TFSACNT 010921
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TFSACNT 010921
ACCETTAZIONE CONTRATTO DI CESSIONE PRO SOLVENDO DELL’INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO | CONTRATTO NR. | |
…………… |
,
Gentile
abbiamo ricevuto la Sua proposta di contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” della liquidazione delll’indennità di fine servizio/rapporto maturata, che riportiamo di seguito sottoscritta in segno di accettazione fermo che il contratto si considera concluso, se antecedente alla predetta accettazione, per effetto dell’erogazione del finanziamento richiesto ai sensi dell’art. 1327 c.c.
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Spett.le Banca Sistema S.p.A.,
con la presente invio la proposta di contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” della liquidazione delll’indennità di fine servizio/rapporto maturata. Qualora concordiate con la presente proposta, vi chiedo di inviare copia della stessa debitamente firmata in segno di accettazione e, comunque, di dare esecuzione al contratto, ai sensi dell’art. 1327 c.c., procedendo con l’erogazione del finanziamento richiesto.
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Con il presente contratto di finanziamento tra
Banca Sistema S.p.A., con sede legale in Largo Augusto 1/A, angolo xxx Xxxxxxxx 00, 00000 , Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12870770158, iscritta all'Albo delle Banche al n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema – Albo Gruppi Bancari n. 3158, capitale sociale euro 9.650.526,24 i.v. (di seguito il “Finanziatore” e/o la “Cessionaria”)
e
Cognome Nome Cod. Fiscale Nato a il Residenza (via e numero civico)
C.A.P. Località Prov. Tel. e-mail Documento di identità (tipo) nr. _ rilasciato da data di rilascio titolare di trattamento di fine servizio/rapporto maturato e vantato nei confronti di:
per un ammontare di: in seguito chiamato anche “Consumatore” e/o “Cliente”.
Che ai fini del presente atto, il Consumatore elegge il proprio domicilio presso:
PREMESSO
• che il Cliente, in qualità di dipendente pubblico in quiescenza, ha richiesto al Finanziatore di stipulare un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione “pro- solvendo” del trattamento di fine servizio/rapporto (“TFS/TFR”) maturato e vantato nei confronti dell’Ente Previdenziale;
• che il Finanziatore ha fornito al Cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al Cliente di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito;
• che il Finanziatore adempie agli obblighi di assicurare le informazioni precontrattuali al Consumatore attraverso il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori – Standard European Consumer Credit Information” – d’ora in poi “SECCI”;
• che il “SECCI”, il cui contenuto è stato valutato dal Cliente adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, è stato consegnato al Cedente preliminarmente alla consegna del presente contratto di cui ne fa parte integrante e sostanziale.
CIO’ PREMESSO
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO | Data di | Data di | Importo rata | Interessi | Capitale | |||||||||
erogazione | scadenza | TFS/TFR | ||||||||||||
rata | anticipato | |||||||||||||
finanziame | ||||||||||||||
Prospetto | nto | |||||||||||||
€ | ||||||||||||||
economico | ||||||||||||||
Interessi* | TAN | Imposta | Costi di | Costi | Spese diriscossione | Importotal | ||||||||
al | imposta di | + | istruttoria | + | intermediario | + | = | e del | ||||||
bollo | del credito | credito | ||||||||||||
(netto | ||||||||||||||
erogato)** | ||||||||||||||
€ | % | € 16,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € | ||||||||
TAEG: % |
Le parti convengono di stipulare il contratto di finanziamento contro cessione pro solvendo dell’indennità di fine servizio/rapporto (“TFS/TFR”) maturato nei confronti dell’Ente Previdenziale come dal seguente prospetto economico che riepiloga quanto indicato nel SECCI e in ottenperanza alle modalità stabilite nelle condizioni generali del contratto di seguito riportate.
*Condizione inclusa nel calcolo del TAEG.
** Salvo quanto previsto per l'estinzione di altri prestiti o recupero di prefinanziamenti già erogati
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
ART. 1 – Concessione del prestito
1.1) Con la conclusione del presente Contratto di prestito rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di una o più rate dell’indennità di fine servizio/rapporto (“TFS/TFR”) maturata nei confronti dell’Ente Previdenziale, il Finanziatore concede il finanziamento richiesto, sotto forma di anticipo in relazione alla predetta indennità (il “Finanziamento”), ed il Cliente, a fronte dell’erogazione ai sensi dell’articolo 3 (Erogazione del Prestito), si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Finanziatore dell’importo di € (importo totale dovuto), che si obbliga a restituire mediante la cessione pro solvendo del TFS/TFR maturato per la somma di € , comprensivo degli interessi e dell’imposta di bollo, che verrà corrisposto al Finanziatore da parte dell’Ente Pensionistico del Cliente. La cessione è convenuta “pro-solvendo”, ossia nel caso in cui l’Ente Previdenziale non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cliente sarà personalmente obbligato alla restituzione del finanziamento in favore del Finanziatore.
1.2) Il presente Contratto si conclude con (i) l’accettazione da parte del Finanziatore della presente proposta di contratto e, comunque, se antecedente all’accettazione di cui al punto (i) che precede, (ii) con l’erogazione da parte del Finanziatore del Finanziamento richiesto, ai sensi dell’art. 1327 c.c.. Il Cliente verrà prontamente avvisato dal Finanziatore della conclusione e dell’iniziata esecuzione del Contratto e, contestualmente, riceverà copia di quest’ultimo sottoscritta dal Finanziatore.
Il Consumatore prende atto che il Finanziatore è libero di accettare o meno la presente proposta, dopo aver svolto le proprie valutazioni interne, anche concernenti il merito di credito del Consumatore e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, e dopo aver ricevuto la “Dichiarazione di Presa d’Atto” dall’Ente Previdenziale. Il Consumatore prende atto che l’efficacia del Contratto medesimo ed in particolare l’erogazione del prestito saranno sospensivamente condizionate, tra l’altro, alla ricezione da parte del Finanziatore della Dichiarazione di Presa d’Atto dell’Ente Previdenziale.
1.3) Il Consumatore dichiara che il Finanziamento è destinato a scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e attesta pertanto la propria qualità di “consumatore”. Di conseguenza, se rientrante nei limiti di importo previsti dalla relativa normativa, il Finanziamento rientra nella fattispecie del “credito ai consumatori” (D.lgs. 385/1993 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
ART. 2 – Condizioni economiche del Finanziamento
2.1) Xxxxx Xxxxx Nominale – TAN. Il prestito si intende concesso alle condizioni economiche riprodotte nel “SECCI” e qui di seguito riepilogate. Il Tasso di interesse nominale annuo, come specificato alla Voce Costi del Credito – Tasso di Interesse (T.A.N.), sezione 3 del “SECCI”, è pari al %, fisso per tutta la durata del Finanziamento, calcolato alla data di presentazione della presente proposta di contratto secondo un piano di capitalizzazione semplice. Gli interessi e l’imposta di bollo sono trattenuti anticipatamente e sono pari a complessivi € per l’intera cessione. Il Piano di Rimborso viene allegato al presente Contratto. Il TAN rappresenta la remunerazione per le attività svolte dal Finanziatore e per il recupero di tutti gli eventuali oneri sostenuti e non ricompresi nei “Costi connessi” e negli “Altri importanti aspetti legali” di cui ai punti 3.1 e 4. del “Secci”. L’estinzione anticipata del Finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di Finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nell’allegato Piano di Rimborso.
2.2) Tasso annuo effettivo globale – TAEG. Il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale – TAEG – relativo al presente Contratto è pari al % come indicato nella sezione 3 del Secci. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui alla sezione 3 del Secci e di tutti i costi, comprese le imposte e tasse, di cui alla sezione 3.1 del Xxxxx.Xx calcolo del TAEG è effettuato, ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i., su base annua con mese pari a 365/12 e si fonda sull’ipotesi che il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Cliente ed Ente Previdenziale adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel Contratto. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi, le eventuali penali che il Cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui al successivo art. 7.
2.3)Tasso effettivo globale – TEG. Il TEG è pari al %; è il tasso rilevante ai fini della normativa antiusura, di cui alla legge 108/96 e s.m.i., ed è calcolato secondo le vigenti istruzioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia.
2.4) Importo totale dovuto dal Cedente. L’importo totale dovuto dal Cedente è pari ad € . Esso è costituito dalla somma dell’importo totale del credito erogato a favore del Cedente, pari ad € , e del costo totale del credito (interessi ed eventuali commissioni), pari ad €
.
2.5) Importo totale del credito messo a disposizione del Cedente. L’importo erogato con il Finanziamento è pari a € (importo totale del credito). Si calcola sottraendo dall’importo totale dovuto dal Cedente gli interessi descritti alla sez. 3 del “SECCI” e gli Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito descritti alla sez. 3.1 del “SECCI” che sono trattenuti dal Finanziatore all’erogazione del Finanziamento.
ART. 3 – Erogazione del prestito
3.1) Presa d’atto. Il Finanziatore non potrà accettare la proposta di contratto di finanziamento e/o provvedere alla erogazione del prestito in caso di impossibilità per il Finanziatore di ottenere la cessione del TFS/TFR, nella misura richiesta nella proposta di contratto, sulla base delle informazioni contenute nella c.d. Dichiarazione di Presa d’Atto comunicata dall’Ente Previdenziale.
3.2) Erogazione. Il Consumatore prende atto che l’efficacia del Contratto medesimo ed in particolare l’erogazione del prestito saranno sospensivamente condizionate, tra l’altro, alla ricezione da parte del Finanziatore della Dichiarazione di Presa d’Atto dell’Ente Previdenziale.
L’importo complessivo delle rate di TFS/TFR di cui il Consumatore richiede l’anticipazione, previa deduzione degli interessi [nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la Data Scadenza Rata Finanziamento ai sensi del successivo Art. 4 ] e dell’imposta di bollo, viene erogato in un’unica soluzione entro 15 giorni lavorativi dalla data di efficacia del presente Contratto ossia dalla data della ricezione della Dichiarazione di Presa d’Atto, salvo quanto previsto al presente articolo e all’art. 3.1), nonché all’art. 3.3) che segue.
In sede di liquidazione del Finanziamento sarà comunicato al Cedente un rendiconto di destinazione dell’importo totale del credito mediante il prospetto analitico di liquidazione.
3.3) Data di erogazione del prestito diversa da quella presunta. Qualora per effetto del ritardo dell’Ente Previdenziale, la Dichiarazione di Presa d’Atto non pervenga al Finanziatore entro la data di inizio del piano di rimborso previsto nel presente Contratto, o qualora per qualsivoglia ragione la data di erogazione dovesse essere successiva rispetto al quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del Contratto, il Finanziatore procederà all’elaborazione di un nuovo piano di rimborso che tenga conto del ritardo verificatosi, ferma l’applicazione delle condizioni economiche in vigore alla data di elaborazione del nuovo Piano di Rimborso.
ART. 4 – Modalità del rimborso e Obblighi dell’Ente Previdenziale
Per effetto della suindicata cessione l’Ente Previdenziale, nei cui confronti il Cliente ha maturato il TFS/TFR, sarà obbligato a norma di legge e per volontà del Cliente manifestata con la sottoscrizione del Contratto, a pagare al Finanziatore l’importo del TFS/TFR per la quota ceduta di € , secondo le scadenze indicate nel Piano di Rimborso (Data Scadenza Rata Finanziamento), sul c/c bancario intestato al Xxxxxxxxxxxx XXXX XX00X0000000000XX0000000000. L’Ente Previdenziale rimborserà il TFS/TFR al Finanziatore entro 3 (tre) mesi dalla data di maturazione del diritto al pagamento (Data Decorrenza Pagamento) della prima quota o dell’importo oggetto di cessione in un’unica soluzione; eventuali ulteriori rate del TFS/TFR anticipato, successive alla prima, saranno rimborsate dall’Ente Previdenziale al Finanziatore entro 30 (trenta) giorni dalla Data Decorrenza Pagamento (Data scadenza rata finanziamento). E’ facoltà del Finanziatore modificare discrezionalmente in qualunque momento l’anzidetta modalità di versamento del TFS/TFR anticipato indicando altro conto corrente bancario o postale. Qualora l’Ente Previdenziale effettui il pagamento della singola rata prima della Data Scadenza Rata Finanziamento indicata nel Piano di Rimborso, il Finanziatore restituirà al Consumatore la parte di interessi originariamente trattenuti al momento dell’erogazione dell’anticipo del TFS/TFR ma non maturati. Qualsiasi versamento effettuato dall’Ente Previdenziale o dal Consumatore verrà imputato al pagamento degli interessi e, poi, al rimborso del capitale. Il Finanziatore metterà a disposizione del Consumatore le somme versate dall’Ente Previdenziale, eventualmente eccedenti rispetto al credito vantato.
Prospetto di riepilogo del contratto di finanziamento per anticipo rate TFS/TFR con data di erogazione [•].
Piano di rimborso delle rate TFS/TFR finanziate | ||||||
Data Erogazione finanziamento | Data Scadenza Rata Finanziamento (90/30 giorni dalla Data Decorrenza Pagamento) | Durata (in giorni) | Importo rata TFS/TFR anticipato | Interessi | Capitale | |
Rata 1 | ||||||
Rata 2 | ||||||
Rata 3 | ||||||
Totali |
ART. 5 – Cessione del Credito e Obblighi del Consumatore
Il Consumatore, a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e per qualunque importo di cui il Finanziatore risulterà creditrice per capitale, interessi, spese ed accessori in dipendenza del presente finanziamento (anche in dipendenza di rinnovi, proroghe, aumenti o diminuzioni), cede, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DPR 05.01.1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 1260 e seguenti cod. civ., pro solvendo al Finanziatore, che accetta, il credito che esso vanta nei confronti dell'Ente Previdenziale, relativo alla/e n. [n.rate] Rate del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto maturato, e che l’Ente Previdenziale, a norma di quanto stabilito dalla Circolare n. 12 del 28.06.2011 ha quantificato in euro ([•]), come risulta dalla comunicazione in data [•] che, ai sensi dell’articolo 1262 c.c. si allega al presente atto.
Qualora il Consumatore rientri tra il personale in quiescenza della Regione Siciliana o degli enti per i quali operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale della Regione Siciliana, il contratto è disciplinato anche dall’art.1 Legge Regionale (Regione Siciliana) n. 12 del 10 luglio 2015.
In virtù della presente cessione dovrà essere direttamente versato al Finanziatore, da parte del Ente Previdenziale, sul conto corrente bancario x. XXXX XX00X0000000000XX0000000000 l’importo del TFS/TFR oggetto di anticipazione, maturato dal Consumatore, nei tempi di cui al Piano di Rimborso, secondo i relativi tempi di maturazione.
Le somme incassate dal Finanziatore in virtù della presente cessione verranno portate dalla stessa direttamente ad estinzione o decurtazione del finanziamento in essere (per capitale, interessi, accessori e spese), in forza del presente contratto, fermo restando in ogni caso l'obbligo del Consumatore di corrispondere le eventuali somme residue fino alla concorrenza di quanto dovuto al Finanziatore.
Qualora l’importo da anticipare sia inferiore all’importo della rata TFS/TFR, la cessione sarà comunque pari all’intera rata di TFS/TFR. La Banca metterà a disposizione del Consumatore le somme pagate dall’Ente Previdenziale in dipendenza della cessione, eventualmente eccedenti rispetto al credito vantato dal Finanziatore, senza pregiudizio della validità della cessione.
Il Consumatore, garantisce:
(i) l’esistenza del credito da TFS/TFR; (ii) la piena titolarità del credito da TFS/TFR, l'esigibilità a scadenza e la libera disponibilità dei crediti da TFS/TFR ceduti; (iii) l'inesistenza di sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta che gravino sui crediti da TFS/TFR ceduti; (iv) l'inesistenza di debiti che possano essere oggetto di compensazione con i crediti da TFS/TFR ceduti; (v) l'inesistenza di altri titoli e documenti rappresentativi o probatori dei crediti ceduti da TFS/TFR o modificativi degli stessi salvo quello consegnato al Finanziatore.
Il Consumatore si impegna a comunicare per iscritto al Finanziatore l’eventuale insorgere dei vincoli sopra indicati, nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito da TFS/TFR ceduto o al rapporto che vi ha dato origine, ivi compresa l’eventuale riduzione dell’importo del TFS/TFR da parte dell’Ente Previdenziale.
Resta fermo che, qualora una eventuale revoca, decadenza, riduzione dell’importo del TFS/TFR comportasse l'obbligo della restituzione di tutte o parte delle somme già incassate dal Finanziatore in virtù della presente cessione, l'onere del rimborso graverà esclusivamente sul Consumatore, il quale si impegna sin d'ora a provvedervi direttamente e alla prima richiesta.
Il Consumatore prende atto che il Finanziatore si riserva la facoltà di mettere a disposizione dello stesso i finanziamenti concessi con il presente Contratto solo successivamente al perfezionamento della presente cessione, al ricevimento da parte dell’Ente Previdenziale della Comunicazione di Presa d’Atto della presente cessione e, dunque, quando il Finanziatore avrà avuto conferma che il credito da TFS/TFR ceduto è nella sua piena titolarità e non è interessato da eventi o circostanze che possano pregiudicare la piena e sostanziale efficacia della presente cessione.
Il Consumatore autorizza il Finanziatore ad effettuare azioni di messa in mora nei confronti dell’Ente Previdenziale, in caso di ritardi di pagamento delle rate di TFS/TFR rispetto a quanto previsto dal prospetto di liquidazione certificato dallo stesso ente.
La presente cessione non potrà essere modificata e/o revocata senza il consenso del Finanziatore. L’eventuale atto di modifica o di revoca della presente cessione dovrà essere notificato all’Ente Previdenziale che pertanto provvederà a corrispondere al Finanziatore l’importo relativo al credito da TFS/TFR ceduto nei termini previsti dalla presente cessione a partire dalla data di avvenuta ricezione della relativa notifica e fintanto che non gli sia notificato un eventuale atto di modifica dei termini ovvero di revoca della cessione.
ART. 6 – Riduzione del TFS/TFR
Il Cliente e l’Ente Previdenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente al Finanziatore l’eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, del TFS/TFR oggetto di cessione. La sospensione o la riduzione del TFS/TFR costituiscono un’ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c. c.
Pertanto, al verificarsi delle cause di cui al comma precedente, anche con riferimento ad una sola rata, il Consumatore potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e il Finanziatore potrà considerare risolto con effetto immediato il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c. c. In conseguenza della risoluzione del Contratto, il Consumatore dovrà rimborsare immediatamente a semplice richiesta tutto quanto dovuto per l’estinzione del finanziamento, ed eventuali spese. Qualora il Finanziatore intenda avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata, ne darà comunicazione al Consumatore a mezzo raccomandata AR senza peraltro essere tenuta ad eventuale diffida o messa in mora.
ART. 7 – Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora
Gli interessi di mora maturano, senza bisogno di costituzione in mora, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, con decorrenza dal giorno successivo a quello dalla Data Scadenza Rata Finanziamento e fino al momento dell’effettivo pagamento. Detti interessi si applicheranno su base annuale e consistono in una maggiorazione di 0 puntipercentuali del tasso annuo applicato al contratto (T.A.N.), fermo restando che la misura complessiva di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora saranno addebitati al Cliente. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Ente Previdenziale, il Cedente è tenuto a rimborsare al Finanziatore le eventuali spese di recupero stragiudiziale e giudiziale per il recupero del credito: entrambe le voci di cui sopra non sono prentivamemente commisurabili.
ART. 8 – Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili
Il Consumatore può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, l’importo dovuto al Finanziatore.
In caso di richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento, il Consumatore dovrà versare il residuo importo totale dovuto al netto degli interessi non maturati fino a quel momento.
In caso di richiesta di estinzione anticipata, il Consumatore prende atto che saranno rimborsate, oltre alle eventuali commissioni c.d. recurring (Spese di riscossione), che maturano nel corso del rapporto, le commissioni c.d. up-front (Spese di istruttoria e Spese dell’intermediario), eventualmente pagate dal Consumatore al momento dell’erogazione del finanziamento. Il Cliente prende atto che non verrà rimborsata l’imposta di bollo e le altre eventuali imposte versate in relazione al presente Contratto.
Il Finanziatore riconoscerà altresì al Consumatore un rimborso degli interessi non maturati al tasso di interesse pattuito per il finanziamento (T.A.N.) in relazione alla durata residua del finanziamento.
In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, il Finanziatore ha diritto a un indennizzo pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto se: - il rimborso anticipato avviene su iniziativa dell’Ente Previdenziale; - l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
ART. 9 – Diritto di recesso del Cedente
Il Cliente può recedere dal presente Contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto di finanziamento ai sensi del precedete art. 1.2). Il Cedente che recede deve darne comunicazione al Finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine dei 14 giorni, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere anticipata, entro lo stesso termine, mediante posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xx fax al n. x00 00 00000000, a condizione che la stessa sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive.
In qualsiasi eventualità sopra descritta, se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, deve restituire il capitale ricevuto e corrispondere gli interessi maturati dalla data di decorrenza effettiva del finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al tasso contrattuale. Il Cliente dovrà inoltre rimborsare al Finanziatore le eventuali somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione (es. imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).
ART. 10 – Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione
Oltre alle ipotesi previste all’art. 1186 c.c. e all’art. 6) che precede, il mancato pagamento di anche una rata del Finanziamento, nonchè l’inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto non riconducibili al Finanziatore attribuiranno a quest’ultimo la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all’art. 1186 c.c., l’immediato pagamento di tutte le eventuali rate anche non scadute oltre agli eventuali interessi di mora maturati ed alle eventuali spese sostenute per il recupero del credito.
ART. 11 – Comunicazioni periodiche – Copie documentazione
11.1) Comunicazioni periodiche. Il Finanziatore fornisce al Cliente, almeno una volta all’anno, una comunicazione volta ad assicurare che lo stesso abbia un quadro aggiornato dell’andamento del rapporto. La comunicazione periodica viene effettuata mediante invio, all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente ovvero, su espressa richiesta di quest’ultimo, al domicilio da questi indicato, di un rendiconto riportante tutte le movimentazioni del rapporto nonchè una sintesi delle principali condizioni economiche. Fatto salvo il caso in cui il Cedente, all’atto della sottoscrizione del Contratto, selezioni espressamente la modalità di comunicazione in forma cartacea barrando l’apposita casella, tutte le comunicazioni verranno effettuate dal Finanziatore in formato elettronico. L’utilizzo della modalità mediante formato cartaceo prevede la possibilità per il Cliente di ricevere da parte del Finanziatore le comunicazioni a mezzo posta ordinaria. Non sono previsti costi a carico del medesimo per la predisposizione ed invio delle comunicazioni periodiche. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
11.2) Copie documentazione. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
ART. 12 – Cessione del contratto
Il Cliente autorizza sin da ora la Cessionaria a cedere il Contratto e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Cliente potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Finanziatore. Il Finanziatore notifica individualmente al Cliente la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge. La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il terzo cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del Cliente.
ART. 13 – Modifiche unilaterali
E’ convenuta a favore della Cessionaria, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal presente contratto con espressa esclusione dei tassi d’interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari e/o amministrativi e/o di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o maggior efficienza. Le modifiche, e il relativo motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al cliente ai sensi di legge secondo modalità contenenti la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cedente, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
ART. 14 – Reclami e Mezzi di tutela stragiudiziale
Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Cliente può presentare reclamo scritto indirizzandolo a Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, oppure, in alternativa, tramite fax al n. x00 00 00000000, email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Il Finanziatore evaderà la richiesta entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali il Finanziatore si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dal Finanziatore) egli potrà, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28 del 04/03/2010 e s.m.i., ovvero ricorrere al procedimento di conciliazione istituito con l’Arbitro Bancario Finanziario - ABF (di cui al D. Lgs. 01/09/1993 n. 385). A tal fine il Finanziatore ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto:
a) all’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia dal Finanziatore che dal Cliente. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio indicato dal Cliente. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, presso qualsiasi sede degli Intermediari del Credito abilitati dal Finanziatore dislocati sul territorio. Quest’ultima e il Cliente restano liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto di rivolgersi a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
b) all’Arbitro Bancario Finanziario - (ABF). L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Cliente per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore delrapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del ricorrente ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a euro 100.000,00; per quanto riguarda altre cause di esclusione dalla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario si fa rinvio alla Guida all’ABF . Tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. Per maggiori informazioni sull’ABF e su come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario una apposita Guida viene messa a disposizione del Cedente da parte del Finanziatore sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o presso l’Intermediario del Credito in rapporto con il Finanziatore, presso il quale il Cedente si è rivolto per la richiesta di un finanziamento. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il servizio di assistenza alla clientela ddel Finanziatore al numero 800 691 629; in alternativa è possibile contattare la segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure presso una filiale della Banca d’Italia aperta al pubblico il cui elenco è pubblicato anch’esso sul sito dell’ABF.
ART. 15 – Imposte, tasse e altre spese
Le spese e tasse di bollo e di eventuale registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all’atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali,le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste dall’Ente Previdenziale per ogni esigenza successiva alla instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Cliente, sono a carico del Cliente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l’Ente Previdenziale a trattenere dal TFS/TFR dovuto la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Finanziatore o da chi per esso. La trattenuta di tali spese a carico del Cliente, se non già ricomprese tra quelle previste alla sezione 3.1 del Secci, dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del TFS/TFR esulando dallo stesso.
ART. 160 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del Finanziatore saranno effettuate in lingua italiana all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente ovvero, su espressa richiesta di quest’ultimo, al domicilio da questi indicato nel contratto o successivamente comunicato per iscritto.
ART. 17 – Piano di Rimborso
Il Cliente riceve in allegato al presente contratto il Piano di Rimborso del finanziamento ed ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua esplicita richiesta e senza spese, una copia del medesimo.
ART. 18 – Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96
Qualora al momento dell’accettazione della presente proposta da parte del Finanziatore dovesse essere mutato il valore del Tasso Soglia indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ponendosi il limite del Tasso Soglia al di sotto del TEG del contratto, il Finanziatore non potrà dare corso alla erogazione. In tal caso il contratto sarà risolto di diritto per impossibilità della prestazione ed il Finanziatore potrà a suo insidacabile giudizio esimersi da ogni nuova negoziazione ovvero rettificare il Tasso Effettivo Globale del finanziamento per adeguarsi ai nuovi paamentri e ripresentare al Delegante un nuovo contratto con i tassi ratificati.
ART. 19 – Legge regolatrice del contratto, Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del Consumatore.
ART. 20 – Assistenza alla clientela
Il Cliente è stato edotto in sede di richiesta del finanziamento sull’assistenza offerta dal Finanziatore. Ai sensi dell’art. 124, comma 5, del T.U.B. il Finanziatore fornisce al Consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Il Finanziatore assolve a tale obbligo prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125-ter del T.U.B., a tale scopo il Cliente potrà rivolgersi nei normali orari di lavoro all’Intermediario del Credito abilitato al quale si è rivolto per inoltrare la richiesta di finanziamento, la cui identità è stata rappresentata nel “Secci”, oppure in alternativa al servizio assistenza clienti del Finaniatore al nr. 800 691 629 oppure scrivendo allacasella di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Informazioni sui prodotti sono presenti anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx in area Trasparenza.
ART. 21 – Sostituzione
Xxxxx restando i diritti del Cedente e nel pieno rispetto della normativa applicabile, il Finanziatore è autorizzato a farsi sostituire da soggetti terzi per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto.
ART. 22 – Trattamento dati personali
Il regolamento (UE) Generale per la Protezione dei Dati personali 2016/679, di seguito solo RGPD o Regolamento definisce:
a) Titolare del trattamento, di seguito solo “Titolare”, “la persona fisica o giuridica, l’Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” (Art. 0, Xxxxxxxxx 0, XXXX);
b) Trattamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (Art. 0, Xxxxxxxxx 0, XXXX);
c) Dato personale, di seguito anche solo “Dato”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile “<interessato>”; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (Art. 0, Xxxxxxxxx 0, XXXX);
d) Consenso dell’interessato, “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento” (Art. 0, Xxxxxxxxx 00, XXXX).
e) Finalità del trattamento, i dati personali sono “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; …” (Art. 5, Paragrafo 1, lett. b, RGPD), ovvero i dati personali sono trattati solo per le motivazioni (finalità) per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
f) Criteri di liceità del trattamento, base giuridica che rende legittimo il trattamento di dati personali, “il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) non applicabile; e) non applicabile; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, …” (Art. 0, Xxxxxxxxx 0, XXXX).
g) Durata del trattamento, i dati personali sono “conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; …” (Art. 5, Paragrafo 1, lett. e, RGPD) ed un ulteriore tempo di conservazione prescritto da un preciso “obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”.
Con riferimento all’attività richiesta, le prestazioni pattuite comportano per il Finanziatore (Titolare del trattamento) la necessità di trattare, direttamente e/o indirettamente, Suoi dati personali (soggetto Interessato).
Il Titolare del trattamentogarantisce il recepimento degli obblighi previsti, rappresentando di aver messo in atto- in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse - misure tecniche e organizzative adeguate che soddisfino i requisiti del Regolamento (art. 32, Considerando 81, RGPD), per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché di altre disposizioni nazionali e dell’Unione relativamente alla protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento garantisce, altresì, la sorveglianza dell’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali e dell’Unione, relative alla protezione dei dati nonché delle proprie politiche di trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità e alle connesse attività di controllo (Art. 39, Paragrafo 1, Lettera b), Considerando 97, RGPD).
Il Titolare del Trattamento garantisce che il trattamento di dati personali sarà svolto nei soli modi e limiti strettamente necessari alla esecuzione delle prestazioni richieste, unicamente tramite soggetti debitamente formati, istruiti e autorizzati, secondo i principi di liceità del trattamento (Art. 6, Considerando 40, RGPD) e i principi applicabili al trattamento di dati personali (Art. 5, Considerando 39, RGPD).
Uno degli obiettivi fondamentali della Società è la protezione dei dati personali. I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti e, se necessario, aggiornati, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi degli Artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati 2016/679 e a seguito del conferimento del consenso ove previsto.
I dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accindentale (integrità e riservatezza).
Il Titolare del trattamento ha già resi noti i trattamenti, relative finalità e diritti tramite adeguata e specifica Informativa Privacy Clienti nella stessa fase di raccolta dei dati, e si impegna a comunicare al Cliente eventuali modifiche sostanziali a tale Informativa e al relativo trattamento dei dati, lasciando libera la decisione di continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.
Luogo di sottoscrizione del Consumatore, , li | Firma del Consumatore 🗴 [FIRMATO] |
Il presente contratto è composto di nr. 5 pagine. Il documento deonominato “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori – Standard European Consumer Credit Infomation” (“Secci”) fa parte integrante e sostanziale del presente contratto. Dopo attenta ponderazione, avendo riscontrato la corrispondenza del su esteso testo contrattuale con il documento “Secci” in precedenza ricevuto nonché, se da me richiesta, con la “Copia del testo contrattuale idoneo alla stipula” anch’essa in precedenza ricevuta e che tutti i dati riportati nel contratto sono completi e veritieri, sottoscrivo il contratto di finanziamento accettando formalmente e promettendo di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, tutte le condizioni in esso riportate senza riserva alcuna.
Dichiaro pertanto specificatamente:
- di aver ricevuto copia del documento Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori - Standard European Consumer Credit Infomation (SECCI) e del relativo allegato precedentemente alla firma del contratto;
- di aver ricevuto copia del documento “Rilevazioni tassi globali medi relativi al periodo di riferimento”, della Guida pratica ABF e della Guida “In Credito ai consumatori in parole semplici”, che sono a mia disposizione anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
-di aver ricevuto copia del presente contratto, compilato in ogni sua parte, e di aver preso visione ed accettato le condizioni generali di finanziamento nello stesso indicate;
- di aver ricevuto copia del Piano di Xxxxxxxx.
Dichiaro di voler ricevere le Comunicazioni periodiche di Trasparenza in modalità cartacea (a mezzo posta ordinaria) □
Data | Firma del Consumatore _🗴 [FIRMATO] |
Dichiaro di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti clausole: Art. 1 – Concessione del prestito; Art. 3 – Erogazione del prestito; Art. 4 – Modalità del rimborso e Obblighi dell’Ente Previdenziale ; Art. 5 – Cessione del Credito e Obblighi del Consumatore; Art. 6 – Riduzione del TFS/TFR; Art. 7 – Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora; Art. 8 – Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili; Art. 10 – Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione; Art. 11 – Comunicazioni periodiche – Copie documentazione; Art. 12 – Cessione del contratto; Art. 13 – Modifiche unilaterali; Art. 14 – Reclami e Mezzi di tutela stragiudiziale; Art. 15 – Legge regolatrice del contratto, Foro competente.
Data | Firma del Consumatore 🗴 [FIRMATO] |
*** *** ***
Per accettazione della proposta sopra riportata,
Data | Banca Sistema S.p.A. |