Contract
N. 500/B Alla Società
Importo complessivo di € , I.V.A. a carico dell’editore. CIG: 6292042550
Premessa
1) che si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx ad esperire un appalto in ambito nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
2) che, a seguito di ciò, sono pervenute n. offerte e che l’Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione ministeriale appositamente costituita, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società
presso la sede di , al prezzo complessivo di I.V.A. a carico dell’editore.
(Norme regolatrici del contratto)
L'esecuzione del contratto è regolata:
(a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società relativamente alle forniture e prestazioni di cui allo stesso contratto;
(b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
(c) dalle disposizioni della scheda tecnica e del disciplinare di gara;
(d) dalle "Condizioni Generali da osservarsi per gli acquisti e le lavorazioni di materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per il Corpo delle Guardie di P.S., nonché per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio", approvato con D.M. n. 999.9687 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 1953, Registro n. 17 Interno - Foglio n. 81;
(e) dalle prescrizioni del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417;
(f) dalle prescrizione del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
(g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate e che saranno eventualmente emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti;
(h) dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
La Società contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), f), g), h), (i) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Art. 2
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e verifica)
Il presente contratto, tra la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione – d’ora in poi “Direzione Centrale” e , ha come oggetto la fornitura di n. 7563 copie del testo “I codici per l’attività di Polizia” da distribuire ai frequentatori del 26° corso di formazione per Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato.
La fornitura dovrà essere in tutto conforme a quanto contenuto nella scheda tecnica.
A tal fine, questa Direzione Centrale provvederà alla verifica della bozza del testo entro il 5 settembre 2015, mentre i termini della fornitura decorreranno dal “VISTO SI STAMPI” in modo tale da consentire la consegna entro il 6 ottobre 2015.
L’importo complessivo è di € I.V.A. a carico dell’editore
Art. 3 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti del presente contratto ed ai fini della competenza giudiziaria, la società elegge domicilio legale in , presso la sede di .
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione Servizio Scuole – Divisione 2ª
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Art. 4
(Esecutività del contratto e Responsabili di Progetto)
Il presente contratto, mentre vincola il contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà la Stazione Appaltante se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo dall’avvenuta registrazione dell’Ufficio Centrale del Bilancio.
Si richiama infatti il comma 2 dell’articolo 3 della L. 20/1994 per la quale i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
La data di decorrenza contrattuale è e verrà confermata dalla data di comunicazione, a mezzo P.E.C., alla società dell’avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente contratto a norma delle vigenti disposizioni di legge.
La Società è tenuta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta P.E.C., a comunicare alla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, con lo stesso mezzo, l’avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.
La Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un Responsabile di Progetto con il compito di referente cui la società. dovrà rivolgersi per le attività relative al presente contratto.
Le comunicazioni verso questa Direzione Centrale dovranno avvenire in cartaceo o via e-mail e tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo che verrà comunicato contestualmente all’avvenuta registrazione del presente contratto.
(Verifica di conformità delle prestazioni)
L’attestazione di avvenuta regolarità della fornitura sarà effettuata da questa Direzione Centrale.
Per quanto non espressamente sopra indicato e per le ulteriori modalità di esecuzione si fa riferimento alla scheda tecnica ed all’offerta aggiudicata.
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali presso la società purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della società e a giudizio dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora la società non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall’Amministrazione, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
La società, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell’evento – unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, nel periodo di esecuzione contrattuale non saranno compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa.
Art. 7
(Modifiche e varianti tecniche)
Tutte le modifiche e le variazioni devono essere sottoposti all’approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
(Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipulazione del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e successive modificazioni.
La realizzazione non potrà essere subappaltata.
Art. 9 (Polizza fideiussoria)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nei termini previsti dall’art. 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituisce un deposito cauzionale dell’importo di
€ mediante polizza fideiussoria senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali.
Tale importo sarà ridotto del 50% qualora la Società sia in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla società fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la società è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria (certificati di regolare esecuzione) da parte dell’Amministrazione come da articolo 113 del D. lgs. 163/2006.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Qualora il contratto non venga registrato, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli organi di controllo, la società si farà carico del costo e degli oneri connessi all’emissione della polizza fidejussoria.
Art. 10 (Trasparenza dei prezzi)
La società espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione Servizio Scuole – Divisione 2ª
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• qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa della società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 11 (Pagamenti)
Il pagamento delle prestazioni avverrà in due soluzioni:
. la prima, a consegna completata del primo lotto e previa attestazione di regolare fornitura da parte degli uffici destinatari;
. la seconda, a consegna completata del secondo lotto e previa attestazione di regolare fornitura da parte degli uffici destinatari.
La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa elettronicamente al Codice Univoco a questa Direzione Centrale.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.
La società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 13 (Penali)
Le parti concordano che verranno applicate le penali previste dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di agire per l’ulteriore risarcimento per i danni causati dall’inadempimento del contratto.
I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, comunque, non imputabili alla società dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti da rappresentanti della società. stessa.
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L’importo delle penali, potrà essere dedotto dai pagamenti che l’Amministrazione debba ancora effettuare o dalla cauzione fornita dalla società. a garanzia della buona esecuzione del contratto che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. In tal caso la società. si obbliga a ripristinare l’originaria entità del deposito cauzionale.
L’importo complessivo delle penalità non potrà superare comunque il 10% dell’intero importo dell’ordine.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali dovesse superare il predetto limite, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale in danno della società contraente e all’incameramento del deposito cauzionale.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all’Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
La società a assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico, in Italia o in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuta conclusione delle attività corsuali saranno applicati anche alla presente fornitura.
Art. 15
(Norme per il personale impiegato)
Per l’esecuzione della fornitura, la società si avvarrà esclusivamente di personale specializzato ed in possesso dei requisiti professionali come specificati nel capitolato tecnico ed indicati nell’offerta tecnico-economica. In qualsiasi momento l’Amministrazione ha facoltà di verificare detti requisiti. La società riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse professionali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. Il rimpiazzo dovrà essere effettuato con altra risorsa professionale di profilo non inferiore a quello della persona sostituita. L’esercizio di tale facoltà da parte dell’Amministrazione non comporterà alcun onere per la stessa.
Il rimpiazzo deve essere effettuato entro 15 giorni solari e consecutivi alla data di ricezione della comunicazione indicante le generalità della risorsa da sostituire.
La società si obbliga a non procedere alla sostituzione del responsabile di progetto e delle altre risorse umane proposte senza la preventiva approvazione scritta dell’Amministrazione.
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Nel caso di cui al comma precedente, l’Amministrazione si riserva di approvare la nuova figura professionale entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
Nel caso in cui la società. proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, quest’ultima potrà applicare una penale pari al 2 (due) per mille dell’ammontare dell’intero valore contrattuale.
La società si obbliga a garantire l’idoneità, l’onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all’esecuzione del presente contratto nonché la riservatezza degli stessi in ordine a informazioni e dati di cui venissero a conoscenza nell’esecuzione dei lavori.
La società è tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall’amministrazione, ivi compresa l’eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto ai servizi oggetto del presente contratto.
Art. 16
(Obblighi della Società nei confronti dei lavoratori e in materia di tutela ambientale)
La società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabile alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre la società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge 10 aprile 1991 n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni).
La società risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione alla società. delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dal’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
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Per detta sospensione la società non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimento di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della società. di adempiere alle proprie prestazioni e la società non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la società. stessa.
La società manleva e tiene indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.
(Obblighi della società in materia di tutela della riservatezza)
Le notizie e i dati relativi alla struttura ed all’attività dell’amministrazione, venuti a conoscenza del personale della società in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte della società. da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
I divieti di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dalla società in esecuzione del contratto, al software sviluppato ed a tutta la documentazione relativa.
La società è responsabile dell’esatta osservanza degli impegni di cui sopra da parte del proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto.
In caso di inosservanza degli impegni assunti dalla società di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo l’amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente atto.
La società si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di riservatezza.
La società presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Art. 18 (Responsabilità della società)
La società non assume alcun’altra obbligazione e non presta alcun’altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto.
Resta inteso che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, in ogni caso di risoluzione del contratto per fatto addebitabile alla società l’intera responsabilità di quest'ultima e i rimedi esclusivi dell’Amministrazione per danni prodotti da cause relative o conseguenti al presente Contratto, non potranno superare l'importo contrattualmente previsto.
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(Decadenza e diritti dell’assuntore)
La società si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Art. 20 (Cessione del credito)
I crediti derivanti dall’esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1260, comma 2 del codice civile. I crediti suddetti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all’incasso.
La violazione di quanto disposto nel presente articolo attribuisce all’Amministrazione contraente il diritto di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Art. 21 (Risoluzione del contratto)
In caso di inadempimento della società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dall’amministrazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Art. 20 (Recesso)
Ai sensi dell’articolo 11 del Capitolato Generale d’Oneri di cui all’articolo 2 del presente contratto è in facoltà dell’Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% (dieci percento) dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall’Amministrazione.
Art. 21 (Controversie contrattuali)
L’autorità giurisdizionale competente per eventuali controversie è il TAR del Lazio.
Art. 22 (Oneri fiscali)
Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto saranno a carico delle parti contraenti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 23
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della società. o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico all’erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto.
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(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
PER LA SOCIETA’
PER L’AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, l’impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli
PER LA SOCIETA’