ACCORDO TRA IL
ACCORDO TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ElL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE
SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
"-"-�
n Govemo della Repubblica Italiana e il Govemo della Repubblica Gabonese, qui di seguito
dcnominati Ie "Parti Contraenti",
desiderosi di creare condizioni favorevoli per �:PiU grande cooperazione economica lra laro e in particoIare in cia che conceme gli investimenti -di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente sui territorio dell'allra Parte Conlraente e,
ricon08cendo che l'incoraggiamento e 1a protezione reciproche, su1la base degli ac intemazionali, di tali investimenti contnouiran a stimolare I'iniziatia privata e ad acsc 1a prosperitA delle due Parti Con1raenti,
hanno convenuto quanto segue:
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1
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ARTI CO!,O
DeflnlzloDI
Ai sensi del presente Accordo:
1. n termine "investimento" indica, indipendentemente dal forma giwidica scelta e dal sistema giwidico di riferimento, tutti i beni investiti, prima 0 dopo l'en11'ata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica 0 giwidica della Parte Con11'aente, nel tenitorio dell'al1ra Parte Contraente, confonnemente alle leggi e regolamenti di detta Parte. In un tale contesto genera1e, il tene "investimento" designa, in particolare, ma non esclusivamente:
a) i beni mobili e immobili, cos! come ogni al11'o diritto di proprietA "in rem", ivi compresi i diritti reali di garanzia su una proprietA di terzi, in quanto essi poso essere impiegati ai fini dell'investimento;
b) Ie azioni, Ie quote sociali od ogni altra forma di partecipazione aile societA costituite sui territorio di una delle· Parti Con1raenti, Ie obbligazioni e ogni altro titolo di credito, come pure i titoli di Stato e pubblici in generale;
c) i crediti finanziari ad ogni al1rO dirit per impcgni 0 prcstazioni aventi 1Dl. va10re economico e associati ad 1Dl investimento, a1lo stesso modo che gIi introiti degli investimenti reinvestiti, come definito al paragrafo 5 del pmlente articolo;
d) i diritti d'autore, marchi commerciali, �ct "design" industrial e_altri diritti di proprieti intellettuale e industria1e, "know how", ilegreti commerciali, denominazioni conunerciali e "good wil";
e) ogni diritto di natura economica, atbuito dalla leggc 0 da1 contratto, ogni licenza e concessione confoni alle disposizioni in vigore per l'esercizio di attiviti economiche, comprcsa la prospezione, la coltivaziOl, l'estrazione e 10 sftuttamento di risorse naturali
2. n termiIle "Investitore" designa una persona fisica 0 giuridica della Parte Con1Iaente che
ha efettuato 0 effettua degli investimenti nel tenitorio dell'altra Parte Contraente.
3. n tene "persona fiska" designa, per ognuna della Pat C6n1raenti, una persona fisica
avente la nazionalita eli quclla Parte, confone alia legislazione in vigore.
4. n tene "persona g1urldlca" designa, per ciaSClUla delle Pat Conlracnti, ogni entiti avente la propria sede nel tenitorio eli una delll Pat Contraenti, e riconosciuta da quclla conformernente alle leggi naziona1i, come organism pubblic� societi di persone 0 di capi� fondazioni, associazioni, indipendenternente da1 fat �he la lora rcsponsailita sia limitata 0 no.
5. n tene "reddlti" designa Ie som1, otute 0 da ottenere in seguito ad 1Dl
investimento, contJksi in particolare, profit 0 parte dei profit interess� rendimenti di capi�
dividen� "royalties·, retnbuzioni per l'assistenza e i servizi tecnici e al1re sonune dowte, compresi i redditi reinvestiti e gIi aumenti di capitale.
6. n tene "terrltorlo" designa Ie zone delimitate dalle frontiere terrestri e Ie "zone marittime". Queste comprendono Ie zone marine e sottomarine sottoposte alla sovranita delle Pat Contraenti 0 sulle quali queste esercitano, conformernente al diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizionali.
ART.I COLO 2
Promozione e protezlone degll investimenti
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1. Ciascuna delle Parti Contracnti incoraggia gIi invcstitori dell'altra Parte Contracnte ad effcte gIi invcstimenti suI suo tenitorio cd autorizza gIi invcstimcnti confonnemcnte ana·
propria legislazione. .
2. Ciascuna della Parti Conlracnti assicura sempre un trattamcnto giusto cd equo agIi
invcstimcnti degll invcstitori dell'altra Parte Contracnte. Ciascuna delle Parti Contracnti assicura
che 1a gestione, il mantcnimento, il godimcnto, Ia trasfonnazione, Ia cessazione e Ia liquidazione dcgIi invcstimcnti cfct suI suo territorio dagli invcstitori dell'altra Parte Contracnte, come pure Ie societi e Ie imprese nelle quali questi invcstim�ti sono stati effettuati, non siano in nessuna
maniera colpiti da misure ingiustificate 0 discrimitorie.
I
ARTI COLO 3
Trattamento nazionale e Clausola della Nazione phI Favorita
1. Ciascunadelle Parti Con1racnti, sui proprio territorio, assicura agli invcstimcnti e ai redditi degli invcstitori dell'allra Parte Conlracnte un trattamcnto non mcno favorcvole di quello riservato agli investimcnti e ai rcdditi dei proprl cittadini 0 degli invcstitori di uno Stato terzo.
• 2. n lrattamcnto riservato alle attivita legate agli investimcnti degli investitori di ognuna delle Parti Contracnti non xxxx xxxx favorevole di quello accordato aUe attivita similari legate agli invcstimcnti degli investitori della Parte Conlracnte 0 di quelli di tutti i Paesi terzi.
3. Le disposizioni contemplate ai paragrafi 1 e 2 del prescote articolo non si riferiscono ai vantaggi e privilegi che una delle Parti Conlracnti riserva, 0 riservera, a un Paese terzo, sul1a base della sua apnenza a una Unione Doganale 0 Economica, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio, a un Xxxxxxx regionale 0 sUbregionale, a un Accordo economico internazionale multilaterale 0 sulla base di Accordi conclusi al fine di evitare Ia doppia imposizione 0 per facilitare il coIDrnercio trans-frontaliero.
ARTICOLO 4
Indennlzzo per Dannl 0 Perdlte rlsultantl da Fatti dl Guerra 0 da AvveilimenU analogbL
- : ,
Gli investitori dell'una 0 dell'aUra delle Parti Contracnti i cui investimcnti subiscono, sui tcritorio dell'allra Parte Contracnte, delle pCrdite 0 dan per causa di guctTa 0 di altro conf1it an, rivoluzione, stato di cmcrgcnza nazionalc, rivolta, insurezione o SOnmiOS83 sui tcrtorio
della det Parte Contraente, ricevono un risarcimento adeguato e bcncficiano, in ogni caso, di un tratamento che non sara meno favorevole di quello accordato daIIa det Parte Contraente ai suoi propri investitori e non meno favorevole di quello ac daI delta Parte Contracnte ag1i
investitori di tutti gIi Stati terzi.
,
ARTI COhO 5
Indennlzzo In caso dl Nazlonalazlone 0 Esproprlo.
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1. Gli investimCQ,ti contcmplati nel presente Xxxxxxx non sarano soggctti a nessuna misura che limiti, a tempo determinato 0 indeterminat, i diritti di propricta, di posscsso, di controllo e di godimcnto che ad essi si ricollegano, fat eccezione per Ie disposizioni di legge e Ie pronunce e ordinanze cmesse daIIe autoriti giudiziarie competenti.
Gli investimenti degli investitori di una della Parti Contraenti non sarano dircttamente 0 indircttamente nazionalizzati, espropriati, sequestrati 0 sotoposti a delle misure aventi un effetto equivalente sui tcrtorio dell'altra Parte, sc non per fini di interessc pubblico 0 per motivi di intcresse nazionalc e contro un risarcimcnto imcdiato, completo e c:fcttivo e a condizione che tali misure siano adottate su una base non discrimitoria e confmmcmente alle disposizioni e aile procedure di legge.
D risarcimento adeguato sara equivalcnte aI valore effettivo dell'investimento sui mereato immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare 0 espropri sia stata anunciata 0 resa pubblica e sara determinato sulla-base di indici reali di rifcrimento internazionalmente. acccttati.
In presenza di difcoIta di verifica del valore di mercato, il risarcimento sara detemtinato sulla base di UDlI valutazione equa degli elementi costitutivi e distinti dell'impresa, nonche delle componenti e dei risultati delle atviti dell'impresa che ad essa si ricollegano. n risarcimento conlplendera gli interessi scaduti al data del pagamento, calcolati ai tassi "LIBOR sci mesi" e a partire dal data della 0 dell'esproprio. In assenza di un acdo Ira gli investitori e la Parte ospitante, l'amtare del risarcimento sara definite conformemente alle procedur di regolamento delle controveie contemplate all'articolo 9 del presente Xxxxxxx. Quando eso sara stato stabilito, il risarcimento veml rapidamentc saldato e autoriz al rimpatrio.
2. Le disposizioni del primo paragrafo del presentc articolo sarano aplicate ugualmente ai redditi di un investimento cosi come, in caso di liquidazione, ai benefici dell'indenniti di liquidazione.
3. Quando, dopo l'esproprio, il bene in questione non e stato nella totaliti 0 iD. parte, per i fini sopramenzionati, i proprietari 0 gli aventi causa han il diritto di acquistare di nuovo il bene alprezzo di mercato.
ARTICOLO 6
Trasferlmentl
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CiascUDl delle Parti garantisce agli investitori dell'allra Parte, dopoi/. parte loro di ogni fiscale, il trasferimento all'estero, ed in ogni divisa
convertJ.bile e senza ritardo ingiusticato, di quanto segue:
a) i capitali e Xx parti adonali dei capitali impiegati per il mantcnimento e l'accrescimento degli investimenti;
b) gli in1roiti netti, i dividendi, Ie "royalties", Ie remunerazioni per l'assistenza e i
servizi tecnic� gli interessi e alm profit
c) Ie 80mme derivanti dalla vendita totale 0 parziale, 0 dalla liquidazione, di un investimento;
d) i fondi per il rimborso dei prestiti relativi a un investimento e al pagamento degli interessi risultanti;
e) Ie fClmerazioni e Ie inden percepite dai cittadini dell'aUra Parte ConIraente in ragione del lavoro subordinate e dei servizi efttuati nell'ambito della n:alimozione di Wl investimento e1fettuato suI suo tenitorio, nella misura e secondo Ie modaIiti previste dalIe proprie leggi e n:golamenti nazionaIi in vigore;
f) il pagamento delle inden efttuato in virtU degli articoli 4 e 5 qui sopra.
2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del presente Xxxxxxx, Ie Parti Contraenti s'impegnano ad acordare ai lrasferimenti, di cui aI paragrafo 1 del presente articolo, il medesimo lrattamento di quello riservato ai lrasferimenti risuItanti dagli investimenti effettuati dagli investitori di Wl terzo, se questo si rivela.sse pil favorevole.
3. fiscaIi contemplati.- aI paragrafo 1 del presente articolo sono
consideratt come assoltC. quando l'investitore ha instaurato Ie procedure previste dal leggc della Parte Con1raente suI teritorio della quale l'investimento e stato ef.
ARTICOLO 7
Surroguione
Se una Parte ConIraente 0 WlO dei suoi Organismi ha concesso una garanzia assicuraliva conlro i rischi non comerciaIi per gli investimenti effettuati dai sui investitori suI tero dell'aIlra Parte e ha efato dei pagamenti sul base della garanzia accardata, questa Parte Con1raente sara riconosciuta SWTOgata di diritto, nella stessa posizione creditoria degli imprenditori
assicurati. Per cib che riguarda i pagamenti da effettuare a favon: di una delle Parti Contraenti 0 del suo Organismo in virtU di questa SWTOguione, si aplicherano rispetente gli articoli 4, 5 e 6 del pn:sente Accordo.
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ARTI COLO 8
Modallti del trasrerl�e:nU
I trasferimenti contemplati agli articoli 4, 5, 6 e 7 sarano effettuati senza ritardo ingiustificato e in ogni caso nel tene di sci mesi, a condizionc che il pagamento delle obbligazioni fiscali sia stato efet nel frat.
I detti Irasferimenti sarano cffcttuati in divisa tonvertJ.Dile al xxxxx xxx cambio applicabile alia data nella quale l'imprenditore domanda il trasferimento salvo 1m ac particolare Xxx l'imprenditore e l'istituto finanziao � .
, ARTI COLO 9
Regolamento delle Controversie tra gilInvestitori e Ie Part! Contraenti.
1. Le controvcrsie Ira IUla delle Parti Contraenti e gli investitori dell'allra Parte Contraente, relative agli indennizzi per esproprio, nazionalizzione, sequestro e misure analoghc, comprcse Ie conlroversie sull'anunontarc dell'indennizzo, dcvooo, nella misura del possibile, essere regolate amichevolmente.
2. Se IUla controversia non puO es regolata amichevolmente in 1m lasso eli tempo di sci mesi a cominciarc daIla data della richiesta xxx XXxx delle Parti, presentata per iscritto, l'investitore di cui Xxxxxxxx polra sottopore Ia controversia:
a) al Tn"lUlale della Parte Con1raente competente per territorio e alle sue istanze superiori;
b) a 1m TriblUlale arbilrale "ad hoc", coDformemente al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite suI Diritto Comerciale Internazionale (UNCITRAL);
c) al "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controvcrsie Relative agli Investimenti", per la messa in opera delle procedure d'arbitrato fissate daIla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, suI "Regolamento delle controversie relative agli investimenti Xxx Xxxxx e cittadini xxx xxx Stati".
•
3. I.e due Parti Contraenti si asteIrano dal trat, per via diplomatica, tunc Ie qucslioni relative ad Wl arbitrat<> 0 a Wla procedura in corso, fino a quando tali procedure non sarano tente e Wla delle Parti in causa non avri OII!.esso di ottcmpcrare a1 giudizio del Tn"bunale arbitrale 0 del Tribunale ordinario designat<>, nei" teanini d'esccuzione fisati dalla sentenza 0 nei ten da stabilirc sulla base della regolamentazione di diritto nazionale 0
inteInazionale applicabile in materia.
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ARTI COL 0 11\ .
Regolamento delle Controversie tra Ie Parti Contraenti
;
1. I.e controversie tra Ie Parti Contraenti relative all'interpretazione 0 all'applicazione del presente Accordo devono, nella misura del possibile, essere regolate amichevolmente per via . diplomatica.
2. Se Ie controversie non possono essere regolate nel termine di tre mesi a cominciare dalIa data nella quale Wla delle due Parti Contraenti ha presentato la richiesta per iscritto, esse sarano allora sottoposte, a domanda di Wla delle due Parti Contraenti, ad Wl Tribunale arbitrale "ad hoc", confonnemente aile disposizioni del presente articolo.
,
3. n TribWlale arbitrale sara costituito nella seguente maniera: OgnWla delle Parti Contraenti dovra previamente nominarc Wl membro di quest<> Tn"bunale nel termine di due mesi, a cominciare dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato. In seguit<>, i due membri sceglieranno Wl cittadino di Wl Paese terzo, che avra la carica di Presidente. n Prcsidente dovra essere nominato nel tene di tre I!lesi a contare dal data della designazione degli altri due membri.
4. Se Ie designazioni non sono state effcttuate nel termine previsto aI paragrafo 3 del presente articolo, ogtlWla delle due Parti Contraenti potri, in mancanza di altri accordi, domandarc che esse siano effete dal Presidente della Corte Internazona1c di Giustizia. Se quest<> e Wl cito di Wla delle Parti Contraenti, 0 se· gli e impossibile di accettarc quest<> incarico per a1tre ragioni, il vicepresidente xxxx invitat<> a farlo. Se il vicepresidente c anche lui Wl cittadino di Wla
delle due Parti Contraenti opurc se e anche luiimpossibilitato ad accettarc, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue, per grado d'anzianita, e che non e cittadino di Wla delle due Parti Contraenti xxxx invitato a farlo.
5. nTribunale arbilrale decided a maggioranza dei voti e Ie sue decisioni saran di natura obbligatoria. Ognuna delle. Parti Conlraenti prenderi a suo carico Ie spese del proprio arbitro e Xx spese relative alla sua partecipazione alia proc¢ura d'arbilrato. Le spese conccmcn1i il
Presidente e tutte Ie al1re spese sarano divise in modo Cquo Xxx Xx due Parti. nTnbunale arbi1rale
stabilird Ie proprie procedure. '
ARTICOLOll
Relazloni tra I Governl
,
Le disposizioni contenute nel presente Xxxxxxx sarano applicate indipendentemente da1
fatto dell'esistenza 0 menD di relazioni diplomatiche� consolari Xxx Xx Parti Conlraen1i.
I,
ART ICOL 012
Termini preferenziall
1. Se una questione e regolata tanto da1 presente Xxxxxxx che cia al1ro Xxxxxxx internazionale al quale Ie due Parti Conlraenti hano aderito, 0 e a11rimenti regolata da1 diritto internazionale generale, Ie Parti Con1raenti e i loro investitori beneficerano delle disposizioni pm favorevoli al loro caso.
2. II presente Accordo non influenza in nessun modo i termini a caraterc pil
favorevole conclusi Ira una delle Parti Conlraenti e gli investitori dell'allra Parte Conlraente.
-
ARTICOL 013
Disposlzloni ftnall
: :
1. n presente Accordo entIC1i1 in vigore aIla data nella quale Ie due Parti Contraenti avrano notificato fcsecuzione delle laro rispcttive procedur costituziona1i.
2. n presentc Accordo rcstcri in vigore per Wl periodo di dieci an a cominciare daIla data di esecuzione delle procedur eli notifica contemplate aI paragrafo 1 del presente articolo, e sari rinovato tacitamente per dei periodi di cinque a menu che una delle due Parti non 10 denunci per iscritto Wl an prima della scadcnza del in corso.
3. In caso di denWlCia, g1i investimenti effcpuati anteriormente alia data eli scadenza del presente Accordo rcsteranno da lui regolati per un, pcriodo di cinque an a contare daIIa steS8a data.
Go
In fcde di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tutti g1i effetti dai loro rispct vemi, hanno firmato it presente Accordo.
Fallo in duplice originale a Libreville, it 28 giugno 1999, in lingua itaiiana e in lingua
francese, i due testi facenti uguaimente fcde.
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Per iI Governo della Repubblica Italiana
_o �-
Xxxx XXXXX sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri
Per II ve n della Repubbl ca a nese
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B1lancl
Privatizzazione
F1nanze
della
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dell' Econol?ia, .
delle
e
PROTOCOLLO
,
1
In occasione della fin dell'Xxxxxxx tra il Govemo della Repubblica ltaliana e il Govemo della Repubblica Gabonese per Ia Promozione e la Protezione degli Investirnenti, Ie clausole seguenti sonG state accettate e devono essere considerate corne parte integrante del presente Xxxxxxx.
1. Con riferimento a11'articolo 3:
a) Le attivita legate agli investirnent� concementi l'acquisto, la vendita e il trasporto di: rnaterie prime e lora prodotti derivati, energia, cornbustib� attrezzature, cosi corne tut Ie aItre operazioni che vi si collegano 0 che sono legate aile iniziative irnprenditoriali relative aI presente Accordo, beneficerano ugualrnente sui tenitorio delle Parti Contraenti di un trattarnento non meno
favorevole di quello che e riservat'o aile attivita e alle iniziative sirnilari dei propri cittadini 0 degli investitori di un Paese terzo.
b) Ciascuna Parte Contraente regolamentera, secondo Ie proprie leggi e regolarnenti e nella rnaniera la piil favorevole possibile, Ie questioni concementi l'entrata, il soggiomo, illavoro e la circolazione sui suo tenitorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei mcrnbri delle loro farniglie che esercita&1.o delle attivita legate agli investirnenti nella spirito del presente Accordo.
2. Con riferimento a11'articolo 9:
Per quanta conceme l'arbitrato di cui aI paragrafo 2, punta (b) dell'articolo 9, questo dovra
essere etIettuato conforcrnente aI Regolarnento arbitrale della Cornrnissione delle Nazioni Unite per il Diritto Cornrncrciale Intemazionale (UNCITRAL), conternplato daI Risoluzione
dell'Ascrnblca Gencrale dell'ONU 31198 dd IS diccrnbre 1976, nel rispctto delle scguenti disposizioni:
.
a) gIi arbitri saranno nel numero di Ire e, se n on sano dei cittadini delle Parti Conlraenti, esai dovrano essere cittadini di Stati che inlratono delle relazioni diplomatiche con Ie Parti Contraenti.
n Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Stoccolma procedera, in qualita di "Apinting Authority" ai termini del Regolamento UNCITRAL, aile deaignazioni degli arbitri che si rivelerano necessarie ai termini del regolamento swnmenzionato;
Stoccolma sari la sede dell'arbitrato, salvo accordo diferente tra Ie Parti dell'arbitrato.
b) la deciliione del Tribunale arbitrale dom in tut i casi tenere canto delle disposizioni del presente Accordo e dei principi di diritto intemazionale generale, riconosciuti dalle Parti Contraenti;
n riconoscimento e l'esecuzione del giudizio arbitrale sui tertorio delle Parti Conlraenti sarano regolati dalle legislazioni nazionali rispettive, e cia nel rispet delle Convenzioni Intemazionali in materia, aile quali esse hano aderito.
,
Fatto in duplice originale a Librevile, il 28 giugno 1999, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti u gualmente fede.
Per il Governo della Repubblica Italiana
della nese
Xxxx XXXXX Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri
_-Em.l';.l-��- -.-�--:--�MBJ\. .
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_-- - Min1stro dell' Economia,
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. / _..--·- delle Finanze del Bilancic
e della Privatizzazione