COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISCHI
FINANZIAMENTOBPuRsOinTEeTsTOs
COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISCHI
POLIENNALE IN FORMA COLLETTIVA
A PREMIO UNICO
COLLETTIVA N. 020000229/JMCPIUGG01024
Data ultimo aggiornamento: 04/2019
Contratto redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Xxxx “Contratti Semplici e Chiari”
Il presente SET INFORMATIVO deve essere consegnato all’Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
CNP Assurances S.A. - Sede legale 4, Place Xxxxx Xxxxxx – Parigi – Capitale sociale: € 686.618.477
Rappresentanza generale per l’Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - X.X. X.XXX X.X. Xxxxxx 04341440966 – Rea C.C.I.A.A. Milano 1740904
CONTENUTI
DIP VITA
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
DIP DANNI
Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO
CAPITOLO 1 – NORME CONTRATTUALI
CAPITOLO 2 – COPERTURE ASSICURATIVE – PRESTAZIONI E INDENNIZZI
CAPITOLO 3 – ESCLUSIONI
CAPITOLO 4 – DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
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DOCUMENTI INTEGRATIVI
ALLEGATO: RIFERIMENTI NORMATIVI FAC SIMILE – MODULO DI PROPOSTA
FAC SIMILE – MODULO DI CONSENSO DELL’ASSICURATO
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’ADERENTE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’ASSICURATO
MODULO DI DENUNCIA SINISTRI
LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE (SET INFORMATIVO) E CONTRATTUALE (MODULO DI PROPOSTA, MODULO DI CONSENSO E LETTERA DI CONFERMA), VERRANNO CONSEGNATE ALL’ADERENTE IN FORMATO CARTACEO,
COME CONCORDATO TRA LA COMPAGNIA E IL CONTRAENTE.
PRESENTAZIONE
BOX DI CONSULTAZIONE
Questo è un box di consultazione.
In esso troverai risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità.
Questi spazi non hanno alcun valore contrattuale ma costituiscono solo una esemplificazione.
Caro Cliente,
Finanziamento Protetto Business è la POLIZZA FACOLTATIVA ABBINABILE AL FINANZIAMENTO, pensata per la tutela dell’Azienda contro eventi che possono compromettere la continuità del business; viene stipulata direttamente dalla Banca stessa in qualità di Contraente al fine di consentire ai propri Clienti che decidono di aderirvi, di beneficiare delle coperture assicurative in essa previste.
In caso di premorienza e invalidità totale permanente del Key Man le coperture assicurative acquistate intervengono con il pagamento del debito residuo del Finanziamento. A seguito di inabilità totale temporanea del Key Man, la copertura assicurativa acquistata interviene con il pagamento delle rate del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità.
Il presente SET Informativo illustra le caratteristiche della Polizza sottoscritta.
La comprensione dei contenuti è ora resa più agevole grazie ai Documenti Informativi precontrattuali denominati “DIP” e “DIP aggiuntivo”, i quali espongono in maniera sintetica, le prestazioni previste dal Contratto e forniscono inoltre informazioni sulla Compagnia.
Le Condizioni di Assicurazione contengono invece l’insieme delle norme che disciplinano il presente Contratto di Assicurazione. Abbiamo redatto questo documento in maniera quanto più semplice possibile utilizzando strumenti grafici particolarmente intuitivi per facilitarne la lettura; nello specifico:
al fine di aiutarti nella comprensione del testo, abbiamo inserito box di consultazione e degli esempi;
al fine di dar risalto a quelle parti che devi leggere con attenzione in quanto particolarmente onerose, abbiamo utilizzato il carattere grassetto ed evidenziato il testo;
al fine di richiamare la tua attenzione a prendere consapevolezza su particolari regole applicative, abbiamo inserito “avvertenze” specifiche.
Per ogni eventuale chiarimento ti invitiamo a prendere contatto con:
Ufficio Gestione Portafoglio Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
POLIZZA CPI FINANZIAMENTI BUSINESS A PREMIO UNICO
Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione vita (DIP Vita)
Compagnia: CNP Assurances S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: Finanziamento Protetto Business
Data di realizzazione: 8 APRILE 2019 Il presente DIP Vita è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
con età superiore a 71 anni non compiuti in caso di sottoscrizione delle coperture assicurative Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea.
La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati:
volontariamente;
da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi ultimi.
La polizza non copre gli eventi:
occorsi durante o in conseguenza dell’esercizio di attività sportive o lavorative ritenute pericolose.
CHE COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI? |
PACCHETTI A e B Decesso per qualsiasi causa. Nel rispetto dei massimali previsti e in proporzione al capitale assicurato: la Compagnia corrisponderà una somma pari al debito residuo in linea capitale, escludendo eventuali rate insolute scadute prima dell’evento. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? |
Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta; con residenza fiscale in paesi diversi dall’Italia. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 66 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta; con età superiore a 76 anni non compiuti a scadenza in caso di sottoscrizione della sola copertura assicurativa Decesso; |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? |
La copertura assicurativa presente opera in via alternativa e non è cumulabile con le coperture assicurative danni. La Compagnia limita la prestazione: al debito residuo, con un massimo di € 500.000 in caso di Decesso. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il Decesso (a seguito di malattia) avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza. |
La garanzia vita Decesso, prevista dalla presente Polizza Collettiva, congiuntamente alle garanzie danni, è dedicata alle persone giuridiche ed è abbinabile a Finanziamenti di durata fissa di nuova erogazione e in essere. La copertura assicura il pagamento del debito residuo del Finanziamento stipulato con la Banca in caso di premorienza del Key Man assicurato.
DOVE VALE LA COPERTURA? |
La copertura vale in tutto il mondo, a condizione che la documentazione sanitaria fornita alla compagnia in sede di valutazione del sinistro sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia. |
CHE OBBLIGHI HO? |
- All’atto dell’adesione alla Polizza, l’Aderente deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze dell’Aderente e dell’Adeguatezza del contratto nonché il Modulo di Proposta mentre l’Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere il Questionario Medico nonché il Modulo di Consenso. - L’Aderente e l’Assicurato devono fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete in quanto le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l’indennizzo nonché la cessazione della Polizza. - L’Aderente e l’Assicurato devono comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Compagnia la perdita dei requisiti di assicurabilità. - L’Aderente e/o l’Assicurato devono tempestivamente denunciare il sinistro fornendo alla Compagnia la documentazione utile alla valutazione dello stesso. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? |
Il premio: - è unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento; - è calcolato in funzione della durata/durata residua del Finanziamento, dell’età dell’Aderente/Assicurato, del capitale assicurato; - è comprensivo dell’importo che verrà trattenuto dalla banca a titolo di remunerazione per l’intermediazione svolta; Il premio è addebitato sul conto corrente dell’Aderente/Assicurato, in forza dell’autorizzazione conferita dallo stesso alla banca. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? |
La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata/durata residua del Finanziamento sottoscritto dall’Aderente e deve essere compresa tra 12 e 300 mesi. La copertura assicurativa ha validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Lettera di Conferma, fermo restando che l’efficacia delle stesse è subordinata al pagamento del premio. La durata della copertura assicurativa Decesso è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione. Le coperture assicurative hanno termine: › in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione; › in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale; › in caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; › alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma; › in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità; › in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Finanziamento nel caso in cui l’Aderente non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? |
L’Aderente può recedere dalla Polizza Collettiva, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo posta elettronica oppure lettera raccomandata A/R. |
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? □ SI ⮽ NO | ||
La polizza non prevede opzioni di riscatto e riduzioni. |
POLIZZA CPI FINANZIAMENTI BUSINESS A PREMIO UNICO
Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)
Compagnia: CNP Assurances S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: Finanziamento Protetto Business
Data di realizzazione: 8 APRILE 2019 Il presente XXX Xxxxx è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? |
La Compagnia limita la prestazione: al debito residuo, con un massimo di € 500.000, in caso di Invalidità Totale Permanente; ad un massimo di 12 rate mensili per sinistro e 36 per l’intera durata contrattuale, ciascuna per un importo massimo pari a € 2.500 in caso di Inabilità Totale Temporanea. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è pari o inferiore al 65%; l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza; l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 30 giorni; l’Assicurato non ha svolto per almeno 180 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea dovuta a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Finanziamento. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? |
Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta; con residenza fiscale in paesi diversi dall’Italia. Non sono assicurabili: I soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia; I soggetti con età inferiore a 18 anni; I soggetti con età superiore a 66 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta; I soggetti con età superiore a 76 anni non compiuti a scadenza in caso di sottoscrizione della sola copertura assicurativa Decesso; soggetti con età superiore a 71 anni non compiuti in caso di sottoscrizione delle coperture assicurative Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea. |
Le garanzie danni previste dalla presente Polizza Collettiva, congiuntamente alla garanzia vita Decesso, sono dedicate alle persone giuridiche e sono abbinabili a Finanziamenti di durata fissa di nuova erogazione e in essere. Le coperture assicurano il pagamento del debito residuo ovvero delle rate del Finanziamento stipulato con la Banca nel caso in cui uno degli eventi coperti colpisca il Key Man assicurato.
La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati:
volontariamente;
da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi ultimi.
La polizza non copre gli eventi:
occorsi durante o in conseguenza dell’esercizio da parte dell’Assicurato di attività sportive o lavorative ritenute pericolose.
CHE COSA È ASSICURATO? |
PACCHETTO A Invalidità Totale Permanente da infortunio e malattia (copertura assicurativa opzionale) PACCHETTO B Invalidità Totale Permanente da infortunio e malattia; Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia. Nel rispetto dei massimali previsti e in proporzione al capitale assicurato: in caso di Invalidità Totale Permanente, la Compagnia corrisponderà una somma pari al debito residuo in linea capitale, escludendo eventuali rate insolute scadute prima dell’evento; in caso di Inabilità Totale Temporanea, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari alle rate in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea. |
DOVE VALE LA COPERTURA? |
Le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea valgono in tutto il mondo, a condizione che la documentazione sanitaria fornita alla Compagnia in sede di valutazione del sinistro sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia. |
CHE OBBLIGHI HO? |
- All’atto dell’adesione alla Polizza, l’Aderente deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze dell’Aderente e dell’Adeguatezza del contratto nonché il Modulo di Proposta mentre l’Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere il Questionario Medico nonché il Modulo di Consenso. - L’Aderente e l’Assicurato devono fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete in quanto le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l’indennizzo nonché la cessazione della Polizza. - L’Aderente e l’Assicurato devono comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Compagnia la perdita dei requisiti di assicurabilità. - L’Aderente e/o l’Assicurato devono tempestivamente denunciare il sinistro fornendo alla Compagnia la documentazione utile alla valutazione dello stesso. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? |
Il premio: - è unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento; - è calcolato in funzione della durata/durata residua del Finanziamento, dell’età dell’Aderente/Assicurato, del capitale assicurato; - è comprensivo dell’importo che verrà trattenuto dalla banca a titolo di remunerazione per l’intermediazione svolta; Il premio è addebitato sul conto corrente dell’Aderente/Assicurato, in forza dell’autorizzazione conferita dallo stesso alla banca. In caso di durata del Contratto di Assicurazione superiore a 120 mesi, il premio relativo alla copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (qualora prevista dal pacchetto sottoscritto), verrà corrisposto annualmente fino a scadenza. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? |
La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata/durata residua del Finanziamento sottoscritto dall’Aderente e deve essere compresa tra 12 e 300 mesi. Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Lettera di Conferma, fermo restando che l’efficacia delle stesse è subordinata al pagamento del premio. - La durata della copertura assicurativa Invalidità totale Permanente è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione. - In caso di durata superiore a 120 mesi, la copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha sempre una durata iniziale pari a 120 mesi e si rinnova tacitamente al termine di tale periodo fino alla scadenza del contratto di assicurazione, salvo disdetta esercitata dalla Compagnia e/o dall’Aderente. Le coperture assicurative hanno termine: - in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza; - in caso di recesso annuale, a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata. La copertura Decesso manterrà invece la sua efficacia sino a scadenza; - in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale; - in caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; - alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma; - in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità; - in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Finanziamento nel caso in cui l’Aderente non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha inoltre termine: - in caso di disdetta da parte della Compagnia e/o da parte dell’Aderente, esercitata entro 60 giorni dalla scadenza. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? |
L’Aderente può recedere dalla Polizza Collettiva, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo posta elettronica oppure lettera raccomandata A/R. |
POLIZZA CPI FINANZIAMENTI BUSINESS A PREMIO UNICO
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP Aggiuntivo Multirischi)
Compagnia: CNP Assurances S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: Finanziamento Protetto Business
Data di realizzazione: 8 APRILE 2019
Il presente DIP Aggiuntivo Multirischi è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa CNP Assurances S.A. al 31/12/2017
Patrimonio Netto = 10.829 milioni di euro - Capitale Sociale = 687 milioni di euro - Riserve Patrimoniali = 10.142 milioni di euro
In base all’ultimo bilancio approvato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari a 13,7 mld di euro e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) a 7,0 mld. L’importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 26,1 mld di euro. L’importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura del Requisito Patrimoniale minimo è pari a 22,6 mld. La relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa è disponibile sul sito internet di CNP Assurances S.A. al seguente link: xxxx://xxx.xxx.xx/Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/Xxx-xxxxxxxxx-xx-XXX-Xxxxxxxxxx?xxxx0&xxxxxx0#xxxxx
L’indice di solvibilità della Compagnia, dato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 201%.
CNP ASSURANCES S.A. Impresa di Assicurazione di diritto francese, costituita in forma di Société Anonyme, (equivalente a una società per azioni di diritto italiano) appartenente al Gruppo Caisse de Depots, presta le coperture assicurative previste dalla Polizza Collettiva relative al Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea.
Sede Legale della Compagnia: Direzione Generale in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxxx).
Sede Secondaria: Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generali per l’Italia, site in Via Bocchetto, 6; 20123; Milano, Italia. CNP Assurances S.A. è iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA 04341440966.
Numero verde 800.222.662; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx - email xxxx@xxxxxxxxx.xx - PEC xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione
CNP ASSURANCES S.A. è autorizzata ad esercitare il Ramo Vita e il Xxxx Xxxxx ed è stata abilitata con Protocollo IVASS n. 19 04- 432707 del 25 Maggio 2004 all’esercizio in regime di stabilimento in Italia con iscrizione al numero I.00048 dell’Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sotto il controllo dell’Autorità di Vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel – sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx
Al contratto si applica la legge italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? |
RAMO VITA a) Prestazione in caso di Decesso La Garanzia Decesso tutte cause prevede una prestazione pari: › nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: al debito residuo in linea capitale del Finanziamento al momento del Decesso. XXXX XXXXX • Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente Nel caso in cui venga riconosciuta un’invalidità totale permanente all’Assicurato di grado superiore al 65%, la copertura Invalidità Totale Permanente prevede una prestazione pari: › nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: al debito residuo in linea capitale del Finanziamento alla data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente. • Prestazione in caso di Inabilità Totale Temporanea La copertura Inabilità Totale Permanente prevede una prestazione pari: |
› nel periodo di preammortamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile.
› nel periodo di ammortamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile.
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
RISCHI ESCLUSI | Sono esclusi i sinistri occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento – anche occasionale – di una delle seguenti attività sportive e lavorative pericolose: ATTIVITA SPORTIVE Sci e snowboard fuori pista, acrobatico e/o estremo; Salti da trampolino con sci e idroscì; Sci nautico; Skiathlon; Xxx (guidoslitta); Skeleton; Arrampicata; Bouldering; Scalata; Combinata nordica; Escursioni alpine > 3.000 metri, Skyrunning; Accesso ai ghiacciai; Rafting, Canyoning, Hydrospeed, Kayak, Canoa; Speleologia; Sport aerei in genere; a titolo esemplificativo: Aereo mobili a pilotaggio remoto (droni), Bungee Jumping, Paracadutismo, Parapendio, Deltaplano, ULM, Elicottero, Aliante; Immersioni subacquee; Caccia, Safari; Sport equestri; Tauromachia; Partecipazione a gare (e relativi allenamenti) e prove, con qualsiasi mezzo a motore; Motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (> 60 miglia dalla costa); Competizioni ciclistiche; Kickboxing, Pugilato, Savate e lotta nelle sue varie formi; Atletica pesante; Rugby e Football americano; Altri sport comunemente definiti “estremi”. ATTIVITÀ LAVORATIVE Forze armate (militari, carabinieri), forze di polizia, vigili del fuoco (salvo che l’attività lavorativa sia svolta unicamente a livello amministrativo in uffici interni); addetti alla sicurezza ed all’ordine pubblico, guardie giurate, guardie del corpo, addetti al soccorso alpino; lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino, lattoniere, lavavetri, installatore di insegne, montatore di piloni, telecabine, linee elettriche aeree, terrazziere, betoniere, rifinitore); carpentieri in metallo; attività in porto o su imbarcazioni (es. marinaio, skipper, pescatore, elettricista e macchinista, operatori portuali); attività su piattaforme marine, piattaforme petrolifere; attività che comportano l’utilizzo di altiforni; attività che comportano l’utilizzo di teleferiche; attività a contatto con sostanze nocive o tossiche; attività a contatto con esplosivi (es. minatori, lavoratori in arsenale, addetti al settore pirotecnico); attività di radiologo e batteriologo, attività in reparti malattie infettive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 v; attività che comportano l’utilizzo di automezzi per trasporto di materiale pericoloso (infiammabile, tossico, esplosivo, corrosivo, radioattivo); attività che richiede l’uso delle armi (es. cacciatori professionisti); attività subacquee (es. sommozzatori, subacquei, istruttori di sub); attività che prevedono lavori di sterramento; attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es. diplomatici, giornalista, fotografo o cameraman, accompagnatore turistico); attività nel sottosuolo (es. speleologi, minatori); attività in alta montagna (es. guide alpine); addetti al settore petrolifero; collaudatori di autoveicoli e motocicli; piloti o membri dell’equipaggio di aerei charter (con meno di 30 posti) e/o privati, elicotteri, istruttori di volo; piloti professionisti (competizioni automobilistiche, motoristiche ecc.) circensi, giostrai; attori o artisti che svolgono attività pericolose (es. controfigure, cascatori); magistrati (se operanti in settori a rischio, es. settore antimafia). |
LE COPERTURE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE E INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE NON SONO OPERANTI NEI SEGUENTI CASI: 1. Invalidità accertata, malformazioni o lesioni verificatesi, stati patologici diagnosticati dell’Assicurato e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti; 2. incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; 3. incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); 4. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano e salvo il caso in cui l’Assicurato non venga sorpreso dallo scoppio di eventi bellici in un paese sino ad allora in pace (esclusi Città del Vaticano e San Marino). In quest’ultima circostanza, verranno corrisposti gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata e non, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità; 5. soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; 6. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni; 7. contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici; |
8. dolo dell’Assicurato e/o del Beneficiario; 9. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore qualora l’Assicurato sia privo della prescritta abilitazione; 10. infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; 11. sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato e/o dal Beneficiario; 12. sinistri causati da abuso di alcol, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; 13. sinistri causati da abuso od uso di medicine in dosi non prescritte dal medico; 14. conseguenze della pratica tutte le attività sportive compiute a livello professionistico (sia che comportino o meno un compenso o una remunerazione) salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; 15. xxxxxxxx occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento – anche occasionale – di una delle attività sportive e/o lavorative pericolose su indicate; 16. produzione e/o uso di esplosivi. LA COPERTURA DECESSO NON È INOLTRE OPERANTE NEL SEGUENTE CASO: 17. suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza. LE COPERTURE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE E INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE NON SONO INOLTRE OPERANTI NEI SEGUENTI CASI: 18. operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell’Assicurato; 19. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; 20. atti di autolesionismo dell’Assicurato volontari o causati da stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; 21. sinistri causati da malattie mentali disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici; 22. trasformazioni o assestamento energetico dell’atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); 23. gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? |
RAMO VITA Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. RAMI DANNI Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | DENUNCIA DEL SINISTRO: I sinistri relativi alle coperture Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea devono essere tempestivamente denunciati per iscritto mediante posta oppure via e-mail ai seguenti recapiti: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Sinistri - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | |
L’elenco dei documenti da consegnare ai fini della valutazione del sinistro è riportato nel Modulo di Denuncia sinistro ad uso facoltativo contenuto nel Set Informativo e messo a disposizione degli interessati presso le filiali della Banca distributrice ovvero sul sito web della Compagnia. | |
PRESCRIZIONE: Per la garanzia Decesso i diritti si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso il predetto termine, la Compagnia sarà tenuta a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per le garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea i diritti si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. | |
LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE: Qualora il sinistro risulti indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall’accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto. | |
GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre Compagnie diverse da CNP Assurances S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. | |
ASSISTENZA DIRETTA/IN CONVENZIONE: Non sono previste prestazioni fornite direttamente da enti/strutture convenzionate con la Compagnia. |
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI | L’Aderente e l’Assicurato devono fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l’indennizzo nonché la cessazione della Polizza. In particolare, è di fondamentale importanza la corretta compilazione del Questionario Medico sottoposto in fase di sottoscrizione del contratto. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
PREMIO | Il premio dovuto alla Compagnia per le coperture assicurative è unico e anticipato. Il premio, indicato nel Modulo di proposta, viene versato mediante addebito sul conto corrente dell’Aderente al momento dell’emissione della Lettera di Conferma in forza dell’autorizzazione rilasciata da quest’ultimo all’Istituto nel Modulo di Proposta. L’incasso del premio da parte della Banca varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio corrisposto è inclusivo delle imposte nella misura del 2,50%, applicate all’importo riferito alle sole garanzie danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea). In caso di durata del Contratto di Assicurazione superiore a 120 mesi, il premio relativo alla copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (qualora prevista dal pacchetto sottoscritto), verrà corrisposto annualmente fino a scadenza. |
RIMBORSO | L’Aderente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, nei seguenti casi: 1. Recesso dell’Aderente o della Compagnia; 2. Recesso annuale dalle garanzie danni a partire dalla quarta ricorrenza annua (solo per la quota parte di premio relativa alle garanzie danni); 3. Anticipata estinzione totale, accollo o trasferimento del Finanziamento; 4. Perdita dei requisiti di adesione e di assicurabilità per l’Aderente e/o l’Assicurato. La Compagnia restituirà il premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e del costo di emissione. Solo in caso di recesso della Compagnia, l’imposta di legge non verrà trattenuta. |
SCONTI | La Compagnia non applica ulteriori sconti di premio oltre a quello previsto in virtù della durata poliennale del contratto. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
DURATA | La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata/durata residua del Finanziamento sottoscritto dall’Aderente e deve essere compresa tra 12 e 300 mesi. Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Lettera di Conferma, fermo restando che l’efficacia delle stesse è subordinata al pagamento del premio. - La durata della copertura assicurativa Invalidità totale Permanente è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione. - In caso di durata superiore a 120 mesi, la copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha sempre una durata iniziale pari a 120 mesi e si rinnova tacitamente al termine di tale periodo fino alla scadenza del contratto di assicurazione, salvo disdetta esercitata dalla Compagnia e/o dall’Aderente. In virtù dell’applicazione della riduzione di premio pari al 3% è prevista la facoltà di recedere dalle garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea, trascorsi 5 anni dalla decorrenza della Polizza. In tal caso, il recesso avrà effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è stato richiesto. |
SOSPENSIONE | Non è prevista la possibilità di sospendere volontariamente le garanzie. |
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO? | |
REVOCA | L’Aderente può revocare la proposta di Adesione, fino al momento in cui non sia venuto a conoscenza dell’accettazione da parte della Compagnia. |
RECESSO | L’Aderente può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza: 1. Recandosi presso la filiale nella quale è stata sottoscritta la Polizza; oppure 2. Dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail al seguente indirizzo: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | |
La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all’Aderente il premio pagato al netto della quota parte relativa al periodo nel quale la copertura ha avuto effetto nonché dell’imposta di legge e del costo di emissione. | |
RISOLUZIONE | Non è prevista la possibilità di sospendere il pagamento dei premi. |
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? |
Il prodotto è dedicato alle persone giuridiche in possesso dei requisiti di adesione che abbiano la necessità di tutelarsi nel caso in cui uno degli eventi coperti colpisca l’Assicurato (Key Man) impedendo il completamento del piano previsto dal Finanziamento ovvero la continuità nel pagamento delle rate mettendo a rischio la continuità del Business Aziendale. |
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
RAMO VITA E XXXX XXXXX
Il costo trattenuto dalla Compagnia, a titolo di spesa di acquisizione e gestione delle coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente, già incluso nei tassi di premio e comprensivo della quota retrocessa all’Intermediario, è pari alla seguente percentuale:
COSTI TOTALI | COSTI DI INTERMEDIAZIONE Quota parte dei costi percepita dall’intermediario in due prospettive alternative | |
In termini di % del premio netto versato | In termini di % del premio netto versato | In termini di % dei costi totali (54,29%) |
54,29% | 35,00% | 64,47 % |
Il costo trattenuto dalla Compagnia, a titolo di spesa di acquisizione e gestione della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea, già incluso nei tassi di premio e comprensivo della quota retrocessa all’Intermediario, è pari alla seguente percentuale:
COSTI TOTALI | COSTI DI INTERMEDIAZIONE Quota parte dei costi percepita dall’intermediario in due prospettive alternative | |
In termini di % del premio netto versato | In termini di % del premio netto versato | In termini di % dei Costi Totali (56,32%) |
56,32% | 35,00% | 62,14% |
I costi per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase assuntiva sono a carico dell’Aderente cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.
Il presente contratto è soggetto ad un costo di emissione pari a € 75.
In caso di rimborso del premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata parziale e totale, ovvero nei casi trasferimento o di accollo del Contratto di Finanziamento, viene trattenuto un importo pari a € 25 a titolo di rimborso delle le spese sostenute per l’operazione.
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? □ SI ⮽ NO |
La polizza non prevede opzioni di riscatto e riduzione. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | ||
ALL‘IMPRESA ASSICURATRICE | I reclami riguardanti le Garanzie Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea dovranno essere inoltrati per iscritto, mediante posta, fax o e-mail, alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame al seguente recapito: | |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio reclami - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | ||
La compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. | ||
ALL’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: | |
IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, Fax 00 00 00 00 00 - PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Info su xxx.xxxxx.xx | ||
Essendo la Compagnia soggetta alla Vigilanza Francese, l'esponente ha altresì la facoltà di rivolgersi per iscritto, corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a: | ||
Istituto di Vigilanza Francese - ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) presso l’Ufficio Reclami Sede: 61 rue Taitbout – 75436 Xxxxx - Xxxxx 00 – Francia | ||
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | ||
MEDIAZIONE | Interpellando un Organismo di Mediazione, tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). | |
NEGOZIAZIONE ASSISTITA | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. | |
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET: 1. direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; 2. all’IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. |
REGIME FISCALE | |
TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO | TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI le somme corrisposte per il caso di Decesso e Invalidità Totale Permanente non costituiscono reddito e sono pertanto esenti da tassazione. DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di Invalidità Permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad una detrazione dall’Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall’Aderente alle |
condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Tale detrazione si intende maggiorata relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge”). |
AVVERTENZA: IN CASO DI ESTINZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L’OBBIGO DI RESTITUITI LA QUOTA PARTE DI PREMIO IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI DEBITO ESTINTO ANTICIPATAMENTE. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE DI MANTENERE IN VIGORE LE COPERTURE FINO ALLA SCADENZA CONTRATTUALE INIZIALE.
AVVERTENZA: IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE DEL FINANZIAMENTO, OVVERO NEI CASI DI TRASFERIMENTO O DI ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATA RELATIVA AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA, PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.
AVVERTENZA: LA COMPAGNIA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI ENTRO 60 GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
AVVERTENZA: PRIMA DI COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL QUESTIONARIO MEDICO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NEL QUESTIONARIO. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SOMMARIO
GLOSSARIO NORME CONTRATTUALI
OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE | 3 di 18 | |
3 di 17 | ||
3 di 17 | ||
4 di 17 | ||
4 di 17 | ||
4 di 17 | ||
FORMALITÀ DI ASSUNZIONE – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | 4 di 17 | |
4 di 17 | ||
DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – DECORRENZA, DURATA E | ||
5 di 17 | ||
5 di 17 | ||
6 di 17 | ||
7 di 17 | ||
ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO | 8 di 17 | |
8 di 17 | ||
9 di 17 | ||
9 di 17 | ||
9 di 17 | ||
9 di 17 | ||
9 di 17 | ||
9 di 17 | ||
9 di 17 | ||
9 di 17 |
COPERTURE ASSICURATIVE - PRESTAZIONI E INDENNIZZI
10 di 17 | ||
COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA | 10 di 17 | |
COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA | 12 di 17 | |
13 di 17 |
ESCLUSIONI
ART. 27 ESCLUSIONI 14 di 17
DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
16 di 17 | ||
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L’ISTRUTTORIA DEL SINISTRO . | 16 di 17 | |
17 di 17 | ||
17 di 17 |
IMPORTANTI | › Ammortamento: Periodo del piano di rimborso che prevede il pagamento di rate composte dalla quota interessi e dalla quota capitale. › Contratto di Finanziamento: Il contratto rientrante nell’ambito dei Finanziamenti Business stipulato tra il Contraente e l’Aderente. › Piano di ammortamento: Piano di rimborso rateale del Finanziamento sottoscritto con la banca al quale vengono abbinate le coperture assicurative. › Polizza Collettiva: Il Contratto di Assicurazione stipulato tra la Contraente e la Compagnia, al quale possono chiedere di aderire i soggetti che possiedono i requisiti indicati nelle condizioni di assicurazione, ai sensi dell’art. 1891 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). › Preammortamento: Periodo del piano di rimborso che prevede il pagamento di rate composte dalla sola quota interessi. › Premio: L’importo richiesto all’Aderente quale corrispettivo per usufruire delle coperture assicurative. › Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. |
COPERTURE ASSICURATIVE E PRESTAZIONI | › Capitale assicurato iniziale: Il Capitale assicurato scelto dall’Aderente e indicato nel Modulo di Proposta. › Copertura assicurativa: Le garanzie contenute nella Polizza concesse dalla Compagnia e che prevedono il pagamento di un indennizzo al verificarsi del sinistro. › Debito residuo: Debito in linea capitale del Finanziamento risultante alla data del sinistro. › Decesso: La morte dell’Assicurato per qualsiasi causa. › Inabilità Totale Temporanea: La perdita totale temporanea della capacità dell'Aderente di svolgere la propria attività (professione). › Indennizzo: La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. › Infortunio: L’evento dannoso dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali, l’annegamento, l’assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini, xxxxx xxxxxxxxxx, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. › Invalidità Totale Permanente: La perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato purché proficua e remunerabile. La prestazione è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia superiore al 65%. L’invalidità deve essere stata causata da una malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato. Il grado di invalidità totale permanente da infortunio è valutato in base alla tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute. Il grado di invalidità totale permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all’indennizzo del danno biologico di cui all’art. 13 del D.lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. › Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
LIMITAZIONI | › Carenza: Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione durante il quale le coperture assicurative non sono operative. Se l’evento dannoso si dovesse verificare nel corso di tale periodo, la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata. › Esclusioni: I rischi esclusi o le limitazioni relativi alle coperture assicurative prestate dalla Compagnia, elencati nel Capitolo III delle Condizioni di Assicurazione. › Età anagrafica: Età calcolata in anni dalla data di nascita alla data di sottoscrizione. › Età assicurativa: Età presa in considerazione dalla Compagnia per il calcolo del premio. È calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore o uguale ai 6 mesi e computando come anno intero la frazione superiore ai 6 mesi. › Franchigia relativa o franchigia: Il periodo di scopertura della garanzia in cui la parte di danno subita e indennizzabile resta a carico dell’Aderente e che, se superato, darà diritto ad un indennizzo integrale. › Massimale: La somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro, la Compagnia presta le coperture assicurative. |
› | Periodo di riqualificazione: Il periodo di tempo successivo alla data di cessazione del periodo di inabilità totale temporanea per il quale sia stato liquidato un sinistro, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa ai fini dell’indennizzabilità del sinistro successivo. | |
SOGGETTI | › | Aderente o Azienda Aderente: La persona giuridica con residenza fiscale in Italia, che sottoscrive il Modulo di Proposta e paga il premio. |
› | Assicurato: La persona fisica, residente in Italia, che presenta i requisiti di adesione e assicurabilità previsti dall’ART. 2 e che sottoscrive il Modulo di Consenso. L’Assicurato coincide con il soggetto designato dall’Aderente nel Modulo di Proposta e che ricopre il ruolo di Key Man nell’Azienda Aderente. L’Assicurato viene definito anche come “Key Man”. | |
› | Beneficiario: L’Azienda Aderente che riceve le prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione ed erogate dalla Compagnia. | |
› | Compagnia: CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 | |
Xxxxxx. Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale l’Aderente stipula il Contratto di | ||
Assicurazione. | ||
› | Contraente: Cassa di Risparmio di Biella e Xxxxxxxx ; il Contraente viene definito anche come “Intermediario” o “Banca”. | |
› | IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione a tutela del consumatore. | |
› | Key Man: Il soggetto Assicurato. | |
DOCUMENTI | › › | Condizioni di Assicurazione: L’insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione. Contratto di Assicurazione: È rappresentato dal Modulo di Proposta sottoscritto dall’Assicurato, dal Modulo di |
› › | Consenso sottoscritto dall’Assicurato e dalla Lettera di Conferma rilasciata dalla Compagnia. DIP Aggiuntivo Multirischi: Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi. DIP Danni: Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni. | |
› | DIP Vita: Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. | |
› | Lettera di Conferma: Il documento con cui la Compagnia accetta la proposta di adesione alla Polizza Collettiva | |
da parte dell’Aderente. | ||
› | Modulo di Consenso dell’Assicurato: Il Modulo, parte integrante del Contratto di Assicurazione, sottoscrivendo il quale l’Assicurato presta il proprio consenso per la validità del Contratto di Assicurazione e che contiene | |
dichiarazioni rilevanti ai fini dello stesso. | ||
› | Modulo di Denuncia sinistri: È il documento che può essere utilizzato per la denuncia dei sinistri. In esso è contenuto l’elenco dei documenti da consegnare in fase di denuncia. | |
› | Modulo di Proposta: È il documento sottoscritto dal potenziale Aderente, con il quale richiede alla Compagnia | |
di aderire alla Polizza Collettiva. | ||
› | Set Informativo: Insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente all’Aderente prima della sottoscrizione del contratto. È composto dal DIP Vita, DIP Danni, dal DIP Aggiuntivo Multirischi, dalle Condizioni | |
di Assicurazione, dall’Allegato Riferimenti Normativi, dal Fac-simile del Modulo di Proposta, dal Fac-simile del | ||
Modulo di Consenso dell’Assicurato, dall’Informativa sul trattamento dei dati personali e dal Modulo di | ||
Denuncia sinistri. | ||
› | Questionario Medico Semplificato/Completo: Dichiarazione costituita da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto | |
di Assicurazione. | ||
FASI DEL CONTRATTO | › › | Conclusione del Contratto di Assicurazione o perfezionamento: Il momento in cui l’Aderente riceve la comunicazione (Lettera di Conferma) dell’accettazione della proposta da parte della Compagnia. Data di decorrenza delle coperture assicurative: Il termine dal quale le coperture assicurative possono essere |
› › › | attivate, che coincide con le ore 24 del giorno di emissione della Lettera di Conferma. Durata del Contratto di Assicurazione: Il periodo di vigenza del Contratto di Assicurazione. Durata delle coperture assicurative: Il periodo di vigenza delle coperture assicurative. Efficacia del Contratto e delle coperture assicurative: il termine dal quale prendono efficacia il contratto e le | |
coperture assicurative e che coincide con le ore 24 del giorno in cui l’Aderente paga il premio. |
NORME CONTRATTUALI
PREMESSA
Le Condizioni di Assicurazione regolano l’adesione individuale alla Polizza Collettiva stipulata dal Contraente con la Compagnia CNP Assurances S.A. a favore dei propri Clienti, ed il relativo rapporto contrattuale.
Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le norme di legge applicabili.
La presente Polizza abbinata al Finanziamento è FACOLTATIVA e non indispensabile all’ottenimento del Finanziamento stesso.
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE
A fronte dell’adesione e del pagamento del premio, la Compagnia, garantisce all’Aderente, nei limiti delle condizioni di seguito descritte, le prestazioni previste dalle coperture assicurative relative al Pacchetto assicurativo scelto.
COPERTURE ASSICURATIVE
DECESSO
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE (ITP)
(opzionale)
INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA (ITT)
Si illustrano qui di seguito i Xxxxxxxxx assicurativi che possono essere sottoscritti:
PACCHETTI | SOGGETTI ASSICURABILI | COPERTURE ASSICURATIVE | |||
Pacchetto A | KEY MAN | DECESSO Tutte cause | ITP da infortunio e da malattia | ||
Pacchetto B | Altre categorie diverse dai dipendenti di azienda privata con contratto ≥ 16 ore settimanali | DECESSO Tutte cause | ITP da infortunio e malattia | ITT da infortunio e da malattia |
ART. 2 REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ
› L’Aderente alle coperture assicurative deve essere una persona giuridica che, al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta:
1. abbia residenza fiscale in Italia;
2. sia Cliente dell’Intermediario.
La condizione indicata nel punto a) che precede, deve altresì essere rispettata per tutta la durata contrattuale.
› Può essere designato Assicurato dall’Aderente la persona fisica che:
1. sia residente in Italia;
3. abbia sottoscritto il Modulo di Consenso dell’Assicurato;
4. abbia un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 66 anni non compiuti al momento della sottoscrizione;
5. abbia un’età non superiore a 76 anni non compiuti a scadenza in caso di sottoscrizione per la sola copertura Decesso, ovvero non superiore a 71 non compiuti per le coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale;
6. abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico Semplificato ovvero il Questionario Medico Completo e lo stesso sia stato valutato positivamente dalla Compagnia;
Le condizioni indicate nei punti 1. e 2. che precedono, devono altresì essere rispettate per tutta la durata contrattuale.
Nel caso di perdita dei requisiti si veda l’ART. 11.
ART. 2.1 TIPOLOGIA CONTRATTO DI FIANANZIAMENTO ABBINABILE ALLA POLIZZA
La presente Polizza può essere abbinata solamente alle seguenti tipologie di Contratto di Finanziamento:
- Finanziamento di nuova erogazione, di tipo ipotecario o chirografario, non Stato Avanzamento Lavori (SAL), con preammortamento della durata massima di 24 mesi;
- Finanziamento in essere, di tipo ipotecario o chirografario, anche Stato Avanzamento Lavori (SAL), esclusivamente dopo la scadenza del periodo di preammortamento.
Non è prevista la possibilità di abbinare la Polizza a Finanziamenti di durata variabile.
ART. 3 DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE E DELL’ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono
NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze siano relative a circostanze tali, per le quali la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto di Assicurazione, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative non intervengono nel caso in cui il sinistro occorra durante o comunque in conseguenza dello svolgimento, anche occasionale, di attività lavorative e sportive di natura pericolosa, come elencate all’interno del Capitolo III. Pertanto, l’Aderente non ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia eventuali cambi o inizi di attività che abbiano tale carattere pericoloso.
COSA SI INTENDE PER CUMULO?
Per cumulo si intende la somma di tutti i capitali assicurati con la Compagnia.
ART. 4 CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI
Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, l’Aderente può scegliere l’importo del capitale assicurato nel rispetto dei limiti sotto riportati.
Il capitale assicurato:
non può essere superiore all’importo erogato del Finanziamento ovvero del debito residuo alla data di sottoscrizione, fermo restando un importo massimo assicurabile di € 500.000;
non può essere inferiore al 25% dell’importo erogato del Finanziamento ovvero del debito residuo, fermo restando un importo assicurabile minimo di € 3.000.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta di adesione, la Compagnia verificherà la presenza di eventuali ulteriori capitali assicurati per il rischio morte, per Aderente e Assicurato, presso la Compagnia medesima. Se la somma di tutti i capitali assicurati (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a € 1.000.000 per Aderente e € 500.000 per Key Man, la Compagnia non accetta il rischio;
ART. 7 FORMALITÀ DI ASSUNZIONE – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Aderente manifesta l’interesse a aderire alla Polizza Collettiva mediante la sottoscrizione del Modulo di Proposta. L’assunzione avviene sulla base dei dati forniti dall’Aderente nel Modulo di Proposta e dall’Assicurato nel Modulo di Consenso e sulla base delle risposte fornite nel Questionario Medico Semplificato ovvero Completo in funzione del capitale assicurato secondo lo schema sotto riportato.
CAPITALE ASSICURATO* | ETA’ ASSICURATO | MODALITÀ DI ASSUNZIONE | |
Fino a € 200.000,00 | Da 18 anni compiuti a 61 non compiuti | Questionario Medico Semplificato | |
Da 61 anni compiuti a 66 non compiuti | Questionario Medico Completo | ||
Da € 200.000,01 a € 300.000,00 | Da 18 anni compiuti a 66 non compiuti | Questionario Medico Completo | |
Da € 300.000,01 a € 500.000 | Da 18 anni compiuti a 66 non compiuti | Questionario Medico Completo + esami medici |
* Il capitale assicurato considera la presenza di capitale sotto rischio preesistente con la Compagnia (cumulo).
In presenza di risposte affermative al Questionario Medico Semplificato, è sempre prevista la compilazione del Questionario Medico Completo che verrà valutato dalla Compagnia.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere, una volta visionato il Questionario Medico Completo ed eventualmente anche gli esami medici, ulteriori accertamenti diagnostici necessari per una corretta valutazione del rischio. Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia è sempre a totale carico dell'Aderente.
In caso di esito positivo della valutazione assuntiva medica, il Contratto di Assicurazione si conclude con la ricezione da parte dell’Aderente della Lettera di Conferma della Compagnia con la quale viene accettata la proposta di adesione e viene indicata la data di decorrenza delle coperture assicurative. L’efficacia del contratto è comunque subordinata al pagamento del premio. In caso di esito negativo della valutazione assuntiva medica, verranno informati dalla Compagnia, tramite apposita comunicazione, sia l’Assicurato sia il Contraente.
Il premio è unico e anticipato e comprensivo dell’imposta di assicurazione per la componente relativa alle coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea.
Il premio varia in funzione:
dell’età assicurativa dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta; delle coperture assicurative prestate;
della durata/durata residua del Finanziamento; dell’importo assicurato.
NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente
COSA SI INTENDE PER PREMIO?
Il premio è la somma di denaro che deve essere pagata dall’Aderente per usufruire delle coperture assicurative.
COSA SI INTENDE PER RECESSO?
Il recesso è la facoltà riconosciuta ad una o a entrambe le parti di far cessare gli effetti della Polizza ad una data anticipata rispetto alla scadenza prefissata.
NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente
Il premio viene addebitato sul c/c dell’Aderente al momento dell’emissione della Lettera di Conferma, in forza dell’autorizzazione conferita dall’Aderente stesso al Contraente, nel Modulo di Proposta. L’incasso di tale somma da parte del Contraente varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. La Compagnia applica un costo di emissione pari ad € 75. Se il premio non viene pagato, il Contratto di Assicurazione e le coperture assicurative restano inefficaci. Il premio relativo all’eventuale rinnovo annuale della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea, qualora prevista dal pacchetto sottoscritto, verrà addebitato sul conto corrente dell’Aderente con le medesime modalità. Nel caso in cui l’addebito del premio non andasse a buon fine, la copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea verrà sospesa per un periodo massimo di 6 mesi, a partire dal termine del periodo di tolleranza (30 giorni) ai sensi degli artt. 1901 e 1924 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). AVVERTENZA: La Compagnia non invia all’Aderente alcun avviso di scadenza dei premi. AVVERTENZA: In caso di chiusura del conto corrente, l’Aderente dovrà comunicare tempestivamente le nuove coordinate bancarie (IBAN comprensivo di codice BIC) per l’addebito del premio da parte della Compagnia. Tale comunicazione potrà essere effettuata tramite il Contraente. ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – DECORRENZA, DURATA E TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE ART. 9.1 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE La durata del contratto di assicurazione è sempre pari alla durata/durata residua del Finanziamento e non può essere inferiore a 1 anno (12 mesi) né superiore a 25 anni (300 mesi) comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. ART. 9.2 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza evidenziato sulla Lettera di Conferma (attivazione delle coperture assicurative) inviata all’Aderente, restando inteso che le stesse saranno inefficaci, e pertanto non attivabili, qualora non venisse pagato il premio contrattualmente previsto, ai sensi dell’art. 1899 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). La durata delle coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione. La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha sempre una durata iniziale pari a 120 mesi e si rinnova tacitamente al termine di tale periodo fino alla scadenza del contratto di assicurazione, salvo disdetta esercitata dalla Compagnia e/o dall’Aderente. ART. 9.3 TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Le coperture assicurative hanno termine: in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza; in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale; in caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma; in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità; in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Finanziamento nel caso in cui l’Aderente non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; in caso di recesso annuale dalle sole coperture assicurative danni, a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata. La copertura Decesso manterrà invece la sua efficacia sino a scadenza. La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha inoltre termine: in caso di disdetta da parte della Compagnia e/o da parte dell’Aderente, esercitata entro 60 giorni dalla scadenza, trascorsi 120 mesi dalla data di decorrenza. ART. 10 DIRITTO DI RECESSO DALLE COPERTURE ASSICURATIVE ART. 10.1 DIRITTO DI RECESSO DELL’ADERENTE L’Aderente può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative indicata nella Lettera di Conferma, con le seguenti modalità: recandosi presso la filiale presso la quale è stata sottoscritta la Polizza, oppure dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Portafoglio |
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all’Aderente la quota parte di premio pagato e non goduto al netto dell’imposta di legge calcolato a partire dalla data di richiesta di recesso, sulla base della seguente formula: Rimborso del premio = 𝑃𝑝𝑢 × 𝑁−𝑘 + 𝐻 × 𝑁−𝐾 𝑁 𝑁 Ppu = premio al netto delle imposte e dei costi complessivi (H) H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni K = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione. ART. 10.2 DIRITTO DI RECESSO DELL’ADERENTE DALLE SOLE COPERTURE ASSICURATIVE DANNI Oltre al diritto di recesso di cui al precedente ART. 10.1, per le sole coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), l’Aderente ha la facoltà di recedere anche annualmente (ai sensi dell’art. 1899 del c.c. - vedi Allegato “Riferimenti Normativi”) a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata. La copertura Decesso manterrà invece la sua efficacia sino a scadenza. La Compagnia provvederà a rimborsare all’Aderente la quota parte di premio pagata e non goduta relativa alla copertura assicurativa danni a partire dalla data di effetto dell’operazione sulla base della formula di seguito indicata: Rimborso del premio = 𝑃𝑝𝑢 × 𝑁−𝑘 × 𝐷𝑅 + 𝐻 × 𝑁−𝐾 𝑁 𝐶𝐸 𝑁 Ppu = premio al netto delle imposte e dei costi complessivi (H) H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni K = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni CE = importo erogato (in caso di Finanziamento di nuova erogazione) o debito residuo (in caso di Finanziamento in essere) DR = debito residuo alla data di comunicazione del recesso La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, dovrà essere inviata, entro 60 giorni prima della scadenza dell’annualità, tramite e-mail o con lettera raccomandata A/R, indirizzata a: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Portafoglio |
ART. 10.3 DIRITTO DI RECESSO DELLA COMPAGNIA La Compagnia ha diritto di recedere dalla Polizza, entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative indicata nella Lettera di Conferma qualora, da una verifica successiva al perfezionamento della polizza, venisse riscontrato il superamento dei limiti assuntivi dei cumuli indicati nell’ART. 5 delle presenti Condizioni di Assicurazione. La Compagnia si impegna a darne comunicazione all’Aderente stesso attraverso lettera raccomandata restituendo il premio versato. ART. 11 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ ART. 11.1 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE DELL’ADERENTE Qualora nel corso di validità del Contratto di Assicurazione, venisse meno il requisito di adesione relativo alla residenza fiscale in Italia, l’Aderente dovrà comunicarlo tempestivamente alla Compagnia attraverso lettera raccomandata A/R o e-mail, al seguente indirizzo: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Portafoglio |
La perdita del requisito di residenza in stato italiano determina la cessazione automatica di tutte le coperture assicurative acquistate; la Compagnia non interverrà perciò in nessun caso di sinistro. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Compagnia provvederà ad estinguere il Contratto di Assicurazione, e a rimborsare all’Aderente la quota parte di premio pagata e non goduta calcolata a partire dalla data nella quale lo stesso ha perso il requisito di adesione, sulla base della formula di seguito indicata: Rimborso del premio = 𝑃𝑝𝑢 × 𝑁−𝑘 × 𝐷𝑅 + 𝐻 × 𝑁−𝐾 𝑁 𝐶𝐸 𝑁 Ppu = premio al netto delle imposte e dei costi complessivi (H) H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni K = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni CE = importo erogato (in caso di Finanziamento di nuova erogazione) o debito residuo (in caso di Finanziamento in essere) |
DR = debito residuo alla data della perdita del requisito
La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione. ART. 11.2 PERDITA DEI REQUISITI DI ASSICURABILITÀ DEL KEY MAN
Qualora nel corso di validità del Contratto di Assicurazione, il Key Man dovesse perdere i requisiti previsti dal
Contratto di Assicurazione, (ricoprire per l’Azienda Aderente, il ruolo di amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale o figura con ruolo rilevante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all’azienda anche con un rapporto di consulenza e/o essere residente in Italia) le garanzie cesseranno e la copertura assicurativa non interverrà in caso di sinistro.
L’Aderente dovrà comunicare alla Compagnia la perdita dei suddetti requisiti con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail al seguente indirizzo:
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.
ART. 11.3 MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ
Ai fini della liquidazione, la Compagnia effettuerà preventivamente controlli in merito alla sussistenza dei requisiti di adesione e assicurabilità; qualora dovesse riscontrarne la mancanza, rifiuterà il sinistro e procederà al rimborso del premio pagato e non goduto sulla base della formula indicata al precedente articolo ART. 11, anche qualora non ne fosse stata tempestivamente comunicata la loro perdita.
La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.
ART. 12 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE, ACCOLLO, TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
In caso di anticipata estinzione totale del Finanziamento (non successiva alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente), ovvero nei casi di trasferimento o di accollo, le coperture assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale/trasferimento/accollo del Finanziamento.
La Compagnia restituirà all’Aderente, entro 30 giorni dalla data di estinzione, la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduto, al netto delle imposte e del costo di emissione, calcolata sulla base della formula di seguito indicata:
Ppu = premio al netto delle imposte e dei costi complessivi (H).
H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)
N = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni.
K = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni.
CE = importo erogato (in caso di Finanziamento di nuova erogazione) o debito residuo (in caso di Finanziamento in essere)
DR = debito residuo prima dell’estinzione totale anticipata, accollo, trasferimento del contratto di Finanziamento
AVVERTENZA: Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Finanziamento, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del premio, l’importo del premio (PPU), il capitale erogato ovvero debito residuo (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:
PPU1 = PPU (1-Cap_est/DR) CE1 = CE (1-Cap_est/DR)
H1 = H (1-Cap_est/DR)
¹ I valori di PPU, CE e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall’ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell’ultima
estinzione parziale gestita.
La Compagnia tratterrà inoltre un importo pari a € 25 a titolo di spese di estinzione.
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DI RIMBORSO | |
DESCRIZIONE | IMPORTO |
Importo Erogato/Debito residuo (CE) | € 100.000 |
Durata della copertura (N) | 240 mesi |
Premio unico e anticipato netto imposte | € 5.099,50 |
Premio puro anticipato (Ppu) | € 2.289,68 |
Costi complessivi (H) | € 2.809,82 |
Permanenza effettiva in copertura (K) | 60 mesi |
Debito residuo prima dell’estinzione (DR) | € 77.000 |
Importo dell’estinzione anticipata totale (Cap_est) | € 77.000 |
Importo rimborsato* | € 3.429,66 |
Rimborso del premio = 𝑃𝑝𝑢 × 𝑁−𝑘 × 𝐷𝑅 + 𝐻 × 𝑁−𝐾
𝑁 𝐶𝐸
𝑁
*al netto dei costi di estinzione pari a € 25 | |
In alternativa al rimborso del premio, esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione totale del Finanziamento, l’Aderente può richiedere per iscritto alla Compagnia, per il tramite del Contraente ed utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale iniziale. In caso di sinistro successivo alla data dell’estinzione totale del Contratto di Finanziamento, l’indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. | |
ART. 13 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO | |
In caso di estinzione parziale del Finanziamento, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo nella misura corrispondente alla quota estinta. La Compagnia, provvederà, entro 30 giorni dalla data di estinzione, alla restituzione all’Aderente della quota parte di premio in proporzione alla quota di debito estinto anticipatamente, al netto delle imposte e del costo di emissione, sulla base della seguente formula: | |
Rimborso del premio = �𝑃𝑝𝑢 × 𝑁−𝑘 × 𝐷𝑅 + 𝐻 × 𝑁−𝐾� × 𝐶𝑎𝑝_𝑒𝑠𝑡 𝑁 𝐶𝐸 𝑁 𝐷𝑅 | |
Ppu = premio al netto delle imposte e dei costi complessivi (H) H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni K = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni CE = importo erogato (in caso di Finanziamento di nuova erogazione) o debito residuo (in caso di Finanziamento in essere) DR = debito residuo prima dell’estinzione parziale anticipata Cap_est = importo dell’estinzione parziale anticipata parziale versato dal cliente | |
AVVERTENZA: Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Finanziamento, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio, l’importo del premio (PPU), il capitale erogato ovvero debito residuo (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione: PPU1 = PPU (1-Cap_est/DR) CE1 = CE (1-Cap_est/DR) H1 = H (1-Cap_est/DR) ¹ I valori di PPU, CE e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall’ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell’ultima estinzione parziale gestita. | |
La Compagnia tratterrà inoltre un importo pari a € 25 a titolo di spese di estinzione. | |
*al netto dei costi di estinzione pari a € 25 | |
In alternativa al rimborso parziale del premio, esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione parziale del Finanziamento, l’Aderente può richiedere per iscritto alla Compagnia, per il tramite della Contraente ed utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore le garanzie fino alla scadenza contrattuale iniziale. | |
COSA SI INTENDE PER DISDETTA? La disdetta è la facoltà concessa di non rinnovare la Polizza alla data di scadenza. | In caso di durata della Polizza superiore a 120 mesi e decorso tale termine, è facoltà dell’Aderente e della Compagnia, di dare disdetta alla copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (qualora prevista dal Pacchetto sottoscritto). La disdetta deve essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del 10° anno di copertura ovvero entro 60 giorni dalle successive scadenze annuali, mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Portafoglio | |
In tal caso la copertura disdettata cessa di avere efficacia alla fine dell'annualità nel corso della quale è stata effettuata la disdetta. |
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DI RIMBORSO | |
DESCRIZIONE | IMPORTO |
Importo Erogato/Debito residuo (CE) | € 100.000 |
Durata della copertura (N) | 240 mesi |
Premio unico e anticipato | € 5.099,50 |
Premio puro anticipato (Ppu) | € 2.289,68 |
Costi complessivi (H) | € 2.809,82 |
Permanenza effettiva in copertura (K) | 60 mesi |
Debito residuo prima dell’estinzione (DR) | € 77.000 |
Importo dell’estinzione anticipata parziale (Cap_est) | € 20.000 |
Importo rimborsato* | € 890,92 |
COSA SI INTENDE PER SINISTRO?
Un sinistro rappresenta il verificarsi del rischio in relazione al quale è stato stipulato il contratto d’assicurazione.
Tutti i dettagli al Capitolo IV.
La suddetta facoltà non può essere esercitata per le coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente, le quali resteranno in vigore per l'intera durata del Contratto di Assicurazione.
ART. 15 VALIDITÀ TERRITORIALE
Ferme le esclusioni di cui all’ART. 27 punti 4 e 5, le coperture assicurative Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale valgono in tutto il mondo, a condizione che la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia.
ART. 16 DENUNCIA DEL SINISTRO
I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto dall’Assicurato o dai suoi aventi causa. Per i dettagli si rimanda al Capitolo IV.
ART. 17 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del c.c.
ART. 18 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Per la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di 10 anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”).
ART. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto del Contratto di Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato, su incarico della Compagnia, nell’ambito dell’istruttoria del sinistro, ai quali, anche dopo il verificarsi dell’evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.
ART. 22 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al Contratto di Assicurazione saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione più vicino alla residenza o, se diverso, al domicilio elettivo dell’Aderente.
Per qualsiasi controversia giudiziale relativa o connessa al Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo dell’Aderente.
COPERTURE ASSICURATIVE – PRESTAZIONI ED INDENNIZZI
DECESSO, TUTTE CAUSE
COSA SI INTENDE PER SOTTO- ASSICURAZIONE?
Si verifica la sottoassicurazione quando si assicura un capitale inferiore rispetto all’importo del Finanziamento erogato o del debito residuo.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA (ITP)
ART. 23 COPERTURA DECESSO TUTTE CAUSE
Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui al Capitolo III, il rischio coperto è il decesso qualunque possa esserne la causa. Indennizzo In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario un indennizzo pari: › nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data del decesso. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima del decesso; › riproporziona l’indennizzo nel caso abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà riproporzionata moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere. *l’importo così calcolato non esclude eventuali rate insolute prima dell’evento decesso | ||
AVVERTENZA: Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l’indennizzo relativo ad un’altra copertura assicurativa. In particolare: l’indennizzo della copertura assicurativa Decesso non è cumulabile con l’indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente. Pertanto, qualora nel corso della valutazione del sinistro per invalidità totale permanente, dovesse sopraggiungere il decesso, tale copertura assicurativa potrà intervenire solo se l’invalidità risultasse non liquidabile. L’indennizzo della copertura assicurativa Decesso non è cumulabile con la contemporanea liquidazione della prestazione in rata della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea. Eventuali indennizzi già corrisposti nel periodo intercorrente tra la data del decesso e la data della liquidazione dell’indennizzo, saranno detratti dall’ammontare totale dell’indennizzo stesso. | ||
Carenza La copertura assicurativa per il decesso è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se la morte è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il decesso avvenga entro 60 giorni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione, l’indennità non verrà corrisposta. | ||
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA CARENZA IN CASO DI DECESSO PER MALATTIA | ||
DECORRENZA DEL CONTRATTO | DATA DI DECESSO (a seguito di malattia) | ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL SINISTRO |
02/01/2019 | 30/01/2019 | La Compagnia rifiuterà il sinistro e non corrisponderà nessun indennizzo, in quanto l’Assicurato è deceduto a seguito di malattia nei primi 60 giorni successivi alla data di decorrenza. |
02/01/2019 | 05/03/2019 | La Compagnia liquiderà il sinistro e corrisponderà l’indennizzo dovuto, in quanto l’Assicurato è deceduto dopo i 60 giorni successivi alla data di decorrenza. |
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI DECESSO | ||||
IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO | CAPITALE ASSICURATO INIZIALE | DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL SINISTRO | IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA* | |
Esempio nel caso di assicurazione dell’intero importo erogato/debito residuo | ||||
€ 100.000 | € 100.000 | € 60.000 | € 60.000 | = 60.000*100.000/100.000 |
Esempio nel caso di sottoassicurazione | ||||
€ 100.000 | € 50.000 | € 60.000 | € 30.000 | = 60.000*50.000/100.000 |
ART. 24 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA
La Compagnia presta la presente copertura solamente se selezionata all’interno del Modulo di Proposta.
Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui al Capitolo III, il rischio coperto è l’invalidità totale permanente di grado superiore al 65% causata da infortunio o malattia (Xxxxxxxxx A) e solo da infortunio (in caso di sottoscrizione del Pacchetto B).
Indennizzo Nei casi in cui venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di grado superiore al 65%, entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà riproporzionata moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere. *l’importo così calcolato non esclude eventuali rate insolute prima dell’evento invalidità totale permanente; ** Importo massimo assicurabile. | |||
AVVERTENZA: La Compagnia, si riserva il diritto di inviare l’Assicurato, a proprie spese, a visita medico- legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni dallo stesso comunicate. L’Assicurato, i suoi familiari e/o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c. | |||
Il grado di invalidità totale permanente da infortunio è valutato in base alla tabella di cui al D.P.R. n° 1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute. Il grado di invalidità totale permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all’indennizzo del danno biologico di cui all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. | |||
AVVERTENZA: Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l’indennizzo relativo ad un’altra copertura assicurativa. In particolare: l’indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con l’indennizzo della copertura assicurativa Decesso; l’indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con la contemporanea liquidazione della prestazione mensile della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea. Eventuali indennizzi già corrisposti saranno detratti dall’ammontare totale dell’indennizzo stesso. | |||
Qualora l’Assicurato deceda prima che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, il diritto alla stessa, qualora liquidabile, sarà trasmesso agli eredi. La presente copertura assicurativa cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per decesso dell’Assicurato. Carenza La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se l’invalidità totale permanente è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora la malattia che ha generato l’invalidità venga diagnosticata nei primi 60 giorni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione, l’indennità non verrà corrisposta. | |||
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA CARENZA IN CASO DI SINISTRO PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA | |||
DECORRENZA DEL CONTRATTO | DIAGNOSI DELLA MALATTIA | ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ | ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL SINISTRO |
02/01/2019 | 30/01/2019 | 20/02/2019 | La Compagnia rifiuterà il sinistro e non corrisponderà nessun indennizzo, in quanto la malattia che ha generato l’invalidità è stata diagnosticata nei primi 60 giorni successivi alla data di decorrenza seppur l’accertamento sia successivo. |
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE | ||||
IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO | CAPITALE ASSICURATO INIZIALE | DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL SINISTRO | IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA* | |
Esempio nel caso di assicurazione dell’intero importo erogato/debito residuo | ||||
€ 500.000 | € 500.000 | € 300.000 | € 300.000 | = 300.000*500.000/500.000 |
Esempio nel caso di sottoassicurazione | ||||
€ 1.000.000 | € 500.000** | € 300.000 | € 150.000 | = 300.000*500.000/1.000.000 |
02/01/2019 | 05/04/2019 | 20/09/2019 | La Compagnia liquiderà il sinistro e corrisponderà l’indennizzo dovuto, in quanto la malattia che ha generato l’invalidità è stata diagnosticata dopo i 60 giorni successivi alla data di decorrenza. |
Rischio assicurato Ferme le esclusioni riportate nel Capitolo III, il rischio coperto è l’inabilità totale temporanea derivante da infortunio o da malattia. Indennizzo In caso di sinistro, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › nel periodo di preammortamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.000 per singola rata mensile; › nel periodo di ammortamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.000 per singola rata mensile. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà riproporzionata moltiplicando la rata del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere. *l’importo così calcolato non esclude eventuali rate insolute prima dell’evento inabilità totale temporanea; ** Importo massimo assicurabile. La Compagnia liquiderà un massimo di 12 rate per ogni sinistro e 36 rate nell’arco dell’intera durata contrattuale. | |
AVVERTENZA: Le coperture fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l’indennizzo relativo ad un’altra copertura assicurativa. | |
Carenza La copertura assicurativa per l’inabilità totale temporanea è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se causata da malattia. L’indennità non verrà corrisposta qualora l’inabilità da malattia si verifichi e/o la malattia che l’ha generata venga diagnosticata entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura. Periodo di franchigia La copertura assicurativa per il caso di inabilità totale temporanea da infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia di 30 giorni. L’inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inabilità medicalmente accertata. Periodo di riqualificazione | |
Qualora sia stato pagato un sinistro per inabilità totale temporanea, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di inabilità salvo che, nel periodo intercorrente tra la fine del primo periodo di inabilità e l’inizio del secondo periodo di inabilità, l’Assicurato abbia ripreso l’attività lavorativa ovvero abbia ripreso a svolgere e gestire i propri affari familiari, personali o domestici per un periodo pari a 30 giorni consecutivi ovvero 180 giorni consecutivi se la causa è la stessa che ha causato la precedente inabilità totale temporanea. | |
ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA COPERTURA INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA | |
L’Aderente stipula un Contratto con data di decorrenza 02/01/2019 | |
CASO 1 | Viene denunciato il sinistro da malattia diagnosticata il 2 febbraio 2019. La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto la malattia che ha generato l’Inabilità è stata diagnosticata nei primi 60 giorni successivi alla data di decorrenza e il sinistro risulta quindi essere in carenza. |
CASO 2 | Viene denunciato un sinistro da malattia con primo giorno di inabilità totale temporanea 30 giugno 2019, la cui durata è pari a 25 giorni. |
INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA (ITT)
ART. 25 COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA | ||||
IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO | CAPITALE ASSICURATO INIZIALE | IMPORTO RATA IN SCADENZA DURANTE IL PERIODO DI INABILITÀ | IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA* | |
Esempio nel caso di assicurazione dell’intero importo erogato/debito residuo | ||||
€ 500.000 | € 500.000 | € 2.000 | € 2.000 | = 2.000*500.000/500.000 |
Esempio nel caso di sottoassicurazione | ||||
€ 1.000.000 | € 500.000** | € 2.000 | € 1.000 | = 2.000*500.000/1.000.000 |
La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto il periodo di inabilità ha avuto una durata inferiore a 30 giorni. Il sinistro risulta quindi essere in franchigia. | |
CASO 3 | Viene denunciato un sinistro da malattia diagnosticata il 20 Maggio con primo giorno di inabilità totale temporanea 30 giugno 2019, la cui durata è pari a 45 giorni. La Compagnia liquiderà il sinistro, in quanto la malattia che ha generato l’inabilità totale temporanea è stata diagnosticata successivamente ai primi 60 giorni dalla data di decorrenza e la durata del periodo di inabilità è superiore a 30 giorni. La prestazione sarà pari ad 1 indennizzo mensile, il cui importo è stato scelto al momento della sottoscrizione. L’Assicurato, al termine dei 45 giorni di inabilità totale temporanea, riprende a svolgere la propria normale attività lavorativa per un periodo pari a 60 giorni e denuncia un secondo sinistro per inabilità totale temporanea dovuta a stessa causa. La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto nel periodo intercorrente tra la fine del primo periodo di inabilità e l’inizio del secondo periodo di inabilità per stessa causa, l’Assicurato non ha svolto per almeno 180 giorni (periodo di riqualificazione), la propria normale attività lavorativa. La Compagnia avrebbe invece liquidato il sinistro qualora questo fosse dovuto per causa diversa dal primo sinistro. In questo caso ultimo caso infatti, il periodo di riqualificazione è pari a 30 giorni. |
ART. 26 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, CARENZE E FRANCHIGIE
COPERTURA | CAPITALE ASSICURATO | IMPORTO MAX. RATA INDENNIZZATO* | FRANCHIGIA | CARENZA | PERIODO DI RIQUALIFICA. | |
Decesso | compreso tra 25% dell’importo erogato ovvero del debito residuo del Finanziamento (min. €3.000) e € 500.000 | == | == | 60 giorni (solo per malattia) | == | |
Invalidità Totale Permanente | 65% | 30 giorni (solo per malattia) | == | |||
Inabilità Temporanea Totale | == | 2.500/mese | 30 giorni | 60 giorni (solo per malattia) | 30 giorni (180 giorni per la stessa causa del precedente sinistro) | |
*massimo12 rate per ogni sinistro e 36 rate per tutta la durata contrattuale |
ESCLUSIONI
Le coperture Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale non sono operanti nei seguenti casi:
1. Invalidità accertata, malformazioni o lesioni verificatesi, stati patologici diagnosticati dell’Assicurato e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
2. incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
3. incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
4. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano e salvo il caso in cui l’Assicurato non venga sorpreso dallo scoppio di eventi bellici in un paese sino ad allora in pace (esclusi Città del Vaticano e San Marino). In quest’ultima circostanza, verranno corrisposti gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata e non, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità;
5. soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
6. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
7. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni;
8. contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
9. dolo dell’Assicurato e/o del Beneficiario;
10.guida di qualsiasi veicolo o natante a motore qualora l’Assicurato sia privo della prescritta abilitazione; 11.infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; 12.sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato e/o dal Beneficiario;
13.sinistri causati da abuso di alcol, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
14.sinistri causati da abuso od uso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
15.conseguenze della pratica tutte le attività sportive compiute a livello professionistico (sia che comportino o meno un compenso o una remunerazione) salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
16.xxxxxxxx occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento – anche occasionale – di una delle attività sportive e/o lavorative pericolose indicate ai successivi ART. 24.1 e ART. 24.2;
17.produzione e/o uso di esplosivi.
La copertura Decesso non è inoltre operante nel seguente caso:
18.suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi 2 anni di validità della polizza.
Le coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale non sono inoltre operanti nei seguenti casi:
19.operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell’Assicurato;
20.mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
21.atti di autolesionismo dell’Assicurato volontari o causati da stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
22.sinistri causati da malattie mentali disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici;
23.trasformazioni o assestamento energetico dell’atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
24.gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi.
ART. 27.1 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE PERICOLOSE
a. Sci e snowboard fuori pista, acrobatico e/o estremo, Salti da trampolino con sci e idroscì, Sci nautico; Skiathlon;
b. Bob (guidoslitta), Xxxxxxxx, Arrampicata, Bouldering, Scalata, Combinata nordica, Escursioni alpine > 3.000 metri, Skyrunning, Accesso ai ghiacciai, Rafting, Canyoning, Hydrospeed, Kayak, Canoa, Speleologia;
c. Sport aerei in genere, a titolo esemplificativo: Aereo mobili a pilotaggio remoto (droni), Bungee Jumping, Paracadutismo, Parapendio, Deltaplano, ULM, Elicottero, Aliante;
d. Immersioni subacquee, Caccia, Safari, Sport equestri, Tauromachia;
e. Partecipazione a gare (e relativi allenamenti) e prove, con qualsiasi mezzo a motore;
f. Motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (> 60 miglia dalla costa);
g. Competizioni ciclistiche;
h. Kickboxing, Pugilato, Xxxxxx, lotta nelle sue varie formi, Atletica pesante, Rugby e Football americano;
i. Altri sport comunemente definiti “estremi”.
ART. 27.2 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE PERICOLOSE
a. Forze armate (militari, carabinieri), forze di polizia, vigili del fuoco (salvo che l’attività lavorativa sia svolta unicamente a livello amministrativo in uffici interni);
b. Addetti alla sicurezza ed all’ordine pubblico, guardie giurate, guardie del corpo, addetti al soccorso alpino;
c. Lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino, lattoniere, lavavetri, installatore di insegne, montatore di piloni, telecabine, linee elettriche aeree, terrazziere, betoniere, rifinitore);
x. Xxxxxxxxxxx in metallo;
e. Attività in porto o su imbarcazioni (es. marinaio, skipper, pescatore, elettricista e macchinista, operatori portuali);
f. Attività su piattaforme marine, piattaforme petrolifere;
g. Attività che comportano l’utilizzo di altiforni;
h. Attività che comportano l’utilizzo di teleferiche;
i. Attività a contatto con sostanze nocive o tossiche;
j. Attività a contatto con esplosivi (es. minatori, lavoratori in arsenale, addetti al settore pirotecnico);
k. Attività di radiologo e batteriologo, attività in reparti malattie infettive;
l. Attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V;
m. Attività che comportano l’utilizzo di automezzi per trasporto di materiale pericoloso (infiammabile, tossico, esplosivo, corrosivo, radioattivo);
n. Attività che richiede l’uso delle armi (es. cacciatori professionisti);
o. Attività subacquee (es. sommozzatori, subacquei, istruttori di sub);
p. Attività che prevedono lavori di sterramento;
q. Attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es. diplomatici, giornalista, fotografo o cameraman, accompagnatore turistico);
r. Attività nel sottosuolo (es. speleologi, minatori);
s. Attività in alta montagna (es. guide alpine);
t. Addetti al settore petrolifero;
u. Collaudatori di autoveicoli e motocicli;
v. Piloti o membri dell’equipaggio di aerei charter (con meno di 30 posti) e/o privati, elicotteri, istruttori di volo; Piloti professionisti (competizioni automobilistiche, motoristiche ecc.) circensi, giostrai;
w. Attori o artisti che svolgono attività pericolose (es. controfigure, cascatori);
x. Magistrati (se operanti in settori a rischio, es. settore antimafia).
DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
ART. 28 DENUNCIA DEI SINISTRI
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente.
Le denunce di sinistro e la relativa documentazione per la sua definizione, riguardanti le coperture assicurative Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea devono essere inviate mediante posta oppure via e-mail al seguente recapito:
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Gestione Sinistri
Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
L’Assicurato ovvero i suoi aventi causa devono altresì collaborare per consentire le indagini necessarie che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dalla presente Polizza. In caso di sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.
AVVERTENZA:
La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
ART. 29 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L’ISTRUTTORIA DEL SINISTRO
Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia richiede la consegna dei documenti sotto riportati.
DECESSO
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
Certificato di morte;
Copia del Modulo ISTAT (rilasciato dall’ufficio anagrafe del comune di residenza); Atto notorio e/o copia del Testamento, qualora esistente;
Copia del piano di ammortamento.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora il decesso sia determinato da infortunio:
Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era il conducente veicolo);
Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
2) Qualora il decesso sia determinato da malattia:
Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato il decesso;
Certificato del medico che ha constatato il decesso e ne ha indicato le cause.
3) Nel caso in cui il decesso sia avvenuto all’ospedale: Copia della cartella clinica.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
Attestazione di invalidità civile rilasciata dagli Enti preposti o copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente secondo le Tabelle Inail;
Copia del piano di ammortamento;
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora l’invalidità totale permanente sia determinata da infortunio: Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
2) Qualora l’invalidità totale permanente sia determinata da malattia:
Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato l’invalidità totale permanente.
AVVERTENZA: Qualora l’Assicurato deceda prima che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia valuterà il sinistro anche sulla base della documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi eventualmente fornita dagli eredi.
INABILITÀ TOTALE E TEMPORANEA
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
Copia della cartella clinica relativa all’eventuale ricovero;
Copia del documento attestante la categoria di appartenenza diversa dal dipendente di azienda privata; Copia dei certificati medici specialistici attestanti il periodo di inabilità totale continuativa al lavoro fino a quello di guarigione;
Copia del piano di ammortamento.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora l’inabilità totale temporanea sia determinata da infortunio: Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute; Copia del certificato di pronto soccorso.
2) Qualora l’inabilità totale temporanea sia determinata da malattia:
Copia delle cartelle cliniche o documentazione medica relativa all’inabilità totale temporanea.
L’elenco della documentazione da presentare è anche riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a
disposizione dalla Compagnia.
AVVERTENZA: Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata.
AVVERTENZA: L’Assicurato e/o i suoi aventi causa devono consentire alla Compagnia di effettuare le valutazioni del caso.
L’Assicurato e/o i suoi aventi causa possono chiedere informazioni relative allo stato del sinistro telefonando a:
SERVIZIO CLIENTI N° Verde 800 222 622
ART. 30 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
In base al Contratto di Assicurazione, la Compagnia corrisponderà eventuali indennizzi direttamente al Beneficiario delle prestazioni.
ART. 31 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE
Dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dal Contratto di Assicurazione, qualora questo sia indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall’accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto.
AVVERTENZA:
Le richieste di pagamento incomplete possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.
ALLEGATO: RIFERIMENTI NORMATIVI ARTICOLI DI LEGGE | |
NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI IN GENERALE | |
1341 c.c. | Condizioni generali di contratto (vedi Modulo di Proposta) Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. |
1342 c.c. | Contratto concluso mediante moduli o formulari (vedi Modulo di Proposta) Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | |
1891 c.c. | Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Vedi Glossario Polizza Collettiva) Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. |
1892 c.c. | Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (vedi ART. 3 Condizioni di Assicurazione) Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. |
1893 c.c. | Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (vedi ART. 3 Condizioni di Assicurazione) Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
1894 c.c. | Assicurazione in nome o per conto di terzi (vedi ART. 3 Condizioni di Assicurazione) Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893. |
1899 c.c. | Durata dell’assicurazione (vedi ART. 9.1 Condizioni di Assicurazione) L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.). |
NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | |
1901 c.c. | Mancato pagamento del premio (vedi ART. 8 Condizioni di Assicurazione) Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…) |
1913 c.c. | Avviso all’assicuratore in caso di sinistro (vedi ART. 28 Condizioni di Assicurazione) L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…) |
1915 c.c. | Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso (1913) o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932). |
1916 c.c. | Diritto di surrogazione dell’assicuratore (vedi ART. 17 Condizioni di Assicurazione) L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. |
NORME IN TEMA DI PRESCRIZIONE | |
2952 c.c. | Prescrizione in materia di assicurazione (vedi ART. 18 Condizioni di Assicurazione) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 anni. |
NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente
MODULO DI PROPOSTA FACOLTATIVA DELL’ADERENTE
alla Polizza Collettiva N° 020000229/JMCPIUGG01024 FINANZIAMENTO PROTETTO BUSINESS PROPOSTA DI ADESIONE N° INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE:
A. DATI ADERENTE
Ragione Sociale | |||
Codice Fiscale | Partita IVA | ||
Forma giuridica | |||
REA | |||
Rappresentante Legale | |||
C.F. | Telefono | ||
Sede in | |||
CAP | Città | Prov. | |
Nazione |
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA
Sede in | |||||
CAP | Città | Prov. | |||
Nazion | e |
L’Aderente dichiara che i Xxxxxxxx Effettivi dell’Azienda sono:
1. Cognome e Nome
Nato il C.F.
2. Cognome e Nome
Nato il C.F.
3. Cognome e Nome
Nato il C.F.
4. Cognome e Nome
Nato il C.F.
5. Cognome e Nome
Nato il C.F.
B. DESIGNAZIONE ASSICURATO
Cognome |
Nome |
C.F. |
C. DATI CONTRATTO FINANZIAMENTO
Istituto
FINANZIAMENTO NUOVO
mesi | Durata Preammortamento | mesi |
Euro |
Durata
Importo erogato
FINANZIAMENTO IN ESSERE
mesi | Contratto n° | |
Euro |
Durata residua Debito residuo
POLIZZA COLLETTIVA N° | PROPOSTA DI ADESIONE N° |
D. DATI RELATIVI AL PACCHETTO ASSICURATIVO SCELTO E AL CAPITALE ASSICURATO
PACCHETTO SOTTOSCRITTO | COPERTURE ASSICURATIVE | |
PACCHETTO < > | ⬜ | DECESSO tutte cause |
⬜ | INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE da Infortunio | |
⬜ | INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE da Malattia | |
⬜ | INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da Infortunio e Malattia |
Capitale Assicurato Iniziale | Euro |
X. XXXX RELATIVI AL PREMIO
Premio Lordo* | di cui Imposte | Costi complessivi** | di cui importo percepito dall’Intermediario | ||||
Premio Unico | Euro | Euro | Euro | Euro | |||
*Comprensivo di costi di emissione pari a Euro 75,00 | |||||||
Premio Annuo di rinnovo | Euro | Euro | Euro | Euro | |||
(Qualora la durata del finanziamento fosse superiore a 120 mesi, a partire da tale termine la garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e Malattia si rinnoverà annualmente in maniera tacita per l’importo di premio sopra indicato, salvo disdetta) |
**Costi già compresi nel premio lordo
F. DICHIARAZIONI DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA
L’Aderente:
- di voler aderire alla Polizza Collettiva in oggetto;
DICHIARA ESPRESSAMENTE
- di essere stato informato che l’adesione alla Polizza Collettiva è FACOLTATIVA e che la concessione del Finanziamento non è subordinata all’Adesione alla stessa;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del Finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte della Compagnia, le coperture richieste non saranno attivate;
- di prestare il consenso necessario per la validità della garanzia Decesso (art. 1919 c.c.);
- che tutte le informazioni da me fornite e contenute nella presente Proposta di Adesione, anche se materialmente inserite da altri, sono complete ed esatte;
- che l’Azienda o la Ditta Individuale che rappresento ha residenza fiscale in Italia.
PRENDE ATTO
- che la validità della presente Proposta di Adesione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico e del Modulo di Consenso da parte del Key Man Assicurato;
- che la presente Proposta di Adesione ha una validità pari a 180 giorni;
- che la Polizza si perfeziona con l’emissione della Lettera di Conferma della Compagnia, quale accettazione della presente Proposta di Adesione;
- che la Polizza decorre dalle ore 24 della data riportata nella Lettera di Xxxxxxxx, fermo restando che l’efficacia della stessa è subordinata al pagamento del Premio;
- che è possibile recedere dalle Coperture Assicurative entro 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (indicata nella Lettera di Conferma) inviando la comunicazione tramite e-mail o lettera raccomandata a.r. indirizzata a CNP Assurances S.A. Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx – xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
- che in caso di Capitale Assicurato inferiore all’importo del Finanziamento erogato (debito residuo in caso di Finanziamento in essere), gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto esistente tra i due importi;
- che la Compagnia, in caso di rimborso del Premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata parziale e totale, ovvero nei casi trasferimento o di accollo del contratto di Finanziamento, tratterà un costo pari a euro 25,00 a titolo di rimborso delle le spese sostenute per l’operazione;
- che ai fini della determinazione della misura del premio delle garanzie Danni, è stata riconosciuta una riduzione pari al 3,0% del premio medesimo, in ragione della durata poliennale della Polizza; pertanto, ai sensi dell'Art. 1899 c.c., il recesso dalle sole garanzie danni, non è consentito nei primi 5 anni dalla Decorrenza del Contratto di Assicurazione;
- della seguente AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese sulle informazioni e i dati richiesti per la valutazione del rischio assicurativo, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- che la Compagnia e il Contraente hanno concordato che la documentazione precontrattuale (Set Informativo) e contrattuale (Modulo
di Proposta e Lettera di Conferma), nonché le comunicazioni in corso di contratto, vengano trasmesse, ovvero consegnate, all’Aderente in formato cartaceo.
POLIZZA COLLETTIVA N° | PROPOSTA DI ADESIONE N° |
G. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Aderente prende atto che la Compagnia ha conferito all’Istituto apposito mandato all’incasso. L’unica modalità di pagamento prevista è in un’unica soluzione. L’Aderente autorizza l’Istituto a trattenere l’importo del Premio dal suo conto corrente prendendo atto che la trattenuta della somma corrispondente varrà come pagamento del Premio unico a favore della Compagnia.
IBAN del Titolare del Conto Corrente
H. BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLE COPERTURE ASSICURATIVE
Beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente Polizza Collettiva è l’Aderente.
Data | Firma Aderente |
(Per le sezioni X, X, X, X, X, X, X, X) |
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE
L’Aderente dichiara:
- di aver RICEVUTO il Set Informativo contenente le Condizioni di Assicurazione, il DIP Danni, il DIP Vita, il DIP Aggiuntivo Multirischi, il Glossario, e il Fac-simile del Modulo di Proposta e l’Informativa sul trattamento dei dati personali;
- di aver, LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le condizioni di assicurazione contenute nella documentazione consegnata;
- di aver reso disponibile anche all’Assicurato il Set Informativo consegnatogli.
Data Firma Aderente
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPRESSAMENTE
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. ART. 2 REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ, ART. 3 DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE e DELL’ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – DECORRENZA, DURATA E TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE, ART. 10.3 DIRITTO DI RECESSO DELLA COMPAGNIA, ART. 11 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ, ART. 14 DISDETTA, ART. 21 CLAUSOLA LIBERATORIA, ART. 23 COPERTURA DECESSO TUTTE CAUSE, ART. 24 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA, ART. 25 COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA, ART. 27 ESCLUSIONI, ART. 27.1 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE PERICOLOSE, ART. 27.2 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE PERICOLOSE, ART. 29 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L’ISTRUTTORIA DEL SINISTRO.
Data | Firma Aderente |
AVVERTENZA
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI FINI DELL’ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA:
a) Visura camerale rilasciata non oltre i 3 mesi precedenti la sottoscrizione del presente Xxxxxx,
b) Dichiarazione del CdA in relazione alle informazioni aggiornate sulla titolarità effettiva della persona giuridica (Cfr. art 22 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.): statuto, carta d’identità e codice fiscale del Legale Rappresentante,
c) Delibera di conferimento dei poteri di firma.
MODULO DI CONSENSO DELL’ASSICURATO
alla Polizza Collettiva N° 020000229/JMCPIUGG01024 FINANZIAMENTO PROTETTO BUSINESS
PROPOSTA DI ADESIONE N°
DATI ASSICURATO
Cognome | |||||
Nome | |||||
C.F. | Nato il | Sesso | |||
a | Prov. | ||||
Nazione | |||||
Residente in | |||||
CAP | Città | Prov. | |||
Nazione | |||||
Telefono | |||||
Documento di identità | N. | ||||
Ente di rilascio | |||||
Città | Prov. | ||||
Nazione | |||||
Data di emissione | Data di scadenza | ||||
Designato quale Assicurato dall’Aderente |
L’Assicurato:
PRESO ATTO
- che l’Intermediario ha sottoscritto, ai sensi dell’art. 1891 del c.c., con CNP Assurances S.A. la Polizza Collettiva sopra riportata per la copertura del Key Man (Assicurato) designato dall’Aderente che ha dichiarato di voler aderire a tale copertura;
- che l’Aderente ha designato il sottoscritto quale soggetto Assicurato ai sensi della Polizza Collettiva;
- che la validità della Proposta di Adesione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico. CNP avrà facoltà di rifiutare, a propria discrezione, l’accettazione della presente Proposta di Adesione;
- che il Set Informativo è stato consegnato all’Aderente e che il sottoscritto potrà richiedere allo stesso di prenderne visione;
- che per certificare il proprio stato di salute, può richiedere anche di essere sottoposto a visita medica, prendendo atto che il costo di tale visita sarà interamente a carico dell’Aderente e può variare a seconda della struttura sanitaria prescelta;
- della seguente AVVERTENZA:
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese sulle informazioni e sui dati richiesti per la valutazione del rischio assicurativo, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- che la Compagnia e il Contraente hanno concordato come la documentazione precontrattuale (DIP Danni, DIP Vita, DIP Aggiuntivo Multirischi e Condizioni di Assicurazione) e contrattuale (Modulo di Proposta e Lettera di Conferma), nonché le comunicazioni in corso di contratto, vengano trasmesse, ovvero consegnate, all’Aderente in formato cartaceo.
DICHIARA
- di prestare il proprio consenso necessario per la validità dell’assicurazione sulla vita (art. 1919 del c.c.) attivata attraverso l’adesione del su indicato Aderente alla Polizza Collettiva;
- di ricoprire presso l’Azienda Aderente il ruolo di amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale o figura con ruolo di rilievo per lo sviluppo economico dell'azienda stessa (comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all’azienda anche con un rapporto di consulenza);
- di essere residente in Italia;
- di prendere atto che Beneficiario delle prestazioni assicurative è lo stesso Aderente.
Data | Firma Assicurato |
POLIZZA COLLETTIVA N° | PROPOSTA DI ADESIONE N° |
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Come illustrato nell’informativa contenuta nel Set Informativo a Lei consegnato dall’intermediario, la Compagnia ha la necessità di utilizzare alcuni suoi dati soggetti a trattamento speciale, e riguardanti il suo stato di salute, per le finalità di:
1) gestire il rapporto contrattuale (polizza assicurativa) e dei conseguenti adempimenti anche normativi
2) valutare il rischio in fase di assunzione della copertura assicurativa
3) comunicare a terzi e a destinatari
4) sicurezza informatica
Pertanto, le chiediamo di prestare il consenso al trattamento di tali dati, per le suddette finalità, dati personali apponendo la sua firma in calce alla presente dichiarazione
Data Firma Assicurato
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ADERENTE
Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016)
Gentile Cliente,
La compagnia CNP Assurances S.A. (di seguito “CNP” o Compagnia) con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx 0, in qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a tutelare la riservatezza dei tuoi dati personali ed a garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione sempre in modo compatibile al Regolamento 679/2016 (“RGPD/GDPR”) e a qualsiasi altra norma in materia di protezione dei dati personali applicabile.
CNP mette in pratica, a tal fine, policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. CNP ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.
X. Xxx puoi contattare
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto che determina l’utilizzo (“trattamento”) dei Dati Personali, nonché le finalità e le modalità di trattamento, è CNP Assurances S.A. (“Titolare”). Per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali, il Titolare potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
telefono: 0000000000 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - posta: Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Il Titolare ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati interno (“RPD/DPO”), che potrà essere da te contattato per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali al seguente indirizzo e-mail: xxx.xx@xxxxxxxxxxx.xx
B. Quali dei tuoi dati personali trattiamo
CNP raccoglie e tratta i tuoi dati personali raccolti direttamente presso te, ovvero presso terzi che includono a titolo esemplificativo:
(i) Dati anagrafici (e.g. nome, cognome, documento di identità, numero di passaporto, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, foto, indirizzo, etc)
(ii) Informazioni di contatto (e.g. e-mail, telefono, indirizzo);
(iii) Situazione civile (e.g. stato civile, numero di figli)
(iv) Dati fiscali: codice fiscale, partita iva
(v) Informazioni sulla situazione patrimoniale e lavorativa (e.g. reddito, impiego)
(vi) Informazioni bancarie, finanziarie (e.g. dettagli del conto bancario, trasferimenti di fondi, assests, storia creditizia)
(vii) Dati giudiziari esclusivamente per la gestione del contratto e per obblighi di legge (e.g. condanne penali, provvedimenti di sicurezza)
(viii) Dati sulla salute: esclusivamente per la gestione del contratto e per gli obblighi di legge.
I Dati Personali che utilizziamo su di te potrebbero essere forniti direttamente da te o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di verificare o arricchire i nostri data base:
• Banche ed altri intermediari assicurativi (agenti, broker)
• Autorità giudiziarie e forze di polizia
• Elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale e/o europea
• Data base resi pubblicamente accessibili da terze parti
• Professionisti del settore sanitario
C. Come Utilizzeremo i tuoi Dati
I tuoi Dati Personali verranno raccolti per diverse finalità. Ciascuna di queste finalità è giustificata da una base giuridica, nel rispetto delle norme applicabili. Qui di seguito sono indicate le finalità per cui tratteremo i tuoi Dati Personali, nonché la base giuridica per ciascuna di tali finalità:
1. Gestione del Contratto. Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per dare corso a tutte le attività precontrattuali e contrattuali conseguenti alla gestione della polizza a cui hai aderito, quali l’attivazione della copertura, la raccolta premi, la trattazione dei reclami, la gestione e la liquidazione dei sinistri (nei quali casi potrebbero essere trattati anche i dati sanitari), attività di riassicurazione, assistenza sui servizi e sui prodotti oggetto di polizza. Inoltre, in relazione a tale finalità potremmo, ad esempio, contattarti per ricordarti le scadenze contrattuali o le tue opzioni contrattuali, addebitarti i pagamenti previsti dal contratto, emettere fatture a tuo carico, etc., nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo connesso alla corretta gestione del contratto.
La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di dar seguito alle tue richieste e di dare esecuzione al contratto di cui sei parte; non sarebbe possibile per il Titolare dare correttamente esecuzione a tale contratto senza utilizzare i tuoi Dati Personali. In aggiunta, per quanto riguarda il trattamento di particolari categorie di dati personali, inclusi dati sullo stato di salute, ti informiamo che lo stesso avverrà solo con il tuo consenso esplicito, che deve essere considerato necessario al fine di dare esecuzione al contratto di cui sei parte. Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, ma una revoca da parte tua potrebbe comportare l’impossibilità da parte di CNP di garantire la tua copertura assicurativa.
2. Obblighi di Legge. Utilizzeremo i tuoi Dati Personali (inclusi quelli sulla salute) per adempiere a tutti gli obblighi legali ed alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di Controllo o altre pubbliche Autorità a carico del Titolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo per valutare la propensione al rischio e la relativa adeguatezza della copertura assicurativa) inclusi gli obblighi di
informativa precontrattuale, identificazione, gli obblighi di segnalazione previsti dalle normative antiriciclaggio, nonché gli obblighi previsti dalla normativa antifrode.
Obblighi di adeguatezza
Tra gli obblighi di legge vi sono anche quelli per CNP a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine CNP, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
In particolare CNP chiederà notizie sulle tue caratteristiche personali e sulle tue esigenze assicurative o previdenziali, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti, all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo famigliare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle tue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
Target market
Per legge CNP è tenuta ad identificare il mercato di riferimento -per ciascun prodotto- ovvero il gruppo di clienti compatibili (target market positivo) nonché il gruppo di clienti non compatibile (target market negativo), individuandoli a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo. Nell’ambito di tale attività richiesta dalla normativa vigente, CNP potrebbe essere tenuta a trattare alcuni dei tuoi Dati Personali.
La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di adempiere ad obblighi legali a cui è soggetto il Titolare; non sarebbe possibile per il Titolare adempiere ai propri obblighi legali senza utilizzare i tuoi Dati Personali. In aggiunta, per quanto riguarda il trattamento di particolari categorie di dati personali, inclusi dati sullo stato di salute, ti informiamo che lo stesso avverrà solo con il tuo consenso esplicito, che deve essere considerato necessario al fine di permettere a CNP di adempiere ad obblighi normativi vincolanti. Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, ma una revoca da parte tua potrebbe comportare l’impossibilità da parte di CNP di garantire la tua copertura assicurativa
3. Difesa dei diritti del Titolare. Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per difendere i nostri diritti in sede giudiziale e stragiudiziale in caso di violazioni contrattuali o extracontrattuali a danno del Titolare, ad esempio per esperire eventuali azioni per il recupero del credito, nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario a causa del mancato pagamento delle somme previste nel contratto nelle scadenze pattuite.
La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.
4. Elaborazioni statistiche. Utilizzeremo i tuoi dati per stabilire statistiche aggregate, test e modelli al fine di migliorare la gestione del rischio di CNP oppure al fine di migliorare i prodotti e servizi esistenti e crearne di nuovi.
La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.
5. Sicurezza informatica. Utilizzeremo i tuoi dati per la gestione e la sicurezza dell’infrastruttura IT di CNP.
La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.
D. Comunicazione dei tuoi Dati Personali
I Dati Personali per le finalità indicate sopra sub C., laddove necessario, saranno comunicati solamente a:
• a società Affiliate del gruppo CNP, dovendosi intendere per Affiliata una qualsiasi società, partnership o altra entità che controlli o sia controllata, direttamente o indirettamente, da CNP, incluso qualsiasi tipo di succursale, sede secondaria e ufficio di rappresentanza;
• agenti indipendenti, intermediari o broker, partner bancari e commerciali con i quali CNP ha un rapporto regolare;
• autorità finanziarie e giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici come richiesto o ove consentito dalla legge;
• professionisti (e.g. avvocati, commercialisti, notai, auditors, consulenti);
• professionisti del settore sanitario;
• società terze che si occupano di attività riguardanti la gestione del rischio assicurato o di attività di analisi statistica e attuariale;
• società dell’informazione e di assistenza informatica;
• a terzi che abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati personali (e.g. familiari, conviventi o rappresentati legali quali curatori, tutori, etc).
Questi soggetti potrebbero trattare i tuoi Dati Personali sia in qualità di Responsabili del trattamento, che in qualità di Titolari del trattamento autonomi, che in qualità di Contitolari del trattamento, a seconda dei casi. In ogni caso, i Responsabili del trattamento ai quali il Titolare delega particolari operazioni di trattamento sono stati selezionati accuratamente al fine di garantire la tutela dei tuoi diritti e la protezione dei tuoi Dati Personali.
Una lista completa dei soggetti ai quali, a vario titolo e per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i tuoi Dati Personali, può in ogni caso essere da te richiesta senza formalità al Titolare stesso, in qualsiasi momento.
E. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell’Unione Europea
CNP assicura che i tuoi Dati Personali non saranno, in alcun modo, trattati o divulgati al di fuori dell’UE.
F. Durata della Conservazione dei tuoi Dati Personali
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità di CNP e allo scopo autorizzati e formati. I tuoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici. Gli archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’UE (e SEE) e non è prevista la loro connessione o interazione con database locati al di fuori di tali confini.
Salvo che la legge non disponga diversamente, conserviamo i tuoi dati personali per l’intera durata del contratto di polizza e per un termine ulteriore di 10 anni o 15 anni dall’estinzione del rapporto (a seconda dei termini di prescrizione dei diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se si tratta di dati necessari a dare esecuzione ai contratti di polizza o eseguire operazioni da te disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse.
Con riferimento ai dati precontrattuali, laddove il rapporto contrattuale non si sia perfezionato, gli stessi saranno conservati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci di poter rispondere a tue specifiche richieste.
Infine, con riferimento ai tuoi dati personali trattati per finalità di marketing e/o profilazione, ove tu abbia dato il tuo consenso, e l’attività rientri in una ipotesi di cui al paragrafo sub C.6., li conserveremo fino a quando avremo in essere il rapporto contrattuale con te e per un ulteriore periodo di 12 mesi, salvo che non intervengano normative di dettaglio che definiscano termini inferiori.
Quali Sono i tuoi Diritti
I diritti da te esercitabili in relazione al trattamento dei tuoi Dati Personali sono quelli previsti dal RGPD, ed in particolare:
1. Il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi Dati Personali, nonché informazioni sulle operazioni di trattamento effettivamente svolte (“Diritto di accesso”);
2. Il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica di Dati Personali inesatti (“Diritto di rettifica”);
3. Il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione di Dati Personali che non siano più necessari per le finalità perseguite, di quelli per i quali hai revocato il consenso al trattamento, di quelli per i quali hai esercitato il Diritto di opposizione, di quelli trattati illecitamente, o di quelli che devono essere cancellati al fine di adempiere un obbligo legale (“Diritto alla cancellazione”);
4. Il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento con riferimento a Dati Personali di cui sia contestata l’esattezza; a Dati Personali trattati illecitamente per i quali ti opponi alla cancellazione; a Dati Personali non più necessari in relazione alle finalità della raccolta, ma necessari a te per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; a Dati Personali in relazione ai quali hai esercitato il Diritto di opposizione, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei legittimi interesse del Titolare (“Diritto di limitazione di trattamento”);
5. Il diritto di ottenere dal Titolare, laddove tecnicamente fattibile, la comunicazione o direttamente ad un altro titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali, in un formato informatico di uso comune, limitatamente ai Dati Personali trattati sulla base del consenso o dell’esecuzione di un contratto (“Diritto alla portabilità dei dati”);
6. Il diritto di opporsi al trattamento da parte del Titolare di Dati Personali il cui trattamento sia fondato sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare, nonché al trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing diretto (“Diritto di opposizione”).
H. Come puoi esercitare i tuoi diritti
Per l’esercizio dei diritti sub G. potrai inviare una comunicazione scritta ad uno dei seguenti indirizzi e-mail dedicati: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; oppure xxx.xx@xxxxxxxxxxx.xx
Oltre ai diritti di cui sopra, potrai in qualsiasi caso esercitare il diritto di proporre reclamo.
POLIZZA COLLETTIVA N° 020000229/JMCPIUGG01024– PAGINA BIANCA 1 di 1
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ASSICURATO
Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016)
Gentile Cliente,
La compagnia CNP Assurances S.A. (di seguito “CNP” o Compagnia) con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx 0, in qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a tutelare la riservatezza dei tuoi dati personali ed a garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione sempre in modo compatibile al Regolamento 679/2016 (“RGPD/GDPR”) e a qualsiasi altra norma in materia di protezione dei dati personali applicabile.
CNP mette in pratica, a tal fine, policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. CNP ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.
X. Xxx puoi contattare
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto che determina l’utilizzo (“trattamento”) dei Dati Personali, nonché le finalità e le modalità di trattamento, è CNP Assurances S.A. (“Titolare”). Per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali, il Titolare potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
telefono: 0000000000 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - posta: Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Il Titolare ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati interno (“RPD/DPO”), che potrà essere da te contattato per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali al seguente indirizzo e-mail: xxx.xx@xxxxxxxxxxx.xx
B. Quali dei tuoi dati personali trattiamo
CNP raccoglie e tratta i tuoi dati personali raccolti direttamente presso te, ovvero presso terzi che includono a titolo esemplificativo:
(i) Dati anagrafici (e.g. nome, cognome, documento di identità, numero di passaporto, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, foto, indirizzo, etc)
(ii) Informazioni di contatto (e.g. e-mail, telefono, indirizzo);
(iii) Situazione civile (e.g. stato civile, numero di figli)
(iv) Dati fiscali: codice fiscale, partita iva
(v) Informazioni sulla situazione patrimoniale e lavorativa (e.g. reddito, impiego)
(vi) Informazioni bancarie, finanziarie (e.g. dettagli del conto bancario, trasferimenti di fondi, assests, storia creditizia)
(vii) Dati giudiziari esclusivamente per la gestione del contratto e per obblighi di legge (e.g. condanne penali, provvedimenti di sicurezza)
I Dati Personali che utilizziamo su di te potrebbero essere forniti direttamente da te o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di verificare o arricchire i nostri data base:
• Banche ed altri intermediari assicurativi (agenti, broker)
• Autorità giudiziarie e forze di polizia
• Elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale e/o europea
• Data base resi pubblicamente accessibili da terze parti
C. Come Utilizzeremo i tuoi Dati
I tuoi Dati Personali verranno raccolti per diverse finalità. Ciascuna di queste finalità è giustificata da una base giuridica, nel rispetto delle norme applicabili. Qui di seguito sono indicate le finalità per cui tratteremo i tuoi Dati Personali, nonché la base giuridica per ciascuna di tali finalità:
1. Gestione del Contratto. Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per dare corso a tutte le attività precontrattuali e contrattuali conseguenti alla gestione della polizza a cui hai aderito, quali l’attivazione della copertura, la raccolta premi, la trattazione dei reclami, la gestione e la liquidazione dei sinistri, attività di riassicurazione, assistenza sui servizi e sui prodotti oggetto di polizza. Inoltre, in relazione a tale finalità potremmo, ad esempio, contattarti per ricordarti le scadenze contrattuali o le tue opzioni contrattuali, addebitarti i pagamenti previsti dal contratto, emettere fatture a tuo carico, etc., nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo connesso alla corretta gestione del contratto.
La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di dar seguito alle tue richieste e di dare esecuzione al contratto di cui sei parte; non sarebbe possibile per il Titolare dare correttamente esecuzione a tale contratto senza utilizzare i tuoi Dati Personali.
2. Obblighi di Legge. Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per adempiere a tutti gli obblighi legali ed alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di Controllo o altre pubbliche Autorità a carico del Titolare, inclusi gli obblighi di informativa precontrattuale, identificazione, gli obblighi di segnalazione previsti dalle normative antiriciclaggio, nonché gli obblighi previsti dalla normativa antifrode.
Obblighi di adeguatezza
Tra gli obblighi di legge vi sono anche quelli per CNP a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine CNP, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
In particolare CNP chiederà notizie sulle tue caratteristiche personali e sulle tue esigenze assicurative o previdenziali, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti, all’attività lavorativa, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle tue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
Target market
Per legge CNP è tenuta ad identificare il mercato di riferimento -per ciascun prodotto- ovvero il gruppo di clienti compatibili (target market positivo) nonché il gruppo di clienti non compatibile (target market negativo), individuandoli a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo. Nell’ambito di tale attività richiesta dalla normativa vigente, CNP potrebbe essere tenuta a trattare alcuni dei tuoi Dati Personali.
La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di adempiere ad obblighi legali a cui è soggetto il Titolare; non sarebbe possibile per il Titolare adempiere ai propri obblighi legali senza utilizzare i tuoi Dati Personali.
3. Difesa dei diritti del Titolare. Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per difendere i nostri diritti in sede giudiziale e stragiudiziale in caso di violazioni contrattuali o extracontrattuali a danno del Titolare, ad esempio per esperire eventuali azioni per il recupero del credito, nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario a causa del mancato pagamento delle somme previste nel contratto nelle scadenze pattuite.
La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.
4. Elaborazioni statistiche. Utilizzeremo i tuoi dati per stabilire statistiche aggregate, test e modelli al fine di migliorare la gestione del rischio di CNP oppure al fine di migliorare i prodotti e servizi esistenti e crearne di nuovi.
La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.
5. Sicurezza informatica. Utilizzeremo i tuoi dati per la gestione e la sicurezza dell’infrastruttura IT di CNP.
La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.
D. Comunicazione dei tuoi Dati Personali
I Dati Personali per le finalità indicate sopra sub C., laddove necessario, saranno comunicati solamente a:
• a società Affiliate del gruppo CNP, dovendosi intendere per Affiliata una qualsiasi società, partnership o altra entità che controlli o sia controllata, direttamente o indirettamente, da CNP, incluso qualsiasi tipo di succursale, sede secondaria e ufficio di rappresentanza;
• agenti indipendenti, intermediari o broker, partner bancari e commerciali con i quali CNP ha un rapporto regolare;
• autorità finanziarie e giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici come richiesto o ove consentito dalla legge;
• professionisti (e.g. avvocati, commercialisti, notai, auditors, consulenti);
• società terze che si occupano di attività riguardanti la gestione del rischio assicurato o di attività di analisi statistica e attuariale;
• società dell’informazione e di assistenza informatica;
• a terzi che abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati personali (e.g. familiari, conviventi o rappresentati legali quali curatori, tutori, etc).
Questi soggetti potrebbero trattare i tuoi Dati Personali sia in qualità di Responsabili del trattamento, che in qualità di Titolari del trattamento autonomi, che in qualità di Contitolari del trattamento, a seconda dei casi. In ogni caso, i Responsabili del trattamento ai quali il Titolare delega particolari operazioni di trattamento sono stati selezionati accuratamente al fine di garantire la tutela dei tuoi diritti e la protezione dei tuoi Dati Personali.
Una lista completa dei soggetti ai quali, a vario titolo e per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i tuoi Dati Personali, può in ogni caso essere da te richiesta senza formalità al Titolare stesso, in qualsiasi momento.
E. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell’Unione Europea
CNP assicura che i tuoi Dati Personali non saranno, in alcun modo, trattati o divulgati al di fuori dell’UE.
F. Durata della Conservazione dei tuoi Dati Personali
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità di CNP e allo scopo autorizzati e formati. I tuoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici. Gli archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’UE (e SEE) e non è prevista la loro connessione o interazione con database locati al di fuori di tali confini.
Salvo che la legge non disponga diversamente, conserviamo i tuoi dati personali per l’intera durata del contratto di polizza e per un termine ulteriore di 10 anni o 15 anni dall’estinzione del rapporto (a seconda dei termini di prescrizione dei diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se si tratta di dati necessari a dare esecuzione ai contratti di polizza o eseguire operazioni da te disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse.
Con riferimento ai dati precontrattuali, laddove il rapporto contrattuale non si sia perfezionato, gli stessi saranno conservati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci di poter rispondere a tue specifiche richieste.
Infine, con riferimento ai tuoi dati personali trattati per finalità di marketing e/o profilazione, ove tu abbia dato il tuo consenso, e l’attività rientri in una ipotesi di cui al paragrafo sub C.6., li conserveremo fino a quando avremo in essere il rapporto contrattuale con te e per un ulteriore periodo di 12 mesi, salvo che non intervengano normative di dettaglio che definiscano termini inferiori.
X. Xxxxx Sono i tuoi Diritti
I diritti da te esercitabili in relazione al trattamento dei tuoi Dati Personali sono quelli previsti dal RGPD, ed in particolare:
7. Il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi Dati Personali, nonché informazioni sulle operazioni di trattamento effettivamente svolte (“Diritto di accesso”);
8. Il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica di Dati Personali inesatti (“Diritto di rettifica”);
9. Il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione di Dati Personali che non siano più necessari per le finalità perseguite, di quelli per i quali hai revocato il consenso al trattamento, di quelli per i quali hai esercitato il Diritto di opposizione, di quelli trattati illecitamente, o di quelli che devono essere cancellati al fine di adempiere un obbligo legale (“Diritto alla cancellazione”);
00.Xx diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento con riferimento a Dati Personali di cui sia contestata l’esattezza; a Dati Personali trattati illecitamente per i quali ti opponi alla cancellazione; a Dati Personali non più necessari in relazione alle finalità della raccolta, ma necessari a te per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; a Dati Personali in relazione ai quali hai esercitato il Diritto di opposizione, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei legittimi interesse del Titolare (“Diritto di limitazione di trattamento”);
00.Xx diritto di ottenere dal Titolare, laddove tecnicamente fattibile, la comunicazione o direttamente ad un altro titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali, in un formato informatico di uso comune, limitatamente ai Dati Personali trattati sulla base del consenso o dell’esecuzione di un contratto (“Diritto alla portabilità dei dati”);
00.Xx diritto di opporsi al trattamento da parte del Titolare di Dati Personali il cui trattamento sia fondato sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare, nonché al trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing diretto (“Diritto di opposizione”).
H. Come puoi esercitare i tuoi diritti
Per l’esercizio dei diritti sub G. potrai inviare una comunicazione scritta ad uno dei seguenti indirizzi e-mail dedicati: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; oppure xxx.xx@xxxxxxxxxxx.xx
Oltre ai diritti di cui sopra, potrai in qualsiasi caso esercitare il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei tuoi Dati Personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
AD USO FACOLTATIVO
Spett. CNP Assurances S.A. Ufficio Gestione Sinistri
Xxx Xxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Il presente modulo è ad uso facoltativo ed è stato redatto al solo scopo di facilitare gli utenti del Servizio Clienti nella presentazione delle notifiche di sinistro. La notifica di sinistro potrà essere inoltrata alla Compagnia anche con comunicazione libera da parte degli interessati.
Io sottoscritto | in qualità di: |
⬜ Beneficiario
⬜ Assicurato
presento la seguente denuncia di sinistro relativa alla
Polizza Collettiva n° | Proposta di Adesione n° |
DATI DELL’ADERENTE
Cognome e Nome | C.F. | |
Ragione Sociale* | P.IVA* | |
Comune di Nascita | Prov. | Cap. |
Comune di Residenza | Prov. | Cap. |
Indirizzo |
*da compilare solo in caso di Aderente persona giuridica
DATI DELL’ASSICURATO (se non coincide con l’Aderente)
Cognome e Nome | C.F. | |
Comune di Nascita | Prov. | Cap. |
Comune di Residenza | Prov. | Cap. |
Indirizzo |
ISTRUZIONI
› barrare la garanzia per la quale si richiede l’indennizzo, in relazione alle coperture assicurative contenute nel Pacchetto indicato nel Modulo di Proposta sottoscritto dall’Aderente;
› allegare i relativi documenti richiesti, di seguito elencati.
Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia richiede la consegna dei documenti di seguito elencati:
⬜ DECESSO
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
Certificato di morte;
Copia del Modulo ISTAT (rilasciato dall’ufficio anagrafe del comune di residenza);
Atto notorio e/o copia del Testamento, qualora esistente (in caso di Aderente Persona Fisica); Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento),
Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell’evento, della carica del Key Man presso l’azienda (in caso di Aderente persona giuridica)
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora il decesso sia determinato da infortunio:
Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
2) Qualora il decesso sia determinato da malattia:
Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato il decesso;
Certificato del medico che ha constatato il decesso e ne ha indicato le cause.
3) Qualora il decesso sia avvenuto all’ospedale: Copia della cartella clinica.
⬜ INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
Attestazione di invalidità civile rilasciata dagli Enti preposti o copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente secondo le Tabelle Inail;
Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento);
Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell’evento, della carica del Key Man presso l’azienda (in caso di Aderente persona giuridica)
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora l’invalidità totale permanente sia determinata da infortunio: Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
2) Qualora l’invalidità totale permanente sia determinata da malattia:
Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato l’invalidità totale permanente.
⬜ INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
Copia della cartella clinica relativa all’eventuale ricovero;
Copia del documento attestante la categoria di appartenenza diversa dal dipendente di azienda privata;
Copia dei certificati medici specialistici attestanti il periodo di inabilità totale continuativa al lavoro fino a quello di guarigione;
Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento);
Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell’evento, della carica del Key Man presso l’azienda (in caso di Aderente persona giuridica).
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora l’inabilità totale temporanea sia determinata da infortunio: Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute; Copia del certificato del pronto soccorso.
2) Qualora l’inabilità totale temporanea sia determinata da malattia:
Copia delle cartelle cliniche o documentazione medica relativa all’inabilità totale temporanea.
⬜ PERDITA D’IMPIEGO
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
Copia della lettera di licenziamento con indicato il motivo dello stesso; Copia del modello UNILAV di cessazione;
Copia delle ultime due buste paghe e del contratto di assunzione; Copia del certificato di iscrizione al Centro per l’impiego;
Scheda professionale e Certificato di “Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla Sezione Circoscrizionale per l’impiego) o Modello C2 – storico.
Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento).
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Nel caso di dimissioni per giusta causa:
Copia del pagamento dell’indennità di disoccupazione; Copia della lettera di dimissioni.
Coordinate bancarie per l’eventuale accredito delle prestazioni qualora, a seguito della valutazione della documentazione ricevuta, il sinistro risultasse liquidabile.
Nome e Cognome/Ragione Sociale del Beneficiario IBAN
Data L’Assicurato o il Beneficiario
CNP ASSURANCES
Xxx Xxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxx
xxx.xxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxx.xx 800 222 662
UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO | UFFICIO SINISTRI | UFFICIO RECLAMI |