Contract
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO PER ATTIVITA’ DIDATTICA, DI RICERCA E ASSISTENZA
TRA
- L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, di seguito denominata “Università”, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx x. 0, Xxxxxxx, (Codice Fiscale e Partita IVA n. 01279680480) rappresentata dal Rettore Prof. Xxxxx Xxx
E
- L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, di seguito denominata “Azienda”, con sede in Piazza Santa Xxxxx Nuova, n 1, (Codice Fiscale e Partita IVA n. 06593810481), rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx;
• Premesso che il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 (D.Lgs. 517/99) all’art. 2 prevede che la collaborazione tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università si attui attraverso le Aziende Ospedaliero Universitarie e, qualora in tali aziende non siano disponibili specifiche strutture essenziali per lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, presso altre strutture pubbliche concordandone l’utilizzo nei protocolli di intesa previsti dallo stesso X.Xxx. 517/99;
• Preso atto che la Regione Toscana e le Università toscane hanno siglato l’ultimo protocollo di intesa ai sensi del D.Lgs 517/99 in data 5 febbraio 2018.
• Considerato che suddetto Protocollo introduce le seguenti novità nei rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale:
❖ al punto 4 delle premesse, nel confermare la centralità delle Aziende Ospedaliero-Universitarie" si apre ad un rapporto più sinergico tra Università e Sistema Sanitario a livello regionale, di area vasta e locale;
❖ l'art. 1, comma 3 afferma che " L'integrazione tra la Regione e le Università si realizza, altresì, attraverso la identificazione di progettualità condivise tra Regione Toscana e Università e anche attraverso la partecipazione dell’Università alla programmazione socio-sanitaria integrata regionale per quanto attiene l’introduzione di innovativi progetti organizzativi e gestionali integrati negli ambiti di assistenza, formazione e ricerca";
❖ il successivo comma 4, prevede che "L’integrazione di cui al comma 3 può attuarsi anche attraverso appositi accordi e piani operativi, in conformità alle disposizioni della programmazione regionale e del presente protocollo e con le modalità di cui al successivo articolo 17", che a sua volta si riferisce a "piani operativi" per l'attuazione di "specifiche progettualità condivise".
❖ l’art. 2, al comma 1, prevede che le attività di didattica e ricerca siano svolte nelle Aziende Ospedaliero Universitarie (AOU) rinviando a
specifici accordi per lo svolgimento delle stesse in altre aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR);
❖ il successivo comma 5 dello stesso articolo, nel dare una definizione della rete regionale dell'assistenza comprendente i poli integrati per la didattica, specifica che tali poli sono "costituiti dall'insieme delle strutture sanitarie pubbliche, istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e dalle strutture private accreditate con le quali le Università stipulano le specifiche convenzioni, creando un legame articolato di competenza assistenziale e di didattica su tutte e tre le Aree Vaste";
❖ l’art. 3, al punto 8, pone l’esigenza di mettere a disposizione sedi funzionali idonee a supporto della rete formativa per i corsi di laurea e le scuole di specializzazione, laddove se ne ravvisi la necessità, anche presso strutture ospedaliere territoriali di Aziende sanitarie diverse dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento.
• Premesso che il 20 gennaio 2009 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Università e la allora ASL 10 per la collaborazione in merito alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale prevedendo anche la costituzione di Unità Operative Integrate, in particolare Dermatologia, Urologia, Neuropsichiatria e Psicologia clinica;
• Dato atto della delibera n. 709 del 15 settembre 2008 della Regione Toscana con la quale veniva individuato nel Presidio Ospedaliero Fucecchio – S. Xxxxxx Xxxxx il Centro di Area vasta per l’Ortopedia protesica, dell’Area Vasta Centro, cui seguiva un Protocollo di Intesa tra Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, XXX 00 e Conferenza dei Sindaci dell’area Empolese Valdelsa sottoscritto in data 18 maggio 2009.
• Considerato che la Regione Toscana, con la legge 28 dicembre 2015 n. 84, ha provveduto alla riorganizzazione delle Aziende USL presenti sul proprio territorio riducendo il numero delle ASL da dodici a tre, per cui la Asl Toscana Centro comprende tutte le strutture prima suddivise tra Asl 3 di Pistoia, 4 di Prato, 10 di Firenze, 11 di Empoli;
• Considerato che il 9 novembre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo tra Università degli Studi di Firenze e Azienda USL Toscana Centro per il conferimento degli incarichi di docenza a personale dell'Azienda e procedure per lo svolgimento di tirocini (Repertorio n. 2951/2017 - Prot n. 165601 del 09/11/2017) e che il 2 maggio 2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda USL toscana centro per l’inserimento delle strutture dell’azienda nella rete formativa delle scuole di specializzazione di area medica (Repertorio n. 877/2018, prot. n. 71579 del 02/05/2018);
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto
La presente convenzione disciplina le modalità con le quali l’Università e l’Azienda concorrono al raggiungimento degli obiettivi di salute ed inclusione sociale fissati
dalla programmazione integrata socio sanitaria regionale attraverso le attività assistenziali e di cura svolte in connessione con le attività di didattica e ricerca, in applicazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Toscana e le Università toscane in data 5 febbraio 2018
Art. 2 – Attuazione dell’integrazione
Fermo restando che l’integrazione tra Università e SSN prevista dalla normativa e illustrata in premessa si attua principalmente attraverso la collaborazione con la AOUC e AOUM, con la presente convenzione le parti intendono prevedere, limitatamente a specifiche esigenze dell’Università e della Regione non riconducibili all’interno delle AOU, nonché per le attività già oggetto dei precedenti accordi richiamati in premessa, forme di integrazione più accentuate rispetto alla fase regionale precedente l’ultimo protocollo di intesa Regione Università toscane.
In particolare le parti convengono di mantenere la collaborazione per lo svolgimento delle attività assistenziali connesse alla didattica e alla ricerca nei seguenti settori scientifico disciplinari:
Dermatologia Urologia Ortopedia
I dettagli della collaborazione saranno oggetto di appositi accordi attuativi, così come l’eventuale estensione ad altri settori scientifico disciplinari
Art. 3 – Programmazione congiunta
Quando ricorrono le specifiche esigenze illustrate nell’articolo precedente, e soltanto in queste ipotesi, per quanto riguarda il personale i rapporti tra Università e ASL saranno improntati allo svolgimento di politiche di massima integrazione che andranno dall’attribuzione della direzione di strutture al personale universitario fino alla programmazione congiunta delle risorse.
Tali politiche saranno declinate negli accordi attuativi di cui all’art. 1.
Art. 4 – Sedi
Lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo si svolgono presso le sedi dell’Azienda individuate con gli accordi attuativi.
I locali, le risorse strumentali e i posti letto destinati alle attività didattiche e di ricerca connesse all’attività assistenziale vengono elencati in apposito documento allegato ai suddetti accordi.
Art. 5 – Personale
Il personale universitario coinvolto nella collaborazione con l’Azienda è individuato anch’esso negli accordi attuativi e viene elencato in distinti allegati, sia per il personale docente che per il personale tecnico amministrativo.
Detti allegati vengono periodicamente aggiornati a seguito di modificazioni dello stato giuridico, dell’afferenza funzionale, della sede di lavoro etc. o a seguito di nuovi inserimenti.
L’Azienda assicura l’apporto dei propri operatori che partecipano all’attività didattica, esercitano docenza, tutoraggio e altre attività nel rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture universitarie.
L’Azienda mette a disposizione proprie strutture per consentire l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia dei medici universitari.
Per l’esercizio di detta attività professionale l’Azienda si impegna ad applicare ai medici universitari la stessa regolamentazione prevista per il personale medico del ruolo regionale.
Art. 6 – Didattica
L’Azienda, nel rispetto degli indirizzi regionali, garantisce la partecipazione dei propri dirigenti del SSR alle attività didattiche programmate dalla Scuola di Scienze della Salute Umana. Per attività didattiche si intendono quelle di carattere frontale e quelle di tutoraggio.
Nella programmazione annuale universitaria è definita la quota d’attività didattica attribuibile al personale del SSR. Le modalità di partecipazione del personale dipendente dell’Azienda USL Toscana Centro alle attività didattiche erogate nell’ambito dei corsi di studio coordinati dalla Scuola di Scienze della Salute Umana sono definite ai sensi dell’Accordo stipulato in data 9 novembre 2017, richiamato in premesse. La remunerazione del personale dell’Azienda impegnato nell’attività didattica è oggetto di apposite intese con le rappresentanze sindacali.
In merito alle modalità di coinvolgimento del personale sanitario dipendente dell’Azienda nelle Scuole di Specializzazione coordinate dalla Scuola di Scienze della Salute Umana, si fa riferimento alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda USL toscana centro per l’inserimento delle strutture dell’azienda nella rete formativa delle scuole di specializzazione di area medica richiamata in premesse.
Il Direttore del Dipartimento Aziendale, se professore universitario, o il professore responsabile dipartimentale della didattica, all’interno dei propri compiti di programmazione, organizza la didattica, ne monitora la realizzazione, garantisce il corretto coinvolgimento del personale del SSR nelle attività di formazione.
Art. 7 – Spese a carico dell’Azienda
Le parti concordano che, in relazione agli immobili utilizzati per la collaborazione, siano a carico dell’Azienda le seguenti spese:
a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati all’assistenza, alla didattica e alla ricerca;
b) fornitura e manutenzione di strumenti e materiale d’uso necessario per l’attività assistenziale, didattica e di ricerca;
c) collegamento alla rete internet e alle reti intranet aziendali e universitarie;
Art. 8 – Coperture assicurative
Sono a carico dell’Azienda le coperture assicurative relative a responsabilità civile verso terzi in cui possa incorrere il personale universitario nello svolgimento dell’
attività assistenziale nonché la copertura per la tutela giudiziaria dello stesso (eccettuata l’ipotesi di colpa grave).
Tali coperture si estendono anche ai medici in formazione specialistica, ai dottorandi ed ai borsisti in afferenza assistenziale.
Qualora i soggetti di cui ai due commi precedenti svolgano la propria opera in zona controllata, essi sono sottoposti a sorveglianza medica della radioprotezione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a cura e spese dell’Azienda; così come sono a carico dell’Azienda gli oneri relativi alla corresponsione di indennità di rischio radiologico.
Per quanto riguarda le attrezzature in uso presso le strutture le stesse saranno assicurate dall’Azienda, per rischi di responsabilità civile contro incendi.
Resta fermo che la funzione di datore di lavoro per le attività universitarie che si svolgono nei locali messi disposizione dall’Azienda di cui all’art. 4 viene assunta con la sottoscrizione del presente atto, dal datore di lavoro e dai responsabili per la sicurezza dell’Azienda in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 9 Rimborso spese
L’Azienda si impegna a versare all’Università, mensilmente e comunque non oltre il giorno dieci di ogni mese, le somme necessarie alla corresponsione al personale universitario docente e ricercatore inserito in attività assistenziale presso l’Azienda stessa dell’indennità prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 517/99, comprensiva dell’eventuale indennità di direzione di struttura, semplice o complessa, o di programma e di altre indennità eventualmente riconosciute in virtù del CCNL del personale ospedaliero e di eventuali protocolli di intesa regionali e/o aziendali. Nessun onere deve gravare sull’Università per quanto riguarda le somme di cui al presente comma.
L’Azienda si impegna inoltre a versare, con le stesse modalità di cui al punto precedente, le somme necessarie alla corresponsione al personale tecnico amministrativo inserito in attività assistenziale. Rimane esclusivamente a carico dell’Università il trattamento economico fondamentale e l’indennità di ateneo.
Art. 10 – Comodato
Le attrezzature e i materiali messi a disposizione dall’’Università per l’attività assistenziale connessa a fini didattici e di ricerca, preventivamente concordati adottando le procedure aziendali per l’installazione di nuove attrezzature, sono concessi in comodato d’uso.
L’Azienda mette a disposizione per fini didattici e di ricerca e assistenziali le proprie attrezzature prevalentemente finalizzate all’attività assistenziale di assistenza e cura.
L’Azienda assume per intero l’onere della manutenzione e del funzionamento di tali attrezzature, nonché del loro reintegro in caso di obsolescenza o deterioramento.
L’Azienda assume in proprio tutti gli oneri assistenziali comprese le spese di funzionamento e di manutenzione relative alle unità operative.
Art. 11 – Organo di controllo
Sull’applicazione della presente convenzione vigilerà un apposito organo di controllo composto dal Rettore, dal Direttore Generale dell’Azienda e dai direttori generali dei due enti.
Art. 12 - Rinvio
Le parti rimandano alla stipula di appositi atti per regolamentare il potenziamento delle attività didattiche dei corsi di laurea, delle Scuole di specializzazione e dei corsi post lauream.
Art. 13 – Durata
Il presente atto entra in vigore dalla data della stipula e ha durata pari a nove anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.
Eventuali modifiche possono essere concordate tra le parti e sottoscritte
Art. 14 – Bollo e Registrazione
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Le spese di bollo vengono assolte in modo virtuale da Unifi in base all’autorizzazione del Ministero delle Finanze prot. 100079/99 del 18.11.1999 e sono a carico dei contraenti con ripartizione in parti uguali; l’Azienda provvede a rimborsare a Unifi la propria quota.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Letto, approvato, sottoscritto. Firenze,
Firma per l’Università degli Studi di Firenze: Prof. Xxxxx Xxx
Firma per l’Azienda USL TOSCANA CENTRO: Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx