DA REDIGERE SU PROPRIA CARTA INTESTATA MANDATO GENERALE CON PROCURA per l'espletamento delle operazioni doganali
DA REDIGERE SU PROPRIA CARTA INTESTATA
per l'espletamento delle operazioni doganali
La Società ………………………………….. con sede in …………………….. CAP …… Via………………… P.IVA ………………………. in persona del suo ……………….. (indicare il ruolo ad es. amministratore delegato) Sig./Dr. ……………………….. (di seguito “Mandante”), munito dei necessari poteri, conferisce con la presente mandato alla Società CFG OVERSEAS SRL, consolidatore marittimo(di seguito “Mandatario”), con sede in Xxxxxx 0 Xxxxxxx X0 Xxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) P.IVA 10794300151 ad operare in dogana curando le formalità di importazione o esportazione, in sua rappresentanza sia diretta che indiretta ai sensi e per gli effetti degli artt. 18-21 Reg. UE n. 952/2013 (CDU), secondo le modalità che il Mandatario riterrà più opportune, tenuto conto della natura particolare della operazione da svolgere.
Il Mandante attribuisce al Mandatario sin da ora il potere di rappresentarlo dinanzi alle Autorità Doganali, Sanitarie, Marittime e alle altre che risultassero necessarie ai fini dell’espletamento del mandato, incaricandolo altresì di effettuare gli adempimenti delle obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute.
Ai fini di un migliore espletamento dell’incarico, il Mandante autorizza il Mandatario a servirsi di propri sostituti, di seguito indicati, autorizzandoli sin d’ora ad agire sia in rappresentanza diretta che indiretta.
Il Mandatario potrà avvalersi, ai fini del disbrigo delle suddette operazioni, dell’opera:
di uno dei seguenti doganalisti in possesso di tutti i requisiti professionali previsti e regolarmente iscritti all’Albo professionale:
Xxxxx Xxxxxxx, patente 5990
Xxxxxxxx Xxxxxxx, patente 8015
del C.A.D. Centro Assistenza Doganale Xxx Xxxxxxx Xxx iscritto all’Albo C.A.D. al nr. 13 e munito delle autorizzazioni previste dalla Circolare 1/D del 19.01.2015 emessa dall’Agenzia delle Dogane
della società Cfg Overseas S.r.l., consolidatori marittimo , fornitore di servizi doganali in possesso dello status di AEOF ( IT AEOF 12 0633)
Art. 1 (Oggetto del contratto ed incaricati delle operazioni doganali)
1.1 Le operazioni coperte dal presente accordo hanno ad oggetto le pratiche doganali di importazione ed esportazione, definitive o temporanee e le eventuali formalità connesse o accessorie nonché quelle necessarie per l’introduzione delle merci in Deposito Doganale/Deposito IVA,ove richiesto, e le eventuali operazioni connesse che di volta in volta verranno commissionate, via fax, e-mail o tramite la consegna dei relativi documenti su merci oggetto di formalità doganali.
Art.2 (Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati)
2.1 Nell’esecuzione delle relative attività, i soggetti incaricati dell’espletamento degli adempimenti doganali, si atterranno strettamente alle istruzioni del Mandatario, il quale si impegna, a sua volta, a rendere immediatamente nota al Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento del loro incarico o variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso.
2.2 il Mandatario risponde per colpa nella scelta degli incaricati dell’espletamento degli adempimenti doganali nell’esecuzione del presente incarico e nel limite delle istruzioni impartitegli ex art. 1717 commi II e III del Cod. Civ.
Art. 3 (Obblighi del Mandante)
3.1 Il Mandante si impegna sotto la Sua responsabilità a fornire di volta in volta al Mandatario tutti i documenti necessari all’adempimento del presente mandato, in particolare di quelli che precisano la qualità merceologica, la quantità, l’origine doganale preferenziale o non preferenziale ed il valore in dogana delle merci da riportare nella dichiarazione doganale.
3.2 Il Mandante dichiara, salvo dove diversamente indicato nelle istruzioni relative alle singole operazioni, in relazione alle merci oggetto del presente mandato quanto segue:
Beni a duplice uso: I prodotti non rientrano nell’elenco dei beni di cui al Reg. CE n. 428/2009 che modifica e aggiorna il Reg. CE n.1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use) . non sono inoltre compresi nell’elenco dei beni a duplice uso indicati nell’allegato 1 alla decisione n.94/942 e successive modifiche del Consiglio UE relativo all’attuazione del Reg. CE 1334/2000 modificato dal Reg. CE 116/08 e Reg. CE 423/07 per le spedizioni in Iran.
Prodotti chimici: I prodotti non sono soggetti alle disposizioni del Reg. CE n. 689/2008 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche e successive modifiche e integrazioni.
Prodotti che riducono lo strato di ozono: I prodotti non rientrano tra quelli citati nel Reg. CE 2037/2000, Reg. CE 29/2006 , Reg. CE n. 1005/2009 relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modifiche ed integrazioni.
Prodotti e tecnologie militari: I prodotti non rientrano fra quelli indicati nelle note "MG" in base al Reg. CE n.423/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Convenzione di Washington: i prodotti non rientrano nell’elenco dei beni di cui al Reg. CE n.338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche in via di estinzione mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche e integrazioni.
Beni culturali: I prodotti non rientrano nell’elenco dei beni di cui al Reg. CE n.116/09 relativo all' esportazione dei beni culturali, e successive modifiche e integrazioni.
Tortura e repressione: I prodotti non rientrano nell’elenco dei beni di cui al Reg. CE n.1236/2005 relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli , inumane o degradanti, e successive modifiche e integrazioni .
Rifiuti: I prodotti non sono da considerarsi rifiuti e non rientrano nell’elenco di cui al Decreto legislativo n.22 del 05.02.1997 (Decreto Ronchi) e successive modifiche e integrazioni .
Controllo sulla pelle da pellicceria di cane e gatto: I prodotti non sono fabbricati utilizzando pelliccia di cane e/o gatto, in conformità al Reg. CE n. 1523/2007.
Materiali di armamento: I prodotti non appartengono ai materiali di armamento di cui alla legge 185/90. Gas fluorati ad effetto serra: i prodotti non rientrano tra quelli interessati dal divieto di immissione in commercio di gas fluorati ad effetto serra di cui al Reg. CE n.842/06 e successive modifiche e integrazioni ,e nel caso rientranti tra quelli previsti dall’art. 7 paragrafo 2 di predetto Regolamento sono etichettati in conformità a quanto ivi previsto.
Prodotti destinati al contatto con alimenti: I prodotti, salvo quanto diversamente indicato, non sono destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, e pertanto non necessitano di certificazione sanitaria.
Prodotti derivati dalla foca: I prodotti sono diversi da quelli derivati dalla foca in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE n. 737/2010.
Precursori della droga: I prodotti non appartengono né contengono sostanze che possano essere considerati precursori per la produzione di droghe.
I prodotti non contengono bustine silicagel.
3.3 Il Mandante dichiara che le merci importate e loro imballaggi sono in regola per quanto riguarda le etichettature e che non presentano marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false x xxxxxxx, ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché del D.L. 135 del 25.9.2009 art. 16.
3.4 Il Mandante solleva e tiene indenni il mandatario ed i suoi sub-mandatari, espressamente nominati in virtù del presente contratto, da ogni responsabilità od onere, incluso costi per spese legali, connesso all'espletamento del presente mandato e venutosi a determinare per cause ad egli esclusivamente ascrivibili, qualora, anche per responsabilità del suo fornitore, fornisca documenti o informazioni incomplete o non veritiere. Nel caso di operazioni di importazione con introduzione in deposito fiscale iva, si impegna inoltre a manlevare da ogni responsabilità e a rendere indenne il mandatario ed i suoi sub-mandatari, da ogni eventuale provvedimento sanzionatorio di natura economica o legale derivante da una impropria gestione della propria contabilità I.V.A. legata alla procedura di utilizzo del deposito fiscale stesso e da ogni ritardo o impedimento allo svincolo o riaccredito della Fidejussione prestata in dogana.
Art. 4 (Poteri del Mandatario e degli altri incaricati)
4.1 Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali di cui il Mandatario si dovesse avvalere, ogni e più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinnanzi alle autorità doganali, sanitarie, marittime e alle altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del mandato.
4.2 Il Mandante delega espressamente il mandatario, ed in sua vece i soggetti da quest’ultimo incaricati, quali il Centro di Assistenza Doganale o i doganalisti precedentemente indicati, incaricati della presentazione della dichiarazione doganale, a compilare ed a sottoscrivere per suo conto il modello D.V.1 per tutte le importazioni di valore superiore a euro 20.000. A tal fine il Mandante dichiara, se non diversamente indicato sulla lettera di istruzioni relativa alle singole spedizioni, quanto segue:
I valori indicati sulle nostre fatture di importazione sono veri e reali;
- l’importo esposto sulle nostre fatture corrisponde al valore di transazione, ossia al prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell’art. 70 Reg. UE 952/2013 (CDU);
- non esistono restrizioni sulla cessione o sull'utilizzazione delle merci importate dal mandante;
- non esistono legami fra il mandante e le società venditrici ai sensi dell'art. 127 del reg. d’esecuzione UE 2447/2015 (RDE); nel caso in cui tali legami sussistano, gli stessi non influiscono sul prezzo di vendita delle merci;
- nessuno degli elementi previsti dall'art.71 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU), tra quelli da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, sono da includersi nelle transazioni di cui trattasi ad esclusione delle spese di trasporto ed assicurazione quando non comprese nel presso di fattura;
- la vendita o il prezzo non sono soggetti a condizioni o prestazioni per cui non può essere stabilito un valore rispetto alle merci valutate, ai sensi dell’art. 70 comma III lett. b) Reg. UE n. 952/2013 (CDU).
La vendita delle merci oggetto delle operazioni doganali non è soggetta al pagamento
di corrispettivi o diritti di licenza quale condizione della vendita stessa; al venditore, inoltre, non spetta alcuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione dei beni importati.
La società importatrice si impegna a comunicare eventuali cambiamenti nelle istruzioni di cui sopra fornendo i necessari dati e le opportune informazioni.
- La società importatrice terrà indenne il mandatario e i soggetti da costui delegati per le operazioni doganali, per ogni pregiudizio od onere che potrebbe derivare dall’esecuzione del presente mandato a causa di informazioni o dati errati, falsi, incompleti o mendaci forniti dal mandante
- il Mandante si impegna ad adempire agli obblighi imposti dal D.L. 223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani) nonché a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Amministrazione Finanziaria dovesse eventualmente richiedere ai sensi dell'art. 140 del Reg. d’esecuzione UE n. 2447/2015 (RDE).
Art. 5 (Durata e recesso)
5.1 Il presente mandato è valido ed esecutivo a partire dalla data indicata in calce e si intende a tempo indeterminato.
5.2 In qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto previo invio all’altra di lettera raccomandata A/R anticipata a mezzo fax.
Art. 6 (Compensi)
6.1 I compensi ed i corrispettivi dovuti al Mandatario per l’attività prevista dal presente mandato sono oggetto di separato accordo tra le parti.
….……………… (indicare il luogo), ……..(indicare la data)
Timbro ditta
Firma
……………….
Allegata copia documento di identità del firmatario