INDICE
REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
accordo sottoscritto in data 8/11/2019
Adottato con deliberazione di Giunta del Comune di Vignola n. 006 del 13.01.2020, esecutiva ai sensi di
legge dal 27.01.2020
INDICE
CAPO I
Principi generali
Art. 1 - Destinazione del fondo Art. 2 - Incentivi al personale
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
Art. 4 - Principi di ripartizione dell’incentivo Art. 5 - Modulazione del fondo
Art. 6 - Esclusioni
Art. 7 - Suddivisione in lotti
Art. 8 - Centrale Unica di Committenza
CAPO II
Fondo per lavori
Art. 9 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
Art. 11 - Ripartizione dell’incentivo
CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture
Art. 12 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo Art. 13 - Condizioni per l’attribuzione dell’incentivo Art. 14 - Graduazione del fondo incentivante
Art. 15 - Modalità di definizione del fondo incentivante Art. 16 - Ripartizione dell’incentivo
CAPO IV
Norme comuni
Art. 17 - Esclusione del personale dirigenziale Art. 18 - Funzioni svolte in forma “mista”
Art. 19 - Violazione di obblighi o negligenza
Art. 20 - Riduzione dell’incentivo in caso di aumento dei costi o dei tempi di esecuzione per cause imputabili ai dipendenti
Art. 21 - Attribuzione dell'incentivo Art. 22 - Funzioni articolate e singole
Art. 23 - Sostituzione di un componente del gruppo di lavoro Art. 24 - Liquidazione dell’incentivo
Art. 25 - Conclusione di singole operazioni Art. 26 - Liquidazione e limiti
Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali
CAPO I
Principi generali
Art. 1 - Destinazione del fondo
1. Il presente regolamento disciplina la formazione, la destinazione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche previsto dall'art.113 del d.lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici".
2. La Giunta comunale, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara che alimenta il fondo per funzioni tecniche. L'80% di dette somme viene ripartito fra il personale che svolge le funzioni tecniche indicate nel presente regolamento, mentre la restante quota del 20% è destinata alle finalità indicate dall'art.113, comma 4, del Codice.
3. L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo fa carico agli stanziamenti previsti nel quadro economico dell’intervento.
Art. 2 - Incentivi al personale
1. La quota dell’80% di ciascun intervento è destinata ad incentivare le seguenti funzioni tecniche svolte dal personale comunale:
- responsabile unico del procedimento;
- programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- verifica preventiva di progettazione di cui all’art. 26 del Codice;
- predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- direzione dei lavori;
- direzione dell’esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità;
- collaudo statico;
- collaborazione per dette funzioni tecniche.
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
1. Il Dirigente o, negli Enti privi di dirigenza, il Responsabile di Area competente costituisce con propria determinazione il gruppo di lavoro per ogni intervento, indicando il ruolo di ciascuno anche con riguardo alle funzioni di collaborazione.
2. Può far parte del gruppo di lavoro ed essere destinatario dell’incentivo anche il personale a tempo determinato.
3. In relazione alle funzioni per ciascuno previste, sono indicati in via previsionale i tempi di svolgimento anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale nel suo complesso, l’individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro avviene per quanto possibile con i criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate con determinazione del competente Responsabile, dando conto delle esigenze sopraggiunte, indicando le funzioni già espletate e quelle trasferite ad altri componenti.
6. I componenti del gruppo di lavoro assumono la responsabilità diretta e personale delle funzioni e dei procedimenti o sub procedimenti assegnati.
Art. 4 - Principi di ripartizione dell’incentivo
0.Xx ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica funzione svolta e al contributo di ciascuno, da indicare in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun intervento.
Art. 5 - Modulazione del fondo
1.L'entità del fondo è determinata sull’importo di lavori, servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa e senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione e comprende anche gli oneri previdenziali, assistenziali e l'IRAP a carico del Comune. Ne consegue, ai fini della determinazione dell‘importo da liquidare al dipendente, l’esigenza di scorporare tali voci dall’importo lordo.
Art. 6 - Esclusioni
1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
a) gli atti di pianificazione generale o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretta;
c) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo a base di gara inferiore a euro 10.000, IVA esclusa;
d) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo affidati senza procedura comparativa;
e) i contratti esclusi ai sensi dell’art. 17 del Codice.
Art. 7 - Suddivisione in lotti
1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato dal Codice come funzionale (art. 3, comma 1, lett. qq), ovvero prestazionale (art. 3, comma1, lett. g).
Art. 8 - Centrale Unica di Committenza
1. In caso di attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara svolte dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Terre di Castelli, al personale della stessa è attribuito l‘ incentivo previsto dal successivo art. 11.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale ed è portata in detrazione a quella spettante al personale comunale.
CAPO II
Fondo per lavori
Art. 9 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo
1. Per i lavori di importo superiore a 100.000 euro, presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo sono l’inserimento dell’intervento nel programma annuale dei lavori pubblici e l'approvazione del progetto.
2. Per gli altri lavori è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto definitivo o esecutivo.
3. L’incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell’art. 163 del Codice dei contratti.
4. Sono escluse dall’incentivo le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie, che, non abbiano caratteristiche di particolare complessità (cioè che non richiedano attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto, di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto).
Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento all’importo a base di
gara.
2. La percentuale è così determinata:
- lavori fino a € 500.000: 100%
- oltre € 500.000: 90%
Art. 11 - Ripartizione dell’incentivo
1. La ripartizione dell’incentivo avviene in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni, nelle seguenti percentuali:
Responsabile unico del procedimento e collaboratori 10-30%
Programmazione della spesa per investimenti 0-5%
Valutazione preventiva dei progetti 0-5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara 10-15%
Direzione lavori 15-30%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali 0-5%
Collaboratori per le funzioni di cui sopra 5-10%
CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture
Art. 12 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo
1.Presupposto per la destinazione al fondo è l’inserimento dell’intervento nel programma biennale di forniture e servizi; per le forniture ed i servizi di importo fino a 40.000 euro, la redazione del documento di progettazione di servizi o forniture.
Art. 13 - Condizioni per l’attribuzione dell’incentivo
1.L'incentivo viene attribuito per gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro
10.000 aggiudicati con procedura comparativa. In ogni caso, ai sensi dell'art. 113, c. 2 del Codice, ai fini dell’incentivo per servizi e forniture, deve essere nominato il direttore dell’esecuzione.
Art. 14 - Graduazione del fondo incentivante
1. La percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all’importo a base d’asta dell’appalto, come segue:
da 10.000 euro alla soglia comunitaria: 100 %
oltre la soglia comunitaria: 90 %.
Art. 15 Modalità di definizione del fondo incentivante
1.L’incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi è determinato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico della spesa.
Art. 16 - Ripartizione dell’incentivo
1.L’incentivo è ripartito in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche funzioni con le seguenti percentuali:
Responsabile unico del procedimento: 30-40%
Programmazione della spesa: 0-5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara: 10-15%
Direzione dell’esecuzione e verifica di conformità: 20-30%
Collaboratori per le funzioni di cui sopra: 5-10%
CAPO IV
Norme comuni
Art. 17 - Esclusione del personale dirigenziale
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3 del Codice è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Per le funzioni svolte dal personale dirigenziale, le quote di incentivo costituiscono economia. Se a tali funzioni partecipano collaboratori che non rivestano tale qualifica, l'incentivo da distribuire agli stessi è determinato nella misura del 50% della quota prevista per la funzione.
Art. 18 - Funzioni svolte in forma “mista”
0.Xx caso di attività svolte da personale interno ed esterno all’ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell’apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, se accertate e dichiarate dal RUP d’intesa con il competente responsabile di servizio/settore.
Art. 19 - Violazione di obblighi o negligenza
1. I responsabili delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento che violino gli obblighi posti a loro carico da leggi o regolamenti o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo.
Art. 20 - Riduzione dell’incentivo in caso di aumento dei costi o dei tempi di esecuzione per cause imputabili ai dipendenti
1. Se durante le procedure per l’affidamento di lavori si verificano significativi ritardi, tali da determinare danni all’Ente, perdita di opportunità di finanziamenti o aumenti di costo, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Se si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 106, comma 1, del Codice, l’incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto come previsto nella tabella seguente.
3. Se in fase di realizzazione dell’opera non vengono rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), l'incentivo per il Responsabile del procedimento, la Direzione dei lavori e il Collaudatore sarà ridotto come indicato nella tabella seguente.
4. Se durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano significativi ritardi tali da determinare danni all’Ente, perdita di opportunità di finanziamenti o aumenti di costo, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Se si verificano ritardi in sede di esecuzione di contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
6. Nel caso di ritardi in sede di esecuzione o di aumenti del tempo o dell'importo contrattuale superiori al 50% non verrà corrisposto alcun incentivo.
TIPO DI AUMENTO | MISURA DELL'AUMENTO | RIDUZIONE INCENTIVO |
TEMPI DI ESECUZIONE | Entro il 20% del tempo contrattuale | 10% |
Dal 21 al 40% del tempo contrattuale | 30% | |
Oltre il 40% del tempo contrattuale | 50% | |
COSTI | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 20% |
Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale | 40% | |
Oltre il 40% dell'importo contrattuale | 60% |
Art. 21 - Attribuzione dell'incentivo
1. L’incentivo è attribuito a ciascuno secondo le quote determinate dal presente regolamento. Ai fini della attribuzione il responsabile deve comunque tener conto:
del rispetto dei tempi previsti per la specifica funzione;
della completezza e correttezza della funzione svolta;
della competenza e professionalità dimostrate;
dell'andamento delle relazioni fra i componenti del gruppo di lavoro con riguardo agli obiettivi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità dell'intervento.
2. Ai fini dell’attribuzione dell’incentivo gli elementi che incidono sulla valutazione vengono sinteticamente indicati nel provvedimento del Responsabile di servizio/settore.
Art. 22 - Funzioni articolate e singole
1. Se una funzione viene svolta da più dipendenti (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l’attività specifica, l'intera quota viene attribuita, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.
Art. 23 - Sostituzione di un componente del gruppo di lavoro
0.Xx caso di sostituzione di un componente del gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta, come attestato dal dirigente o responsabile del servizio.
Art. 24 - Liquidazione dell’incentivo
1. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o fornitura, a condizione che sia stata espletata la procedura comparativa e individuata la migliore offerta.
2. Il responsabile del servizio/settore, previa verifica delle funzioni svolte dai componenti del gruppo di lavoro, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
3. Ai fini della liquidazione, il responsabile predispone una scheda nella quale, per ciascun componente del gruppo di lavoro, riporta:
- tipo di attività svolta;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi.
4. I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi al Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
5. La liquidazione dell’incentivo avviene alla scadenza dell’anno di riferimento per i lavori, servizi e forniture le cui procedure di aggiudicazione si siano concluse nell'anno.
Art. 25 - Conclusione di singole operazioni
1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 20, le prestazioni assegnate a ciascuno sono da considerarsi svolte:
per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del relativo
provvedimento;
per la verifica dei progetti, con l’invio al RUP della relazione finale di verifica;
per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia
dell’aggiudicazione;
per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche programmate;
per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;
per il collaudo statico, con l’emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l’emissione della certificazione di regolare esecuzione;
per il collaudo, con l’emissione del certificato di collaudo finale.
Art. 26 - Liquidazione e limiti
1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi per funzioni tecniche medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo superino detto limite, le eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per il Comune.
Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali
1.Per le attività svolte a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell’incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo se il relativo finanziamento sia stato previsto all'interno del quadro economico degli interventi.