Contract
C O M U N E D I G A L A T I N A
(Provincia di Lecce)
***********
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
ART.1 – Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività gestionali di sponsorizzazione realizzate dal Comune di Galatina in attuazione delle disposizioni di cui all’art.43 della legge 449/1997 ed all'art.119 del D. Lgs n.267/2000.
2. Il Comune di Galatina, al fine di favorire il recupero di risorse finanziarie attraverso il più limitato ricorso all’utilizzo di stanziamenti di Bilancio, promuove forme di sponsorizzazione attraverso il presente regolamento che ne disciplina le attività, nel rispetto delle norme richiamate al primo comma e dell’art. 15, comma 1, lett d) del CCNL comparto Autonomie Locali e Regioni del 01.04.1999, come sostituito dall’art. 4 comma 4 del CCNL del 05.10.2001 e dell’art. 26 comma 1 lett. B) del CCNL del 23.12.1999 per l’area della dirigenza – Autonomie Locali.
3. Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate ad incentivare, promuovere e favorire l’innovazione nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’ente, a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi erogati alla collettività.
4. Il presente regolamento ha lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta ge stione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto di criteri d'efficienza, efficacia e trasparenza.
ART. 2 - Ambito d'applicazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione del Comune di Galatina sono realizzate tramite la stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. II Comune può assumere, nell'ambito di un'iniziativa di sponsorizzazione, la posizione di sponsee, allo scopo di realizzare un beneficio in termini di maggiori entrate per l'ente o di minori costi connessi alle iniziative attivate, ovvero per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza, in tal caso, nella realizzazione di un’economia di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
3. Il Comune, nell’ambito di un’iniziativa di sponsorizzazio ne, può, altresì, assumere la posizione di sponsor qualora ritenga fondamentale la divulgazione della propria immagine in relazione alla organizzazione ed alla gestione, da parte di un soggetto privato, di un evento significativo e rilevante in termini di interesse pubblico.
ART. 3 – Definizione
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
per contratto di sponsorizzazione: un contratto atipico e bilaterale mediante il quale il Comune (sponsee) si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative, a diffondere – tramite prestazioni di veicolazione e pubblicizzazione – il nome, il logo, i marchi, i prodotti o altri messaggi di un soggetto terzo (sponsor), che si obbliga a fornire una predeterminata prestazione quale corrispettivo; per accordo di collaborazione: uno strumento ne goziale bilaterale o plurilaterale mediante il quale vengono regolate le forme e modalità di coinvolgimento delle parti nella ideazione e/o realizzazione di iniziative concertate o di interesse comune;
per sponsorizzazione: ogni contributo – che può consistere tanto in una somma di denaro, quanto nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi o altre utilità, nel compimento di un’attività o nella realizzazione di un’opera – provenienti da terzi o messi a disposizione a favore di terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, i marchi, i prodotti del soggetto di volta in volta denominato sponsor;
per sponsor: il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si assume l'obbligo di corrispondere una determinata prestazione a favore della controparte contrattuale, in cambio della divulgazione e pubblicizzazione del proprio nome nell'ambito di un’iniziativa attuata dallo sponsee, al fine di incrementare la propria notorietà ed immagine presso il pubblico;
per sponsee: il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si obbliga, verso un determinato corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo dello sponsor;
per spazio pubblicitario: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
ART. 4 - Contenuto
1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione e/o di collaborazione può riguardare tutte le iniziative, le attività, i beni, i servizi e le opere pubbliche inserite nella programmazione dell'ente.
2. II contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:
• la fornitura di materiale/attrezzature;
• la gestione di un'opera/area;
• la realizzazione di un'opera o lavoro;
• la fornitura di una prestazione di servizio o di un bene;
• la fornitura di un contributo in denaro: a tal fine sarà individuato un apposito capitolo di bi- lancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefis- sati nei contratti di sponsorizzazione.
3. La sponsorizzazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
• concessione a terzi dell'utilizzo di logo e dei marchi del Comune allo scopo di sfruttare il valore commerciale che gli stessi possono assumere;
• sponsorizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali; utilizzo a fini pubblicitari di spazi al- l'interno del Comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori ecc. );
• utilizzo ai fini pubblicitari di spazi su documentazione del comune (buoni mensa, cedolini stipendi, bollette, carta intestata, buste, sito Internet, ecc. );
• servizi di manutenzione e gestione di aree verdi o servizi diversi;
• fornitura di beni con particolare riferimento ad attrezzature informatiche di vario genere, sia hardware che software con/senza prestazio ni di servizio, alla fornitura di arredo urbano compreso l'acquisto di mezzi per la gestione dello stesso, ecc. ;
• attività di proge ttazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche;
• bollettazione;
• realizzazione di mostre, concerti e spettacoli;
• realizzazione di siti Internet
• gestione di sportelli informagiovani, marketing e promozione territoriale;
• esecuzione di lavori in concessione, l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico, la realizzazione di impianti sportivi;
• restauro di beni architettonici e monumentali, il recupero di opere d'arte e/o archivi storici;
• attività di comunicazione istituzionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa, l'assistenza agli uffici di staff e l'ufficio stampa, la realizza zione di periodici e programmi televisivi.
ART. 5 - Vincoli
1. Le iniziative realizzate o supportate tramite sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
• devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici;
• devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
• devono essere consone e compatibili alla natura istituzionale del comune e garantire la posizione di neutralità del medesimo;
• devono produrre risparmi di spesa o acquisizione di entrate.
2. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
ART. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono di norma individuate, nell'ambito degli obiettivi asse- gnati ai Dirigenti, dal Piano esecutivo di gestione (o del Piano dettagliato degli obiettivi). La Giunta Comunale può altresì formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici al Dirigente competente, per l'attivazione d'iniziative di sponsorizzazione, da attuare secondo le norme di cui al presente regolamento.
2. Il Dirigente provvederà ad elaborare i programmi e i progetti per i quali si può fare ricorso ai contratti di sponsorizzazione, procedendo alla relativa quantificazione economico- finanziaria necessaria.
Iniziative di sponsorizzazione possono essere attivate dal Direttore Generale nell'ambito delle iniziative degli Uffici di staff e di quelli posti alle dirette dipendenze degli organi politici.
3. I programmi ed i progetti da attuarsi mediante ricorso alle sponsorizzazioni, elaborati dei Dirigenti e/o dal Direttore Generale, sono approvati con atto di Giunta Comunale.
ART. 7 - Iniziativa diretta o per azione di terzi
1. La gestione delle sponsorizzazioni nelle quali il Comune assume la qualifica di sponsee, è effettuata direttamente dall’amministrazione comunale, secondo la disciplina del presente regolamento.
2. La sponsorizzazione può avere origine:
• ad iniziativa del Comune attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico;
• ad iniziativa di soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
3. I soggetti, a titolo esemplificativo enti pubblici e privati, società, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini, con i quali è possibile attivare i contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione, possono essere tutti quelli che, in relazio ne alla loro attività, si occupano di problematiche che escludono ogni forma di conflitto di interesse con l'attività pubblica.
ART. 8 - Procedura di sponsorizzazione ad iniziativa diretta del comune
1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. Sono fatti salvi i casi di individuazione diretta del sostenitore di un’iniziativa quando trattasi di devoluzione di risorse finanziarie in danaro, senza obbligo di veicolazione della ditta o del marchio.
3. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I del D.Lgs.163/2006, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006, ovvero le forniture disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Codice medesimo per la scelta
dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. In tal caso, il Comune di Galatina, quale beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
ART. 9 – Modalità della selezione
3. Il Direttore Generale e/o il Dirigente, in relazione a singoli progetti, in funzione dell’entità delle esigenze e delle finalità da perseguire, pub blica un bando – eventualmente indicando preventivamente le categorie di soggetti da interessare – attraverso il quale invita gli stessi soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.
4. All’avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, e mediante altre forme ritenute di volta in volta necessarie o opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.
L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi:
➢ l'oggetto del contratto e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello speci- fico progetto di sponsorizzazione;
➢ gli obiettivi cui si mira con il contratto di sponsorizzazione;
➢ le potenzialità di marketing che l'iniziativa sponsorizzata può creare a favore dello sponsor;
➢ le obbligazioni che lo sponsee garantisce allo sponsor in termini di pubblicità dell'iniziativa supportata dallo stesso (modalità di utilizza zione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, ecc.);
➢ il valore della garanzia per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
➢ le modalità e i termini di presentazione delle offerte di sponsorizzazione;
➢ le modalità e i criteri di valutazione delle offerte di sponsorizzazione;
➢ le modalità di stipula del contratto;
➢ la durata e il valore del contratto;
➢ eventuali sanzioni in caso di inadempienza;
➢ disciplina di eventuali contenziosi e cause di recesso.
5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta ed alla stessa deve essere allegata un’autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiari:
• di avere la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
• nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
• la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
6. Nel caso in cui l'offerta sia presentata da una persona giuridica, il legale rappresentante della stessa deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma 5 riferita alla propria persona ed a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza.
7. Nel caso l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un' autocertificazione, firmata dal proponente, attestante:
• il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
• la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
ART.10 - Criteri di selezione
1. I criteri di selezio ne sono fissati nel bando, nel rispetto dei segue nti principi generali:
• il contratto sarà stipulato con la ditta che avrà presentato l'offerta economica più vantaggiosa secondo parametri predefiniti in fase di redazione del bando; nel caso in cui più ditte of- frano il totale di quanto richiesto, il contratto riguarderà le stesse ditte in maniera paritetica, previo assenso delle stesse. In tal caso, l'importo totale sarà suddiviso in parti ugua li poste a carico delle ditte che accetteranno, o potrà essere effettuata una trattativa diretta con le ditte interessate;
• in linea generale, può essere anche utilizzato un criterio in base al quale più ditte possano essere coinvolte proporzionalmente al contributo richiesto; in tal caso l'invito specificherà il numero massimo di ditte che potranno essere coinvolte;
• è facoltà della parte pubblica, in relazione a singoli progetti, fissare criteri particolari di se- lezione.
ART.11 - Contenuti dell'offerta
1. L'offerta, corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione, è presentata in forma scritta secondo le modalità dettagliate nell'avviso di sponsorizzazione.
Nell'offerta sono indicate, di regola:
• le iniziative, le attività, i beni, i servizi e le opere pubbliche che si intendono sponsorizzare;
• il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione determinato secondo le modalità indicate nell'avviso;
• l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione;
• il contenuto del messaggio che costituirà oggetto del contratto o l'impegno, da parte dello sponsor, ad informare preventivamente, con adeguato preavviso, il Comune sul contenuto del messaggio pubblicitario che egli intenderà utilizzare ai fini della sponsorizzazione;
• l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
• la dichiarazione espressa di assunzione diretta di responsabilità in merito agli adempimenti contrattuali.
ART. 12 - Esame e valutazione delle offerte
1. Le offerte sono valutate secondo le modalità e i criteri fissati nell'avviso di sponsorizzazione.
ART. 13 - Diritto di rifiuto
1. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare le offerte di sponsorizzazione che facciano riferimento ad un messaggio pubblicitario il cui contenuto risulti in contrasto con le finalità dell’ente. In particolare, possono essere escluse o rifiutate le offerte di sponsorizzazione qualora il Comune:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella priva ta;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
d) xxxxxxxx che contengano informazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevo li, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori e/o dei consumatori e/o utenti pubblici.
ART.14 - Affidamento dell'incarico
La sponsorizzazione è formalizzata mediante Determinazione adottata dal competente Dirigente, che, prendendo atto delle risultanze del confronto concorrenziale, opera le necessarie variazioni di bilancio in relazione all'attuazione dell'iniziativa di sponsorizzazione. Il vincolo contrattuale obbligatorio s'instaura con la sottoscrizione del contratto. Qualora il valore contrattuale superi l'importo di euro 6.455,71, il contratto verrà stipulato obbligatoriamente in forma pubblica amministrativa.
ART. 15 - Procedura di sponsorizzazione su azione di terzi
Qualora l'iniziativa di sponsorizzazione muova su iniziativa di soggetti terzi all'amministrazione, i quali offrano spontaneamente beni, servizi o quanto altro ritenuto necessario a rendere un servizio al cittadino, il comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative. Nei casi di comprovata urgenza e/o necessità, la Giunta comunale può autorizzare, previa istruttoria degli effettivi benefici, la redazione del contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione.
ART. 16 - Il comune quale sponsor
Il comune può assumere, nelle iniziative di sponsorizzazione, anche la veste di sponsor veicolando il proprio nome presso il pubblico attraverso il sostegno, finanziario o di altra natura, di particolari manifestazioni od iniziative di carattere socio-culturale o sportivo o di promozione dell'immagine del comune, ideate e organizzate da soggetti provati o da associazioni senza fini di lucro, ritenute di volta in volta rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale dei cittadini. Le iniziative di cui al comma 1, devono essere effettuate nel rispetto e in relazione al vigente regolamento sui contributi.
ART. 17 - Procedura di sponsorizzazione tramite affidamento incarico di ricerca sponsor
Il comune può, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e fun- zionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni, ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario o ad altro soggetto pubblico e/o privato specializzato. In tale eventualità, l'affidatario è scelto con procedura ad evidenza pubblica.
ART. 18 - Aspetti contabili e fiscali
Le risorse individuate come maggiori entrate sono contabilizzate tra le entrate extratributarie, al titolo III, categoria "Proventi diversi". Le risorse individuate quali minori spese sono, comunque, contabilizzate a bilancio in entrata e in uscita per pari importo, al fine di consentire regolarizzo contabile e rispetto della normativa. Le risorse individuate, come minori spese e consistenti nella fornitura da parte dello sponsor di beni ammortizzabili, sono contabilizzate nel conto del patrimonio e sono oggetto d'ammortamento. Le risorse provenienti da contratto di sponsorizzazione sono, altresì, contabilizzate nel rendiconto, nel rispetto delle normative e dei principi contabili vigenti. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette (Iva, ecc.) e sui tributi locali (Tosap, ecc.) per la cui applicazio ne il presente regolamento fa rinvio. In particolare, quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al comune del valore del servizio o del bene, soggetta all'Iva e la fatturazione del Comune allo sponsor
di un pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore del messaggio pubblicitario concesso allo
sponsor.
ART. 19 - Verifiche e controlli
Gli interventi di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Settore comunale competente, al fine di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni convenute nel contratto.
ART. 20 - Divieti
Non potrà farsi ricorso alla sponsorizzazione:
• per la gestione di servizi pubblici essenziali;
• per i servizi espletati a garanzia di diritti fondamentali dei cittadini;
• per i servizi inerenti il rilascio di certificazioni ed atti riferiti alla persona.
ART.21 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.
2. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione, che risultano non utilizzate a seguito di stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
3. Nel caso di iniziative previste a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria i risparmi di spesa conseguiti a seguito delle sponsorizzazioni possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) nella misura del 10% sono destinati alla implementazione dei fondi di cui all’art. 15, comma 1, lett d) del CCNL comparto Autonomie Locali e Regioni del 01.04.1999, come sostituito dall’art. 4 comma 4 del CCNL del 05.10.2001 ed all’art. 26 comma 1 lett. B) del CCNL del 23.12.1999 per l’area della dirigenza – Autonomie Locali, solo nel caso in cui il reperimento degli sponsor è dovuto all'attività documentata dei Dirigenti e del personale del Comune. Negli altri casi (es. affidamento ad agenzia specializzata nel campo pubblicitario), il 10% si aggiunge alla percentuale prevista per le finalità di cui al successivo punto b);
b) nella misura del 70% sono destinati al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;
c) la restante quota del 20% costituisce economia di bilancio.
ART. 22 - Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia oggetto del contratto di sponsorizzazione riferita ai diversi settori d'intervento, e alla nor- mativa del codice civile, in quanto compatibile.