UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Appalto per l’acquisto di Licenze d’uso “COMSOL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT” (COMSOL Multiphysics), a valere sulle risorse del progetto PNRR PE4 denominato "National Quantum Science and Technology Institute- NQSTI" - codice progetto PE00000023- Spoke 4 – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza- Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.3- finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU- CUP B53C22004170006
– CIG B10C8D9097
Sommario
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 2
Art. 2 – Descrizione della fornitura 2
Art. 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e relative tempistiche 3
Art. 4 – Importo dell’appalto 4
Art. 5 – Revisione prezzi 4
Art. 6 – Termine di esecuzione della fornitura 4
Art 7– Contratto collettivo applicato 4
Art. 8 – Controllo tecnico – contabile 5
Art. 9 – Monitoraggio 5
Art. 10 – Garanzia definitiva 5
Art. 11 – Subappalto 8
Art. 12 – Modifiche contrattuali 10
Art. 13 – Obblighi dell’aggiudicatario 11
Art. 14 – Penali e azioni correttive 12
Art. 15 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro 13
Art. 16 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione 14
Art. 17 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 16
Art. 18 – Recesso 17
Art. 19 – Risoluzione del contratto 17
Art. 20 – Verifica di conformità 19
Art. 21 – Pantouflage 20
Art. 22 – Conservazione dei documenti 21
Art. 23 – Obbligo di riservatezza 21
Art. 24 – Stipula contratto e spese 22
Art. 25 – Foro competente 22
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’acquisto di licenze d’uso “COMSOL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT” (COMSOL Multiphysics - versione accademica), a valere sulle risorse del progetto PNRR PE4 denominato "National Quantum Science and Technology Institute- NQSTI" - codice progetto PE00000023 – Spoke 4 – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza- Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.3 – Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU- CUP B53C22004170006.
Art. 2 – Descrizione della fornitura
Nell’ambito delle attività previste dal progetto PNRR PE4 denominato "National Quantum Science and Technology Institute - NQSTI" - codice progetto PE00000023 - Spoke 4 si rende necessario l’acquisto di licenze d’uso (versione accademica) “COMSOL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT” (COMSOL
Multiphysics) con le seguenti specifiche:
1. Wave Optics Module for use with COMSOL Multiphysics, Named Single User License (NSL), for one (1) Named User. Annual term license for academic use only;
2. AC/DC Module for use with COMSOL Multiphysics, Named Single User License (NSL), for one (1) Named User. Annual term license for academic use only;
3. COMSOL Multiphysics, Named Single User License (NSL), for one (1) Named User. Annual term license for academic use only;
4. Wave Optics Module, Named Single User License (NSL), for one (1) Named User, 12 months additional Term. License for academic use only;
5. AC/DC Module, Named Single User License (NSL), for one (1) Named User, 12 months additional Term. License for academic use only;
6. COMSOL Multiphysics, Named Single User License (NSL), for one (1) Named User, 12 months additional Term. License for academic use only.
La fornitura oggetto del presente appalto comprende 12 mesi di supporto tecnico e di aggiornamento del prodotto.
Art. 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e relative tempistiche
Oltre i tempi previsti all’interno del presente Capitolato, si riportano nella seguente tabella, alcuni tempi di realizzazione della fornitura, oggetto dell’appalto, decorrenti dalla data di stipula del contratto (T0):
Fasi del programma | Tempi |
Stipula del contratto | T0 |
Consegna | T0 + 30 giorni= T1 |
Art. 4 – Importo dell’appalto
L’importo dell’appalto è pari a Euro 4.238,00 + IVA. Non sono previsti costi della manodopera e oneri per la sicurezza.
Art. 5 – Revisione prezzi
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del bene superiore al 5 per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice).
Art. 6 – Termine di esecuzione della fornitura
Il termine di esecuzione della fornitura è fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data della stipula del contratto.
Art. 7– Contratto collettivo applicato
Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato è il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL COMMERCIO, DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI (Codice CNEL: H011).
Art. 8 – Controllo tecnico – contabile
Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell’esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento, anche come previsto dalle norme di gestione del fondo PNRR/PNC.
Art. 9 – Monitoraggio
Relativamente alla fornitura il RUP controlla il rispetto della tempistica esposta all’Art. 3.
Art. 10 – Garanzia definitiva
Trattandosi di affidamento rientrante nel campo di applicazione dell’art. 50, comma 1, d.lgs. 36/2023 di modico valore e da concludersi entro 30 giorni dalla stipula del contratto, la stazione appaltante non richiede la costituzione della “garanzia definitiva” (art. 53, comma 4, d.lgs. 36/2023).
Art. 11 – Subappalto
È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera
d) del Codice stesso.
Non può essere affidato a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.
È possibile per l’aggiudicatario affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.
L’aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e
103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell’aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell’appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
Art. 12 – Modifiche contrattuali
La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall’articolo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 120 del Codice, può modificare il contratto d’appalto nei seguenti casi:
- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall’appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
● risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
● comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall’art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 13 – Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
1. nel caso occupi dai 15 a 50 dipendenti, entro il termine di vigenza contrattuale, deve consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47 comma 3 del
D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell’aggiudicatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
2. nel caso occupi da 15 a 50 dipendenti, entro il termine di vigenza contrattuale, deve consegnare alla stazione appaltante, una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all’art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell’aggiudicatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;
3. nel caso occupi oltre 50 dipendenti, produrre al momento della presentazione dell’offerta - a pena d’esclusione - copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza, con attestazione della contestuale trasmissione ai soggetti sopra indicati;
Art. 14 – Penali e azioni correttive
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di applicare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale nei seguenti casi:
▪ mancata produzione della relazione ai sensi dell’art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
▪ mancata produzione della certificazione e della relazione ai sensi dell’art.47, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.
Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell’aggiudicatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all’aggiudicatario ed allo stesso è comunicata formalmente l’applicazione delle penali. L’aggiudicatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l’aggiudicatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell’inadempimento.
Il limite massimo complessivo per l’applicazione delle penali è pari al 20% (ventipercento) dell’importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall’aggiudicatario.
Art. 15 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro
Al personale impiegato nelle forniture oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I sopraccitati obblighi vincolano l’aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
L’aggiudicatario è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
A richiesta della stazione appaltante, l’aggiudicatario deve certificare l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell’appalto.
La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell’assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l’ottemperanza a tali obblighi, da parte dell’aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.
Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell’art. 11 del Codice.
Art. 16 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione
La stazione appaltante provvede al pagamento dell’intero corrispettivo contrattuale a seguito della consegna dei beni previa verifica della regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell’appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all’art. 13 punti 1 e 2 del presente capitolato.
Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall’aggiudicatario per ritardi o inadempimenti.
In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.
Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:
● il codice IPA dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: un_lsrm
● il Codice Ufficio: 6EM8MJ
● il bene oggetto di fatturazione
● il CIG: B10C8D9097
● il CUP: B53C22004170006
● l’IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010
● il riferimento al PNRR/PNC e il titolo del progetto
Le fatture devono essere intestate a:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00-00, 00000, Xxxx
CF 80209930587 PI 02133771002
Il pagamento per le spese sostenute è effettuato con le risorse del Fondo di Rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation Eu – Italia.
Art. 17 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..
Nel caso in cui l’aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.
Si precisa, altresì, che l’aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Infine, l’aggiudicatario s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art. 18 – Recesso
Ai sensi dell’art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall’art. 123 del Codice.
Art. 19 – Risoluzione del contratto
La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all’art. 122, co. 1 del Codice.
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’aggiudicatario, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:
a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall’Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
d) superamento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
e) cessione del contratto, da parte dell’aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all’art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
g) inadempienza accertata, da parte dell’aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii.;
h) inadempienza accertata, da parte dell’aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’appalto;
j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
k) subappalto non autorizzato;
l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.
La risoluzione del contratto sarà comunicata all’aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato II.14 al Codice. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’aggiudicatario.
Qualora l’esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell’aggiudicatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l’aggiudicatario, qualora l’inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all’aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.
In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art.124 del Codice.
Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
In virtù dei commi 5 e 6 dell’art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 122 del Codice.
Art. 20 – Verifica di conformità
In applicazione di quanto disposto dall’art. 116 del Codice la stazione appaltante, per il tramite del RUP, procede alla verifica della regolare esecuzione della fornitura.
Art. 21 – Pantouflage
L’aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del succitato divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art. 22 – Conservazione dei documenti
La stazione appaltante conserva e mette a disposizione tutti i documenti relativi all’appalto presso gli Uffici Amministrativi del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00-00, Xxx. RM009, per consentire l’accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informatico di rendicontazione AT WORK/GEA predisposto dal MUR.
Art. 23 – Obbligo di riservatezza
L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall’aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l’oggetto dell’appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.
In particolare, l’aggiudicatario deve:
□ mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l’esecuzione del contratto;
□ non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall’Amministrazione durante lo svolgimento dell’appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
□ relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l’aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.
L’aggiudicatario adotta, nell’ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.
Art. 24 – Stipula contratto e spese
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario deve dichiarare l’assenza di conflitto di interessi.
Sono a carico dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
□ le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Dato il valore dell’appalto, inferiore ad euro 40.000 oltre IVA, lo stipulando contratto non è soggetto all'imposta di bollo.
Art. 25 – Foro competente
Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell’appalto, la competenza è del foro di Roma.
IL RUP
dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx