Comune di
Comune di
C A S T E L D E L P I A N O
Provincia di Grosseto
Regolamento per le Acquisizioni in economia di Beni, Servizi e Lavori
(approvato con deliberazione C.C. n del )
Indice Generale
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 2
Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia 2
Art. 3 – Lavori in economia 2
Art. 4 – Forniture in economia 3
Art. 5 – Servizi un economia 5
Art. 6 – Affidamento di servizi tecnici attinenti la realizzazione di lavori pubblici 7
Art. 7 – Responsabile del procedimento 7
Art. 8 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta 8
Art. 9 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario 8
Art. 10 – Atti della procedura 9
Art. 11 – Scelta del contraente…………………………………………………………….. 9
Art. 12 – Offerta economicamente più vantaggiosa 10
Art. 13 – Garanzie e forma della stipulazione 10
Art. 14 – Contenuto dell’atto di cottimo 11
Art. 15 – Mezzi di tutela 11
Art. 16 – Norma finale 11
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CEE e 2004/18/CEE”, disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e servizi.
2. Per la fornitura di beni e la prestazione di servizi resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.
4. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e devono essere raccordati con l’attività di programmazione degli organi di governo.
5. La determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonché dei costi della sicurezza.
6. Ai fini del presente regolamento tutti gli importi si intendono al netto di IVA.
Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia
1. L’esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
a. In amministrazione diretta;
b. Per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell’ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento a soggetti esterni all’ente, purché in possesso dei necessari requisiti.
Art. 3 – Lavori in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, nei limiti d’importo previsti dalla legge,, i seguenti lavori:
a.manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
1°. prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
2°. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali, sgombero neve e provvedimenti antigelo;
3°. rientrano in tale ambito i lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del
D.P.R. n. 380 del 2001 ovvero della legge regionale 1/2005 e s.m.i.. -
4°. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica
amministrazione;
5°. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
6°. tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
01) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compresi i servizi a rete sottostanti, e gli spazi a verde pertinenti;
02) manutenzione delle opere relative ai corsi d’acqua superficiali, alle fognature bianche, manutenzione e pulizia degli arenili;
03) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
04) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all’Ente o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
05) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, eventualmente non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
06) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini, di impianti elettrici e di riscaldamento nonché di reti tecnologiche e di telecomunicazione;
07) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
08) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
b.interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell’Ente;
c. lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
d. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
e.completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore o lottizzante inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori; sono riconducibili a tale ambito i lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori o lottizzanti in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario o di dispositivo giurisdizionale;
Art. 4 – Forniture in economia
1. È ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i seguenti beni, entro il limite di valore stabilito dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici:
a) arredi e attrezzature per le quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
o) attrezzature per il gioco e l’arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi;
p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali, segnaletica verticale, materiale per la segnaletica orizzontale, dissuasori e parapedonali;
q) materiali,attrezzature e utensili occorrenti per interventi di manutenzione ( materiale edile, di ferramenta, falegnameria,vetreria,elettrico,vernici, plastiche…)
r)piante, siepi,essenze arboree e legname;
s) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
t) acquisto di contrassegni legali, xxxxxxx, bolli, francobolli, altri valori bollati;
u) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
v) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
z) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
x) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, impianti antintrusione e attrezzature antincendio (estintori, idranti…);
c) automezzi, motomezzi, macchine operatrici, autocarri, autovetture, veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi.
Art. 5 – Servizi in economia
È ammesso il ricorso all’acquisizione in economia, entro il limite di valore stabilito dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici, per i seguenti servizi per la cui elencazione si fa riferimento agli allegato II. A e II. B al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163;
a. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II. A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
b. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui al citato allegato II. A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
c. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II. A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
d. servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II. A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
e. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II. A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 812, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f. servizi informatici e affini di cui all’allegato II. A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g. elaborazione, stampa e spedizione della documentazione necessaria alla riscossione di entrate comunali; lettura ottica ed acquisizione dati inerenti denunce e versamenti a favore del Comune; materiale affissione dei manifesti negli impianti riservati alle pubbliche affissioni;
h. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II. A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
i. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui all’allegato II. A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
j. servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II. A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k. Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria anche integrata non rientranti nella disciplina di cui all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006, servizi attinenti l’urbanistica e la paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi, di cui al citato allegato II.A, categoria 12, CPC 867, ivi compresi i servizi tecnici integrativi delle progettazioni di opere pubbliche eseguite da tecnici comunali ai sensi dell’art. 92 del citato decreto, ovvero servizi tecnici da affidare in danno di soggetti inadempienti ovvero in caso di gara deserta;
l. servizi pubblicitari cui all’allegato II. A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
m. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II. A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
n. servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II. A, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
o. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione, espurghi, rimozione materiali tossico-nocivi speciali e relativi smaltimenti,smaltimento rifiuti, smaltimento di carcasse animali e servizi analoghi di cui all’allegato II. A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
p. servizi alberghieri di cui all’allegato II. B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
q. servizi di ristorazione di cui all’allegato II. B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
r. servizi di trasporto per via d’acqua di cui all’allegato II.B, categoria 19, n. rif. CPC 72;
s. servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti di cui all’allegato II.B, n. rif. CPC 74;
t. servizi legali di cui all’allegato II.B, categoria 21, n. rif. CPC 861;
u. servizi di collocamento e reperimento di personale (esclusi i contratti di lavoro) di cui all’allegato II.B, categoria 22, n. rif. CPC 872;
v. servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II. B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
w. servizi relativi all’istruzione anche professionale di cui all’allegato II. B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
x. servizi sanitari e sociali cui all’allegato II. B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
y. servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II. B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
z. servizi di magazzinaggio, facchinaggio, allestimento strutture mobili per manifestazioni, spettacoli e simili.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all’allegato II. B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
x. xxxx, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni, automezzi, macchine operatrici e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo 4;
b. locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
c. servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
d. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
e. servizi tecnici, alle condizioni e con le modalità indicate nell’articolo che segue;
f. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.
3. Possono altresì essere eseguite in economia i servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori o alla fornitura di beni.
Art. 6 – Affidamento di servizi tecnici attinenti la realizzazione di lavori pubblici
1. I servizi di progettazione, direzione lavori e prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice, sono affidati secondo la disciplina indicata nel richiamato art. 91;
2. L'acquisizione dei servizi di progettazione, direzione dei lavori ed accessori, di collaudo e delle prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1e 5 del codice, possono essere effettuate ai sensi dell’art. 125, comma11 del Codice nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma4 del presente regola memento e in tal caso il limite per l’affidamento diretto è stabilito in Euro 20.000,00
3. Per gli importi pari o superiori a 20.000,00 € ed inferiori a 100.000,00 €, si procederà con le modalità di cui agli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
1. L’amministrazione opera a mezzo del Responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che resta a suo carico ogni compito e responsabilità non esplicitamente
indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento. Di norma le funzioni di R.U.P. sono espletate da un soggetto diverso dall’incaricato delle funzioni di Direttore dei Lavori.
3. Il Responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze dell’Area ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 8 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta
1. Il Responsabile del servizio provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.
2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni, con le modalità fissate dal presente regolamento, per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
Art. 9 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del servizio, o su sua delega, il responsabile del procedimento, richiede, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1 comma 4 , di norma, cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. I soggetti a cui inviare la lettera d’invito possono essere individuati attingendo, con criterio rotazionale, da appositi elenchi che ciascun Responsabile del servizio, valutata la necessità, provvederà a costituire nell’ambito delle materie e delle funzioni di propria competenza, oppure da apposite indagini di mercato svolte sulla base di informazioni assunte dalla stampa o da siti internet o nell’ambito dell’Ente o di altri Enti in relazione a procedure similari precedentemente svolte, o da elenchi da questi formati.
La lettera di invito, di norma, contiene:
a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b) le eventuali garanzie e cauzioni definitive, nonché, se del caso, le garanzie d’uso;
c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
e) le modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento;
f) il termine o i termini assegnati per l’esecuzione del lavoro o delle forniture e le eventuali penalità per i ritardi;
g) la richiesta che l’offerente espliciti la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall’eventuale capitolato e di uniformarsi alle vigenti disposizioni nonché, se del caso, alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 8, della legge 13/8/2010 n. 136;
Il cottimo fiduciario di regola è formalizzato mediante scrittura privata oppure da apposita lettera con la quale il Responsabile del Servizio dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi.
Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere superfluo, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
d) agli affidamenti per cottimo fiduciario si applicano le disposizioni di cui all’art. 125, comma 11 del Codice;
Art. 10 – Atti della procedura
La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o posta elettronica. Nel caso di intervento d’urgenza o di lavori di somma urgenza, l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Servizio predispone un capitolato ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del Servizio redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega alla lettera di invito.
Art. 11 – Scelta del contraente
La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
b) in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non si ritenga rilevante l’eventuale variazione qualitativa.
L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione. Qualora lo ritenga opportuno il responsabile del servizio potrà avvalersi di una Commissione composta da 3 membri e presieduta dal Responsabile stesso o da un dipendente delegato.
Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell’offerta dell’affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
Il verbale delle operazioni conclusive dell’affidamento è approvato con determinazione.
Art. 12 – Offerta economicamente più vantaggiosa
Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell’Ente (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento e l’esame delle offerte deve essere effettuato da una Commissione composta con le modalità stabilite dal precedente art. 11 comma 2
Nello stesso caso, nell’esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell’amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell’affidamento.
Art. 13 – Garanzie e forma della stipulazione
I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.
I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle garanzie di cui all’art. 113 del
D. Lgs. 163/2006 per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a 20.000,00 € e per tutti gli affidamenti di forniture e servizi di importo fino a 10.000,00 €.
La stipulazione dei contratti del Comune avviene nelle seguenti forme:
a. in forma pubblico-amministrativa, a mezzo del Segretario comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento;
b. per scrittura privata autenticata, nei casi consentiti e sulla base delle indicazioni interne all'ente quando trattasi di atti per i quali la legge non prescriva l'atto pubblico;
c. per scrittura privata, quando il rapporto si perfezioni tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di intervento di pubblici ufficiali.
Per importi superiori ad Euro 10.000,00 IVA esclusa, si potrà procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata autenticata, anche con sottoscrizione della determinazione dirigenziale contenente tutti gli elementi del contratto. Tale soglia è elevata ad € 20.000,00 nel caso di contratti aventi ad oggetto lavori, o i servizi di cui all’art. 5 comma 1, lettere e), j), l), n), p), t), w).
Se il valore risulti inferiore ad Euro 10.000,00 IVA esclusa, si potrà procedere direttamente con le seguenti forme:
1) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata;
2) apposita determinazione dirigenziale, sottoscritta dall'affidatario;
3) corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
4) obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare
5) altre eventuali forme con utilizzo di strumenti elettronici, compatibilmente con le norme vigenti.
Art. 14 – Contenuto dell’atto di cottimo
Qualora venga scelta la forma dell’atto di cottimo, questo deve contenere:
a) L’elenco dei lavori e delle somministrazioni, o dei servizi o delle forniture
b) I prezzi unitari per le acquisizioni il cui corrispettivo è a misura e l’importo di quelle il cui corrispettivo è a corpo
c) Le condizioni di esecuzione
d) Il termine di ultimazione dei lavori o dei servizi o il termine di scadenza della consegna delle forniture
e) Le modalità di pagamento
f) Le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista
g) Le eventuali garanzie
Art. 15 – Mezzi di tutela
Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l’Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso alla risoluzione in danno previa diffida, secondo quanto previsto dal Codice civile.
Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006 in materia di transazione e accordo bonario nonché l’art. 19 della L.R.T. 38/07
Per i contratti relativi a cottimo di lavori, si applica altresì quanto disposto dagli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 del D.Lgs 163/2006
Art. 16 – Norma finale
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 12/4/2006 n. 163.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le previgenti disposizioni con esso incompatibili.
DISCUSISONE
Sono presenti gli Assessori Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxx. Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.
Il Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxx propone alcune modifiche:
- Articolo 6 – punto 2. e punto 3. (limite di Euro 20.000,00;
- Articolo 7 – punto 2. ( funzioni di R.U.P. a soggetto diverso dal Direttore dei Lavori)
Il Consiglio Comunale accoglie le modifiche proposte e successivamente il Sindaco pone in votazione l’approvazione della presente deliberazione, con il seguente risultato:
- CONSIGLIERI PRESENTI N. 13
- CONSIGLIERI VOTANTI N. 13
- ASTENUTI NESSUNO
- VOTI FAVOREVOLI N. 13
La deliberazione viene approvata con voti unanimi espressi nelle forme di legge.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.