LOTTO x CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA ALL RISKS PROPERTY CIG: 695821657D
Capitolato speciale di polizza – Lotto 2 All Risks Property
LOTTO x
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA ALL RISKS PROPERTY CIG: 695821657D
Contraente:
GAIA S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (XX) P. IVA: 01966240465
Durata del contratto:
Dalle ore 24.00 del: 31.03.2017 |
Alle ore 24.00 del: 31.03.2020 |
Grifo Insurance Brokers S.p.A. – All risks Pagina 1
SOMMARIO
DEFINIZIONI………………………………………………………………………………………………………………………... | 5 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ……………………………………………… | 9 |
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio……………………………………………………. | 9 |
Art. 2 – Aggravamento del rischio………………………………………………………………………………………. | 9 |
Art. 3 – Diminuzione del rischio………………………………………………………………………………………….. | 9 |
Art. 4 – Clausola di Buona Fede………………………………………………………………………………………… | 9 |
Art. 5 – Variazione del rischio……………………………………………………………………………………………… | 9 |
Art. 6 – Revisione dei prezzi ed altre clausole contrattuali……………………………………………….. | 9 |
Art. 7 – Clausola di recesso…………………………………………………………………………………………………. | 10 |
Art. 8 – Altre assicurazioni…………………………………………………………………………………………………… | 10 |
Art. 9 – Xxxxxx e proroga dell’assicurazione………………………………………………………………………. | 10 |
Art. 10 – Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio…………………………………………… | 10 |
Art. 11 – Modifiche del contratto ………………………………………………………………………………………… | 11 |
Art. 12 – Forma e validità delle comunicazioni…………………………………………………………………… | 11 |
Art. 13 – Foro competente…………………………………………………………………………………………………… | 11 |
Art. 14 – Interpretazione del contratto…………………………………………………………………………….. | 11 |
Art. 15 – Validità delle norme di polizza……………………………………………………………………………… | 11 |
Art. 16 – Limiti territoriali……………………………………………………………………………………………………. | 11 |
Art. 17 – Obblighi in caso di sinistro…………………………………………………………………………………… | 11 |
Art. 18 – Recesso in caso di sinistro…………………………………………………………………………………… | 12 |
Art. 19 – Produzione di informazioni sui sinistri…………………………………………………………………. | 12 |
Art. 20 – Gestione delle vertenze………………………………………………………………………………………… | 12 |
Art. 21 – Coassicurazione e Delega…………………………………………………………………………………… | 12 |
Art. 22 – Clausola Broker…………………………………………………………………………………………………… | 13 |
Art. 23 – Rinvio alle norme di legge……………………………………………………………………………………. | 14 |
Art. 24 – Oneri fiscali…………………………………………………………………………………………………………. | 14 |
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari…………………………………………………………………………… | 14 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS …………………………………………………… | 15 |
Art. 26 – Oggetto dell’assicurazione…………………………………………………………………………………… | 15 |
Art. 27 – Xxxxx esclusi dall’assicurazione …………….…………………………………………………………… | 15 |
Art. 28 – Cose escluse dall’Assicurazione ……………………………………………………………….…………. | 17 |
Art. 29 – Delimitazioni di Garanzia ……………………………………………………………………………………. | 17 |
ESTENSIONI di GARANZIA (che integrano e/o derogano ai capitolati Oggetto Dell’assicurazione e Xxxxx esclusi dall’assicurazione ………………………………………………………… | 20 |
Art. 30 – Ricorso terzi …….…………………………………………………………………………………………………. | 20 |
Art. 31 – Spese di demolizione e sgombero ………………………………………………………………………. | 20 |
Art. 32 – Spese di rimozione e ricollocamento cose mobili ...…………………………………………… | 21 |
Art. 33 – Rimborso spese periti e consulenti.…………………………………………………………………….. | 21 |
Art. 34 – Ricerca e riparazione guasti ………………………………………………………………………………… | 21 |
Art. 35 – Oneri di ricostruzione ………………………………………………………………………………………….. | 21 |
Art. 36 – Xxxxx e smottamenti …………………………………………………………………………………………… | 21 |
Art. 37 – Crollo e collasso strutturale ………………………………………………………………………………… | 21 |
Art. 38 – Grandine ………………………………………………………………………………………………………………. | 22 |
Art. 39 – Beni presso terzi ……………………………………………………………………………………………….... | 22 |
Art. 40 – Rigurgito acque di scarico …………………………………………………………………………………… | 22 |
Art. 41 – Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro …………………………………………………………. | 22 |
Art. 42 – Perdita pigioni .....................…………………………………………………………………………….. | 23 |
Art. 43 – Indennità aggiuntiva/supplementare …………………………………………………………………. | 23 |
Art. 44 – Innovazione del rischio ……………………………………………………………………………………….. | 23 |
CONDIZIONI PARTICOLARI (non operanti per le garanzie furto e rapina)……………………….. | 24 |
Art. 45 – Xxxxxx a nuovo ……………………………………………………………………………………………………. | 24 |
Art. 46 – Liquazione separata per partita ………………………………………………………………………….. | 24 |
Art. 47 – Anticipo indennizzi …………………………………………………………………….……………………….. | 25 |
Art. 48 – Rinuncia al diritto di surroga ………………………………………………………………………………. | 25 |
Art. 49 – Azione di regresso verso il Contraente da parte di Assicurazione dei terzi interessati ……………………………………………………………………………………………………………………………. | 25 |
Art. 50 – Dimostrazione del danno ……………………………………………………………………………………. Art. 51 –Conversazione delle tracce del sinistro ……………………………………………………………….. | 25 25 |
Art. 52 – Interpretazione del contratto ……………………………………………………………………………… | 26 |
Art. 53 – Costo di ricostruzione in zone sismiche …………………………………………………………….. | 26 |
GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI A CONSIZIONI DELL’ESISTENZA DEL LIMITE DI RISARCIMENTO NELLA TABELLA RIEPILOGATIVA ……………………………………………………………… Art. 54 – Maggiori spese …………………………………….……………………………………………………………… Art. 55 – Fenomeno elettrico ……………………………………………………………………………………………… | 27 27 27 |
Art. 56 – Guasti macchine / Elettronica ……………………………………………………………………………… | 28 |
Art. 57 – Furto e rapina ……………………………………………………………………………………………………… | 29 |
CONDIZIONI PARTICOLARI relative alla garanzie furto e rapina .………….……………………… | 31 |
57.1 Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro – reintegro automatico delle somme assicurate ………………………………………………………………………………………………………. | 31 |
57.2 Recupero delle cose rubate ………………………………………………………………………………………… | 31 |
57.3 Cumulo Scoperti …………………………………………………………………………………………………………. | 31 |
57.4 Sospensione della garanzia per locali incustoditi ……………………………………………………… | 31 |
57.5 Condizioni relativa ai Valori ………………………………………………………………………………………… | 32 |
57.6 Determinazione dell’ammontare del danno ………………………………………………………………. | 32 |
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI ……………………………………………… | 33 |
Art. 58 – Buona Fede ………………………………………………………………………………………………………….. | 33 |
Art. 59 – Chiusura Inchiesta ………………………………………………………………………………………………. | 33 |
Art. 60 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi ……………………………………………………………… | 33 |
Art. 61 - Termini pagamento indennizzo …………………………………………………………………………… | 33 |
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI ………………………………………………………. | 34 |
Art. 62 – Ispezione delle cose assicurate …………………………………………………………………………… | 34 |
Art. 63 – Obblighi in caso di Sinistro …………………………………………………………………………………. | 34 |
Art. 64 – Esagerazione dolosa del danno …………………………………………………………………………… Art. 65 – Procedura per la valutazione del danno ……………………………………………………………… | 35 35 |
Art. 66 – Mandati dei periti ………………………………………………………………………………………………… | 35 |
Art. 67 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ………………………………… | 35 |
Art. 68 – Assicurazione parziale ………………………………………………..………………………………………. | 36 |
Art. 69 – Assicurazione presso diversi assicuratori …………………………………………………………… | 36 |
Art. 70 – Limite massimo dell’indennizzo …………………………………………………………………………… | 37 |
Art. 71 – Pagamento dell’Indennizzo …………………………………………………………………………………. | 37 |
LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE ………………………………………………………… | 38 |
Art. 72 – Limiti di Indennizzo ……………………………………………………………………………………………… | 38 |
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ……………………………………………………………… | 40 |
SOMME ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO …………………………………………………. | 40 |
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ASSICURATO: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. |
ASSICURAZIONE: | il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato. |
CONTRAENTE: | il soggetto che stipula l'Assicurazione. |
FABBRICATI: | tutte le costruzioni edili, complete o in corso di costruzione o riparazione, in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, comodato, leasing, con i relativi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, dipendenze, impianti tecnologici, elettrici, idrosanitari e di riscaldamento/condizionamento, di sollevamento, impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione e tutte le parti e opere murarie e di finitura comprese quelle a naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione “patrimonio mobiliare/contenuto”. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali ad esempio: serre, tensostrutture, fabbricati minori, strade, pavimentazioni, recinzioni, fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, aree verdi in genere, impianti sportivi e/o ricreativi, nulla eccettuato né escluso attinente all’attività dell’Ente. |
FRANCHIGIA: | l’importo che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato e che viene detratto dall’ammontare del danno determinato a termini di Polizza. |
FURTO: | l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene. |
INDENNIZZO/RISARCIMENTO: | la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
CONTENUTO, MACCHINARIO, IMPIANTI, MERCI: | Per contenuto/macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori elettronici, programmi in licenza d’uso e simili nonché accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche; impianti TVCC; impianti elettrici per forza motrice ed illuminazione, impianti di energia termica, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrici ed anti-incendio, impianti fotovoltaici, impianti audio e video; tabelloni pubblicitari elettronici posti anche all’aperto; impianti di terzi ed impianti di video- sorveglianza che possono essere utilizzati anche all’aperto; impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza). Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti ed opere d'arte o di antiquariato, e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze del Contraente, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e/o spettatori e quanto altro relativo alla gestione dell’Ente che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa. Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto. Sono compresi nei macchinari anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione. Sono comprese le merci, intendendosi tali tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che |
CONTENUTO, MACCHINARIO, IMPIANTI, MERCI: | in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute. |
INSEDIAMENTO: | Per insediamento s’intende l’insieme di tutti i beni mobili ed immobili asserviti all’esercizio dell’attività produttiva, commerciale, di servizi o amministrativa ubicati in una stessa area non discontinua, anche se suddivisa in reparti separati tra loro fisicamente e/o indipendenti fra loro ai fini dell’attività. Ai fini della presente definizione si precisa che il passaggio di strade, ferrovie o canali o la frapposizione di aree vuote o di sistemi di recinzione fra enti assicurati non pregiudicano la continuità delle aree. |
UBICAZIONE: | esclusivamente per le reti idriche e fognarie si intende per singola ubicazione un tratto di lunghezza massima di mt.10.000,00 a partite dal più vicino impianto di captazione o depurazione |
MEZZI DI CHIUSURA: | difese di ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, realizzate per tutta la sua estensione da serramenti in legno, vetro antisfondamento, materia plastica rigida, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. |
POLIZZA: | tutti i documenti che provano l’Assicurazione. |
PREMIO: | la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione. |
RAPINA: | l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa sia verso altre persone. |
SCOPERTO: | la quota percentuale del danno determinato a termini di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. |
SOCIETA’: | l'impresa assicuratrice. |
VALORI: | denaro, valori bollati, ticket, fustelle farmaceutiche, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall’Art.4– Clausola di Buona Fede e dall’ Art. 5 – Variazione del rischio
Art. 2 – Aggravamento del rischio
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall’Art. 4 – Clausola di Buona Fede e dall’ Art.5 – Variazione del rischio
Art. 3 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 – Clausola di Buona Fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell’atto alla stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 5 – Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto, all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte, etc.).
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 6 – Revisione dei prezzi ed altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 5 e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 7 – Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 6 comma 3 tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. L’Assicuratore ha facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di mancata accettazione della proposta di cui al comma 1 dell’art. 6 ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 19 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 8 – Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.
L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l’ Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 9 – Durata e proroga dell’assicurazione
La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto alle ore 24.00 del 31.03.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2020.
Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale.
Art. 10 – Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio
Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.03.2017 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.
Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Il premio del presente contratto ha frazionamento quadrimestrale con scadenze di rata al 31/03, 31/07, 30/11 di ogni annualità.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..
Art. 11 – Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.
Art. 12 – Forma e validità delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telefax, mail o pec.
Art. 13 – Foro competente
Il foro competente è esclusivamente quello dell’autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.
Art. 14 – Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.
Art. 15 – Validità delle norme di polizza
Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall’Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell’offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.
Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 16 – Limiti territoriali
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.
Art. 17 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.
Relativamente ai sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità Civile verso prestatori di Xxxxxx (R.C.O.)”, il Contraente è tenuto ad inviare avviso scritto solo ed esclusivamente relativamente ai sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento o abbia avuto notizia dell’avvio di una inchiesta giudiziaria a norma di legge.
Art. 18 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ciascun sinistro che, nell’annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R., con preavviso di 120 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 19 – Produzione di informazioni sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente ed al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
‐ la data di accadimento dell’evento;
‐ la data della denuncia;
‐ la tipologia dell’evento;
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data
con liquidazione pari a € ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Art. 20 – Gestione delle vertenze
La Società finché ne ha interesse, assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato.
La Società si impegna a comunicare in tempo utile all’Assicurato, la designazione del legale incaricato.
Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall’Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.
Art. 21 – Coassicurazione e Delega
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Art. 22 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Grifo Insurance Brokers spa.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Grifo Insurance Brokers spa e in particolare:
- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura
assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Art. 23 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 24 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS
Art. 26 - Oggetto dell’assicurazione
Con la presente Polizza, a condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, si assicurano tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare . Sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla contraente come da relative partite, salvo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita “contenuto, macchinario, impianti, merci".
Ciò premesso la Società, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in Polizza, si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito escluso.
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.
La Società rimborsa, fino al 10% dell’ammontare del danno, le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Inoltre rimborsa le spese per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per smontare macchinari e/o attrezzature illese), semprechè tali operazioni siano necessari per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 27 – Xxxxx esclusi dall’assicurazione
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a) i danni verificatisi in occasione di:
a) 1 atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
a) 2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a) 3 bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maremoto, eruzioni vulcaniche;
a) 4 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
a) 5 inquinamento o contaminazione ambientale;
a) 6 trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale;
a meno che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
b) i danni causati da o dovuti a:
b) 1 furto, rapina, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, truffa, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
b) 2 crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
b) 3 interruzione o alterazione dei processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
b) 4 montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
b) 5 deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
b) 6 guasti e rotture accidentali e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario e delle attrezzature a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;
b) 7 guasti meccanici ed elettrici anche se derivanti da imperizia, negligenza, errata manovra, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
b) 8 sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
b) 9 errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
b) 10 fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
b) 11 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
b) 12 dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
b) 13 mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
b) 14 ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
b) 15 perdite di mercato o danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
b) 16 difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza;
b) 17 perdita, corruzione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o; mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o; danni derivanti da interruzione dell’attività da questi risultanti; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.
Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.
Art. 28 – Cose esluse dall’Assicurazione
elaboratori elettronici ad uso amministrativo o contabile per la parte eventualmente assicurata con Polizza separata;
macchinari in leasing se assicurati con Polizza separata;
merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica Polizza);
aeromobili e natanti;
argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate ad una distanza superiore a metri 500 dalle ubicazioni assicurate.
Sono altresì esclusi il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno.
Art. 29 – Delimitazioni di Garanzia
a) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri, stampati, archivi di materiale scientifico e non, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati e senza l’applicazione di quanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'Indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal Sinistro e fino ad un massimo di € 100.000,00.
b) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
macchinari, attrezzature, arredamento e merci posti all’aperto, ad eccezione dei macchinari e degli impianti fissi per destinazione;
serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, tale da essere riscontrata su una pluralità di cose assicurate o non.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento (compreso eternit), convenzionalmente denominati “fragili”, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite convenuto in Polizza.
c) Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
d) Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni di furto e rapina, nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi.
Inoltre, limitatamente ai danni causati da “Atti di terrorismo”, si intendono esclusi:
le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un’interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.
Per “Atto di terrorismo” si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Relativamente alla copertura dei danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società e il Contraente possono recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di giorni 30 da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società questa provvederà al rimborso della parte di Premio - da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile dello ‰ - relativo al periodo di rischio non corso.
e) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non indennizzerà i danni causati:
da traboccamento o rigurgito di fognature;
da rottura degli impianti automatici di estinzione.
f) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da acqua piovana, la Società non indennizzerà i danni:
causati da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 8 dal pavimento;
alle cose poste all’aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati.
g) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni causati:
ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell’edificazione dei fabbricati stessi ed al loro contenuto;
ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
a lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli solari e consimili installazioni esterne.
h) Relativamente ai valori, la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione di quanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
i) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
j) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, la Società non indennizzerà i danni:
alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
alle cose mobili all'aperto.
k) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da allagamenti, la Società non indennizzerà i danni:
alle cose mobili all'aperto;
alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
causati da rottura degli impianti automatici di estinzione.
l) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo, la Società è obbligata unicamente per i danni:
a impianti e/o macchinari;
alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e/o macchinari,
a condizione che i locali assicurati siano stato occupati, in attività e/o riscaldato, almeno fino alle 96 ore precedenti il Sinistro e salvo che fosse stato danneggiato da altro evento non escluso che avesse compromesso e/o reso inefficace il sistema di riscaldamento.
m) Relativamente ai danni materiali di dispersione liquidi e prodotti in genere, sono esclusi:
i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
i danni causati ad altre cose assicurate dalla dispersione del liquido;
le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
ESTENSIONI di GARANZIA (che integrano e/o derogano ai capitoli OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE e DANNI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE)
Art. 30 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L'Assicurazione non comprende i danni:
a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
quando l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato sino a quando ne avrà interesse, designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni che spettano all’Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica il terzo comma dell'art. 1917 del Codice Civile.
Art. 31 - Spese di demolizione e sgombero
La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza fino alla concorrenza del limite convenuto nonché della somma assicurata alla relativa partita.
Sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al DPR n° 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni. Quelli radioattivi, disciplinati dal DPR n°185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro.
Agli effetti della presente estensione di garanzia non è operante quanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 32- Spese di rimozione e di ricollocamento cose mobili
La Società rimborsa le spese di rimozione e ricollocamento delle cose mobili assicurate, fino alla concorrenza del limite convenuto, nel caso in cui la loro rimozione sia necessaria per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall’Assicurato, resisi necessarie in seguito a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Art. 33 - Rimborso spese periti e consulenti
La Società rimborsa le spese e gli onorari dei Periti che il Contraente, in seguito ad un Sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.
La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Le spese di cui sopra vengono corrisposte dalla Società fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato.
Art. 34 - Ricerca e riparazione guasti
La Società, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici posti a servizio del fabbricato e indennizzabile in base alla presente Polizza, rimborsa, fino alla concorrenza del limite di Indennizzo convenuto in Polizza, le spese necessarie per riparare e sostituire le tubazioni e i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche qualora effettuate per la ricerca del guasto interessato.
Art. 35 - Oneri di ricostruzione
La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla partita fabbricati, i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
La Società non rimborsa i maggiori oneri dovuti a multe, ammende e sanzioni amministrative.
Art. 36 - Frane e smottamenti
“La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da frane, smottamenti e cedimenti del terreno comunque occasionati.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una
franchigia di € 25.000,00.
In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro e per anno assicurativo importo superiore ad € 250.000,00”.
Art. 37 - Crollo e collasso strutturale
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:
a) crollo di fabbricati od impianti causato da cedimento, smottamento o franamento del terreno;
b) cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati e/o degli impianti. Restano non indennizzabili i danni causati da o conseguenti a:
* inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoto, terremoto, slavine, valanghe, eruzione vulcanica;
* errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, guasti accidentali;
* mancata od anormale manutenzione e/o revisione, deperimento usura, logorio, corrosione, ruggine e incrostazione.
Restano inoltre non indennizzabili i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
-il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 25.000,00;
-in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 250.000,00
Art. 00 - Xxxxxxxx
Xxxxx quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai:
-serramenti, vetrate e lucernari in genere;
-lastre di cemento amianto e manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati
Art. 39 - Beni presso terzi
Si prende atto che i beni garantiti con la presente polizza possono trovarsi anche in ubicazioni diverse dalle normali sedi ove svolge l’attività il Contraente/Assicurato, ma anche presso terzi in genere, nel territorio della Repubblica Italiana, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino per mostre, fiere, esposizioni come risultante dai documenti del Contraente/Assicurato. Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 500.000,00.
Art. 40 - Rigurgito acque di scarico
La copertura è estesa ai danni materiali diretti causati agli Enti assicurati da rigurgito delle acque di scarico (compresa acqua piovana e fognature) verificatisi all’interno degli immobili garantiti.
Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:
- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l’individuazione e l’accesso alla rotture che ha occasionato il danno e per tutte le conseguenti riparazioni;
- i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica. Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 150.000,00.
Art. 41 - Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
La Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, per la sostituzione di lastre di vetro e cristallo pertinenti ai locali ove esercita l’attività l’Assicurato stesso. Tale risarcimento dovrà avvenire con elementi nuovi, uguali od equivalenti per caratteristiche e sarà relativo ai danni provocati da fatto accidentale dell’Assicurato e/o di terzi.
Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 30.000,00, con il
massimo di € 5.000,00 per ogni singola lastra e previa detrazione di una franchigia per ogni sinistro di € 1.000,00.
Agli effetti della presente estensione di garanzia non è operante quanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 42 - Perdita pigioni
Nel caso in cui i fabbricati assicurati siano colpiti da sinistro indennizzabile con la presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno.
Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 200.000,00.
Agli effetti della presente estensione di garanzia non è operante quanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 43 - Indennità aggiuntiva/supplementare
La Società per ogni sinistro liquidato a termini di polizza corrisponderà un’indennità aggiuntiva pari al 10% dell’ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad € 100.000,00.
Art. 44 – Innovazione del rischio
Fermo quanto previsto dalle esclusioni tutte di polizza, nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o installazioni e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l’assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d’opera nel perimetro dell’insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi- se per essi esiste interesse dell’Assicurato o se l’Assicurato – prima del sinistro – ne abbia assunto la responsabilità e/o l’onere di assicurare.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di € 1.000.000,00 senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 68 “Assicurazione parziale” e fermo quanto stabilito dall’art. 72 “Limite di indennizzo”.
Per nuove costruzioni e/o installazioni eventualmente eccedenti il limite di cui sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti.
CONDIZIONI PARTICOLARI (non operanti per le garanzie furto e rapina)
Art. 45 - Valore a nuovo
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
1. per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
2. per Patrimonio mobiliare/contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le Parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni.
In caso di Xxxxxxxx si determina per ogni partita separatamente:
l'ammontare del danno e del rispettivo Indennizzo come se questa Assicurazione valore a nuovo non esistesse;
il supplemento che, aggiunto all'Indennizzo di cui alla lettera a), determina l'Indennizzo complessivo calcolato in base al valore a nuovo.
Agli effetti dell’art. 68 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di Indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
uguale od inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di Indennizzo, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dal momento in cui è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non ne derivi aggravio per la Società e purché avvenga (salvo comprovata forza maggiore) entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L'Assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività.
Art. 46 - Liquidazione separata per partita
Si conviene tra le Parti che, in caso di Sinistro, dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 71 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Pagamento dell'Indennizzo) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 71, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto dalla presente condizione particolare, saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di Indennizzo per il Sinistro.
Art. 47 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro,
sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 5.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.
Nel caso che l'Assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 48 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivantele dall'art. 1916 del Codice Civile verso:
le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
le Società controllate, consociate e collegate;
i fornitori ed i clienti,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 49 - Azione di regresso verso il Contraente da parte di Assicuratori dei terzi interessati
La Società, salvo il caso di dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, si obbliga a tenere indenne il Contraente o l’Assicurato dalle conseguenze delle azioni di regresso che venissero svolte nei suoi confronti dagli assicuratori che abbiano pagato indennizzi a soggetti danneggiati da sinistro indennizzabile a termini di polizza dei quali l’Assicurato sia ritenuto responsabile a norma di legge.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
Resta inteso che in ogni caso la Società non sarà tenuta a pagare – salvo le spese di cui sopra
– più di quanto avrebbe dovuto pagare se le coperture assicurative fornite da terzi assicuratori che hanno dato luogo all’azione di regresso non fossero esistite.
Art. 50 - Dimostrazione del danno
A dimostrazione dell’entità del danno alle cose assicurate la Società dichiara di accettare quale prova dell’esistenza delle cose danneggiate o distrutti la documentazione contabile o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, nonché dichiarazioni testimoniali.
Art. 51 - Conservazione delle tracce del sinistro
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione il Contraente o l’Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro per un massimo di 40 giorni dalla data del primo sopralluogo peritale.
Art. 52 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di discordanza interpretativa, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 53 - Costo di ricostruzione in zone sismiche
La Società garantisce che, se la ricostruzione dei fabbricati dovrà rispettare le “norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione stessa, indennizzerà gli eventuali maggiori costi derivanti dal rispetti di tali norme.
GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI A CONDIZIONI DELL’ESISTENZA DEL LIMITE DI RISARCIMENTO NELLA TABELLA RIEPILOGATIVA
Art. 54 - Maggiori spese
La Società, a parziale deroga dell’art. 27, lettera b 15), Xxxxx esclusi dall’Assicurazione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 6 mesi dal verificarsi del Sinistro) e riguardino, a titolo di esempio:
l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
le le attività presso terzi;
la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
La Società in nessun caso rimborsa le maggiori spese conseguenti ad un Sinistro:
- di fenomeno elettrico;
- causato da guasto macchine;
- dovuto a furto o rapina.
La Società non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Non sono rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di Indennizzo o, comunque, le maggiori spese nel caso in cui l'attività dell'Ente assicurato venga a cessare definitivamente dopo il Sinistro.
Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva non è operante quanto disposto dell’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 55 - Fenomeno elettrico
La Società, a parziale deroga dell’art. 27, lettera b) 7, Danni esclusi dall’Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non indennizza i danni:
verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
causati da usura o da carenza di manutenzione;
per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Relativamente alle apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purché:
l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
le apparecchiature siano protette con dispositivi, realizzati ed installati a regola d’arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.
Inoltre, nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione è applicato uno Scoperto del 10% con il minimo pari a due volte la Franchigia prevista dall’art. 72 “Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie”.
Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l’applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo pari a due volte la Franchigia prevista dall’art. 72, “Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie”.
Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva non è operante quanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 56 - Guasti macchine/ Elettronica
La Società, a parziale deroga dell’art. 27, lettere b 6) e b 7), Xxxxx esclusi dall’Assicurazione, indennizza i danni materiali direttamente causati da guasti meccanici a macchinari ed attrezzature, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati.
La Società non indennizza i danni:
a) dovuti: all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e delle attrezzature e ad esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
c) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori;
d) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.
Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e dei disturbi di funzionamento verificatisi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne.
A parziale deroga dell’Articolo 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di danno a:
trasformatori in esercizio da oltre 12 anni, l’Indennizzo terrà conto del degrado degli avvolgimenti che verrà fissato nella misura del 5% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 50%;
pacchi lamellari costituenti il nucleo in esercizio da oltre 12 anni, l’Indennizzo terrà conto del degrado che verrà fissato nella misura del 2% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 30%.
Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva non è operante quanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Estensione di copertura
Supporto dati, maggiori costi e programmi in licenza d’uso
In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti;
- i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza d’uso.
L’indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.
Beni ad impiego mobile
I macchinari, le attrezzature ed i materiali elettronici ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all’aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/I indicate in polizza, sono assicurati, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo “Esclusioni” lett. i), anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
La garanzia opera anche per tutti i rischi previsti dalla presente polizza, ivi compresi i danni di furto o rapina od I guasti avvenuti in occasione del trasporto.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.
La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:
- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
Tali estensioni sono prestate entro i limiti di indennizzo previsti alla tabella riepilogativa.
Art. 57 - Furto e rapina
La Società, a parziale deroga dell’art.27, lett. b 1), Danni esclusi dall’Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, nei locali aventi mezzi di chiusura come specificato nelle definizioni e che l'autore del reato si sia introdotto nei locali chiusi in uno dei seguenti modi:
violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, uso di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.
In presenza di locali e mezzi di chiusura non conformi a quelli soprarichiamati la Società corrisponde all’Assicurato il 90% dell’importo del danno liquidato a termini di Polizza, restando
il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non esista o non sia operante alcuna difesa esterna.
Sono parificati ai danni del furto i danni materiali causati dai ladri o gli atti vandalici alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Estensione di copertura
Sono coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto di beni assicurati:
1- agevolati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e dei loro Amministratori;
2- commessi o agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato
devono rispondere;
3- perpetrati da incaricati della sorveglianza
La Società, a parziale deroga dell’art. 27, lett. b1) Danni esclusi dall’Assicurazione e di quanto previsto al precedente capoverso, presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi sopra previsti, anche se l'autore del furto sia dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni esistenti, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di rapina purché l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati o locali usando violenza o minaccia alle persone, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Rifacimento archivi
Nel caso di danno al materiale di archivio, la Società risarcisce le spese necessariamente sostenute per il rifacimento della documentazione sottratta o danneggiata. Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 25.000,00 per sinistro.
Furto con destrezza
L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza (furto commesso con speciale abilità personale in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti) all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi ed in presenza di addetti, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 20.000,00 per sinistro.
Portavalori
Relativamente ai valori trasportati la garanzia è operante esclusivamente nell’ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano per:
il furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
il furto strappando di mano o di dosso i valori medesimi;
la rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, suoi amministratori o dipendenti addetti a tale mansione mentre, al di fuori dei locali dell’Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto.
La presente garanzia aggiuntiva è prestata a “Primo rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione di quanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI relative alle garanzie furto e rapina
57.1 Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro – Reintegro automatico delle somme assicurate.
In caso di Xxxxxxxx, la somma assicurata ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.
Qualora, a seguito del Sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Si conviene che, i relativi limiti di Indennizzo, ridottisi in seguito a Sinistro, saranno automaticamente e con pari effetto reintegrati nei loro valori originari, e ciò fino al raggiungimento della somma o dei limiti di Indennizzo inizialmente previsti. Il Contraente/Assicurato corrisponderà il rateo di Premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 18 - Recesso in caso di Sinistro - delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.
57.2 Recupero delle cose rubate
Se le cose colpite da Sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'Indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.
57.3 Cumulo Scoperti
Qualora siano operanti in concomitanza più Scoperti, questi verranno applicati in misura complessivamente non superiore al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante anche una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
57.4 Sospensione della garanzia per locali incustoditi
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, la garanzia furto è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno.
57.5 Condizione relativa ai Valori
Relativamente alle garanzie furto e rapina, è condizione essenziale, per l’efficacia di queste, che i Valori siano posti in cassaforte e/o cassetti chiusi a chiave nei locali indicati nel presente contratto.
57.6 Determinazione dell’ammontare del danno
A deroga di ogni diversa condizione contenuta nella presente Polizza, l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del Sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 58 - BUONA FEDE
A parziale deroga dell’Art. 2 “Aggravamento del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 59 - CHIUSURA INCHIESTA
In caso di danno l’Assicurato è esonerato dalla presentazione del Certificato di chiusa inchiesta; l’Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il Certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. L’Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l‘indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dell’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
Art. 60 - ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i beni oggetto dell’assicurazione antecedentemente la stipula della polizza di assicurazione non potrà essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.
Art. 61 - TERMINI PAGAMENTO INDENNIZZO
I termini previsti all’Art. 71 delle Condizioni Generali di Assicurazione dovranno essere rispettati perentoriamente. Nel caso in cui non fossero rispettati, il Contraente ha la facoltà di mettere in mora la Società fissando un ulteriore termine di 15 giorni.
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 62 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 63 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 8 (otto) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c) rilasciare, nei 5 (cinque) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alla partita "merci", il Contraente o l'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica relativa al costo delle merci distrutte o danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
In caso di furto o rapina il Contraente o l'Assicurato deve:
f) a modifica di quanto indicato ai precedenti punti b) e c), darne avviso alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne é venuto a conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di Polizza;
g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
h) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere g) e h) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si é raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Art. 64 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione del danno o della perdita documenti o mezzi non veritieri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente i documenti necessari alla dimostrazione del danno o le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 65 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da quest’ultimo designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 66 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze non comunicate che avessero aggravato il rischio; verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 52 “Interpretazione del contratto”;
3) verificare, l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in Polizza;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 65 “Procedura per la valutazione del danno” lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 67 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
1. fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
2. macchinari, attrezzature ed arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
3. merci - si stima il valore in relazione a natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina:
per fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
per macchinari, attrezzature, arredamento e merci (punti 2 e 3): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo art. 69 “Assicurazione parziale”.
Per i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’assicurato deve restituire alla Società l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 68 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 67 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 15%, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 15% e quello risultante al momento del Sinistro, fermo quanto disposto dall'art. 45 “Valore a nuovo” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 69 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, si applica l’art. 1910 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 70 - Limite massimo dell'Indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 71 - Pagamento dell'Indennizzo
Verificata l'operatività delle garanzie, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'Indennizzo, la Società provvede al pagamento dello stesso entro 30 giorni, a condizione che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei relativi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata.
LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE
Art. 72 - Limiti di Indennizzo
Salvo gli specifici limiti di Indennizzo riportati nelle Delimitazioni, Estensioni di garanzia, Condizioni Particolari e nelle Garanzie Aggiuntive, in nessun caso la Società indennizzerà, per ogni sinistro importo superiore a € 30.000.000,00 , con i seguenti sottolimiti:
GARANZIA PRESTATA | LIMITE DI INDENNIZZO PER UNO O PIU’ SINISTRI E PER UBICAZIONE/INSEDIAMENTO E PER ANNUALITA’ ASSICURATIVA | FRANCHIGIA/SCOPERTO PER UBICAZIONE/INSEDIAMENTO |
Ogni danno | == | € 5.000,00 salvo le diverse franchigie e/o scoperti previsti per specifiche garanzie,di seguito precisati: |
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi | 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 per sinistro | 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 per sinistro |
Terrorismo | 50% della Somma Assicurata per singola ubicazioni/insediamento con il limitedi € 5.000.000,00 | 10% del danno con il minimo di € 10.000,00 per sinistro |
Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportato, trombe d’aria, grandine | 60% della Somma Assicurata per singola ubicazioni/insediamento | 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 per sinistro |
Sovraccarico neve | 50% della Somma Assicurata per singola ubicazioni/insediamento con il limitedi € 1.000.000,00 | 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 per sinistro |
Terremoto | 50% della Somma Assicurata per singola ubicazioni/insediamento con il limitedi € 5.000.000,00 | 10% del danno con il minimo di € 25.000,00 per sinistro |
Alluvioni,Inondazioni, Allagamenti | 50% della Somma Assicurata per singola ubicazioni/insediamento con il limitedi € 2.500.000,00 | 10% del danno con il minimo di € 25.000,00 per sinistro |
Acqua condotta e acqua piovana, intasamento gronde e pluviali | € 150.000,00 | €2.500,00 |
Ricerca e riparazione guasti | € 50.000,00 | € 2.500,00 |
Gelo | € 250.000,00 | € 5.000,00 |
Fenomeno Elettrico | € 250.000,00 | € 2.500.00 |
Innovazione del rischio | € 1.000.000,00 | € 5.000,00 |
Grandine su fragili | € 100.000,00 | € 5.000,00 |
GARANZIA PRESTATA | LIMITE DI INDENNIZZO PER UNO O PIU’ SINISTRI E PER UBICAZIONE/INSEDIAMENTO E PER ANNUALITA’ ASSICURATIVA | FRANCHIGIA/SCOPERTO PER UBICAZIONE/INSEDIAMENTO |
Movimentazione interna | € 30.000,00 | € 2.000,00 |
Onorari periti e consulenti | € 150.000,00 | nessuna |
Maggiori spese | € 100.000,00 | € 5.000,00 |
Rimozione e ricollocamento | € 150.000,00 | € 5.000,00 |
Crollo e collasso strutturale | € 250.000,00 | € 25.000,00 |
Valori in genere | € 100.000,00 | € 5.000,00 |
Perdita pigioni | € 200.000,00 | |
FURTO | ||
Furto e rapina | € 100.000,00 a PRA | € 1.000,00 |
Danni da furto e tentato furto | € 25.000,00 | € 1.000,00 |
Portavalori | € 10.000,00 | |
Valori in cassaforte | €10.000,00 | € 1.000,00 |
GUASTI MACCHINE/ELETTRONICA | ||
Guasto macchine/Elettonica | € 300.000,00 | 10% del danno con il minimo di € 1.000,00 per sinistro |
Supporto dati | € 20.000,00 | 10% del danno con il minimo di € 500,00 per sinistro |
Maggiori costi | € 50.000,00 | € 1.000,00 |
Programmi in licenza d’uso | € 10.000,00 | € 1.000,00 |
Beni ad impiego mobili | € 10.000,00 | € 500,00 |
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Ubicazione del rischio | Ovunque nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino,ove l’Ente ha un interesse. |
Caratteristiche costruttive dei fabbricati | Costruzioni in muratura, pietra e/o cemento, cemento armato e/o materiali incombustibili e/o materiali combustibili. |
Attività esercitata | Gestione servizio idrico integrato ATO 1 Toscana compresi uffici, depositi, servizi generali, sociali, aziendali ed ogni altra minore dipendenza comunque attinente. |
SOMME ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Partita Assicurata | Somma Assicurata | Tasso imponibile ‰ | Premio imponibile |
1-Fabbricati | € 5.770.768,00 | ||
2-Macchinari,Impianti, contenuto e merci | € 841.656.870,00 | ||
3-Ricorso Terzi | €5.000.000,00 | ||
4-Spese di demolizione e sgombero in aggiunta a quanto previsto all’art.28 | € 1.000.000,00 | ||
8-Furto e rapina | € 100.000,00 | ||
9-Guasti macchine | € 300.000,00 |