risultante da oscillazioni di cambio o da modificazione dei rapporti di parità tra divise;
- ogni credito per cui non ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 13 o non siano rispettati i termini di cui al precedente art. 2.
Il Factor non assumerà il rischio di mancato pagamento che dipenda da cause di forza maggiore, quali esemplificativamente: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, moratorie generali o particolari, divieti di trasferimento di valuta o altri provvedimenti delle Autorità degli stati di appartenenza del Debitore, del Fornitore o del Factor, eventi catastrofici originati da cause naturali nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.
Art. 13 – Decorrenza, condizioni e operatività della garanzia del Factor
Dalla data della comunicazione di risposta del Factor, o dalla diversa decorrenza ivi specificata, la garanzia del Factor sarà valida ed efficace, nei limiti del plafond, per i Crediti che rispondano alle seguenti condizioni:
a) le forniture e/o le prestazioni di servizi e le relative fatture siano rispettivamente eseguite ed emesse in data pari o successiva alla decorrenza di cui sopra;
b)i termini di pagamento risultanti dalle fatture siano uguali o inferiori a quelli indicati dal Factor;
c) le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate dal Factor (in ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, Cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò).
Per i Crediti predetti la garanzia del Factor sarà operante secondo l’ordine determinato dalla priorità di data di emissione e di numero di fattura fino a concorrenza dell’ammontare del plafond, oltre il quale i Crediti si intenderanno, per l’ammontare eccedente, accettati in Cessione dal Factor senza assunzione di rischio, salvo quanto appresso.
Il plafond di credito relativo al Debitore ha carattere di rotatività, cosicché ogni pagamento di Crediti in essere nei suoi confronti e garantiti dal Factor determinerà una corrispondente disponibilità, nei limiti della quale i Crediti che risulteranno in tutto o in parte eccedenti il plafond, ricorrendone tutte le previste condizioni, vi rientreranno automaticamente nell’ordine di cui sopra.
Art. 14 – Modalità e oggetto dell’intervento del Factor
Il Fornitore sarà obbligato, nella Cessione dei Crediti, a rispettare il principio di “globalità” riferito a Xxxxxxxx ben identificati e precisati nella preventiva richiesta di assunzione di rischio di cui all’art. 12.
La mancata Cessione dei Crediti relativi a Debitori per i quali il Factor abbia assunto, in tutto o in parte, il rischio del mancato pagamento renderà inefficace “ex tunc” di diritto la garanzia del Factor su tutti i Crediti in essere, in ordine ai quali il Fornitore si intenderà garante della solvenza del Debitore anche se l’inadempimento del Fornitore sia riscontrato successivamente al pagamento in garanzia del corrispettivo da parte del Factor.
Art. 15 – Cessione dei Crediti
a) I Crediti dovranno essere ceduti al Factor nei termini e con le modalità previsti dall’art. 2) delle presenti “Condizioni Generali”, anche se eccedenti la garanzia del Factor o non aventi le caratteristiche per poter rientrare nella citata garanzia.
b)Qualora venissero ceduti Crediti futuri, la garanzia si intenderà valida ed operante esclusivamente a esistenza dei Crediti e cioè ad avvenuta esecuzione di forniture di beni e/o di prestazioni di servizi da cui derivano i Crediti oggetto di Cessione, ferme le condizioni di cui al precedente art. 13 lettere b) e c).
In tal caso il Fornitore dovrà trasmettere al Factor copia delle relative fatture nei 30 giorni dall’emissione delle stesse o, qualora convenuto per iscritto, comunicare al Factor nel citato termine gli estremi delle fatture.
Qualora il precitato termine non venisse rispettato i relativi Crediti si intenderanno con garanzia del Fornitore in ordine alla solvenza del Debitore.
Art. 16 – Garanzia del Factor
a) Qualora la garanzia del Factor venga rilasciata con percentuale di copertura inferiore al 100%, il corrispettivo dovuto dal Factor ai sensi del successivo art. 19 verrà determinato nella medesima percentuale sul valore nominale del credito garantito.
Conseguentemente tutte le spese sostenute dal Factor per il recupero dei Crediti garantiti verranno ripartite tra Factor e Fornitore in proporzione alla medesima percentuale; restano a esclusivo carico del Fornitore le spese relative ai Crediti non garantiti.
b)Qualora la garanzia del Factor sia espressa in Euro e il Fornitore emetta a carico del Debitore fatturazione in altra divisa estera, il rischio di cambio resta a esclusivo carico del Fornitore, in quanto il Factor eseguirà – nell’ipotesi di mancato pagamento del Debitore - pagamenti in garanzia in Euro in base alla parità Euro/Divisa del giorno dell’emissione della fattura.
Art. 17 – Modifica e revoca della garanzia assunta dal Factor
Sarà facoltà del Factor modificare e revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, le proprie determinazioni riguardo all’assunzione del rischio di mancato pagamento del Debitore, dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con ogni mezzo idoneo, ivi compreso telex e telefax, con effetto dalla data di ricezione.
La revoca della garanzia assunta dal Factor comporterà l’automatica cessazione della “rotatività” del plafond, senza peraltro impedire l’assunzione del rischio di mancato pagamento di Crediti nei confronti del Debitore per un ammontare complessivo pari all’importo inutilizzato del plafond alla data di efficacia della revoca, sempreché ricorrano tutte le previste condizioni e le forniture e/o prestazioni di servizi e le relative fatture risultino rispettivamente eseguite ed emesse dal Fornitore prima di tale data . La Cessione di tali Crediti al Factor dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data della revoca di cui sopra, pena l’inefficacia della garanzia.
I Crediti nei confronti del Xxxxxxxx che pertanto risulteranno all’atto della revoca eccedenti il plafond o per cui non ricorrano tutte le previste condizioni, si considereranno definitivamente non garantiti dal Factor.
Alla revoca del Factor s’intendono equiparati il recesso del Fornitore, i cui effetti decorreranno dalla data di invio della relativa comunicazione, e le altre cause di scioglimento del presente contratto.
Il Fornitore sarà comunque obbligato a cedere al Factor tutti i Crediti che sorgeranno nei confronti del Debitore anche successivamente alla revoca della garanzia del Factor e a non modificarne a danno del Factor medesimo i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli dei Crediti che all’atto della revoca risultino garantiti, il tutto sino all’integrale pagamento dei Crediti stessi.
Tutti i pagamenti effettuati dal Debitore e/o da terzi successivamente alla revoca della garanzia del Factor nonché le eventuali note di credito emesse dal Fornitore e i recuperi comunque conseguiti, verranno imputati, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor, prioritariamente ai Crediti garantiti in essere.
In caso di riduzione del plafond di credito, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei Crediti garantiti eventualmente eccedenti il nuovo limite.
La garanzia del Factor si intenderà automaticamente decaduta senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello stesso, qualora il Fornitore non provvedesse a offrire in Cessione Crediti o, nel caso di Crediti futuri, a trasmettere le fatture o comunicare i dati ove convenuto, per un periodo continuativo di 6 (sei) mesi.
Art. 18 – Inefficacia e sospensione della garanzia del Factor
18.1 Il rischio di mancato pagamento del Debitore assunto dal Factor tornerà ad essere a carico del Fornitore nei seguenti casi, in qualsiasi momento riscontrati, in cui la garanzia del Factor s’intenderà “ex tunc” inefficace di pieno diritto:
a) per tutti i Crediti nei confronti di un determinato Xxxxxxxx, salvo quanto previsto all’art. 14 della presente, qualora il Fornitore non adempia all’obbligo di cedere tutti i Crediti nei confronti del Debitore medesimo, anche dopo la revoca della garanzia del Factor, o all’obbligo di pagare al Factor i compensi per la specifica prestazione di garanzia o ad uno degli obblighi indicati nella sezione “obblighi del Fornitore”;
b) per ciascun credito relativamente al quale venga meno una delle garanzie del Fornitore di cui all’art. 3 lettere a), b), c), d), e);
c) qualora il Fornitore non adempia agli obblighi previsti dal presente contratto e da ogni altro documento che lo integri o modifichi, salva diversa espressa previsione.
18.2 La garanzia del Factor si intenderà sospesa limitatamente ai Crediti per i quali il Debitore eccepisca:
- inadempienze contrattuali del Fornitore;
- contestazioni sulle forniture e/o servizi;
- compensazioni con Crediti nei confronti del Fornitore;
dovendo in tali casi il Fornitore addivenire ad una composizione amichevole con il Debitore circa tali eccezioni entro 60 giorni dalla data in cui ne sia venuto comunque a conoscenza; in mancanza di detta composizione il Fornitore, previa restituzione al Factor degli eventuali corrispettivi ricevuti in via anticipata maggiorati degli interessi maturati fino alla data della restituzione, riacquisterà i Crediti in questione al fine della tutela giudiziale delle proprie ragioni.
18.3 In tutti i casi di inefficacia e sospensione della garanzia assunta dal Factor si applicherà quanto previsto al precedente art.9 b) riguardo alla restituzione del Fornitore degli eventuali corrispettivi ricevuti in via anticipata.
Art. 19 – Inadempimento del Debitore e corrispettivo delle cessioni
Il corrispettivo dei Crediti oggetto di Cessione nei confronti del Debitore per cui la garanzia assunta dal Factor abbia effetto, ricorrendone tutte le condizioni, sarà dal Factor dovuto al Fornitore nei limiti dei Crediti garantiti decorsi 210 giorni dalla scadenza dei Crediti medesimi che risultino insoluti o il più lungo periodo medio di ritardo desunto dai precedenti pagamenti del Debitore, salva la possibilità di corresponsione anticipata rispetto a tale data a norma dei precedenti artt. 4 e 9.
Art. 20 – Effetti dell’inadempimento del Debitore
Nel caso di mancato pagamento del Debitore di Crediti rientranti nell’assunzione di rischio del Factor, le anticipazioni del corrispettivo saranno portate a decurtazione del corrispettivo eventualmente ancora da versare al Fornitore a fronte dei Crediti ceduti e rientranti nella garanzia del Factor. In tal caso il Fornitore dovrà comunque versare al Factor, a semplice presentazione dei documenti contabili, gli interessi convenzionali che matureranno sulla complessiva posizione fino alla data del pagamento in garanzia del corrispettivo.
Resta comunque fermo l’obbligo del Fornitore di restituzione del corrispettivo eventualmente anticipato, nei casi di inefficacia o di sospensione della garanzia nei termini e alle condizioni di cui all’art.18 della presente.
Nel caso di mancato pagamento di Crediti di cui il Fornitore è garante della solvenza del Debitore, si applicherà quanto previsto dall’art. 9 lettera b) delle presenti “Condizioni Generali” riguardo l’obbligo del Fornitore di restituzione dell’eventuale corrispettivo anticipato.
Art. 21 – Restituzione del corrispettivo pagato in garanzia
Qualora nei termini previsti dal precedente art. 19 il Factor abbia effettuato al Fornitore il pagamento in garanzia del corrispettivo del credito impagato e, successivamente il credito stesso non dovesse essere riconosciuto valido dagli organi della procedura concorsuale a carico del Debitore, ovvero emergano elementi tali per cui risulti che il mancato pagamento non è dipeso da effettiva insolvenza ma dal verificarsi di uno dei fatti previsti ai precedenti artt. 12 e/o 18, il Fornitore dovrà restituire al Factor, a sua semplice richiesta, l’importo da quest’ultimo corrisposto in linea capitale, oltre commissioni, spese e interessi convenzionali dalla data del pagamento in garanzia alla data dell’effettiva restituzione, fermo restando ogni diritto ed azione del Fornitore nei confronti del Debitore.
Art. 22 – Compensi dovuti dal Fornitore al Factor
Il Fornitore dovrà corrispondere al Factor commissioni, spese, interessi sulle eventuali anticipazioni del corrispettivo e quant’altro specificato con lettera a parte. I compensi pattuiti saranno comunque dovuti al Factor, fermo restando che il percepimento degli stessi non comporterà l’automatica garanzia del Factor.
Qualora tra Fornitore e Factor venissero convenute commissioni su base periodica, resta inteso che nel caso di mancato rispetto dei termini richiamati al precedente art.15, fermo quanto ivi previsto in ordine alla garanzia del Factor, al momento dell’accoglimento della Cessione verranno fatturati i periodi di commissione pregressi. Resta comunque inteso che commissioni e competenze di spettanza del Factor dovranno essere regolate entro 30 giorni dalla data della fatturazione del Factor, pena la inefficacia “ex tunc” della garanzia ai sensi del precedente punto 18.1. lettera a).
Sezione V – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 23 – Contabilizzazione
Tutte le partite di dare ed avere, che sorgeranno in dipendenza del rapporto di factoring, saranno annotate dal Factor in apposito conto, eventualmente articolato in sottoconti.
Il corrispettivo dei Crediti oggetto di Cessione verrà annotato a credito del Fornitore all’atto dell’accettazione da parte del Factor, ma sarà reso disponibile solo dopo l’avvenuto incasso dei Crediti stessi oppure alla diversa data pattuita, salvi i termini previsti in caso di mancato pagamento del Debitore il cui rischio sia assunto dal Factor.
A debito del Fornitore saranno registrati il corrispettivo di cui il Factor abbia anticipato la corresponsione, gli interessi maturati e quant’altro al Factor stesso dovuto a norma del presente contratto e di ogni altro documento che lo integri o modifichi.
Il Factor invierà periodicamente al Fornitore gli estratti conto; in mancanza di contestazioni specifiche da parte del Fornitore a mezzo lettera raccomandata, gli estratti conto si intenderanno approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi.
Nei medesimi termini e condizioni s’intenderà tacitamente approvato ogni altro documento contabile del Factor inviato al Fornitore.
Le scritture contabili del Factor, le cui risultanze non siano contestate nei termini di cui sopra, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.
In caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il Fornitore dovrà chiederne la rettifica al Factor con le medesime modalità, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal ricevimento degli estratti conto da cui risultino; il Factor potrà ripetere quanto dovutogli per le stesse causali e per indebiti accreditamenti entro il termine di prescrizione ordinaria.
Sarà cura del Fornitore richiedere al Factor copia dell’estratto conto, ove questo non gli pervenga secondo la periodicità prevista. Le comunicazioni verranno effettuate dal Factor al domicilio indicato e con le modalità concordate con il Fornitore.
Art. 24 – Compensazione volontaria
Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare i propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con i propri Crediti a qualsiasi titolo nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili, ivi compresi i Crediti di terzi nei confronti del Fornitore dei quali il Factor si sia reso cessionario o comunque garante.
Art. 25 – Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche
Ogni proposta di modifica delle condizioni di contratto dovrà risultare per iscritto e dovrà essere accettata dal Fornitore.
Qualora ricorra un giustificato motivo, il Factor avrà la facoltà di modificare la misura dei compensi, spese, tassi e ogni altra condizione contrattuale prevista dalle presenti Condizioni Generali nonché dalle pattuizioni integrative, anche in senso sfavorevole al Fornitore, tramite comunicazione scritta, anche digitale, con l’indicazione della decorrenza delle modifiche stesse e con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla decorrenza della modifiche stesse. La predetta comunicazione di proposta di modifica del contratto dovrà contenere:
1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali e/o la specifica condizione economica risultanti dalla modifica proposta;
2) la decorrenza della variazione proposta;
3) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Fornitore dell’eventuale volontà di accettare le predette condizioni.
In caso di mancata accettazione da parte del Fornitore, il Factor avrà diritto di recedere dal contratto senza ulteriore preavviso. Il recesso potrà peraltro essere limitato alle prestazioni e ai servizi interessati dalla variazione sfavorevole.
Nel caso di recesso il Fornitore, a norma del successivo art. 29, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto di ottenere l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Art. 26 - Responsabilità Amministrativa
Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello 231, che include anche il Codice Etico eni, elaborato da Serfactoring
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Fornitore dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, nonché delle condotte contrarie alle Leggi Anti-Corruzione applicabili (per tali intendendosi le disposizioni anticorruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, se ed in quanto applicabili, (i) il Foreign Corrupt Practices Act,
(ii) l’UK Xxxxxxx Xxx 0000, (iii) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (iv) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione) e si obbliga nei confronti di Serfactoring S.p.A. a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l’intera durata del presente contratto.
In particolare e in coerenza con tali normative, il Fornitore si impegna ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano (a) dall’offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore a un Pubblico Ufficiale o a qualsivoglia terza parte in violazione delle Leggi Anti-Corruzione applicabili, e (b) dal sollecitare o dall’accettare, direttamente o indirettamente, alcuna richiesta, o offerta di, somma di danaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore da un Pubblico Ufficiale o da un qualsivoglia soggetto terzo, in violazione delle Leggi Anti-Corruzione applicabili.
Ai fini del presente Contratto, per Pubblico Ufficiale si intende:
a) chiunque ricopra una carica pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
b) chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell’interesse di (i) una pubblica amministrazione sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un’agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un’impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un’organizzazione pubblica internazionale, e/o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
c) qualunque incaricato di un pubblico servizio;
d) qualunque altro soggetto, persona fisica o ente, su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga nei confronti di Xxxxxxxxxxxx S.p.A. per l’intera durata del Contratto ad attenersi ai principi del Codice Etico Eni e a rispettare i diritti umani come definiti nelle Linee Guida Eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani, disponibili sul sito internet xxx.xxx.xxx. In particolare si impegna ad astenersi da:
a) offrire provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, dipendenti o collaboratori di Serfactoring S.p.A.;
b) concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti o collaboratori di Serfactoring S.p.A. che possano ledere gli interessi di Serfactoring stessa;
c) intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi in violazione dei principi del Codice Etico eni suscettibili di arrecare pregiudizio all’esecuzione del presente Contratto;
d) procurare ad amministratori, dipendenti o collaboratori di Serfactoring S.p.A. vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business.
Le Parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per Serfactoring, costituirà grave inadempimento al presente contratto e darà facoltà a Serfactoring S.p.A. di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o di procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza.
Nell’eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Serfactoring avrà facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l’esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell’Autorità Giudiziaria e/o siano altrimenti confermate dall’Autorità Giudiziaria.
L’esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno del Fornitore, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l’obbligazione di mallevare Serfactoring per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.
Art. 27 – Durata – Recesso
Il presente contratto ha durata indeterminata; ciascuna delle parti potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione all’altra parte a mezzo di raccomandata
A.R. o telegramma, telex o telefax, senza obbligo di motivazione né di preavviso.
Art. 28 – Risoluzione – Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti ai sensi dell’art. 1453 cod. civ.
Qualora il Fornitore non adempia ad uno qualsiasi degli obblighi previsti ai precedenti artt. 3, 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22 il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ. quando il Factor ne abbia dato comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata A.R. o telegramma, telex o telefax.
Art. 29 – Effetti dello scioglimento
Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal Fornitore.
In caso di scioglimento, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il limite di 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione di recesso perverrà all’altra parte o dal verificarsi dell’effetto risolutivo. Entro il medesimo termine e senza necessità di sua previa costituzione in mora, il Fornitore avrà l’obbligo di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei Crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. In caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno gli interessi moratori nella misura indicata nell’apposito accordo separatamente sottoscritto ed il Factor potrà comunque agire nei confronti sia del Fornitore sia dei Debitori per il recupero di quanto dovutogli, con facoltà di stipulare transazioni con il Debitore e con rinuncia del Fornitore a sollevare eccezioni al riguardo ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile ed opportuna. Ad avvenuta restituzione il Fornitore avrà diritto di ottenere dal Factor il trasferimento dei Crediti non ancora incassati, salvo quelli verso debitori per i quali il Factor si è assunto il rischio di mancato pagamento.
Art. 30 – Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo a Serfactoring S.p.A. per lettera raccomandata A.R., o per via telematica all’indirizzo:
Serfactoring S.p.A., Xxx Xxxxxxx 0/X
00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx Serfactoring fornirà risposta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Art. 31 – Registrazione
Le spese per l’eventuale registrazione del presente contratto e delle cessioni di credito conseguenti saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
Art. 32 – Legge applicabile e Foro convenzionale
Il presente contratto e le conseguenti cessioni di credito saranno regolati dalla legge italiana. Foro esclusivamente competente per qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito sarà quello di Milano.
Data ………….. Timbro e firma del Fornitore ……………………………………………….
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiariamo di approvare specificamente le seguenti clausole:
Art. 3: Garanzie del Fornitore, anche per la solvenza del Debitore; Art. 5: Informazione; Art. 6: Rapporti con i Debitori; Art.7: Collaborazione; Art. 9: Pagamento anticipato del corrispettivo – deroga art.1267 cod. civ. Art.10: Protezione dei dati personali; Art. 12: Limiti della garanzia; Art.14, 15.b, 18.1: Inefficacia della garanzia del Factor; Art. 15.a: Termini e modalità della garanzia della Cessione dei Crediti; Art. 16.b: Rischio di cambio; Art.17: Modifica e revoca della garanzia assunta dal Factor; Art. 20: Effetti dell’inadempimento del Debitore; Art. 24: Compensazione volontaria; Art. 25: Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche; Art. 26: Responsabilità Amministrativa; Art.27: Recesso; Art. 28: Risoluzione – Clausola risolutiva espressa; Art. 29: Liquidazione del rapporto ed obbligo di restituzione; Art. 31: Registrazione; Art. 32: Legge applicabile e Foro convenzionale.
Data ………….. Timbro e firma del Fornitore ……………………………………………….
In segno di Vostra accettazione, Vi preghiamo di trascrivere integralmente su Vostra carta intestata il testo delle presenti “Condizioni Generali per le future operazioni di factoring” e di spedircelo al nostro domicilio eletto in ……………………………………………………………………………..
Data ………….. Timbro e firma del Fornitore ……………………………………………….
Con i migliori saluti.