InfoCamere Società consortile per Azioni
InfoCamere Società consortile per Xxxxxx
Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., preordinata all’acquisizione dei “servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione software”
***************** SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
tra
...................., con sede legale in ……………………..Via ……………………, C.F.
…………….e partita IVA , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di …………. , in persona dell' ………............................................................. , nato a il ……….., in qualità di , munito dei relativi poteri, in seguito chiamato più brevemente
“Contraente”;
e
InfoCamere S.c.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxxx, 00,
C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al
n. 804877, in persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Campiglia Marittima (LI) il 05/02/1961, in qualità di Direttore Generale f.f., munito di relativi poteri, in seguito chiamata più brevemente “InfoCamere”,
Premesso che
a) InfoCamere è la società consortile per l’informatica delle Camere di Commercio ed ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio;
b) InfoCamere, per l’espletamento delle proprie attività consortili, ha necessità di disporre di appositi servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione software;
c) al fine di integrare le risorse e le competenze interne, InfoCamere ha esigenza di affidare l’esecuzione dei predetti servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione software ad un idoneo operatore esterno;
d) a tal fine InfoCamere ha indetto, con Xxxxx di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. in data , una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. preordinata all’individuazione di un operatore economico idoneo allo svolgimento dei predetti servizi.
e) All’esito dell’esperimento della procedura di gara, è risultato aggiudicatario (di
seguito anche “Contraente”);
f) la forma negoziale adottata per la formalizzazione del rapporto contrattuale è quella dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 4, del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a cui verrà data esecuzione mediante stipula di singoli Contratti attuativi;
g) il Contraente ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Accordo Quadro e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
h) le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i Servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione software.
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Articolo 1 (Definizioni)
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: l’atto negoziale stipulato, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., tra InfoCamere ed il Contraente contenente le condizioni generali che regolano l’esecuzione del Servizio;
b) Contraente: l’impresa o il R.T.I. o il consorzio di imprese aggiudicatario della procedura di gara di cui in premessa, che sottoscrive l’Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a sottoscrivere i Contratti attuativi;
c) Contratto/i o Contratto/i attuativo/i: l’/gli atto/i negoziale/i concluso/i tra InfoCamere ed il Contraente con il/i quale/i viene data esecuzione all’Accordo Quadro;
d) Servizio: l’insieme delle attività oggetto dell’Accordo Quadro che InfoCamere intende acquisire mediante la stipula dei singoli Contratti attuativi;
e) Gruppo di lavoro: il personale del Contraente incaricato di svolgere i servizi oggetto dell’Accordo Quadro;
f) Responsabile Tecnico del Contraente: la persona incaricata di coordinare i rapporti tra il Contraente medesimo ed InfoCamere, nel corso di esecuzione dell’Accordo Quadro;
g) Responsabile Operativo del Contraente: il soggetto individuato nell’ambito del Gruppo di lavoro del Contraente incaricato di gestire e monitorare l’esecuzione del singolo Contratto attuativo;
h) Responsabile Tecnico di InfoCamere: il soggetto nominato da InfoCamere incaricato della gestione e del coordinamento dei rapporti con il Contraente;
i) Responsabile Operativo di InfoCamere: il soggetto nominato da InfoCamere incaricato del supporto e del coordinamento delle attività affidate al Contraente nell’ambito del singolo Contratto Attuativo;
l) Piano Tecnico: il documento che completa l’offerta del Contraente in ordine agli specifici elementi del Contratto attuativo.
Articolo 2
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le Premesse e tutti gli Allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato Tecnico;
• Offerta Economica;
• Offerta Tecnica;
• Note informative ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per InfoCamere.
Articolo 3
(Oggetto dell’Accordo Quadro)
1. L’Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi:
• Supporto alle fasi di analisi e progettazione del software, consistenti nell’attività di analisi e progettazione di applicativi software nuovi e/o nell’esecuzione di studi per la rielaborazione di applicativi in esercizio, tali attività sono strettamente connesse alle attività di sviluppo del software;
• Sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi, consistenti nella realizzazione di software e nello svolgimento dei piani di test delle specifiche componenti, nonché nell’esecuzione della relativa attività di manutenzione evolutiva;
• Manutenzione correttiva ed adeguativa dei sistemi informativi, consistenti
nell’esecuzione di attività di adeguamento e correzione di applicativi software già in uso,
in favore di InfoCamere S.c.p.A., secondo quanto meglio previsto nel Capitolato Tecnico, nonché nell’Offerta Tecnica allegata.
2. Il Contraente è a conoscenza del fatto che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per InfoCamere, che, pertanto, ha facoltà di rendere esecutivo o meno, in tutto ovvero in parte, il presente Accordo Quadro mediante la stipula dei singoli Contratti attuativi. Il Contraente non acquisisce alcun diritto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, restando al contempo impegnato a stipulare i singoli Contratti attuativi.
Articolo 4
(Supporto alle fasi di analisi e progettazione)
1. Il Contraente si impegna ad eseguire l’attività di supporto alle fasi di analisi e progettazione di software, finalizzata ad analizzare e progettare applicativi software nuovi o effettuare studi per la rielaborazione di applicativi in esercizio, secondo quanto meglio previsto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. Il Contraente è tenuto a svolgere il predetto servizio nel rispetto della tempistica e delle modalità individuate, di volta in volta, nel Piano Tecnico approvato da InfoCamere ai sensi del successivo art. 8 e nel relativo Contratto attuativo. In particolare, il servizio di analisi e progettazione del software sarà eseguito secondo la modalità di affidamento “a consumo” come meglio specificato nel paragrafo 4.4.2 del Capitolato Tecnico.
3. Il Contraente è tenuto a svolgere i servizi di supporto alle fasi di analisi e progettazione presso le sedi InfoCamere; a tal fine il Contraente dovrà mettere a disposizione un gruppo di lavoro, che andrà ad affiancare e supportare i gruppi di lavoro formati da personale InfoCamere, garantendone la stabilità per il tempo necessario in coerenza con quanto indicato nel suddetto Piano Tecnico approvato. Resta inteso che le eventuali spese di trasferta si considerano ricomprese nell’importo offerto dal Contraente per ogni giornata
/uomo erogata.
Articolo 5
(Sviluppo e manutenzione evolutiva)
1. Il Contraente si impegna ad eseguire l’attività di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo quanto meglio previsto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
In particolare, il Contraente, nell’ambito delle attività di sviluppo, dovrà provvedere alla realizzazione di software ed alla predisposizione ed esecuzione del piano di test dei componenti software, nonché alla gestione, documentazione ed analisi dei risultati, nel rispetto delle piattaforme e delle architetture indicate da InfoCamere. Il Contraente, nell’ambito delle attività di manutenzione evolutiva, dovrà eseguire su prodotti e servizi in esercizio interventi di implementazione o espansione di nuove funzionalità sulla base di richieste provenienti per lo più da clienti (Camere di Commercio), partendo da documenti di analisi o da progettazioni concettuali, che recepiscono modifiche e/o implementazioni normative o organizzative.
2. Il Contraente è tenuto ad eseguire il predetto servizio nel rispetto della tempistica e delle modalità individuate, di volta in volta, nel Piano Tecnico approvato da InfoCamere ai sensi del successivo art. 8 e nel relativo Contratto attuativo. In particolare, il servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva sarà eseguito secondo la modalità di affidamento “a consumo” o “a progetto” come meglio specificato nel citato art. 8 e nei paragrafi 4.4.1 e
4.4.2 del Capitolato Tecnico allegato. Nel caso di affidamento del servizio in modalità “a progetto”, sarà consentito al Contraente di svolgere l’attività presso la propria sede. Il Contraente dovrà comunque garantire che il team impegnato abbia caratteristiche conformi rispetto ai requisiti indicati nell’ambito del suddetto Piano Tecnico approvato e che sia in grado di raggiungere gli obiettivi indicati in termini di risultati, tempistica e pro attività. Il Contraente potrà contare sulla disponibilità collaborativa di un Responsabile operativo di InfoCamere con compiti di supporto e coordinamento delle attività affidate al Contraente stesso.
Nel caso di affidamento del servizio in modalità “a consumo” sarà richiesto al Contraente di svolgere l’attività presso una delle sedi di InfoCamere; in tal caso il Contraente dovrà mettere a disposizione un gruppo di lavoro che andrà ad affiancare e supportare il personale di InfoCamere, in coerenza con quanto indicato nel Piano Tecnico approvato.
3. Conformemente a quanto previsto al precedente comma 2, il Contraente, a seconda della modalità di affidamento richiesta, provvederà allo svolgimento dei servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva presso la propria sede ovvero presso le sedi di InfoCamere di Padova, Roma e Bari. Resta inteso che, in tale ultimo caso, le eventuali spese di trasferta si considerano ricomprese nell’importo offerto dal Contraente per ogni giornata /uomo erogata.
4. Nel caso in cui, nell’ambito delle attività di sviluppo del software, il Contraente intenda utilizzare piattaforme o componenti software, anche open source, non preventivamente indicati da InfoCamere, il Contraente stesso dovrà richiederne preventiva autorizzazione scritta allegando copia della licenza d’uso prevista per la componente. InfoCamere potrà autorizzare o meno l’utilizzo di tale componente dandone comunicazione in modalità scritta che diventerà parte integrante dei documenti di progetto.
Articolo 6
(Garanzia)
1. Il software oggetto delle attività affidate in modalità “a progetto” ai sensi del successivo art. 8 dovrà essere coperto da apposita garanzia per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data della verifica di perfetta funzionalità dei servizi realizzati, effettuata da InfoCamere e formalizzata mediante redazione di apposito verbale di accettazione.
La prestazione della garanzia non darà diritto al riconoscimento, in favore del Contraente, di alcun corrispettivo specifico aggiuntivo.
Il Contraente, nel periodo di copertura della garanzia, dovrà svolgere tutte le attività di diagnosi e correzione delle anomalie e degli errori riscontrati durante l’esercizio del software, riconducibili alle attività svolte sia per la nuova realizzazione che per l’integrazione con applicazioni esistenti. Le attività svolte devono prevedere anche la revisione, laddove necessaria, della documentazione in linea e su supporto elettronico/cartaceo.
Per la rimozione delle anomalie segnalate il Contraente dovrà rispettare i Livelli di Servizio indicati nell’apposita tabella di cui paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico.
Le attività in garanzia potranno essere svolte presso la sede del Contraente. Qualora ciò non fosse possibile, il Contraente dovrà provvedere ad effettuare l’intervento presso una sede di InfoCamere.
Art. 7
(Manutenzione correttiva ed adeguativa)
1. Il Contraente si impegna ad eseguire l’attività di manutenzione correttiva ed adeguativa, secondo quanto meglio previsto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. In particolare, il Contraente si impegna a prestare l’attività di manutenzione correttiva consistente nell’intervento su prodotti e servizi in esercizio per la correzione di bug applicativi o funzionali, nonché l’attività di manutenzione adeguativa consistente nell’intervento su prodotti e servizi in esercizio per l’adeguamento, senza implementazione o espansione di nuove funzionalità, conseguente a variazioni di ambienti tecnologici o della normativa.
2. Il Contraente è tenuto ad eseguire il predetto servizio nel rispetto della tempistica e delle modalità individuate, di volta in volta, nel Piano Tecnico approvato da InfoCamere ai sensi del successivo art. 8 e nel relativo Contratto attuativo. In particolare, il servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa sarà eseguito secondo la modalità di affidamento “a consumo” o “a progetto” come meglio specificato nel citato art. 8 e nei paragrafi 4.4.1 e 4.4.2 del Capitolato Tecnico allegato.
Nel caso di affidamento del servizio in modalità “a progetto”, sarà consentito al Contraente di svolgere l’attività presso la propria sede. Il Contraente dovrà comunque
garantire che il team impegnato abbia caratteristiche conformi rispetto ai requisiti indicati nell’ambito del suddetto Piano Tecnico approvato e che sia in grado di raggiungere gli obiettivi indicati in termini di risultati, tempistica e pro attività. Il Contraente potrà contare sulla disponibilità collaborativa di un Responsabile operativo di InfoCamere con compiti di supporto e coordinamento delle attività affidate al Contraente stesso.
Nel caso di affidamento del servizio in modalità “a consumo” sarà richiesto al Contraente di svolgere l’attività presso una delle sedi di InfoCamere; in tal caso il Contraente dovrà mettere a disposizione un gruppo di lavoro che andrà ad affiancare e supportare il personale di InfoCamere, in coerenza con quanto indicato nel Piano Tecnico approvato.
3. Conformemente a quanto indicato al precedente comma 2, il Contraente, a seconda della modalità di affidamento richiesta, provvederà all’esecuzione del servizio di manutenzione adeguativa e correttiva presso la propria sede ovvero presso le sedi di InfoCamere di Padova, Roma e Bari. Resta inteso che, in tale ultimo caso, le eventuali spese di trasferta si considerano ricomprese nell’importo offerto dal Contraente per ogni giornata /uomo erogata.
Articolo 8 (Modalità di affidamento)
1. I Servizi oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere affidati in modalità “a progetto ” o in modalità a “consumo”. La tipologia di affidamento verrà stabilita di volta in volta da InfoCamere e formalizzata con la richiesta di stipula dei Contratti attuativi.
2. Per l’attivazione dei servizi richiesti in modalità “a progetto”, InfoCamere provvederà a trasmettere al Contraente la richiesta di stipula del Contratto attuativo, contenente le informazioni utili a effettuare una valutazione dei processi e delle tecnologie coinvolte, delle competenze richieste, della tempistica realizzativa nonché una previsione di dimensionamento in giornate/uomo. Il Contraente, sulla base della predetta documentazione, provvederà entro 15 giorni dalla richiesta di stipula a sottoporre ad InfoCamere il Piano Tecnico Preliminare di Progetto con le caratteristiche ed i contenuti descritti al paragrafo 4.4.1 del Capitolato Tecnico.
3. In caso di approvazione del Piano Tecnico Preliminare di Progetto da parte di InfoCamere, il Contraente, entro i 7 giorni lavorativi successivi, dovrà predisporre un Piano Tecnico servizi “a progetto” avente le caratteristiche ed i contenuti descritti al paragrafo 4.4.1 del Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui il predetto Piano Tecnico servizi “a progetto” venga accettato da InfoCamere, si procederà alla stipula del relativo Contratto attuativo.
5. Nel caso in cui il Piano Tecnico servizi “a progetto” non sia conforme alle esigenze di InfoCamere, il Contraente sarà tenuto a modificarne il contenuto, secondo le indicazioni ricevute, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di InfoCamere.
InfoCamere verificherà, quindi, che il contenuto del nuovo Piano Tecnico servizi “a progetto” sia effettivamente adeguato e rispondente alle esigenze espresse ed, in tal caso, si procederà secondo quanto previsto al precedente comma 4.
6. Per l’attivazione dei servizi richiesti in modalità “a consumo”, InfoCamere provvederà a trasmettere al Contraente la richiesta di stipula del Contratto attuativo corredata da tutta la documentazione necessaria alla corretta e precisa individuazione della tipologia delle risorse richieste e delle giornate/uomo necessarie per ciascun profilo professionale nell’arco temporale del servizio.
7. Il Contraente, entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla relativa richiesta, dovrà consegnare il Piano Tecnico servizi “a consumo” contenente le indicazioni previste al paragrafo 4.4.2 del Capitolato Tecnico allegato.
8. Nel caso in cui il predetto Piano Tecnico servizi “a consumo” venga accettato da InfoCamere si procederà alla stipula del relativo Contratto attuativo.
9. Nel caso in cui il Piano Tecnico servizi “a consumo” non sia conforme alle esigenze di InfoCamere, il Contraente sarà tenuto a modificarne il contenuto, secondo le indicazioni ricevute, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di InfoCamere. InfoCamere verificherà, quindi, che il contenuto del nuovo Piano Tecnico servizi “a consumo” sia effettivamente adeguato e rispondente alle esigenze espresse ed, in tal caso, si procederà secondo quanto previsto al precedente comma 8.
Articolo 9
(Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività)
1. Il Contraente si impegna ad assicurare la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi svolti e comunque a svolgere tutte le attività propedeutiche alla stipula dei singoli Contratti attuativi.
2. In particolare, il Contraente è tenuto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e previo esperimento di alcuni incontri preliminari finalizzati alla condivisione dei fabbisogni, a predisporre un Piano Generale contenente la pianificazione di massima delle diverse linee di servizio, dell’impegno di risorse previsto e dei relativi tempi di attivazione. Sulla base del Piano Generale approvato e costantemente aggiornato, InfoCamere procederà ad attivare le richieste di stipula.
3. Le Parti provvederanno all’aggiornamento del predetto Piano Generale con periodicità mensile, mediante:
• consuntivazione, sulla base degli stati avanzamento, delle linee di servizio “a progetto”;
• consuntivazione delle giornate/uomo per profilo effettivamente erogate, per i servizi “a consumo”;
• eventuale ripianificazione delle linee di servizio per cui è stato modificato il Piano Tecnico;
• previsione delle linee di servizio di prossima attivazione;
• indicazione delle percentuali di consumo dell’Accordo Quadro e delle misurazioni dei livelli di servizio nel periodo;
• documentazione degli scostamenti di maggiore entità rispetto ai Piani Tecnici
approvati, in termini di raggiungimento degli obiettivi o disponibilità delle risorse e relative azioni di rimedio.
4. L’approvazione del Piano Generale ed in particolare dei report di consuntivazione relativi alle attività svolte consentirà al Contraente di attivare la fatturazione mensile e ad InfoCamere di procedere alle eventuali contestazioni formali o applicazioni di penali.
Art. 10 (Gruppo di lavoro)
1. Il Contraente si impegna a prestare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro con le risorse componenti il Gruppo di Lavoro, come individuato nell’Offerta Tecnica presentata.
2. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Contraente si impegna a consegnare ad InfoCamere i curricula nominativi delle risorse componenti il Gruppo di Lavoro, nel rispetto dei requisiti individuati nel Capitolato Tecnico e di quanto contenuto nell’Offerta Tecnica presentata.
3. Nell’ipotesi in cui - nel corso di esecuzione dell’Accordo Quadro - un componente del Gruppo di Lavoro si trovasse nell’impossibilità di prestare l’attività richiesta, il Contraente dovrà procedere alla sua sostituzione con altra risorsa dotata delle medesime competenze ed esperienze. La sostituzione dovrà avvenire previo consenso di InfoCamere a cui dovrà essere preventivamente trasmesso, da parte del Contraente, il nominativo ed il curriculum vitae della risorsa che viene proposta per la sostituzione.
4. InfoCamere avrà la facoltà, nel corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, di richiedere al Contraente, mediante comunicazione scritta, la sostituzione di uno o più componenti il Gruppo di Lavoro ove non rispettino i requisiti di conoscenze e capacità esplicitati nel Piano Tecnico approvato o nel caso in cui non siano funzionali alla corretta organizzazione del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del servizio richiesto.
5. Il Contraente dovrà provvedere a proporre una o più nuove risorse, in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
6. La sostituzione dovrà avvenire previa accettazione di InfoCamere a cui dovrà essere preventivamente trasmesso, da parte del Contraente, il nominativo ed il curriculum vitae della risorsa che viene proposta per la sostituzione.
7. Qualora la risorsa proposta non sia ritenuta adeguata all’esecuzione dei servizi cui è preposta, InfoCamere potrà richiederne nuovamente la sostituzione.
8. In caso di mancato rispetto del predetto termine ovvero di sostituzione con una risorsa inadeguata, InfoCamere potrà applicare le penali di cui al successivo art. 15.
9. Qualora nel corso dell’Accordo Quadro il Contraente sostituisca componenti del Gruppo di Lavoro presentato in offerta per una quota superiore al 25 % del totale dei soggetti impegnati, InfoCamere si riserva la possibilità di risolvere il singolo Contratto in essere e/o l’intero Accordo Quadro con il Contraente, ai sensi del successivo art. 26 salva l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.
10. Nell’ambito del Gruppo di lavoro, il Contraente è tenuto ad individuare un Responsabile Tecnico, quale soggetto di riferimento nei rapporti con InfoCamere per ogni aspetto e problematica relativi alla prestazione del servizio, con esperienza di almeno due anni in ruoli analoghi. In capo a tale soggetto ricade la responsabilità di coordinare l'attività operativa al fine di garantirne i risultati quantitativi e qualitativi previsti. All’interno del medesimo Gruppo di Lavoro il Contraente è tenuto altresì ad individuare un Responsabile Operativo incaricato di gestire e monitorare l’esecuzione delle attività svolte all’interno del singolo Contratto attuativo.
Articolo 11
(Oneri ed obblighi del Contraente)
1. Il Contraente garantisce nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi il rispetto di tutta la normativa applicabile relativamente alla tipologia di attività e di servizi oggetto del presente appalto.
2. Il Contraente si impegna a rispettare tutte le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché a mantenere ferma, per tutta la durata del presente atto, la propria Offerta Tecnica ed Economica.
3. Il Contraente è a conoscenza del fatto che la propria Offerta Tecnica è vincolante e che i servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione software dovranno essere effettuati nei tempi e con le modalità indicati nel Capitolato Tecnico, nella Offerta Tecnica, nonché precisati nei Piani Tecnici approvati e nei singoli Contratti attuativi.
4. Il Contraente dichiara e garantisce di possedere le necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e delle metodologie contrattualmente previste.
5. Il Contraente si impegna altresì a:
a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi secondo quanto specificato in tali atti, negli allegati, nell’offerta presentata e, comunque, secondo quanto necessario a garantire l’esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte;
b) predisporre tutto quanto necessario per consentire ad InfoCamere di verificare la conformità dei servizi alle norme previste nella disciplina contrattuale;
c) osservare, nell’adempimento delle prestazioni, tutte le eventuali indicazioni di indirizzo e di controllo fornite da InfoCamere;
d) comunicare tempestivamente ad InfoCamere le eventuali variazioni del proprio Gruppo di Lavoro, secondo quanto previsto al precedente art. 10;
e) procedere, su richiesta di InfoCamere, alla sostituzione dei componenti del Gruppo di Lavoro, ai sensi del precedente art. 10;
e) osservare e far osservare, per quanto di competenza, tutte le vigenti prescrizioni – normative e/o regolamentari, sia di ordine nazionale che regionale e locale – nei settori relativi alle prestazioni oggetto del presente atto, della cui osservanza il Contraente sarà unico responsabile;
f) eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze di InfoCamere senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto;
g) assumere e garantire l’integrale rispetto di tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 (“tracciabilità dei flussi finanziari”) della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ed, in particolare, dell’obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale ai sensi del successivo art. 26.
Articolo 12
(Durata dell’Accordo Quadro e recesso)
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula.
2. Le Parti convengono espressamente che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto entro il quale InfoCamere potrà inviare al Contraente, la richiesta di stipula dei singoli Contratti attuativi. Ne consegue che l’esecuzione dei singoli Contratti attuativi sarà regolata dal presente Accordo Quadro anche nel caso in cui, pur essendo intervenuta la richiesta di stipula entro il termine di durata dell’Accordo Quadro, l’esecuzione degli stessi si prolungasse oltre la durata dell’Accordo Quadro medesimo.
3. Il periodo di manutenzione in garanzia per 12 mesi, di cui al precedente art. 6, decorrerà dalla data di effettivo completamento delle attività di sviluppo ovvero di manutenzione evolutiva del software, come indicata nel verbale di accettazione.
4. InfoCamere si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo Quadro, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi con almeno un mese di preavviso. In caso di esercizio del diritto di recesso, InfoCamere corrisponderà al Contraente esclusivamente l'importo delle prestazioni correttamente eseguite al momento dell’efficacia del recesso.
5. InfoCamere, oltre al diritto di esercitare in qualsiasi momento il recesso di cui al precedente comma 4, avrà facoltà di recedere senza alcun preavviso nei seguenti casi:
- apertura di procedure concorsuali a carico del Contraente;
- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
- impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;
- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidano sull’organizzazione del sistema camerale, ivi compresa la dislocazione a livello territoriale.
Articolo 13
(Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo massimo contrattuale è pari a Euro /
(Euro
/ ), XXX xxxxxxx, di cui Euro 0 (zero) per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta.
2. Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione software verrà computato a misura e sarà pertanto commisurato all’entità delle prestazioni effettivamente svolte dal Contraente. E’, quindi, esclusa qualsiasi forma di corrispettivo minimo garantito in favore del Contraente. In particolare, nel caso di servizi affidati in modalità “a consumo”, il Contraente si impegna a produrre mensilmente ad InfoCamere la consuntivazione delle attività svolte, sulla base delle giornate/uomo effettivamente erogate. Per tali attività il corrispettivo verrà determinato sulla base del dimensionamento in termini di giornate/uomo, applicando, per ciascuna giornata, i relativi importi unitari indicati dal Contraente in sede di Offerta Economica, nonché riportati, come precedentemente descritto, nei Piani Tecnici Approvati e nei singoli Contratti attuativi
3. Nel caso di servizi affidati in modalità “a progetto” il Contraente si impegna a produrre ad InfoCamere la consuntivazione per stati di avanzamento delle attività come definite nei rispettivi Piani Tecnici; i relativi corrispettivi saranno corrisposti, per il 10 % alla stipula del relativo Contratto attuativo e il restante sulla base dei rilasci parziali come definiti nei relativi Piani Tecnici. Tali corrispettivi saranno determinati sulla base del
dimensionamento in termini di giornate/uomo, applicando, per ciascuna giornata, i relativi importi unitari indicati dal Contraente in sede di Offerta Economica. La fatturazione da parte del Contraente dei corrispettivi dovuti sarà, in ogni caso, subordinata alla previa approvazione della consuntivazione ed all’accertamento da parte di InfoCamere della regolare esecuzione delle prestazioni richieste.
4. Il pagamento delle fatture da parte di InfoCamere sarà effettuato a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, previa trattenuta della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02, dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento inizieranno a decorrere gli interessi di mora nella misura del tasso legale.
5. In caso di contestazione in ordine alla entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione.
6. Il Contraente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi.
7. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità dei versamenti del Contraente sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
8. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008 e s.m.i., per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000, InfoCamere procederà a verificare se il Contraente è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico del Contraente, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere sul seguente conto corrente (bancario o postale) dedicato .
10. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., il Contraente dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:
Nome Cognome nato a il c.f. ; Nome Cognome nato a il c.f. ;
11. Tutti gli importi indicati nei Contratti attuativi si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.
Articolo 14 (Revisione dei prezzi)
1. Le condizioni economiche indicate nell’offerta dal Contraente restano ferme ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro, salvo quanto previsto nelle successive disposizione del presente articolo.
2. In conformità al disposto dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., si provvederà alla revisione periodica, su base annuale, dei prezzi relativi ai servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione software di cui al presente Accordo Quadro.
3. La revisione verrà operata all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Accordo Quadro, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Articolo 15
(Verifiche ed applicazione penali)
1. InfoCamere si riserva la facoltà di verificare e monitorare con le modalità indicate al precedente art. 9, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. In particolare, InfoCamere avrà facoltà di applicare al Contraente le seguenti penali:
- in caso di ritardo rispetto al termine previsto al precedente art. 8 ed al paragrafo 4.4.1 del Capitolato Tecnico, nonché alla soglia di accettazione indicata al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, per la consegna del Piano Tecnico Preliminare di Progetto, per ogni giorno di ritardo € 1.000,00 (euro mille/00);
- in caso di ritardo rispetto al termine previsto al precedente art. 8 e dal paragrafo 4.4.2 del Capitolato Tecnico, nonché alla soglia di accettazione indicata al paragrafo 4.5, per la consegna del Piano Tecnico servizi “a consumo”, per ogni giorno di ritardo € 1.000,00 (euro mille/00);
- in caso di ritardo rispetto ai termini previsti nei Piani Tecnici approvati e nei relativi Contratti attuativi per l’esecuzione dei servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione del software, rispetto alla tempistica ivi prevista nonché alla soglia di accettazione indicata al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno di ritardo
€ 1.000,00 (Euro mille/00);
- in caso di sostituzione di componenti il Gruppo di Lavoro, ai sensi del precedente art. 10, commi 3 e 4, per una percentuale complessiva superiore al 25 %, per ogni ulteriore risorsa sostituita, € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
- in caso di mancato rispetto del termine per la sostituzione delle risorse su richiesta di InfoCamere, ai sensi del precedente art. 10, comma 5, per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine, € 700,00 (euro settecento/00);
- in caso di proposta di una risorsa sostitutiva inadeguata, ai sensi del precedente art. 10, comma 5, per ogni risorsa inadeguata, € 1.000,00 (euro mille/00);
- in relazione alla garanzia sui software sviluppati in modalità “a progetto”, in caso di mancato rispetto dei relativi Livelli di Servizio di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, per ogni ora di ritardo rispetto ai predetti Livelli di Servizio previsti, € 300,00 (euro trecento).
Nell’ipotesi in cui il Contraente garantisse nell’Offerta Tecnica l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di parametri migliorativi rispetto a quanto sopraindicato, le penali saranno applicate alla violazione di tali parametri.
3. InfoCamere avrà la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale dai corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite, nonché di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta.
4. L’applicazione delle penali previste non esclude in ogni caso il diritto di InfoCamere al risarcimento del maggior danno subito.
5. InfoCamere, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto, ai sensi del successivo art. 26, il singolo Contratto attuativo , nel caso in cui l’importo delle penali applicate allo stesso al singolo Contratto attuativo superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale.
6. Nel caso in cui nel corso di un trimestre venissero applicate penali a più di tre Contratti attuativi, InfoCamere avrà la facoltà di considerare risolto, ai sensi del successivo art. 26, l’intero Accordo Quadro.
7. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 16
(Brevetti industriali e diritti d’autore)
1. Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. InfoCamere, conseguentemente, non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Contraente abbia usato, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, programmi, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
3. Il Contraente si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
In particolare, il Contraente sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per
violazione in Italia o all'estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) o di diritti d'autore promossa nei confronti di InfoCamere in conseguenza dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi.
4. Qualora venga promossa un’azione giudiziaria nei confronti di InfoCamere per le violazioni di cui al comma precedente:
- il Contraente assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio;
- InfoCamere, fermo il diritto al risarcimento del danno, avranno facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti in corso di esecuzione, ai sensi del successivo art. 25.
Articolo 17
(Proprietà dei prodotti sviluppati e delle informazioni collegate)
1. InfoCamere acquisisce la proprietà esclusiva dei prodotti software e delle soluzioni sviluppate in esecuzione dei singoli Contratti attuativi e della relativa documentazione a corredo, acquisendone tutti i diritti di utilizzazione economica connessi.
2. Il Contraente garantisce che InfoCamere possa utilizzare e disporre dei prodotti e delle soluzioni software sviluppate e della relativa documentazione, senza limitazione alcuna o violazione di diritti altrui.
3. Il Contraente, conseguentemente, rinuncia sin da ora ad ogni e qualsivoglia pretesa di maggiori oneri in conseguenza della acquisizione della proprietà nonché dell’utilizzo economico, da parte di InfoCamere, dei prodotti software sviluppati e della relativa documentazione.
4. Il Contraente si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta da terzi in relazione all’uso dei predetti prodotti software.
Articolo 18
(Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria)
1. Il Contraente, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da InfoCamere o da terzi da essa incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da InfoCamere e/o terzi che trovino causa od occasione nella mancata, inesatta o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi. Il Contraente, pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dal Contraente stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e suoi allegati, il Contraente ha regolarmente costituito e consegnato ad InfoCamere una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. dell’importo di Euro [●], rilasciata da [●] in data [●], ed avente scadenza al [●]. InfoCamere, in presenza d’inadempimento del Contraente, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Articolo 19
(Variazioni in corso di esecuzione)
1. Il Contraente non potrà variare in alcun modo le prestazioni contrattuali senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione ai sensi dell’art. 26 del singolo Contratto attuativo, dell’Accordo Quadro e degli eventuali Contratti attuativi in corso di esecuzione.
2. Il Contraente è tenuto ad eseguire le variazioni richieste da InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente; in caso di inadempimento, InfoCamere, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto ai sensi dell’art. 26 l’Accordo Quadro e gli eventuali ulteriori Contratti attuativi in corso di esecuzione.
3. In particolare, in caso di servizi affidati in modalità “a progetto” InfoCamere, a fronte della intervenuta necessità di apportare variazioni al progetto in corso di esecuzione, potrebbe richiedere la realizzazione di nuove funzionalità o l’implementazione di nuove strutture dati non previste nel Piano Tecnico approvato e determinare la modifica e/o cancellazione anche delle altre funzionalità logiche o strutture dati. In tali ipotesi, si procederà all’emissione di un nuovo Piano Tecnico da approvarsi formalmente da parte di InfoCamere contenente l’adeguamento dell’impegno e del relativo corrispettivo.
4. In caso di servizi affidati in modalità “a consumo”, InfoCamere potrà richiedere variazioni del Piano Tecnico connesse a diminuzione od incremento dell’impegno dei diversi profili richiesti con conseguente approvazione di un nuovo Piano Tecnico. Il Contraente dovrà rendersi disponibile a dare esecuzione alle variazioni del Gruppo di Lavoro entro trenta giorni dalla approvazione del nuovo Piano Tecnico.
Articolo 20
(Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., è fatto divieto al Contraente di cedere il presente Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi.
Articolo 21
(Subappalto. Personale incaricato, responsabilità e manleva)
1. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro, il Contraente potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono. Resta inteso che la predetta percentuale del 30% dovrà essere rispettata anche nell’ambito di ciascun Contratto attuativo con riferimento al valore di ognuno.
2. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta, il Contraente abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del servizio che intende subappaltare;
b) che il Contraente provveda al deposito del contratto di subappalto presso InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contatto di subappalto presso InfoCamere, il Contraente trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore, dietro richiesta di InfoCamere;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
3. Il Contraente che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
4. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori da parte del Contraente, sarà obbligo di quest’ultimo trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore di esso Contraente, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dal Contraente al subappaltatore. Qualora il Contraente non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore
entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il Contraente medesimo.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Contraente dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Contraente dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. Il Contraente sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il Contraente dichiara e garantisce ad InfoCamere l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di rapporto di lavoro dipendente, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo, ivi compreso il subappalto, impiegato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).
7. Il Contraente s’impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale proprio e/o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e da eventuali sanzioni irrogate ad InfoCamere ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
8. Nel caso in cui il personale impiegato dal Contraente e/o dal subappaltatore, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di InfoCamere, il Contraente è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di InfoCamere, ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice di Procedura Civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive del Contraente e/o del subappaltatore, InfoCamere procederà secondo quanto previsto agli art. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
9. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico del Contrente le spese legali affrontate da InfoCamere, comprensive di diritti, spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A.
10. InfoCamere, in caso di violazione del Contraente degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che il Contraente si è posto in regola. Resta pertanto inteso che il Contrente non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
11. Il Contraente si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i. ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti -
un’apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, il Contrante procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
12. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto.
Articolo 22 (Lavoro e sicurezza)
1. Il Contraente garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale dipendente, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. Il Contraente dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, il Contraente, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, è obbligato ad indicare, in apposito documento, gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che le proprie attività possono comportare per InfoCamere.
4. Il Contraente dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali, ed inclusi nei corrispettivi previsti nell’allegata Offerta Economica, sono pari ad Euro (Euro …./..).
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza, valutato in relazione ai rischi standard che potrebbero derivare dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, è stato stimato in Euro 0,00 (Euro zero/00), ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. InfoCamere peraltro ha elaborato un apposito documento allegato al presente Accordo Quadro, in cui sono fornite, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b), dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale incaricato potrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività da svolgere.
Articolo 23
(Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy)
1. Il Contraente garantisce che tratterà come riservata ogni informazione di cui verrà a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. E’ in ogni caso vietata la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
3. Il Contraente si obbliga al rispetto ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Accordo Quadro le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare nel trattamento dei dati i principi di pertinenza e non eccedenza.
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003 e relativi allegati, il Contraente, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Accordo Quadro, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dei dati trattati.
5. Qualora nell'esecuzione del presente Accordo Quadro sia necessario il rilascio al personale impiegato dal Contraente di codice identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso ai sistemi di InfoCamere, il rilascio avverrà solamente dopo autorizzazione scritta da parte di InfoCamere limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
6. In tali casi, il Contraente si obbliga a vigilare affinché il personale incaricato utilizzi i codici identificativi e le parole chiavi unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento delle attività contrattuali e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l'eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiavi al di fuori dei limiti previsti nel presente Accordo Quadro può integrare una delle fattispecie di reato previste a tutela dei sistemi informatici.
7. Il Contraente si obbliga a tenere indenne e manlevare InfoCamere, in ogni sede, da ogni eventuale responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle disposizioni del presente articolo.
In tali casi il Contraente si obbliga altresì a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo e/o della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere dal Contraente e/o dal proprio personale (dipendente e non).
Articolo 24 (Sicurezza informatica)
1. Il Contraente, nell’esecuzione delle attività contrattuali oggetto della presente procedura di gara, dovrà garantire:
• sicurezza dell'ambiente di sviluppo a protezione da accessi/interventi non autorizzati e da violazioni di riservatezza del codice sviluppato;
• esistenza di linee guida di sicurezza per lo sviluppo del software sicuro; tali linee dovranno prevedere almeno:
- sicurezza della metodologia di disegno e sviluppo del software;
- linee guida per lo sviluppo di codice sicuro per ciascun linguaggio di programmazione utilizzato includenti l'utilizzo di pattern (ad es: Struts, HDIV);
- esistenza e rispetto dei requisiti di sicurezza nella fase di design;
- controlli di sicurezza ad ogni 'milestone' di progetto;
- repository software sicuri (protetti da accessi non autorizzati e legittimi);
- sicurezza di controllo del versioning;
- conoscenza delle tecniche di sviluppo sicuro da parte degli sviluppatori;
- capacità da parte degli sviluppatori di riconoscere e correggere le 'falle' di sicurezza e le vulnerabilità segnalate;
- ove applicabile alla fornitura il software sviluppato deve includere log di registrazione delle attività utente, delle eccezioni, delle malfunzioni e degli eventi di sicurezza (quali tentativi falliti di autenticazione, variazioni di profilo di autenticazione/autorizzazione , etc...).
2. Resta inteso che, in caso di inosservanza delle norme di cui al comma precedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto ai sensi del precedente art. 26 l’Accordo Quadro e gli eventuali Contratti attuativi in corso di esecuzione.
Articolo 25
(Comunicazioni relative al Accordo Quadro)
1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo Quadro sarà effettuata, da ciascuna delle Parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai rispettivi Responsabili dell’Accordo Quadro appositamente nominati:
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione medesima.
Le Parti nominano quale Responsabile dell’ Accordo Quadro: per il Contraente: Sig. ;
PEC:
per InfoCamere: Sig. , PEC: xx0000@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
3. Nel caso in cui una delle parti intenda sostituire il proprio Responsabile dell’ Accordo Quadro dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte, comunicandogli altresì il nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Articolo 26 (Risoluzione)
1. Il Contraente dichiara di essere edotto che le pattuizioni di cui agli articoli 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), 4 (Supporto alle fase di analisi e progettazione), 5 (Sviluppo e manutenzione evolutiva), 7 (Manutenzione correttiva ed adeguativa), 10 (Gruppo di Lavoro), 18 (Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria), 19 (Varianti in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxx di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti), 21 (Subappalto. Personale incaricato, responsabilità e manleva), 22 (Lavoro e sicurezza) e 23 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla privacy), 24 (Sicurezza informatica) nonché le premesse, la sussistenza dei requisiti previsti nella documentazione di gara, il rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di servizio stabiliti nell'allegato Capitolato Tecnico, assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e che il mancato rispetto delle obblighi derivanti dai predetti articoli costituisce grave inadempimento contrattuale. Pertanto, ferma restando la facoltà di InfoCamere di applicare le penali di cui al precedente art. 15, qualora il Contraente si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, InfoCamere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo al Contraente un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora il Contraente non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di InfoCamere risolvere il presente Accordo Quadro e gli eventuali Contratti in corso di esecuzione, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.
2. Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere immediatamente alla risoluzione dell’Accordo Quadro, senza ricorrere ad alcuna diffida preventiva, in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi espressamente previsti dai successivi artt. 27, 28 e 29, ed altresì in caso di violazione da parte del Contraente di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente Accordo Quadro ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificata dal D.L 12 novembre 2010, n. 187. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro per grave inadempimento del Contraente ovvero per fallimento, InfoCamere si riserva di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Articolo 27 (Documentazione antimafia)
1. Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente ad InfoCamere le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati e richiedendo alla Prefettura competente il rilascio ad InfoCamere di una nuova informativa antimafia. Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Accordo Quadro, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Accordo Quadro e gli eventuali Contratti attuativi in corso di esecuzione si intenderanno risolti ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi con raccomandata a.r. e salva la facoltà di InfoCamere di richiedere il risarcimento dei danni.
Articolo 28
(Normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il Contraente prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce sin da ora l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro.
2. Il Contraente assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad InfoCamere - pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’ Accordo Quadro.
3. Il Contraente prende atto che InfoCamere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. Il Contraente è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, l’Accordo Quadro si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 29
(Obblighi relativi al Codice Etico)
1. Il Contraente prende atto che InfoCamere ha adottato un codice etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Contraente dichiara espressamente di aver preso visione di detto codice etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con InfoCamere.
3. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni del Codice Etico, InfoCamere, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto ai sensi del precedente art. 26 l’Accordo Quadro e gli eventuali Contratti attuativi in corso di esecuzione, fero restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne ad InfoCamere.
Articolo 30 (Spese)
1. E' a carico del Contraente ogni spesa, imposta e tassa comunque inerenti al presente Accordo Quadro ad eccezione dell'IVA.
2. Sono altresì carico del Contraente le spese di registrazione dell’ Accordo Quadro.
Articolo 31 (Foro competente)
1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 32 (Clausola finale)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa rinvio alla documentazione allegata al presente Accordo Quadro ed alle leggi vigenti in materia.
Data Data
Il Contraente InfoCamere S.c.p.A.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il Contraente dichiara di accettare espressamente le previsioni di cui all’art. art. 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), art. 12 (Durata dell’Accordo Quadro e recesso), art. 13 (Corrispettivi e modalità di pagamento), art. 15 (Verifiche ed applicazione penali), art. 17 (Proprietà dei prodotti sviluppati e delle informazioni collegate), art. 18 (Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria), art. 20 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti), 21 (Subappalto. Personale Incaricato, responsabilità e manleva), art. 22 (Lavoro e Sicurezza), art. 26 (Risoluzione), art. 31 (Foro competente), del presente Accordo Quadro.
Il Contraente