TRA
REGIONE PUGLIA SCHEMA DI CONTRATTO
Repertorio n. del
Contratto Relativo al Servizio di Realizzazione e Gestione delle Attivita' Correlate a Educational Tour, Manifestazioni e Iniziative a Valenza Turistica, Mediante Servizi di Ospitalita', Organizzazione di Eventi ed Altri Strumenti a Favore di Specifici Target e Destinatari, in Linea con gli Indirizzi Regionali in Materia. Durata Annuale
TRA
La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione), in questo atto rappresentata da ;
E
……….…(di seguito denominato Appaltatore) con sede in ……...
alla via ……………………….…….., Codice fiscale ………………., in questo atto rappresentato dal…………………………………, nato a
……………… il……………………., nella qualità di……………………………..
e residente per la carica presso ………………………………………………….
PREMESSO
- Che con A.D. n. ………….. del ............. il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' CORRELATE A EDUCATIONAL TOUR, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE A VALENZA TURISTICA, MEDIANTE SERVIZI DI OSPITALITA', ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED ALTRI STRUMENTI A FAVORE DI SPECIFICI TARGET E DESTINATARI, IN LINEA CON GLI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA. DURATA ANNUALE;
- che, con determinazione dirigenziale n. del , preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a ;
Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente contratto.
Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue:
ART. 1 FONTI
I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:
a) dalle clausole del presente atto;
b) dal bando di gara, capitolato d’oneri e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell‘ A.D. n.
………..del …………..del Dirigente del Servizio Affari Generali ;
c) dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
d) dall’offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara.
I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici , vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.
ART. 2 OGGETTO
La Regione affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione del servizio di realizzazione e gestione delle attivita' correlate a educational tour, manifestazioni e iniziative a valenza turistica, mediante servizi di ospitalita', organizzazione di eventi ed altri strumenti a favore di specifici target e destinatari, in linea con gli indirizzi regionali in materia.
L’Appaltatore si impegna a fornire, per l’intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nell’ articolo 4 del contratto .
Prima dell’inizio dell’attività, l’Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipulazione.
ART. 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore si impegna all’osservanza puntuale di tutte prescrizioni come elencate nel Capitolato d’oneri , che qui si intende integralmente riportato.
L’incarico deve essere condotto nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali e deve consistere nelle seguenti attività :
• l’attività di ospitalità e servizi connessi, in favore di opinion- leader, giornalisti e operatori turistici (anche accreditati dall’ENIT), nonché scrittori, fotografi, troupe televisive e cinematografiche, delegazioni estere e istituzionali, atleti, artisti, esperti del settore turistico, rappresentanti di agenzie di pubblicità e comunicazione, ed ogni altro diverso soggetto che si valuti possa assicurare effetti positivi per l’immagine turistica pugliese, attraverso la conoscenza della regione e la permanenza sul territorio regionale, anche in relazione a convegni e congressi ivi organizzati;
• supporto ad eventi di valenza turistica, di interesse dell’Amministrazione Regionale e promossi dallo stesso Ente o da soggetti terzi, (attraverso allestimenti, catering, realizzazione e gestione di infopoint, prestazioni di carattere tecnico logistico, attività connesse a convegni ed apposite iniziative e finalità promozionali turistiche) e similari;
• realizzazione di eventi finalizzati al rafforzamento dell’offerta turistica in Puglia, appositamente richiesti dall'Amministrazione regionale il cui svolgimento sia previsto in Italia o eccezionalmente all’estero, qualora non sia possibile la integrale copertura dall’assistenza ENIT.
Durante il periodo contrattuale la Regione Puglia potrà commissionare al soggetto appaltatore , la organizzazione, realizzazione e gestione di specifici servizi e attività connessi a iniziative di ospitalità, educational tour e workshop in favore di soggetti precedentemente indicati, ed eventi (sul territorio ed a carattere regionale, nazionale o estero, in tale ultimo caso eccezionalmente qualora non vi sia la copertura dell’assistenza ENIT) in occasione di manifestazioni e/o incontri a valenza istituzionale e/o promozionale eventualmente organizzati dalla Regione o anche da terzi, comunque legati a profili di promozione della Puglia.
In tal caso l’Appaltatore provvederà, sulla base delle necessità esposte dalla Regione Puglia a predisporre, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta della Regione, il progetto esecutivo, comprensivo di costi, modalità, strutture ricettive individuate e quant’altro necessario per la realizzazione dell’ospitalità
richiesta. L’Amministrazione Regionale si riserva di indicare specifiche esigenze, nonché di fornire prescrizioni puntuali di carattere organizzativo per l’espletamento dei servizi richiesti.
Entro cinque giorni dalla consegna del progetto, ovvero due giorni in caso di comprovata urgenza, la Regione Puglia approverà il progetto medesimo e, sulla base dei costi e preventivi presentati, avuto riguardo alle trattative di rito, concorderà con l’Appaltatore il prezzo complessivo del servizio, al quale prezzo verrà applicata la percentuale pari a ,
indicata nell’offerta economica , allegata al presente atto , che costituirà l’utile d’azienda.
All’Appaltatore saranno riconosciute tutte le spese sostenute, purché conformi al progetto approvato, e ammissibili secondo le regole di utilizzo della fonte finanziaria da cui sono attinte le relative risorse,previa presentazione di idoneo rendiconto munito di tutte le giustificazioni di spese (fatture quietanzate,ricevute fiscali, dichiarazioni di pagamento, purché fiscalmente regolari).
Per le predette iniziative l’Appaltatore dovrà assicurare tutti i servizi e le attività idonee a rendere la prestazione completa ed a regola d’arte. A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito le principali tipologie di servizi, prestazioni e attività:
• progettazione e monitoraggio finalizzato agli indicatori di risultato;
• adempimenti connessi con l’ospitalità;
• prenotazioni alberghiere;
• transfert da e per l’aeroporto e/o stazione ferroviaria;
• transfert per località pugliesi da visitare (principalmente nell’ambito dell’educational-tour);
• supporto ai lavori di ufficio stampa e di gestione pubbliche relazioni relativi allo svolgimento delle previste attività: è richiesta la individuazione di n. 1 risorsa (che potrà operare a richiesta del committente presso la sede dell'Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo) per valorizzare le attività di ospitalità ed educational e per rafforzare i
rapporti con gli ospiti, in particolare quelli aventi attinenza con i media;
• servizio hostess ed interpretariato e/o personale tecnico;
• servizio hostess ed interpretariato per accoglienza ed assistenza ospiti;
• organizzazione e realizzazione di servizi di catering ovvero di angoli eno-gastronomici per la degustazione di prodotti tipici pugliesi nel luogo ove ogni specifica iniziativa ne
richiederà l’attuazione (prevalentemente negli alberghi dove sono alloggiati gli ospiti);
• realizzazione di materiale promozionale specifico a seconda del “tema del progetto”;
• incontri tecnico-operativi con operatori turistici;
• organizzazione di momenti sociali anche di notevole rilievo;
• acquisto e distribuzione dei gadgets promozionali e di biglietti di ingresso a musei, beni culturali e quant’altro connesso e/o analogo e necessario;
• eventuale acquisto di biglietti di viaggio esclusivamente per gli ospiti espressamente invitati dall'Amministrazione regionale;
• servizi di allestimento, in occasione di specifici eventi;
• distribuzione materiale promozionale;
• servizi di trasporto e prenotazione;
• disponibilità permanente di una unità lavorativa, individuata dall’appaltatore, con funzione di interfaccia a supporto della organizzazione e gestione degli eventi, operante (a richiesta) presso gli uffici dell’Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo ed in grado di assicurare il coordinamento tra l’Appaltatore e la Regione Puglia nelle attività espletate e da espletarsi.
Qualora l’Appaltatore intenda adempiere ad alcune delle suddette prestazioni minime attraverso lavori in economia avvalendosi di proprio personale interno, ovvero provvedendo in proprio ai servizi, alle attività o a quanto eventualmente richiesto dalla stazione appaltante per realizzare i singoli progetti e iniziative, procederà alla rendicontazione dei costi sostenuti nel rispetto dei regolamenti di utilizzo dei fondi europei.
Per la realizzazione dei servizi e delle prestazioni richieste, degli educational tour, degli eventi e delle altre iniziative a valenza turistica previste, l’Appaltatore dovrà:
• predisporre, ove possibile, per ogni iniziativa, un progetto da concordarsi con il committente;
• realizzare le soluzioni tecniche, estetiche e funzionali concordate di volta in volta dalla Regione Puglia;
• garantire continuativamente la massima assistenza tecnico- specialistica, in particolare per quanto attiene gli ospiti accreditati durante l’intero periodo dell’ospitalità;
• assicurare il totale rispetto di tutte le norme di legge applicabili in materia, comprese quelle derivanti da eventuali regolamenti locali.
ART. 5
OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE
Per i servizi e le forniture oggetto del presente appalto, l’Appaltatore dichiara di:
- disporre di una stabile unità locale idonea ed adeguata (almeno una persona fisica che funga da raccordo tra l’amministrazione regionale e l’appaltatore) per la prestazione dei servizi alla Regione Puglia, ubicata nel territorio regionale della Puglia;
- accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi delle forniture e servizi richiesti, secondo le modalità disciplinate dal presente atto , per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto;
- predisporre e consegnare, almeno cinque giorni prima della data dell’ospitalità e/o dell’iniziativa di specie, un piano cronologico dei lavori comprendente tutte le fasi di attività richieste per rendere compiuta la prestazione (per esempio, dall’arrivo degli ospiti alla partenza degli stessi per il raggiungimento delle località di provenienza);
- assumere a proprio carico ogni spesa, a livello organizzativo ed esecutivo del progetto prescelto;
- mantenere nello svolgimento delle prestazioni di contratto i necessari contatti con la Regione Puglia, assicurando relazioni periodiche che significhino lo stato dei servizi, avuto riguardo anche al gradimento delle varie iniziative da parte degli ospiti, che dovranno comunque essere soddisfatti in ogni legittima richiesta, purché compatibile con il servizio di ospitalità;
- predisporre, per ogni attività, un report finale che descriva per mezzo di opportuni indicatori, l’efficacia della comunicazione attivata, con adeguata documentazione, anche fotografica, a supporto;
- rispettare i contenuti, i tempi e le modalità di intervento stabiliti dalla progettazione esecutiva delle singole attività e dei singoli servizi correlati di volta in volta approvati dalla Regione Puglia;
- assicurare alla Regione Puglia l’allestimento in ottimo stato di conservazione e rispondente all’uso cui è destinato, secondo quanto indicato nel progetto esecutivo. Considerato che l’appalto si riferisce alla realizzazione di più manifestazioni fieristiche, eventi e iniziative, dovrà essere garantito l’impiego di strutture e materiale sempre in ottimo stato, ricorrendo ogni volta alle necessarie sostituzioni, riparazioni e/o ripristini in modo da assicurare sempre, dal primo all’ultimo utilizzo, il prestigio dell’immagine, livello di finitura e funzionalità;
- assumere a proprio carico ogni spesa precedente alla consegna o successiva alla riconsegna relativa a trasporti,
pulizia, ecc., stoccaggio materiali nel proprio magazzino nonché oneri per magazzinaggi, soste, coperture assicurative ecc..
L’Appaltatore si impegna altresì a:
- aggiornare il progetto esecutivo di allestimento e personalizzazione in base all’assegnazione finale dell’area, subito dopo aver ricevuto, da parte dell’ente ospitante, le planimetrie definitive. Gli aggiornamenti andranno redatti nel rispetto del progetto originale ed in questa veste diventeranno documentazione di contratto;
- a consegnare alla Regione Puglia almeno due copie dei grafici ed elaborati aggiornati, subito dopo la loro definizione e comunque almeno cinque giorni prima dell’apertura della manifestazione fieristica e/o della realizzazione dell’evento, iniziativa, convegno o workshop;
- garantire un numero adeguato di addetti (distribuzione, interpretariato, informazione, assistenza, servizio hostess, vigilanza, servizio stampa, ecc.), rispetto alle dimensioni dello stand, all’importanza della manifestazione fieristica e/o della realizzazione dell’evento, iniziativa, convegno o workshop, nonché alla tipologia di servizi aggiuntivi richiesti ai sensi del precedente articolo 4 ;
- mantenere, durante il corso della manifestazione fieristica e/o della realizzazione dell’evento, iniziativa, convegno o workshop, l’allestimento e/o lo stand in buono stato mediante proprio personale, provvedendo alle necessarie manutenzioni, sostituzioni, integrazioni, ripristini, ecc. con personale adeguato per numero e professionalità specifica.
In ogni caso, per ogni attività espletata in esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà:
- predisporre un report finale che descriva per mezzo di opportuni indicatori, l’efficacia della attività svolta, con adeguata documentazione, anche video-fotografica, a supporto;
- rendicontare analiticamente le spese sostenute e richieste a rimborso, presentando la relativa documentazione giustificativa debitamente quietanzata;
- riconoscere la Regione Puglia unico utilizzatore degli allestimenti predisposti e dei progetti elaborati nel periodo contrattuale.
Inoltre l’Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell’art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
ART.6
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI TRASPORTI, ASSICURAZIONI E MAESTRANZE PER SINGOLA MANIFESTAZIONE
Ogni spesa relativa alla organizzazione delle ospitalità, degli educational tour e comunque di ogni iniziativa ed evento affidato al soggetto appaltatore, rimane a carico dello stesso dovendo provvedere in particolare:
- lo stoccaggio di tutti gli eventuali materiali nei propri magazzini;
- la copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale per e nell’esecuzione dei servizi e forniture oggetto dell’appalto, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d’opera, sia in Italia che all’estero;
- la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o a cose, anche di terzi, derivanti da quanto realizzato in tema di strutture, materiali di allestimento-arredamento, nonché dall’operato del proprio personale in loco.
La Compagnia assicuratrice di cui si avvarrà l’Appaltatore dovrà essere di primaria importanza.
La Regione Puglia si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento del periodo di vigenza contrattuale, copia della documentazione attestante l’avvenuta stipula delle coperture assicurative innanzi previste, nonché copia della quietanza dell’avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.
ART. 7 INNOVAZIONI E VARIANTI
L’ Appaltatore non potrà compiere innovazioni o apportare varianti significative alle strutture di allestimento, rispetto a quanto previsto nell’Offerta tecnica e nei singoli progetti esecutivi delle attività, se non in accordo con la Regione Puglia.
La Regione Puglia potrà richiedere innovazioni o varianti ritenute necessarie alla migliore riuscita anche di una singola attività, nonché dei singoli servizi, anche per soddisfare particolari esigenze di comunicazione. Le suddette richieste saranno formalizzate dalla Regione Puglia preventivamente e per iscritto.
E’ comunque obiettivo della Regione Puglia dare univocità alle azioni previste attraverso un format di riferimento, utile a
garantire la valorizzazione del senso di accoglienza e di ospitalità della nostra regione (Marca Puglia).
La Regione Puglia si riserva, nel rispetto dell’Offerta tecnica presentata dall’ Appaltatore, di fornire indicazioni utili a perseguire un’immagine coordinata ed un messaggio promozionale unitario, in relazione ad aspetti di comunicazione successivamente resi operativi dall’Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo.
ART.8
OBBLIGAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA, ASSESSORATO AL MEDITERRANEO, CULTURA E TURISMO. PAGAMENTI PER SINGOLA ATTIVITA’.
Per le prestazioni di cui al presente Contratto , la Regione Puglia riconoscerà il compenso d’agenzia (percentuale sulle spese sostenute) come da offerta economica proposta in gara dall’Appaltatore , oltre spese sostenute ed ammesse a rimborso in conformità al (e nei limiti del) progetto esecutivo approvato dalla Regione Puglia, previa regolare rendicontazione.
La Regione Puglia, dietro richiesta dell’ Appaltatore ed esclusivamente per le prestazioni il cui preventivo di spesa nel progetto esecutivo approvato superi, al netto dell’IVA, l’importo di € 150.000,00, corrisponderà al medesimo un anticipo, in misura pari a € 50.000,00, dietro presentazione di apposita garanzia fidejussoria di durata annuale e di importo pari a
€ 1.000.000,00, escutibile a prima richiesta.
Detto anticipo sarà recuperato, sino a concorrenza, sul pagamento del corrispettivo e dei rimborsi spese dovuti per i servizi la manifestazione fieristica, l’evento, l’iniziativa, il convegno o il workshop per il quale detto anticipo era stato corrisposto.
L’eventuale eccedenza dell’anticipo corrisposto rispetto al totale del corrispettivo e dei rimborsi spese riconosciuti dalla Regione Puglia per le attività ed i servizi per il quale detto anticipo era stato corrisposto dovrà essere portata in deduzione in sede di fatturazione relativa al servizio e/o attività successivamente reso o, nel caso in cui all’evento rispetto al quale tale anticipo era stato corrisposto non segua alcun altro servizio, dovrà essere restituita dall’aggiudicatario entro cinque giorni dalla richiesta della Regione Puglia, pena l’escussione della garanzia costituita.
La Regione Puglia si riserva la possibilità, per il tramite di proprio personale, a tal fine delegato, di provvedere prima o durante le attività e/o servizi di cui all’art.4 del presente Contratto, al collaudo dei servizi eseguiti e delle relative forniture, restando inteso che qualora ciò non avvenga prima del termine delle singole attività e servizi richiesti, il collaudo medesimo si intenderà effettuato con esito positivo. Delle operazioni di collaudo si redigerà, in contraddittorio con l’Appaltatore, regolare verbale che verrà allegato alla documentazione di liquidazione del corrispettivo spettante al medesimo.
In particolare, affinché ciascun costo sostenuto sia ammissibile, lo stesso dovrà essere:
- riferibile al periodo di vigenza del finanziamento in relazione;
- pertinente e imputabile alle operazione eseguite dall’appaltatore;
- reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato;
- giustificato da fatture regolarmente quietanzate o da documenti contabili avente valore probatorio equivalente.
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà garantire la piena e corretta osservanza della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali tanto nel corso dell’esecuzione quanto nella fase di rendicontazione, consentendo gli opportuni controlli da parte degli organismi preposti.
Parimenti, l’Appaltatore dovrà garantire la conservazione dei giustificativi di spesa fino a tre anni successivi alla chiusura del
P.O. Puglia F.E.S.R. attualmente fissata al 31.12.2015.
Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 20 è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento.
ART. 9.
PENALITA’ PER SINGOLA MANIFESTAZIONE
In ipotesi di inadempimenti relativi ai servizi aggiuntivi di cui all’art.4 del presente contratto , la Regione Puglia, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni dell’aggiudicatario applicherà le seguenti penali:
- da € 300,00 a €10.000,00 a seconda della gravità dell’inosservanza contrattuale, ad esclusiva discrezione della Regione Puglia;
- il 50% del costo complessivo del progetto presentato, in caso di mancata esecuzione del servizio aggiuntivo, non dovuto a comprovate cause di forza maggiore.
In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi in appalto, la Regione Puglia si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare anche nei confronti di terzi.
La Regione Puglia, qualora l’Appaltatore non proceda al pagamento della penalità applicata, potrà recuperare la somma corrispondente prelevandola dalla cauzione definitiva.
ART.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Regione Puglia ha la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, con incameramento automatico della cauzione definitiva, restando impregiudicata ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:
a) qualora le violazioni del presente contratto comportino l’applicazione di penalità che nel complesso superino l’importo di € 150.000,00;
b) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
c) mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
d) perdita dei requisiti minimi previsti nel disciplinare di gara per l’affidamento del servizio;
e) accertata consapevolezza di evasione fiscale e frode;
f) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
g) abbandono immotivato dei lavori da parte dell’Appaltatore;
h) subappalto del progetto in difformità a quanto previsto dal disciplinare di gara;
i) difformità di quanto realizzato, rispetto al progetto concordato con il committente;
l) cessione del contratto;
m) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.
In tali casi la Regione Puglia potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all’ Appaltatore , con raccomandata a.r., di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.
ART. 11 VIGILANZA
La Regione Puglia ha facoltà di vigilare sull’attività dell’ Appaltatore per l’adempimento degli obblighi di legge e di contratto.
ART. 12
LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Prima dell’inizio dell’attività l’Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
ART. 13
DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE
La Regione Puglia non assumerà alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui l’Appaltatore dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell’esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
L’ Appaltatore , pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di attrezzature o programmi o dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione Puglia.
Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall’Appaltatore in esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva proprietà della Regione Puglia.
ART. 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l’esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l’Appaltatore , si applicherà l’articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
ART.15
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
• sospensione del servizio senza giustificato motivo;
• gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale;
• venir meno in capo all’ Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare.
Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
• esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
• mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
• reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
• frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• violazione dell'obbligo di riservatezza;
• cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
• sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale .
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Regionale , in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all’ Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione Regionale rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dall’Appaltatore.
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.
ART. 16 FORO COMPETENTE
Il foro di Bari è competente per tutte le eventuali controversie relative alla regolare esecuzione del contratto e pertanto non è ammesso il ricorso all’arbitrato.
ART. 17
RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nel Capitolato d’oneri e nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.
ART. 18 RESPONSABILITA’
L’Appaltatore solleva la Regione Puglia da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla prestazione e gestione dei servizi e delle forniture affidate in appalto.
Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà dunque derivare a carico della Regione Puglia, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
ART. 19 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il contratto potrà, altresì, risolversi nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l’ Appaltatore , ricevuta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto , a mezzo raccomandata A.R., l’intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.
In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l’incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.
ART. 20
OBBLIGHI PER LA TRASPARENZA
L’Appaltatore, in virtù della L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare alla Committente l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l’esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell’elenco in oggetto è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti.
ART. 21 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L ’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
L’Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione Regionale ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 22
ONERI DELLA SICUREZZA
L’Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all’assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Conseguentemente, l’Appaltatore esonera la Regione Puglia da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.
ART. 23 CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’ Appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.
(Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.).
L’inadempimento dell’Appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.
L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro.
L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all’art. 138 del Codice dei contratti.
La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
(Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento della clausola sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la
Regione Puglia può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.).
ART.24 CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l’Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € ……… a mezzo polizza fidejussoria n._ , rilasciata da
con sede .
Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.
In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l’Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell’importo originario.
ART. 25 FORO COMPETENTE
In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all’arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.
ART. 26
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell’Appaltatore che stabilisce
il proprio domicilio presso via .
in alla
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
ART. 27
RESPONSABILE DELL’ ESECUZIONE DEl CONTRATTO
Il Responsabile dell’esecuzione del presente contratto è
................
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.
Bari,