PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
14 Rev. Nov. 2014
PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 Oggetto dell'appalto
1. L'appalto ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del X.X.xx 163/06 Codice dei contratti ha per oggetto:
- redazione progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo dell'intervento denominato “Valorizzazione dell'area della Gaiola e della villa di Pollione a Posillipo e realizzazione del nuovo museo archeologico dell'area flegrea napoletana presso i padiglioni 7 e 8 della mostra d'oltremare";
- esecuzione dei lavori dell'intervento denominato “Valorizzazione dell'area della Gaiola e della villa di Pollione a Posillipo e realizzazione del nuovo museo archeologico dell'area flegrea napoletana presso i padiglioni 7 e 8 della mostra d'oltremare".
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto definitivo a base di gara e nel progetto esecutivo, da redigersi a cura dell'Appaltatore nel rispetto dell'art. 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli artt. 15 e 16 e da 33 a 43 del Regolamento di esecuzione, in conformità al citato progetto definitivo posto a base di gara, che sarà oggetto di approvazione da parte della Stazione appaltante.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. Si applica l'art. 1374 del Codice civile.
Art. 2 Ammontare dell'appalto
1. L'importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue:
a) importo dei lavori | € 1.506.597,38 |
a.1) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 77.343,39 |
a.2) spesa per oneri di smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso | € 120.000,00 |
a)+a.1)+a.2) Importo dell'appalto di esecuzione | € 1.681.693,77 |
b) Allestimento e contenuti mostra virtuale | € 230.000,00 |
c) progettazione esecutiva | € 35.000,00 |
a)+b)+c) TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO | € 1.946.693,77 |
2. L'importo contrattuale corrisponde alla somma dell'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), del corrispettivo per l’allestimento e contenuti mostra virtuale di cui al comma 1, lettera b) nonché per il corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al comma 1, lettera c), tutti soggetti al ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara e aumentati dell’importo di cui al comma 1, lettera a.1), relativo agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti nonché dell'importo di cui al comma 1, lettera a.2), relativo agli oneri per smaltimento rifiuti, non soggetto ad alcun ribasso di gara.
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice dei contratti - Regolamento di esecuzione, primo periodo e secondo periodo.
2. L’Appaltatore è tenuto all'esecuzione dell'appalto, ivi comprese le eventuali varianti proposte, a fronte del corrispettivo indicato in sede di offerta economica, maggiorato degli importi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'importo del contratto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.
I prezzi unitari del progetto sono utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del Codice dei contratti.
Art. 4 Categoria prevalente, categorie subappaltabili
1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 61, 107, 108 e 109 del Regolamento di esecuzione e in conformità all'allegato «A» al medesimo Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG2 - classifica III - per un importo di € 1.194.585,51, pari al 79,29% delle prestazioni di esecuzione.
2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 61, 107, 108 e 109 del Regolamento di esecuzione e in conformità all'allegato «A» al medesimo Regolamento, le categorie di lavori diverse da quella prevalente, con i relativi importi (al netto degli oneri per la sicurezza) e classifiche, sono le seguenti:
OG11 | € 312.011,84 | classifica II | pari al 20,71 % |
I lavori di cui al comma 2, tutti a qualificazione obbligatoria, sono scorporabili e subappaltabili (con il limite del 30% - trenta per cento - per quanto concerne la categoria prevalente).
Tip. | gruppi di lavorazioni omogenee (artt. 3, comma 1, lettera s), e 43, comma 6, Regolamento di esecuzione, e art. 132, comma 3 Codice dei contratti) | IMPORTO | Percentuale |
1 | Opere provvisionali, ponteggi e centine | € 73.117,95 | 4,85 % |
2 | Demolizione e rimozioni | € 140.545,81 | 9,33 % |
3 | Movimentazione | € 25.719,84 | 1,71 % |
4 | Sottopavimentazioni | € 37.975,48 | 2,52 % |
5 | Murature e tramezzi | € 6.104,18 | 0,41 % |
6 | Intonaci | € 69.035,19 | 4,58 % |
7 | Controsoffittature | € 61.425,35 | 4,08 % |
8 | Porte infissi, porte tagliafuoco | € 96.510,77 | 6,41 % |
9 | Opere da pittore | € 37.357,01 | 2,48 % |
10 | Pavimentazione interne | € 85.379,10 | 5,67 % |
11 | Pavimentazione esterne | € 112.665,91 | 7,48 % |
12 | Bonifica amianto | € 6.363,24 | 0,42 % |
13 | Consolidamenti murari | € 91.720,49 | 6,09 % |
14 | Ricostruzione solai | € 170.936,12 | 11,35 % |
15 | Impermeabilizzazioni | € 62.868,01 | 4,17 % |
16 | Rivestimenti | € 3.510,67 | 0,23 % |
17 | Opere in marmo ed opere da taglio | € 36.830,38 | 2,44 % |
18 | Sanitari | € 15.194,41 | 1,01 % |
19 | Arredi | € 42.715,20 | 2,84 % |
20 | Impianti elettrici e speciali | € 135.210,00 | 8,97 % |
21 | Impianti meccanici | € 150.101,96 | 9,96 % |
22 | Impianto idrico-sanitario | € 12.419,91 | 0,82 % |
23 | Opere in ferro | € 3.610,40 | 0,24 % |
24 | WC Parco della Gaiola | € 14.280,00 | 0,95 % |
25 | Lavori in economia previsti in progetto | € 15.000,00 | 1,00 % |
SOMMANO LAVORI | € 1.506.597,38 | 100,00% |
Art. 5 Designazione sommaria delle opere
Il progetto generale prende in esame l’intero isolato, ripristinando le caratteristiche
architettoniche e tipologiche originali del manufatto degli anni ’50, e tentando di ricucire innanzitutto l’unitarietà del complesso e di far dialogare, per quanto possibile, i vari interventi che si sono succeduti negli anni. Per motivi finanziari l’attuazione del progetto avverrà mediante successivi stralci funzionali di intervento; un primo lotto – che interessa l’avamposto del padiglione America Latina prospiciente il Ristorante (sale da 1 a 4) – è stato approvato dalla Soprintendenza con parere del 13.09.2013 prot, 24619 (all. 1); oggetto di questo lotto secondo funzionale sono i due padiglioni simmetrici posti longitudinalmente rispetto alla corte (convenzionalmente denominati 7 e 8) e la corte stessa. Trattandosi di due sale per esposizione del più ampio complesso, si è ritenuto indispensabile uno studio organico preliminare che inquadrasse l’intervento.
Il progetto generale prevede una serie di interventi specificamente finalizzati a restituire al complesso unitarietà e l’originario equilibrio tra pieni e vuoti; tali interventi saranno realizzati nell’ambito dello stralcio funzionale che interessa alcuni immobili di pregio della Mostra tra i quali il padiglione della America Latina ed in particolare:
- La demolizione del volume che ospita i servizi igienici sulla facciata sud (prescritto dalla Soprintendenza con il parere relativo ai lavori di restauro realizzati alla fine degli anni ’90 e con successivo parere relativo al Piano di Recupero prot. 10634 del 26/11/2004 – ALLEGATO 2);
- il ripristino della corte a giardino quadrata del padiglione denominato 9 e delle aperture delle sale prospicienti la stessa;
- Il restauro dei prospetti dell’intero lotto, sia di quelli interni alla corte rettangolare che di quelli perimetrali che disegnano l’isolato;
- Il ripristino visivo del collegamento originariamente scoperto tra la corte interna e il piazzale antistante verso la Fontana. Si evidenzia che in questa fase non è possibile intervenire sulla centrale impiantistica che è ubicata sul solaio realizzato a chiusura di questo percorso, poiché l’impianto alimenta attualmente buona parte dell’intero padiglione Caboto. Procedere alla movimentazione dei macchinari da questa copertura comporta quindi la trasformazione impiantistica di più di un padiglione, operazione che potrà essere resa possibile solo dopo uno studio globale e complesso in grado di rivedere non solo il posizionamento degli impianti, ma anche la distribuzione delle canalizzazioni sia sulle coperture sia all’interno delle sale. Tale intervento, anche a causa della mancanza di fondi utili alla realizzazione di una lavorazione così imponente, dovrà pertanto essere rimandato ad un prossimo lotto funzionale;
- Il riposizionamento dei blocchi che ospitano i servizi igienici all’interno del complesso per consentire la massima flessibilità d’uso dei singoli padiglioni e l’adeguamento alle norme;
- il rifacimento delle pavimentazioni sulle aree scoperte dell’intero lotto su cui insiste il sistema di padiglioni e la risagomatura della parte a giardino;
- l’eliminazione della copertura metallica, di difficile recupero a causa dello stato di ossidazione del ferro, la cui forma voltata, seppure gradevole, risulta estranea alle rigorose geometrie dei volumi.
Con riferimento poi ai due padiglioni oggetto di questo stralcio funzionale, realizzati nella logica di contenitori neutrali flessibili per i vari allestimenti, essi necessitano di sostanziali interventi di riqualificazione e di adeguamento sia strutturale che impiantistico.
La struttura portante dei due volumi è in muratura di tufo, con solai laterocementizi a doppia fodera; nelle murature sono ritagliati i telai in cemento armato che disegnano gli ordini di finestre continue prospicienti la corte interna. Il progetto prevede innanzitutto:
- il consolidamento delle murature perimetrali e delle parti in cemento armato verticali e la demolizione dei solai e delle travi di copertura, che sono in pessimo stato di conservazione; saranno inoltre realizzati vespai areati per isolare il pavimento dal terreno e realizzati impianti di climatizzazione per adeguare i due padiglioni alla nuova funzione espositivo museale. A tale scopo è stata individuata un’area utile per l’alloggiamento dei macchinari in copertura che si otterrà ribassando la parte di solaio che insiste al di sopra dei nuovi servizi igienici ubicati all’interno del padiglione 8, in modo da rendere non visibili dall’esterno gli ingombri impiantistici necessari.
Come si evince dai grafici, i solai di nuova realizzazione conserveranno inalterate le
quote originali all’intradosso e all’estradosso (che hanno attualmente uno spessore complessivo medio di 70 cm circa), consentendo agevolmente il passaggio delle canalizzazioni impiantistiche; l’impianto di climatizzazione sarà opportunamente integrato da sistemi di ventilazione naturale.
- la realizzazione di nuovi servizi igienici, necessari per adeguare e rendere funzionali all’uso il complesso di padiglioni, che originariamente esistevano soltanto al secondo piano del padiglione America Latina;
- la realizzazione di nuove pavimentazioni all’interno che è stata ipotizzata del tipo continuo, in colore e grana da definirsi, per dare continuità all’intero sistema di architetture del padiglione e integrarsi con gli interventi già realizzati.
- la realizzazione di un controsoffitto continuo sospeso al solaio di copertura, dotato di illuminazione alloggiata perimetralmente, all’interno del quale poter alloggiare le dotazioni impiantistiche e diversi tipi di illuminazione ad uso espositivo nella logica di riconfermare le due sale nella logica originale, contenitori neutrali flessibili per i vari allestimenti.
Anche le aree esterne circostanti necessitano di un intervento di riqualificazione finalizzato a riportare le quote originali e a restituire uniformità all’intero isolato riproponendo la pavimentazione che, dalla documentazione fotografica d’archivio, risulta in piastrelle rettangolari di cotto; le scale dei percorsi scoperti saranno riproposte con pedate in lastre di travertino e le bordure delle aiuole in mattoni rossi posti di coltello; in sostituzione della copertura metallica voltata si è ipotizzato di riproporre la parziale copertura della corte con un velario orizzontale su struttura metallica e cavi di acciaio che consenta la valorizzazione dello spazio con la possibilità di utilizzo per funzioni quali cinema all’aperto, spettacoli musicali, catering, etc.
LAVORI AREA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA GAIOLA
Gli interventi nell’area archeologica della Gaiola vengono qui di seguito riepilogati:
• Interventi di ripavimentazione della rampa disabili ingresso tunnel di Seiano;
• Intervento di adeguamento e completamento fognaria servizi igienici esistenti;
• Impianto di scarico fognario per i servizi igienici precedentemente menzionati;
• Intervento di adeguamento manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico villa di Pollione.
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del C.S.A.
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione negli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
c) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
4. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (per quanto riguarda il personale sia dell’Appaltatore stesso che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e s.m.i.
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme
1. Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento di esecuzione, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, relativamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di esecuzione e per quanto non previsto o diversamente disciplinato dal Capitolato speciale d'appalto;
b) il Capitolato speciale d'appalto;
c) il progetto definitivo, approvato dalla Stazione appaltante, con le annesse prescrizioni per la redazione del relativo progetto esecutivo;
d) f) l'elenco prezzi unitari;
g) il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza, di cui all'art. 131 del
Codice dei contratti;
i) il cronoprogramma;
j) le polizze di garanzia;
k) il Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli.
2. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, al positivo esito delle verifiche sui requisiti ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Codice dei contratti, nonché al positivo esito dei controlli di cui all'art. 12 del medesimo Codice.
3. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
4. La stipulazione del contratto dovrà essere preceduta dalla redazione del verbale di cui all'art. 106, comma 3, del Regolamento di esecuzione.
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - Protocollo di legalità
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresì a completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le previsioni contenute nel progetto preliminare posto a base di gara.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Regolamento di esecuzione, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della relativa documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. Nel partecipare alla gara, l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare le condizioni inserite nel Protocollo di legalità sottoscritto dall’Amministrazione Comunale e dall'U.T.G. territorialmente competente in data 1 agosto 2007, recepite con delibera di Giunta comunale n. 3202 del 27 settembre 2007 e da applicarsi solo per appalti il cui importo sia superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro).
4. Le domande di partecipazione devono essere corredate dalle dichiarazioni di cui all'art. 8 del
Protocollo di legalità:
a) la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto in data 1 agosto 2007 dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli e pubblicato sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti e di essere disposto a sottoscrivere nel contratto d'appalto, in caso di aggiudicazione, tutte le clausole espresse contenute nel protocollo stesso e riferite agli obblighi delle imprese (clausola n. 1);
b) la sottoscritta impresa si impegna, nel rispetto del Protocollo di legalità, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale dell’impresa o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) (clausola n. 2);
c) la sottoscritta impresa si impegna, nel rispetto del Protocollo di legalità, a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa (clausola n. 3);
d) la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto relativo ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse e che, qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite e che le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 4);
e) la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale (clausola n. 5);
f) la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza e accettare senza riserva alcuna, nel rispetto del Protocollo di legalità, il divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie (clausola n. 6);
g) la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 3 maggio 1991, n. 143 (clausola n. 7);
h) la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai €3.000,00 (tremila/00 euro), relativi al contratto di cui al presente appalto, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario e di accettare che, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 8).
Art. 9 Fallimento dell'Appaltatore
1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del Codice dei contratti.
2. Quando l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Codice dei contratti.
Art. 10 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - direttore di cantiere
1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la propria presenza suoi luoghi dei lavori.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Capitolato generale, l'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Capitolato generale, la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato a norma del comma 3 del presente articolo.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L'Appaltatore è tenuto ad avvalersi del direttore di cantiere, dello staff di supporto al medesimo e delle maestranze indicati nella propria offerta tecnica presentata in gara.
7. La D.L., ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale, ha il diritto di esigere, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
8. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Capitolato generale, l'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e/o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
9. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1 o delle persone di cui ai precedenti commi 2, 3, 5 e 6 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. La sostituzione del direttore di cantiere, del suo staff e delle maestranze di cui al comma 6 del presente articolo è sottoposta al benestare della Stazione appaltante, che può opporvisi; tale benestare s'intende accordato ove la Stazione appaltante non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Ogni variazione della persona di cui al comma 3 del presente articolo deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
10. L'Appaltatore è tenuto a eseguire la progettazione esecutiva avvalendosi dei professionisti indicati e operando nella sede designata all’atto della partecipazione alla gara. Ogni variazione deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante e sottoposta al benestare di quest'ultima, che può opporvisi. Tale benestare s'intende accordato ove la Stazione appaltante non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
11. L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'organizzazione del cantiere e ad adottare le procedure e/o le modalità esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata in gara. L'impossibilità di procedervi o la necessità di variarle devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione appaltante per essere sottoposte al vaglio di quest'ultima. La Stazione appaltante può negare il proprio benestare a modifiche dell'organizzazione del cantiere e/o delle procedure/modalità esecutive delle opere; il benestare s'intende comunque accordato ove essa non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Art. 11 Ordini di servizio. Riserve. Norme generali sui materiali e sull'esecuzione
1. Ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento di esecuzione, l'ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del R.U.P. ovvero della D.L.. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza; qualora l'ordine di servizio sia impartito dalla D.L., deve essere vistato dal R.U.P.. L'esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.
2. Ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Regolamento di esecuzione, l'esecutore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni della D.L. senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Ai sensi dell'art. 191, commi da 2 a 4, del Regolamento di esecuzione, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore e in ogni caso, sempre a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole; le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate; le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute; la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
3. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo impiantistico e nel progetto esecutivo architettonico posti a base di gara e in quelli del progetto esecutivo impiantistico predisposto dall'Appaltatore e approvato dalla Stazione appaltante.
4. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 167 del Regolamento di esecuzione e 16 e 17 del Capitolato generale.
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore in cifra assoluta, indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 13 Verifica e approvazione del progetto esecutivo
1. Ai sensi dell'art. 169, comma 1, del Regolamento di esecuzione, dopo la stipula del contratto il R.U.P., con apposito ordine di servizio, intima all'Appaltatore di dare immediatamente inizio alla redazione del progetto esecutivo ed alla predisposizione dei relativi elaborati esecutivi di integrazione e sintesi.
2. Ai sensi dell'art. 169, comma 2, del Regolamento di esecuzione, qualora il progettista dell'esecutivo degli impianti ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza della D.L., provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.
3. Ai sensi dell'art. 169, comma 3, del Regolamento di esecuzione, il progetto esecutivo non può contemplare alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) per tutti i lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
4. Il progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, nonché, devono essere consegnati alla Stazione appaltante entro il termine
indicato dall'Appaltatore nella propria “offerta tempo pari a giorni” naturali
consecutivi dalla data di ricevimento del provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, termine che, in ogni caso, non deve essere superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla predetta data.
5. Ai sensi degli art. 112, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contatti e 169, comma 9, del Regolamento di esecuzione, il progetto esecutivo, redatto dall'Appaltatore, è sottoposto a verifica secondo quanto stabilito nella parte II, titolo II, capo II, del medesimo Regolamento, estendendo il contraddittorio al progettista che ha curato la redazione del progetto definitivo posto a base di gara:
- la Stazione appaltante comunicherà gli esiti della verifica del progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi.
- l'integrale adempimento a eventuali ulteriori prescrizioni dovrà comunque avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla notifica da parte della Stazione appaltante all'Appaltatore delle stesse.
6. Ai sensi dell'art. 169, comma 5, primo periodo, del Regolamento di esecuzione, il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro 60 (sessanta) giorni dall'esito positivo della verifica di cui al comma 6 del presente articolo; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'Appaltatore a cura del R.U.P..
7. Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione si applica l'art. 17, commi 1 e 2, del presente Capitolato speciale d'appalto. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo si applica l'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo Capitolato speciale d’appalto.
8. Ai sensi dell'art. 169, comma 4, del Regolamento di esecuzione, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui all'art. 119, comma 5, del Regolamento, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati in base all'art. 163 del Regolamento di esecuzione.
La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi.
Art. 14 Proroga del termine di consegna del progetto
1. Qualora per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non addebitabili a colpevole responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine di consegna del progetto esecutivo stabilito all'art. 14, comma 6, del presente Capitolato speciale d'appalto, può avanzare al R.U.P. motivata richiesta di xxxxxxx con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui al citato art. 14, comma 6, purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardività.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di cui al precedente comma 2, il predetto termine è ridotto a 2 (due) giorni e comunque, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 6, del presente Capitolato speciale d'appalto, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.
4. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
5. Nei casi di cui all'art. 13 del presente Capitolato, le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento al progetto esecutivo architettonico rielaborato in funzione delle varianti progettuali presentate dall'Appaltatore in sede di offerta e agli elaborati di integrazione e sintesi tra il progetto architettonico e quello impiantistico.
Art. 15 Penali in caso di ritardo nella progettazione esecutiva
1. Ai sensi dell'art. 169, comma 5, ultimo periodo, del Regolamento di esecuzione, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto all'art. 14, comma 6, del presente Capitolato speciale d'appalto, ovvero di ritardo nell'approvazione dovuto a deficienze in esso contenute, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale nella misura prevista dall'art. 25, comma 1.
2. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto e pretendere il risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all'art. 27 del presente Capitolato speciale d’appalto.
3. Si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25 del presente Capitolato speciale d'appalto.
Art. 16 Mancata approvazione del progetto esecutivo
1. Ai sensi dell'art. 169, comma 6, del Regolamento di esecuzione, costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento disciplinata all'art. 136, comma 1, del Codice dei contratti, che resta comunque applicabile in via residuale in ogni ulteriore ipotesi di grave inadempimento riferibile alla progettazione, la consegna di un progetto esecutivo impiantistico ritenuto dalla Stazione appaltante non meritevole di approvazione. Non è meritevole di approvazione, a mero titolo esemplificativo, il progetto esecutivo impiantistico:
- che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
- che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico-sanitaria o con altre norme tecniche di settore;
- che non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
2. Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla è dovuto all'Appaltatore a titolo di indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.
3. Ai sensi dell'art. 169, comma 7, del Regolamento di esecuzione, in ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo impiantistico, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 del medesimo Regolamento in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
4. Con il pagamento di cui al precedente comma 3, la proprietà del progetto esecutivo impiantistico è acquisita dalla Stazione appaltante.
Art. 17 Consegna e inizio dei lavori
1. Ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Codice dei contratti, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione, disciplinata all'art. 13 del presente Capitolato speciale d'appalto, del progetto esecutivo.
2. Ai sensi dell'art. 153, commi 1 e 2, del Regolamento di esecuzione, la consegna dei lavori viene autorizzata dal R.U.P. dopo che il contratto è divenuto efficace e deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla approvazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ai sensi dell'art. 153, comma 3, del Regolamento di esecuzione, la D.L. comunica all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori, i cui oneri restano interamente a suo carico. Ai sensi dell'art. 153, comma 7, del Regolamento di esecuzione, se nel giorno stabilito l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fissa un nuovo termine perentorio, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque ancorata alla data della prima convocazione. Decorso inutilmente l’anzidetto termine, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata dalla Stazione appaltante.
4. Ai sensi degli artt. 153, comma 6, e 154 del Regolamento di esecuzione, la consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore.
5. È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata senza che l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale.
6. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate successive dovute a temporanea indisponibilità di aree e immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
7. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione appaltante acquisisce il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
8. Nel caso di consegne frazionate già programmate nel progetto esecutivo (architettonico e impiantistico), si applicano i commi precedenti salvo che per il computo dei termini di esecuzione che decorrono dal primo verbale di consegna.
Art. 18 Termini per l'ultimazione delle prestazioni e dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, ai sensi dell'art. 159 comma 11 del Regolamento di esecuzione, è fissato per un numero di giorni naturali e consecutivi pari a n. 330, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, o diversamente dalla data della prima convocazione per tale consegna, in caso di mancata presentazione dell'Appaltatore pur ritualmente preavvertito. L'Appaltatore, nella propria “offerta tempo”, può indicare per l'esecuzione dell'appalto un numero di giorni naturali e consecutivi, inferiore a quelli previsti nel Cronoprogramma.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto di un periodo di normale andamento stagionale sfavorevole e tiene già conto dei periodi di ferie, delle festività, degli orari di lavoro di categoria. La durata dei lavori tiene conto altresì della circostanza che, trattandosi di lavori da eseguirsi su strade cittadine, si debba, di norma, mantenere le stesse aperte alla circolazione, almeno parzialmente o per tratti, garantendo nel contempo la sicurezza stradale e pedonale.
3. I lavori dovranno essere svolti con continuità e progressione nel rispetto del cronoprogramma unitario e del Programma esecutivo dettagliato di cui al presente Capitolato speciale d’appalto, che potranno fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 11, del Regolamento di esecuzione, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui al presente Capitolato speciale d’appalto.
5. Fuori dai casi di cui agli artt. 22 e 23 del presente Capitolato speciale d'appalto, il termine per l'ultimazione dei lavori può essere interrotto nel periodo natalizio, nel periodo della manifestazione del maggio dei monumenti e nella settimana pasquale, tenuto conto delle strade coinvolte e dello stato di avanzamento dei lavori. Tali interruzioni vengono disposte con verbale di sospensione (parziale o totale) e di ripresa lavori a firma della D.L. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’art. 133 del Regolamento di esecuzione né degli artt. 24 e 25 del Capitolato generale e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
6. Ai sensi dell'art. 159, comma 12, del Regolamento di esecuzione, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto alla D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
7. Ai sensi dell'art. 159, comma 13, del Regolamento di esecuzione, l'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 19 Cronoprogramma e Programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore
1. Ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento di esecuzione, l'Appaltatore, a corredo del progetto esecutivo, è tenuto a presentare il relativo cronoprogramma, elaborato in coerenza con quello allegato al progetto definitivo posto a base di gara. Esso va redatto come cronoprogramma unitario, riguardante sia gli aspetti architettonici che gli aspetti impiantistici dell'intervento, ed è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, primo periodo, del Regolamento di esecuzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e consegnare alla D.L., entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, un Programma esecutivo dettagliato nel quale sono riportate per ogni lavorazione, in ragione delle proprie scelte imprenditoriali e della propria organizzazione lavorativa, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo.
3. Il Programma esecutivo dettagliato dovrà essere articolato in scala temporale giornaliera e in funzione dei termini utili per l'ultimazione dei lavori, in coerenza e nel rispetto sia del cronoprogramma di cui al precedente comma 1 che dell'offerta tempo presentata dallo stesso Appaltatore. Esso dovrà essere redatto tenendo conto dei vincoli e delle condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal progetto definitivo, e da quanto stabilito con il presente Capitolato speciale d’appalto, ivi incluse la necessità di mantenere le strade interessate dagli interventi aperte, almeno in parte, alla circolazione pedonale e veicolare e l'incidenza dei giorni stagionali sfavorevoli, per i quali non potranno essere concesse proroghe per recuperare rallentamenti o soste nell'esecuzione delle prestazioni.
4. Tale Programma esecutivo dettagliato dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse agli spostamenti dei sottoservizi, ove previsti, da realizzare a cura degli Enti erogatori, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti. Pertanto sarà onere dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei lavori, a una immediata pianificazione di queste attività, strategiche per il rispetto di tempi e costi.
5. La D.L., entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione del Programma esecutivo dettagliato, ne effettuerà la verifica, sia con riferimento alla coerenza con il cronoprogramma del progetto esecutivo (architettonico e impiantistico), sia con riferimento all'offerta tempo. Verificherà inoltre l'adeguatezza delle risorse e delle stime di durata e la conseguente congruenza della valorizzazione economica, e, comunicherà l'esito della stessa (approvazione o richiesta di modifica) all'Appaltatore.
6. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciato, il Programma esecutivo dettagliato si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
7. In caso di richiesta di modifica, l'Appaltatore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
8. Una volta emesso nella sua versione finale e approvato dalla D.L., previa intesa con il R.U.P., il Programma esecutivo dettagliato approvato costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata dell'appalto, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate, nelle forme previste dalla normativa, dalla D.L..
9. Qualora la D.L., durante l'esecuzione della costruzione, riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e manodopera rispetto a quanto previsto nel Programma esecutivo dettagliato, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori, segnalerà detta circostanza con apposito ordine di servizio, in conseguenza del quale l'Appaltatore è tenuto a disporre immediata azione correttiva.
10. Xxxxx restando il termine finale per l'esecuzione dei lavori, il Programma esecutivo dettagliato predisposto dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni qual volta sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il Programma esecutivo dettagliato deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.
Art. 20 Aggiornamento del Programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore
1. L'Appaltatore emetterà, con cadenza bimestrale, il Programma esecutivo dettagliato aggiornato alla data corrente, in base all’avanzamento dei lavori, entro i successivi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi del bimestre di riferimento.
2. La D.L., entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione del Programma esecutivo dettagliato aggiornato alla data corrente, ne effettuerà la verifica, sia con riferimento alla coerenza con il Programma esecutivo dettagliato approvato, sia con riferimento alla adeguatezza delle risorse, delle stime di durata e dei prezzi e comunicherà l'esito della stessa (approvazione o richiesta di modifica) all’Appaltatore. Quest'ultimo dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
3. Ogni bimestre sarà effettuato un contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma esecutivo dettagliato approvato.
4. Il riscontro, in occasione della verifica bimestrale, di eventuali ritardi nella produzione, comporterà l'obbligo per l'Appaltatore di presentare le proprie giustificazioni entro il termine di 5 giorni dalla data della verifica, con la riprevisione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d’opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e a indicare la nuova programmazione temporale bimestrale.
5. In occasione della verifica bimestrale l'Appaltatore è tenuto a presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori le proprie proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza conseguenti alla suddetta riorganizzazione.
6. Qualora il rapporto tra l'importo totale contabilizzato e quello programmato nel bimestre in esame risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, la Stazione
appaltante potrà risolvere il Contratto con le modalità previste al successivo art. 27.
7. Le riprogrammazioni del Programma esecutivo dettagliato, una volta approvate dalla D.L., costituiranno il nuovo riferimento per il controllo dei lavori.
8. Inoltre, alla fine di ogni settimana lavorativa, l'Appaltatore dovrà fornire il Programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva.
9. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal Contratto e dalle norme di legge.
10. Qualora la D.L. non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal Programma esecutivo dettagliato a causa di una mancata o intempestiva presentazione del Programma stesso, potrà richiedere di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.
Art. 21 Proroghe del termine di ultimazione dei lavori
1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 19 del presente Capitolato speciale d'appalto, può chiedere una proroga, presentando ai sensi dell’art. 159, commi 8 e 9, del Regolamento di esecuzione, apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza di cui all'art. 19 di cui al presente Capitolato speciale d'appalto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al citato art. 19, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla D.L., il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P., questi acquisisce tempestivamente il parere della D.L..
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 10, del Regolamento di esecuzione, la proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere della D.L. qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’art. 19, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'art. 159 del Regolamento di esecuzione.
Art. 22 Sospensioni ordinate dalla D.L.
1. Qualora circostanze speciali, cause di forza maggiore o condizioni climatiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore ordina la sospensione dei lavori, ai sensi degli artt. 158 e 159 del Regolamento di esecuzione, redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 159, comma 2, del Regolamento di esecuzione, tra le circostanze speciali di cui al comma 1 del presente articolo rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nelle due ultime ipotesi menzionate, la sospensione deve però dipendere da fatti imprevedibili al momento della stipulazione del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 158, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione, il verbale di sospensione deve contenere:
- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'indicazione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
- la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
4. Ai sensi dell'art. 158, comma 3, del Regolamento di esecuzione, il verbale di sospensione redatto dalla D.L. e controfirmato dall'Appaltatore è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla sua redazione; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
5. Ai sensi dell'art. 158, comma 8, ultimo periodo, del Regolamento di esecuzione, qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, si procede a norma dell'art. 190 del medesimo Regolamento.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita a norma del precedente comma 4. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o quando le motivazioni fornite non siano riconosciute adeguate dal R.U.P.
7. Ai sensi dell'art. 158, comma 6, del Regolamento di esecuzione, la D.L. dispone, nel corso della sospensione, visite al cantiere a intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e impartendo, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria a evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
8. Ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Regolamento di esecuzione, la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione della esecuzione dell'appalto.
9. Ai sensi dell'art. 158, comma 6, del Regolamento di esecuzione, non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.
Ai sensi dell'art. 158, comma 6, del Regolamento di esecuzione, il verbale di ripresa dei lavori redatto dalla D.L. e controfirmato dall'Appaltatore è trasmesso al R.U.P. e dispiega efficacia dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
10. Ai sensi dell'art. 159, comma 5, del Regolamento di esecuzione, per le sospensioni di cui al presente articolo non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
11. Ai sensi dell'art. 159, comma 6, del Regolamento di esecuzione, salvo che la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 11 del presente articolo si applicano anche alla sospensione parziale e alle ripresa parziale che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In tal caso, ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei soli lavori non eseguibili in conseguenza dei sopravvenuti impedimenti. Ai sensi dell'art. 159, comma 7, del Regolamento di esecuzione, nell’eventualità di sospensione parziale, il differimento dei termini contrattuali è pari a un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'art. 40 del medesimo Regolamento di esecuzione.
13. Ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Regolamento di esecuzione, l'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni alla D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Art. 23 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del Regolamento di esecuzione, il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. e ha efficacia dalla data di emissione.
2. Ai sensi dell'art. 159, comma 4, primo periodo, del Regolamento di esecuzione, lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla D.L..
3. Ai sensi dell'art. 159, comma 4, secondo periodo, del Regolamento di esecuzione, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino complessivamente 6 (sei) mesi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto, ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. Ai sensi dell'art. 159, comma 5, del Regolamento di esecuzione, per le sospensioni di cui al presente articolo non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto al precedente comma 3, ultima parte.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 23 del presente Capitolato speciale d’appalto.
Art. 24 Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori
1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Regolamento di esecuzione, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo netto contrattuale come determinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
2. In relazione all'esecuzione della prestazione articolata su più parti frazionate, previste nel progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti la penale di cui al comma precedente si applica agli importi relativi ai suddetti termini.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 18, comma 3;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’art. 20.
5. La penale di cui al comma 3, lettere b) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Ai fini dell'applicazione della penale di cui innanzi, non sarà tenuto conto degli eventuali ritardi dovuti a sospensione dei lavori se ordinata dalla D.L., limitatamente ai periodi di sospensione stessa e ai lavori cui la sospensione si riferisce, così come non sarà tenuto conto dei ritardi verificatisi per cause di forza maggiore, qualora dette circostanze siano prontamente segnalate per iscritto all’atto del loro verificarsi alla Stazione Appaltante e alla D.L., e da essi ritenute valide.
7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
8. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente Capitolato speciale d'appalto non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 27, in materia di risoluzione del contratto.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 25 Inderogabilità dei termini di esecuzione di progettazione ed esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva degli impianti o di consegna del progetto esecutivo:
- la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il
progetto esecutivo.
2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo Programma esecutivo dettagliato o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui agli artt. 15 e 22, di sospensione dei lavori di cui all'art. 22, per la disapplicazione delle penali di
cui agli art. 16 e 25, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 27 del presente
Capitolato speciale d'appalto.
Art. 27 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore rispetto al termine per la consegna del progetto esecutivo impiantistico indicato all'art. 14, comma 6, del presente Capitolato speciale d’appalto ed eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 15 del medesimo Capitolato, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 136, commi 4 e seguenti, del Codice dei contratti.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori, indicato all'art. 19 del presente Capitolato speciale d’appalto ed eventualmente prorogato nei termini previsti dal medesimo Capitolato, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 136, commi 4 e seguenti, del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto in forza dei precedenti commi 1 e 2 è deliberata dalla Stazione appaltante, su proposta del R.U.P., qualora permanga l’inadempimento dell'Appaltatore dopo la sua formale messa in mora, con assegnazione, da parte della D.L., di un termine per provvedere non inferiore, salvo i xxxx xx xxxxxxx, x 00 (xxxxx) giorni per compiere i lavori in ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art. 25, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al Programma esecutivo dettagliato dei lavori e il termine assegnato dalla D.L. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
7. Esperita infruttuosamente la procedura di cui al precedente comma 1, la Stazione appaltante può procedere d’ufficio in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 146 del Regolamento di esecuzione.
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 28 Anticipazione
1. In deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 26-ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche nella legge 9 agosto 2013 n. 98, è prevista in favore dell'Appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 140 comma 2 del Regolamento di esecuzione, la Stazione Appaltante eroga all'Appaltatore l'anticipazione di cui al precedente comma 1 entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal R.U.P.. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del Codice civile.
3. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Regolamento di esecuzione, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
4. Ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Regolamento di esecuzione, l'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.
5. Ai sensi dell'art. 140, comma 3, del Regolamento di esecuzione, l'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
Art. 29 Pagamento del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo impiantistico
1. Ai sensi dell'art. 169, comma 8, del Regolamento di esecuzione, la Stazione appaltante provvede al pagamento di una rata di acconto, pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla approvazione del progetto esecutivo impiantistico a termini dell'art. 14 del presente Capitolato speciale d'appalto.
2. Il pagamento della rata di saldo, pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione, avrà luogo entro 60 (sessanta giorni) dalla consegna dei lavori a norma dell'art. 18 del presente Capitolato speciale d'appalto.
3. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi integrata dalle disposizioni di cui gli artt. 33 e 34 del Capitolato speciale d'appalto, se e in quanto compatibili.
Art. 30 Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori
1. L'Appaltatore percepirà pagamenti di acconti sull'importo del contratto, al maturare di Stati d'avanzamento lavori. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati nei modi previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 250.000,00 (cinquecentomila/00 euro).
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento di esecuzione, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del D.U.R.C..
3. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, parte prima, del Regolamento di esecuzione, entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, la D.L. emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 194 del medesimo Regolamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il R.U.P., previa presentazione di regolare fattura fiscale, emette, ai sensi dell'art. 169 del Regolamento di esecuzione, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei
lavori con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a fronte della presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento di esecuzione, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni la Stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Ai sensi degli artt. 118, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei contratti e 6, comma 3, lettera d), del Regolamento di esecuzione, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, primo e secondo periodo, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è altresì subordinata, qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto o di cottimo, alla trasmissione alla Stazione appaltante da parte dell'Appaltatore, delle fatture quietanziate dei subappaltatori e dei cottimisti, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell'art. 170, comma 7, del Regolamento di esecuzione, in caso di mancato rispetto del predetto obbligo, qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dalla D.L., la Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dalla D.L. In applicazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, l'emissione di ogni certificato di pagamento di importo superiore a €10.000,00 (diecimila/00 euro) è inoltre subordinata all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso di inadempienza, accertata anche in via telematica, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. Ai fini dell'osservanza del termine di cui al comma 4 del presente articolo, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione di cui al primo e secondo periodo del precedente comma 7, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di tardiva trasmissione, il predetto termine è prorogato di un numero di giorni corrispondente a quelli del ritardo e non trovano applicazione gli artt. 31 e 32 del presente Capitolato speciale d'appalto.
Art. 31 Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori
1. Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di esecuzione, la D.L. compila il conto finale dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 201 del Regolamento di esecuzione, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. Ai sensi degli artt. 143, comma 2, e 235, comma 2, del Regolamento di esecuzione, la rata di saldo è pagata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale; nel caso in cui non venga tempestivamente presentata la garanzia fideiussoria di cui al comma 5 del presente articolo, il predetto termine di 90 (novanta)
giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
4. Ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice dei contratti, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, in deroga a quanto previsto dall'art. 1666, comma secondo, del Codice civile.
5. Ai sensi degli artt. 141, comma 9, del Codice dei contratti e 124, commi 3 e 1, del Regolamento di esecuzione, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell’anzidetta rata, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo, a norma dell'art. 141, comma 3, del Codice dei contratti. La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
- importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge e del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, in conformità al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
6. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'art. 30, comma 7, del presente
Capitolato speciale d'appalto.
7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. L'Appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'Appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'art. 129, comma 2, del Codice dei contratti e all'art. 45 del presente Capitolato speciale d'appalto.
Art. 32 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per l'esecuzione dei lavori rispetto ai termini indicati nell'art. 30 del presente Capitolato speciale d'appalto, sono dovuti gli interessi a norma degli artt. 133, comma 1, del Codice dei contratti e 142, comma 1, del Regolamento di esecuzione.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 30, comma 1, del presente Capitolato speciale d'appalto e il suo effettivo rilascio ai sensi dell'art. 30, comma 4, del medesimo Capitolato. Ai sensi dell'art. 144, comma 1, del Regolamento di esecuzione, trascorso detto termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, per i primi 60 (sessanta) giorni; trascorso infruttuosamente anche questo termine, dal giorno successivo e fino alla effettiva emissione del certificato di pagamento spettano all'Appaltatore gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore a norma dell’art. 30, comma 5, del Capitolato speciale d’appalto. Ai sensi dell’art. 144, comma 2, del Regolamento di esecuzione, trascorso detto termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento per causa a essa imputabile, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento spettano all'Appaltatore gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'art. 142, comma 4, del Regolamento di esecuzione, l'importo degli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve da parte dell’Appaltatore.
5. Ai sensi dell'art. 144, comma 4, secondo periodo, del Regolamento di esecuzione, il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, del Codice civile.
6. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, del Codice dei contratti, è facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire a norma dell'art. 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, agire per la risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 33 Ritardi nel pagamento della rata di saldo relativa all’esecuzione dei lavori
1. Nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo per l'esecuzione dei lavori rispetto ai termini indicati nell'art. 31 del presente Capitolato speciale d'appalto, sono dovuti gli interessi a norma degli artt. 133, comma 1, del Codice dei contratti e 142, comma 2, del Regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 144, comma 3, del Regolamento di esecuzione, qualora sia ritardato il pagamento della rata di saldo per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi sulle somme dovute; ove il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'art. 142, comma 4, del Regolamento di esecuzione, l'importo degli interessi per ritardato pagamento della rata di saldo viene computato e corrisposto in occasione dell’effettivo pagamento senza necessità di apposite domande o riserve da parte dell’Appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 144, comma 4, del Regolamento di esecuzione, il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, del Codice civile.
Art. 34 Ritardi nei pagamenti relativi alla progettazione esecutiva
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo relative alla progettazione esecutiva rispetto ai termini indicati nell'art. 29 del presente Capitolato speciale d'appalto, si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del medesimo Capitolato speciale d'appalto.
Art. 35 Intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva o retributiva dell’esecutore e del subappaltatore
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di esecuzione, la stazione acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C. in corso di validità per il pagamento degli stati avanzamento lavori nonché per il certificato di collaudo, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento di esecuzione, ferme restando le ipotesi di cui al precedente comma 1, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 194 del medesimo Regolamento o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la stazione acquisisce il D.U.R.C. relativo all'esecutore e ai subappaltatori/cottimisti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento di esecuzione la stazione acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C. in corso di validità relativo ai subappaltatori/cottimisti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del Codice dei contratti, nonché per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e) del citato art. 6.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento di esecuzione, nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2
del presente articolo, qualora il D.U.R.C. acquisito dal R.U.P. evidenzi un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all'inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dalla Stazione appaltante direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui alla prima parte del presente comma, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 36 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata a.r., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 37 Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione
1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Codice dei contratti è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 133, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% (due per cento).
3. Ai sensi dell'art. 133, comma 3-bis, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza, alla Stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso entro 60 (sessanta giorni) dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.
4. Ai sensi dell'art. 172, commi 1 e 2, del Regolamento di esecuzione, il R.U.P., successivamente alla richiesta avanzata dall’esecutore a norma del comma 3 del presente articolo, dispone che la D.L., entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della predetta richiesta, effettui i conteggi relativi all’applicazione del prezzo chiuso; nel termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla presentazione dei suddetti conteggi, il R.U.P. provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine il R.U.P., verificati e convalidati i conteggi effettuati dalla D.L., provvede a emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.
5. Ai sensi dell'art. 172, comma 3, del Regolamento di esecuzione, dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni altresì previste dall'art. 143, comma 1, secondo periodo, del medesimo Regolamento. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 144, commi 1 e 2, del citato Regolamento, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla Stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.
6. Ai sensi dell'art. 133, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% (dieci per cento). La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente il decreto del Ministero delle Infrastrutture al decreto di cui all'art. 133, comma 6, del Codice dei contratti, nelle quantità accertate dalla D.L.. Ai fini della compensazione si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata.
7. Ai sensi dell'art. 171, comma 7, del Regolamento di esecuzione, i prezzi riportati nei decreti ministeriali annuali di cui all'art. 133, comma 6, del Codice dei contratti assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi contrattuali dei singoli contratti. Qualora il prezzo di un singolo materiale da costruzione non risulti essere stato rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, in quanto non sono state rilevate le circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del Codice dei contratti, si fa riferimento al prezzo rilevato nel primo decreto ministeriale annuale, di cui all'art. 133, comma 6, del medesimo Codice, disponibile, successivo all'anno di presentazione dell'offerta. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell’offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all’anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo riportata nei decreti ministeriali annuali di cui all'art. 133, comma 6, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'art. 171, comma 8, del Regolamento di esecuzione, la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate; alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva.
9. Ai sensi degli artt. 133, comma 6-bis, del Codice dei contratti e 171, comma 1, del Regolamento di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza, alla Stazione appaltante l'istanza per la compensazione di cui al comma 6 del presente articolo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale previsto dall'art. 133, comma 6, del citato Codice; l'istanza indica i materiali da costruzione per i quali l'esecutore ritiene siano dovuta l'eventuale compensazione.
10. Ai sensi dell'art. 171, comma 2, del Regolamento di esecuzione, il R.U.P., successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che la D.L. individui i materiali da costruzione per i quali è dovuta l'eventuale compensazione. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della predetta richiesta, la D.L. effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla Stazione appaltante.
11. Per la determinazione delle compensazioni la D.L. procede a norma dell'art. 171, commi da 3 a 6, del Regolamento di esecuzione.
12. Ai sensi dell'art. 171, comma 9, primo periodo, del Regolamento di esecuzione, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 10 del presente articolo da parte della D.L., il R.U.P. provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalità di cui all'art. 133, comma 4, del Codice dei contratti, nonché a richiedere alla Stazione appaltante l’utilizzo, ai sensi dell'art. 133, comma 7, secondo periodo, del medesimo Codice, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Ai sensi dell'art. 171, comma 9, secondo periodo, del Regolamento di esecuzione, il R.U.P. provvede a emettere, entro lo stesso termine, il relativo certificato di pagamento, ove esista la disponibilità dei fondi, dopo aver verificato e convalidato i conteggi effettuati dalla D.L.
13. Ai sensi dell'art. 171, comma 10, del Regolamento di esecuzione, la procedura per la compensazione è avviata d’ufficio dalla Stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale annuale di cui all'art. 133, comma 6, del Codice dei contratti. In tal caso il R.U.P. accerta con proprio provvedimento il credito della Stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
14. Ai sensi dell'art. 171, comma 11, del Regolamento di esecuzione, dall’emissione del certificato di pagamento relativo alla compensazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 143, comma 1, secondo periodo, del medesimo Regolamento; relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 144, commi 1 e 2, del citato Regolamento con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla Stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.
15. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, secondo periodo, del Regolamento di esecuzione, il cronoprogramma è redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna; il cronoprogramma è altresì redatto ai fini di quanto previsto dall'art. 171, comma 12, del medesimo Regolamento, a norma del quale non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l’anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma, qualora la D.L. riscontri un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'esecutore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione.
Art. 38 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all'art. 116 del medesimo Codice; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti.
CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 39 Corrispettivo dei lavori a corpo e a misura
1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, a corpo e/o a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell'arte.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 6, del Regolamento di esecuzione, l'Appaltatore indica, in sede di redazione del progetto esecutivo, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento, deducendoli dal computo metrico estimativo; al fine del pagamento in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali; i pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali come sopra definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
3. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale d'appalto, sono liquidati in proporzione alla parte di lavori effettivamente eseguita.
4. Agli effetti dell'annotazione dei lavori a corpo si osservano le disposizioni di cui all’art. 184, mentre per quelli a misura si osservano le disposizioni di cui all'art. 185 del Regolamento di esecuzione.
Art. 40 Lavori in economia
1. Se già previsti nel progetto, i lavori in economia sono contabilizzati secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa.
2. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art. 2, comma 1, rigo b), del presente Capitolato speciale d'appalto, sono liquidati in proporzione alla parte di lavori effettivamente eseguita.
3. Se non espressamente previste nel progetto e nel relativo quadro economico, le prestazioni in economia potranno essere eseguite soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta in volta dal R.U.P..
4. Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall'Appaltatore dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine, gli attrezzi e i mezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
5. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
6. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
7. I prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:
- per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della manodopera, è accreditabile all'Appaltatore l'importo rinveniente dall'applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l'impresa fa riferimento, incrementato del 15% (quindici per cento) per spese generali e del 10% (dieci per cento) - ridotto del ribasso di gara - per utili d'impresa;
- per i trasporti e i noli di eventuali macchine e attrezzature si farà riferimento ai costi del rilevamento della “Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, incrementati del 15% (quindici per cento) per spese generali e del 10% (dieci per cento) - ridotto del ribasso di gara - per utili d'impresa;
- per i materiali i cui costi siano desunti dall'elenco prezzi allegato al presente capitolato, si applicherà il solo ribasso di gara; per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della “Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, si applicherà l'incremento del 15% (quindici per cento) per spese generali e
del 10% (dieci per cento) - ridotto del ribasso di gara - per utili d'impresa.
Art. 41 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla D.L..
CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE
Art. 42 Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta la costituzione, al momento della presentazione dell'offerta, di una cauzione provvisoria dell'importo di € 38.687,88 pari al 2% (due per cento) del corrispettivo posto a base di gara, eventualmente ridotto a norma del comma 7 del succitato articolo.
2. Ai sensi dell'art. 75, commi 2 e 3, del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 del presente articolo può essere prestata:
- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze.
3. Ai sensi dell'art. 75, commi 4 e 5, del Codice dei contratti, la fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; la validità della garanzia deve essere di almeno 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell'offerta.
4. Ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.
5. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice dei contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
6. In caso di associazione temporanea di imprese, la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.
Art. 43 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
Ai sensi degli artt. 113, comma 2, e 75, comma 3, del Codice dei contratti, la garanzia può essere costituita alternativamente da:
- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze.
2. La fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. Ai sensi degli artt. 113, comma 3, del Codice dei contratti e 123, comma 1, del Regolamento di esecuzione, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è
automatico, senza necessità di atti formali.
4. Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Regolamento di esecuzione, la garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. Ai sensi dell'art. 235, comma 1, del Regolamento di esecuzione, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
6. Ai sensi dell'art. 235, comma 3, del Regolamento di esecuzione, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
7. Ai sensi degli artt. 113, comma 5, del Codice dei contratti e 123, commi 2 e 3, del Regolamento di esecuzione, la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. Ai sensi dell'art. 123, comma 4, del Regolamento di esecuzione, la Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o aumentata in ragione dei nuovi importi contrattuali; non è comunque integrata in caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
9. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo Codice.
Art. 44 Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 42 e l’importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 43 sono ridotti al 50% (cinquanta per per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Regolamento di esecuzione, ovvero dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato.
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
- l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità, ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora riportato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
- l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
5. In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. In caso di appalti di importo superiore alla II classifica, l'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'art. 63 del Regolamento di esecuzione.
Art. 45 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore
1. Ai sensi degli artt. 129, comma 1, del Codice dei contratti e 125, comma 3, primo e terzo periodo, del Regolamento di esecuzione, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima dell'effettivo inizio dei lavori, una polizza assicurativa che, da un lato, copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per qualsiasi causa (salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore) e, dall'altro, assicuri la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, a emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi 2 (due) mesi. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere il relativo atto di integrazione alla Stazione appaltante.
3. Ai sensi degli artt. 129, comma 1, del Codice dei contratti e 125, comma 1, secondo periodo, del Regolamento di esecuzione, la garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore a quella del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 125, comma 2, del Regolamento di esecuzione, la garanzia assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma (massimale/sinistro) non inferiore al 5% (cinque per cento) di quella assicurata a norma del comma 3 del presente articolo, con un minimo di €500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) e un massimo di
€5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro).
5. Il contratto di assicurazione non deve prevedere importi o percentuali di scoperto o di franchigia opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, stante il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'art. 128, comma 1, del Regolamento di esecuzione, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Ai sensi dell'art. 128, comma 2, del Regolamento di esecuzione, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
7. Ai sensi dell'art. 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento di esecuzione le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
- l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
- l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
8. Prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'art. 129, comma 2, del Codice dei contratti e dell'art. 126 del Regolamento di esecuzione, con decorrenza dalla data di emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi e autorizzazioni di qualunque specie. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
Tale polizza deve prevedere:
- l'indennizzo per la copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi pari al 20% (venti per cento) dell'opera realizzata;
- l'indennizzo per responsabilità civile per danni cagionati a terzi pari al 5% (cinque per cento) del valore dell'opera realizzata con un minimo di €500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) e un massimo di €5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro);
- che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se più favorevoli alla Stazione appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale relativi ai costi di costruzione.
9. In relazione all'assicurazione per la copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi e all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettere a) e b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
10. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.
Art. 46 Assicurazione relativa alla progettazione
1. Ai sensi degli artt. 111, comma 1, primo e secondo periodo, del Codice dei contratti e 269, comma 1, del Regolamento di esecuzione, l'affidatario è tenuto a presentare alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo impiantistico che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 3, del Regolamento di esecuzione, si intende: per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione
dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale e i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni; per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
3. Ai sensi dell'art. 269, comma 4, ultimo periodo, del Regolamento di esecuzione, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.
4. Ai sensi degli artt. 111, comma 1, del Codice dei contratti e 269, comma 4, secondo periodo, del Regolamento di esecuzione, la garanzia deve essere operante per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Ai sensi dell'art. 111, comma 1, terzo periodo, del Codice dei contratti, la garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00 euro).
6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Ai sensi dell'art. 111, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei contratti, la mancata presentazione della polizza di cui al comma 1 esonera la Stazione appaltante dal pagamento della parcella professionale relativa alla progettazione.
8. La liquidazione del danno da parte dell'assicuratore è regolata dall'art. 268, comma 6, del
Regolamento di esecuzione.
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 47 Cantierizzazione dei lavori
1. L'esecuzione dei lavori sulle strade interessate dagli interventi dovrà minimizzare l'intralcio arrecato alla circolazione veicolare e pedonale .
2. A tal fine l'Appaltatore predisporrà un piano di cantierizzazione con previsione delle varie fasi lavorative di avanzamento del cantiere, l'indicazione della viabilità provvisoria, le opere provvisionali e gli altri apprestamenti da porre in atto.
Art. 48 Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento di esecuzione e dall'art. 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo (architettonico e impiantistico), prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie omogenee dei lavori in appalto, come individuate nell'art. 5 e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Sono ammesse variazioni alle indicazioni progettuali, purché stabilite dalla D.L. in corso d’opera e definite a seguito di valutazioni di opportunità stilistico-architettonica o di scelte qualitativamente migliorative.
Art. 49 Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora nel progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore si riscontrino errori od omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera, oppure la sua utilizzazione, la Stazione appaltante procede alla redazione e approvazione di una apposita variante.
2. Ai sensi degli artt. 132, comma 2, del Codice dei contratti e 161, comma 18, del Regolamento di esecuzione, qualora la variante di cui al comma precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'esecutore, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'art. 132, comma 4, del Codice dei contratti, ove la variante di cui al comma 1 del presente articolo ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
4. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la risoluzione del contratto a norma del precedente comma 3, la Stazione appaltante può chiedere
all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di affidare la nuova progettazione a un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora, in ragione degli errori od omissioni riscontrati, quest'ultimo non dia più garanzia di affidabilità.
Art. 50 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Ai sensi dell'art. 161, comma 6, del Regolamento di esecuzione, le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del citato Regolamento.
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 51 Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 52 Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.); in ogni caso tale certificazione va acquisita dalla Stazione appaltante prima della firma del contratto di appalto.
2. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché le altre misure di prevenzione previste dalle disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 53 Piano di sicurezza e coordinamento
1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le previsioni del piano di sicurezza e di coordinamento facente parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'art. 131, comma 3, secondo periodo, del Codice dei contratti, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 131, comma 3, ultimo periodo, del Codice dei contratti, il direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Art. 54 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. Ai sensi dell'art. 131, comma 4, del Codice dei contratti, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.
2. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere e comunque vincolante, sulle proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento presentate a norma del precedente comma.
3. Qualora, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla loro presentazione, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci, le proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente comma 1, lettera a), si intendono accolte mentre quelle di cui al medesimo comma 1, lettera b), si presumono rigettate.
4. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni proposte non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti contenuta nell'art. 48 del presente Capitolato speciale d'appalto.
Art. 55 Piano operativo di sicurezza
1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla D.L. o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie a ogni mutamento delle lavorazioni. Ai sensi dell'art. 131 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
3. L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 54 del presente Capitolato speciale d'appalto.
Art. 56 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 15 e 17 e all'allegato XIII.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 57 Subappalto
1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'affidatario è tenuto a eseguire in proprio le prestazioni oggetto d'appalto.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato, l'osservanza dell'art. 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
- ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 107, comma 2, del Regolamento di esecuzione, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori in appalto;
- è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 107, comma 2, del Regolamento di esecuzione, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure a €150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) ma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
- fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente Capitolato speciale d'appalto possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta o in caso di varianti i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'art. 38 del
Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a €154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07 euro), l'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato decreto.
4. L'affidamento in subappalto è altresì subordinato all'osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 36 del presente Capitolato speciale d'appalto.
5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a €100.000,00 (centomila/00 euro), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
6. Ai sensi dell'art. 118, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti, l'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentiti la D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti predisposto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 55 del presente Capitolato speciale d'appalto.
7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
8. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, primo periodo, del Codice dei contratti, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a €100.000,00 (centomila/00 euro) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche al cottimo. Ai sensi dell'art. 170, comma 6, del Regolamento di esecuzione, il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile a impresa subappaltatrice in possesso dei necessari requisiti di qualificazione in relazione all'importo dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.
11. Relativamente alla prestazione di progettazione, il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 91, comma 3, del Codice dei contratti. In tal caso, ai sensi dell'art. 252, comma 5, del Regolamento di esecuzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice dei contratti.
Art. 58 Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La D.L. e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave e costituisce pertanto presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione del contratto a norma dell'art. 136, comma 1, del Codice dei contratti, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito con legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi a un anno).
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 6, primo periodo, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori/cottimisti dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito a favore dei dipendenti di questi ultimi dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore medesimo.
Art. 59 Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti.
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del D.U.R.C. del subappaltatore.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda, la Stazione appaltante può imporgli con diffida scritta di adempiere entro 10 (dieci) giorni, e, in caso di ulteriore inadempimento, sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo a norma degli artt. 118, comma 3, secondo periodo, del Codice dei contratti e 170, comma 7, del Regolamento di esecuzione.
5. L'ulteriore inadempimento di cui al precedente comma costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione prevista dall'art. 136, comma 1, del Codice dei contratti, fermo restando che tale risoluzione non avrà luogo qualora l'Appaltatore dimostri che la mancata trasmissione non è conseguenza del mancato pagamento del subappaltatore.
6. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
7. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall'art. 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1 devono essere assolti dall'Appaltatore principale.
CAPO 10 CONTESTAZIONI, VERIFICHE, DIFETTI ED ECCEDENZE, CONTROVERSIE E MANODOPERA
Art. 60 Contestazioni tra Stazione appaltante e Appaltatore. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori. Difetti di costruzione. Eccedenze.
1. Ai sensi dell'art. 164, comma 1, del Regolamento di esecuzione, la D.L. o l'esecutore comunicano al
R.U.P. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; la decisione del R.U.P. è comunicata all'esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Ai sensi dell'art. 164, commi 2 e 3, del Regolamento di esecuzione, se le contestazioni riguardano fatti, la D.L. redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni; in quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento; in mancanza di osservazioni entro tale termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate; il predetto verbale sottoscritto dall'esecutore o dai testimoni è trasmesso al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'esecutore medesimo.
3. Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato generale, i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.
4. Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato generale, l'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che la D.L. accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; se l'Appaltatore contesta l’ordine della D.L., la decisione è rimessa al R.U.P; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora la D.L. presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore; quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
5. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, del Regolamento di esecuzione, riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'art. 232 del medesimo Regolamento. Ai sensi dell'art. 227, comma 2, del Regolamento di esecuzione, se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione della D.L., confermata dal R.U.P., risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica; nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'art. 224, comma 3, del citato Regolamento in materia di esecuzione in danno e lavori in economia. Ai sensi dell'art. 227, comma 3, del Regolamento di esecuzione, se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’esecutore.
6. Ai sensi degli artt. 141, comma 10, del Codice dei contratti e 229, comma 3, del Regolamento di esecuzione, e salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo; il R.U.P. provvede a denunciare, entro il biennio di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del succitato Codice, il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti la D.L. e l'organo di collaudo in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla Stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi.
7. Ai sensi dell'art. 228, comma 1, del Regolamento di esecuzione, ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della Stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l’esecuzione dell’opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al R.U.P. proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni; il R.U.P. trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla Stazione appaltante che delibera al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relazione.
Art. 61 Accordo bonario. Transazione. Definizione delle controversie
1. Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 240 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante avvia il procedimento preordinato al raggiungimento di un accordo bonario in ordine alle riserve iscritte nei documenti contabili, nei limiti, con le modalità e nei termini previsti dalla citata disposizione.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere definite con transazione, ai sensi dell'art. 239 del Codice dei contratti.
3. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 62 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Durata giornaliera dei lavori
1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ad aggiudicazione avvenuta e ad avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, Cassa edile) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per i quali, eventualmente, sia stato chiesto il subappalto e la incidenza presunta della manodopera, con riferimento all'ammontare netto complessivo del contratto.
5. Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a cura della Stazione appaltante agli Enti previdenziali e assistenziali.
6. L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno presentare alla Stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, apposita certificazione di regolarità contributiva, fermo restando che durante il corso dei lavori potrà essere richiesta dalla D.L. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti dall’impresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme e contratti di lavoro.
7. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore e del subappaltatore autorizzato.
8. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori/cottimisti autorizzati. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi soggiacciono anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/cottimisti autorizzati (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili).
9. Qualora l'Appaltatore abbia meno di 10 (dieci) dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 8, deve riportare su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori devono provvedere all'annotazione di propria iniziativa.
10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro €100,00 (cento/00 euro) a €500,00 (cinquecento/00 euro) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 8 che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da €50,00 (cinquanta/00 euro) a €300,00 (trecento/00 euro). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 63 Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. In relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, il R.U.P., ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice dei contratti, propone alla Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto quando:
- nei confronti dell'Appaltatore sia adottato un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli artt. 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale, nonché per reati di usura e riciclaggio, nonché per frodi, nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché
per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
2. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 135, comma 1-bis, del Codice dei contratti avvia la risoluzione del Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver il medesimo prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione disposta a norma dei commi precedenti, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, primo periodo, del Regolamento di esecuzione, in caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'affidatario negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla D.L., propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice dei contratti, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. La Stazione appaltante avvia la procedura di risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136, comma 1, del Codice dei contratti qualora il progetto esecutivo impiantistico redatto dall'Appaltatore non sia meritevole di approvazione per le motivazioni di cui all'art. 17 del presente Capitolato.
6. Costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento disciplinata dall'art. 136, comma 1, del Codice dei contratti, che resta comunque applicabile, oltre che nei casi previsti da altre disposizioni del presente Capitolato, anche in ogni altra ipotesi di grave inadempimento, il ricorrere di una delle seguenti circostanze:
a) frode nell'esecuzione dell'appalto;
b) mancato allestimento del cantiere e/o mancata adozione delle procedure e modalità esecutive delle opere indicate nell’offerta tecnica senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest'ultima;
c) sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest'ultima del direttore di cantiere, dei componenti del suo staff, delle maestranze, siccome individuati in sede di offerta, al di fuori delle ipotesi previste dal contratto;
d) sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest'ultima dei progettisti designati per la redazione del progetto esecutivo impiantistico o del professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, come indicati in sede di offerta;
e) mutamento senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest'ultima del luogo designato per la redazione del progetto esecutivo impiantistico in sede di offerta;
f) violazione dell'art. 37, comma 13, del Codice dei contratti;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
h) immotivato inadempimento a qualunque disposizione concernente l'esecuzione del contratto impartita dagli organi della Stazione appaltante;
i) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore o dei subappaltatori/cottimisti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto;
j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
k) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, inosservanza dei piani di sicurezza o delle prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
m) azioni od omissioni dell'Appaltatore preordinate a impedire l'accesso al cantiere agli organi della
Stazione appaltante nonché a ogni altro organo ispettivo deputato ai controlli di legge.
7. Costituiscono presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave ritardo disciplinata all'art. 136, comma 4, del Codice dei contratti, al di fuori delle ipotesi già contemplate in altre
disposizioni del presente Capitolato speciale d’appalto:
a) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dalla Stazione appaltante;
b) ritardo, imputabile all'Appaltatore, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine per la presentazione del progetto esecutivo impiantistico, eventualmente prorogato;
c) ritardo, imputabile all'Appaltatore, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori, eventualmente prorogato;
d) sospensione unilaterale e non autorizzata dei lavori da parte dell'Appaltatore che determini un ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma;
8. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
9. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento. La Stazione appaltante provvede, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice dei contratti, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, all'inventario dei materiali, macchine, mezzi d'opera e alla relativa presa in consegna. La Stazione appaltante provvede altresì, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Codice dei contratti, alla redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile. In sede di liquidazione finale dei lavori è determinato, ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice dei contratti, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, semprechè la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 140 del Codice dei contratti. In caso di risoluzione disposta ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 139 del Codice dei contratti.
10. È fatto salvo il diritto di recesso da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 134 del Codice dei contratti.
11. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
12. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo impiantistico che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 9, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.
CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 64 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, la D.L. redige, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la D.L. procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla D.L., fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato.
4. Resta fissato che il conto finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 65 Collaudo. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
1. Ai sensi dell'art. 215, comma 1, del Regolamento di esecuzione, il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente; il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Ai sensi dell'art. 215, comma 3, del Regolamento di esecuzione il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal medesimo Regolamento.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Ai sensi dell'art. 215, comma 4, lettera d), del Regolamento di esecuzione, è obbligatoriamente previsto il collaudo in corso d'opera.
4. Durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale d'appalto o nel contratto.
5. Ai sensi dell'art. 224, commi da 1 a 3, del Regolamento di esecuzione, l'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico; rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore; si applicano le disposizioni previste dall'art. 125, comma 6, lettera f), del Codice dei contratti e nel limite di importo non
superiore a €200.000,00 (duecentomila/00 euro) previsto dall'art. 125, comma 5, del medesimo Codice. Ai sensi dell'art. 224, comma 4, del Regolamento di esecuzione, sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della Stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
6. Ai sensi dell'art. 229, comma 1, del Regolamento di esecuzione, l'organo di collaudo, ultimate le operazioni di propria competenza, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo. Resta fermo quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, con riferimento ai difetti di costruzione e alle eccedenze.
7. Ai sensi dell'art. 232 del Regolamento di esecuzione, nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la Stazione appaltante trasmettendo, tramite il R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'art. 225 del medesimo Regolamento.
Art. 66 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori e, quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell'intero appalto.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, questa verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto, il quale non può opporvisi per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. Nel caso di esercizio da parte della Stazione appaltante della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali o totali, delle opere ultimate, come previste nel comma 1 del presente articolo, il collaudatore in corso d'opera, ai sensi e con le modalità indicate nell'art. 230 del Regolamento di esecuzione e previa verifica, effettuata dalla D.L., di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza pregiudizio di successivi accertamenti fino al collaudo finale, uno o più verbale di accertamento finalizzati alla/e consegna/e anticipata/e.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della D.L. o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.
CAPO 12 NORME FINALI
Art. 67 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Codice dei contratti, al Regolamento di esecuzione e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- la fedele esecuzione del progetto e il rispetto degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dalla D.L. in conformità di quanto pattuito contrattualmente, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d'arte, richiedendo alla D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato speciale d'appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice civile e risponde di tutte le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- la realizzazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione e manutenzione del cantiere attrezzato, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate adeguatamente protetti in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;
- assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- eseguire presso gli Istituti autorizzati tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L. o dall'organo di collaudo sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dall stess D.L. su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio di direzione o in locale adeguato, munendoli di suggelli a firma della D.L. e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- utilizzare, su richiesta della D.L. o dell’organo di collaudo, di apparecchi georadar o G.P.R. (Ground Probing Radar) nelle operazioni di verifica non distruttiva da compiersi, utilizzando il fenomeno della riflessione delle onde elettromagnetiche, sugli spessori dei rilevati stradali e sulle opere di fondazione non più visibili, nonché all'esecuzione di tutti i carotaggi e delle analisi di laboratorio richiesti dalla D.L. o dall'organo di collaudo per la verifica sugli spessori dei rilevati stradali:
- della curva granulometrica media;
- della percentuale di legante;
- della percentuale dei vuoti;
- mantenere la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- ricevere in cantiere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito situati nell'interno dello stesso o a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione e alla perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- concedere, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come pure dall’ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto a impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- rispettare la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- farsi carico delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; l'Appaltatore si obbliga inoltre a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- eseguire opere campione e/o fornire campionatura delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale d'appalto o sia richiesto dalla
D.L. per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili; ciò in particolare per quanto concerne la qualità e le finiture dei materiali lapidei;
- fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché all’illuminazione notturna del cantiere, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- alla realizzazione e manutenzione, entro il perimetro del cantiere, di un locale a uso ufficio del personale della D.L. e assistenza, arredato e forniti di servizi (energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, condizionamento), nonché provvisto di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. Il locale e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire alla D.L., per la propria attività, anche tutte le attrezzature informatiche (hardware e software) necessarie;
- predisporre il personale e gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della D.L. e dell'organo di collaudo i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- consegnare prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo di materiale usato per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto o precisato da parte della D.L. con ordine di servizio, da liquidarsi in base al solo costo del materiale;
- proteggere i materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché provvedere alla rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni;
- richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (consorzi, enti pubblici, privati, provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- essere consapevole, trattandosi di lavori eseguiti in un contesto urbano, che opererà su aree distinte spazialmente e in tempi diversi e comunque procederà a tratti parziali alla realizzazione dell'opera, secondo le indicazioni del Programma esecutivo dettagliato e della D.L.; egli, pertanto, è tenuto a predisporre, con oneri a proprio carico, tutto quanto necessario per assicurare il transito sulle vie al contorno delle opere da eseguire (quali, per esempio, segnali, cartelli, luci, ecc.), fermo restando che dovranno essere installati recinzioni, apprestamenti, anditi, passatoie, ecc., ove necessari, atti a garantire la sicurezza pubblica e consentire l'accesso pedonale dei cittadini residenti e delle persone coinvolte nello svolgimento delle attività insediate; l'Appaltatore è tenuto, altresì, al montaggio, smontaggio, spostamento e rimontaggio dei vari apprestamenti necessari secondo le esigenze e l'avanzamento del processo realizzativo;
- rispettare quanto contenuto nel Programma esecutivo dettagliato presentato e approvato dalla Stazione appaltante; pertanto impegnando il numero di squadre e di operai per le varie categorie di lavoro da eseguire, in modo da rispettare il programma di esecuzione; in ogni caso l'Appaltatore deve impegnare il numero e la qualificazione degli operai necessari al fine del rispetto dei termini di realizzazione di ciascuna unità di intervento e del programma complessivo;
- effettuare, nel caso di lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità (per esempio, urbanizzazioni, strade, occupazioni temporanee di aree, ecc.), i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla D.L. su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve, inoltre,rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori, mentre,prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della D.L., deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa D.L;
- farsi carico di tutti gli oneri per rilievi e restituzione grafica o informatizzata di qualsiasi natura, prima, durante e a ultimazione avvenuta, per le necessità di verifica o documentazione secondo le richieste della D.L.. Tale onere è particolarmente dovuto nel caso di lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili (per esempio fondazioni, palificazioni, fognature, ecc.); in tali evenienze l'Appaltatore deve produrre alla D.L. un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve riportare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
- aggiornare ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Regolamento di esecuzione, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. A tal fine, l'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, a presentare alla D.L. per l'approvazione il progetto dell'eseguito (as built); nel caso di ritardata presentazione verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dall'Appaltatore stesso. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'Appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio;
- fornire gratuitamente la manutenzione nelle forme e nei tempi indicati nel presente Capitolato; di
tale onere l'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si dichiara pienamente edotto e consapevole e quindi di averne tenuto conto nelle proprie valutazioni economiche;
- accettare il presente Capitolato speciale d'appalto con sottoscrizione e presa visione dei luoghi, fattibilità dell'opera e difficoltà inerenti la realizzazione della stessa, ivi comprese la realizzazione dei lavori in concomitanza del mantenimento del traffico veicolare e della circolazione pedonale e la presenza di sottoservizi, per le quali difficoltà non potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nei prezzi offerti.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato:
- a nominare, prima dell'inizio dei lavori, le figure previste dalle vigenti norme e aventi i prescritti requisiti, e in particolare, il direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato e iscritto all'albo professionale; l'Appaltatore dovrà fornire alla D.L. apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
- a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi proposti dalla D.L., subito dopo la firma di questi;
- a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale d'appalto e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura, a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia e a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L..
Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e di ciò l'Appaltatore ne terrà conto nell'autonoma formulazione della propria offerta.
3. L'Appaltatore in ultimo, è obbligato a farsi carico dello smaltimento dei rifiuti e a presentare le relative fatture alla D.L. Per la liquidazione di tale attività.
Art. 68 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
1. Sono vietati il lavoro notturno e festivo, salvo che non siano espressamente previsti nel progetto e nel computo e a meno che non siano necessari per circostanze speciali o per l'esecuzione di alcune categorie o parti di lavoro ravvisate, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Capitolato generale, dalla D.L.. Gli stessi vanno preventivamente ordinati dalla D.L. su autorizzazione del R.U.P.. Se ordinati, l'Appaltatore non potrà rifiutarsi, avendo diritto a un maggiore compenso pari al 20% (venti per cento) sulle opere eseguite. Il compenso del 20% per lavoro notturno e festivo è fissato tenuto conto dei materiali e della mano d'opera occorrente. Ciò non esclude né attenua l'obbligo dell'Appaltatore di rispettare le clausole dei contratti nazionali collettivi di lavoro, ai quali si farà esplicito riferimento per la determinazione dell'arco temporale di individuazione del periodo notturno. I lavori eseguiti di notte o di giorno festivo, effettuati su iniziativa dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del Capitolato generale, se consentiti e se necessari per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, non costituiranno per l'impresa oggetto di richiesta di alcun ulteriore compenso.
2. Per la pavimentazione delle strade di progetto è previsto il recupero dell’antico basolato in pietra lavica qualora presente in loco o di quello proveniente da altri cantieri ubicati nel territorio del Comune di Napoli indicati dalla Stazione Appaltante. Per il basolato di recupero l'Appaltatore dovrà provvedere con la massima accuratezza a evitarne il danneggiamento nelle fasi di trasporto dal cantiere o dal deposito di provenienza al cantiere dell'intervento oggetto del presente Capitolato e/o al deposito di cui al seguente comma 3.
L'Appaltatore dovrà intendersi compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per l'esecuzione dei lavori.
3. Per lo stoccaggio del basolato di recupero proveniente da altri cantieri ubicati nel territorio cittadino e finalizzato alla realizzazione dell'intervento e dei materiali di nuova fornitura da porre in opera, nonché per l'esecuzione delle rilavorazioni del basolato, l'Appaltatore è tenuto a dotarsi di un deposito idoneo, custodito 24 ore su 24. Tale deposito dovrà essere ubicato nell'ambito del territorio cittadino, avere una capienza adeguata e se scoperto, l'area dovrà essere idoneamente recintata e possedere delle coperture idonee per le operazioni di rilavorazione. La D.L. potrà ispezionare il deposito e verificarne la rispondenza dei requisiti.
4. Con riferimento al Programma esecutivo dettagliato e al volume di “basolato vesuviano” da recuperare e/o rilavorare in relazione a ciascuna unità di intervento, l'Appaltatore è tenuto a organizzarsi e a impegnare un numero di squadre di operai addetti alla citata rilavorazione idoneo per capacità di tecnica artigianale e congruo per quantità, al fine del rispetto dei tempi di esecuzione.
5. Con riferimento al Programma esecutivo dettagliato e alle quantità di materiale di nuova fornitura da fornire, in relazione a ciascuna unità di intervento, l'Appaltatore è tenuto ad approvvigionarsi per tempo al fine di rispettare i tempi di esecuzione e non incorrere nella mancanza di materiale da porre in opera. L'Appaltatore è tenuto a presentare alla D.L., su sua richiesta, copia degli ordinativi delle forniture e delle relative conferme d’ordine da parte della ditta fornitrice per verificare il rispetto della tempistica tale da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale. In ogni caso, entro 20 (venti) giorni dall'inizio dei lavori in ciascuna unità di intervento l'Appaltatore dovrà ammannire (in cantiere o nel deposito di cui sopra) almeno il 20% (venti per cento) del materiale da pavimentazione da porre in opera e successivamente mantenere una adeguata tempistica delle forniture.
Art. 69 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. Tutti i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
Per essi, secondo le indicazioni del progetto, è previsto:
- il trasporto a rifiuto, nel rispetto della normativa vigente;
- in attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dalla D.L., a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato generale, fermo restando quanto previsto all'art. 91, comma 2 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42.
Art. 70 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati e smaltimento
1. In attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
- corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
- strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, ecc.);
- calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620/2004.
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli artt. da 181 a 198 e agli artt. 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. È previsto lo smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere effettuata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna alla D.L. del modulo da formulario, e della relativa fattura di avvenuto pagamento, risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto, autorizzando la corresponsione degli oneri dovuti.
Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
Art. 71 Custodia del cantiere
1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 72 Cartello di cantiere
1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni della D.L., un numero adeguato di cartelli indicatori, con le dimensioni di almeno 100 (cento) centimetri di base e 200 (duecento) centimetri di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 73 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento di esecuzione, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nella misura liquidata dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto, nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. Oltre alle spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato generale, sono a carico dell'Appaltatore:
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali diversi dalla Stazione appaltante o alla stessa riconducibili (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.), direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
3. In caso di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le eventuali maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. L'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. Esclusa.