CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI RENO, LAVINO E SAMOGGIA E I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE E LA COSTITUZIONE DI UN CORPO...
CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI RENO, LAVINO E SAMOGGIA E I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN XXXXXX, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E XXXX PREDOSA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE E LA COSTITUZIONE DI UN CORPO DI POLIZIA LOCALE UNICO TRA I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN XXXXXX E ZOLA PREDOSA
L’anno Duemiladiciotto, il giorno Venti del mese di Febbraio, presso la sede legale dell’Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia, c/o Comune di Casalecchio di Reno, Xxx xxx Xxxxx x. 0, Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX)
TRA
XXXXXXX XXXXX, nato Casalecchio di Reno (Bo) il 15 Gennaio 1958, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell’Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia nonché di Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno, in nome, per conto e nell’interesse dei quali agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell’Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia n. 1 del 12/02/2018 e di quella del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 6 del 01/02/2018;
XXXXXXX XXXXXXX, nato a Bologna (Bo) il 24 Aprile 1950, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Monte San Xxxxxx, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Monte S. Xxxxxx n. 2 del 01/02/2018;
XXXXXXX XXXXXXXX, nato a Bologna (Bo) il 6 febbraio 1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sasso Marconi, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Sasso Marconi n. 2 del 07/02/2018;
XXXXXXX XXXXXXXX, nato a Bologna (Bo) il 26 Luglio 1974, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Valsamoggia, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 3 del 30/01/2018;
XXXXXXX XXXXXXX, nato a Castel San Xxxxxx Terme (Bo) il 4 Aprile 1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Zola Predosa, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 5 del 31/01/2018.
PREMESSO CHE:
➢ L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell’Unione Samoggia, costituita a far data dal 23.09.2009 in forza di Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 1 del 23.09.2009, ai sensi della L.R. n. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009, a sua volta subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia;
➢ L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è ambito ottimale ai sensi della L.R. n. 21/2012;
➢ Lo Statuto dell’Unione, all’art. 7, prevede che il conferimento delle funzioni all’Unione si determina con l’approvazione di conformi deliberazioni dei singoli Consigli comunali, che approvino la convenzione associativa;
➢ Detti Comuni intendono gestire in forma associata alcune funzioni logistiche, di supporto, amministrative ed operative del servizio Polizia Locale al fine di rispondere al nuovo ruolo di governo e di gestione dei propri territori e delle proprie comunità, innescando un processo di riorganizzazione anche del servizio di Polizia locale che mediante la realizzazione di forme efficienti di esercizio associato di alcune funzioni , consenta di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza del servizio e l'efficacia dell'azione;
➢ con tali finalità gli Amministratori ritengono di dover gestire in forma associata alcune funzioni della polizia Locale, allo scopo di costituire uffici caratterizzati dall'erogazione di servizi ad alto livello qualitativo attraverso l'individuazione di modalità di gestione più efficienti ed efficaci in termini di costi, tempi e risultati attesi in rapporto alle risorse impiegate;
➢ che i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Zola Predosa, oltre al coordinamento con gli altri Comuni, intendono sviluppare una maggiore integrazione tra loro mediante la costituzione di un Corpo Unico di Polizia Locale in Unione .
➢ Il presente deliberato costituisce testo definitivo della Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale con i Comuni interessati, quale linea programmatica e di scelta alla quale attenersi puntualmente;
➢ che la presente convenzione viene stipulata nell'ambito dei poteri di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendone i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
TUTTO CIÒ PREMESSO E FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE
CONVENZIONE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto della convenzione
Ai sensi della Legge nr.65 del 7 marzo 1986 e s.m.i. ed ai sensi della Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 24 del 4 dicembre 2012 e s.m.i. i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, nell'esercizio dei poteri di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si convenzionano, per la gestione in forma associata di funzioni logistiche, supporto, amministrative ed operative dei servizi di Polizia Locale e precisamente, al fine di ottimizzare la gestione del servizio e l’impiego del personale anche al fine di potenziare il presidio del territorio:
1. in via principale il coordinamento e la strutturazione di uffici associati per la gestione delle attività tipiche di back office e di supporto;
2. in generale per tutte le attività tipiche della Polizia Locale di cui alla Legge 7 marzo 1986 nr. 65 e s.m.i. e di cui all’art.14 della Legge Regionale del 4 dicembre 2012 nr. 24, e s.m.i..
Scopo della convenzione, per le ragioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, è quello di consentire la gestione coordinata delle polizie Locali dei Comuni aderenti attraverso l’omogeneizzazione dei servizi e la gestione associata di alcune funzioni anche attraverso la realizzazione di specifici uffici. La gestione associata è quindi finalizzata a garantire il presidio dei bisogni emergenti ed una presenza più articolata per la prevenzione e il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza territoriale e per la civile convivenza nel rispetto delle norme.
La presente convenzione disciplina altresì una maggiore integrazione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Zola Predosa mediante la costituzione di un Corpo Unico in Unione come disciplinato puntualmente dall’articolo 10 della presente convenzione.
Per le finalità di cui al presente articolo, i Comuni delegano alla Unione, con le modalità, e nei limiti disciplinati dalla convenzione le funzioni di gestione e organizzazione della Gestione Associata dei Servizi di Polizia Locale e la costituzione del Corpo Unico Intercomunale.
L’Unione accetta la presente delega e si impegna ad esercitarla conformemente a quanto espresso nel presente atto.
Art. 2 - Organizzazione della gestione associata
La gestione associata delle funzioni si sviluppa attraverso fasi attuative che prevedono il graduale ampliamento delle attività e funzioni da svolgersi in maniera coordinata e unitaria nell'area dell'Unione secondo lo schema organizzativo di seguito riportato:
2.1 Funzioni da gestire in forma associata attraverso la realizzazione di centri di competenza
1. Ufficio gestione iter sanzionatorio amministrativo
a. Si occupa della gestione di tutti gli iter connessi alle violazioni amministrative accertate nei territori dei Comuni, ivi compresa la gestione dei sequestri amministrativi in generale e dei documenti di guida ritirati.
b. Si occupa di tutte le attività connesse all’accertamento, verbalizzazione e notifica delle violazioni riscontrabili tramite apparati fissi di controllo del traffico veicolare;
c. Cura il contenzioso amministrativo.
d. Si valuterà apposita progettazione per lo sviluppo del coordinamento delle seguenti attività:
● Ufficio Studi
● Ufficio Controllo di Gestione e Programmazione
● Centrale Radio Operativa (CRO)
● Ufficio Infortunistica Stradale back office
● Ufficio di Polizia Giudiziaria back office
2.2 Coordinamento dei servizi territoriali ed organizzazione di interventi congiunti ai fini di un miglioramento della sicurezza urbana e del servizio offerto ai cittadini
1. Tutti gli operatori delle Polizie Locali svolgono la propria attività lavorativa, secondo le modalità di legge, i propri ruoli istituzionali su tutti i territori dei Comuni convenzionati e sono autorizzati ad operare in via permanente secondo le modalità organizzative individuate dalla presente convenzione ed alle disposizioni operative impartite dal Comandante territorialmente competente anche sulla base degli eventuali programmi concordati. Tutte le Polizie Locali concorrono nelle attività emergenziali e di protezione civile con tutto il personale disponibile mentre in tutte le attività programmate concorrono secondo un criterio di proporzionalità legato al numero di operatori assegnati in via continuativa o prevalente al servizio esterno.
2. In occasione di eventi di Protezione Civile o eventi emergenziali e non preventivati che pongano a pregiudizio l’incolumità delle persone tutte le forze di Polizia Locale sono chiamate a concorrere secondo le modalità individuate dal Piano di Protezione Civile sovra comunale.
3. Il Gruppo tecnico di Coordinamento definisce calendari di attività necessaria di controllo del territorio da svolgere, in maniera coordinata. Il Gruppo tecnico di Coordinamento pianifica il supporto operativo ai Comuni in occasione di eventi programmati che superino la capacità ordinaria di gestione da parte delle Polizie locali competenti per territorio;
4. Il Gruppo tecnico di Coordinamento calendarizza l’impiego di personale della Polizia Locale per attività del tempo differito e per attività del tempo reale programmabili in ambito di Protezione Civile.
5. Si potranno prevedere azioni di sviluppo e di attuazione di attività e azioni di sensibilizzazione mirate al miglioramento della sicurezza in vari ambiti quali la sicurezza stradale, la tutela del consumatore, il rispetto della civile convivenza, ecc..In tale ambito il Coordinatore , attraverso il Gruppo tecnico di Coordinamento, verifica i servizi programmati e attuati.
6. Il Gruppo tecnico di Coordinamento, nei limiti delle attribuzioni della Polizia Locale, promuove le attività in collaborazione con le altre Forze di Polizia.
7. Le dotazioni tecniche, strumentali e veicolari, pur rimanendo nella proprietà e nella gestione economica e manutentiva dei rispettivi Enti, possono essere utilizzati in maniera condivisa tra le Polizie Locali secondo necessità estemporanee o programmate.
2.3 Omogeneizzazione amministrativa ed organizzativa
Il Gruppo tecnico di Coordinamento condivide i fabbisogni ed omogeneizza i percorsi di gara per acquisti di beni e servizi tramite il Servizio Associato Gare dell’Unione in base al regolamento di funzionamento.
Il Gruppo tecnico di Coordinamento uniforma le modalità di gestione del personale attraverso il Servizio Associato Personale dell’Unione con particolare riguardo alle dotazioni organiche ed agli orari di servizio nel rispetto degli standard regionali;
Il Gruppo tecnico di Coordinamento tramite il Servizio Informatico Associato dell’Unione valuta le migliori forme per l’unificazione degli applicativi informatici, e dei sistemi di videosorveglianza, dei sistemi di comunicazione radio nonché delle dotazioni hardware necessarie per poter rendere operative le funzioni e le altre attività associate attraverso la presente convenzione nonché per le altre esigenze presenti e future connesse ad ambiti informatici e tecnologici affidando ai Servizi Informatici Associati acquisti di beni e servizi;
Il Gruppo tecnico di Coordinamento si adopera per definire uguali modalità di pagamento delle sanzioni amministrative e degli importi dei rimborsi per i costi di notifica;
2.4 Ricollocazione di funzioni
Ai fini di rendere operative per tutte le Polizie Locali le migliori modalità organizzative attuate nei singoli Comuni per l’affidamento ad altri Servizi Comunali o dell’Unione di attività amministrative loro demandabili e per il riordino di quelle attività non strettamente proprie delle Polizia Locale, il Gruppo tecnico di Coordinamento verificherà quali attività tra quelle svolte in ambito amministrativo sono demandabili e quali sono trasferibili ai Servizi competenti per materia facendo specifiche proposte alla Giunta dell’Unione.
2.5 Orari dei servizi reperibilità
Il servizio associato tende ad omogeneizzare la gestione dei turni e dei servizi sviluppati dai singoli corpi anche attraverso l’unificazione dei regolamenti di polizia locale.
Il Gruppo tecnico di Coordinamento farà proprio il sistema di reperibilità delle Polizie Locali sviluppato dal Gruppo Tecnico delle Protezione Civile rendendo fruibili le disponibilità del personale in reperibilità non solo per i compiti di Protezione Civile.
Art. 3 - Attivazione del servizio associato
Entro trenta giorni dalla nomina del Comandante Coordinatore, da parte della Giunta dell’Unione, il Gruppo tecnico di Coordinamento predispone la proposta operativa corredata di cronoprogramma delle fasi necessarie per lo sviluppo delle azioni previste dalla convenzione.
Entro i successivi trenta giorni il Comandante Coordinatore avrà cura di sviluppare i disciplinari organizzativi ed operativi delle funzioni associate e delle altre attività coordinate, ottenuta la validazione dal Gruppo tecnico di Coordinamento dell’intero programma di lavoro, ed entro novanta giorni dalla propria nomina, presenterà, alla Giunta dell’Unione, quanto predisposto per dare piena operatività alla convenzione; la Giunta stessa , unanimemente, definisce i piani attuativi delle citate fasi.
Successivamente all’atto di Delibera della Giunta dell’Unione il servizio sarà attivo ed il Gruppo tecnico di Coordinamento avrà il compito di attuare quanto necessario allo sviluppo dei piani attuativi così come definiti.
Art. 4 - Competenza territoriale
L'ambito territoriale per le funzioni, i servizi e le attività di Polizia Locale associate in unione è individuato nei territori dei Comuni convenzionati facenti parte dell’Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia, ed in particolare i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa.
Tutti gli operatori delle Polizie Locali svolgono attività lavorativa, secondo le modalità di legge, su tutti i territori dei Comuni convenzionati e sono autorizzati ad operare in via permanente e con l’impiego dell’armamento secondo le modalità organizzative individuate dalla presente convenzione rispetto alle seguenti attività:
➢ Rilievo incidenti stradali;
➢ Presidio e controllo nell’ambito di fiere, mercati, manifestazioni, blocchi del traffico;
➢ Servizi congiunti di sicurezza urbana e di polizia stradale;
➢ Attività di formazione ed addestramento compresi stage operativi;
➢ Interventi di emergenza per la sicurezza degli operatori;
➢ attività emergenziali e di protezione civile;
➢ altre attività individuate formalmente dalla Conferenza dei Sindaci.
Atti ed accertamenti relativi ai servizi di gestione associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
Art. 5 - Sistema direzionale, Gruppo tecnico di coordinamento e programmazione del servizio associato
Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:
1. Nell’ambito dei Comuni di appartenenza ogni Sindaco o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1 della Legge 7 marzo 1986, nr 65 , impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
2. L’Unione attraverso la Giunta dell’Unione individua gli obiettivi da raggiungere con le attività di servizio. Gestisce le funzioni e le attività associate in termini di personale e verifica l’andamento dei servizi.
3. E’ istituito il Gruppo tecnico di Coordinamento, ed è composto da:
a. Comandanti dei Comuni;
b. Altri soggetti individuati dalla Giunta;
Oltre a quanto definito all’articolo 2 della Convenzione il Gruppo tecnico di Coordinamento svolge le seguenti funzioni:
1. definizione dei piani di lavoro;
2. programmazione delle attività;
3. definizione per ogni funzione e attività degli obiettivi e risultati da raggiungere e delle risorse da assegnare;
4. programmazione delle campagne mirate;
5. verifica sull’andamento dei servizi e sui risultati ottenuti;
6. predispone ipotesi progettuali.
La Giunta dell’Unione nomina un responsabile del Gruppo tecnico di Coordinamento e un sostituto; tale Comandante, da individuarsi all’interno della dotazione organica esistente dei vari Comuni, assume la responsabilità della programmazione e gestione delle funzioni e delle attività di gestione associata. E’ responsabile verso l’Unione dei Comuni di quanto definito dalla Convenzione.
Art. 6 - Struttura gerarchica nell’ambito delle funzioni associate
Il Comandante Coordinatore è il responsabile organizzativo ed amministrativo delle funzioni associate in Unione.
Ogni Comandante è responsabile per le attività che si svolgono in forma non associata sul proprio territorio.
Nelle singole funzioni associate di cui all’articolo 2.1 della Convenzione la struttura gerarchica fa capo al Comandante Coordinatore.
Nell’ambito del coordinamento dei servizi territoriali di cui all’articolo 2.2 della Convenzione fa capo al Comandante ed alla struttura gerarchica della Polizia Locale competente per territorio.
Il rapporto funzionale fra il Comandante Coordinatore del servizio associato e i Sindaci dei Comuni convenzionati si articola secondo il criterio della competenza territoriale, nel senso che su ogni territorio comunale il Comandante Coordinatore dovrà fare riferimento per le attività in convenzione al Sindaco del comune di quel territorio.
Art. 7 - Modalità di esercizio della delega
L’Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia esercita la delega di cui alla presente convenzione mediante l’organizzazione e la gestione anche economica del servizio associato di Polizia Locale.
I Comuni aderenti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio della delega, secondo quanto disposto nel bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dagli enti associati con le modalità di cui alla presente Convenzione.
L’Ente delegato deve, nell’assunzione degli atti, nell’espletamento dei servizi e nell’esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega di cui è destinatario. Gli atti emanati nell’esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente convenzione sono definitivi. Avverso tali atti non è ammesso ricorso all’Amministrazione dei Comuni deleganti.
Art. 8 - Sede e strumentazione
In fase di attivazione delle funzioni associate le parti convengono nell’individuare le sedi in Uffici da ricercarsi nei Comuni aderenti presso i Comandi Polizia Locale.
Ferma restando l’operatività di tutti gli addetti della Polizia Locale su tutti i territori dei Comuni associati, la Giunta dell’Unione definisce le sedi ove svolgere le funzioni previste dalla convenzione. Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare le sedi del servizio previa approvazione da parte della Giunta dell’Unione.
L’ente che ospita il servizio è obbligato a mettere a disposizione ogni strumento tecnico o logistico necessario.
I Comuni associati condividono attraverso la Gestione Associata quelle attrezzature specifiche di cui sono in possesso per lo svolgimento di servizi per controlli particolari (es. Etilometro).
Art. 9 – Personale
I Comuni si obbligano a conferire all’Unione per i fini della presente gestione associata, proprio personale mediante distacco funzionale/comando. L’impiego dovrà avvenire attraverso il comando funzionale degli operatori all’Unione.
Il personale di Polizia Locale opera nello svolgimento dei compiti assegnati e per i servizi di gestione associata nel territorio di tutti i Comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle Leggi e dai Regolamenti o con provvedimenti dell'Autorità.
Le modalità di utilizzo delle risorse umane dovranno rispettare il criterio di una razionale distribuzione delle prestazioni e dei servizi sui territori dei Comuni aderenti.
Art.10 - Maggiore integrazione: Costituzione di un Corpo Unico Intercomunale tra i Comuni di Casalecchio, Monte San Xxxxxx, Zola Predosa
10.0 Costituzione del Corpo Unico di Polizia Locale
1. Viene costituito il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale formato dagli operatori già appartenenti ai Servizi di P.M. dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Zola Predosa, e dal personale successivamente assunto, ai sensi della Legge n. 65/86, D.Lgs. 267/00 e della L.R. 24/2003.
2. Oltre alle finalità di cui all'articolo 1, la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.), della L. 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 04.12.2003,
n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale già in capo ai Comuni mediante la costituzione di un Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale. In tale senso con la presente convenzione si determina l’integrale conferimento all’Unione di Comuni, da parte dei Comuni di Casalecchio, Monte San Xxxxxx, Zola Predosa, delle funzioni comunali in materia di polizia Locale come individuate dalla L.R. 04.12.2003,
n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall’articolo 5 della Legge 65/1986 ed in forza ad altri titoli di legge.
4. A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti all’Unione:
a. i controlli sull’applicazione dei regolamenti Comunali e dell’Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
b. controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia, nonché l’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
c. tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
d. tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
e. tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
f. supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
g. controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
h. soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
5. L’Unione di Comuni accetta il presente conferimento e si impegna ad esercitare tali funzioni mediante il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale conformemente a quanto espresso nel presente atto.
6. L'Unione partecipa, quale titolare delle funzioni del corpo unico, nell'ambito delle attività associative disciplinate dalla presente convenzione con i Comuni di Sasso Marconi e Valsamoggia alle azioni ivi previste.
7. I Comuni di Sasso Marconi e Valsamoggia possono aderire al Corpo unico in qualsiasi momento mediante appositi atti di adesione.
10.1 Finalità ed organizzazione
1. Il Corpo unico è finalizzato a garantire:
a. la presenza costante su tutto il territorio dei tre Comuni associati delle forze di Polizia Locale per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
b. il coordinamento con le Forze Pubbliche operanti sul territorio dei tre Comuni al fine di garantire il presidio del territorio e la tutela e sicurezza della popolazione;
c. la gestione delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando comportamenti e metodologie d'intervento;
d. la collaborazione con le Associazioni di Volontariato.
2. Il Comandante del Corpo Unico è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo sulla base delle direttive ricevute dal Presidente dell’Unione di Comuni e delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui alla Legge 65/86 e L.R. 24/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Di tale attività risponde al Presidente dell’Unione di Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia.
3. Il Comandante del Corpo Unico viene individuato tra coloro che detengono comprovata esperienza di comando all’interno della Polizia Locale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione sono previsti uno o più Vice Comandanti, incaricati dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell’Unione.
4. Il Comandante del Corpo Unico Intercomunale viene individuato dalla Giunta dell'Unione e nominato con atto del Presidente della Unione Reno, Lavino e Samoggia.
Il Comandante altresì:
1. opera sulla base delle direttive del Presidente e della Giunta di Unione i ed elaborare i piani operativi;
2. svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
3. relaziona periodicamente sul funzionamento e sull’efficacia del corpo unico alla Giunta e ai Sindaci
Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell’Unione, verranno definiti l’organizzazione ed il funzionamento del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale in conformità delle disposizioni recate dalla L. 65/86, dalla L.R. 23/2004 e nel quadro dei principi del “Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19/09/2001.
10.2 Sistema direzionale dell’attività del Corpo Unico
Il Presidente dell’Unione è l’autorità di Polizia Locale del territorio dell’Unione;
La Giunta dell’Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l’attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta:
1. atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 ottobre dell’esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l’aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante del Corpo. Per l'effettuazione di ogni modifica alla dotazione, organizzazione e funzioni dei presidi territoriali dovrà essere acquisito il parere favorevole del Sindaco del comune interessato ;
2. attività di controllo: verifica in corso d’anno ed a fine esercizio dell’andamento dei programmi.
Il Comandante del Corpo Unico, nominato dal Presidente, riveste la qualifica prevista dal regolamento dell’Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di:
1. dar seguito alle direttive del Presidente e della Giunta dell’Unione, secondo le modalità previste dallo Statuto, Sindaci dei Comuni ed elaborare i piani operativi;
2. svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
3. relazionare periodicamente sul funzionamento e sull’efficacia del servizio unificato.
Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell’Unione è l’autorità alla quale il Comandante del Corpo Unico Intercomunale della Polizia Locale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell’art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
10.3 Dotazione organica e trasferimento del personale
Tutto il personale attualmente operante nei tre Comuni sarà trasferito alle dipendenze dell'Unione, che ha potere organizzativo, in una prima fase può essere comandato/distaccato. E’ previsto il comando del personale per l’anno 2018.
Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono, pertanto, stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo, indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli Enti Locali, dal C.C.N.L. in vigore.
Tali trattamenti economici accessori saranno definiti tra le parti previa concertazione/contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.
L’Unione di Comuni è autorizzata ad assumere personale anche a tempo indeterminato per l’espletamento del servizio, previo accordo con tutte le amministrazioni comunali aderenti al corpo unico.
In caso di scioglimento del servizio o non rinnovo dello stesso tutto il personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.
10.4 - Denominazione, sedi e dotazioni tecniche
1. Il Corpo Unico assume la denominazione di: "Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale Valli del Reno, Lavino" .
2. E' prevista una sede centrale per l'allocazione della centrale radio operativa e dei servizi generali. Sono previsti presidi territoriali per la migliore organizzazione del Corpo.
3. Sono previsti 3 presidi territoriali, uno per ognuno dei tre comuni aderenti al Corpo Unico per la migliore organizzazione del Corpo attraverso la creazione di 3 unità operative semplici servizi territoriali, una per ognuno dei tre comuni del Corpo Unico, ognuna costituita da 4 unità di personale con compiti di pattuglia da svolgersi in due turni 1 al mattino e 1 al pomeriggio almeno nei giorni feriali ed il supporto dell'unità operativa semplice polizia amministrativa o dell'unità operativa semplice violazioni amministrative che garantiranno la presenza di un operatore almeno due mattine a settimana in ognuna delle tre sedi dei presidi territoriali, prevedendo altresì la possibilità di presenza su appuntamento in momenti diversi fatte salve le esigenze di servizio. Tale organizzazione potrà essere modificata con le modalità previste dalla presente convenzione.
4. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell’Unione anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
10.5 – Beni immobili, mobili e attrezzature
1. L’Unione all’atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
a. in concessione d’uso, gli immobili o la porzione di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite ;
b. in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio di Polizia Locale.
2. La manutenzione e la conduzione dei beni immobili di cui al precedente comma 1 lett.a), sono a carico dei Comuni, mentre l’organizzazione e le attività sono di competenza del Corpo Unico Intercomunale.
3. La manutenzione delle dotazioni di cui al precedente comma 1 lett.b), non prese in carico a qualunque titolo dall’Unione, sono a carico dei Comuni, mentre l’organizzazione e le modalità di impiego sono di competenza del Corpo Unico Intercomunale
4. Eventuali beni acquistati dal Corpo unico durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all’Unione. L’inventario dei beni conferiti ed acquistati sarà redatto e manutenuto dal Comandante del Corpo unico.
5. Tutte le dotazioni mobili ed immobili che all’atto della stipula della presente convenzione risultano in uso alle Polizie Locali sono assegnate al Corpo Unico con le modalità sopra descritte.
10.6 – Videosorveglianza territoriale
1. Tutte le telecamere di videosorveglianza dei Comuni devono essere conferite secondo le modalità di cui all’articolo 10.4 e 10.5 dai Comuni all’Unione e collegate alla Centrale Radio Operativa, presso la sede del Corpo Unico, ai fini del loro utilizzo da parte del Corpo Unico.
2. La gestione tecnica, hardware e software, delle telecamere di videosorveglianza, con riguardo sia alle telecamere già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione e l’eventuale acquisto ed installazione di ulteriore telecamere viene delegato al Servizio Informatico Associato in Unione mentre la gestione operativa e l’apertura di ticket di assistenza e la funzionalità è a carico del Corpo unico.
3. L’Unione per la gestione del sistema di videosorveglianza adotta apposito regolamento.
10.7 - Armamento
1. Il personale del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell’art.5, co.5 della l.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Corpo che verrà approvato dall’Unione.
2. L’ambito territoriale per il porto dell’arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo unico è coincidente con quello di cui all’art. 4, della presente convenzione.
10.8 - Modalità di esercizio delle funzioni conferite
1. L’Unione di Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia esercita le funzioni conferite in forza della presente convenzione mediante l’organizzazione e la gestione anche economica del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale.
2. I Comuni aderenti, in base alle possibilità, si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all’Unione, secondo quanto disposto nel bilancio di previsione annuale approvato dagli enti associati con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. L’Unione deve, nell’assunzione degli atti, nell’espletamento dei servizi e nell’esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all’Amministrazione dei Comuni ma all’Unione di Comuni.
10.9 - Attivazione del Corpo Unico Intercomunale
Il Corpo Unico Intercomunale è formalmente costituito con la sottoscrizione della presente convenzione e diviene operativo mediante l’assunzione di atti da parte dell’Unione tra cui la nomina del Comandante del Corpo Unico.
L'Unione attua la presente convenzione dalla data di sottoscrizione della presente convenzione con atti specifici finalizzati a prendere in capo progressivamente tutte le attività trasferite dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa,i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Unione.
10.10 - Spese e Diritti
1. I servizi resi dal Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale soggetti al pagamento di spese o diritti non determinati dalle vigenti disposizioni legislative, sono individuati con atto della Giunta dell’Unione.
2. Le modalità applicative di riscossione e l’eventuale riversamento sono determinate con disposizioni del Comandante del Corpo.
10.11 - Svolgimento delle attività
Il servizio nei Comuni del Corpo Unico sarà svolto secondo le modalità definite dal Comandante del Corpo su indirizzo del Presidente dell’Unione di Comuni . Al riguardo il suddetto Comandante invierà ai Sindaci un piano di lavoro con cadenza almeno semestrale. Xxxxxxx, comunque, fatte salve esigenze eccezionali e particolari dei Comuni convenzionati nel rispetto di quanto previsto al punto 10.4.2 .
L’ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Corpo Unico e specificato in modo dettagliato nell’organigramma funzionale che dovrà essere predisposto dal Comandante del Corpo Unico ed approvato dalla Giunta dell’Unione.
10.12 - Atti e Accertamenti
1. Tutti gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi nel Corpo Unico sono formalizzati quali atti dell’Unione di Comuni Reno, Lavino e Samoggia indipendentemente dal territorio in cui il personale si trova ad operare.
2. I proventi delle sanzioni amministrative rimangono di competenza del Comune in cui la stessa è stata elevata.
3. Per tutti gli atti di cui al precedente comma 1, la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell’Unione che può delegarne l’esercizio a personale dipendente dell’Unione.
10.13 - Norme transitorie
1. Sino all’emanazione del Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale e relativo armamento, e comunque non oltre sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, si applica, in quanto compatibile il regolamento del Comune di Casalecchio di Reno.
Art.11 Raccordo con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Comunicazioni agli organi competenti
L’Unione dei Comuni coordina le attività della presente convenzione in linea con gli indirizzi regionali anche al fine di sviluppare sinergie orientate alla creazione di un Corpo unico ai sensi della normativa regionale.
In tal senso con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx vengono avviati contatti per attuare sinergie utili allo sviluppo della presente convenzione e un rappresentante può essere invitato al Gruppo tecnico di Coordinamento.
Ferme restando le disposizioni di legge in materia di competenza della Polizia Locale, in particolare la legge 65/86, la L.R. 24/2003 e il Codice di Procedura Penale e altre leggi in materia, copia della presente convenzione sarà trasmessa al Presidente del Tribunale di Bologna, ai fini dello svolgimento delle funzioni di Polizia Giudiziaria nelle rispettive qualifiche di Ufficiale e di Agente di P.G. nell’intero ambito territoriale dei Comuni convenzionati, al Prefetto di Bologna, ai fini dello svolgimento della funzione ausiliaria di pubblica sicurezza nell’intero ambito territoriale dei Comuni convenzionati, e per quanto di competenza al Presidente della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Art. 12 Oneri finanziari
Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Di norma, nell’ambito della gestione associata, le spese sono sostenute direttamente dai singoli Comuni in base alla propria spesa storica in mutua e reciproca sussidiarietà senza creazione di centri di costo e rimborsi. Nell’ambito della gestione associata di funzioni di Polizia Locale previste dalla presente convenzione si andranno a creare centri di competenza che agiranno sotto la responsabilità del Comandante coordinatore; ogni centro di competenza vedrà l’impiego di personale con la prevalenza della corrispondenza territoriale tra il luogo in cui la funzione associata trova sede ed il luogo di lavoro del personale. Al fine di ottimizzare le risorse di personale ed evitare aggravi o scompensi organizzativi per gli enti, risulta necessario attuare un meccanismo compensativo, misurato in giornate/lavoro, che bilanci i plus in termini di carichi lavorativi per i comuni che, nell’ambito delle singole funzioni associate di cui all’art 2, che verranno via via attivate, svolgono il ruolo di referente.
Le giornate/lavoro potranno essere compensate attraverso personale che in via continuativa partecipi alla funzione associata, oppure tramite personale comandato per servizi territoriali o ancora tramite compensazioni incrociate con comuni capo fila per altre funzioni attivate.
Semestralmente verranno valutati i dati delle attività svolte allineando ai valori reali il sistema di bilanciamento ed in particolare le giornate/lavoro in compensazione.
La gestione finanziaria del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico delle voci di spesa da unificare in unico centro di costo in Unione avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell’Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l’iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell’Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.
In particolare l’Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:
• l’ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
• il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
• il preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l’impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico – amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.
Ogni qual volta gli organi dell’Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4.
Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l’Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L’informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo al Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico dell’anno successivo mediante apposita variazione.
Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell’anno precedente.
I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l’ultima rata entro il 30 novembre.
Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà in fase di attivazione in base alla spesa storica consolidata di ciascun Ente.
Differenze economiche in economia o in aumento saranno ripartite nel seguente modo:
• 90% sulla base della popolazione al 31/12 del secondo anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione.
• 10% suddiviso in parti uguali tra i Comuni aderenti alla presente convenzione.
I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all’Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune.
Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell’Unione.
Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l’Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.
Gli organi dell’Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l’abbattimento di parte dei costi complessivi dei servizi. , e quindi delle rispettive quote dei Comuni.
La spesa per il personale conferito dai Comuni sarà sostenuta dagli stessi.
I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento delle violazioni amministrative spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione
Art. 13 Durata e recesso
1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.
2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall’adozione della deliberazione di recesso.
3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Xxxxxx si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinunzia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successori del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.
5. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.
7. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.
Art. 14 Norme di rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli Organi competenti, nonché‚ alle leggi in materia di Polizia Locale e alle norme del Codice Civili, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie.
Sino all'approvazione in forma integrata e coordinata dei regolamenti Comunali di Polizia Locale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili e non in contrasto con la presente convenzione, le norme dei regolamenti Comunali di Polizia Locale vigenti. Garantendo la continuità delle funzioni comunali il corpo unico si farà carico temporaneamente in via transitoria di tutte quelle attività che ad oggi vengono svolte dai servizi di polizia locale dei comuni di Monte San Xxxxxx e Zola Predosa e dal Corpo di Polizia Locale di Casalecchio di Reno non strettamente ricomprese nei compiti tipici di Polizia Locale previsti dalle normative
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno Il Sindaco del Comune di Monte San Xxxxxx
Il Sindaco del Comune di Sasso Marconi Il Sindaco del Comune di Valsamoggia Il Sindaco del Comune di Zola Predosa
Il Presidente dell’Unione valli del Reno, Lavino e Samoggia