CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER UFFICI/SERVIZI COMUNALI E PER EVENTUALI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER UN PERIODO DI 48 MESI – SUDDIVISO IN DUE LOTTI
Direzione Bilancio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune
Servizio Provveditorato - Economato Ufficio Economato
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER UFFICI/SERVIZI COMUNALI E PER EVENTUALI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER UN PERIODO DI 48 MESI – SUDDIVISO IN DUE LOTTI
LOTTO N. 1 – FACCHINAGGIO PER UFFICI/SERVIZI COMUNALI LOTTO N. 2 - FACCHINAGGIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
Codice Identificativo Gara (CIG) Lotto 1 55682812D8 – Lotto 2 5568349AF3
Art. 01: Oggetto dell’Accordo Quadro Art. 02: Durata dell’Accordo Quadro Art. 03: Recesso
Art. 04: Importo dell’Accordo Quadro
Art. 05: Prestazioni ed esecuzione del servizio Art. 06: Tempi di intervento
Art. 07: Obblighi e oneri a carico dell’Aggiudicatario Art. 08: Invariabilità dei prezzi
Art. 09: Penalità
Art. 10: Assunzione e trattamento del personale dipendente Art. 11: Cessione del contratto
Art. 12: Personale responsabile del servizio
Art. 13: Controlli e verifiche del servizio della stazione appaltante Art. 14: Cauzione - Contratto
Art. 15: Responsabilità dell’Aggiudicatario Art. 16: Assicurazioni
Art. 17: Ammontare dell’Accordo Quadro – Aumento/diminuzioni delle prestazioni
Art. 18: Corrispettivo dell’Accordo Quadro – Modalità di pagamento Art. 19: Esecuzione in danno
Art. 20: Risoluzione – Rifusione danni e spese Art. 21: Subappalto
Art. 22: Deroghe
Art. 23: Condizione sospensiva
Art. 24: Controversie – Foro competente Art. 25: Rinvio a norme vigenti
Art. 26: Fallimento dell’Appaltatore o morte del Titolare Art. 27: Trattamento dei dati personali
Allegati al presente capitolato:
1. Allegato “A”: configurazione indicativa del servizio
2. Allegato “B”: fac-simile di redazione del giustificativo
3. Elenco prezzi
4. Allegato D.U.V.R.I.
PREMESSA
Nel presente capitolato d’appalto le parti contraenti verranno d’ora in poi denominate per brevità come segue:
Amministrazione Comunale di MONZA – Committente
Affidatario del presente servizio – Aggiudicatario
Responsabile dell’appalto per il Committente – Referente (Economo Comunale) Responsabile dell’appalto per l’Aggiudicatario – Responsabile di servizio
INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Costituisce oggetto del presente capitolato la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 59 D.Lgs.n. 163/2006, al quale affidare i servizi di facchinaggio, manovalanza e trasporti che si rendessero necessari sia per uffici/servizi comunali (Lotto n. 1) sia per consultazioni elettorali (Lotto n. 2).
Il presente accordo quadro definisce le prestazioni e le modalità di espletamento delle stesse.
L’accordo quadro prevede la predisposizione di contratti applicativi che, attraverso l’emissione di buoni d’ordine, indicheranno, per le necessità degli uffici/servizi comunali e in caso di svolgimento di consultazioni elettorali, l’entità delle prestazioni da eseguire. Il singolo contratto diverrà vincolante ed operativo al momento della ricezione, da parte dell’Aggiudicatario, del buono d’ordine.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo, entro il limite massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza dello stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare il servizio per l’intero importo previsto dall’accordo quadro.
La configurazione del servizio è indicata nell’allegato A. Le quantità riportate nell’allegato A sono puramente indicative.
ART. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’appalto avrà la durata di 48 mesi o fino alla concorrenza massima dell’importo di € 305.910,00 al netto degli oneri di sicurezza e IVA esclusa – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.090,00 IVA esclusa.
Tale importo è così ripartito:
⇒ Lotto n. 1 - € 237.600,00 IVA esclusa, oltre a € 2.400,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza;
⇒ Lotto n. 2 - € 68.310,00 IVA esclusa, oltre a € 690,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza.
L’appalto decorrerà dalla data indicata nella comunicazione di inizio servizio, indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto, salvo il diritto di recesso anticipato come stabilito al successivo art. 3.
Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della ditta aggiudicataria.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
ART. 3 - RECESSO
E’ fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi nove mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente o conforme alle prescrizioni previste dal presente capitolato. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere e di procedere ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo l’ordine di convenienza delle offerte presentate, così come rilevabile dal verbale di gara, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni.
A tal fine l’Amministrazione presenterà apposita richiesta all’Impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l’Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l’impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.
Oltre all’ipotesi predetta l’Aggiudicatario è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo di un preavviso di tre mesi, qualora il Committente intendesse provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio.
Fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 21 del presente capitolato, il Committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell’esecuzione;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.
Nei predetti casi l’Aggiudicatario concorderà un equo indennizzo con il Committente. L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l’Amministrazione Comunale potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.
ART. 4 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’accordo quadro è stabilito in €. 305.910,00 IVA esclusa – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 3.090,00 IVA esclusa, così suddiviso:
• Lotto n. 1 – Facchinaggio per uffici/servizi comunali: € 237.600,00 IVA esclusa – oneri della sicurezza € 2.400,00 IVA esclusa;
• Lotto n. 2 – Facchinaggio per consultazioni elettorali: € 68.310,00 IVA esclusa – oneri della sicurezza € 690,00 IVA esclusa.
All’atto dei singoli affidamenti, il corrispettivo da riconoscere all’operatore economico aggiudicatario sarà quello derivante dalle effettive prestazioni svolte.
Il prezzo del corrispettivo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l’esecuzione del servizio da svolgersi secondo le modalità indicate nel presente capitolato.
Gli oneri della sicurezza di ogni singolo affidamento verranno corrisposti in relazione alla quantità delle prestazioni da eseguire.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze, ovvero di procedere ad un’aggiudicazione parziale. L’Ente si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
ART. 5 . PRESTAZIONI ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
5.1. Prestazioni del servizio
Le prestazioni del servizio oggetto del presente capitolato sono quelle riportate nell’allegato A, e precisamente:
- movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di arredi le cui dimensioni non ne consentono il trasporto;
– movimentazione di attrezzature informatiche quali computer, stampanti, macchine fotocopiatrici, ecc.;
– trasporto e collocazione di sedie e tavoli, arredi ed altro materiale occorrente per manifestazioni, eventi o altre esigenze degli uffici/servizi comunali;
– ritiro materiale “fuori uso” (arredi, documentazione cartacea, attrezzature, ecc.) e conferimento presso idonei impianti di smaltimento autorizzati;
– trasporto e collocazione documentazione d’archivio (faldoni, registri, pratiche, ecc.), compreso l’eventuale conferimento presso idonei impianti di smaltimento autorizzati per la relativa distruzione (incenerimento o altro mezzo);
- fornitura materiale per imballaggio (cartoni, nastro adesivo, casse, ecc.);
– montaggio/smontaggio seggi e operazioni di facchinaggio/trasporti connesse a servizi elettorali;
– altri servizi di facchinaggio e complementari che si dovessero rendere necessari per le attività dell’Ente.
I servizi relativi alla presente procedura riguardano le prestazioni di piccola e media entità, ed escludono quindi le prestazioni di particolare complessità, quali ad esempio: traslochi o movimentazioni complessi ed articolati, per i quali l’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare idonee procedure per l’individuazione del contraente.
Non verrà riconosciuta come lavorativa la sosta per il pranzo.
5.2. Esecuzione del servizio
L’esecuzione dei lavori verrà effettuata come di seguito specificato. 5.3. Quantitativi
I quantitativi riportati nell’allegato “A” sono da ritenersi puramente indicativi.
Lotto n. 1 – Facchinaggio per uffici/servizi comunali
La Ditta provvederà ad effettuare i lavori secondo le necessità che verranno di volta in volta segnalate dall’Ufficio Economato.
I lavori potranno essere affidati anche per singole ore, anche per durate inferiori alla normale giornata lavorativa, e verranno pagati in base al tempo effettivamente impiegato.
L’Ufficio Economato provvederà ad inoltrare la richiesta di manodopera almeno due giorni consecutivi prima dell’esecuzione dei lavori. In caso di urgenza, la richiesta potrà essere effettuata anche un solo giorno prima.
La Ditta farà pervenire all’Ufficio Economato o allegato a ciascuna fattura, per ogni
lavoro eseguito, il prospetto delle ore impiegate, come da fac-simile allegato “B”, firmato per ricevuta dal responsabile del Servizio, per conto del quale è stata effettuata la prestazione. In mancanza, le fatture non verranno ammesse al pagamento sino al ricevimento del giustificativo comprovante l'avvenuta esecuzione dei lavori.
Per l’esecuzione dei lavori, l’Ufficio Economato provvederà ad emettere il relativo buono d’ordine, anche qualora l’ordine fosse preventivamente anticipato telefonicamente o a mezzo e-mail o via fax.
Qualora la Ditta effettuasse la chiusura estiva, o altra sospensione dell’attività, dovrà fornire l’indicazione del nominativo di altra Ditta che dovrà farsi carico dello svolgimento del servizio, agli stessi patti, oneri e condizioni.
La fatturazione dovrà comunque essere presentata dalla Ditta affidataria, che si assumerà la responsabilità per ogni e qualsiasi disservizio che possa essere stato causato dalla Ditta sostituta.
Lotto n. 2 – Facchinaggio per consultazioni elettorali
I lavori riguarderanno: carico, scarico, trasporto materiale, allestimento seggi e quanto altro indispensabile per il regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
La Ditta provvederà ad effettuare i lavori secondo le necessità che verranno di volta in volta segnalate dall’Ufficio Economato.
I lavori potranno essere affidati anche per singole ore, anche inferiori alla normale giornata lavorativa, e verranno pagati in base al tempo effettivamente impiegato.
L’Ufficio Economato provvederà ad inoltrare la richiesta di manodopera almeno due giorni consecutivi prima dell’esecuzione dei lavori. In caso di urgenza, la richiesta potrà essere effettuata anche un solo giorno prima.
La Ditta farà pervenire all’Ufficio Economato o allegato a ciascuna fattura, per ogni
lavoro eseguito, il prospetto delle ore impiegate, come da fac-simile allegato “B”, firmato per ricevuta dal responsabile del Servizio, per conto del quale è stata effettuata la prestazione. In mancanza, le fatture non verranno ammesse al pagamento sino al ricevimento del giustificativo comprovante l'avvenuta esecuzione del servizio.
Per l’esecuzione dei lavori, l’Ufficio Economato provvederà ad emettere il relativo buono d’ordine, anche qualora l’ordine fosse preventivamente anticipato telefonicamente o a mezzo e-mail o via fax.
Si precisa che potrà essere impegnato un elevato numero di persone contemporaneamente (25-30) e che in alcuni casi potrebbero essere previste anche prestazioni notturne, con conseguente necessità di stabilire dei turni di lavoro.
Il personale verrà organizzato in squadre, ciascuna delle quali affidata ad un responsabile.
Il responsabile della squadra dovrà essere fornito di telefono cellulare, il cui numero dovrà essere comunicato all’Ufficio Economato e al responsabile per il Tribunale (qualora il lavoro per le consultazioni elettorali coinvolgesse anche il personale degli Uffici Giudiziari).
Si precisa che la Ditta affidataria dei lavori dovrà garantire la massima puntualità nell’esecuzione dei lavori ed il numero di personale che sarà richiesto di volta in volta.
Le squadre di personale dovranno, nei limiti del possibile, essere composte dai medesimi operai per tutta la durata del servizio, per consentire una più puntuale e razionale organizzazione del servizio stesso.
Art. 6 – TEMPI DI INTERVENTO
Le prestazioni previste dal presente capitolato dovranno essere eseguite entro i termini che verranno indicati nell’ordine emesso dall’Ufficio Economato.
Art. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
La Ditta dovrà avere una sede operativa funzionante preferibilmente in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale. La ditta dovrà in ogni caso provvedere, pena decadenza, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, all’apertura di una sede operativa funzionante preferibilmente in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale, al fine di una puntuale esecuzione dell’appalto e a comunicarne, entro tale termine, il relativo indirizzo.
La sede operativa è richiesta per consentire lo svolgimento, in tempi brevi, di interventi urgenti che dovessero rendersi necessari, quali ad esempio trasporti, spostamenti ed interventi diversi richiesti da uffici/servizi comunali e uffici Giudiziari, in casi urgenti di pubblica utilità.
L’Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre i controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.
Entro dieci giorni consecutivi dall'avvio dell'appalto, l'Aggiudicatario provvederà alla presentazione al Committente della propria Valutazione dei Rischi ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008.
Il Comune comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo del Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dal Direttore/Datore di Lavoro della Direzione Committente .
L'Impresa aggiudicataria deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Responsabile del servizio in loco per ogni area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dall’art.
26 del Dlgs n. 81/2008 ed altresì consentire al Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria in loco di attivare, quando necessario, le previste procedure e le misure di coordinamento.
L'Aggiudicatario dà atto, senza riserva di sorta:
- di aver sottoscritto il relativo verbale congiunto di sopralluogo per la comunicazione dei rischi e di avere conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori;
- di avere preso visione, ed eventualmente integrato ove concordemente ritenuto opportuno, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), elaborato dal Datore di Lavoro Committente, indicante le misure adottate per eliminare i rischi sul lavoro dovuti alle interferenze sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs n. 81/2008.
L’Impresa appaltatrice dovrà assicurare la presenza durante le ore di servizio di un proprio rappresentante o incaricato che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, comunicandone il nominativo al Servizio Provveditorato-Economato. L’Impresa appaltatrice dovrà comunicare ai suddetti uffici, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile, al fine di provvedere tempestivamente alle chiamate urgenti; tale Responsabile dovrà avere delega operativa rilasciata dall’azienda per ciò che riguarda la conduzione tecnica dell’appalto. Presso tale sede e a tale referente, quindi, l’Amministrazione comunale potrà rivolgersi in qualsiasi momento, per esigenze di servizio.
Più in generale, l’Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti utilizzati. L'Aggiudicatario si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.
Sono a completo carico dell'Aggiudicatario gli oneri relativi all'impiego di:
a) divise per il personale impiegato;
b) tessere di riconoscimento e distintivi;
c)attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio;
d) ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.
L'Aggiudicatario deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno:
❖ alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;
❖ all’allontanamento di eventuali residui derivanti dagli interventi effettuati. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
Adempimenti successivi all’aggiudicazione
L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza all'art. 38, comma 3, del Dlgs n. 163/2006,
dovrà produrre, entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria:
- l’originale o la copia autenticata ex DPR n. 445/2000 dell'eventuale atto di procura speciale del firmatario l’offerta;
- la documentazione comprovante quanto autocertificato, per il triennio 2011-2012- 2013, relativamente allo svolgimento di servizi analoghi e al fatturato globale, ove non già prodotta in sede di gara;
- (eventuale in caso di avvalimento) le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che l’impresa concorrente e quella ausiliaria metterà ciascuna a disposizione per l’esecuzione dell’appalto.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.
La stazione appaltante procederà altresì alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'escussione della cauzione provvisoria, nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
In esito alle verifiche di cui sopra si darà luogo all’aggiudicazione definitiva che verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione dirigenziale.
Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve, inoltre, produrre nel termine indicato dall’Amministrazione:
a) l'atto costitutivo della Riunione Temporanea d'imprese o del Consorzio (qualora l'aggiudicataria sia tale), ai sensi dell'art. 37 del Dlgs n. 163/2006, con procura conferita in forma pubblica;
b) versamento delle spese contrattuali quantificate dall’Amministrazione Comunale;
c) copia autentica della polizza R.C.T., di cui all'art. 16 del capitolato;
d) il nome del responsabile del servizio in loco di cui agli artt. 7 e 12 del capitolato;
e) la comunicazione dell’indirizzo della sede operativa dell’Impresa, come previsto all’art. 7 del Capitolato;
f) il piano di Xxxxxxxxx elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
g) l’indicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge
n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dei nominativi delle persone autorizzate ad operarvi.
Scaduto inutilmente il suddetto termine, l'aggiudicataria sarà considerata inadempiente e l’Amministrazione potrà assegnare il contratto, a carico, rischio e maggiori spese dell'aggiudicataria inadempiente, al concorrente che segue in graduatoria con le modalità indicate nel precedente articolo 3.
L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente a tali inadempienze.
L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria mentre per il committente è subordinata alla stipulazione del contratto.
Alla stipulazione del contratto, mediante rogito a cura del Segretario Generale dell’Amministrazione Comunale, si provvederà in forma pubblica, solo dopo "l'accertamento antimafia" presso la competente Prefettura.
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, nel rispetto del Dlgs n. 53/2010, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.
Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente. Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l’IVA, imposta sul valore aggiunto, per la quale l’Aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.
Art. 8 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell’Aggiudicatario in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (indice FOI).
L’Amministrazione appaltante dovrà a tale scopo predisporre apposito atto Amministrativo per la definizione dell’importo dovuto per la “revisione”, che dovrà essere fatturata a parte.
Art. 9 - PENALITÀ
Qualora lo svolgimento dei lavori non venisse effettuato secondo quanto concordato, si provvederà ad applicare le penali come segue:
a. presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato per l’esecuzione del lavoro, con un ritardo ingiustificato fino a 30 minuti: verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore indicativo del servizio per un periodo di 48 mesi;
b. presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato per l’esecuzione del lavoro, con un ritardo ingiustificato oltre 30 minuti e fino a 60 minuti: verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore indicativo del servizio per un periodo di 48 mesi;
c. presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato per l’esecuzione del lavoro, con un ritardo ingiustificato oltre 60 e fino a 90 minuti: verrà applicata una penale pari allo 0,7 per mille del valore indicativo del servizio per un periodo di 48 mesi;
d. presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato per l’esecuzione del lavoro, con un ritardo ingiustificato oltre 90 minuti: verrà applicata una penale pari all’1 per mille del valore indicativo del servizio per un periodo di 48 mesi, oltre a ricorrere ad altra Impresa per l’esecuzione del lavoro commissionato, addebitando alla ditta inadempiente il relativo costo;
e. per ogni operaio e/o mezzo inviato in meno rispetto a quanto richiesto: verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore indicativo del servizio per un periodo di 48 mesi;
f. per ogni operaio che si dovesse assentare durante l’esecuzione del lavoro, senza relativa sostituzione: verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore indicativo del servizio per un periodo di 48 mesi;
g. per ogni mezzo che dovesse essere utilizzato dalla ditta per altri lavori e/o sedi, che non riguardano i lavori commissionati, senza relativa sostituzione: verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore indicativo del servizio per un periodo di 48 mesi.
Per tutte le casistiche sopra riportate, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto.
All'applicazione delle penalità si procederà in contraddittorio con l’Aggiudicatario, tramite apposita nota scritta.
Il Committente procederà al recupero delle penalità a carico dell’Aggiudicatario mediante ritenuta diretta sui corrispettivi e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 14 del presente capitolato.
Le penalità verranno comminate ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010.
ART. 10 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
L'Aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'Aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci–lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della categoria di appartenenza sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico - economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell’accentramento contributivo autorizzato dall’I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.
Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario solo previo accertamento di quanto previsto dal DM 24/10/2007 e dall’art. 2 DL 16/2012, come specificato dall’ art. 19 del presente capitolato.
In caso di inadempienza dell’Aggiudicatario, la Committente procederà ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/10.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Aggiudicatario.
Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.
Nei cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per
servizio militare, malattia, infortunio, xxxxx e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Committente entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento.
Entro 10 giorni consecutivi dall'inizio del servizio l'Aggiudicatario dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.
Analogamente l'Aggiudicatario dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 10 giorni consecutivi dal loro verificarsi.
Il tardivo invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra indicati comporterà l’applicazione di una penale giornaliera dello 0,5 per mille del valore netto contrattuale dell’appalto che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio. In caso di mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, si procederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
L'Aggiudicatario dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il registro infortuni e gli altri registri obbligatori previsto dalle vigenti norme in materia.
L'Aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal decreto legislativo 81/2008.
L'Aggiudicatario dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
Il personale dell’Aggiudicatario dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Committente e agli ordini impartiti dall’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario prescriverà ai propri dipendenti sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto visto e sentito in relazione alle attività del Committente. Inoltre, ai suddetti è fatto divieto di aprire cassetti ed armadi, manomettere carte e documenti eventualmente lasciati sui piani di lavoro.
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO
É vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena nullità dello stesso. Si applica l’art. 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.
ART. 12 - PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO
L'Aggiudicatario deve indicare il Responsabile di servizio che dovrà essere notificato al Referente individuato nelle premesse del presente capitolato.
Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in
contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Aggiudicatario stesso.
ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO DELLA STAZIONE APPALTANTE
E' facoltà della Stazione appaltante effettuare, sia direttamente sia mediante tecnici esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia, anche con l'ausilio di macchina fotografica e riprese video.
I risultati delle verifiche e dei controlli verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria, con l’indicazione delle prescrizioni e delle scadenze entro le quali dovranno essere effettuate le prestazioni di risanamento o poste in essere le operazioni correttive del servizio.
ART. 14 - CAUZIONE - CONTRATTO
Anteriormente alla stipula del contratto d'appalto, l'Aggiudicatario dovrà prestare, pena la decadenza dall’aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall’aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Aggiudicatario di apposita comunicazione da parte del Committente.
La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell’Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali da parte dell’Aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi D.L. 16/2012.
Il deposito verrà restituito previa redazione del Certificato Verifica di Conformità dell’esecuzione del servizio, ai sensi del DPR n. 207/2010 e sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:
a) fideiussione assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:
– che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;
- l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. ;
- l’esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;
- l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi.
b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena di decadenza, le clausole di cui alla lett. a).
c) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del Dlgs n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena di decadenza, le clausole di cui alla lett. a).
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall’Ente per l’affidamento dell’appalto a terzi.
ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L'Aggiudicatario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi. L'Aggiudicatario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso
di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Aggiudicatario ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente . Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.
L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Aggiudicatario di esprimere la propria valutazione.
Qualora l’Aggiudicatario non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Aggiudicatario.
Qualora l’Aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente alle trattenute con le modalità predette.
ART. 16 - ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Aggiudicatario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare nei termini che verranno indicati dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.
Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.
L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.
In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.
ART. 17 - AMMONTARE DELL’APPALTO - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’importo a favore dell'Aggiudicatario è stabilito dal prezzo indicato nel presente capitolato e nella documentazione di gara. L’esito della gara determinerà il prezzo netto quale compenso per tutte le prestazioni contemplate dal presente capitolato speciale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440 del 18/11/1923, di ridurre il servizio, in relazione a nuove modalità che dovessero essere introdotte per la propaganda elettorale. L'appaltatrice, in tal caso, dovrà provvedere, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche.
L’importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione del servizio stesso, previa richiesta della stazione appaltante e sottoscrizione, da parte della ditta di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità (art. 311 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti). Variazioni di entità superiori dovranno essere concordate tra le parti.
Le eventuali variazioni dell’importo del servizio non costituiscono motivo per l’Aggiudicatario per risolvere anticipatamente il contratto.
In caso di riduzione, oltre il quinto d’obbligo, l’Aggiudicatario non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante.
Il Committente si riserva inoltre la facoltà di introdurre diverse modalità di esecuzione del servizio a modifica od integrazione di quanto previsto nell’articolo 5 (prestazioni ed esecuzione del servizio) del presente capitolato.
ART. 18 – AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO - MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo massimo spendibile complessivo per l’intera durata dell’accordo quadro è pari a € 305.910,00 + IVA, esclusi gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale, stimati per tutta la durata dell’accordo in € 3.090,00 + IVA. Tale importo è così ripartito:
• Lotto n. 1 – Facchinaggio per uffici/servizi comunali - importo massimo spendibile: € 237.600,00 IVA esclusa – oneri della sicurezza: € 2.400,00 IVA esclusa;
• Lotto n. 2 – Facchinaggio per consultazioni elettorali – importo massimo spendibile: € 68.310,00 IVA esclusa – oneri della sicurezza € 690,00 IVA esclusa.
Agli atti dei singoli affidamenti, il corrispettivo verrà calcolato in relazione alla durata e alla quantità delle prestazioni da eseguire, sulla base di prezzi offerti in sede di gara dall’aggiudicatario, rispetto agli importi a base d’asta di cui all’allegato denominato “Elenco prezzi”.
Il suddetto corrispettivo spetta all’Aggiudicatario, a completo compenso degli oneri tutti che andrà ad assumere con il presente capitolato. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dal Committente tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.
L'Aggiudicatario emetterà fattura per ogni prestazione eseguita.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura, nonché di quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell’Aggiudicatario, la stazione appaltante procederà ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010.
Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell’Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento è comunque subordinato all’eventuale stipulazione del contratto. In caso d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza prevista dal contratto.
L’Aggiudicatario, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 60 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento.
Ai pagamenti relativi alla presente fornitura si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Comune si riserva di sospendere il pagamento della fornitura, con rinuncia da parte dell’aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese contrattuali, delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell’Aggiudicatario e quant’altro dallo stesso dovuto.
Alla fornitura di cui al presente capitolato si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della parte IV, Titolo III, Sezione II e III del DPR n. 207/2010 in materia di esecuzione del contratto.
ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il prestatore dei servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed i tempi previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per il risarcimento dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.
ART. 20 - RISOLUZIONE - RIFUSIONE DANNI E SPESE
La ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.
Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e determina l’immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.
Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:
a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 9 del presente capitolato;
b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria, liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
c) cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Committente, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
d) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
e) motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
f) in caso di violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto;
g) mancata apertura, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, di una sede operativa funzionante in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale;
h) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), d), h), dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’assuntrice non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b), c), e), f), g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’art. 37 del Dlgs n. 163/2006.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le ipotesi sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al
rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
ART. 21 - SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo complessivo netto offerto ed al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) che l’Aggiudicatario abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o prestazioni che intende subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto;
2) che l'Aggiudicatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Dlgs n. 163/2006;
4) che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dal DLgs.
n. 159/2011 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Dlgs n. 163/2006, l’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni ed i servizi in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
L’Aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Aggiudicatario ha altresì l’obbligo di:
▪ provvedere, sotto la Sua responsabilità e prima dell’inizio del servizio, alla redazione del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori;
▪ curare l’aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani per la sicurezza redatti dai subappaltatori affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell’impresa principale. Nell’ipotesi di associazione temporanea d’impresa o di consorzio di imprese, detto obbligo spetta all’impresa Capogruppo esecutrice maggioritaria;
▪ provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario. Qualora l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dello stesso Aggiudicatario.
Di fronte alla Stazione appaltante, comunque, l'impresa appaltatrice resterà la sola ed unica responsabile dei servizi subappaltati.
L’appaltatore è altresì responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di specifico provvedimento autorizzativo.
Il subappalto non autorizzato ovvero realizzato oltre il limite di legge costituiscono motivo di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’impresa e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Se durante l'esecuzione dei servizi, ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.
L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei servizi.
I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente disciplinare.
Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa appaltatrice ad altre Imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura di mezzi meccanici.
ART. 22 - DEROGHE
Eventuali deroghe al presente capitolato limitate alle modalità di esecuzione del servizio, dovranno essere, una volta concordate, formulate per iscritto e sottoscritte dalle parti.
ART. 23 - CONDIZIONE SOSPENSIVA
Il presente atto mentre è senz’altro impegnativo per l’Impresa aggiudicataria, non lo diventerà per l’Amministrazione appaltante, se non dopo che l’atto medesimo avrà ottenuto la debita approvazione nei modi di rito, ivi comprese le procedure della Legge antimafia.
ART. 24 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al foro di Monza. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.
ART. 25 - RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
ART. 26 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica la disciplina dell’art. 37, commi 18 e 19, D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli interessati);
3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l’Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto dell’Amministrazione a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate;
6. di indicare una persona fisica referente per la parte “protezione dei dati personali”;
7. Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalle norme per l’affidamento di appalti e servizi;
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, l’Appaltatore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l’Aggiudicatario che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall’aggiudicazione.
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso del Comune di Monza;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili.”
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003.
g) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.