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PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE UNICA PER TITOLI ED ESAMI VOLTA ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” – CAT. D DA INSERIRE NEI RUOLI DEI COMUNI DI VIGONE E TORRE PELLICE
TRA
Il Comune di Vigone (TO), nella persona di dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 18/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
E
Il Comune di Torre Pellice (TO), nella persona di Xxxxx Xx autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 23/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO che:
- i Comuni di Vigone e Torre Pellice hanno previsto nei rispettivi programmi triennali del fabbisogno del personale ex art. 6, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. l’assunzione mediante concorso pubblico di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella categoria D – profilo professionale istruttore direttivo di vigilanza;
- i Comuni di Vigone e Torre Pellice hanno attivato la procedura di mobilità obbligatoria disciplinata dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e che pertanto le assunzioni sono subordinate alla ricezione di comunicazione negativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dell’elenco del personale da trasferire mediante mobilità d’ufficio, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e alla ricezione di comunicazione negativa da parte della Regione Piemonte dell’elenco del personale degli enti locali dissestati da assegnare ai sensi dell’art. 16 bis del D.L. 18.01.1993, n. 8 oppure alla mancata risposta di detti enti nel termine di 45 giorni;
- l’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124 s.m.i. “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede, tra i criteri e i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in corso di emanazione, la “gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale”;
- la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”, prosegue sulla linea dell’aggregazione delle procedure concorsuali e dello svolgimento dei concorsi unici, ribadendo che “lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è [omissis] pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un’opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un’adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l’applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lett. c), della legge 7 agosto 2015, n. 124)”;
- sempre nelle sopra citate linee guida si legge che gruppi di amministrazioni possono gestire congiuntamente le proprie procedure di reclutamento, costituendo eventualmente uffici dedicati alla gestione dei concorsi comuni o strutture preposte alla relativa funzione o delegando le relative incombenze ad una di esse, in modo da realizzare economie di scala e ottenere una maggiore
specializzazione del personale addetto e maggiore imparzialità nella gestione dei concorsi; dovendo privilegiarsi il modello del concorso unico, la scelta di gestire autonomamente le procedure concorsuali viene definita residuale e deve essere motivata, soprattutto per le piccole amministrazioni;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ove all’art. 3 bis, rubricato “Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali”, prosegue, tale linea aggregativa con riferimento a selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza;
- l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, i Comuni di Vigone e Torre Pellice hanno valutato positivamente la possibilità di gestire, in forma unificata, la procedura concorsuale per l’assunzione delle figure professionali prescritte nei relativi fabbisogni del personale, sia per ragioni di economicità organizzativa, sia per riduzione dei tempi e dei costi delle procedure stesse, sia per evitare l’espletamento da parte dei suddetti Enti di più concorsi per le medesime figure professionali e nel medesimo arco temporale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le suddette parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La premessa fa parte integrante del presente dispositivo. Articolo 1 – Oggetto
Con il presente protocollo di intesa le parti, in applicazione delle linee guida del Ministro per la
Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione del 24 aprile 2018 ed ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., intendono attivare una procedura concorsuale unificata per la copertura nell’anno 2022 di n. 2 posti di “Istruttore direttivo di vigilanza” – Cat. D a tempo indeterminato e pieno così suddivisi:
• n. 1 posto al Comune di Vigone;
• n. 1 posto al Comune di Torre Pellice;
con riserva, per entrambi i posti, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 66/10 e condividendone le risorse e l’organizzazione con l’obiettivo di garantire l’economicità amministrativa, la riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi di relativa gestione ed evitare la duplicazione di procedure per identici profili professionali.
Al fine di garantire trasparenza e certezza procedurale, le parti definiscono, come segue, i fondamentali aspetti operativi di gestione, salve le precisazioni che le parti potranno stabilire nel corso della procedura e per una più funzionale gestione della stessa.
Resta nella facoltà dei singoli enti, nei limiti di quanto previsto dalla normativa, procedere allo scorrimento della graduatoria, per il periodo di validità della stessa, per la copertura di eventuali ulteriori posti della medesima categoria e profilo professionale.
Articolo 2 – Comune Capofila
Il Comune capofila viene individuato nel Comune di Vigone ai fini della indizione del Concorso, della nomina della Commissione e della approvazione della graduatoria fino alla comunicazione dell’esito del concorso. La procedura concorsuale verrà svolta per titoli ed esami, così come previsto dal Titolo VI, capo II, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Vigone.
Articolo 3 – Campo di applicazione: concorso pubblico
Il Comune di Vigone, in qualità di Ente capofila curerà la procedura, dalla determina di indizione del concorso all’espletamento delle prove concorsuali (prova scritta ed orale) e all’approvazione della graduatoria, fino alla comunicazione dell’esito agli altri comuni.
Il Comune di Torre Pellice si impegna ad assicurare il proprio apporto collaborativo, ove ciò sia richiesto per assicurare tempestività e regolarità delle procedure concorsuali avviate.
Il bando di concorso, salve le forme legali di pubblicizzazione di cui all’art. 4 del D.P.R. 487/1994, verrà pubblicato sui siti istituzionali di entrambi i comuni, Albo pretorio informatico e Amministrazione Trasparente, ma le domande di partecipazione al concorso dovranno essere indirizzate esclusivamente al Comune di Vigone, in qualità di Ente Capofila.
Tutta la documentazione inerente il concorso, ivi compresi gli elenchi dei candidati ammessi alla selezione e il diario delle prove, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vigone, nella sezione “concorsi” di Amministrazione Trasparente. Sul sito istituzionale del Comune di Torre Pellice verrà creato apposito link a tale pagina. Non si procederà ad alcuna comunicazione scritta ai singoli candidati, giacché la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi o non ammessi ha automaticamente effetto nei confronti di tutti gli aspiranti alla procedura concorsuale.
L’esito della procedura verrà pubblicata sui siti istituzionali, Xxxx Xxxxxxxx informatico e Amministrazione Trasparente, dei comuni sottoscrittori del presente protocollo.
Articolo 4 – Bando
Il bando sarà adottato dal Segretario del Comune di Vigone e nello stesso verrà espressamente richiamato il presente protocollo di intesa, oltre alla previsione della formale accettazione, pena l’esclusione dalla procedura, da parte di ciascun candidato, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel bando.
Articolo 5 – Commissione Esaminatrice
La commissione esaminatrice verrà nominata, nel rispetto delle pari opportunità e dei principi di cui all’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 dal Segretario del Comune di Vigone, previo accordo informale con il Comune di Torre Pellice.
Articolo 6 – Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia superato le prove scritte ed orale, al quale andrà aggiunto il punteggio dei titoli, tenendo conto della riserva a favore dei militari volontari delle FF.AA. ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 66/10.
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sarà approvata con determinazione del Segretario del Comune di Vigone e della stessa i comuni sottoscrittori del presente protocollo di intesa prenderanno atto.
I comuni procederanno all'assunzione dei candidati, previsti nell’anno 2022, dichiarati vincitori e degli eventuali riservatari.
Il candidato utilmente collocato al primo posto nella graduatoria di merito verrà assunto dal Comune di Vigone, con eventuale scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia. Successivamente procederà all’assunzione il Comune di Torre Pellice.
Il candidato vincitore che rinuncia all’impiego presso il Comune di Vigone o presso il Comune di Torre Pellice o che, senza giustificato motivo, non prenda servizio entro il termine stabilito, decade dall’impiego e dalla graduatoria, ossia non conserva la posizione nella graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni.
Le eventuali assunzioni ulteriori rispetto alle 2 assunzioni previste, qualora la normativa vigente lo consenta verranno effettuate dai comuni dove si creeranno carenze di personale, in ordine di necessità e seguendo l’ordine di posizionamento nella graduatoria formata.
Ciascun comune provvederà autonomamente a curare gli atti e le verifiche propedeutiche all’instaurazione del rapporto di lavoro con il candidato individuato ed è direttamente responsabile delle determinazioni conseguenti.
La stessa graduatoria potrà essere utilizzata dai comuni firmatari del presente protocollo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. La rinuncia espressa, nel caso di utilizzo della graduatoria per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, non precluderà l’eventuale utilizzo per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori.
L’accettazione della proposta di lavoro a tempo indeterminato, a seguito dell’utilizzo della succitata graduatoria presso uno dei comuni sottoscrittori del presente protocollo di intesa, preclude automaticamente la possibilità di assunzione presso gli altri enti.
Nel caso in cui il candidato interpellato da parte di uno dei comuni sottoscrittori dovesse rinunciare alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tale rinuncia comporterà la decadenza dalla graduatoria e determinerà l’impossibilità di costituire il rapporto di lavoro in ognuno degli altri enti sottoscrittori.
Articolo 7 – Durata
Il presente protocollo di intesa ha efficacia per il periodo di validità della graduatoria di merito e ciascun comune si impegna, prima di ogni utilizzo, a comunicare al comune capofila e a ogni altro sottoscrittore la necessità di attingere dalla graduatoria per l’instaurazione di rapporti di lavoro con l’onere, reciproco, dell’aggiornamento continuo della graduatoria, secondo le regole concordate con il presente protocollo e ai fini di un corretto utilizzo.
Articolo 8 – Rapporti finanziari e riparto spese
La tassa di concorso è fissata in € 10,00 e verrà incassata dal comune capofila, a copertura dei costi derivanti dallo svolgimento della presente procedura (a titolo esemplificativo, incarichi esterni per la ricezione telematica delle domande e per lo svolgimento in modalità telematica delle prove concorsuali, costi per lo svolgimento delle prove, eventuali compensi da corrispondere ai commissari di concorso in caso di incarichi esterni alla Pubblica Amministrazione, corrispettivi per servizi, costi per l’eventuale uso di spazi e attrezzature necessari per lo svolgimento delle prove, spese legali per eventuali ricorsi ecc...).
Gli oneri della procedura, come indicati al comma precedente, non coperti dalla tassa di concorso e da eventuali rimborsi spese connessi alla cessione della graduatoria, verranno ripartiti tra i comuni sottoscrittori dell’accordo in proporzione al numero dei posti messi a concorso.
Il Comune di Torre Pellice concorda di corrispondere la quota di propria competenza entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Vigone, corredata da documentati giustificativi di spesa.
Non può essere oggetto di rifiuto all’assunzione degli oneri scaturenti dal presente protocollo la infruttuosità della procedura concorsuale.
Articolo 9 – Contenziosi
Eventuali vicende giudiziarie, stante l’impugnazione formale degli atti, ricadono sul Comune Capofila.
Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono ripartite fra i comuni sottoscrittori del presente protocollo di intesa in proporzione del numero di posti messi a concorso.
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente tutti gli elementi tecnico-giuridici utili ad agire e/o a resistere in giudizio.
Articolo 10 – Disposizioni finali
Il presente protocollo potrà essere oggetto di integrazione soprattutto per quanto riguarda la fase di utilizzazione della graduatoria. Tali integrazioni o eventuali variazioni agli impegni assunti con il presente protocollo d’intesa dovranno essere concordate tra le parti per iscritto, condivise ed approvate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo di intesa si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al D.Lgs. 267/00 e alla normativa di settore.
La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.
Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell’art. 16 della tabella di cui all’Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.
Il presente protocollo di intesa viene sottoscritto dai comuni aderenti mediante firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2bis, della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 6, comma 2, legge 221/12.
Lì, 28 Marzo 2022
Comune di Vigone – dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente) Comune di Torre Pellice – Xxxxx Xx (firmato digitalmente)