MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n. FAC – SIMILE FA04-2023
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato a seguito di procedura aperta esperita ai sensi dell’art.71, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 36, con criterio di aggiudicazione all'offerta “all’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art.108, comma 2, lett. c) del citato Decreto, per la fornitura 42 sistemi di controllo accessi di tipo “flow through” e relativi accessori. nonché l’erogazione dei servizi di addestramento e formazione e quello di manutenzione ed assistenza tecnica (FA04 - 2023) C.I.G.:……….
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventiquattro addì -- del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno sita in xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, la Dott.ssa , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato , senza l’assistenza di testimoni, per avervi le parti contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato, sono presenti:
• Il Dott. Xxxxxx XX XXXX, agente, in forza del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/II-PERS/2.C.1 del 15 febbraio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 23 febbraio 2023 al n. 477, in nome e per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento – Area I, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
• il Sig. nato a ( ) il , nella sua qualità di della Impresa domicilio digitale: , il quale dichiara che la impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di dal codice fiscale
, domicilio fiscale e sede in ( ), via , come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di .
I predetti, della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx mi sono accertato, sono in possesso dei requisiti di legge e con me stipulano il presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 16 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’art. 18, comma 1, del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023, in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa.
PREMESSO
- che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, indicata di seguito con la parola “Amministrazione”, per le esigenze del personale della Polizia di Stato, ha la necessità di approvvigionare n. 42 sistemi di controllo accessi di tipo “flow through” e relativi accessori compresa l’erogazione dei servizi di addestramento e formazione del personale e quello di manutenzione ed assistenza tecnica;
- l’Amministrazione, con determina a contrarre prot. n. del , ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, al fine di approvvigionarsi 42 sistemi di controllo accessi di tipo “flow through” e relativi accessori. nonché l’erogazione dei servizi di addestramento e formazione del personale e quello di manutenzione ed assistenza tecnica, al prezzo di base d’asta € 756.000,00 I. V. A. esclusa, con sistema di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. c) del medesimo decreto;
- che si è proceduto, mediante apposito bando di gara, pubblicato nella G.U.U.E. GU/S -
-2023-IT del /2023 e nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. del 2023, ad esperire una procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ed espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip
S.p.A. “Sistema ASP”, n. di iniziativa ….., dandone massima pubblicità con la pubblicazione per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;
- che l’Amministrazione è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura, avente come oggetto 42 sistemi di controllo accessi di tipo “flow through” e relativi accessori. nonché l’erogazione dei servizi di addestramento e formazione del personale e quello di manutenzione ed assistenza tecnica, , con prezzo a base d’asta complessivo del lotto di € 756.000,00 (IVA esclusa), alla impresa (nel seguito indicata come Impresa), con sede legale in ( ) , al prezzo complessivo di € ,00 ( /00), oltre I.V.A. al 22%.
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)
L’impresa con il presente contratto si obbliga a fornire (Iva esclusa) per un importo pari ad €
,00 ( /00), cui sono da aggiungere € ,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di € ,00 (
/00), secondo le modalità e le quantità indicate nella stima allegata in sede di offerta economica comprendente le seguenti voci:
1. nr. 42 sistemi di controllo accessi di tipo “flow through”;
2. nr. 42 dispositivi hardware con software e/o mobile applicativo (APP) per la gestione dei sistemi;
3. nr. 42 valigette TEST SAMPLE, contenenti dei simulacri di armi ovvero degli oggetti che consentano di effettuare delle prove di funzionalità dei sistemi nonche’ di taratura della sensibilità;
4. nr. 42 sistemi di alimentazione e di ricarica elettrica;
5. accessori vari per tutti e 42 i sistemi;
6. Servizio di addestramento e formazione degli operatori all’utilizzo dei sistemi e dei relativi accessori e software di gestione (un periodo di formazione per ogni sistema acquisito);
7. Documentazione tecnica prevista al capo 2.7 delle specifiche tecniche;
8. Servizio di garanzia qualora superiore ai due 2 anni per tutti i 42 sistemi
9. Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per tutti i 42 sistemi
10. Eventuale servizio di rimozione e smaltimento a fine vita dei sistemi, da condurre secondo le normative vigenti al momento del fuori uso per i 42 sistemi
Le caratteristiche tecniche della fornitura, l’erogazione dei corsi e dei servizi dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico e al disciplinare, posti a base della gara d’appalto e rispettare i parametri e/o i valori, le condizioni presentati in sede dell’offerta tecnica nonchè uniformarsi le prescizioni relative a che costituiscono
parte integrante del presente contratto e che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti senza che siano allegati al presente contratto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 2
Servizio di addestramento e formazione
L’attività didattica ha lo scopo di fornire al personale individuato dall’Amministrazione la piena conoscenza e capacità di intervento operativo per il corretto uso e la corretta gestione degli apparati forniti, nonché una adeguata formazione in materia di manutenzione ordinaria di primo livello.
Devono, inoltre, essere previsti corsi di aggiornamento allorquando sopraggiungano manutenzioni evolutive o interventi che prevedano l’installazione di aggiornamenti per i quali è opportuna una specifica preparazione da parte degli utilizzatori del sistema. Il corso di formazione ed addestramento deve essere impartito in lingua italiana e si articolerà in più periodi distinti di formazione (un periodo di formazione per ogni sistema acquisito) ognuno dei quali verrà coinvolti al più 15 operatori.
La programmazione di tale corso sarà da concordare, anche in funzione delle necessità operative, con l’Amministrazione.
Il periodo di formazione, della durata di almeno 3 ore per ogni sistema acquisito, dovrà sviluppare i seguenti contenuti:
corretto uso dell’apparecchiatura e dei suoi accessori; modalità di impiego operativo;
manutenzione ordinaria di base (cd. I livello) e le operazioni di primo intervento da porre in essere in caso di emergenza, malfunzionamento ed eventi anomali.
A ciascun partecipante al corso deve essere fornito tutto il materiale ed i supporti didattici necessari, anche in formato elettronico. Dovrà, altresì, essere fornita tutta la documentazione tecnica (manuali di istruzioni in lingua italiana, dispense illustrate, ecc.) necessaria al raggiungimento dell’idoneo livello di formazione-
(Servizio di assistenza tecnica e manutenzione)
La società deve garantire il servizio di “manutenzione ed assistenza tecnica” per tutto il territorio nazionale, nonché la disponibilità delle parti di ricambio originali dei dispositivi, per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dal giorno successivo a quello del collaudo in considerazione che per la fornitura di che trattasi il luogo di approntamento al collaudo coincide con quello della consegna.
Per “manutenzione”, si intende il complesso di attività mirate al mantenimento in efficienza di tutto ciò che costituisce oggetto di fornitura nel presente contratto ed include i costi associati alla verifica tecnica di funzionamento e di mantenimento in efficienza dei dispositivi, in tutte le loro parti.
Eccenzion fatta per periodo coperto dal servizio di garanzia (cfr. par. 2.8 delle specifiche tecniche) il servizio non include i costi associati all’eventuale sostituzione delle componenti danneggiate/usurate con parti di ricambio nuove.
Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale tecnico specializzato.
Durante l’intero periodo coperto dal servizio di manutenzione, il Fornitore deve, altresì, garantire un servizio di assistenza tecnica consistente in:
• un “punto di contatto” con numero telefonico dedicato, con interlocutore in lingua italiana (assistenza telefonica), che riceva e gestisca le chiamate relative alle segnalazioni dei guasti, nonché alle richieste di sostituzione e/o riparazione di apparati e/o componenti del sistema che risultino non funzionanti; il servizio minimo di base prevede l’assistenza ed il supporto tecnico / telefonico per almeno 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, nell’orario di servizio 8:00 – 17:00);
• “assistenza tecnica di II livello”, sui luoghi individuati dalle Amministrazioni che assicuri:
− la diagnosi delle eventuali anomalie di funzionamento del dispositivo entro 72 ore dalla segnalazione dell’utilizzatore finale, con rilascio della relativa scheda di intervento;
− il ripristino della perfetta efficienza del dispositivo in caso di guasti critici entro 30 giorni lavorativi, con rilascio della scheda di intervento con indicate le lavorazioni effettuate ed attestante la piena conformità e funzionalità.
Durante l’intero periodo coperto dal servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, la Società, in caso di guasto critico ad uno dei sistemi di controllo di tipo “flow through” approvvigionati, si obbliga ad offrire il servizio di “fornitura di sistema sostitutivo”, consistente nella possibilità di disporre, entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione dell’utente finale, di un dispositivo sostitutivo per l’intero periodo necessario al ripristino della piena efficienza del sistema sostituito (l’ambito geografico di riferimento è il territorio nazionale e le spese di trasporto per la consegna ed il ritiro del dispositivo sostitutivo sono a carico della Società).
I centri di assistenza deputati al servizio di manutenzione ed assistenza tecnica sono i seguenti:
Qualora, nell’erogazione del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, la Società non rispetti gli SLA (Service Level Agreement) offerti, è prevista l’applicazione di penali secondo le modalità di cui all’art. 12 del presente contratto.
Articolo 3
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;
b) il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 se in quanto applicabile
f) il D.Lgs n.159 del 6/9/2011 e ss.mm.ii.;
g) riferimento alla legislazione sulla tutela dei segni distintivi della Polizia di Stato;
h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
i) il D.Lgs n.36/2023 efficace dal 1° luglio 2023 e le disposizioni transitorie di cui agli artt. 225 e 226;
j) tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia dei contratti pubblici.
L’Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 4
(Esecutività contrattuale - Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni) L’esecutività del presente contratto decorrerà dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 17, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.
Ai sensi dell’art.114 del D. Lgs. n.36/2023, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il “Responsabile Unico di Progetto” (RUP), che potrà avvalersi del “Direttore dell’Esecuzione Contrattuale” (DEC) per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte dell’Impresa.
L’Impresa, entro dieci giorni solari dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto dovrà trasmettere, a mezzo PEC: all’Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento xxxxx000.0000@xxxxx.xxxxxxx.xx, al DEC (ovvero al Responsabile Unico di Progetto), nonché al Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio
xxxxx000.0000@xxxxx.xxxxxxx.xx, le seguenti notizie contenute nel cosiddetto “Piano industriale di qualità” per ciascuno stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di lavorazione:
• data di inizio delle lavorazioni;
• presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;
• la produzione media giornaliera;
• il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative mansioni dei medesimi.
Le predette dichiarazioni dovranno essere coerenti ed in linea con il GANTT presentato nel corso della procedura di gara.
• la conformità dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualità”;
• il piano di controllo della qualità;
• il responsabile della qualità;
• gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;
• i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
• i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;
• le schede tecniche con la periodicità delle manutenzioni effettuate su dette apparecchiature;
• le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
• i depositi delle materie prime.
Il “Piano industriale di qualità” dovrà chiaramente evidenziare le procedure e le modalità da espletare nel caso si presentino problemi di qualità (non conformità alle specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dall’ Impresa nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la conformità del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico ed ai parametri e/o condizioni stabiliti in sede di offerta tecnica (in modo da garantire l’idoneità e la frequenza degli assemblaggi dei materiali in produzione, adottati all’interno dei reparti per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo).
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte dell’Impresa aggiudicataria, delle notizie inerenti il “Piano industriale di qualità”, decorso il termine di dieci giorni solari dalla diffida ad adempiere, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali di cui all’art.12.
Articolo 5
(Verifiche in corso di esecuzione)
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attività di verifica in corso di esecuzione. Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attività di verifica in corso di esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dal DEC, ovvero dai delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante dell’Impresa, che potrà apporvi le controdeduzioni.
Nel caso di gravi difformità l’Amministrazione procederà all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’art.10 del presente contratto. L’ Impresa dovrà provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero, sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente all’Amministrazione, saranno a carico dell’Impresa. Al riguardo l’Impresa dovrà provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione.
Saranno altresì a carico dell’Impresa le spese inerenti alle analisi che l’Amministrazione disponesse in fase di verifica di conformità ed in corso di esecuzione.
Articolo 6
(Approntamento alla Verifica di Conformità – Verifica di Conformità - Consegna – Termini di adempimento)
APPRONTAMENTO ALLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ
L’Impresa, con riferimento alla prima tranche, dovrà approntare a verifica di conformità la fornitura, presso il Centro Raccolta Interregionale VECA della Polizia di Stato di Ostia (RM), entro 90 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’approvazione e registrazione del contratto da parte degli Organi di Controllo
- o di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art.17, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.
Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o amministrativa, fatte salve le determinazioni dell’Amministrazione e quanto previsto dall’art. 7 del presente contratto.
L’Impresa, almeno dieci giorni solari prima dell’approntamento a verifica di conformità, è tenuta a comunicarne la data al DEC, all’ Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario,
l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento, nonché al Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio xxxxx000.0000@xxxxx.xxxxxxx.xx, mediante PEC.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare la quantità e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché l’idoneità dei locali ove la merce è depositata.
VERIFICA DI CONFORMITÀ’
Le verifiche di conformità della fornitura, saranno effettuate in conformità all’art.116 e seguenti del D. Lgs. n.36/2023 e saranno eseguite da apposita Commissione composta da uno/tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione all’oggetto del contratto.
I beni presentati a verifica di conformità dovranno possedere i requisiti previsti dalle relative specifiche tecniche poste a base di gara. ed avere le caratteristiche prodotte in sede di “offerta tecnica”.
Tutti i costi relativi alle verifiche di conformità, compresi quelli relativi ai danni derivanti dalle verifiche stesse, sono a carico dell’Impresa, che dovrà reintegrare a proprie spese i beni distrutti per l’effettuazione delle prove.
Il soggetto incaricato delle verifiche di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023.
CONSEGNA DEI BENI
I beni accettati alla verifica di conformità già si trovano sul luogo della consegna in quanto coincidente con quello di approntamento al collaudo presso il Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxx (XX).
I beni potranno essere movimentati all’interno dei magazzini secondo le indicazioni del personale addetto.
In caso di ritardi, da parte dell’Impresa, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura, saranno applicate le penali di cui all’art. 12.
Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura riscontrate nella consegna per l’approntamento al collaudo saranno denunciati all’Impresa entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui l’Amministrazione riceverà i beni presso il citato Centro.
Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione dell’Impresa per i successivi 15 (quindici) giorni solari per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.
Trascorso tale termine il materiale sarà restituito con oneri a carico dell’Impresa che si impegnerà a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni solari. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa si procederà con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.
INFORMAZIONI
L’Impresa aggiudicataria, dovrà fornire al Servizio armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio le seguenti informazioni, tramite PEC all’indirizzo xxxxx000.0000@xxxxx.xxxxxxx.xx:
- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio, ecc.);
- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;
- Documentazione informatica circa l’uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro operativo) e la manutenzione dei beni.
Articolo 7
(Sospensione dell’esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto, a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti dell’Impresa per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari. La mancata comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Impresa al RUP o al DEC del giorno di inizio del periodo di chiusura per ferie estive - comunicazione da effettuarsi improrogabilmente
10 giorni solari prima del giorno stesso di inizio della chiusura per ferie - comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP o il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
L’Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare al RUP o al DEC, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell’evento – unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Qualora l’Impresa non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall’Amministrazione, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 8
(Rifiuto e ripresentazione a verifiche di conformità)
Nel caso in cui la Commissione preposta alle verifiche di conformità pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità l’Impresa potrà riproporre – entro 45 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione della decisione di rifiuto deliberata – una nuova fornitura che risulti esente da difettosità e vizi, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con cui sono stati risolti i difetti e/o le avarie riscontrate.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art. 5 del contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti alle verifiche di conformità con esito negativo resteranno a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione, che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale.
Verranno applicate le penali di cui all’art. 12 in caso di superamento dei termini in scadenza, indicati nell’art.6 del presente contratto, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alle verifiche di conformità a quella di comunicazione della verifica negativa.
Nell’ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intera garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 9 (Xxxxxxxxx)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno apportare delle migliorie, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, l’Impresa, previ accordi tra le parti, sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Articolo 10 (Garanzia dai vizi)
I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara ed avere gli stessi parametri/caratteristiche di quelli presentati in sede di “offerta tecnica”.
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi o superiori a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n.206 e ss.mm.ii.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
L’aggiudicatario, pertanto, sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica del mantenimento delle prestazioni protettive nell’arco temporale coperto dalla suddetta garanzia secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e documenti di gara e quanto certificato in sede di verifica di conformità finale.
Qualora le suddette verifiche evidenziassero un decadimento delle proprietà protettive tali da pregiudicare il livello qualitativo richiesto e la sicurezza dell’operatore l’impresa fornitrice dovrà garantire la sostituzione dell’intero lotto di fornitura.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell’Impresa. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare verifica di conformità, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
Qualora l’Impresa non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, l’Amministrazione attiverà le conseguenti procedure giudiziali.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale a verifica di conformità comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
Articolo 11 (Cauzione definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti l’Impresa, ai sensi dell’art.54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dello art.117 del D.Lgs n.36/2023, costituisce una cauzione definitiva di € ,00 (/00), ridotta in quanto l’Impresa è in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, mediante garanzia fidejussoria n. del rilasciata da senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La fideiussione è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La polizza è corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data dell’ultima consegna risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, del certificato di verifica di conformità relativo all’ultima delle forniture, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare all’Impresa, fatte salve la facoltà, da parte
dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 12 (Penalità)
Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualità, sia all’approntamento alle verifiche di conformità o ripresentazione verifica di conformità, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni solari.
Nel caso in cui all’esito della verifica di conformità finale la fornitura risulti anche solo parzialmente difforme rispetto ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico e al Disciplinare posti a base di gara nonché alle caratteristiche e/o ai parametri dichiarati in sede di “offerta tecnica, e tali difformità non siano tali da pregiudicare la funzionalità dei manufatti e la fruizione dei beni, l’Amministrazione valuterà la penalità da applicare in base alla gravità della difformità riscontrata, sulla base del parere tecnico fornito dal competente Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio.
Il “Servizio di addestramento e formazione” di cui all’art. 2 del presente contratto è sottoposto ad una penale dell’1 per mille sul valore del contratto qualora iniziasse con un ritardo superiore ai 3 giorni solari dal giorno stabilito dall’Amministrazione calcolando la citata penale per ogni giorno di ritardo in più.
Per il “Servizio di assistenza tecnica e manutenzione” di cui all’art.2 del presente contratto verranno applicate le seguenti penalità da calcolarsi sul valore del contratto:
- Assistenza tecnica di II livello: in caso di superamento del tempo massimo di intervento (72 ore) verrà applicata per ogni ora in più la penale dell’1 per mille;
- Ripristino e perfetta efficienza del dispositivo, in caso di guasti critici in un massimo di 30 giorni solari: in caso di superamento della citata tempistica verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo in più, una penale dell’1 per mille;
- Durante l’intero periodo di manutenzione ed assistenza tecnica assicurato in caso di guasto critico ad uno dei sistemi di controllo flow through la società aggiudicataria, qualora previsto dalla stessa, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un dispositivo sostitutivo per l’intero periodo necessario al ripristino della piena efficienza del sistema sostituito entro un termine di 5 giorni lavorativi dalla segnalazione dell’Ufficio: in caso di superamento della citata tempistica verrà applicata, per ogni giorno in più una penale dell’1 per mille.
L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Qualora il ritardo nell’approntamento a verifiche di conformità o nella consegna della fornitura costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione definitiva, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art.124, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.36/2023.
Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verrà liquidata la somma limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall’Amministrazione ed applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’applicazione della penalità.
Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Impresa si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii..
Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Articolo 14 (Pagamento)
Fermo restando quanto disposto dall’art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs n.36/2023, il pagamento, a favore dell’impresa fornitrice, sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attività contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento e al Centro Raccolta Veca della Polizia di Stato competente, in copia via pec.
La fattura dovrà riportare:
• il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento i Materiali Speciali il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento;
• il codice CIG
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall’art.3 della Legge 13/08/2010,
n.136 presso il seguente Istituto:
• CONTO CORRENTE DEDICATO:
IBAN
Generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti corrente:
• sig. nato a ( ) il , c. f. ;
• sig.ra nata a ( ) il , c. f. .
La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U.
n.27 del 03 febbraio 2015.
Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di presa in carico nel sistema di interscambio della fattura.
In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs n.231/2002, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformità del predetto materiale.
Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell’art.11, comma 6, del D.Lgs n.36/2023.
Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’Amministrazione in fase di verifica di conformità, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia definitiva.
Articolo 15 (Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo dell’Impresa.
L’Impresa si impegna a sollevare formalmente l’Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare l’Amministrazione dai danni e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.
Articolo 16
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
L’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9/4/2008 n. 81 e successive modificazioni), di
assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi, nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Impresa, inoltre, si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e D.Lgs 11/4/2006 n.198 e ss.mm.ii.) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.).
L’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti – che l’Impresa ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione da parte dell’Autorità di controllo locale, o comunque accertata – ovvero nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, e salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, l’Amministrazione potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico dell’Impresa appaltatrice.
Articolo 17
(Documento Unico di Valutazione Rischi)
L’Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all’uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico-All.1) previsto e redatto in ottemperanza all’art.26 del D. Lgs. n.81/2008, modificato e integrato dall’art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 e ss. mm. ii..
Articolo 18
(Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss. mm. ii. e al Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito della realizzazione del bene oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
È fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove l’Impresa intenda diffondere:
- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto;
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all’Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento e al Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 19 (Decadenza e diritti dell’assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20
(Patto di integrità e Codice di Comportamento dipendenti Ministero Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (All.2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e “Codice di Compartimento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (All.3), impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in essi contenuti.
Articolo 21 (Salvaguardia dall’obsolescenza)
È fatto obbligo all’Impresa di fornire, fino all’avvenuta effettuazione della verifica di conformità riferita alla singola annualità, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipula del contratto e fino alla verifica di conformità della fornitura, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 20% dell’importo del prezzo da versare all’Impresa.
Articolo 22 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in ( ), cap – PEC: , ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 23 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24 (Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’applicazione delle penali, ai sensi dell’art.12, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
• art.4;
• art.6;
• art.8, comma 4.
L’applicazione di penali viene, altresì, contemplata all’art. 21, ultimo comma del presente contratto.
L’Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC – con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
• art.7, ultimo comma;
• art.8, ultimo comma;
• art.13, ultimo comma;
• art.26, ultimo comma,
nonché, alla risoluzione contrattuale in via facoltativa, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi:
• art.11, comma 8;
• art.12, comma 4;
• art.18, ultimo comma;
• art.27, ultimo comma.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni solari.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica l’art.124, commi 1 e 2, del D.Lgs n.36/2023.
Articolo 24 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito, calcolato al netto dell’IVA.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni solari dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 25
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs n.159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.) La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti antimafia previsti da ultimo, dal decreto legislativo n. 159/2011 come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
Pertanto, si procede alla stipula del presente contratto in assenza dell’informativa antimafia ai sensi dell’art 92, comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011 come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012, poiché è decorso il termine di cui al comma 2 del citato decreto - Richiesta prot.:
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del Decreto Legislativo n. 159/2011, l’acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art.67 del D.Lgs.n.159 del 06/09/2011 darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 26
(Risoluzione in caso di condanna penale)
È sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto
Articolo 27 (Controversie Contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 28
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente, nel formulare il prezzo della fornitura, ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
• Art.62 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell’Impresa;
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
• Art.40 e 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
• Art.16 bis della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440), e successive modificazioni.
Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (recante la disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in data 25 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
• verbali di consegna/riconsegna materiali all’Impresa per l’esecuzione delle lavorazioni;
• verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
• richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all’art.8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n.642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte. È nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con mod.F24 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 29
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Articolo 30
(Costi a carico della parte contraente)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutte le prove merceologiche ritenute opportune, presso Laboratori accreditati, in sede di verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e di verifiche finali di conformità (collaudo), a spese dell’Impresa aggiudicataria.
I costi a carico della parte contraente riguardano:
A. Le prove merceologiche relative all’esecuzione contrattuale, quantificabili in € 500,00 (cinquecento/00), Iva esclusa, e alla verifica di conformità, quantificabili in € 500,00 (cinquecento/00), Iva esclusa, per un importo complessivo per entrambe le fasi, di € 1.000. Qualora i costi di ulteriori prove, richieste discrezionalmente dalla Commissione preposta alle verifiche di conformità, superino i limiti sopra stabiliti, l’Impresa contraente sarà tempestivamente informata al riguardo;
B. Le spese di missione del personale incaricato alle verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e alle operazioni di verifica di conformità finale indicativamente commisurate entro un importo massimo per annualità pari ad € 3.000,00 (tremila/00), Iva esclusa. Tale valore può variare in base alla localizzazione della sede dello stabilimento, al mezzo di trasporto necessario per raggiungere lo stesso, al periodo temporale e al livello della struttura ricettiva prescelta;
C. I costi dell’imballaggio e delle spedizioni. L’imballaggio dei materiali in fornitura potrà essere diverso da quello previsto dal capitolato tecnico, se richiesto dall’Amministrazione, per motivate esigenze logistiche, connesse alle modalità di consegna. L’Amministrazione comunicherà al contraente le eventuali variazioni;
D. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento a titolo di rimborso nei confronti della Stazione appaltante, nonché tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, redatto, sotto la mia visione, in formato elettronico, composto da n. 25 pagine scritte
per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano, dichiarandolo conforme alle loro volontà, e con me lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente a norma di Xxxxx.
Le stesse parti mi hanno espressamente esonerato dalla lettura degli allegati, come sopra elencati, ai sensi dell’art. 51 comma 2 n. 8 della Legge 16.2.1913 n. 89, dichiarandomi che il contenuto degli stessi è a loro noto, accettandone integralmente e senza alcuna riserva il contenuto con la sottoscrizione del presente atto.
L’Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, , interviene al fine di acclarare la piena validità dei certificati che corredano le sottoscrizioni digitali apposte. Tanto si rende ai fini dell’art. 47-ter della L. 16/02/1913, nr. 89.
L’AMMINISTRAZIONE L’IMPRESA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l’Impresa contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
• articolo 1 Oggetto del contratto e descrizione della fornitura
• articolo 3 Norme regolatrici del contratto;
• articolo 4 Esecutività contrattuale - Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni;
• articolo 5 Verifiche in corso di esecuzione;
• articolo 6 Approntamento alla Verifica di Conformità – Verifica di Conformità - Consegna – Termini di Adempimento;
• articolo 7 Sospensione dell’esecuzione del contratto – Scioperi e cause di forza maggiore;
• articolo 8 Rifiuto e ripresentazione a verifiche di conformità;
• articolo 9 Migliorie;
• articolo 10 Garanzia dai vizi;
• articolo 11 Cauzione definitiva;
• articolo 12 Penalità;
• articolo 14 Pagamento;
• articolo 16 Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
• articolo 19 Decadenza e diritti dell’assuntore;
• articolo 21 Salvaguardia dall’obsolescenza;
• articolo 24 Vincoli contrattuali;
• articolo 25 Cessione del credito;
• articolo 26 Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D. Lgs. n.159 del 06/09/2011 e ss. mm. ii.
• articolo 27 Risoluzione in caso di condanna penale.