CONTRATTO DI LICENZA VITAEVER TRA
CONTRATTO DI LICENZA VITAEVER TRA
Nethical S.r.l., società di diritto italiano con sede legale in Bologna (BO), alla Xxx Xxxxx Xxxxxx
x. 0/0, X. XXX 00000000000, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
(in seguito indicata come “Fornitore” o, indistintamente, come “Parte”)
E
, con sede in ( ), alla Via n. , X.Xxx C.F. , in persona del suo legale rappresentante ,
email: tel: , fax ;
PEC:
(in seguito indicato come “Utilizzatore” o, indistintamente, come “Parte”) (Fornitore e Utilizzatore di seguito collettivamente indicati come “Parti”)
PREMESSO CHE:
A) il Fornitore è una società che, attraverso l’utilizzo della propria tecnologia cloud in modalità SaaS (Software as a Service) e dei propri software, supporta da molti anni le principali organizzazioni che svolgono attività di assistenza domiciliare e territoriale, semplificandone la gestione;
B) il Fornitore ha sviluppato un software denominato Vitaever (in seguito indicato anche come “Software”), del quale detiene la titolarità esclusiva, che consente agli Utilizzatori di avere a disposizione molteplici servizi innovativi con i quali organizzare le attività di assistenza e le prestazioni erogate dal personale operativo. In particolare, il Software ha le seguenti caratteristiche principali:
• funzionalità di agende personalizzate per ogni operatore;
• sistema di geo-localizzazione e di calcolo del percorso migliore (Google API);
• gestione completa e aggiornata dei dati clinici con la firma e lo storico delle rilevazioni;
• rilevazione presenze;
• possibilità di definire piani assistenziali in base all'elenco delle prestazioni disponibili;
• sistema per voucher sociali;
• sistema di messaggistica interna;
• condivisione delle agende di programmazione, ecc.
C) Il Fornitore, in seguito all’obbligo dettato dagli impegni di accreditamento delle organizzazioni che vogliono lavorare nell’ambito ASC SO.LE, cioè l’obbligo di utilizzare la piattaforma xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx, dà la possibilità di utilizzare tale licenza alle sole aziende già accreditate in ambito ASC SO.LE. a fronte del pagamento di un corrispettivo come descritto nell’Allegato denominato ‘Listino prezzi’ e precedentemente già concordato con ASC SO.LE;
D) l’Utilizzatore è un soggetto già accreditato nell’ambito ASC SO.LE ed è tenuto ad utilizzare la piattaforma xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx, in seguito all’obbligo di tale utilizzato stabilito dagli impegni di accreditamento in ambito ASC SO.LE;
E) l’Utilizzatore riconosce che le informazioni tecniche e/o commerciali contenute nel presente Contratto, e negli Allegati allo stesso, sono da considerarsi confidenziali e totalmente riservate, in quanto la loro eventuale diffusione non autorizzata a Soggetti Terzi potrebbe essere utilizzata da aziende concorrenti in danno del Fornitore;
F) il Fornitore vieta l’utilizzo e la diffusione, a Soggetti Terzi, delle informazioni tecniche e/o commerciali contenute nel presente Contratto, e negli Allegati allo stesso, per scopi ulteriori rispetto alla valutazione delle stesse;
G) l’Utilizzatore si obbliga a non utilizzare e/o divulgare a Xxxxxxxx terzi le informazioni ottenute dal Fornitore nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Valore delle Premesse)
1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e ad esse le Parti riconoscono piena validità giuridica ed efficacia vincolante, restando pertanto obbligate a tutto quanto ivi espressamente indicato.
1.2 Le Parti confermano la veridicità e l’essenzialità, anche ai fini dell’interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.
Art. 2 (Definizioni)
2.1 Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:
“Software”: il software, accessibile mediante modalità SaaS (Software as a Service) denominato ‘Vitaever’;
“Allegato”: tutti i documenti allegati al presente Contratto, i quali descrivono le caratteristiche del Software e diversi livelli di servizio offerti dal Fornitore (a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo: offerta economica, modello d’ordine, preventivo, particolari modalità di esecuzione dei Servizi, ecc.;
“Soggetti terzi”: ogni soggetto diverso dal Fornitore, dall’Utilizzatore o dai loro dipendenti e collaboratori;
“Contratto”: il presente documento;
“Account”: lo spazio web, all’interno del Software, dedicato all’Utilizzatore.
Art. 3 (Durata del Contratto e recesso)
3.1 Il presente Contratto sarà valido dal 01/02/2017 al 31/12/2019.
3.2. Alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo, il Contratto non si intenderà tacitamente rinnovato.
3.3 L’Utilizzatore avrà il diritto di recedere in ogni momento dal presente Contratto, dando comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata a/r oppure all’indirizzo PEC del Fornitore, xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
3.4 L'esercizio del diritto di recesso non esonera l’Utilizzatore dalle responsabilità incorse e dalle obbligazioni assunte prima che la risoluzione abbia effetto, compreso l’impegno a saldare quanto dovuto al Fornitore fino all’ultimo mese di effettivo utilizzo.
3.5 Alla risoluzione del contratto, il Fornitore provvederà a rimuovere, a propria discrezione, l’accesso al Software, agli eventuali ulteriori servizi oggetto del presente Contratto e alla cancellazione dei dati eventualmente presenti all’interno dell’Account.
Art. 4 (Oggetto)
4.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura da parte del Fornitore all’Utilizzatore di una licenza per l’accesso in modalità SaaS (Software as a Service) del Software, secondo le caratteristiche e il livello di servizi espressamente indicati negli Allegati. Le descrizioni, i costi e le condizioni di tutti i servizi offerti dal Fornitore sono elencate dettagliatamente negli Allegati al presente Contratto.
4.2 Il presente Contratto disciplina qualunque versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all’Utilizzatore dal Fornitore. Successive versioni del Software che contengano termini e condizioni difformi rispetto al presente Contratto, saranno oggetto di una ulteriore richiesta di accettazione all’Utilizzatore in separato ed apposito Contratto.
4.3 Il Fornitore garantisce, esclusivamente per quanto di sua competenza e nei limiti dei servizi espressamente oggetto del presente Contratto, che il Software rispetta la normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali vigente alla firma del Contratto.
4.4 In virtù del presente Contratto e al fine di migliorare il servizio, il Fornitore è autorizzato ad inviare agli utenti del servizio questionari sull’utilizzo e le funzionalità del software.
4.5 In virtù del presente Contratto l’Utilizzatore consente al Fornitore di usare il proprio logo, per scopi informativi e/o di comunicazione, sia sui siti istituzionali del Fornitore, che sul materiale di presentazione del software Vitaever.
Art. 5 (Installazione ed utilizzo del Software)
5.1 Il Software viene messo a disposizione dell’Utilizzatore, da parte del Fornitore, mediante modalità SaaS (Software as a Service), una tecnologia che permette di gestire i servizi socio- assistenziali a domicilio in cloud. Le caratteristiche tecniche della tecnologia oggetto del presente articolo sono elencate specificatamente negli Allegati al presente Contratto.
5.2 Il Fornitore potrà applicare all’interno del Software alcune misure tecnologiche di protezione (in seguito indicate anche come ‘MTP’) per impedire l’utilizzo senza licenza o in modo illegale del Software stesso. L’Utilizzatore accetta espressamente che il Fornitore possa utilizzare tali MTP per proteggere il Software, il quale potrà contenere MTP che vadano a limitare la possibilità per l’Utilizzatore di effettuare procedure di installazione/disinstallazione del Software su un dispositivo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: pc, tablet, smartphone, ecc.), oltre un numero definito di volte per numero definito di dispositivi.
5.3 Durante la fase di installazione del Software, il Fornitore potrà verificare l’autenticità della licenza abbinata al Software. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore potrà attuare le seguenti procedure di verifica:
a. all’Utilizzatore potrà venire richiesto il proprio codice seriale univoco associato alla licenza relativa al presente Contratto;
b. durante la fase di installazione e/o durante i successivi utilizzi del Software, il Fornitore potrà generare automaticamente un codice univoco che verrà inviato ai server del Fornitore stesso.
Nel caso di mancata autenticazione del Software, l’Utilizzatore potrà contattare il servizio assistenza del Fornitore tramite le procedure specificate nel corso della procedura di installazione e/o sul sito del Fornitore.
Art. 6 (Responsabilità dell’Utilizzatore)
6.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Utilizzatore dichiara e conferma di aver verificato le caratteristiche tecniche ed economiche dei Software, e di averle trovati in tutto e per tutto conformi alle proprie aspettative ed adeguati alle proprie esigenze.
6.2 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore per danni di qualsiasi genere causati, nell’esecuzione del Software, dal Fornitore nei confronti dell’Utilizzatore o di soggetti terzi sarà, in ogni caso, limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave da parte del Fornitore e nel limite della restituzione del 100% (centopercento) dell’importo sino a quel momento effettivamente corrisposto dall’Utilizzatore. Le parti escludono espressamente la risarcibilità del danno ulteriore, fermo in ogni caso restando l’obbligo per l’Utilizzatore di fornire la prova del presunto danno.
6.3 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore non sarà responsabile nei confronti dell’Utilizzatore, per ogni danno derivante dalla perdita (diretta o indiretta) di profitti, guadagni, mancata produzione o mancati risparmi che possano derivare da ogni eventuale interruzione delle attività dell’Utilizzatore.
6.4 Il Fornitore, nel caso di danneggiamento o perdita dei dati dell’Utilizzatore, sarà responsabile esclusivamente delle normali operazioni di recupero dei dati atte al ripristino della condizione di questi ultimi nello stato in cui si trovavano non più tardi delle 24 (ventiquattro) ore antecedenti la loro perdita o il loro danneggiamento.
6.5 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ogni azione per responsabilità contrattuale contro il Fornitore da parte dell’Utilizzatore, è soggetta ad un termine di decadenza pari ad 1 (uno) anno a decorrere dalla data di denuncia, o dalla data nella quale l’Utilizzatore sia venuto (o avrebbe, con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza, dovuto divenire) a conoscenza delle problematiche sulle quali si fonda la supposta responsabilità da parte del Fornitore.
6.6 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore non sarà responsabile di ogni conseguenza sui sistemi informatici dell’Utilizzatore derivante:
I. dall’eventuale installazione e/o utilizzo di software o servizi da parte dell’Utilizzatore stesso sul proprio sistema informatico.;
II. da modifiche della configurazione hardware e/o software effettuata dall’Utilizzatore stesso sul proprio sistema informatico.
6.7 Il Fornitore non è in alcun modo responsabile di ogni eventuale mancato raggiungimento dei risultati che l’Utilizzatore intenda ottenere grazie all’utilizzo del Software o di eventuali violazioni di legge effettuate dall’Utilizzatore, o da soggetti terzi, mediante l’utilizzo del Software.
6.8 Il Fornitore, nell’esecuzione del Software, verificherà che lo stesso sia compatibile e funzionante con la rete informatica dell’Utilizzatore stesso.
6.9 Le parti riconoscono che, salvo quanto specificatamente previsto per il Software, il Fornitore non presterà garanzia alcuna relativamente a possibili incompatibilità e/o effetti che potranno verificarsi sulla funzionalità del Software fornito dal Fornitore all’Utilizzatore, in relazione a modifiche hardware e/o software apportate dall’Utilizzatore sul proprio sistema informatico successivamente alla verifica di cui al presente articolo.
Art. 7 (Corrispettivi)
7.1 L’Utilizzatore si obbliga a corrispondere al Fornitore, a fronte della fornitura da parte di quest’ultimo del Software, i corrispettivi nella misura e con le modalità determinate negli Allegati e nel presente Contratto.
7.2 L’Utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni – incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte del Fornitore, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente Contratto – al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi.
7.3 L’Utilizzatore sarà responsabile nei confronti del Fornitore per il ritardo nel pagamento dei Corrispettivi, indipendentemente dall’imputabilità allo stesso del ritardo medesimo,
intendendo le Parti, con il presente articolo, addossare all’Utilizzatore il rischio del caso fortuito.
7.4 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti dagli Allegati o all’interno del presente Contratto, l’Utilizzatore dovrà corrispondere al Fornitore, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sulla importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale di mora previsto dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.
7.5 Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 60 (sessanta) giorni dal termine convenuto, l’Utilizzatore incorrerà, inoltre, in una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo per il quale non risultano rispettati i termini.
7.6 Fermo restando quanto disposto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere o interrompere la fornitura del Software, qualora siano trascorsi più di 30 (trenta) giorni dal decorso dei termini per il pagamento previsti dagli Allegati o dal presente Contatto. La predetta sospensione o interruzione, dovuta a fatto imputabile all’Utilizzatore, esonera completamente da responsabilità il Fornitore rispetto a ogni e qualsiasi danno che possa derivare all’Utilizzatore dalla sospensione o dall’interruzione stessa.
7.7 Fermo restando quanto disposto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, il Fornitore si riserva la facoltà di cancellare i dati contenuti nell’Account dell’Utilizzatore, qualora siano trascorsi più di 90 (novanta) giorni dal decorso dei termini per il pagamento previsti dagli Allegati o dal presente Contatto. La suddetta cancellazione, dovuta a fatto imputabile all’Utilizzatore, esonera completamente da responsabilità il Fornitore rispetto a ogni e qualsiasi danno che possa derivare all’Utilizzatore dalla cancellazione stessa.
7.8 Le somme di cui al presente articolo dovranno essere corrisposte come descritto nell’Allegato denominato ‘Listino prezzi’.
Art. 8 (Diritti di proprietà intellettuale)
8.1 Il Fornitore è e resta titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale direttamente o indirettamente connessi al Software, nonché dei diritti di proprietà intellettuale sul marchio “Vitaever” e sul nome a dominio xxx.xxxxxxxx.xxx.
8.2 Niente di quanto previsto nel presente Contratto implica la cessione, totale o parziale, dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente paragrafo all’Utilizzatore o la concessione a quest’ultimo di una licenza dal contenuto più ampio di quanto strettamente necessario ai fini dell’esecuzione del presente Contratto.
8.3 L’Utilizzatore, con l’accettazione del presente Contratto, riconosce che il Software (incluso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la struttura interna delle singole funzioni, il design, gli algoritmi, l’interfaccia, la grafica, ecc.) è stato sviluppato dal Fornitore e che lo stesso è tutelato dalle normative vigenti in materia di proprietà intellettuale e segreti
industriali - impegnandosi quindi a mantenere il massimo riserbo in relazione al Software - oltre a non divulgare o consentire a Soggetti Terzi l’accesso al Software.
Art. 9 (Licenze software di soggetti terzi e software open source)
9.1 Il Software potrà utilizzare software e/o librerie di società terze (anche di tipo open source), per i quali il Fornitore ha acquisito apposita licenza. L’elenco di tali software e/o librerie sono reperibili nella sezione ‘Licenze di terze parti’ all’url xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
9.2 In tale sezione l’Utilizzatore potrà verificare le singole condizioni di licenza specifiche per tali software e/o librerie. Con l’accettazione del presente Contratto, l’Utilizzatore accetta i termini e le condizioni relativi a tali software di terze parti.
Art. 10 (Utilizzo del Software per attività pericolose e/o in combinazione con sistemi
hardware)
10.1 Il Software non è stato progettato e/o realizzato per il suo utilizzo in ambienti pericolosi che richiedono prestazioni sicure (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: in sistemi medici di supporto diretto al mantenimento in vita di soggetti, in ogni altro caso nel quale eventuali errori del Software possano causare direttamente decessi, lesioni personali o gravi danni fisici, ecc.). In tali casi, il Fornitore non garantisce alcuna idoneità del Software per le attività sopra elencate.
10.2 Nel caso in cui il Software venga utilizzato in combinazione con dispositivi hardware non prodotti dal Fornitore, quest’ultimo – fatti salvi i limiti inderogabili di legge – non fornisce garanzia alcuna sulla relativa compatibilità e/o sul funzionamento del Software stesso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: garanzie implicite o esplicite relative ad eventuali idoneità per un fine particolare, affidabilità o precisione, ecc.).
10.3 Tale esclusione di garanzia non riguarda qualunque garanzia riguardante la corrispondenza alla descrizione (presente nel presente Contratto e/o negli Allegati) delle funzionalità dei Software.
Art. 11 (Aggiornamenti e servizi di assistenza/formazione)
11.1 Il Fornitore potrà, a propria e unica discrezione, eseguire aggiornamenti del Software mediante la comunicazione generale sul proprio sito web o secondo altre modalità comunicate all’Utilizzatore dal Fornitore stesso.
11.2 Tali aggiornamenti saranno disponibili ai sensi del presente Contratto o, in caso di modifiche sostanziali, la versione aggiornata del presente Contratto sarà oggetto di richiesta di una nuova accettazione da parte dell’Utilizzatore.
11.3 Il Fornitore potrà fornire all’Utilizzatore servizi di assistenza tecnica e/o installazione e/o formazione relativi al Software, i quali saranno disciplinati secondo termini (tecnici e
commerciali) da concordarsi in separato documento tra le Parti, o in apposito Allegato al presente Contratto.
Art. 12 (Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del trattamento)
12.1 Ogni eventuale dato personale comunicato al Fornitore dall’Utilizzatore verrà trattato, con modalità manuali ed elettroniche, esclusivamente per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto o, comunque, per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente.
12.2 Il conferimento dei dati personali da parte dell’Utilizzatore è facoltativo ma, in caso di rifiuto a fornirli, potrà essere pregiudicato il corretto adempimento del Contratto. In tal caso il Fornitore sarà esonerato da responsabilità per qualsivoglia danno o pregiudizio economico che l’Utilizzatore dovesse subire.
12.3 I dati personali non saranno diffusi ma potranno essere oggetto di comunicazione all’amministrazione finanziaria, all’autorità di p.s., all’autorità giudiziaria, ad istituti di credito e di assicurazione, ad enti previdenziali, assistenziali e fiscali e, comunque, ad ogni soggetto al quale la normativa vigente prevede debbano essere comunicati per il corretto adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione del presente Contratto.
12.4 L’Utilizzatore gode dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, del diritto di conoscere l’esistenza e l’origine dei dati personali trattati dal Fornitore, di ottenerne la comunicazione in forma intellegibile, di opporsi, per motivi legittimi, alla prosecuzione, anche parziale, del trattamento nonché di ottenere la modificazione dei dati trattati e, in caso di violazione di legge, la cancellazione degli stessi o il blocco del trattamento.
12.5 L’Utilizzatore (indicato di seguito, esclusivamente nel presente articolo, anche come “Titolare”) è titolare in via esclusiva del trattamento di ogni eventuale dato personale acquisito, immesso anche da soggetti terzi, salvato, elaborato e comunque trattato dallo stesso all’interno del proprio Account. Il Fornitore è tenuto, limitatamente a quanto obbligato con il presente Contratto ed alle operazioni tutte dettagliatamente indicate nel presente articolo, a rispettare le prescrizioni impartite dall’Utilizzatore sui dati eventualmente oggetto di trattamento.
12.6 Limitatamente al complesso delle eventuali operazioni di trattamento dei dati personali ricevuti e/o comunque gestiti e trattati dall’Utilizzatore nella fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto, l’Utilizzatore, nella sua qualità di Titolare del trattamento, con la sottoscrizione del presente Contratto designa e nomina il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, “Responsabile esterno” delle sole operazioni di trattamento dei dati personali eventualmente necessarie per l’adempimento del presente Contratto, con esclusivo riguardo all’esecuzione, su tali dati, di tutte le operazioni di trattamento necessarie alla fornitura dell’applicativo Software (Fornitore, indicato di seguito, esclusivamente nel presente articolo, anche come “Responsabile esterno”).
12.7 La designazione del Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui rimane unico ed esclusivo Titolare l’Utilizzatore, è da considerarsi valida ed efficace per tutta la durata del presente Contratto e per i rinnovi anche taciti che dovessero essere effettuati dalle Parti.
12.8 In qualità di Responsabile esterno del trattamento, il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, essendo soggetto che per esperienza, capacità ed affidabilità è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, limitatamente alla parte di trattamento a cui il Fornitore medesimo, con il presente Contratto, viene preposto. Conseguentemente il Responsabile esterno conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato dello stesso decreto e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute, riportate nel comma seguente.
12.9 Le istruzioni relative al trattamento alle quali il Fornitore, quale Responsabile esterno del trattamento, si impegna ad attenersi sono le seguenti:
a) il Responsabile esterno è autorizzato al trattamento di dati personali esclusivamente per la parte di trattamento e per il complesso delle operazioni alle quali, eventualmente, è tenuto in esecuzione del presente Contratto, con riferimento, in particolare, alla fornitura dell’applicativo Software in modalità SaaS all’Utilizzatore;
b) il Responsabile esterno deve adottare le necessarie misure di sicurezza, sia fisiche che informatiche, atte a proteggere l’integrità, la conservazione e la riservatezza dei dati, in particolare quella dei dati definiti sensibili dal D.Lgs. 196/2003, ove previsti nelle operazioni di trattamento. In particolare dovranno essere rigorosamente osservate, sia sui dati personali comuni che sui dati personali sensibili, le misure minime stabilite dall’allegato B al D.Lgs. 196/2003 (‘Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza’). In aggiunta il Responsabile esterno deve adottare eventuali ulteriori misure specifiche stabilite eventualmente dal Titolare, previa approvazione della stima presentata dal Responsabile esterno riguardo ai costi delle misure eccedenti quelle minime, come individuate dal dettato normativo;
c) il Responsabile esterno deve nominare per iscritto gli “Incaricati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 196/2003, individuandoli tra i soggetti, dotati delle necessarie competenze che operano sotto la diretta responsabilità del Responsabile esterno medesimo, ai quali quest’ultimo deve fornire appropriate e necessarie istruzioni previste dalla normativa in questione;
d) il Responsabile esterno deve informare prontamente il Titolare, in relazione ai trattamenti sopra elencati, di tutte le questioni rilevanti ai fini della legge vigente in materia (ad esempio richieste che Vi fossero inoltrate da parte del Garante, esiti degli eventuali accertamenti e/o controlli, richieste degli interessati, ecc.).
12.10 Il Responsabile esterno inoltre deve fornire un’adeguata formazione agli incaricati sugli obblighi imposti dalla legge ed in particolare sulle misure di sicurezza adottate.
12.11 Il Responsabile esterno garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l’Autorità.
12.12 Il Titolare, a sua volta, si impegna ad adempiere a quanto segue:
a) al rilascio delle informative ai soggetti interessati ed alla raccolta del relativo consenso presso i medesimi, ove necessario, nonché agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali che non siano stati espressamente affidati al Responsabile esterno e che siano stati da questi specificamente approvati per iscritto;
b) a manlevare, garantire e tenere indenne il Responsabile esterno per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a pagare a qualsiasi titolo in conseguenza delle omissioni circa gli adempimenti sopra menzionati, spettanti al Titolare del trattamento in via esclusiva o, eventualmente, tramite responsabili del trattamento diversi dal Responsabile esterno medesimo.
12.13 La designazione e la nomina del Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, contenuta nel presente articolo, ha efficacia dalla conclusione del presente Contratto e cesserà nel momento in cui perderà efficacia il Contratto medesimo.
12.14 Per tutte le operazioni che esulano dal trattamento dei dati personali indicato all’art.
12.1 del presente articolo, la Parti reciprocamente dichiarano, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver già ricevuto dall’altra Parte l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 13 (Interpretazione)
13.1 Fermo restando quanto disposto all’articolo 2 del presente Contratto, i termini tecnico- informatici, aziendalistici e commerciali contenuti nel presente Contratto dovranno essere interpretati nel senso comune e nel significato corrente che essi assumono nello specifico ambito di riferimento e secondo buona fede.
Art. 14 (Legge applicabile e foro competente)
14.1 L’interpretazione e l’esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.
14.2 Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del presente Contratto, tutte le controversie derivanti da, o comunque relative al presente Contratto, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del foro di Bologna (Italia).
Art. 15 (Traduzioni)
15.1 La versione del Contratto in lingua italiana rappresenta la versione originale di riferimento del presente Contratto tra le Parti. Ogni altra traduzione verrà messa a
disposizione dal Fornitore per meri fini di convenienza. La versione italiana prevarrà sempre e comunque in caso di eventuali differenze riscontrate tra la versione in lingua italiana e la versione tradotta in una diversa lingua.
Art. 16 (Conciliazione)
16.1 Per qualunque controversia derivante da, o comunque relativa al presente Contratto, le Parti si impegnano, prima di adire l’autorità giudiziaria, ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione secondo la procedura di seguito indicata. L’esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
16.2 La richiesta di conciliazione si intende proposta nel momento in cui viene inviata per iscritto alla controparte, a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi equivalenti), comunicazione contenente la descrizione della questione controversa. Il tentativo di conciliazione potrà essere esperito con le modalità che le Parti riterranno più opportune in relazione allo scopo, anche avvalendosi della partecipazione di un conciliatore nominato di comune accordo o, in caso di disaccordo, sorteggiato tra quelli proposti, in egual numero, dalle Parti.
16.3 La procedura di conciliazione dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma precedente. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle Parti prima della scadenza. Alla scadenza del termine, salvo che esso non sia stato prorogato, il tentativo di conciliazione si intende comunque esperito.
16.4 In caso di positivo esperimento del tentativo di conciliazione il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle Parti, costituisce accordo transattivo.
Art. 17 (Comunicazioni)
17.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente Xxxxxxxxx dovrà essere effettuata utilizzando i recapiti indicati in epigrafe.
17.2 La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte a mezzo raccomandata A/R (o mezzi equivalenti). Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.
Art. 18 (Clausola di completezza)
18.1 Il presente Contratto costituisce accordo completo tra le Parti con riferimento al suo oggetto e annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa, scritta o orale, eventualmente intervenuta tra le Parti sul medesimo oggetto.
18.2 Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al presente Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe.
Art. 19 (Clausola risolutiva espressa)
19.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione da inviarsi all’Utilizzatore con lettera raccomandata A/R (o mezzo equivalente), nel caso in cui quest’ultimo non adempia, anche parzialmente, ad una o più obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto.
19.2 Xxxx’evenienza di cui al paragrafo che precede spetterà al Fornitore il diritto al risarcimento dei danni subiti.
19.3 Il Fornitore ha, altresì, il diritto di risolvere il presente Contratto, con le modalità previste dal presente articolo, nel caso in cui venga dichiarato lo stato di insolvenza dell’Utilizzatore. In tal ultimo caso non si applica quanto previsto dall’art. 19.2 che precede.
19.4 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non avrà efficacia retroattiva, ma decorrerà dal momento in cui le comunicazioni di cui agli artt. 19.1 e 19.3 giungeranno all’indirizzo dell’Utilizzatore. Conseguentemente, rimarranno ferme le prestazioni già eseguite, per le quali continuerà ad essere dovuta la relativa controprestazione.
Art. 20 (Invalidità o inefficacia parziale)
20.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano ritenute nulle, annullabili o comunque inefficaci da parte della competente autorità giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché la competente autorità giudiziaria possa ritenerle valide ed efficaci.
***
Il presente Contratto, il cui contenuto è stato negoziato tra le Parti, viene redatto in n. 2 esemplari originali che le Parti stesse, sottoscrivendo il presente documento dichiarano di approvare in ogni sua parte e per l’intero. Ciascuna Parte ne riceve una copia.
Bologna, / /
Fornitore Utilizzatore
***
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l’Utilizzatore dichiara di aver letto e compreso e di approvare espressamente le seguenti clausole del presente Contratto:
Art. 3 (Durata del Contratto e recesso); Art. 4 (Oggetto); Art. 5 (Installazione ed utilizzo del Software); Art. 6 (Responsabilità dell’Utilizzatore); Art. 7 (Corrispettivi); Art. 10 (Utilizzo del Software per attività pericolose e/o in combinazione con sistemi hardware); Art. 14 (Legge applicabile e foro competente); Art. 16 (Conciliazione); Art. 19 (Clausola risolutiva espressa).
Utilizzatore
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Firma per la nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati, come meglio indicato all’art. 12 del presente Contratto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Bologna, lì
Per il Titolare del trattamento dei dati
Dott. Firma
Il Responsabile esterno Nethical S.r.l.
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXX Firma
[fine contratto]
LISTINO PREZZI
COSTI LICENZA
Licenza | Costo |
Vitaever – ASC SO.LE | 1,5% della movimentazione finanziaria effettiva per i servizi svolti nell’ambito ASC SO.LE |
COSTI DI FORMAZIONE (A RICHIESTA)
FORMAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA COOPERATIVA
COSTO ORARIO | 70,00€ |
DURATA MINIMA | 2 ore |
COSTO TRASFERTA | 40,00€ |
FORMAZIONE A DISTANZA
COSTO ORARIO | 60,00€ |
DURATA MINIMA | 2 ore |
MODALITA’ | Formazione on-line via Web, Skype, telefono |
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
TERMINI DI PAGAMENTO
Licenza e Help Desk
• fatturazione trimestrale posticipata e pagamento a vista tramite Bonifico Bancario
Formazione (on-site e on-line)
• fatturazione ad avvenuta formazione (pagamento BB 30gg DF)
Bologna, / /
Utilizzatore
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DESCRIZIONE SERVIZIO
Vitaever® è la migliore risposta a disposizione delle Associazioni, Cooperative e degli Enti Locali perché sfrutta le grandi potenzialità della tecnologia cloud computing in modalità SaaS (Software as a Service).
Consente di gestire e coordinare i servizi alla persona coniugando efficienza e risparmio, facilitando lo scambio di informazioni tra Ente/Cooperativa/Operatori e la generazione di report, ottimizzando gli orari di lavoro e l’organizzazione aziendale e riducendo gli oneri gestionali e i costi amministrativi.
Vitaever® è utilizzabile da un numero illimitato di Operatori/Utenti, attraverso dispositivi fissi e mobili (PC fisso, portatile, Tablet e Smartphone) e garantisce sicurezza, protezione e riservatezza del dato, attraverso l'utilizzo di protocolli sicuri e password individuali cifrate. Solo agli utenti autorizzati (compresi gli stessi Assistiti o loro familiari) è concesso visualizzare e modificare i dati personali e riservati. Questo garantisce il corretto trattamento delle disposizioni in materia di privacy. Il sistema permette, inoltre, di personalizzare, a livello di gruppo o di utente, i permessi di accesso a ogni modulo presente nel sistema, garantendo la massima flessibilità e profilazione nel definire l'accesso alle risorse.
I servizi messi a disposizione dal cloud Vitaever®, inoltre, permettono backup orari che garantiscono la sicurezza e la costante disponibilità dei dati.
La piattaforma Vitaever® può essere estesa ed utilizzata anche per altri servizi comunali e sovra comunali (gestiti attraverso Voucher o affidati in appalto) come il Sostegno Scolastico, i servizi di Pre e Post Scuola, il Trasporto Scolastico, l’Assistenza Domiciliare Minori e Disabili, la gestione degli Asili Nido in convenzione.
Infine, grazie a tecnologie sviluppate in collaborazione con l'Università di Bologna, viene eseguita la cifratura di tutti i dati sensibili mediante chiavi private a livello di singola licenza. Questo garantisce la riservatezza dei dati anche nei confronti di fornitori terzi e rende Vitaever® una tecnologia sicura per applicazioni in campo sanitario, socio-sanitario, socio- assistenziale e socio-educativo.
PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
Piattaforma Web configurata ad uso esclusivo dell’Ente committente;
Agenda condivisa da tutti i soggetti coinvolti (Ente, Coordinatore, Operatori, Amministrazione);
Rilevazione delle presenze degli Operatori;
Registrazione completa delle prestazioni erogate con lo storico degli interventi; Creazione di cartelle personali per gli Assistiti contenenti documenti, relazioni, fotografie;
Sistema di messaggistica interna;
Diari e note inseriti e visibili in tempo reale;
Sistema di geolocalizzazione e calcolo del percorso per raggiungere il luogo di lavoro;
Gestione di Voucher domiciliari in formato digitale;
Rendicontazione delle attività svolte;
Possibilità di accesso al sistema da parte dell’Assistito e dei suoi familiari;
Fatturazione e calcolo del costo di compartecipazione in base al livello ISEE.
BENEFICI ATTESI
Un sistema informativo integrato con l’ampia copertura funzionale quale ha Vitaever® è in grado di portare una ampia gamma di benefici:
L’organizzazione passa da una logica di rendicontazione ad una logica di gestione e monitoraggio del processo in tempo reale;
Diminuzione dei costi di gestione delle attività domiciliari e territoriali; Automazione della rendicontazione verso Enti territoriali e ASL (debito informativo), con abbassamento dei costi connessi;
Migliore capacità di pianificazione, anche a fronte di eventi inattesi;
Standardizzazione delle procedure operative; Informazioni ricche e tempestive al personale sul territorio;
Mitigazione dei rischi connessi ai passaggi di consegne, alla terapia, alla pianificazione della cura, etc.;
Tracciabilità di tutte le prestazioni e di tutti gli interventi Miglior controllo della distribuzione di presidi e farmaci.
Disponibilità di dati strutturati e ricercabili per studi epidemiologici e pubblicazioni
Dati e reporting per il controllo di gestione (business intelligence)
Possibilità di adottare best practices (protocolli di cura, prescrizione farmaci, …) già in uso presso altre realtà.
In quest’ambito le funzionalità sono state preventivamente concordate e definite assieme ad ASC SO.LE.. Il servizio è a disposizione a partire dall’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.
BROCHURE INFORMATIVA
E’ possibile scaricare la brochure del servizio al seguente indirizzo internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx.xxx
LICENZE VITAEVER
Descrizione | |
Vitaever – Basic | Questa licenza comprende tutte le funzionalità necessarie per la gestione, programmazione e rendicontazioni delle attività svolte dagli Operatori |
Vitaever Professional | Questa licenza comprende tutte le funzionalità presenti in Vitaever basic, alle quali si aggiungono la gestione dei Piani Assistenziali (PAI) e dei Diari. Inoltre, è attività la gestione Multireparto. |
Vitaever – Corporate | Tutte le funzionalità Vitaever sono attivate. |
Vitaever – ASC SO.LE. | Funzionalità concordate e definite assieme ad ASC SO.LE e accessibili attraverso l’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx |
Bologna, / /
Utilizzatore
Aggiornato al 26-10-2016 - [fine documento]