Contract
06 Giovani NEET tra i 16 e i 29 anni- “Incentivo Occupazione Giovani”
Descrizione | L’Anpal, con il decreto n. 3/2018, ha previsto la misura “Incentivo Occupazione NEET”, a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato (full-time o part-time) anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante, giovani registrati al Programma “Garanzia Giovani” Con decreto Anpal n. 581/2018, la predetta misura è stata prorogata all’anno 2019 |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Incentivo pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 8.060 annui, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione In caso di assunzione con contratto di lavoro part-time, l’importo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto |
Datori di lavoro beneficiari | Tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), che non siano tenuti all’assunzione, esclusi i datori di lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano |
Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxx di età compresa tra i 16 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, cosiddetti NEET, che siano registrati al Programma Xxxxxxxx Xxxxxxx. I minori di 18 anni devono aver assolto al diritto dovere di istruzione e formazione |
Tipologia di contratto richiesto | - contratto a tempo indeterminato (full-time o part-time), anche a scopo di somministrazione; - contratto di apprendistato professionalizzante L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di socio di cooperativa. N.B. nel caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, l’incentivo spetta solo durante il periodo formativo e non spetta in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato. N.B. Per il medesimo lavoratore l’incentivo può essere erogato una sola volta e non può essere autorizzato per altre assunzioni, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del precedente rapporto. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | - Il datore di lavoro presenta all’INPS, su apposito modulo telematico, denominato “NEET” istanza di prenotazione dell’incentivo indicando tutti i dati relativi all’assunzione effettuata o da effettuare (lavoratore assunto o da assumere, regione e provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, importo della retribuzione media mensile, misura dell’aliquota contributiva datoriale, eventuale cumulo con l’incentivo di cui all’art 1, comma 100 e ss., l. n. 205/17) - L’INPS, verificati i requisiti di ammissione (iscrizione al Programma Garanzia Giovani, profilazione e presa in carico), verificata la disponibilità delle risorse, determinato l’importo dell’incentivo spettante, comunica al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo |
- Il datore di lavoro, entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, a pena di decadenza, se non l’ha già fatto, procede all’assunzione e conferma la prenotazione - L’erogazione dell’incentivo avviene mediante conguaglio dei contributi | |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | L’incentivo è cumulabile, ricorrendone le condizioni, con l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi previsto dall’art. 1, commi da 100 a 105, della legge 205/17 Al di fuori della predette cumulabilità, esso non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva L’incentivo può essere fruito nei limiti degli aiuti de minimis. Oltre tali limiti, esso può essere fruito se ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni: - l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti1; - il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito o sia assunto in i professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna i tutti i settori economici dello Stato2 |
Tempistica e scadenze | L’incentivo è previsto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione e deve essere fruito entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2021 |
Normativa e modulistica | Decreto Anpal n. 3/2018; circ. INPS n. 48/2018; decreto Anpal n. 581/2018 |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | L’incentivo non spetta in caso di assunzioni con - contratto di lavoro domestico; - contratto di lavoro occasionale; - contratto di lavoro intermittente; - contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. - trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (mancherebbe la condizione di NEET) L’incentivo non spetta se il datore di lavoro non è in regola con • l’adempimento degli obblighi contributivi; • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, laddove sottoscritti. |
1 Tale requisito non è richiesto qualora li posto di lavoro si sia reso vacante per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.
2 Le professioni e i settori economici caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere sono individuati, per il 2018, dal decreto Min. lav. n. 335 del 10.11.17.
L’incentivo, altresì, non spetta: • se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; • se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; • se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse; • se il lavoratore è stato licenziato nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulta con quest’ultimo in rapporti di collegamento o controllo. |