CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
S.C. Servizio Farmacia S.C. Laboratorio di Patologia Clinica
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
ART. 23, comma 15, D.LGS 50/2016 SCHEMA PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell’appalto misto per la “fornitura di sistemi analitici in automazione per l’esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva di Primo Livello, e connessi lavori e servizi, per la U.O.C. di Patologia Clinica dell’A.O.U. di Sassari”.
Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 1
Gruppo di progettazione | |
S.C. Laboratorio di Patologia Clinica | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx |
S.C. Farmacia | Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
S.C. Ufficio Tecnico | Ing. Xxxxxxx Xxxxx |
S.C. Acquisizione Beni e Servizi (Supporto giuridico – amministrativo) | Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Geom. Xxxxxx Xxxxxxx |
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
1. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria e l’operatore economico esecutore, in relazione alle caratteristiche della fornitura in service richiesta.
2. In particolare, il presente capitolato speciale, ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs.
n. 50/2016, comprende le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri di selezione delle offerte e degli operatori.
3. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:
Azienda o A.O.U. la Stazione Appaltante che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche “Committente” o “Azienda”.
Aggiudicatario il Concorrente primo classificato nella graduatoria finale di merito per l’affidamento del contratto in oggetto, che assume il ruolo di “Contraente”.
Capitolato speciale questo documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra l’Azienda e l’Aggiudicatario (di seguito anche “Capitolato”).1
Concorrente ciascuno dei soggetti, in forma singola o raggruppata, che presentano offerta per la Gara per l’affidamento del contratto in oggetto.
Contratto il contratto di appalto del servizio in oggetto, che sarà stipulato fra l’Azienda e l’Aggiudicatario.
D. Lgs. n. 50/2016 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 2
contratti pubblici, di seguito anche “Codice”.
D.P.R. n. 207/2010 il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», parte vigente.
Documenti di Gara il presente Capitolato, comprensivo della Relazione tecnico-illustrativa del contratto, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del contratto in oggetto.
Gara questa gara, bandita per l’affidamento del contratto in oggetto.
Linee Guida ANAC 2/2016 Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (approvate con Determinazione ANAC 21 settembre 2016, n. 1005) e s.m.i.
Linee Guida ANAC 3/2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni" (approvate con Determinazione ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096) e s.m.i..
DEC il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell’art.
31, comma 5 del Codice.
Forniture a noleggio il complesso delle attività che l’operatore economico aggiudicatario dovrà svolgere nell’ambito del Contratto e che costituiscono oggetto della Gara, ai sensi del presente Capitolato.
ART. 2 - INQUADRAMENTO DI CONTESTO
1. La U.O.C. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche, ora ridenominata Struttura Complessa di Patologia Clinica (di seguito “Laboratorio”) secondo quanto stabilito dall’Atto Aziendale, approvato con DDG n. 556 del 10.10.2017, opera nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nell’ambito del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata ed eroga l’attività assistenziale in favore dei degenti delle UO Aziendali e dell’utenza esterna, con accesso diretto.
2. Il Laboratorio è collocato al primo piano di uno stabile denominato “Palazzo Rosa”. Gli spazi sono suddivisi in una superficie di circa 900 mq dedicato prevalentemente alla parte analitica e una superficie adiacente dedicata prevalentemente a servizi di supporto. Qui viene svolta l’accettazione e il check in dei campioni provenienti dalle UO e dai punti prelievo, mentre uno spazio è dedicato alla consegna dei campioni pronti, separato dalla sala d’attesa, per i pazienti oncologici ed ematologici che accedono direttamente al front office per l’accettazione delle richieste e, successivamente, ai box prelievi. Al piano terra sono collocate le postazioni per il front office delle accettazioni dell’utenza esterna, paganti ed esenti, separate dalla sala d’attesa e dai box prelievi.
3. Le attività del Laboratorio sono svolte in aree organizzative che caratterizzano le seguenti fasi di
lavorazione:
• Attività Preanalitica: interessa tutti i percorsi di accoglienza, gestione amministrativa, 3
ricezione dei campioni e smistamento;
• Attività analitica: distribuita in settori di indagine identificati dalle seguenti tipologia di test e dalle tecnologie a disposizione:
Chimica Clinica e Immunometria, Area siero caratterizzata da un elevato impatto tecnologico e informatico;
Ematologia; Coagulazione;
Autoimmunità- Allergologia;
Proteine specifiche e tipizzazione delle componenti monoclonali; Microbiologia;
Diagnostica molecolare; Endocrinologia RIA-XXXX;
Uroanalisi / diagnostica patologie gastro-intestinali.
L’attività viene suddivisa in:
routine, evasa prevalentemente nel turno di mattina;
urgenza erogata in regime H24 per 365 giorni.
4. L’Azienda Ospedaliero Universitaria si riferisce ad un bacino di utenza (rif. Anno 2016) di 493.788 abitanti di cui 243.196 (49.2%) maschi e 251.275 (50.8%) femmine; gli stranieri residenti sono 20.808, in prevalenza rumeni, seguiti da marocchini e senegalesi (dati ISTAT 2016). Il numero di accessi corrisponde al numero di richieste generate a sistema (le richieste sono il raggruppamento di una o più impegnative, identificate singolarmente nell’accettazione).
5. L’attività assistenziale erogata dal Laboratorio Analisi, è rivolta ai degenti delle UO Aziendali e all’utenza esterna con accesso diretto. A seguire, si riportano, in tabella, i flussi delle attività di laboratorio.
1.Tabella: numero prelievi venosi/anno 2016 – utenti esterni
Numero di prelievi | 70 905 |
Numero di operatori | 8 |
2. Tabella: Ripartizione delle richieste – utenti esterni e interni (esclusa la microbiologia)
Aree di richieste | Routine | Urgenze | Totali |
Interni | 140 439 | 71 750 | 225 152 |
Esterni | 113 162 | 7 450 | 120 612 |
Totali | 253 601 | 79 200 | 345 764 |
3. Tabella: XX Xxxxxxx di urgenza, numero di richieste fasce orarie
Fascia oraria | N. richieste | N. prestazioni |
24-8 | 27 892 | 76 439 |
8-14 | 52 011 | 251 225 |
14-20 | 29 376 | 155 888 |
20-24 | 12 376 | 73 991 |
Settore analitico | Linee analitiche | N. prestazioni |
Automazione | Chimica clin. Immun | 2 083 905 |
Sierologia Infettiva | 75 981 | |
Ematologia | Emocromi | 216 929 |
Emoglobine anomale | ||
Hb glicosilata/VES | ||
Coagulazione | Test coagulativi | 168 491 |
Proteine | elettroforesi | 47 429 |
Proteine specifiche | ||
Uroanalisi | E.urine | 88 520 |
Sangue occulto | ||
altro | ||
Immunologia | Autoimmunità | 21 326 |
altro | 695 | |
Allergologia | Test allergici/celiachia | 9 821 |
Diagn. molecolare | Onco-ematologia | 6 193 |
Genotipo, carica virale | 2 301 | |
RIA-XXXX | Test di nicchia | 9 021 |
Marcatori Tum. endoc |
4.Tabella distribuzione delle attività x settore analitico
4
Nell’Allegato 1 al presente Capitolato, si riporta il Flusso Campioni, pervenuti in laboratorio, per ora e giorno.
6. La redazione del presente documento tiene conto dell’attuale situazione organizzativa dei laboratori. In attuazione del moderno comparto diagnostico “HUB” del Laboratorio di Patologia Clinica, si stima un possibile incremento del fabbisogno del 30% rispetto alle prestazioni diagnostiche di chimica clinica e immunometria di cui al presente Capitolato.
7. Con Delibera del Commissario Straordinario n. 521 del 31/12/2015, concernente il progetto di
riorganizzazione dei laboratori dell’Azienda, sono stati definiti specifici indirizzi per la riorganizzazione e razionalizzazione del Laboratorio di Patologia Clinica nelle sue diverse attività, con la finalità di far convergere le diverse linee di attività, precedentemente dislocate nel Palazzo
Xxxxxxxx, nell’U.O.C. di Medicina Legale, nell’UOC di Medicina Nucleare e del laboratorio di Neurochimica, in un unico laboratorio centralizzato, in un’ottica di razionalizzazione della logistica e della organizzazione del servizio, tenuto conto delle strutture esistenti.
8. Costituisce, pertanto, obiettivo prioritario dalla Direzione Aziendale, l’implementazione del Piano di Centralizzazione dei Laboratori, con la finalità di pervenire alla condivisione delle stesse piattaforme produttive, valutando, in tal senso, la possibilità di centralizzare in un unico sito, da individuarsi in sede di prefattibilità, i laboratori di: Patologia Clinica; Microbiologia e Virologia; Tossicologia Forense; Medicina Trasfusionale.
9. L’intervento di centralizzazione dei laboratori, connotato dalla trasversalità delle competenze coinvolte e dalla forte valenza di natura strategica, richiede, tuttavia, una messa a sistema delle complessità, attraverso la predisposizione di uno Studio di prefattibilità, partendo dalla domanda dell’Azienda e con la definizione del quadro dei bisogni, per pervenire a contestualizzare l’offerta del sistema “Laboratorio Unico”, propedeutici all’indizione di una complessa gara di ambito comunitario, con la valutazione del possibile ricorso agli istituti del Partenariato Pubblico Privato.
10. Allo stato attuale, il Laboratorio risente, tuttavia, di importanti criticità che influiscono fortemente sull’identità, professionalità e benessere degli operatori, nonché sulla qualità percepita dagli utenti. Tali criticità sono riconducibili, principalmente:
all’obsolescenza della catena;
agli aspetti tecnologici degli strumenti analitici, ormai superati dall’offerta del mercato attuale;
ai numerosi interventi tecnici;
alla parcellizzazione dei test;
alla gestione manuale della preanalitica;
all’inadeguatezza dei locali; 5
all’impiantistica di gestione ricambi di aria, condizionamento, illuminazione e rumorosità non controllabili;
all’elevato consumo di acqua e all’elevata produzione di reflui;
alle difficoltà e disagi degli approvvigionamenti, suddivisi tra 3 ditte in RTI;
alle continue richieste di interventi al RTI aggiudicatario della gara indetta con deliberazione della ex Asl 1, n. 1196 del 27/12/2008, che opera in proroga di fatto da oltre due anni.
11. Il protrarsi delle situazioni negoziali di fatto, oltre al disallineamento rispetto alla normativa vigente in materia contrattuale, pur nell’ottica di garantire, in emergenza, i Livelli Essenziali di Assistenza, determina incertezze nello svolgersi del servizio, con possibili interferenze nell’erogazione delle prestazioni, in routine e in urgenza.
12. Le ulteriori criticità presenti nel Laboratorio Analisi, afferiscono agli ambiti dell’accoglienza e
accettazione dell’utenza esterna, della logistica e del supporto informatico nelle fasi di transizione.
13. L’A.O.U., nelle more dell’avvio e implementazione del progetto di Laboratorio Unico, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 521 del 31/12/2015, intende, pertanto, procedere all’indizione di una procedura di gara, suddivisa in 2 lotti, per la fornitura di strumenti analitici integrati in un sistema di automazione dotato di storage dei campioni analitici, finalizzata all’esecuzione degli esami chimico-clinici e immunometria in regime di routine e di urgenza H24, e correlati lavori e servizi accessori.
13. L’obiettivo della presente gara è, in questo senso, la razionalizzazione dei percorsi preanalitico, analitico e post-analitico, che dovrà comportare:
a) la riduzione del numero di provette utilizzate nel prelievo;
b) la razionalizzazione e automatizzazione dell’aliquotazione dei campioni da destinare ai settori specialistici;
c) la garanzia di un livello di sicurezza operativa superiore all’attuale, in ragione della diminuzione di operazioni manuali richieste per la gestione dei campioni biologici;
d) la riduzione del numero di strumenti analitici;
e) il miglioramento dell’attuale Turn Around Time (TAT), in particolare della fase pre e post analitica;
f) l’omogeneità della tecnologia analitica e le metodiche.
14. Nel Laboratorio, in esito alla gara d’appalto in oggetto, saranno valorizzate, nell’ottica di un moderno comparto diagnostico di ospedale “HUB”, le varie specificità, anche attraverso una più completa integrazione con le attività di didattica e di ricerca, proprie della funzione universitaria in essa esplicate.
15. A fronte della consistente implementazione e differenziazione degli esami, che le Unità Operative dovranno richiedere, e della esigenza di fornire risultati ad elevata qualità, con il massimo livello di accuratezza, standardizzazione e tracciabilità, con maggiore celerità e garanzia di massima sicurezza per l’operatore, si ritiene indispensabile procedere all’appalto misto per la “fornitura di sistemi analitici in automazione per l’esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva di Xxxxx Xxxxxxx, e connessi lavori e servizi, per la U.O.C. di Patologia Clinica dell’A.O.U. di Sassari”. La fornitura a noleggio dei sistemi diagnostici (automazione, strumenti analitici, reagenti, controlli, calibratori e correlati materiali di consumo), dovrà essere basata essenzialmente su tecnologie ad alta automazione, che rispettino gli obiettivi
prefissati nel presente Capitolato.
16. Le acquisizioni e implementazioni tecnologiche di cui alla gara in oggetto, dovranno essere 6 dislocate presso altra struttura dedicata, in esito al processo di centralizzazione delle attività laboratoristiche di cui sopra e, pertanto, i sistemi analitici e di automazione dovranno essere trasferiti, a cura e carico della ditta aggiudicataria, con i necessari, eventuali, adeguamenti dell’automazione agli spazi e ai percorsi analitici.
17. La presente procedura di gara sarà aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
18. L’appalto è disciplinato dal D. Lgs 50/2016, dalle Linee Guida ANAC nn. 2/2016 e 3/2016, dal Bando di Gara, dal Disciplinare e relativi allegati nonché dall’art. 1655 e seguenti del Cod. Civ., oltre che dal presente Capitolato.
19. Il presente appalto è regolato, altresì:
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione n 29 del 26 Gennaio 2017, per il periodo 2017/2019;
- dal Codice di comportamento dell’AOU, adottato con Delibera del Commissario Straordinario
n. 504 del 24 dicembre;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.
20. Con riferimento alle norme tecniche in materia, si precisa che i reagenti e i prodotti devono essere conformi alla Direttiva Europea 98/79 (Dispositivi Medici Diagnostici in vitro), recepita dal Decreto Legislativo
332/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e alla Direttiva Europea 93/42, recepita dal Decreto Legislativo 46/1997, e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell’Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale e rispettare:
- per i Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro, la Direttiva Europea 98/79, recepita dal Decreto Legislativo 332/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici, la Direttiva Europea 2004/108 (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336);
- per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata (50-1000 V) e continua (75-1500 V), la Direttiva Europea 2006/95 (Bassa Tensione, ex 73/23);
- per le Apparecchiature con organi meccanici in movimento, la Direttiva Europea 2006/42 (Macchine, ex 89/392 e 98/37);
- Dispositivi utilizzati in Laboratorio conformi alla Norma specifica sugli apparecchi da Laboratorio CEI 66.5 (EN61010-1);
- il Decreto Legislativo 81/08, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro;
- il DPR 459/96 (Regolamento di attuazione delle Direttive Europee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 relative alle macchine), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha ad oggetto l’affidamento, suddiviso in due lotti distinti, tramite procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, della fornitura in service di strumenti analitici integrati in 7
un sistema di automazione, per l’esecuzione di esami chimico-clinici, di immunometria in routine e in urgenza H24, comprendente la strumentazione in noleggio e relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria, corsi di addestramento, interfacciamento con il sistema gestionale del Laboratorio Analisi, aggiornamento hardware e software, nonché tutte le attrezzature necessarie e complementari all’esecuzione del servizio, quali la fornitura dei reagenti, controlli, calibratori e materiali di consumo per l’esecuzione delle procedure diagnostiche occorrenti al Laboratorio di Analisi.
2. L'importo complessivo a base d’asta della fornitura “in service” di cui ai lotti 1 e 2, per un periodo di due anni (comprensivo dei costi di noleggio, assistenza tecnica, addestramento, interfacciamento del sistema, dei costi dei reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo e di tutti i costi e gli oneri previsti a carico del fornitore nel presente capitolato), rinnovabile per un altro anno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è stimato in € 8.034.685,24 (IVA, nella misura di legge, e CNPAIA escluse), comprensivo dei lavori, di importo pari a € 475.000,00 (afferenti al solo lotto 1, comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso), degli oneri di sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, per entrambi i lotti, dei corrispettivi per la progettazione, pari a € 34.685.24. Tutti gli importi sono al netto di IVA (e, per i servizi di progettazione, al netto di CNPAIA, pari a 1.387.41 €).
3. Il rinnovo per un anno è previsto quale scelta facoltativa dell’’Azienda, opzionabile alla conclusione del biennio di durata dell’appalto, ove non sia aggiudicata la gara per l’implementazione del Laboratorio centralizzato, di cui alla Delibera n. 521/2015.
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti e importi relativi | |||
Lotto | Descrizione | Importo a BdA per il triennio (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi) | Importo a BdA per annualità (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi) |
1 | Fornitura in noleggio di sistemi analitici in automazione, di diagnostici e materiale di consumo per l’esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva, comprensiva di progettazione e lavori edili ed impiantistici, noleggio delle apparecchiature, assistenza tecnica, addestramento personale, interfacciamento del sistema, costi di tutti i reagenti elencati nell’Appendice n. 1, calibratori, controlli e materiali di consumo e di tutti i costi e gli oneri previsti a carico del fornitore dal presente capitolato. | € 7.124.685,24 (inclusi lavori, progettazione, oneri di sicurezza del PSC e oneri di sicurezza da rischi interferenziali) | 1° annualità € 2.709.685,24 (con lavori e progettazione) |
2° annualità € 2.207.500,00 | |||
3° annualità € 2.207.500,00 (opzione) | |||
2 | Fornitura di un sistema analitico con metodica di chemioluminescenza (CLIA) per l’esecuzione di esami non contemplati nel lotto n. 1 a completamento dell’automazione di Chimica Clinica e Immunometria. | € 910.000,00 (inclusi oneri di sicurezza da rischi interferenziali) | 1° annualità € 303.333, 33 |
2° annualità € 303.333, 33 | |||
3° annualità € 303.333, 33 (opzione) | |||
Somma importo complessivo a base d’asta per due lotti | € 8.034.685,24 | € 8.034.685,24 |
4. Nella Tabella 1 che segue sono descritti i due lotti nei quali è suddiviso l’appalto.
8
5. Con riferimento al Lotto 1, si riporta, nella Tabella 2 che segue, il Quadro Economico, con la quotazione delle prestazioni, restando inteso che costituiscono prestazioni secondarie residuali, la progettazione e la realizzazione dei lavori edili ed impiantistici necessari all’adeguamento dei laboratori, sia per l’installazione dei nuovi macchinari, sia per conseguire l’accreditamento sanitario.
Tabella n. 2 – LOTTO 1 – Quadro Economico Fornitura in service di sistemi analitici in automazione, di diagnostici e materiale di consumo per l’esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva, comprensiva di progettazione e lavori edili ed impiantistici, noleggio delle apparecchiature, assistenza tecnica, addestramento personale, interfacciamento del sistema, costi di tutti i reagenti elencati nell’Appendice n. 1, calibratori, controlli e materiali di consumo e di tutti i costi e gli oneri previsti a carico del fornitore dal presente capitolato. | ||
Prestazioni | Importi nel triennio | |
A | Fornitura in noleggio di sistemi analitici in automazione, diagnostici e materiali di consumo | € 6.600.000,00 |
B | Corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva | € 34.685.24 |
C | Lavori edili e impiantistici | € 460.000,00 |
D | Oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori connessi con le lavorazioni | € 15.000,00 |
E | Oneri di sicurezza da rischi interferenziali | € 15.000,00 |
F | Importo complessivo a base d’asta (sommano A+B+C+D+E) | €. 7.124.685,24 |
G | Importo soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza (“F” – [”D”+”E”]) | € 7.094.685,24 |
H | CNPAIA su “B” | € 1.387,41 |
I | I.V.A. al 22% sull’importo a BdA (imponibile “F”+”H”) | € 1.567.735,98 |
L | Importo lordo dell’intervento (“F”+ “H”+”I”) | € 8.693.808,63 |
6. Con riferimento al Lotto 2, si riportano, nella Tabella che segue, le prestazioni oggetto della fornitura e relativi oneri.
Tabella n. 3 – LOTTO 2 – Quadro Economico Fornitura in service di un sistema analitico automatizzato con metodica di chemioluminescenza (CLIA) per l’esecuzione di esami non contemplati nel lotto n. 1 a completamento dell’automazione di Chimica Clinica e Immunometria. | ||
Prestazioni | Importi nel triennio | |
A | Fornitura in service di un sistema analitico automatizzato con metodica di chemioluminescenza | €. 900.000,00 |
B | Oneri di sicurezza da rischi interferenziali | € 10.000,00 |
C | Importo complessivo a base d’asta (sommano A+B) | € 910.000,00 |
D | Importo soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza (“C” – “B”) | € 900.000,00 |
E | I.V.A. al 22% sull’importo a BdA (imponibile “C”) | € 200.200,00 |
F | Importo lordo dell’intervento (“C” + “E”) | € 1.110.200,00 |
7. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione, limitatamente al tempo strettamente necessario alla 9 conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 3.1 - Lotto 1. Fornitura in service di sistemi analitici in automazione per la chimica
1. Il Lotto 1 ha ad oggetto la fornitura in service di sistemi analitici in automazione, di diagnostici e materiale di consumo per l’esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva, comprensiva di progettazione e lavori edili ed impiantistici.
2. L’appalto dovrà prevedere, in particolare:
1. il trasporto e l’installazione delle apparecchiature e dei servizi necessari al loro funzionamento;
2. il collaudo della piattaforma analitica integrata con la fornitura degli impianti indispensabili per l’accreditamento del settore;
3. i reagenti, controlli, calibratori, materiale di consumo e quanto necessario per il numero di test indicati nell’Appendice n.1;
4. la formazione del personale;
5. la manutenzione e assistenza tecnica;
6. l’interfacciamento delle apparecchiature e collegamento al LIS del laboratorio Noemalife;
7. la progettazione definitiva ed esecutiva;
8. i lavori edili ed impiantistici.
3. Deve essere assicurata la fornitura completa, l’installazione delle apparecchiature e di tutti i servizi necessari per il buon funzionamento del sistema.
4. La fornitura prevede la riorganizzazione strutturale del Laboratorio con l’ottimizzazione dello spazio per l’accettazione dei campioni interni e, in prossimità dell’area siero e l’eventuale ricollocazione del settore di Ematologia - Coagulazione.
5. Durante le attività di disinstallazione della vecchia automazione, da parte dell’operatore uscente, e l’installazione e collaudo delle nuove apparecchiature, deve essere garantita la continuità delle attività assistenziali H24, con la fornitura di una tecnologia adeguata al carico di lavoro del Laboratorio secondo un crono programma ben definito.
6. I requisiti minimi delle forniture in service, sono di seguito indicati.
6.1. Sistema di preanalitica:
il sistema di accettazione, centrifugazione e smistamento dei campioni deve essere adeguato al numero delle provette distribuite secondo il flusso orario come riportato nelle tabelle allegate al presente capitolato;
deve essere previsto un backup del sistema in grado di gestire il flusso delle provette destinate ai settori analitici, secondo le configurazioni definite dal personale di laboratorio;
i sistemi devono essere collegati in rete per l’acquisizione della richiesta, la tracciabilità dei dati e dell’operatore;
deve assicurare la selezione delle provette non conformi alla richiesta, campione insufficiente e applicazione delle regole di appropriatezza inserendo tali campioni in rack dedicati;
la posizione delle macchine deve essere stabilita secondo il percorso dei punti di ingresso dei campioni e la disposizione di settori analitici;
devono essere in grado di gestire tutte le provette in commercio;
le provette per i settori devono essere inserite nei rispettivi rack degli strumenti in dotazione;
la capacità di centrifugazione delle provette deve essere uguale o superiore ai 300 tubi per ora 10
o comunque assicurare un flusso continuo dei campioni verso l’automazione per la fase analitica;
la stazione di preanalitica deve essere dotata di una postazione informatica con un adeguato schermo in grado di visualizzare in tempo reale tutte le attività e la tracciabilità del campione con un doppio chek in ingresso campione smistamento nei rack dedicati per strumento e settore.
6.2. Sistema di Automazione:
la potenzialità dell’automazione deve essere definita secondo i dati del carico di lavoro indicati in capitolato e i tempi di risposta dell’intero percorso al momento del massimo carico di lavoro;
il TAT del sistema (intervallo che intercorre tra il chek in e la disponibilità del risultato deve essere < di 45 minuti in urgenza e al massimo di due ore per qualsiasi pannello richiesto o comunque per quello con il test più lungo disponibile;
tutta l’automazione deve essere compatibile con le provette da siero (con separatore o no), plasma e urine presenti in commercio;
la stappatura delle provette deve essere allineata e finalizzata a un flusso continuo dei campioni per ridurre i tempi di attesa del processo analitico e post analitico evitando lo stallo dei campioni;
a fine processo analitico le provette devono essere tappate con tappi in plastica o in gomma e indirizzate allo storage, in caso di richiamo del campione, per ulteriori test, la stappatura deve essere gestita dalla automazione;
il sistema deve assicurare il check-in dei campioni, l’inserimento delle provette in automatico e in manuale, centrifugati e non, deve effettuare il check-out e la mappatura dei campioni a fine percorso;
deve essere assicurato il rerun e reflex automatico di tutti i campioni presenti, in una area di sosta nella stazione di preanalitica o di stoccaggio, sia da provetta madre che da provetta secondaria sino a chiusura della richiesta;
deve essere articolata per dare la massima priorità alle urgenze e richieste prioritarie anche nei momenti di maggiore flusso di tubi;
deve integrarsi in modo diretto con gli strumenti analitici;
deve essere possibile il collegamento di strumenti analitici di altre ditte;
l’automazione deve adeguarsi in maniera funzionale allo spazio dedicato nel rispetto delle normative di sicurezza degli operatori.
6.3. Strumentazione analitica:
essere nuova di fabbrica, complete di hardware per la gestione dei programmi di sistema e per il collegamento al LIS;
devono consentire l’esecuzione di tutte le prestazioni richieste;
essere in grado di gestire oltre le provette madri anche i tubi aliquotati e le coppette;
essere provvisti di sensori di livello;
gestire basse aliquote di campione;
eseguire dosaggio su siero, plasma, liquor, urine e altri liquidi biologici;
essere dotati di lettore per il riconoscimento delle comuni etichette di barcode;
il piatto dei reattivi deve essere refrigerato;
deve essere possibile memorizzare diverse curve di calibrazione dello stesso reagente e 11
utilizzare diversi lotti contemporaneamente;
TAT del tempo di permanenza dei campioni nello strumento (tempo di aspirazione di un’ aliquota o somma del numero di aspirazioni) e tempo di rilascio della provetta;
software di gestione del magazzino dello strumento con relativi allarmi di scadenza, disponibilità di test, lotto in uso, stabilità a bordo;
caricamento continuo dei campioni senza interruzione della seduta analitica;
l’inserimento fronte macchina deve permettere sempre il caricamento random dei campioni da provette primarie e secondarie senza interruzione della fase analitica;
il reintegro delle scorte reagenti, soluzioni e materiale necessario non deve comportare l’interruzione della seduta analitica;
la configurazione dei test inseriti negli strumenti devono essere definiti dagli operatori del laboratorio secondo la tipologia e l’organizzazione del servizio (urgenze, routine, numero di test, tempo di analisi);
per il backup deve essere assicurata la stessa tecnologia analitica e gli stessi diagnostici;
gli strumenti devono essere in grado di gestire i Controlli di qualità CQ di terza parte come qualsiasi campione, integrando il risultato nel programma di elaborazione del controllo;
l’accesso allo strumento deve essere identificato con la password dell’operatore. Tutte le operazioni svolte e da chi devono essere tracciate (attività analitica, controlli, calibrazione, manutenzione, ecc);
i sistemi analitici devono essere dotati di un archivio tale da garantire la conservazione dei dati (numero di test eseguiti, numero di test ripetuti, numero di calibrazioni e controlli) per almeno un anno con possibilità di estrazione e conservazione dei dati;
tutte le operazioni di verifica dei dati dall’anagrafica, risultati, curve di calibrazione di distribuzione dei risultati analitici e dei controlli devono essere facilmente accessibili agli operatori;
l’interfacciamento informatico deve garantire la validazione assistita dei risultati secondo le regole stabilite dal laboratorio;
il Software di gestione del magazzino deve assicurare l’identificazione del lotto in uso, allarmi di scadenza, disponibilità di numero di test, stabilità a bordo;
tutto il sistema deve essere compatibile stabilmente con la rete elettrica aziendale.
6.3. Reagenti:
deve essere assicurata la fornitura per tutta la durata del contratto dei reagenti, calibratori, controlli di sistema, per la qualità e numero dei test richiesti e indicati nell’allegato n. 1;
il confezionamento dei reagenti deve essere adeguato al consumo giornaliero di ciascuna tipologia di test o alla scadenza dello stesso a bordo macchina;
i reagenti devono avere una scadenza di almeno sei mesi dalla consegna, per ottimizzare in particolare i reagenti di test poco richiesti;
i reagenti per i test a bassa richiesta devono avere una lunga stabilità a bordo macchina;
nella confezione deve essere riportato il lotto, la data di preparazione, la data di scadenza, il numero di test, le modalità di conservazione;
deve essere assicurata la piena uniformità dei kit e delle metodiche nei casi di variazione di produzione o di metodica;
deve essere assicurata l’assenza di interferenze fra i reagenti dei vari test o indicare la
soluzione adottata per risolvere la criticità;
la produzione e la fornitura dei controlli di sistema non deve interferire, con la ditta di terza 12
parte che fornisce i CQ utilizzati nel Laboratorio;
tutti i processi devono essere tracciati tramite barcode (identificazione campioni, reagenti, controlli e calibratori);
i reagenti, i controlli, i calibratori e il materiale di consumo devono essere forniti per tutta la durata del contratto in quantità tali da assicurare tutta l’attività di routine e in urgenza compresi rerun, calibrazioni, controlli di sistema e controlli di qualità.
6.4. Interfacciamento delle apparecchiature e collegamento al LIS del laboratorio:
i sistemi analitici devono essere gestiti da software recenti, con aggiornamenti in automatico e dotati di hardware per la completa gestione del sistema (le caratteristiche degli hardware, la connessione con la rete aziendale e la gestione dei dati per la tutela del D.L. 196/2003, saranno valutati, in sede di sopralluogo, dai concorrenti, tenendo conto dei sistemi informativi aziendali esistenti, al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi);
il collegamento degli strumenti e l’interfacciamento con il LIS sono a carico del fornitore;
tutte le strumentazioni fornite devono essere interfacciate al LIS attualmente in dotazione al Laboratorio, con l’acquisizione del middleware HALIA Noemalife, per la trasmissione bidirezionale dei dati, l’accettazione della richiesta, il check-in dei campioni, la tracciabilità di tutto il processo di validazione del dato analitico e la firma digitale;
l’HARDWARE, previsto nella fornitura, deve assicurare la visione in tempo reale dei risultati, dei controlli di sistema, dei CQ di parte terza e la distribuzione dei risultati secondo Carte di controllo certificate, facilmente visibili e interpretabili dagli operatori e, inoltre, devono essere
adeguati i supporti hardware (computers, stampanti, ecc) necessari alle soluzioni informatiche proposte;
il programma di interfaccia deve garantire la gestione di rerun programmati sulla base di regole impostate sul LIS (Test reflex, commenti, calcoli);
il software della strumentazione offerta deve agevolare la validazione assistita secondo regole definite dagli operatori;
la fornitura dell’hardware, le spese di connessione al LIS e relative licenze, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
Art. 3.2 – Lotto 1. Progettazione e lavori edili ed impiantistici
1. Dovranno essere progettati e realizzati i lavori edili ed impiantistici necessari sia per adeguare i locali ai nuovi impianti, sia per renderli conformi alla normativa regionale per l’accreditamento sanitario.
2. In particolare, ai fini qualificatori, che saranno definiti dal disciplinare di gara, si precisano nella Tabella 4 che segue, le categorie d’opera cui si riferiscono i servizi di progettazione, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U.
TABELLA 4 - Categorie d’opera - Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016 | |||||||||
Categoria | Destinazione funzionale | Id. Opere | L. 143/49 Classi e categorie | Identificazione delle opere | Gradi di complessità | Importo Lavori (al netto degli oneri di sicurezza) | Importo servizi progettazione | Incidenza % | categorie |
Edilizia | Sanità | [E.10] | I/d | Ospedali | 1.20 | € 155.000,00 | € 34.685.24 | 33,70 | OG1 |
Impianti | Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | [IA.01] | III/a | Impianti di approvvigionamen to, preparazione e distribuzione acqua nell'interno di edifici (…) | 0,75 | € 30.000,00 | 6.52 | OS3 | |
[IA.02] | III/b | Impianti di riscaldamento - raffrescamento, climatizzazione, trattamento aria - (…) | 0,85 | € 165.000,00 | 35.87 | OS28 | |||
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – (…) | [IA.03] | III/c | Impianti elettrici in genere, , a corredo di edifici – (…) | 1,15 | € 110.000,00 | 23.91 | OS30 | ||
TOTALE LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA (al netto di I.V.A., sicurezza e cassa previdenziale) | € 460.000,00 | € 34.685.24 |
n. 174 del 27 luglio 2016):
13
3. In particolare, sono a carico dell’aggiudicatario:
a) la progettazione definitiva degli interventi edili ed impiantistici di adeguamento, da presentare in sede di gara, quale proposta di offerta, e quella esecutiva, da redigersi a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, apportando al progetto definitivo, se necessario, le modifiche espressamente richieste dall’Azienda, in funzione delle esigenze del reparto, compresa anche la progettazione degli interventi relativi al provvisorio adeguamento dei locali che saranno utilizzati, durante la fase transitoria, per il trasferimento delle apparecchiature;
b) la verifica della portanza di solai e pavimenti flottanti per l’installazione delle macchine, compresa, se necessario, l’esecuzione di adeguate prove di carico, il rilascio delle relative certificazioni e la redazione e consegna dei calcoli di verifica sottoscritti da tecnico abilitato;
c) l’assistenza per la definizione di tutte le pratiche burocratiche per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti (Comune, Vigili del fuoco, ASSL, ecc.), per l’assistenza al collaudo di opere edili e impiantistiche e per l’accreditamento sanitario del laboratorio;
d) l’esecuzione dei lavori edili necessari all’adeguamento, appresso sinteticamente indicati:
1. la modifica di alcune tramezzature (con demolizione e rifacimento di alcune o con lo spostamento, ove possibile, e riuso di quelle prefabbricate) in modo da realizzare, compatibilmente con gli spazi disponibili, la migliore conformazione funzionale del laboratorio e dei locali accessori, anche al fine di soddisfare tutti i requisiti strutturali ed impiantistici previsti dalle vigenti normative di accreditamento sanitario della Regione Sardegna per l’attività di specie; 14
2. la realizzazione del rivestimento in PVC di pavimenti e pareti dei laboratori e dei servizi, in modo da renderle impermeabili e pulibili, secondo norme di accreditamento sanitario regionale;
3. tutte le assistenze murarie per realizzazione di passaggi e ripristini, conseguenti all’installazione di impianti di qualunque natura;
4. la realizzazione delle necessarie compartimentazioni antincendio;
5. l’installazione di adeguati infissi, sia a battente, sia scorrevoli, dotati (o non) di motorizzazione, in funzione degli utilizzi, e di serrature ove necessario;
6. la modifica degli infissi esterni per consentire il passaggio di canalizzazioni e impianti che, dall’esterno, accedano all’interno del fabbricato;
7. la verifica e l’eventuale realizzazione di strutture di ripartizione del carico delle apparecchiature pesanti, sia sui solai, sia sui pavimenti flottanti, con l’esecuzione dei necessari rinforzi;
8. gli adeguamenti minimali necessari per la zona dove saranno collocate le apparecchiature, nel periodo transitorio di esecuzione dei lavori per il nuovo laboratorio.
e) l’esecuzione dei lavori di impiantistica necessari per l’utilizzo di apparecchiature, per garantire la conformità del laboratorio, e degli annessi, alle norme di accreditamento e per la sicurezza del personale addetto; in sintesi:
1. rifacimento dell’impianto di condizionamento (a tutt’aria esterna senza ricircolo e con almeno otto ricambi ora, recupero di calore, umidificazione, filtrazione come da normative vigenti e possibilità di regolazione della temperatura per singolo ambiente). L’intervento dovrà prevedere anche la fornitura e posa in opera della macchina di trattamento aria, delle canalizzazioni in acciaio zincato e coibentato, della pompa di calore, ecc., delle batterie di post-riscaldo locali, i collegamenti elettrici fino alla centrale elettrica di edificio delle nuove macchine con posa di canali, cavi e interruttori necessari;
2. adeguamento, con parziale o totale rifacimento degli impianti elettrici, dei locali nei quali saranno installati i nuovi macchinari e dei locali accessori, con l’installazione di nuove plafoniere LED capaci di garantire livelli di illuminamento, secondo le vigenti normative, l’installazione di lampade di emergenza autonome o con alimentazione di emergenza centralizzata, la realizzazione di linee di forza motrice e prese terminali, sia per l’alimentazione delle macchine principali, sia per le macchine e apparecchiature di supporto (con installazione di canalizzazioni, cavi, prese o quadretti terminali, quadri di zona e di locale, ecc.);
3. il rifacimento, fino ai quadri di zona esistenti, degli impianti di fonia dati in categoria 6, con prese terminali per le apparecchiature principali e secondarie, per i necessari computer e stampanti e per la telefonia;
4. realizzazione degli impianti di rivelazione fumo (compresi, se necessari e obbligatori per norma, quelli al di sotto del pavimento flottante esistente) e di allarme incendio, l’impianto
di allarme audio antincendio (VES), gli impianti di rivelazione di eventuali inquinanti (gas, 15
ecc.) ove impiegati e quando previsto dalla vigente normativa;
5. l’adeguamento degli impianti di adduzione idrica alle apparecchiature, previa adozione di un sistema di filtraggio e deionizzazione dell’H2O di rete, adeguata alla composizione dell’acqua erogata localmente, e ai lavabi e lavelli dei laboratori, ecc. con realizzazione di nuove tubazioni da collegare con apposite valvole di intercettazione alle linee dorsali esistenti del palazzo, ovvero in casi particolari di consumi e prelievi rilevanti, direttamente alla centrale idrica del palazzo;
6. la fornitura e l’installazione di lavabi e rubinetterie necessarie, di tipologia conforme alla vigente normativa;
7. l’adeguamento o implementazione degli impianti di scarico delle apparecchiature e dei lavelli/lavabi o sanitari in genere con il collegamento alle colonne di scarico esistenti (ove possibile, sia per posizione delle stesse, sia per tipologia dello scarico) oppure, ove necessario, con la realizzazione di nuove colonne di scarico, separate dalle esistenti, per gli scarichi particolari e pericolosi, dimensionate in base alle quantità e qualità prodotte e da convogliare in appositi contenitori separati o impianti di pretrattamento separati, da installarsi nei sottopiani dell’edificio o ad integrazione degli impianti di scarico esistenti;
8. gli adeguamenti minimali impiantistici elettrici, idrici e di scarico necessari per il trasferimento delle apparecchiature nella zona provvisoria, durante la fase di realizzazione del nuovo laboratorio;
9. l’adeguamento dei locali in funzione del contenimento dell’inquinamento acustico negli ambienti di lavoro ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 in particolare Capo II Art.187,188,189,190. In particolare la pressione sonora non deve superare i valori limite inferiori di azione come dall’art.189, sulla base dei tre turni in cui è organizzato il lavoro.
Art. 3.3 - Lotto 2 - Fornitura di un sistema analitico con metodica di chemioluminescenza
1. Il Lotto 2, relativo alla fornitura in service di un sistema analitico con metodica di chemioluminescenza per l’esecuzione di esami non contemplati nel lotto n. 1, a completamento dell’automazione di chimica clinica e immunometria, dovrà comprendere:
• uno strumento analitico;
• reagenti;
• calibratori;
• controlli di sistema;
• consumabili;
• una VEQ trimestrale;
• collegamento al LIS del laboratorio;
• integrazione con il middleware esistente che gestisce i sistemi analitici in automazione;
• collegamento all’automazione;
• supporti informatici che sono necessari al funzionamento del sistema e alla validazione dei risultati.
2. Il collegamento dello strumento e l’interfacciamento al LIS sono a carico del fornitore. In particolare:
• lo strumento deve essere collegato in rete e condividere il percorso dei campioni senza influire negativamente sul TAT definito per l’automazione; 16
• la tecnologia deve rispondere agli aspetti qualitativi richiesti per il dato analitico, in particolare per i valori critici di ciascun test, secondo le indicazioni delle società scientifiche di certificazione delle metodiche e le linee guida.
• la metodica deve essere in chemiluminescenza (CLIA);
• tutti i reagenti devono essere pronti all’uso e avere un’elevata specificità e sensibilità;
• deve assicurare il caricamento in continuo dei reagenti;
• il software di gestione deve essere facilmente accessibile, ricco di informazioni sullo stato dello strumento, reagenti, reflui per facilitarne l’uso da parte di tutto il personale TLSB.
Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’appalto è aggiudicato, per singolo lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lett. b) del Codice. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 2/2016. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, sarà effettuata in base ai punteggi indicati ai paragrafi 4.1. e 4 2., rispettivamente, per il Lotto 1 e per il Lotto 2.
Art 4.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – lotti 1 e 2
1. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica per ciascuno de i lotti 1 e 2, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 2/2016. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, sarà effettuata in base agli
elementi di valutazione, e relativi punteggi, che saranno definiti nell’Allegato Tecnico al Disciplinare di gara, secondo lo schema generale di seguito riportato:
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA art. 95 D. lgs. n. 50/2016 | Fattori ponderali LOTTO 1 | ||
A | Pa | ||
B | Pb | ||
C | Pc | ||
D | Pd | ||
…….. | ………. | ||
Ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta | Pe | Max 30 | |
TOTALE PUNTEGGIO | 100 |
2. Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione prodotta, abbia a riscontrare la non corrispondenza della fornitura offerta ai requisiti minimi (caratteristiche tecniche generali) richiesti nel presente Capitolato, procederà a dichiarare la non idoneità della ditta concorrente, che verrà, conseguentemente, ritenuta non ammissibile al prosieguo della gara.
3. Ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 50/2016 saranno prese in considerazione le proposte dei concorrenti se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. In tal caso è necessario, pena la 17 valutabilità e conseguente non conformità dell’offerta, indicare tali caratteristiche difformi e motivare l’equivalenza clinica della soluzione proposta con opportuna relazione clinica. Resta impregiudicata la facoltà della Commissione Giudicatrice di valutare le eventuali equivalenze proposte idonee, in relazione allo specifico utilizzo clinico.
ART. 5 - DURATA DELLA FORNITURA
1. La fornitura ha durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di avvenuto collaudo, con opzione di eventuale rinnovo per un anno, computato nel base d’asta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016.
2. L’Azienda Ospedaliera si riserva altresì la facoltà - che il fornitore si obbliga ad accettare - di
prorogarne la durata per un periodo sino a 6 (sei) mesi dopo la data di scadenza e, comunque, per il periodo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali in essere, senza che l’aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
3. Con riferimento alle prestazioni secondarie progettazione e lavori edili ed impiantistici, si precisa che:
a) il termine per la redazione e trasmissione all’AOU della progettazione esecutiva, è fissato in 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di comunicazione della richiesta di presentazione dello stesso da parte del RUP;
b) il termine per l’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici connessi alla fornitura è fissato in 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla data del verbale di consegna dei luoghi.
ART. 6 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1. L’Operatore Economico Aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del rapporto contrattuale.
2. L’Operatore Economico Aggiudicatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal personale ospedaliero dell’Azienda.
ART. 7 – VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL’APPALTO
1. Il numero e la tipologia degli esami che si presume effettuare in un anno sono indicati nell’Appendice del presente Capitolato.
2. I quantitativi di determinazioni sono puramente indicativi, essendo gli stessi non perfettamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e a cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività sanitaria, nonché a variazioni nell’assetto strutturale dell’Azienda Ospedaliera, intervenute in conseguenza di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale.
3. I dati riportati non costituiscono, perciò, impegno o promessa, ovvero obbligo dell’Azienda Ospedaliera la quale non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli atti di vigenza del contratto. Il contraente sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di
gara, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza 18 poter avanzare alcuna eccezione, pretesa o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle indicate nel presente capitolato. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per i quantitativi minori, sia per quantitativi maggiori ai sensi dell’art 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.
4. Le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso in validità sono ammesse in tutti i casi di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016. I presupposti saranno definiti nel Capitolato Speciale che sarà posto a base di gara.
ART. 8 – PERSONALE INCARICATO DEL CONTRAENTE
1. L’Operatore Economico Aggiudicatario, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è responsabile.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il personale dell’Aggiudicatario opera sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore, anche nei confronti di terzi.
3. La sorveglianza da parte dei responsabili dell’Azienda non diminuisce in nulla le responsabilità dell’appaltatore per l’esatto adempimento della fornitura ed il corretto svolgimento dello stesso, né la responsabilità per danni a cose o persone.
4. L’esecuzione della fornitura non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall’appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell’Azienda.
ART. 9 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, salvo che per i dati, le informazioni e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto.
2. Tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti all’Azienda, venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all’esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, salvo esplicita autorizzazione da parte di questa Azienda.
3. L’Appaltatore si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente, l’Appaltatore si obbliga a:
a) adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell’azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
b) limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, dei dati e dei documenti dell’Azienda 19 unicamente alle persone che, per ragioni di competenza, mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di conoscerli per l’esecuzione della fornitura, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti dell’Azienda, salvo che ciò avvenga strumentalmente all’esecuzione della fornitura, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentire l’esecuzione;
d) non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni si qualsiasi documento o atto dell’Azienda.
4. Tali obblighi di riservatezza verranno rispettati dall’Appaltatore, dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del rapporto contrattuale con l’Azienda.
5. Le previsioni enunciate nel presente articolo non si applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che:
al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l’appaltatore si renda inadempiente;
al momento della comunicazione siano già conosciute all’appaltatore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
al momento della comunicazione siano già conosciute dal fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza all’utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
l’Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l’appaltatore ne dia immediata notizia scritta all’Azienda.
6. L’Azienda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. lgs. 196/2003, provvede a nominare l’Appaltatore quale Responsabile del trattamento.
7. In qualità di Responsabile del trattamento, l’Appaltatore è tenuto a:
I. rispettare ogni normativa vigente nazionale o internazionale e regolamento e/o provvedimento generale o specifico emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
II. accertare che i dati sia personali che sensibili inerenti allo stato di salute delle persone assististe oggetto del trattamento vengano raccolti e trattati rispettando ogni prescrizione dettata dalla vigente normativa, sia essa nazionale che internazionale, e/o dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali. L’Appaltatore, pertanto, si impegnerà affinché tutti i dati relativi alle persone assistite saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
III. effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie per l’erogazione della fornitura,
nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ed attendendosi alle istruzioni 20
imposte dall’Azienda;
IV. conservare i dati nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia. Specificatamente, l’Appaltatore è chiamato a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l’integrità e la completezza dei dati trattati;
V. provvedere a designare come incaricati del trattamento dei dati personali tutti i soggetti i quali, nell’esecuzione della fornitura, saranno affidate le operazioni di trattamento. L’Appaltatore sarà tenuto a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento ed a vigilare sugli stessi per un puntuale rispetto della normativa e delle misure di sicurezza.
8. L’Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto all’Azienda qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l’integrità dei dati trattati.
9. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne l’Azienda da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell’utenza e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia.
10. L’inosservanza, da parte dell’Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale l’Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato alla medesima.
ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE
1. L’Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto:
a) ad avvalersi di personale specializzato dotato di apposite autorizzazioni per le attività poste a suo carico;
b) ad attenersi alle direttive che verranno impartite dall’Azienda nell’intento di non recare intralcio all’attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l’accesso e gli spostamenti all’interno delle aree di lavoro;
c) a garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti inerenti l’Azienda di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l’esecuzione della fornitura;
d) a rispettare ogni normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
e) ad adempiere quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
f) ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
g) a firmare il contratto entro 30 giorni dalla data di stipula dello stesso comunicata dall’Azienda.
ART. 11 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE 21
1. L’esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dal presente Capitolato, dagli atti di gara e dal contratto. L’Appaltatore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di richiesto.
2. Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l’applicazione di penali nei confronti dell’Appaltatore, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell’Azienda e in danno dell’Appaltatore.
3. L’Azienda è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione dell’Appaltatore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere dell’Appaltatore effettuare, con PEC, l’eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile all’Azienda eccezione di sorta.
Art. 11.1 - Qualità della progettazione e dei lavori
1. Tutte le apparecchiature e i componenti degli impianti dovranno essere dotati di marchio della comunità europea, CE e dei marchi di omologazione (es. IMQ, TUV, ecc.) per i materiali e le apparecchiature di impianti elettrici, elettronici, di condizionamento, ecc.. I materiali edili dovranno disporre delle certificazioni obbligatorie CE; dovranno essere rilasciate le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e le certificazioni dei materiali e della posa di quelli aventi valenza ai fini antincendio (es. porte, maniglioni, intonaci speciali, rivestimenti e pavimenti vinilici, controsoffittature, isolanti di tubazioni idroniche, ecc.).
2. Gli impianti dei gas medicinali dovranno essere eseguiti da costruttore certificato ai sensi di legge e l’impianto realizzato dovrà essere certificato CE secondo quanto previsto dalla vigente normativa di legge e tecnica (UNI 7396); le eventuali parti aventi funzione proteximetrica anti-x dovranno avere caratteristiche conformi al progetto predisposto dall’esperto qualificato nominato dall’appaltatore e dovranno essere certificate a seguito dell’installazione, dovrà essere garantito il necessario supporto tecnico e, se necessario strumentale, sia per la verifica e collaudo tecnico funzionale degli impianti che per la verifica delle protezioni anti-x.
3. Dovranno essere effettuati i necessari calcoli strutturali e fornita l’assistenza sia al collaudo statico sia alla certificazione delle parti edili aventi funzioni portanti per apparecchiature e accessori (soffitti, pavimenti, eventuali sistemi di travi in acciaio di supporto e relativi ancoraggi alle strutture esistenti, ecc.)
ART. 12 – INIZIO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
1. L’Operatore Economico Aggiudicatario si impegna, pena la decadenza dell’aggiudicazione, a rendere operativa la fornitura entro dieci giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto o dalla consegna anticipata in via d’urgenza, sotto le riserve di legge, nei casi consentiti dall’art. 32, comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016.
2. L’Operatore Economico Aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Disciplinare di Gara a carico dell’Aggiudicatario, ove richiesta, incorre nella decadenza dall’aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria. All’Operatore Economico Aggiudicatario dichiarato decaduto, faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti
dall’aggiudicazione ad altro Operatore Economico oltre all’incameramento automatico della 22
cauzione provvisoria.
3. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 13 - ORDINI, TERMINI DI CONSEGNE E COLLAUDO
a) Consegna delle strumentazioni e collaudo.
1. La consegna della strumentazione dovrà essere effettuata, a cura e a carico della ditta aggiudicataria, presso il Laboratorio Analisi dell’AOU di Sassari – via M.Grappa, 82, 1° piano, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di legge per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ed il relativo collaudo dovrà avvenire nei successivi 10 (dieci) giorni dalla installazione.
2. L’Azienda Ospedaliera si riserva un congruo periodo di prova, non inferiore a 3 mesi, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso di esito negativo potrà disporre la risoluzione del contratto.
3. È a carico della ditta la fornitura del materiale necessario a testare il sistema diagnostico fino al positivo collaudo dello stesso ed in ogni caso fino alla sua messa a punto definitiva. Le date per i lavori di installazione e di collaudo dovranno essere programmate in accordo con i Responsabili del Laboratorio Analisi. Il collaudo sarà considerato regolarmente eseguito solamente ad avvenuta accettazione dell’apposito verbale da parte del Responsabile U.O. Ingegneria Clinica e del Responsabile di Laboratorio.
4. La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente.
5. La ditta aggiudicataria si farà carico dell’onere del trasporto degli strumenti, della loro installazione, della rimozione e del regolare smaltimento dei relativi imballaggi.
6. Durante il periodo previsto per l’installazione dovrà assicurare l’addestramento all’uso del sistema di almeno 4 operatori di Laboratorio.
7. Alla scadenza del contratto le apparecchiature messe a disposizione per il service dovranno essere disinstallate e ritirate a cura e spese dell'aggiudicataria.
b) Modalità di ordinazione e consegna di reagenti, controlli, consumabili.
8. L’azienda aggiudicataria si impegna a fornire a seguito dell’aggiudicazione della fornitura, l’elenco dettagliato del materiale consumabile in formato elettronico, comprensivo della descrizione tecnica, del confezionamento, dei prezzi unitari e delle schede tecniche e di sicurezza.
9. I reagenti, calibratori, controlli, consumabili ed altri materiali di consumo saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell’attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicate in offerta.
10. La ditta effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura. L’accettazione della merce non solleva la ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna. 23
11. I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla ditta, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.
12. La consegna dei reagenti, controlli, consumabili, etc., deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto da parte del Servizio Farmacia dell’Azienda Ospedaliera e pervenire in porto franco presso la sede di consegna indicata nell’ordine.
13. Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto.
14. I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
- luogo di consegna della merce;
- data e numero di ordine;
- numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.
15. La ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.
16. Con la presentazione dell’offerta la ditta si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.
17. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, che sarà trasmesso tramite PEC. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico.
Qualora ciò non sia possibile la ditta deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
18. Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,30 e le 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattata telefonicamente il Servizio di Farmacia.
19. È tassativamente esclusa l’imposizione di minimi d’ordine.
20. Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato all’atto della consegna relativamente ai colli recapitati. Per la quantità di confezioni in essi contenute, il Laboratorio Analisi si riserva di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive. La quantità sarà quella accertata presso le sedi di consegna indicate negli ordinativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all’accettazione l’Azienda Ospedaliera che si riserva di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
21. I prodotti che presentano difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della ditta e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la ditta stessa deve provvedere alla sostituzione, entro e non oltre 5 giorni, con materiale idoneo.
22. In ogni momento, a cura del competente Servizio, potrà essere verificata la corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate
dalla ditta. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta qualora le caratteristiche 24
rilevate risultassero difformi da quelle offerte e, anche in questo caso, la ditta deve sostituire i prodotti entro e non oltre 5 giorni con altri aventi i requisiti.
23. L’Azienda Ospedaliera non assume, comunque, la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla ditta.
ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITÀ
1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all’Operatore Economico Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
3. All’Operatore Economico Aggiudicatario verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'Appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.
4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’Operatore Economico dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:
mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;
ritardo nell’esecuzione della fornitura:
- ritardi o inadempimenti nelle singole fasi di realizzazione delle opere e degli impianti rispetto al cronoprogramma esecutivo;
- ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate;
- ritardi nella redazione e consegna della documentazione prevista e necessaria per tutte fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere, e necessarie per collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc.;
- ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere;
- ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio da loro emessi per tutte le prestazioni previste
in appalto; 25
inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”.
5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà comunque tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate.
6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio.
7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di
eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto.
8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale.
9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza dell’appaltatore, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi.
10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di:
a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA
b) ritardo nell'inizio dei lavori;
c) ritardo nella consegna dei beni e/o delle apparecchiature e/o dei software;
d) ritardo maggiore di un’ora nell’intervento in loco su chiamata in caso di guasti;
e) ritardo maggiore di un’ora nelle tempistiche inerenti le attività di formazione e/o supporto; 26
f) ritardo maggiore di 24 ore nelle tempistiche inerenti l’installazione di aggiornamenti di software o parti di apparecchiature rispetto ai tempi fissati dal CSA o stabiliti in contraddittorio con il DEC.;
g) ritardo nella consegna dei documenti AS BUILT e delle certificazioni e dichiarazioni di conformità, dei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature, dei documenti necessari per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni dai vari enti, per la consegna rispetto ai tempi previsti dei documenti per l’accreditamento sanitario, ecc.;
h) mancato aggiornamento del Libretto unico del lavoro e/o del registro infortuni;
i) mancata/ritardata comunicazione al DEC (per ogni giorno di ritardo) delle modifiche all’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto
11. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e di conclusione della fase di accertamento, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata definita.
Art. 14.1 – Collaudi di lavori e forniture
1. I lavori ricompresi nell’appalto saranno oggetto di collaudo secondo quando previsto dall’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Le forniture e i servizi saranno soggetti a verifica di conformità secondo quanto previsto dall’art. 102 del D. Lgs 50/2016
3. I collaudi avverranno secondo le procedure previste dalla legge e dalle procedure aziendali in contraddittorio, di volta in volta, fra l’appaltatore e i servizi Aziendali competenti (Servizio tecnico, Servizio di Ingegneria Clinica, Servizio di Fisica Sanitaria, Servizi Informativi, U.O. interessate, ecc., ognuno per le proprie competenze
4. L’appaltatore dovrà dare il necessario supporto tecnico e strumentale all’esecuzione dei collaudi da parte degli uffici competenti.
5. I collaudi saranno preventivamente calendarizzati a cura del DEC e si dovranno concludere entro
60 giorni dalla data di inizio delle procedure, con l’emissione del certificato di collaudo e degli specifici certificati di accettazione per le singole parti biomedicali.
6. L’appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione (manuali, certificazioni, ecc.) in lingua italiana, gli schemi AS BUILT di parti edili ed impiantistiche (sia in due copie in formato cartaceo, che in formato PDF che in formato dwg di autocad) e le relative dichiarazioni di conformità di impianti ai sensi del DM 37/08 s.m.i..
7. L’impianto gas medicinali dovrà essere realizzato, certificato e marchiato CE da ditta abilitata secondo la vigente normativa.
8. Per quanto attiene alle norme di prevenzione incendi e alle norme regionali di accreditamento sanitario, sarà obbligo dell’appaltatore predisporre tutta la documentazione necessaria per ottenere le approvazioni prima dell’esecuzione dei lavori, che quelle al termine dei lavori. Analogamente, l’appaltatore dovrà predisporre tutte le pratiche e documentazioni necessarie per ottenere le autorizzazioni all’esecuzione e il collaudo finale da parte dei vari enti preposti (comune di Sassari, VVF, ecc.)
9. L’Azienda appaltante provvederà alla nomina dei collaudatori per i lavori e per la verifica di conformità in funzione delle vigenti disposizioni. Dovrà, inoltre, essere effettuato il collaudo di funzionamento in uso clinico delle apparecchiature, in contraddittorio con l’appaltatore, dopo aver positivamente effettuato il collaudo tecnico con l’ingegneria clinica ed il fisico esperto qualificato.
10. I collaudatori e verificatori, come da vigente normativa, dovranno verificare la qualità e
rispondenza di apparecchiature, materiali, opere e impianti, forniture e servizi oltre che le norme di legge e tecniche e di legge vigenti, anche alle prescrizioni minime indicate negli elaborati posti a 27
base di gara e all’offerta tecnica dell’appaltatore, comprese le eventuali migliorie offerte, ordinando tutto quanto eventualmente necessario, con oneri a completo carico dell’appaltatore, perché in caso di eventuali difformità riscontrate, le stesse siano ricondotte al pieno rispetto delle norme capitolari e tecniche vigenti.
ART. 15 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA
1. I prezzi determinati all’atto dell’aggiudicazione saranno comprensivi di tutti i costi per i servizi oggetto del presente appalto.
2. I prezzi determinati in sede di aggiudicazione potranno essere rinegoziati soltanto in caso di variazione dell’attività e/o dell’organizzazione del lavoro.
3. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell’offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno causa di nullità dell’offerta stessa.
ART. 16 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
La ditta deve provvedere con propri tecnici di provata preparazione ad addestrare il personale del Laboratorio all’uso della strumentazione fornita in particolare:
a) il personale dedicato deve essere formato in sede per la gestione del sistema di automazione, delle apparecchiature, della gestione informatica dei flussi dei dati, in particolare deve essere supportato durante la routine e i turni in urgenza per almeno due mesi dall’implementazione del sistema;
b) la formazione deve essere assicurata a tutto il personale dirigente e tecnico di laboratorio, anche in caso di eventuale aggiornamento (nuove metodiche e apparecchiature), con sistemi analitici più evoluti e tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli oggetto del contratto;
c) la formazione deve essere certificata da un documento che riporta oltre ai dati dell’operatore del laboratorio il contenuto del percorso formativo e firmato dalla persona che ha eseguito il corso;
d) ogni anno o a secondo della richiesta del personale deve essere garantito un incontro per valutare il livello di performance del personale del settore e della automazione nel contesto lavorativo;
e) deve essere assicurato un supporto formativo per la stesura di protocolli operativi e procedure per il percorso di accreditamento del settore.
ART. 17 - INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
1. E’ posto a totale carico della ditta ogni onere (fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi: assistenza tecnica, prodotti diagnostici, consumabili ecc.) connesso alla definitiva messa a punto delle metodiche sulla strumentazione fornita, nonché l’ottimizzazione dell’attività analitica in relazione all’organizzazione del lavoro.
2. In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione e/o l’affiancamento dei prodotti e/o della strumentazione concessa in
noleggio o prodotti più aggiornati, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 28
• non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;
• non sia necessario un maggior numero di operatori per assicurare il corretto funzionamento della strumentazione;
• non si verifichino disguidi nella funzionalità del servizio.
3. E’ fatto obbligo per la ditta, per l’intera durata contrattuale, ivi incluse eventuali proroghe, di provvedere a garantire l’aggiornamento tecnologico della strumentazione installata e delle relative metodiche. Detto aggiornamento è compreso nei corrispettivi contrattualmente definiti, senza che nulla altro possa essere preteso dalla ditta.
4. Qualora i prodotti aggiudicati vengano sostituiti dalla ditta con altri più recenti, è facoltà dell’Azienda Ospedaliera acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L’Azienda Ospedaliera potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori.
5. L’Azienda committente si riserva la facoltà, nel corso di validità del contratto di fornitura, di sospendere o stralciare quei prodotti che non risultassero più idonei per cambio di metodica, o a seguito di sostituzione, eliminazione o nuova acquisizione di apparecchiature e attrezzature, oppure per riassetto organizzativo dei Laboratori, o qualora subentrassero nuovi processi organizzativi aziendali.
6. Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla fornitura, anche, di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in
aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti, alle medesime condizioni economiche e normative del contratto in essere, come sopra indicato.
ART. 18 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
1. Dovrà essere garantita assistenza full risk comprendente interventi di manutenzione preventiva in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e un numero illimitato di interventi di emergenza, al fine di garantire la piena funzionalità del sistema stesso.
2. Sono escluse le manutenzioni periodiche giornaliere della strumentazione, da effettuarsi da parte dell’utente, conformemente a quanto indicato nei manuali d’uso in italiano che il fornitore s’impegna a fornire in dotazione anche in formato digitale;
3. L’assistenza deve intendersi riferita a tutti gli elementi compresi nella presente fornitura.
4. Si precisa che ognuna delle voci di seguito indicate deve ritenersi ricompresa nel servizio di assistenza:
a) pezzi di ricambio necessari per il costante e perfetto funzionamento delle apparecchiature;
b) reagenti e materiale di consumo necessari per l’avviamento/collaudo e per la ripetizione delle sedute analitiche, in caso di malfunzionamento degli strumenti e/o dei kit;
c) spese di viaggio, diaria e manodopera del personale manutentore;
d) ogni eventuale aggiornamento o nuove versioni di programma;
e) addestramento all’utilizzo della strumentazione per il personale addetto del Laboratorio. 29
5. La ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica in loco - per l’intero periodo di durata contrattuale, ivi compresa l’eventuale proroga – 7 giorni su 7 h24.
6. Dovrà essere assicurato il ripristino del funzionamento del/i sistema/i, per consentire la ripresa dell’attività entro le 24 ore successive all’apertura della chiamata;
7. Dovrà essere garantito il servizio di assistenza telefonica e teleassistenza (diagnostica remota) descritta in maniera dettagliata e convalidata dai servizi informativi aziendali. Ogni intervento remoto sul sistema deve essere tracciato e comunicato all’utilizzatore per mezzo di apposito verbale elettronico
8. La Ditta deve garantire la continuità di funzionamento degli apparecchi, ossia dell’esecuzione di tutte le prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata.
9. Tipologia di manutenzione che devono essere garantite:
Manutenzione preventiva della strumentazione secondo periodicità previste dalle Case costruttrici. Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato rapporto di lavoro (verbale) in cui saranno registrate le operazioni effettuate sottoscritto da entrambe le parti.
Manutenzione correttiva della strumentazione i cui costi saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. La Ditta si impegna alla sostituzione delle apparecchiature in caso di guasti e/o vizi non riparabili. Gli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature dovranno essere garantiti con la massima celerità, nel rispetto dei termini
e condizioni sopra esposte.E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di provvedere a interventi al fine di garantire la prosecuzione degli esami in caso di fermo delle apparecchiature oltre le 8 (otto) ore lavorative.
Verifiche di Sicurezza delle apparecchiature secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico della Ditta aggiudicataria e secondo la tempistica della manutenzione correttiva.
10. I suddetti interventi di manutenzione dovranno essere preventivamente concordati ed eseguiti alla presenza di un operatore del laboratorio.
11. La Ditta aggiudicataria avrà inoltre l’obbligo di effettuare, a propria cura e spese, una visita presso i locali ove sono installate le strumentazioni con cadenza almeno quadrimestrale - per l’intera durata contrattuale - ai fini dell’ottimizzazione dei sistemi e per garantire la formazione continua degli utilizzatori. A tale scopo la società aggiudicataria, in occasione del collaudo, dovrà fornire al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica e al Direttore di Laboratorio un prospetto cronologico con la pianificazione di tali visite per il primo anno di durata della fornitura. Per i successivi 2 anni di durata contrattuale (compreso eventuale rinnovo), tale prospetto dovrà essere consegnato entro il termine perentorio del 31/01 di ciascun anno.
12. La Ditta dovrà rendere disponibili:
i protocolli operativi sintetici delle comuni attività di funzionamento degli strumenti;
le tabelle con riportato l’identificativo della ditta fornitrice, il marchio CE di ogni strumento;
30
la documentazione di tutte le operazioni eseguite (rapporti di servizio firmate e datate) verbale sottoscritto dalle parti;
la documentazione relativa alle competenze e responsabilità per le operazioni di manutenzione demandate al personale del laboratorio;
la documentazione descrittiva delle modalità per la richiesta di assistenza straordinaria;
ART. 19 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
1. Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
2. L’Operatore Economico Aggiudicatario pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con la Direzione Medica e con il personale competente del Presidio Ospedaliero di riferimento.
3. L’Operatore Economico Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna. L’Operatore Economico Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.
4. L’Azienda si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura prestata.
ART. 20 – GARANZIE DEFINITIVE
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Operatore Economico Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa) per singolo lotto.
2. Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
3. La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%).
4. La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa 31
Azienda.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo dell’80 per cento dell’importo iniziale garantito. La progressione dello svincolo sarà definita, di volta in volta, dalle parti in sede contrattuale.
6. A richiesta dell’Operatore Economico Aggiudicatario, l’U.O.S.D. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
7. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione della fornitura, risultante dal relativo certificato.
8. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al Fornitore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.
9. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito dell’Appaltatore.
10. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.
11. Nell’attesa della cauzione definitiva, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Operatore Economico Aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
12. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
13. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS).
14. L’Operatore Economico Aggiudicatario dovrà:
verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx;
allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.
15. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’Operatore Economico Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con
nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. 32
16. Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Foro di Sassari.
ART. 21 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Direttore dell’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art 101 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: “RUP”) nomina il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito: “D.E.C.”) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione.
2. Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato all’Appaltatore, contestualmente all’aggiudicazione definitiva.
3. Avvio dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dei servizi oggetto del presente appalto è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
4. Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione. Nei casi previsti dal Capitolato Speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Operatore Economico Aggiudicatario.
5. Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall’Operatore Economico Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all’Appaltatore, ove questi lo richieda.
6. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, l’inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
7. Sospensione dell’esecuzione del contratto. il verbale di sospensione. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità. La sospensione potrà essere disposta per:
cause di forza maggiore;
altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
8. Ricorrendo le ipotesi di cui al punto 7, il D.E.C., con l’intervento dell’Operatore Economico Aggiudicatario o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall’Appaltatore.
9. Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall’Appaltatore.
10. La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica 33 dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
nel caso di forniture e servizi continuativi.
11. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità.
12. La verifica di conformità deve essere conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutore.
13. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.
14. All’Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.
15. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.
16. Sono a carico dell’Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto
incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
17. Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
18. Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
19. E’ fatta salva la responsabilità dell’Esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.
20. In caso di mancata o ritardata esecuzione della fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’Aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati. Tale disposizione si applica anche per erogazione della fornitura in quantità inferiori a quelle ordinate.
21. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. Lo stesso potrà, all’atto
della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di 34
conformità.
22. Tra le attività di verifica, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di eseguire controlli sugli automezzi utilizzati, sui materiali e sulle dotazioni degli stessi, al fine di verificare la rispondenza tra la fornitura resa e quanto previsto sia dalle prescrizioni di legge, sia dai requisiti previsti dal presente Capitolato.
Eseguito il controllo, la Stazione Appaltante ne comunicherà l’esito al contraente, affinché lo stesso possa produrre proprie argomentazioni, nel caso in cui venissero riscontrate anomalie e/o non conformità, come sovra specificato.
ART. 22 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI
1. Il Contraente è obbligato ad osservare e applicare il Documento Unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 81/2008 e il DUVRI allegato al contratto di appalto e a prendere visione presso il competente Servizio dell’Azienda del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008. Egli è, altresì, obbligato ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento.
2. L'AOU ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Documento Informativo per Imprese con lavori in appalto (di seguito: “Documento”), pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza. L'Operatore Economico Aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto Documento.
3. L’Operatore Economico Aggiudicatario si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di approvazione dell’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio delle attività oggetto dell’appalto, il proprio documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il documento, che sarà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, dovrà contenere le seguenti informazioni:
-schede tecniche relative ai mezzi/attrezzature/prodotti previsti per l'esecuzione della fornitura;
-valutazione dei rischi specifici connessi alla fornitura;
-modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi;
-dotazione di dispositivi di protezione individuali e relativa formazione ed addestramento all'uso;
-organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
-formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza attrezzature, mezzi e prodotti da utilizzare;
-soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell’impresa o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'Azienda (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
-adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro. 35
4. La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto.
5. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato Speciale verranno svolte dall’Operatore Economico Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.
6. I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati, per l’intera durata di 36 mesi dell’appalto, in Euro complessivi € 25.000,00, per i Lotti 1 (€ 15.000,00) e 2 (€ 10.000,00. Tale importo non è soggetto a ribasso.
7. Nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell’Operatore Economico Aggiudicatario, in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l’obbligo dell’Appaltatore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
Art. 22.1 - Responsabilità dell’appaltatore
1. Il Contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Azienda Ospedaliera si riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se il Contraente applica tutte le normative di sicurezza previste dall’attuale legislazione inclusa la dotazione, per il
proprio personale che dovesse accedere alle Sale, ed eventualmente può richiedere ulteriore documentazione attestante la rispondenza a tali norme.
3. L’Aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni derivanti dall’uso dei prodotti forniti, sia per infortuni o danni a persone o a cose per fatto dell’aggiudicatario medesimo o di suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le fosse mossa.
4. Il Contraente è obbligato all’applicazione delle norme contrattuali e retributive di categoria previste dai contratti collettivi nazionali per le varie figure professionali impiegate a vario titolo nell’esecuzione dell’appalto, all’assicurazione obbligatoria degli operai dagli infortuni e al pagamento dei contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa.
5. Il Contraente dovrà consegnare al DEC (per il servizio e le forniture) e al DL (per i lavori) copia del il libro unico del lavoro (fornendo copia aggiornata dello stesso ogni qualvolta sia necessario per variazioni intercorse alle figure impiegate nell’esecuzione delle prestazioni previste in appalto) con l’indicazione dell’elenco esatto del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto.
6. Il Contraente è obbligato, con oneri compensati nel prezzo dell’appalto:
a) far indossare ai propri dipendenti il cartellino di riconoscimento con fotografia e le indicazioni previste dal D. Lgs 81/08.
b) far indossare ai propri dipendenti idonei indumenti e DPI sia nel caso di esecuzione dei lavori che di ingresso nelle aree controllate e pulite/sterili, ecc. e/o comunque, in tutti i casi di espletamento di prestazioni particolari per cui dette divise siano necessarie
c) accertare la pulizia e l’ordine delle divise e degli indumenti indossati dai dipendenti
d) accertare che il comportamento tenuto dal proprio personale sia sempre improntato al rispetto 36 di pazienti, visitatori e del personale dell’AOU, sanzionando in caso di inadempienza o allontanando nei casi più gravi, il personale che non ottemperi a detto obbligo, anche su segnalazione del DEC.
e) Istruire e formare il proprio personale con apposita cadenza temporale, ovvero in occasione di particolari attività lavorative, al fine di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi per individuare e attuare le necessarie procedure volte ad eliminare o attenuare i rischi propri dell’attività e gli eventuali rischi interferenziali che possono aversi nello svolgimento dell’attività
f) Far partecipare il proprio personale ad eventuali momenti di formazione previsti dal RSPP dell’AOU di Sassari
7. Gli oneri speciali per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara e relativi alla fase di realizzazione delle opere ed impianti e di installazione delle macchine sono predeterminati in € 15.000,00; per la fase di gestione del “service” gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono predeterminati in € 15.000,00, per il Lotto 1 e in 10.000,00 per il Lotto 2, per complessivi € 25.000,00 per la durata prevista per l’appalto, compreso il periodo di rinnovo per un anno.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni da calamità naturali, incendio od altra causa non dipendente da responsabilità diretta degli utilizzatori che dovesse subire i prodotti di consumo giacenti nei depositi del committente o gestiti dallo stesso.
ART. 23 – PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI
1. Per l’esecuzione dei servizi con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
2. I corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore si riferiscono ai servizi erogati a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell’emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.
3. L’Operatore Economico Aggiudicatario provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei servizi effettuati unitamente alla documentazione inerente alla fornitura effettuata.
4. Qualora l’Operatore Economico Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.
5. I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze. Il concorrente si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010.
6. In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1, del codice civile.
7. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l’interruzione della fornitura da parte dell’Operatore Economico 37 Aggiudicatario, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.
8. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario del presente Capitolato Speciale, del Disciplinare di gara, di tutti gli altri atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del Fornitore.
9. Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
10. Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".
In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte del fornitore emettere la fattura solamente in formato elettronico.
11. Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Sassari è il seguente:
Uff_Fattura PA
Codice Fiscale: 02268260904 Codice IPA: UFBW7M
12. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:
il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
ART. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L‘Operatore Economico Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 38 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
4. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
6. Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono 39 tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente.
7. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
ART. 25 – DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
1. La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze.
2. La regolarità contributiva, ai sensi e per gli effetti dell’arttt. 80 del Codice, è requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, sia per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica; l’Aggiudicatario deve, pertanto, essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità, durante l’esecuzione della fornitura.
3. La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l’esecuzione della fornitura, sospende i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità
contributiva e chiede all’Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la risoluzione del contratto.
Art. 25.1 – Intervento sostitutivo dell’Azienda
1. L’Azienda, in ossequio a quanto disposto dall’art. 21 del D.L. n. 5/2012, che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di xxxxxxx, tratterrà le somme dovute all’appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi.
2. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi
15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
3. Nel caso in cui l’Operatore Economico Aggiudicatario inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il Responsabile del Procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art 105, comma 11, 40 del D. Lgs. 50/2016).
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Stazione Appaltante ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l’Operatore Economico Aggiudicatario dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni;
b) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l’Azienda sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite;
c) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell’inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
d) quando a carico dell’Operatore Economico Aggiudicatario sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
e) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
f) in caso di cessione del contratto non autorizzato;
g) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell’Operatore Economico Aggiudicatario in favore dei propri dipendenti.
2. Ove la Stazione Appaltante ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera
c) alla lettera g) dovrà contestarle per iscritto al Fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l’Azienda adotterà le determinazioni ritenute opportune.
3. Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il Fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) - oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l’Azienda dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
4. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite ai servizi del presente appalto – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell’importo complessivo del contratto. Quanto sopra alle seguenti condizioni:
il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte di essa che intende subappaltare o 41 concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto c D. Lgs, n.50/2016);
il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto d, D. Lgs. 50/2016);
l’Operatore Economico Aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs. 159/2011.
2. L’Operatore Economico Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
3. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016).
4. L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 50/2016).
5. L'Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui:
il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente.
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6. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’Operatore Economico Aggiudicatario del
corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi
28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente Capitolato Speciale.
7. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).
ART. 28 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO
1. Nel caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, la Stazione Appaltante, conformemente a quanto stabilito dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l’impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, può proseguire nell’esecuzione del contratto già stipulato dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. In ogni caso l’Ente si riserva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 29 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 26, D. LGS. 81/2008
1. Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all’adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all’appalto o introdotte dall’Appaltatore, all’atto della formalizzazione dell’incarico l’Azienda comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale dell’Appaltatore a fattori di rischio propri della realtà dell’Azienda ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo l’Appaltatore deve comunicare per iscritto all’Azienda quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.
2. Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008.
ART. 30 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI
1. L’Operatore Economico Aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di 43
evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale, dagli atti di gara e dal contratto.
2. Tutte le riserve che l’Operatore Economico Aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a questa Azienda e devono essere adeguatamente motivate.
3. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’Azienda che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 31 – TERMINI E COMMINATORIE
1. Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato Speciale e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell’Operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.
ART. 32 – DIRITTO DI RECESSO
1. La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti rinunciando l’Appaltatore, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi.
3. Il contratto si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1373 del Codice Civile.
ART. 33 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. E’ facoltà della Stazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui Consip o il Soggetto aggregatore regionale CAT Sardegna dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’Operatore Economico Aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o del Soggetto aggregatore regionale CAT Sardegna. Ove la Stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avrà luogo entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.
2. Al recesso della Stazione Appaltante il Contraente non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, di sospendere o ridurre la fornitura appaltata - dandone preavviso al Contraente con almeno 30 giorni di anticipo - per effetto di modifiche organizzative della Stazione Appaltante dovute a diverse esigenze o a
norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali. 44
ART. 34 – RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA
1. L’Operatore Economico Aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell’espletamento della fornitura in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell’Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell’Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dalle Aziende stesse nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili all’Operatore economico aggiudicatario, ai suoi dipendenti od a persone della cui attività lo stesso si avvalga.
2. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell’Operatore Economico Aggiudicatario nell’esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.
3. L’Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del contratto.
4. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dall’Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente la Stazione Appaltante. A tal fine l'Operatore Economico Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato
apposita polizza assicurativa, vincolata a favore dell’Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’Azienda, dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a euro 6.000.000,00 e con massimale per sinistro non inferiore a euro 2.600.000,00 con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e proroghe.
5. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’appaltatore. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale.
6. Resta ferma l'intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
7. L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.
ART. 35 – ACCESSO AGLI ATTI
1. Il diritto di accesso agli atti, il diniego o l’esclusione e il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall’ art. 53 del D. Lgs 50/2016 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dal Regolamento dell’AOU di Sassari.
2. L’accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 45
50/2016.
3. Ai sensi dell’art. 53 comma 5, del citato Decreto Legislativo, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni relative:
alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
4. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
5. Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella busta contente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. In mancanza di presentazione di tale
dichiarazione e della relativa documentazione, questa Azienda consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.
5. L’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di approvazione dell’aggiudicazione, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carco del richiedente.
6. Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Xxxxx 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.
ART. 36 – CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
1. L'Operatore Economico Aggiudicatario nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione del contratto saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990.
2. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa Amministrazione e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".
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3. L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010, verificherà che nei
contratti sottoscritti dall'Operatore Economico Aggiudicatario e dai subcontraenti a qualsiasi livello della filiera, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto “T&T- Trasparenza e Tracciabilità”.
ART. 37 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ
1. L’Operatore Economico Aggiudicatario, nei rapporti inerenti al contratto, s’impegna sin a d’ora:
a osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dall’Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”;
a rispettare la misura di prevenzione di cui al comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. clausola di pantuflage).
2. Ciascun Operatore Economico è, pertanto, consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici o della dichiarazione di pantuflage, costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 del Cod. Civ., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell’Operatore Economico Aggiudicatario.
2. Come disposto dall’art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, l’Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ART. 39 - FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale, le parti espressamente concordano di eleggere quale Xxxx esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Sassari, e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal Codice Procedura Civile.
ART. 40 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale Prestazionale si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto.
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2. Le caratteristiche minime richieste nel presente Capitolat,o sono indicative delle necessità aziendali e devono essere interpretate in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 68 del Codice e, in particolare, con riguardo al comma 7 dello stesso. Qualora la descrizione di taluno dei prodotti messi a gara fosse suscettibile di individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni operatori economici o prodotti, detta descrizione deve intendersi integrata dall’espressione “o equivalente”.
APPENDICE n. 1 - Numero di test presunto /anno S siero U urine L liquidi vari
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Descrizione | Test richiesti |
CHIMICA CLINICA | |
Glicemia (S-U-L) | 200 000 |
Urea | 125 000 |
Creatinina | 200 000 |
Calcio | 130 000 |
AST/GOT | 145 000 |
ALT/GPT | 140 000 |
Gamma GT | 100 000 |
Fosfatasi Alcalina | 70 000 |
Bilirubina Totale | 100 000 |
Bilirubina totale e frazionata | 32 000 |
Proteine Totali | 60 000 |
Albumina | 25 000 |
Microalbuminuria | 8 000 |
Acido Urico | 80 000 |
Fosforo | 20 000 |
Lipasi | 22 000 |
Amilasi | 25 000 |
Lattato | 250 |
Colinesterasi | 50 000 |
Ammoniemia | 3 500 |
CPK | 60 000 |
LDH | 40 000 |
Sodio | 25 000 |
Potassio | 150 000 |
Cloro | 15 000 |
Magnesio | 15 000 |
Colesterolo Totale | 55 000 |
Trigliceridi | 40 000 |
Colesterolo LDL calcolato | 12 475 |
Colesterolo LDL Diretto dosato | 7 000 |
Colesterolo HDL | 40 000 |
Colesterolo VLDL | 15 000 |
Ferro | 35 000 |
Litio | 600 |
G6PDH metodo G6PDH/6PGD in automazione | 20 000 |
Rame siero | 1 000 |
Transferrina/Capacità ferro legante | 8 000 |
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Esame citochimico Liquor proteine | 700 |
Glicosuria | 700 |
Azoturia | 701 |
Creatininuria cl | 3 500 |
Uricuria | 500 |
Calciuria | 1 000 |
Fosfaturia | 1500 |
Amilasuria | 600 |
Sodiuria | 678 |
Potassiuria | 250 |
Magnesuria | 600 |
Proteinuria | 5 000 |
Immunometria | |
Troponina | 20 000 |
Mioglobina | 5 000 |
PCR | 62 000 |
MMB(MASS CREATINE CHINASE MB) | 200 |
PRO BNP/BNP | 12 000 |
Procalcitonina | 15 000 |
IgE Totali | 1 500 |
Omocisteina | 2 500 |
Ferritina | 32 000 |
Vitamina B12 | 15 000 |
Folati | 15 000 |
Alfafetoproteina | 8 000 |
XXX | 00 000 |
Xx 19.9 (GICA) | 12 000 |
Ca 15 3 | 8 500 |
Ca 125 | 6 000 |
Beta HCG | 1 200 |
PSA Totale | 10 000 |
PSA Libero | 6 500 |
TPA | 1 000 |
FT3 | 18 000 |
FT4 | 20 000 |
TSH | 24 000 |
Insulina | 1500 |
Peptide C | 300 |
Cortisolo S/U | 1 800 |
FSH | 1 800 |
LH | 1 000 |
50
Prolattina | 1 500 |
Progesterone | 1 000 |
Testosterone Totale | 1 200 |
E2 (Estrogeni Totali) | 1 300 |
DHEAS | 300 |
SHBG (Proteina legante ormone | 150 |
Vitamina D | 8 500 |
Paratormone intatto | 6 000 |
Beta 2 Microglobulina (s/u) | 3 500 |
Aptoglobina | 1 500 |
Alfa 1 Antitripsina | 1 000 |
Alfa 1 Glicoproteina acida | 10 |
C3 | 1 600 |
C4 | 1 600 |
Ceruloplasmina | 600 |
XxX | 0 000 |
IgG | 3 500 |
IgM | 3 500 |
IgG4 | 100 |
Apolipoproteina A1 | 1 000 |
Apolipoproteina B | 1 000 |
Lipoproteina a (Lpa) | 1 000 |
TASLO | 1 600 |
RA TEST | 3 000 |
Farmaci | |
Digossina | 2 000 |
Teofillina | 300 |
Acetaminofene-paracetamolo | 500 |
AC.Valproico | 1 500 |
Barbiturici | 600 |
Carbamazepina | 600 |
Sostanze d’abuso | |
Alcolemia | 1 000 |
Metadone | 1 000 |
Benzodiazepine Urine | 1 000 |
Amfetamina metamfet.II | 1 000 |
Cannabinoidi | 1 000 |
Cocaina | 1 000 |
Oppiacei (morfina, etc.) | 1 000 |
Ectasy | 1 000 |
Buprenorfina | 1 000 |
TOTALE |
Sierologia Infettiva | |
EBV VCA IgG | 1 800 |
EBV VCA IgM | 1 800 |
EBV XXXX XxX | 0 000 |
XXXX Test qualitativo | 2 500 |
IgG Helicobacter pylori | 200 |
Ab.anti Citomegalovirus IgG II | 3 000 |
Ab. anti Citomegalovirus IgM | 3 000 |
Ab anti Rosolia IgG | 2 600 |
Ab.anti Rosolia IgM | 2 600 |
Ab. anti Xxxxxxxxxx XxX | 0 000 |
Xx anti Toxoplasma IgM | 4 500 |
Ab anti Herpes S. 1 2 IgG | 1 000 |
Ab anti Herpes S. 1 2 IgM | 1 000 |
anti HCV | 15 000 |
anti HIV | 8 000 |
HBsAg | 15 000 |
Anti HBsAg | 10 000 |
anti HBcAg | 6 000 |
anti HBcAg IgM | 2 000 |
HBeAg | 1 000 |
anti HBeAg | 2 000 |
anti HAV IgG | 1 000 |
anti HAV IgM | 2 000 |
totale | 2 482 614 |
51
Il totale dei test richiesti è di 2 482 614 di cui 92 300 test di sierologia infettiva.
APPENDICE n. 2 - LOTTO 2
Test | Numero | Relazione Metodica |
Immunometria | ||
TPA-M | 800 | |
NSE | 1500 | |
S 100 | 500 | |
AB anti Perossidasi (AbTPO) | 4000 | |
AB anti Tireoglobulina (Ab TG) | 4000 | |
Tireoglobulina | 2000 | Descrivere la sensibilità analitica e CV% dei valori inferiore a 0,2 ng/ml, stabilità del metodo (descrizione dettagliata) ; |
TOTALE | 12 000 | |
Sierologia Infettiva | ||
AB anti Herpes Simplex 1-2 IgG | 600 | |
AB anti Herpes Simplex 1-2 IgM | 600 | |
HBeAg | 2000 | |
AB anti HBeAg | 1000 | |
EBNA IgG | 1200 | |
EBV IgM | 1800 | |
VCA IgG | 1200 | |
TOTALE | 8 400 |
52
Numero di test totali 20 400 di cui 8 400 di sierologia infettivologia.
La ditta deve calcolare il numero di reagenti necessario per i controlli di sistema, calibrazione e CQ di terza parte, questi su due livelli per l’infettivologia e su tre livelli (nomale, inferiore e alto) per la tiroide ed i marcatori tumorali.
L’azienda si riserva di perfezionare la configurazione definitiva del pannello degli analiti sulla base del completamento del processo di riorganizzazione del laboratorio in una percentuale non superiore al 25% del totale degli analiti.
INDICE
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 2
ART. 2 - INQUADRAMENTO DI CONTESTO 3
Art. 3 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 7
Art. 3.1 - Lotto 1. Fornitura in service di sistemi analitici in automazione per la chimica 9
Art. 3.2 – Lotto 1. Progettazione e lavori edili ed impiantistici 13
Art. 3.3 - Lotto 2 - Fornitura di un sistema analitico con metodica di chemioluminescenza 16
Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 16
Art. 4.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – lotti 1 e 2 16
ART. 5 - DURATA DELLA FORNITURA 17
ART. 6 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA 18
ART. 7 – VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL’APPALTO 18
ART. 8 – PERSONALE INCARICATO DEL CONTRAENTE 18
ART. 9 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 19
ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE 21
ART. 11 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE 21
Art. 11.1 - Qualità della progettazione e dei lavori 21
ART. 12 – INIZIO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 22
ART. 13 - ORDINI, TERMINI DI CONSEGNE E COLLAUDO ................................................................................22 53
ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITÀ 24
Art. 14.1 – Collaudi di lavori e forniture 26
ART. 15 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA 27
ART. 16 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 27
ART. 17 - INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 28
ART. 18 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 29
ART. 19 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE 30
ART. 20 – GARANZIE DEFINITIVE 31
ART. 21 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 32
ART. 22 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI 34
Art. 22.1 - Responsabilità dell’appaltatore 35
ART. 23 – PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI 36
ART. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 38
ART. 25 – DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 39
Art. 25.1 – Intervento sostitutivo dell’Azienda 40
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 40
ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO 41
ART. 28 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO 42
ART. 29 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 26, D. LGS. 81/2008 43
ART. 30 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI 43
ART. 31 – TERMINI E COMMINATORIE 43
ART. 32 – DIRITTO DI RECESSO 43
ART. 33 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 44
ART. 34 – RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA 44
ART. 35 – ACCESSO AGLI ATTI 45
ART. 36 – CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ 46
ART. 37 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ 46
ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI 47
ART. 39 - FORO COMPETENTE 47
ART. 40 – DISPOSIZIONI FINALI 47
Appendice 53
54