Roma,
Roma,
Oggetto: Contratto di appalto per l’affidamento della “Fornitura periodica per 12 mesi di azoto liquido, di elio compresso in pacchi bombole e in bombole, e di argon compresso in pacchi bombole, inclusiva di installazione, montaggio e fornitura in comodato d’uso del serbatoio per azoto liquido”, per la sede operativa Unirelab S.r.l. di Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx.
– CIG 755242389D
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L’anno 2018, il giorno ........... del mese di ........., in Roma, xxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 00, nei locali della sede legale di UNIRELAB s.r.l.,
DA UNA PARTE
UNIRELAB S.r.l., Unipersonale a responsabilità limitata, di seguito denominata anche Ente appaltante e quale committente, C.F. e Partita IVA 07535401009, nella persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Messina, il 4 marzo 1964, e domiciliato per la carica presso la stessa UNIRELAB S.r.l.,
E DALL’ALTRA
carica ..........nato a ................... (.....) il ..../...../19. ,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito denominata contraente;
stipulano il presente atto. Premesso che:
- con Verbale di Determinazione dell’organo amministrativo n.
120 del 18 maggio 2018 è stata approvata l’indizione della gara aperta per la fornitura periodica di Azoto Liquido, di Elio compresso in pacchi bombole e in bombole, e di Argon compresso in pacchi bombole;
- Che il bando di gara è stato pubblicato su GURI il sul
MIT, sul profilo del Committente e sul profilo del MIPAAF;
- Con Verbale di Determinazione n....................
l’Amministratore Unico dell’UNIRELAB S.r.l. ha aggiudicato definitivamente la fornitura citata per un periodo di 12 mesi alla XXXX per un importo pari ad Euro XXXXX oltre IVA, di cui
€ 700, per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;
- Che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici;
- Che l’aggiudicatario dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo alle verifiche previste dalla legge;
- Che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9,
del Codice dei contratti pubblici;
- Che le parti convengono che l’Offerta Economica presentata dall’Aggiudicatario, nonché il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, sebbene non allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Che l’Aggiudicatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura da eseguire;
- Che le previsioni del presente Contratto sono la trasposizione negoziale delle disposizioni dettate dal capitolato tecnico, dal disciplinare e dagli allegati ivi richiamati;
- Che tali clausole costituiscono pertanto la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Unirelab e l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, da ritenersi integrate, per quanto ivi non previsto, dal Codice dei contratti pubblici, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle norme in materia di Contabilità delle amministrazioni pubbliche;
- Che in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da Unirelab S.r.l. prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’aggiudicatario e ed accettate dalla società;
- Che sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi ricompresi
nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o
connessi, nonché le spese relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione della fornitura oggetto contrattuale;
- Che l’Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività nei confronti della Stazione appaltante ed è il solo interlocutore di quest' ultima;
- Che l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la società Unirelab S.r.l. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti;
- Che in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la società appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto;
- Che nulla osta alla stipula del presente contratto;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La società Unirelab S.r.l., come sopra rappresentato, affida alla società XXXXX che, tramite il suo legale rappresentante, formalmente e legalmente accetta sulla base dell’offerta presentata, la fornitura periodica per 12 mesi di Azoto Liquido, di Xxxx compresso in pacchi bombole e in bombole, e di Argon
compresso in pacchi bombole, inclusiva di installazione,
montaggio e fornitura in comodato d’uso del serbatoio per azoto liquido, per la sede operativa Unirelab S.r.l. di Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx, per 12 mesi a decorrere da................fino a...................
ART. 2 - RUP E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il responsabile unico del procedimento (Rup), che svolge i
compiti di cui all’art. 31 del Codice Appalti D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, è il xxxx. Xxxxx Xxxxxx.
ART. 3 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi degli articoli 101 e 102 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee guida ANAC, Unirelab S.r.l., per il tramite il RUP di gara, lo stesso provvederà a monitorare e verificare il regolare andamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto.
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo contrattuale è fissato nell’importo di Euro XXXXX oltre IVA.
L’Appaltatore solleva sin d’ora la società Unirelab S.r.l. da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant’altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all’oggetto del presente contratto.
ART. 5 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalità dedotti e risultanti del presente contratto e dei seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
1. L’offerta della XXXX;
2. il capitolato tecnico e disciplinare di gara;
3. Cauzione definitiva;
4. DURC;
5. La polizza assicurativa (prevista nel capitolato speciale che copra i danni (a persone o cose) che potrebbero essere provocati dalle apparecchiature di proprietà della Ditta Convenzionata o dal proprio personale nelle operazioni di rifornimento e di manutenzione; l’importo minimo di copertura è essere di € 500.000,00 (cinquecentomila//00) con decorrenza dal con
validità fino al ..............; rinnovabile annualmente; l’aggiudicatario si impegna espressamente a presentare alla società Unirelab tutti i documenti richiesti nel disciplinare di gara e nel presente punto, debitamente quietanzati, prima dell’effettivo avvio del servizio.
ART. 6) TERMINI DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata per il periodo dal
.................2018 .................2019 (mesi 12), con opzione di
rinnovo per un’ulteriore annualità. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti, la società Unirelab S.r.l. si
riserva, altresì, la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
ART. 7 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Le notifiche e le comunicazioni tra le parti, relative ai termini ed agli adempimenti contrattuali od a qualsivoglia altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.
Le comunicazioni in parola potranno essere effettuate anche direttamente con consegna a mano ad incaricato qualificato da ambedue i contraenti.
Nel caso che la consegna avvenga mediante la summenzionata modalità, della stessa deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell’avvenuta notifica.
ART. 8 - PAGAMENTI
Unirelab S.r.l. si obbliga a corrispondere alla XXXXXX l'importo complessivo di € XXXXXX (euro XXX/00) oltre IVA giusta offerta economica presentata dalla società. Questo Ente Appaltante, quale committente, provvederà al pagamento del
corrispettivo dovuto alla contraente per la sua prestazione
mediante bonifico bancario, previa presentazione di fattura da parte di quest’ultimo relativa alla fornitura richiesta dalla committente in relazione alle esigenze dei Laboratori, come sopra specificato. La fattura dovrà riportare, obbligatoriamente, i seguenti dati: Denominazione Ente: UNIRELAB S.r.l. Codice Fiscale/PARTITA IVA Ente: 07535401009 - CIG: 755242389D
Si rappresenta inoltre che l’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (la c.d. “manovra correttiva 2017”), convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso il meccanismo dello “split payment” o “scissione dei pagamenti”, previsto all’art. 17- ter del D.P.R. 633/72.
In base al nuovo obbligo della “scissione dei pagamenti”, l’IVA esposta sulle fatture emesse dai fornitori dal 1° luglio 2017 dovrà essere versata da UNIRELAB direttamente all’Erario; pertanto, alla contraente non verrà più corrisposto il “totale fattura” (comprensivo dell’IVA), ma solo la differenza fra tale importo e l’IVA esposta in fattura. Conseguentemente, la contraente dovrà registrare le fatture emesse in “scissione dei pagamenti” con modalità tali che assicurino la loro esclusione dalla liquidazione periodica dell’IVA (altrimenti l’IVA esposta sulle fatture verrebbe versata due volte all’Erario).
Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è determinato dall’offerta economica della contraente e sarà corrisposto successivamente all’emissione
della relativa fattura, previo accertamento che la relativa
prestazione è stata effettuata, in termine di qualità, quantità, modalità e tempi di consegna nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la committente acquisirà, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 38/2007 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della contraente attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla contraente per detto periodo di sospensione dei termini. Tutti i pagamenti saranno effettuati unicamente tramite bonifico bancario, per l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La contraente, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, si obbliga ad utilizzare, per tutte le operazioni finanziarie inerenti al presente contratto, il seguente conto corrente bancario: Conto corrente bancario/codice IBAN XXXXXXXX;
e che il soggetto delegato ad operare sul predetto conto corrente è il sig. XXXXXXXX cod. fisc.XXXXXXXXX.
Eventuali modifiche del predetto conto corrente o della persona
delegata ad operare sullo stesso, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla committente.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le relative transazioni saranno eseguite senza avvalersi di tale conto corrente, e nel caso di violazione dei termini previsti dal presente articolo per le comunicazioni d’obbligo. La contraente si obbliga, comunque, a conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
ART. 10 - RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Sono a carico dell’Affidatario oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e materiale previsti nelle annessa specifiche tecniche ed in genere negli elaborati di progetto, tutte quelle necessità accessorie, che, stante la complessità organizzativa del servizio, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancati, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio in questione e dell’attività progettata.
La Unirelab S.r.l., in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa contestazione all’Affidatario delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 10% dell’importo del corrispettivo globale del presente contratto. Tale ritenuta sarà
rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà
dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’Affidatario.
Inoltre, sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri inerenti l’assicurazione del proprio personale occupato nel servizio oggetto del presente contratto.
L’Affidatario, si assume la responsabilità in caso di infortuni e danni subiti o arrecati eventualmente da o da detto personale. In particolare, qualora si verificasse la rottura di vetri, vetreria, cristalli di attrezzature ed apparecchi, imputabile al personale impiegato dall’Affidatario per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore medesimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata sostituzione e/o riparazione.
L’Affidatario si assume ogni e qualsivoglia responsabilità, nessuna esclusa, sia civile che penale, per infortuni e danni subiti o causati dal proprio personale in dipendenza dell’espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto, dichiarando che tutto il proprio personale è assicurato secondo le vigenti disposizioni in materia di assistenza, previdenza e contro gli infortuni sul lavoro.
L’Affidatario si impegna a consegnare al Committente, alla sottoscrizione del presente contratto, copia della polizza stipulata per la responsabilità civile verso i terzi.
L’Affidatario si obbliga comunque ed in ogni caso ad intervenire
come garante nei giudizi eventualmente intentati contro il
Committente da parte di terzi o di personale utilizzato per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, in relazione ad incidenti e fatti connessi con i servizi medesimi.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 c.p.c. l’Affidatario si obbliga ad intervenire volontariamente in giudizio, ai sensi dell’art. 105
c.p.c. anche in corso di istruttoria dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L’Affidatario, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio s’impegna ad accettare come senz’altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio intentato nei confronti del Committente, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d’ora ad ogni eccezione e reclamo e pertanto sarà tenuto a rifondere al Committente tutti gli oneri o spese a quest’ultimo addebitate.
ART. 11 - RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO CONNESSI ALL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L’Appaltatore, al fine di poter garantire la continuità della fornitura oggetto del presente contratto, dichiara che :
1. ha la capacità di affrontare situazioni di urgenza o emergenza, relativamente alla fornitura di elio compresso in pacchi bombole e in bombole dispone sul territorio italiano di
almeno due impianti propri di stoccaggio del prodotto oggetto
di fornitura;
2. ha gestito con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando (dalla data di pubblicazione del bando) forniture analoghe a quelle in oggetto delle presente gara;
3. la concentrazione nel prodotto fornito è uguale o superiore a Azoto liquido 99,999%
Xxxx compresso in pacchi 99,9995% Argon compresso in pacchi 99,9995% Elio compresso in bombola 99,9995%
4. le modalità di trasporto, in particolare i veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto saranno mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti da fonti di contaminazione e non siano utilizzati per il trasporto di materiale diverso da N2, He ed Ar con le stesse caratteristiche di qualità.
Sono inoltre a carico del fornitore i seguenti oneri e obblighi:
- fornitura, installazione, manutenzione per tutta la durata dell’affidamento, presso la sede operativa, di idoneo serbatoio di contenimento azoto liquido del tipo verticale con capacità di circa 3000 litri con pressione massima 15 bar, completo di idoneo evaporatore, sistema di telecontrollo e pannello di controllo;
- fornitura della documentazione attestante che le apparecchiature rispondono alle norme di sicurezza;
- Allegare scheda tecnica con le dimensioni e caratteristiche del
serbatoio e degli accessori (segregazioni, protezioni, ecc.) per il dimensionamento della piazzola di appoggio; compreso le eventuali forniture elettriche e/o di acqua (utilities) da predisporre a cura del Committente;
Il fornitore dovrà:
- allegare la documentazione attestante la propria idoneità tecnica e legale allo svolgimento di tutte le attività previste dalla Convenzione: in particolare dovrà essere allegata l’autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto della fornitura e l’idoneità dei relativi mezzi;
- allegare la Scheda di Sicurezza dei prodotti aggiornata all’anno in corso ;
- allegare polizza assicurativa che copra i danni (a persone o cose) che potrebbero essere provocati dalle apparecchiature di proprietà della Ditta Convenzionata o dal proprio personale nelle operazioni di rifornimento e di manutenzione; l’importo minimo di copertura dovrà essere di € 500.000,00 (cinquecentomila//00);
- Effettuare il corso operatore, prima della messa in servizio, ripetuto almeno tre volte per il personale di conduzione dell’impianto;
- Le prestazioni dovranno comunque essere sempre eseguite nel rispetto del Codice Stradale e delle norme di sicurezza con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 81/08, e
nel DUVRI allegato.
ART. 12 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO CONNESSI AL PERSONALE
L’Affidatario è obbligato all’applicazione nei confronti dei propri operatori del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro maggiormente usato nella categoria di lavoro relativa, o comunque ad applicare la vigente normativa in materia di rapporti di lavoro, e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario per tutto il periodo di validità del contratto d’appalto. L’Affidatario manterrà in via esclusiva il potere direttivo, organizzativo e disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.
Tutto il personale impiegato dall’Affidatario dovrà esporre una tesserino di riconoscimento, dalle generalità e dalle indicazioni del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Affidatario provvederà, a suo carico e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di placca ben visibile, recante il nominativo e la ragione sociale dell’Affidatario medesimo onde evitare che possano introdursi
nel laboratorio del Committente persone non autorizzate.
Per avere libero accesso nelle aree e nei locali dove dovrà essere svolto il servizio oggetto del presente Contratto, l’Affidatario dovrà depositare presso la portineria l’elenco del proprio personale utilizzato nell’esecuzione della prestazione, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione. L’Affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo di lavoro e viceversa.
Tutti gli addetti alla fornitura di cui al presente Contratto dovranno firmare, all’entrata ed all’uscita dal comprensorio, l’apposito libro presenze che sarà messo a disposizione del Committente indicando l’orario di inizio e di cessazione del servizio prestato.
Le indicazioni contenute nel libro presenze prevarranno, in favore del Committente, su ogni altra o diversa modalità di verificazione delle presenze e della durata delle prestazioni al fine della determinazione del corrispettivo per essi dovuto.
L’Affidatario si impegna ad adempiere correttamente tutti gli obblighi di carattere normativo, retributivo, fiscale e contributivo nei confronti del personale da esso utilizzato per la fornitura dei servizi cui al presente Contratto.
L’Affidatario si impegna altresì in ogni caso a manlevare il Committente da qualsiasi onere o rivendicazione che fosse promossa dal personale utilizzato per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto per uno dei predetti titoli, anche
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. 276/2003.
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO CONNESSI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile al presente Contratto ed in particolare di conoscere la normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) che si impegna ad osservare, durante l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, unitamente a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del Contratto.
L’Affidatario si impegna ad adottare, nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del caso, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del personale impiegato nell’esecuzione dei servizi oggetto del presene Contratto.
L’Affidatario sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da sua negligenza, imprudenza e/o imperizia nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi contrattualmente assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il Committente e l’Affidatario, nel corso dell’intero rapporto
contrattuale, si impegnano a cooperare per l’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti ai servizi oggetto del presente Contratto.
L’Affidatario si impegna a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto.
L’Affidatario si impegna ad istruire costantemente il personale impiegato nell’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nell’esecuzione dei servizi medesimi ed a nominare il Responsabile della Sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.
L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione scritta al Committente di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale dipendente nell’esecuzione del servizio, precisandone circostanze, cause e dando informazioni successivamente circa le condizioni degli infortuni ed i relativi accertamenti ed indagini.
ART. 14 - AMBITO TERRITORIALE DELLE PRESTAZIONI
Il territorio di riferimento è quello del Centro Antidoping della Unirelab S.r.l. e del relativo Comprensorio sito nel Comune di Settimo Milanese (MI), in Xxx Xxxxxxx x. 00.
Nell’ambito di tale territorio, pertanto, dovranno essere allocate attrezzature e strutture eventualmente utili all’espletamento
del servizio.
ART. 15 - RISERVATEZZA
L’Affidatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni e/o documenti e/o notizie di qualsiasi natura e/o altro tipo di materiale acquisite nello svolgimento dell’appalto o provenienti da Amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell’espletamento della prestazione oggetto del presente Contratto. Le notizie relative all’incarico affidato venute a conoscenza del personale impiegato a qualunque titolo dall’Affidatario in relazione all’esecuzione, non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell’Affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
L’Affidatario, inoltre, si obbliga ad osservare la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento dei servizi previsti.
ART. 16 - PENALITÀ E RESPONSABILITA’ PER INADEMPIMENTO
L’Affidatario è soggetto a penalità se non ottempera alle prescrizioni del contratto nei seguenti casi:
1. in caso di mancato o tardivo espletamento del servizio, oltre i tempi stabiliti, verrà applicata la penale € 60,00 al giorno per ogni giorno di ritardo;
2. in caso utilizzo di ricorso a modalità attuative diverse da
quelle indicate in sede di presentazione dell’offerta, verrà applicata la penale di € 60,00 per ogni singola infrazione.
Tutte le infrazioni di cui sopra, per avere validità, dovranno essere contestate dalla stazione appaltante, ai fini dell'applicazione delle penali, entro 5 giorni dal loro verificarsi. L’Affidatario avrà a disposizioni un termine di 3 giorni per contro dedurre.
Trascorso tale termine e se la giustificazione addotta non sia riconosciuta motivata da cause di forza maggiore, sarà applicata la penale prevista.
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO
All’Affidatario è fatto espresso divieto di subappaltare l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile fermo restando l’azione della Unirelab
s.r.l. per il risarcimento danni.
ART. 18 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
L’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel presente contratto, contestate per iscritto, per più di tre volte, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, darà diritto alla Unirelab
S.r.l. di risolvere il contratto.
La Unirelab S.r.l. ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto previa contestazione di inadempimento nei seguenti casi:
1. nei casi di subappalto anche parziale della gestione del
servizio;
2. in caso di rifiuto ad eseguire anche una sola delle prestazioni previste nel contratto;
3. in caso di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale dell’affidatario;
0.xx caso di reiterata violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza di cui al punto 15;
5. quando saranno maturate penali a norma dell’articolo 16 del presente Contratto per un importo complessivo di € 1.500,00; 0.xx caso di inosservanza degli artt. 10, 11, 12 e 13 e degli altri obblighi connessi;
Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della ditta affidataria, l’ente potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell’art. 1456 del Codice Civile “ Clausola risolutiva espressa”, nel caso in cui la ditta incorra in uno degli inadempimenti sotto indicati:
7. mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta;
8. mancato rispetto della normativa vigente antimafia e s.m.i;
9. fornitura qualitativamente insoddisfacente, il cui uso abbia ripercussioni sulla normale esecuzione del servizio;
10. Cessione o subappalto non autorizzati;
11. nel caso in cui, dopo due formarli richiami, la ditta non rispetti il termini concordati e sottoscritti nel contratto;
12. quando nel corso dell’affidamento, per la terza volta si sia dovuta richiamare la ditta alla osservanza degli obblighi assunti in dipendenza dell’affidamento della fornitura;
13. Irregolarità riscontrate nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata AR e in tale caso Unirelab, a suo insindacabile giudizio, potrà affidare il servizio oggetto dell'appalto, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose, oppure ripetere la gara stessa.
E inoltre previsto l’obbligo di recesso del contratto nell’ipotesi di sopravvenuta sottoscrizione, da parte della Consip, di accordi maggiormente convenienti per la società appaltante. E’ prevista per l’affidatario la possibilità di adeguare il corrispettivo pattuito al prezzo stabilito dalle convenzioni sopravvenute a tale contratto. Qualora l’affidatario non accetti la proposta migliorativa formulata da Consip, la stazione appaltante può recedere dal contratto con un preavviso di giorni 15 (quindici) pagando le prestazioni eseguite alla data dello scioglimento del vincolo contrattuale.
In caso di risoluzione del Contratto, l’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte
le penalità previste dal contratto all’art. 16.
Oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi: qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno anche di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
nel caso intervengano sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01 che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
a) in caso di mancata veridicità delle dichiarazioni rese dall’Aggiudicatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/00.
Al verificarsi anche di un solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto di diritto.
Resta salvo il diritto dei Unirelab S.r.l. al risarcimento dell’eventuale maggior danno patito.
Resterà, inoltre, salva per la Unirelab S.r.l., la possibilità di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempienze contrattuali.
ART. 19 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
L’Affidatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve
ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure
osservare tutti i regolamenti, le norme, e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant’altro possa comunque interessare l’affidamento.
ART. 20 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Per quanto concerne la stipula del Contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, sono a carico dell’Affidatario.
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, le spese sostenute per la pubblicazione del Bando, incluse quelle sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) saranno rimborsate ad Unirelab S.r.l. dagli aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
ART. 21 - TRASPARENZA
L’ Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto; dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 22 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di tutela della privacy la Unirelab S.r.l. informa
l’Affidatario (nonché quelli relativi a eventuali collaboratori e/o
dipendenti dello stesso), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente affidamento; nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
Il trattamento di dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
ART. 23 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni contestazione e/o controversia insorgente tra le parti in relazione alla interpretazione, validità, esecuzione o violazione dei rapporti instaurati con il presente contratto e non risolta in via stragiudiziale, verrà deferita al Tribunale di Roma.
ART. 24 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, il Foro competente è quello di Roma, con esclusione di qualsiasi altro.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato generale nonché alle normative vigenti in materia.
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia, che fin qui si intende richiamata e riportata integralmente.
Roma, XXXXXX
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver preso visione del Contratto ed in particolare dei seguenti articoli che vengono approvati specificatamente ed accettati in ogni loro parte tramite espressa sottoscrizione in calce: 10 (Responsabilità); 17 (Divieto di cessione e di subappalto); 18 (Risoluzione e recesso dal contratto); 23 (Risoluzione delle controversie); 24 (Foro competente).
Letto, confermato e sottoscritto
XXXXXXX. in persona del legale rappresentante XXXXXX La “Unirelab S.r.l.”, in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx