INDICE
C I T T A ’ DI M A N F R E D O N I A
(Provincia di Foggia)
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 19.02.1971
INDICE
CAPO I
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 1 – Termine di preavviso
Art. 2 – Avviso ai Consiglieri non residenti nel Comune Art. 3 – Richiesta di convocazione da parte dei Consiglieri Art. 4 – Consultazione atti relativi all’o.d.g.
Art. 5 – Consultazioni Atti d’Archivio
Art. 6 – Proseguimento sedute consiliari
CAPO II
DELLE SEDUTE CONSILIARI
Art. 7 – Luogo della riunione
Art. 8 – Sedute deserte
Art. 9 – Controlli dei presenti in aula Art. 10 – Segretario delle sedute Art. 11 – Processo verbale di seduta
Art. 12 – Comportamento dei Consiglieri in aula e poteri del Presidente
Art. 13 – Disciplina del pubblico presente in aula
CAPO III
DELLA PRESIDENZA DELLE SEDUTE
Art. 14 – A chi spetta la Presidenza
Art. 15 – Collocazione in sala del Presidente, degli Assessori e del Segretario
Art. 16 – Compiti del Presidente
CAPO IV DELL’ORDINE DEL GIORNO
Art. 17 – Approvazione processo verbale seduta precedente Art. 18 – Discussione degli argomenti all’o.d.g. votazione Art. 19 – Iniziative di proposte
Art. 20 – Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all’o.d.g.
Art. 21 – Celebrazioni e Commemorazioni
CAPO V DELLA DISCUSSIONE
Art. 22 – Relazioni scritte e orali
Art. 22/bis – Registrazioni su nastri –prese televisive
Art. 23 – Votazione immediata
Art. 24 – Diritto alla discussione - Autorizzazioni Art. 25 – Ordine nella discussione e votazione Art. 26 – Ordini del giorno ed emendamenti
Art. 27 – Numero e durata degli interventi – Delibera di C.C. n° 192/92 – Interpretazione
Art. 28 – Mozione d’ordine
Art. 29 – Interventi per fatto personale Art. 30 – Precedenza nella discussione Art. 31 – Divieti d’interruzioni
CAPO VI DELLA VOTAZIONE
Art. 32 – Modi di approvazione delle proposte
Art. 33 – Divieto di partecipazione alla discussione e deliberazione
Art. 34 – Ordine di votazione delle proposte
Art. 35 – Modi di espressione del voto
Art. 36 – Votazione dei nomi
Art. 37 – Computo dei voti e proclamazione Art. 38 – Maggioranza – schede bianche e nulle Art. 39 – Votazioni singole
Art. 40 – Assistenza degli scrutatori Art. 41 – Vidimazione schede contestate Art. 42 – Voto di consiglieri interessati
CAPO VII
DELLE INTERROGAZIONI, DELLE INTERPELLANZE E DELLE MOZIONI
Art. 43 – Facoltà di presentazione
Art. 44 – Natura dell’interrogazione – modi e tempi di presentazione
Art. 45 – Natura dell’interpellanza – xxxx e tempi di presentazione
Art. 46 – Ordine di discussione delle interrogazioni e delle interpellanze Art. 47 – Natura e modi di presentazione delle mozioni - discussione Art. 48 – Firmatari di emendamenti, interrogazioni ecc.
Art. 49 – Petizioni – facoltà di presentazioni
Art. 50 – Commissioni e gruppi consiliari
Art. 51 – Accordi tra rappresentanti dei gruppi consiliari
Art. 51/bis – Indennità ai Consiglieri Comunali
Art. 52 – Disposizioni finali
CAPO I
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 1 (Termini di preavviso)
La convocazione del Consiglio Comunale è fatta secondo le norme di legge con avviso scritto, contenente l’elenco degli argomenti da trattare.
L’avviso viene recapitato a mezzo di messo comunale al domicilio di ciascun Consigliere almeno 5giorni prima di quello fissato per l’adunanza iniziale, quando si tratti di sessione ordinaria: almeno 3 giorni prima quando si tratti di sessione straordinaria. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore: in tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all’adunanza lo richieda, ogni deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente. Ugualmente si procederà per gli argomenti iscritti in eventuali ordini del giorno suppletivi.
Art. 2
(Avviso ai Consiglieri non residenti nel Comune)
Il Consigliere che non risieda nel Comune deve eleggere il proprio domicilio e notificarlo all’Amministrazione, a meno che non richieda per iscritto che gli avvisi di convocazione e ogni altro atto gli vengano notificati nel Comune di residenza con lettera raccomandata.
Art. 3
(Richiesta di convocazione da parte dei consiglieri)
Quando la convocazione del Consiglio è richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, la riunione deve aver luogo entro il termine massimo di 10 giorni dalla presentazione dell’oggetto o degli oggetti da discutere.
Art. 4 (Consultazione atti relativi all’o.d.g.)
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio sono depositati presso la Segreteria Comunale almeno 72, 48 o 24 ore prima del giorno fissato per la seduta consiliare, a seconda che gli avvisi di convocazione siano notificati 5, 3 o 1 giorno prima.
I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti suddetti e di quelli che in essi siano richiamati o citati, come pure dei bilanci, dei conti consuntivi, dei verbali, delle sedute
consiliari. Il diniego del Sindaco deve essere sempre motivato per iscritto per l’eventuale appello del Consigliere al Consiglio.
Art. 5 (Consultazione Atti d’Archivio)
Il Consigliere, su autorizzazione del Sindaco, in qualsiasi momento può prendere visione di ogni atto o documento esistente nell’archivio del Comune. Il diniego deve essere sempre motivato per iscritto per l’eventuale appello del Consigliere al Consiglio.
L’autorizzazione o il diniego dev’essere espresso entro 24 ore.
Art. 6 (Proseguimento sedute consiliari)
Non ultimandosi la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno, ne è ammessa la continuazione nei giorni successivi.
Qualora ciò risulti dall’avviso di convocazione non è necessario altro avviso, bastando l’annuncio del Presidente, al termine della seduta.
In tal caso le sedute successive si considerano di prima convocazione.
CAPO II
DELLE SEDUTE CONSILIARI
Art. 7
(Luogo della riunione)
Le sedute consiliari si tengono nell’apposita aula del Palazzo Comunale. Qualora ciò sia impossibile per speciali circostanze o per gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, la Giunta Municipale, con apposita deliberazione, determina il luogo di riunione del Consiglio. Il Sindaco renderà edotta la cittadinanza dell’evento straordinario con apposito avviso pubblico.
Art. 8 (Sedute deserte)
Il numero dei Consiglieri necessario per rendere legale l’adunanza deve raggiungersi entro 1 ora da quella fissata nell’avviso di convocazione. Non verificandosi tale ipotesi, la seduta è dichiarata deserta. Della seconda convocazione sono da avvertire soltanto i Consiglieri non intervenuti.
Art. 9
(Controlli dei presenti in aula)
Accertata mediante appello nominale, per ordine alfabetico, la presenza di Consiglieri in numero legale per la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Segretario del Consiglio tiene nota dei Consiglieri che entrano in aula o ne escono. Quando in una qualsiasi votazione o all’appello nominale, che può essere ordinato dal Presidente in ogni momento di sua iniziativa o su richiesta di almeno un Consigliere, risulti mancante il numero legale, la seduta viene sospesa o dichiarata deserta, secondo che l’allontanamento dei Consiglieri abbia carattere temporaneo o definitivo.
Art. 10 (Segretario delle sedute)
Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario Generale del Comune, con funzioni che la legge gli attribuisce. In caso di impedimento o di collisione d’interessi nell’affare in trattazione, egli viene sostituito dal Vice Segretario Generale e, in mancanza anche di questi, da altro funzionario comunale munito dell’abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale, salva sempre la facoltà del Consiglio di scegliere il segretario fra uno dei consiglieri presenti.
Art. 11 (Processo verbale di seduta)
II processo verbale di seduta del Consiglio deve riportare il resoconto della riunione, con i punti principali delle discussioni.
L’indicazione delle proposte e l’annotazione del numero dei voti espressi a favore e contro ciascuna proposta.
Il verbale deve altresì indicare l’ora d’inizio della seduta e i nomi dei Consiglieri presenti alle diverse votazioni, con la specificazione di quelli che si sono astenuti.
Il verbale deve infine precisare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata seguita.
Art. 12
(Comportamento dei Consiglieri in aula e poteri del Presidente)
Se un Consigliere turba l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama: nei casi più gravi gli infligge una nota di biasimo, il Consigliere colpito dal provvedimento può chiederne l’annullamento al Consiglio, che decide per alzata di mano.
Per nessun motivo il Presidente può espellere il Consigliere dall’aula. Qualora la seduta non possa più essere controllata, il Presidente la dichiara sospesa o sciolta.
Art. 13
(Disciplina del pubblico presente in aula)
Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento delle discussioni.
Il Presidente richiama chi è causa di disordine e, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinarne l’espulsione dall’uditorio in caso di violenza o di oltraggio, anche l’arresto.
Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni del Presidente, questi può ordinare che sia sgombrata l’aula.
Per la polizia in aula, il Presidente si avvale di vigili urbani e di messi. La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
DELLA PRESIDENZA DELLE SEDUTE
Art. 14
(A chi spetta la Presidenza)
Il Consiglio è presieduto dal Sindaco: in sua assenza o in caso di suo legittimo impedimento, la presidenza spetta all’assessore delegato o, in mancanza, all’assessore più anziano; mancando gli assessori, assume la presidenza il Consigliere più anziano. A quest’ultimo spetta in ogni caso di presiedere il Consiglio nelle sedute successive alle elezioni comunali, limitatamente alle seguenti operazioni:
a) insediamento del consiglio ed esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti;
b) elezione del sindaco;
c) elezione degli Assessori effettivi e di quelli supplenti.
Art. 15
(Collocazione in sala del Presidente, degli Assessori e del Segretario)
Il Presidente siede al centro del banco riservato alla Giunta; accanto a lui siedono gli Assessori effettivi e quelli supplenti.
Il Segretario del Consiglio siede immediatamente alla sinistra del Presidente.
Il Presidente può chiamare, perché assista all’adunanza per il tempo necessario, il funzionario comunale il cui intervento si ravvisi utile per notizie e chiarimenti su materie all’ordine del giorno.
Art. 16 (Compiti del Presidente)
Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori. Apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l’ordine e regola in generale l’attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.
Nell’esercizio delle sue funzioni, egli è garante delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
DELL’ORDINE DEL GIORNO
Art. 17
(Approvazione processo verbale seduta precedente)
Appena dichiarata aperta la seduta, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda che risulti chiarito il proprio pensiero e a chi voglia proporre rettifiche. Queste ultime vanno sottoposte al voto del Consiglio.
Il processo verbale, se tutti i consiglieri sono d’accordo, può essere dato per letto.
Art. 18
(Discussione degli argomenti all’o.d.g. - Votazione)
Esaurite le formalità preliminari, il Presidente da inizio alla discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, seguendo la progressione numerica degli stessi e riservando per ultimi gli argomenti da trattare in seduta segreta.
Ogni Consigliere può proporre variazioni all’ordine di discussione, motivandole brevemente. Sulla proposta sono ammessi a parlare, oltre al Presidente, non più di due consiglieri; uno a favore e uno contrario.
La votazione avverrà per alzata di mano e la proposta sarà approvata se avrà ottenuto la maggioranza dei voti.
Art. 19 (Iniziative di proposte)
L’iniziativa delle proposte da trattarsi in Consiglio spetta, normalmente, all’autorità governativa, al Sindaco, ai Consiglieri.
Le proposte avanzate da meno di un terzo dei Consiglieri in carica possono non essere iscritte all’ordine del giorno. In tal caso, i Xxxxxxxxxxx proponenti, nella prima seduta consiliare, possono chiedere che le loro proposte siano iscritte all’ordine del giorno della seduta successiva. Il Consiglio decide mediante votazione per alzata di mano.
Art. 20
(Divieto di deliberare su argomenti non all’o.d.g.)
Non è ammessa alcuna discussione né alcuna deliberazione su argomenti che non figurino iscritti all’ordine del giorno.
Il Presidente può in ogni momento fare comunicazione su argomenti estranei all’ordine del giorno, ma su di esse non sono ammesse votazioni.
Art. 21 (Celebrazioni e Commemorazioni)
Ogni Consigliere ha diritto alla parola per celebrazione di eventi e per commemorazione di persone o di data di particolare rilievo.
Ciascun intervento dovrà essere contenuto in un tempo non superiore a 10 minuti.
CAPO V DELLA DISCUSSIONE
Art. 22 (Relazioni scritte ed orali)
La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una relazione del Sindaco o dell’Assessore del ramo o del relatore designato dalla eventuale Commissione incaricata di esaminarlo. Se la proposta è di un Consigliere, questi provvede ad illustrarla.
Qualora sull’argomento abbiano espresso pareri consulte o commissioni, essi devono essere portati a conoscenza del Consiglio unitamente alla relazione.
La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, ove sia stata trasmessa per iscritto ai consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.
Il Consiglio può deliberare l’audizione, intorno a singoli argomenti, di persone ad esso estranee quanto ne ravvisi l’utilità.
Gli schemi di regolamenti e di capitolati di appalto, le relazioni su bilanci ed ogni altra proposta che per la sua complessità meriti un attento esame preventivo, devono essere
consegnati in copia ad ogni Consigliere almeno contemporaneamente all’avviso di convocazione del Consiglio.
Art. 22 - bis (Registrazioni su nastri e prese televisive)
Durante le sedute del Consiglio Comunale i rappresentanti della stampa e di Aziende radiofoniche e televisive, sempre che ne diano preventiva comunicazione al Presidente dell’assemblea e si facciano dallo stesso riconoscere con la loro qualifica, possono effettuare registrazioni su nastri e prese televisive, sempre che gli apparecchi siano ben visibili.
I dibattiti delle sedute del Consiglio Comunale devono essere interamente registrati su nastro a cura del Comune e i nastri registrati devono essere ordinatamente raccolti e conservati nell’Archivio Comunale per almeno 5 anni.
Nel caso le registrazioni da parte del Comune non siano possibili, il Presidente dell’assemblea deve vietare le registrazioni e le riprese televisive di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 23 (Votazione immediata)
Se dopo la relazione nessuno chiede la parola, si procede subito alla votazione.
Art. 24
(Diritto alla discussione)
Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri, dopo averne ottenuta facoltà dal Presidente.
Art. 25
(Ordine nella discussione e votazione)
La discussione degli argomenti procede secondo l’ordine seguente:
a) discussione generale, seguita da eventuale proposta di votazione o di rinvio;
b) discussione particolareggiata sull’argomento per ogni singola parte o articolo, con eventuale presentazione di emendamenti e sottoemendamenti;
c) votazione complessiva sull’affare o sulle singole parti che hanno formato oggetto della discussione.
Art. 26
(Ordine del giorno ed emendamenti)
Durante la trattazione di ogni singola proposta ciascun Consigliere può presentare ed illustrare ordini del giorno ed emendamenti.
Sugli ordini del giorno o sugli emendamenti ciascun Consigliere può intervenire e anche presentare emendamenti.
Art. 27
(Numero e durata degli interventi)
Nella discussione generale di ogni argomento, ciascun Consigliere può parlare una sola volta.
Nella discussione sulle singole parti della proposta ciascun Consigliere può nuovamente intervenire, per non più di una volta su ogni parte della proposta e su ogni emendamento.
Gli interventi scritti non possono avere durata superiore ai quindici minuti.
Il Consigliere può pronunciare una dichiarazione di voto, di durata non superiore ai dieci minuti, su qualsiasi proposta, sempre che non sia previsto il voto segreto.
Ciascun Consigliere può intervenire per mozioni d’ordine, proposte pregiudiziali, sospensive o fatto personale.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 12 DELL’11.02.1992 IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Consigliere Xxxxxxxx:
Preso atto degli interventi favorevoli dei Consiglieri D’Xxxxxx ed altri, nonché della dichiarazione del Consigliere Xxxxxxxxx in ordine all’esigenza di informare preventivamente i Consiglieri così come meglio descritto nell’allegato verbale;
Visto l’art. 52 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Con voto unanimi espressi dai 32 Consiglieri presenti e votanti;
DA ATTO
che l’interpretazione dell’art. 27 deve essere intesa nel senso che anche gli interventi orali dei singoli consiglieri devono essere contenuti entro il limite massimo di 15 minuti per ovvi motivi di analogia.
Art. 28 (Mozioni d’ordine)
La mozione d’ordine è il richiamo a disposizioni di legge o regolamentari, sulla sua ammissione si pronuncia il Presidente e, se la pronuncia non viene accettata dal proponente la mozione, decide il consiglio per alzata di mano, senza discussione.
Art. 29 (Intervento per fatto personale)
Vi è fatto personale allorché il consigliere si ritenga offeso o si senta attribuire opinioni o fatti inesistenti o inesatti.
Chi chiede la parola per fatto personale ha l’obbligo di precisare in che cosa esso si concreti. Il Presidente decide se sussista o meno. Se la decisione del Presidente non viene accettata dal proponente, decide il Consiglio, per alzata di mano, senza discussione.
Art. 30 (Precedenza nella discussione)
Il Presidente da la parola secondo l’ordine delle richieste, a meno che taluno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d’ordine.
Art. 31 (Divieto d’interruzioni)
Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull’argomento in discussione.
A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne che al Presidente per richiamo al Regolamento.
CAPO VI DELLA VOTAZIONE
Art. 32
(Modi di approvazione di proposte)
L’affare posto in discussione può essere approvato, con o senza modifiche, respinto, rimesso all’esame di una commissione e semplicemente rinviato.
Art. 33
(Divieto di partecipazione alla discussione e deliberazione)
I Consiglieri che a norma di legge non possono partecipare alla discussione e al voto di un determinato argomento, hanno l’obbligo di uscire dall’aula.
Art. 34
(Ordine di votazione delle proposte)
Le proposte sono messe a votazione secondo il seguente ordine:
a) questioni pregiudiziali, cioè proposte intese ad escludere ogni deliberazione sull’argomento;
b) questioni sospensive, cioè proposte intese a rinviare la deliberazione;
c) richieste di inversione nell’ordine del giorno della seduta.
Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta, si intende che il provvedimento abbia ottenuto l’adesione di massima del Consiglio e si da quindi seguito alla votazione:
a) degli ordini del giorno, intesi a precisare l’atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o di parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento;
b) degli emendamenti e sottoemendamenti, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento;
c) delle singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più Consiglieri;
d) infine, del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche eventualmente apportate.
Art. 35
(Modi di espressione del voto)
L’espressione del voto è palese, salvo che la legge non prescriva il voto segreto.
La votazione palese ha luogo mediante alzata di mano o alzata e seduta, a scelta del Presidente. Ha luogo mediante appello nominale quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri presenti. L’appello nominale si effettua interpellando, per ordine alfabetico, ogni singolo Consigliere, il quale risponde SI o NO a seconda che intenda approvare o respingere la proposta.
In ogni tipo di votazione palese i Consiglieri che intendano astenersi dal voto devono dichiararlo.
La votazione per scrutinio segreto ha luogo a mezzo schede, eguali nella ferma, nelle dimensioni e nel colore. Nei casi di nomina, ciascun Consigliere deve scrivere sulla scheda i nomi dei candidati preferiti, o segnare una croce accanto ai nominativi prescelti se la scheda porta stampigliati i nomi dei candidati. Negli altri casi la votazione viene fatta mediante schede su cui è già stampigliato un SI o un NO, oppure non vi è alcuna stampigliatura: il Consigliere imbussola la scheda recante il SI se intende votare a favore, la scheda recante il NO se intende votare contro, la scheda senza stampigliatura se intende astenersi.
Art. 36 (Votazione dei nomi)
Quando si deve procedere all’elezione di più persone, le schede devono contenere un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. Tuttavia, le schede contenenti un numero maggiore di nomi sono considerate egualmente valide, ma si intendono votati soltanto i primi nomi fino al raggiungimento del numero consentito.
(Computo dei voti e proclamazione)
Nessun Consigliere può votare in sostituzione di altro Consigliere.
Terminata la votazione e contati da parte del Segretario i Consiglieri votanti, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti, comunicando quindi il risultato della votazione.
In caso di risultato dubbio, la votazione viene ripetuta.
Art. 38
(Maggioranza – Schede bianche e nulle)
Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge in cui si richiede una maggioranza qualificata, ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei voti.
I consiglieri che si astengono dal voto e coloro che non possano votare perché interessati a mente di legge, non sono computati fra i votanti. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che risultano bianche e quelle leggibili si computano ai fini della determinazione del quorum.
Nel caso in cui il numero dei partecipanti alla votazione sia dispari, la maggioranza è costituita dal numero di voti che raddoppiato dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.
Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
In caso di parità di voti, la proposta, s’intende non approvata; essa potrà essere ripresentata al Consiglio in una seduta successiva, per iniziativa della Giunta o a richiesta di almeno 6 Consiglieri.
Art. 39 (Votazioni singole)
Ogni proposta comporta una distinta votazione.
Le votazioni riguardanti i dipendenti comunali si effettuano separatamente nome per nome, anche se si tratti di provvedimenti plurimi.
(Assistenza degli scrutatori)
Nelle operazioni di voto il Presidente si avvale dell’assistenza di tre scrutatori, da lui scelti tra i Consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza.
Art. 41 (Vidimazione schede contestate)
Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario, e conservate nell’archivio comunale.
Art. 42
(Voto di consiglieri intererssati)
Non si computano nel numero dei voti riportati dalla deliberazione quelli espressi dai Consiglieri che avrebbero dovuto a norma di legge non partecipare alla votazione.
Nei casi dubbi la votazione va ripetuta.
CAPO VII
DELLE INTERROGAZIONI, DELLE INTERPELLANZE E DELLE MOZIONI
Art. 43
(Facoltà di presentazione)
Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l’attività del Comune.
Art. 44
(Natura dell’interrogazione – Modi e tempi di presentazione)
L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco, alla Giunta o ad un Assessore, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia
xxxxxx, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrano per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o sia per prendersi su determinati oggetti e, comunque, per ottenere informazioni sull’azione e sui proponimenti dell’Amministrazione.
L’interrogazione è proposta di regola per iscritto. In tal caso, essa è svolta nella prima seduta consiliare, nella quale il Sindaco o l’Assessore del ramo provvede a rispondere, salvo il diritto dell’interrogante di replicare, in un tempo non superiore a 5 minuti, per dichiararsi soddisfatto o meno.
E’ consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, in principio di seduta. In tal caso, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.
Nel presentare l’interrogazione, il Consigliere può chiedere risposta scritta. Questa deve essere data entro 10 giorni.
Nessun Consigliere può rivolgere in una stessa seduta più di due interrogazioni.
Art. 45
(Natura dell’interpellanza)
L’interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, alla Giunta o ad un Assessore, per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali siano stati compiuti o stiansi per compiere determinati atti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema, e in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell’amministrazione.
Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo precedente. L’interpellante però ha il diritto di illustrare, in un tempo non superiore ai 5 minuti, la propria interpellanza prima della risposta.
Qualora si dichiari non soddisfatto della risposta e intenda promuovere una discussione e una votazione sull’argomento, l’interpellante deve presentare una mozione. Tale iniziativa può essere presa anche da altro Consigliere.
Art. 46
(Ordine di discussione delle interrogazioni e delle interpellanze)
Le interrogazioni e le interpellanze su argomenti identici o analoghi possono essere svolte contemporaneamente.
Se il Consigliere non dispone diversamente, alla discussione delle interrogazioni e delle interpellanze viene destinata mezz’ora di tempo in ciascuna seduta consiliare. Le interrogazioni e le interpellanze non discusse per insufficienza di tempo sono rinviate alla seduta successiva.
Le interrogazioni e le interpellanze sono messe in discussione secondo l’ordine di presentazione. Quelle che si riferiscono a fatti di particolare interesse e urgenza, però, su decisione del Consiglio, possono essere svolte con precedenza.
Art. 47
(Natura e modi di presentazione delle mozioni - Discussione)
La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su un qualsiasi argomento che abbia già formato o meno oggetto di interrogazione o di interpellanza oppure anche in una proposta di veto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta ovvero un giudizio sull’intero indirizzo dell’Amministrazione, riflettente fiducia o sfiducia verso l’Amministrazione medesima.
Essa è presentata per iscritto ed è posta all’ordine del giorno della prima seduta, la quale deve aver luogo entro 10 giorni quando almeno un terzo dei Consiglieri in carica richieda allo scopo la convocazione del Consiglio.
Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione e il primo firmatario di ciascuna di esse, o chi per lui, secondo l’ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo chiedano.
Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse. Gli interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni, mentre gli interroganti intervengono brevemente al termine della discussione.
Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti.
Art. 48
(Firmatari di emendamenti, interrogazioni ecc..)
Ogni Consigliere può firmare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni congiuntamente ad altri, ma soltanto il primo firmatario, agli effetti dello svolgimento, ne è considerato il presentatore. Questi tuttavia, può farsi sostituire da altro firmatario.
Art. 49
(Petizione – Facoltà di presentazione)
Ogni elettore del Comune ha la facoltà di inviare petizioni al Consiglio Comunale.
La petizione viene portata a conoscenza del Consiglio, nella prima seduta, se è accompagnata dal certificato d’iscrizione nelle liste elettorali del presentatore e se questi appone la propria firma in presenza del Segretario Generale del Comune.
Le petizioni che si riferiscono a questioni deferite all’esame preliminare di una Commissione vengono portate a conoscenza della Commissione stessa.
Art. 50 (Commissioni e gruppi consiliari)
Su deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco nomina da tre a cinque Commissioni permanenti per l’esame preparatorio di tutti gli schemi di delibere consiliari che la Giunta o il Consiglio ritengono meritevoli di approfondimenti preliminari.
Tutti i Consiglieri comunali, escluso il Sindaco, sono chiamati a far parte ciascuno di una Commissione permanente.
Il Sindaco determina la composizione nominativa delle Commissioni permanenti sentiti i gruppi consiliari e ripartisce i Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo tra le Commissioni istituite rispettando il più possibile il principio della proporzionalità. I Consiglieri comunali che non facciano parte di gruppi numerosi o che rappresentino isolatamente forze politiche sono distribuiti equamente tra le varie Commissioni.
Ciascun Consigliere, a richiesta, può essere invitato a partecipare ai lavori di Commissioni di cui non faccia parte, senza diritto di voto.
Ciascuna Commissione nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, elegge, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, in prima votazione e la maggioranza semplice nella votazione successiva il proprio presidente, scegliendolo tra i componenti non appartenenti alla Giunta. Il Presidente convoca la Commissione di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco ovvero di almeno un terzo dei suoi componenti e la presiede.
Segretario della Commissione sarà uno dei commissari, eletto a maggioranza semplice.
Le conclusioni dei lavori di ciascuna Commissione, per singoli oggetti, sono presentate, per iscritto o anche oralmente al Consiglio da un relatore designato dal Presidente. I commissari che non condividono il punto di vista della maggioranza, possono presentare al Consiglio proprie relazioni di minoranza.
La Giunta e il Consiglio, nell’assegnare alle Commissioni gli schemi di delibere da esaminare, fissano un termine entro cui ciò deve avvenire. Scaduto il termine, se questo non viene prorogato, si può precedere senz’altro all’esame e al voto dell’oggetto in Consiglio Comunale.
Il Consiglio può deliberare anche l’istruzione, per singole questioni che per la loro natura non sia opportuno rimettere all’esame di una Commissione permanente, di apposite Commissioni speciali. Esso può altresì deliberare la istituzione di Commissioni d’inchiesta.
Valgono per le Commissioni speciali e per le Commissioni d’inchiesta le norme di cui al presente articolo.
Art. 51
(Accordi tra rappresentanti dei gruppi consiliari)
Tra una seduta e l’altra del Consiglio Comunale o, previa sospensione dei lavori, nel corso stesso di una seduta del Consiglio, il Sindaco può riunire i rappresentanti dei gruppi, per scambi di idee e accordi su problemi che interessino il Comune.
Alla riunione è invitato il più anziano di età di ciascuna rappresentanza consiliare formata da almeno due Consiglieri, salvo diversa designazione. Sono anche invitati i Consiglieri singoli rappresentanti di liste di candidati alle precedenti elezioni comunali.
Nelle riunioni dei rappresentanti dei gruppi non sono ammesse votazioni e le decisioni concordate non sono mai vincolanti per il Consiglio.
Art. 51 – bis
(Indennità ai Consiglieri Comunali)
Al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali spetta l’indennità prevista per legge nelle misure determinate dal Comune ai sensi della legge stessa.
Il Consigliere Comunale può optare per la percezione di una indennità di funzione in sostituzione del gettone di presenza.
Il Consigliere Comunale che usufruisce dell’indennità di funzione è soggetto alla detrazione di una somma pari all’importo del gettone di presenza, all’epoca vigente, per ogni assenza ingiustificata dalla seduta.
Entro 5 giorni dalla seduta il Consigliere assente è tenuto a presentare per iscritto le proprie motivate giustificazioni.
In assenza, o in caso di manifesta carente motivazione il presidente dell’Organo collegiale in questione dispone l’applicazione della decurtazione, ovvero per i casi dubbi ne rimette la decisione al Collegio stesso.
Art. 52 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti.
L’interpretazione del presente regolamento è rimessa al Presidente della seduta. In caso di contestazione, su richiesta di almeno un Consigliere, decide a maggioranza il Consiglio per alzata di mano.