Tra
Roma, 14 luglio 2003
Tra
AIDI AIIPA AIRI ANCIT ANICAV
ASSALZOO ASSICA ASSOBIBE ASSOBIRRA ASSOCARNI ASSOLATTE ASSOZUCCHERO DISTILLATORI FEDERVINI ITALMOPA MINERACQUA UNA
UNIPI
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE
e
FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl 5 giugno 1999 per l’industria alimentare:
RELAZIONI INDUSTRIALI
Parte I – Premessa
Le Parti in occasione della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria alimentare concordano sulla necessità di rivedere ed aggiornare, nella fase di stesura del ccnl medesimo, la Premessa del capitolo Relazioni industriali, valorizzando gli aspetti relativi all’importanza della concertazione con le rappresentanze dei lavoratori anche quale strumento di possibile soluzione di problematiche di interesse del settore nei rapporti con Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni nazionali ed estere.
Osservatorio Nazionale di Settore
Al fine di pervenire ad una definitiva valorizzazione dell’Osservatorio di Settore quale strumento privilegiato e fondamentale di relazioni industriali condivise, le Parti convengono quanto segue.
• Entro il 31/12/2003 il Gruppo ristretto di coordinamento dell’Osservatorio, si riunirà per individuare priorità di analisi istruttorie dell’Osservatorio medesimo ed eventuali interventi delle Parti nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni in ordine alle problematiche di interesse del settore ed alle possibili soluzioni
Le successive riunioni dedicate a tale oggetto si susseguiranno con cadenza almeno semestrale.
Fin da ora le Parti convengono che tra le priorità prescelte dal Gruppo ristretto, particolare rilevanza verrà data alle analisi sulle linee di politica agroindustriale, anche al fine di assumere posizioni concertate in tutte le occasioni di confronto con la Pubblica Amministrazione e le altre categorie.
• Anche ai fini di cui sopra, nella fase di stesura del ccnl, si provvederà a recepire materialmente la Premessa dell’accordo economico di rinnovo del 2001 concernente i temi della sicurezza alimentare e del risk assessment.
Entro il 31/12/2003 verrà costituita, nell’ambito dell’Osservatorio, una specifica Sezione competente in tema di ambiente e sicurezza alimentare, i cui compiti specifici riguarderanno le materie della qualità e sicurezza degli alimenti, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti.
• Altro argomento al quale verrà dedicata particolare attenzione è quello relativo all’andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l’occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
• A decorrere dalla data di entrata in vigore del ccnl, il tema della responsabilità sociale dell’impresa sarà inserito tra gli argomenti di possibile analisi da parte dell’Osservatorio
• Sempre in fase di stesura del ccnl le Parti provvederanno a recepire ed a coordinare con quanto già previsto dalla clausola relativa all’Osservatorio i commi 6 e 7 dell’allegato 1 al ccnl in tema di monitoraggio della contrattazione di secondo livello, dandosi reciprocamente atto del comune impegno a proseguire ed implementare l’attività di monitoraggio già iniziata dal Gruppo ristretto di coordinamento
dell’Osservatorio anche al fine di indirizzare la contrattazione aziendale e promuovere buone pratiche negoziali.
• Dopo un’istruttoria compiuta dal Gruppo ristretto di coordinamento dell’Osservatorio entro il 31/12/2003, le Parti stipulanti potranno costituire in via sperimentale, d’intesa con le Associazioni territoriali competenti, Osservatori di carattere territoriale raccordati a quello nazionale di settore.
In tale contesto e con riferimento all’attività svolta dall’Osservatorio nazionale, al fine di fornire un supporto alle Parti stipulanti il ccnl potrà essere esaminato, in particolare, il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l’occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
• Sempre previa istruttoria del Gruppo ristretto dell’Osservatorio da compiersi entro il 31/12/2003, potranno essere realizzati, d’intesa tra le singole Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente ccnl, specifici Osservatori di comparto merceologico, raccordati a quello nazionale di settore, per l’analisi, per quanto di rispettiva competenza, delle medesime tematiche previste per l’Osservatorio nazionale.
• Entro il 31/12/2003 verrà costituita la Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità che si occuperà, oltre agli argomenti già previsti (ad esempio molestie sessuali e parità uomo-donna) anche del fenomeno del mobbing, con l’intento di pervenire ad una definizione di tale fenomeno alla luce della legislazione vigente ed alla elaborazione di proposte condivise in merito a possibili modifiche della legislazione medesima ed a conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali.
La prima relazione annua della Commissione alle Parti si terrà entro il 31/12/2004
• Entro il 31/12/2003 le Parti si incontreranno per valutare la opportunità di una più stabile strutturazione/strumentazione dell’Osservatorio o di parti di esso.
Dichiarazione comune
Le intese di cui sopra saranno armonizzate con quelle preesistenti in fase di stesura
Osservatorio Nazionale di Settore
(Sezione “Formazione”) - Modificare il 6° comma come segue:
Il gruppo nel perseguimento del predetto obiettivo di diffusione della cultura formativa, istituirà entro il 31/12/2003 una specifica sezione dell’Osservatorio, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
• ricerca di strumenti per accedere alle forme di finanziamento specificamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di promuovere una corretta informazione all’interno del sistema imprenditoriale, in particolare delle piccole e medie imprese, e di valutare l’utilizzazione di tali finanziamenti per gli eventuali progetti che si convenisse di definire sul piano settoriale;
• indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l’aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse umane;
• individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti ad esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché ad iniziative di nuova imprenditorialità;
• elaborazione di proposte di progetti formativi che, nell’ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all’arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l’evoluzione tecnologica ed organizzativa dell’impresa.
Nell’ambito del quadro generale così determinato, la Sezione potrà inoltre prevedere forme di collaborazione con Xxxxxx/Università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie tra il mondo dell’Istruzione e quello dell’impresa su materie attinenti al mercato ed alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.
ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
Le Parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione, si impegnano a costituire entro il 31/12/2003 l’Organismo bilaterale nazionale per la formazione nell’industria alimentare (in forma abbreviata OBA).
Per il finanziamento e per la struttura giuridica dell’Organismo saranno adottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.
L’OBA avrà il compito di:
• tenere rapporti con le Istituzioni nazionali e regionali preposte alla formazione professionale,
• essere interlocutore attivo e supporto all’attività della specifica sezione dell’Osservatorio nazionale di settore e degli altri Osservatori previsti dal presente contratto
• previ opportuni coordinamenti, essere interlocutore del Fondo interprofessionale per la formazione continua – Fondimpresa - per quanto attiene ai progetti per i settori dell’industria alimentare
Formazione professionale
Sostituire l’art. 3 con il seguente:
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono concordemente l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nei punti 3) e 4) dell’art. 2 forniranno alla Rsu o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all’azienda.
Le Rsu potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi.
Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata – anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell’Osservatorio di cui all’art. 1 - l’opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all’art….del presente contratto;
e) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’articolo 62 del ccnl. Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Fondimpresa, nonché attraverso l’utilizzo:
- del monte ore di cui all’art. 45, se non già utilizzato per gli scopi specifici;
- delle ferie e/o dei rol nel limite massimo di 24 ore annue.
Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.
Appalti
Modificare il 5° comma dell’art. 4 (Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni) come segue:
I gruppi industriali e le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati....omissis....
Assetti contrattuali
Le Parti condividono la valutazione positiva sulla importanza che riveste il contratto collettivo nazionale di lavoro come strumento normativo e di politica dei redditi e come centro regolatore della contrattazione di secondo livello.
Del pari condivisa è la valutazione positiva su una contrattazione di secondo livello legata al raggiungimento di risultati aziendali e sulla opportunità di una sua diffusione.
D’altra parte il raggiungimento di tali obiettivi presuppone la soluzione di problemi che attengono al collegamento tra i due livelli, alla individuazione della sede del secondo livello e alla necessaria obbligatorietà del ccnl.
Al fine di pervenire a soluzioni condivise che potrebbero anche essere proposte dalle Parti alle Confederazioni, le Parti stesse si incontreranno entro il 31/12/2003
Incontri intermedi saranno tenuti in caso di apertura dell’eventuale tavolo interconfederale sulla riforma del Protocollo 23 luglio 1993.
Diritti sindacali
Sostituire il primo comma del Punto 1 (Costituzione della Rsu) dell’art. 7 con il seguente:
La Rsu viene costituita, ad iniziativa delle Associazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, esclusi i Viaggiatori o Piazzisti ed inclusi i lavoratori a tempo determinato di cui all’art.8 del Dlgs n. 368 del 2001
Modificare il primo comma dell’art. 9 come segue:
I permessi sindacali retribuiti spettanti alla Rsu, comprensivi di quanto già previsto per i dirigenti delle Rsa dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, calcolati con riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato così come individuati al punto 1, 1° periodo dell’Accordo di settore 12 maggio 1994, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2000 con riferimento anche ai lavoratori stagionali di cui al punto a) dell’abrogato art.1 della legge
n. 230 del 1962…….omissis
Diritti sindacali
Inserire in calce all’art. 10 (Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche…..) la seguente Nota a verbale:
Nota a Verbale
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti, durante i periodi di cui al primo comma, potranno essere utilizzati continuativamente e fino a concorrenza i permessi di cui all’art. 9 del presente contratto
Distribuzione del contratto
Sostituire il primo comma dell’art. 13 con il seguente:
A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto le aziende distribuiranno gratuitamente una copia del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le modalità che verranno concordate tra le parti stipulanti ai lavoratori in forza alla data di distribuzione del testo a stampa
Assunzioni
Sostituire l’art. 15 con il seguente:
Art. 15. - Assunzione - Precedenze - Documenti
L’assunzione dei lavoratori avverrà in conformità alle disposizioni di legge in vigore.
Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalla legge e dai vigenti accordi interconfederali, anche al coniuge ed ai figli del lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro presso la stessa azienda, sempreché detti congiunti abbiano l’idoneità e i requisiti necessari. L’esercizio di tale precedenza dovrà, a pena di decadenza, essere richiesto entro un anno dall’avvenuto decesso, sempreché sia compatibile con le norme sul collocamento.
Al lavoratore assunto dovrà essere data comunicazione scritta della tipologia del contratto di assunzione, della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata del periodo di prova, della qualifica e livello cui viene assegnato, del luogo di lavoro, del trattamento economico e di altri eventuali dati previsti da norme di legge.
All’atto dell’assunzione sarà fornita al lavoratore: una copia del CCNL; la modulistica riguardante l’iscrizione ad Alifond (scheda informativa e modulo di adesione); i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 675 del 1996.
Con specifico riferimento ai lavoratori inquadrati come viaggiatori o piazzisti, dovranno anche essere precisati l’ampiezza del mandato conferito e della zona, nonché gli eventuali compiti del viaggiatore o piazzista durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica.
Il viaggiatore o piazzista può, con il consenso scritto della ditta dalla quale dipende, trattare anche articoli per conto di altre ditte, previo opportuno accordo fra di esse.
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro.
All’atto della assunzione il lavoratore dovrà consegnare i documenti richiesti dalle leggi in vigore.
La ditta potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle mansioni cui il lavoratore è assegnato (es.: certificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc.).
Il lavoratore dovrà notificare alla ditta la sua residenza ed il suo domicilio e sarà tenuto a comunicare anche le eventuali successive variazioni.
Nota a verbale
La disposizione di cui al quarto comma del presente articolo relativa alla distribuzione del CCNL si applica solo in caso di prima assunzione.
Mercato del lavoro ed altre modifiche legislative
Le Parti si impegnano a rinegoziare le clausole contrattuali in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative.
Mercato del lavoro
Sostituire l’art. 18 (Disciplina del rapporto a tempo determinato) con il seguente: Art……- Disciplina del rapporto a tempo determinato
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 10 del Dlgs n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all’art. 1, co. 1, del Dlgs 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte, dell’art. 10 del citato decreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa;
d) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
e) lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
f) attività non programmabili e non ricomprese nell’attività ordinaria.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato per le ipotesi specifiche sopra indicate. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore.
La percentuale di cui al sesto comma potrà essere aumentata da contratti collettivi conclusi a livello aziendale.
Le aziende, nell’ambito del sistema di informazione di cui all’art. 2 del presente ccnl, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. Alla scadenza di detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale.
Ferie, 13^ e 14^ mensilità saranno corrisposti e frazionati per 365esimi quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
Tale sistema sarà seguito anche per calcolare il trattamento economico dei ratei corrispondenti ai riposi di cui all’art. 30.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia si applica la specifica disciplina di cui alla Prima nota a verbale dell’art. 47 del ccnl.
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi già previste dall’art. 1, lett. a), della L. n. 230/1962 e dal D.P.R. n. 1525 del 1963, hanno diritto di essere riassunti ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 10 del Dlgs 368 del 2001 presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni.
Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di un mese dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato.
In ogni caso la possibilità di accoglimento di tale richiesta viene meno entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, ove proceda a nuove assunzioni con riferimento alle medesime ipotesi di cui al quartultimo comma, si impegna ad assumere prioritariamente tali lavoratori nella misura almeno del 70% delle assunzioni da effettuare.
Prima Nota a verbale
Le Parti confermano che le assunzioni effettuate ai sensi degli ultimi quattro commi del presente articolo non concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di “quote di riserva” così come in passato previste dall’articolo 25, commi 1 e 6, della legge 223/91.
Seconda Nota a verbale
Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le Parti, in sede aziendale, potranno valutare l’opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie relative alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 7, art. 10, D.Lgs. n. 368 del 2001 e riconducibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all’art. 1 del medesimo decreto.
Dichiarazione congiunta
Le Parti convengono sulla necessità di utilizzare strumenti di flessibilità del mercato del lavoro finalizzati a sostenere processi di sviluppo aziendale ed occupazionale.
A tal fine saranno ricercati eventuali percorsi di stabilizzazione occupazionale attraverso il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato verso il tempo indeterminato a partire dall’utilizzo del part-time verticale.
Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale
Part-time
Sostituire l’art. 20 con il seguente:
Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupazione e la flessibilità, le Parti concordano sull’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale.
In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs n. 61 del 2000 e del Dlgs n. 100 del 2001, si intende per part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal ccnl, che verrà regolato a far data dall’entrata in vigore del ccnl come segue.
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) gli elementi previsti dall’art. 15 del presente contratto
2) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario
La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cd. misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere.
L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni; c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.
All’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento potrà essere stipulato formale patto scritto in ordine alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa nell’ambito della normativa prevista dall’art. 30 del ccnl, ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 3 del Dlgs n. 61 del 2000.
Ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 61/2000, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale dandone preavviso alla RSU e ai lavoratori interessati 10 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma e secondo il patto di cui sopra sono
compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31.
In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.
Con riguardo al part-time orizzontale, in riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive, nei casi e nei limiti di cui all’art. 31 del ccnl, è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato.
Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare – sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs n. 61 del 2000.
Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale.
In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%.
Qualora il limite massimo di cui sopra sia interamente utilizzato con riferimento all’anno di servizio, al lavoratore che ne faccia richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino paga relativo al dodicesimo mese di servizio, verrà riconosciuto, in costanza delle esigenze che hanno giustificato l’utilizzo delle prestazioni supplementari nell’anno di riferimento, il consolidamento nel proprio orario di lavoro di una quota fino al 50% delle ore supplementari prestate nell’anno.
Il consolidamento dovrà risultare da atto scritto e il nuovo orario di lavoro sarà operativo dal mese successivo a quello della richiesta.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non cumulabili con la disciplina medesima.
In relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello aziendale per valutarne l’applicazione.
Nota a verbale
Per il settore saccarifero nella fattispecie di cui al dodicesimo comma la maggiorazione sarà del 40%
Art. 47 (Xxxxxxxx e infortunio non sul lavoro)
...omissis....
Prima Nota a Verbale
...omissis....
Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi e con criteri di proporzionalità.
Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare l’80% della prestazione annua concordata.
Lavoro temporaneo
Il quinto comma dell’art. 21, lett. B), concernente le qualifiche di esiguo contenuto professionale, è abrogato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 488 del 1999.
Inserire in calce all’articolo la seguente dichiarazione a verbale:
Le Parti concordano di incontrarsi entro il 31/12/2003 per individuare le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi, così come previsto dall’art. 64 della citata Legge n. 488 del 1999.
Quadri
Art. 23
Sostituire il paragrafo concernente l’Indennità di funzione (e relative note) con il seguente: Indennità di funzione
Ai quadri viene riconosciuta una indennità di funzione nella misura di euro 80,00 mensili
lorde non riassorbibili (**).
(**)
Importo così modificato con decorrenza dal 1/6/2003
Sistema di inquadramento professionale
Le Parti stipulanti convengono sull’utilità di un confronto volto a verificare se e in quale misura l’attuale sistema di inquadramento professionale possa essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli ultimi anni.
A tal fine, attraverso un apposito Gruppo di lavoro, si impegnano a ricercare criteri oggettivi di inquadramento, prefigurando flessibilità applicative basate sulle declaratorie e profili individuali, privilegiando le competenze integrate tese a migliorare la prestazione del lavoro.
Conseguentemente le Parti concordano che il Gruppo individui una proposta modificativa della disciplina contrattuale in materia.
L’esame dovrà tener conto, tra l’altro:
- dell’attuale disciplina contrattuale;
- della possibilità di individuare aree professionali omogenee;
- della definizione dei possibili ruoli del livello aziendale.
Il Gruppo si incontrerà entro il mese di settembre 2003 e definirà la proposta in tempo utile per consentire alle Parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 31 dicembre 2006, in modo tale da rendere operativa l’eventuale modificazione del sistema con il rinnovo previsto per il 31 maggio 2007.
Una prima verifica sull’attività svolta dal Gruppo sarà compiuta dalle Parti entro il 31 dicembre 2004.
Orario di lavoro
Art. 30
Capitolo “Flessibilità degli orari” Modificare il primo comma come segue:
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l’orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1° luglio 2003, essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo – per il superamento dell’orario settimanale medesimo – di 72 ore per anno solare o per esercizio Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui al comma precedente,sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia.
Art. 30 bis
Modificare il secondo comma come segue:
Le Parti, nel confermare l’impianto normativo dell’art. 30 e del successivo art. 31, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all’intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dagli artt. 30, 30ter e 31.
Modificare il penultimo comma come segue:
Le suddette intese...omissis...entro 12 mesi dalla maturazione (ad esempio Banca ore) Art. 30-ter
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, articolo 4 del Dlgs. N. 66/2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.
Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro da verificare a tale livello.
Nota a Verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio del termine di durata massima dell’orario di cui all’art. 4 del DLgs n. 66 del 2003, non comportano variazione alcuna né del trattamento economico concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
Sostituire il comma 7 dell’art. 31 con il seguente:
Ai soli effetti retributivi di cui al presente ccnl, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al Dlgs n. 66 del 2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 11, secondo xxxxx, del citato provvedimento (donne, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni).
Aggiungere dopo il comma 8 il seguente:
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l’informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata.
Dichiarazione congiunta
Le Parti avendo tenuto conto in occasione del presente rinnovo della sopravvenienza del DLgs n. 66 del 2003, convengono che con le clausole di cui sopra hanno inteso dare attuazione a quanto il decreto legislativo medesimo affida alla contrattazione collettiva.
Orario di lavoro
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i riposi per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni e su tre turni per sette giorni, saranno incrementati di 4 ore restando invariate le modalità di godimento. Inoltre le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente già in atto e concordato a titolo analogo (riduzioni di orario a qualunque titolo concesse, permessi, ferie, ecc.).
Lavoratori immigrati
Da collocare nell’art. 35 (Ferie), dopo la Norma transitoria:
Dichiarazione comune
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto
Congedi
Art…… - Permessi per eventi e cause particolari (da inserire nel Capitolo VIII del ccnl)
In applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni, Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,e successive modificazioni.
Art….. – Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari (da inserire nel Capitolo VIII del ccnl)
A) Congedi parentali
Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi..
Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di
nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto sa preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, co. 1, della L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, co. 1, della legge n. 53 del 2000.
B) Congedi per la malattia del figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Per fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con esso convenzionato.
Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
C) Congedi per la formazione
Il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di dodici mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare l’uno per cento del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la Rsu o con il Comitato esecutivo della stessa.
Nella aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
D) Congedi per gravi motivi familiari
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. n. 53 del 2000 il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del citato regolamento d’attuazione.
L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni.
Nel caso di rapporti a tempo determinato l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione.
Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’articolo……, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente punto D) il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale
Art. 44. - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami.
Il quarto comma è modificato come segue:
Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, i congedi per la formazione previsti dall’art…..lettera C), i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda
Malattia e Infortunio sul lavoro
Modificare l’art. 47, punto 1) Conservazione del posto, comma 4 nel seguente modo:
Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a mesi 12 durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto
Inserire in calce all’art. 47 la seguente Nota a Verbale:
Nota a Verbale
Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla L. 297/1982, su richiesta del lavoratore l’azienda concederà l’anticipazione del Trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie di cui ai precedenti punti A (Patologie di particolare gravità) e B (Stati di tossicodipendenza)
Salario
I minimi tabellari mensili di cui all’art. 51 sono incrementati come segue:
Liv. | Param. | Vecchi minimi | Aumenti | Nuovi minimi | Aumenti | Nuovi minimi | Aumenti | Nuovi minimi |
al 31/5/2003 | dall' 1/6/2003 | dall' 1/6/2003 | dall' 1/3/2004 | dall' 1/3/2004 | dall' 1/11/2004 | dall' 1/11/2004 | ||
1S | 230 | 1.206,21 | 67,15 | 1273,36 | 67,15 | 1340,51 | 26,86 | 1367,37 |
1 | 200 | 1.048,87 | 58,39 | 1107,26 | 58,39 | 1165,65 | 23,36 | 1189,01 |
2 | 165 | 865,33 | 48,18 | 913,51 | 48,18 | 961,69 | 19,27 | 980,96 |
3A | 145 | 760,44 | 42,34 | 802,78 | 42,34 | 845,12 | 16,93 | 862,05 |
3 | 130 | 681,77 | 37,96 | 719,73 | 37,96 | 757,69 | 15,18 | 772,87 |
4 | 120 | 629,33 | 35,04 | 664,37 | 35,04 | 699,41 | 14,01 | 713,42 |
5 | 110 | 576,88 | 32,12 | 609,00 | 32,12 | 641,12 | 12,85 | 653,97 |
6 | 100 | 524,44 | 29,20 | 553,64 | 29,20 | 582,84 | 11,68 | 594,52 |
Nota a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che in occasione del rinnovo del biennio economico 2005-2007, xxxxx restando gli altri punti di riferimento del negoziato previsti dal protocollo 23 luglio 1993, l’inflazione effettiva intervenuta nel precedente biennio verrà comparata non con l’inflazione programmata nel periodo corrispondente al precedente rinnovo, ma con un tasso complessivo del 4,05%.
Salario
Le Parti convengono che l’importo determinato sul valore parametrale 137 previsto dalla dichiarazione comune in calce all’articolo 51 del CCNL, sia elevato ad euro 15,66, al quale si farà riferimento in occasione del prossimo rinnovo.
Premio per obiettivi ex art. 55
A far data dal 1° gennaio 2006, l’erogazione di cui al comma 9 dell’art. 55 verrà incrementata come segue, restando invariate le modalità di erogazione e di computo:
Livelli | Parametri | Premi |
dall' 1/1/2006 | ||
1S | 230 | 28,55 |
1 | 200 | 24,83 |
2 | 165 | 20,48 |
3A | 145 | 18,00 |
3 | 130 | 16,14 |
4 | 120 | 14,90 |
5 | 110 | 13,66 |
6 | 100 | 12,41 |
Seconda Nota a verbale all’art. 55
La data del gennaio 2002, relativa alla ricontrattazione degli accordi sul premio per obiettivi va sostituita con il gennaio 2006.
Ambiente e sicurezza
Da inserire in calce all’art. 62:
Note a Verbale
Le Parti convengono che a decorrere dalla data di rinnovo del presente ccnl verrà costituito e inizierà ad operare nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di Settore il Gruppo di lavoro incaricato di recepire nel settore alimentare le Linee Guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l’UNI da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Le Parti si adopereranno affinché le aziende fino a 100 dipendenti facciano ricorso alla formazione finanziata dall’Inail
Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni
Art. 73
Sostituire il punto B) Anticipazioni con il seguente:
La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Quale condizione di miglior favore, definita ex art. 1 Legge 297/1982, l’anticipazione potrà essere accordata per l’assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. In tale ipotesi il socio dovrà produrre, ove non abbia il verbale di assegnazione:
- l’atto costitutivo della cooperativa;
- dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale;
- dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione;
- impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della quota;
c) xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 1 della richiamata L. 297/1982 e con priorità delle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni sul Tfr saranno concesse anche:
- nell’ipotesi di ristrutturazioni significative apportate nella prima casa di abitazione a fronte di presentazione di idonea documentazione (*);
- ai sensi della Legge n. 53 del 2000, per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino, nonché dei congedi per la formazione;
- per le spese da sostenere per le patologie di cui ai punti A (Patologie di particolare gravità) e B (Stati di tossicodipendenza) dell’art. 47 del presente contratto.
Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.
(*) Vedasi All. 6 al contratto
Previdenza complementare
Art. 74
Modificare il co. 4, lett. c) nel seguente modo:
Sono destinatari di Alifond i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente ccnl e sue successive modificazioni e integrazioni…….omissis……che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
d) contratto di formazione e lavoro;
e) contratto di apprendistato.
Da inserire in calce all’articolo:
Dichiarazione comune
Le Parti segnalano al Fondo di Previdenza complementare Alifond l’opportunità di apportare modifiche:
1) all’art….dello Statuto tali da consentire l’adesione ad Alifond ai lavoratori con contratto a termine con durata predeterminata di almeno 4 mesi;
2) all’art….dello Statuto tali da consentire ai lavoratori la richiesta di anticipazione del Tfr sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere:
- durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla Legge n. 53 del 2000,
- nel caso di patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) dell’art. 47 del ccnl.
Previdenza complementare
Da inserire come allegato al ccnl Dichiarazione comune
Le Parti, in relazione al disposto dell’art. 74 del presente ccnl, convengono di modificare la parte B) dell’Accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo della parte economica del ccnl 6/7/1995, limitatamente al punto relativo alla contribuzione a carico dell’azienda, che verrà portata all’1,10 %, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del Tfr.
Tale impegno diventerà operativo previa modifica della Fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.
Assistenza sanitaria
Le Parti si danno reciprocamente atto della opportunità che ai lavoratori dell’industria alimentare sia assicurata una adeguata copertura assicurativa contro i rischi di carattere sanitario.
Esse condividono il rilievo secondo cui, ai fini di cui sopra, è necessaria una approfondita conoscenza della legislazione nazionale e regionale relativa alle competenze in materia di assistenza sanitaria ed al trattamento fiscale, nonché una verifica di compatibilità di costi.
Ai fini di cui sopra, le Parti convengono di individuare entro il 30/06/2004 le modalità per la costituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dell’industria alimentare, a tal fine costituendo un apposito Gruppo di Lavoro.
In tale ottica, oltre all’approfondimento degli elementi indicati in premessa, dovranno essere prefigurate ipotesi che prevedano: contribuzione paritetica e definita; prestazioni certe e definite; compatibilità con simili iniziative aziendali e/o locali.
Fondo aiuti e solidarietà
Le Parti decidono di costituire un fondo di aiuti e solidarietà alimentare finalizzato a gestire interventi a favore di popolazioni colpite da situazioni di emergenza alimentare.
Tale fondo sarà finanziato pariteticamente da imprese e lavoratori attraverso un contributo complessivo pari a due ore lavorative annue, in termini di volontarietà per quanto riguarda i lavoratori.
Al fine di definire le modalità di costituzione e funzionamento del fondo le Parti si incontreranno entro il 31.12.2003.
Protocollo Viaggiatori e Piazzisti
Art. 11
Sostituire il comma 10 con il seguente:
Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell’indennità temporanea da parte dell’Inail. Per tali infortuni, purché riconosciuti dall’Inail, che dovessero insorgere dal 1° ottobre 1987, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
- euro 23.240,56 per morte elevata ad euro 26.500,00 a decorrere dal 1.1.2004;
- euro 30.987,41 per invalidità permanente totale, elevata ad euro 35.500,00 a decorrere dal 1.1.2004.
Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire i suddetti importi nei trattamenti di miglior favore già in atto nell’impresa.
Art. 15
Modificare il comma 1 (e relativa nota a piè di pagina) nel modo che segue:
Le spese di riparazione automezzo per danni provocati – senza dolo – da Viaggiatori o Piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell’80% e comunque con un massimale di euro 3.450,00 (1),...omissis…
(1) Massimale attestato all’importo indicato a decorrere dal 1.1.2004. Le Parti esprimono la raccomandazione che la copertura del rischio possa avvenire con la formula assicurativa tipo Kasco.
Inserire dopo il primo comma il seguente:
Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire il suddetto importo nei trattamenti di miglior favore già in atto nell’impresa.
Decorrenza e durata
Sostituire il primo comma dell’art. 86 con il seguente:
Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il presente contratto unico decorre dal 1° giugno 2003 ed ha validità per la parte normativa fino al 31 maggio 2007 e per la parte economica fino al 31 maggio 2005
Orario di lavoro
Roma, 14 luglio 2003
Alle
Segreterie Nazionali Fai-Cisl
Flai-Cgil Uila-Uil
Con riferimento alla clausola dell’articolo 30 ter, vi chiediamo di confermarci che, per quanto concerne i lavoratori che svolgono le attività e le prestazioni di cui all’art. 16 Dlgs n. 66/2003, si farà riferimento alle eventuali disposizioni dei decreti che saranno adottati dal Ministero del lavoro, sentite le xx.xx. nazionali nonchè le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, in attuazione del 2 comma del suddetto articolo 16.
Con i migliori saluti Associazioni Industriali Alimentari
Roma, 14 luglio 2003 Xxxxx.xx
Associazioni Industriali Alimentari
Vi confermiamo che i contenuti della Vostra in data odierna concernente l’art. 30-ter del presente contratto sono da noi condivisi ed accolti.
Con i migliori saluti.
Fai-Cisl Flai-Cgil Uila-Uil
Osservatorio
Roma 14 luglio 2003
Alle Segreterie Nazionali FAI-CISL
FLAI-CGIL UILA-UIL
LORO SEDI
Nel comune convincimento sull’importanza che riveste l’Osservatorio Nazionale di settore quale utile strumento di relazioni industriali - ed in coerenza con l’obiettivo di un suo potenziamento e valorizzazione, anche tramite la costituzione di due specifiche sezioni concernenti rispettivamente la materia della formazione e dell’ambiente e sicurezza alimentare – Vi comunichiamo che con riferimento a quanto convenuto il 5 giugno 1999 la quota per il finanziamento di tale Organismo è elevata ad euro 7,50.
Vi confermiamo che l’Osservatorio, nei limiti delle disponibilità sopra definite, stipulerà con le Vostre strutture convenzioni per forniture di servizi, per la elaborazione di studi, per la organizzazione di seminari.
Con i migliori saluti.
Federalimentare (per delega delle Associazioni stipulanti)
Il Vice Presidente, Dott. De Piazza
Roma, 14 luglio 2003
Spett.le Federalimentare
c.a. Vice Presidente, Dott. Xxxxxx Xx Xxxxxx
Con riferimento alla Vostra in data odierna concernente il finanziamento dell’Osservatorio Nazionale di Settore prendiamo atto e condividiamo le comunicazioni ivi contenute.
Con i migliori saluti.
Fai-Cisl Flai-Cgil Uila-Uil
Distribuzione del contratto
Roma 14 luglio 2003
Alle Segreterie Nazionali FAI-CISL
FLAI-CGIL UILA-UIL
LORO SEDI
Vi proponiamo che il prezzo del contratto che verrà distribuito ai sensi dell’articolo 13 del CCNL, come modificato con verbale di accordo sottoscritto in data odierna, sia di euro 14,50.
Con i migliori saluti.
Associazioni Industriali Alimentari
Roma, 14 luglio 2003
Xxxxx.xx
Associazioni Industriali Alimentari
Aderiamo alla Vostra lettera, pervenutaci in data odierna, concernente il prezzo di copertina del contratto.
Con i migliori saluti.
Fai-Cisl Flai-Cgil Uila-Uil
Diritti sindacali
Roma, 14 luglio 2003
Alle
Segreterie Nazionali Fai-Cisl
Flai-Cgil Uila-Uil
Fermo restando il disposto dell’art. 8 del ccnl, Vi confermiamo la disponibilità delle aziende aderenti ad accogliere nei limiti di un’ora annua per ciascuna delle Organizzazioni sindacali Fai, Flai e Uila richieste di indizione di Assemblea avanzate disgiuntamente, ma tenendo conto delle esigenze tecniche, produttive o organizzative delle imprese.
Resta confermato che, anche con riguardo a tali assemblee, l’indizione di ciascuna ora delle 3 ore di assemblea previste comporterà con riferimento a tutto il personale il decremento di un’ora dal monte ore annualmente a disposizione di cui all’art. 8.
Con i migliori saluti.
Associazioni Industriali Alimentari
Roma 14 luglio 2003
Xxxxx.xx
Associazioni Industriali Alimentari
Con riferimento alla Vostra in data odierna concernente le modalità di indizione dell’assemblea ed in accoglimento delle disponibilità ivi contenute, condividiamo i contenuti e le modalità di fruizione.
Con i migliori saluti.
Fai-Cisl Flai-Cgil Uila-Uil