REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Area: RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G01728
del
19/02/2022
Proposta n. 6862 del 16/02/2022
Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 10 "Pagamenti Agro- climatico-ambientali" (Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro- climatico-ambientali". Tipologie di operazione 10.1.1 "Inerbimento degli impianti arborei",10.1.2 "Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo", 10.1.3 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli", 10.1.4 "Conservazione della sostanza organica del suolo", 10.1.5 "Tecniche di agricoltura conservativa", 10.1.7 "Coltivazioni a perdere", 10.1.8 "Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale", 10.1.9 "Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale". Regolamento (UE) n. 2220/2020. Approvazione del bando pubblico. Anno 2022.
Proponente: | ||
Estensore | XXXXXXXXX XXXXX | firma elettronica |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXXX XXXXX | firma elettronica |
Responsabile dell' Area | X. XXXXXXXX | firma digitale |
Direttore Regionale | AD INTERIM W. D'ERCOLE | firma digitale |
Firma di Concerto |
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” (Articolo 28 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013) - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”,10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”, 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati- pascoli e pascoli”, 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”, 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”, 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”, 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale”, 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”. Regolamento (UE) n. 2220/2020. Approvazione del bando pubblico. Anno 2022.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali; VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 37/2022 con la quale è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” all’Ing. Xxxxx X’Xxxxxx, Direttore della Direzione Generale.
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Risorse Agricole e Ambientali” della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste alla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione UE del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e integrative del DM 18 novembre 2014;
VISTO il decreto ministeriale prot.n. 2588 del 10 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.
VISTA la D.G.R. 354 del 16 giugno 2020. Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche. Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Applicazione del regime di condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”;
CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: “Programmazione Finanziaria”;
VISTO IL Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
DATO ATTO che è opportuno e strategico garantire la continuità del sostegno pubblico a favore delle aziende aderenti alle tipologie di operazioni della Misura Agro-ecologico-ambientale, per perseguire gli obiettivi di natura ambientale definiti dalla strategia regionale ma anche per assicurare il mantenimento di una adeguata base produttiva regionale, presupposto per garantire la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità, la migliore gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi e la prevenzione dell'erosione dei suoli e la migliore gestione degli stessi;
RITENUTO di raccogliere, per l’annualità 2022, domande di pagamento (conferma impegno) per la Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” (Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”,10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”, 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati- pascoli e pascoli”, 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”, 10.1.5 “Tecniche di
agricoltura conservativa”, 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”, 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale” per le domande di sostegno presentate e ritenute ammissibili nelle precedenti annualità;
RITENUTO di attivare, per l’annualità 2022, la raccolta di domande di sostegno (1° anno d’impegno) per la Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” (Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale”;
CONSIDERATO che, in conformità con il Reg. (UE) 2220/2020, gli impegni sottoscritti con le domande di sostegno iniziale (1° anno d’impegno) raccolte con il presente bando avranno una durata complessiva pari a non oltre 2 (due) anni;
VISTA la Circolare Agea Istruzioni operative n. 11 del 08 febbraio 2022. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.
VISTA la nota dell’Area Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale n. 0048191 del 19/01/22 che prevede, lo stanziamento per le domande di sostegno, di euro 1.500.000,00 per la sottomisura
10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” - Tipologia di operazione 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale”, a valere sul bando pubblico – annualità 2022;
VISTO il bando pubblico per la raccolta delle domande di sostegno (domande di prima annualità) e domande di pagamento (domande di conferma impegno) a valere sulla misura 10 “Pagamenti Agro- climatico-ambientali” - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”,10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”, 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”, 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”, 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”, 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”, 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale”, 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale” del PSR 2014-2020 (ALLEGATO A) come riportato nel documento allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare il citato bando pubblico per la raccolta delle domande di sostegno (domande di prima annualità) e domande di pagamento (domande di conferma impegno) a valere sulla Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” (Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”,10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”, 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati- pascoli e pascoli”, 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”, 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”, 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”, 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale”, 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale” del PSR 2014-2020 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che per la gestione delle domande di pagamento che saranno raccolte ai sensi del bando pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto non
espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR n. 147/2016;
DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di attivare, per l’annualità 2022, la raccolta di domande di sostegno iniziale (domande di 1° anno d’impegno) per la Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” - Sottomisura
10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale”;
2. di raccogliere, per l’annualità 2022, domande di pagamento (domande di conferma impegno) della Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”. Tipologia di operazione 1 “Inerbimento degli impianti arborei”,10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”,
10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”, 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”, 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”, 10.1.7 “Coltivazioni a perdere” e 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”;
3. di approvare il bando pubblico per la raccolta delle domande di sostegno (1° anno d’impegno) e domande di pagamento (domande di conferma impegno) a valere sulla Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” (Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”,10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”, 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”, 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”, 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”, 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”, 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale”, 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale” del PSR 2014-2020 (ALLEGATO A) come riportato nel documento allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. che per la gestione delle domande di pagamento che saranno raccolte ai sensi del bando pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto non espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR n. 147/2016.
5. di stabilire che ai fini della corresponsione del premio, l’agricoltore deve sottostare, a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno con il presente bando e sino alla conclusione del periodo di impegno, pari ad anni 2 (due), al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell’ambito di applicazione della misura/sottomisura/tipologia di operazione;
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sui siti internet regionali: xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Il Direttore
Ing. Xxxxx X’Xxxxxx
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, PARI
OPPORTUNITA’
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) e Reg (UE) n. 2220/2020)
BANDO PUBBLICO MISURA 10
“Pagamenti Agro-climatico-ambientali”
(art 28 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 10.1
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” Tipologia di operazione:
- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”;
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”;
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”;
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”;
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”;
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”;
- 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale”.
- 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”.
ANNUALITA’ 2022
Allegato A
INDICE
Riferimenti normativi 2
Articolo 1 - Obiettivi, finalità e campo di applicazione 10
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento 11
Articolo 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità 11
Articolo 4 - Soggetti beneficiari 17
Articolo5 - Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata 17
Articolo 6 - Documentazione
Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande 22
Articolo 8 Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti 30
Articolo 9 Valutazione ed istruttoria delle domande) 34
Articolo 10 Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande 40
Articolo 11 Controlli e sanzioni 42
Articolo 12 Disposizioni generali
Elenco Allegati
ALLEGATO 1 Piani di fertilizzazione ALLEGATO 2 Quaderno di campagna
ALLEGATO 3 Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni
ALLEGATO 4 Elenco delle risorse genetiche vegetali eleggibili nell’ambito della conservazione della
biodiversità agraria vegetale
ALLEGATO 5 Elenco delle razze animali eleggibili nell’ambito della conservazione della biodiversità agraria
animale
ALLEGATO 6 Codici colturali ed interventi (consultabile nella versione aggiornata direttamente sul portale Agricoltura raggiungibile al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxx)
ALLEGATO 7 Dichiarazione di subentro
ALLEGATO 8 Verifica e Controllabilità della Misura (consultabile nella versione aggiornata direttamente sul portale Agricoltura raggiungibile al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxx).
1
Il presente Bando pubblico detta le condizioni per la presentazione delle domande di sostegno (1° anno) e di pagamento (conferma impegno), come di seguito riportato, per l’istruttoria e finanziamento delle stesse nell’ambito della Misura 10 - Pagamenti Agro-climatico-ambientali, sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8079 del 17 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. Annualità 2022.
Tipologia di operazione:
- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei” domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo” domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli” - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo” - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa” - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere” - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale” - domanda di sostegno (1° anno d’impegno) e domanda di pagamento (conferma impegno). Riferimento Avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G02907 del 09/03/2018
- 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale” - domanda di pagamento (conferma impegno);
L’agricoltore con l’adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell’ambito di applicazione della misura/sottomisura;
Riferimenti normativi
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE)
n. 1698/2005 del Consiglio.
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
2
Reg. (UE) n. 288/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo Sviluppo Rurale per gli anni 2019 e 2020.
Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
Regolamento Delegato (UE) n. 967/2018 della Commissione del 26 aprile 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa.
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento.
Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.
Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli
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obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
Regolamento delegato (UE) n. 1394/2016 del 16 agosto 2016 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
Regolamento delegato (UE) n. 2018/967 della Commissione del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/746 del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.
Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19.
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Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Documento pubblico 9
Regolamento (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.
Regolamento (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune.
Regolamento (UE) n. 2021/1295 della Commissione del 4 agosto 2021, recante deroga, per l’anno 2021, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.
Note dei Servizi della Commissione
- Working Document AGR 49533/2002 on the concept of obvious error.
- Documento Orientativo D-180630-14-Key and Ancillary controls J 4 14 2015 no TC (Sviluppo Rurale) - Controlli essenziali e controlli complementari nel settore Sviluppo Rurale – applicabile a decorrere dal 01/01/2015.
- Documento Orientativo DSCG-2014-32_OTSC guidelines 2015_FINAL_REV1 - simplification recante modalità per i controlli in loco delle superfici a norma degli artt. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 del regolamento (UE) n. 809/2014 - Orientamenti per i controlli in loco e la misurazione delle superfici
- Working Document Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development.
Documenti di lavoro
- DSCG/2014/39 Final - Rev 1 - Guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of regulation (EU) 1306/20131. • DS/EGDP/2015/02 Final - Guidance document on the implementation by member states of permanent grassland provisions in the context of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment (greening).
Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
X.X.X. 0 xxxxxx 0000, x. 000 (X.X. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
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D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.
Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall’art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.
Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816,
897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.
Legge 1° dicembre 2018, n. 132 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall’art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.
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D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.
Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”.
Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, c.d. “Mille Proroghe” pubblicato in G.U. n. 323/2020
Decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021;
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
DPCM n. 33 del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni
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urgenti Documento pubblico 13 in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
D.M. prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
D.M. prot. n. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
D.M. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
D.M. n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e DGR n. 425/2019 e ss.mm.ii
D.G.R. 354 del 16 giugno 2020. Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Reg. (UE)
n. 1306/2013 e successive modifiche. Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Applicazione del regime di condizionalità.
D.M. prot. n. 215187 del 10 maggio 2021 – Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica
agricola comune per l’anno 2021.
AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell’importo da recuperare e
delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
Circolare ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014.
Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162
– Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale
Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 – Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 –Agricoltore in attività • Circolare ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 - “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.”.
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Circolare AGEA 2018 49236 del 8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016.
Circolare AGEA 2018 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla
circolare AGEA.2018.49236 dell’8 giugno 2018.
Nota AGEA Coordinamento n. 74630 del 11 novembre 2020 - agricoltore in attività – chiarimenti alla circolare AGEA Prot. N. 99157 del 20 dicembre 2018
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015- riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione.
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - oggetto: riforma PAC – integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione.
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015.
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
Circolare AGEA COORD prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.82630 del 30 ottobre 2017. Documento pubblico 15
Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
Circolare AGEA prot. n. 17308 del 2 marzo 2020 - Criteri di mantenimento delle superfici. • Circolare AGEA COORD prot. n. 59865 del 16 settembre 2020 - Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020.
Circolare AGEA COORD prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 - Situazione eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19. attività concernenti la campagna 2020.
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Circolare AGEA COORD prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l’emergenza Covid-19.
Circolare AGEA COORD prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 - Acquisizione della documentazione antimafia
– modifiche normative introdotte per l’emergenza Covid-19
Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21; Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni
Circolare Agea Istruzioni operative n. 11 del 08 febbraio 2022. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.
Ai fini del presente bando pubblico s’intende:
▪ «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
▪ «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
Articolo 1
(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)
La sottomisura ha come obiettivo lo sviluppo sostenibile delle zone rurali ed il soddisfacimento della crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Intende Incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell’intera società, con l’introduzione di metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell’acqua e della biodiversità.
La sottomisura raggruppa, in un quadro programmatico unitario, tipologie di operazioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell’ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali è richiesta l’adozione di tecniche e pratiche specifiche con caratteristiche particolari e differenziate.
È prevista la corresponsione di aiuti, erogati annualmente su base forfettaria, a favore di soggetti che, su base volontaria, si impegnano a rispettare, per l’intera durata prevista, le condizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti nell’ambito di applicazione di una o più delle tipologie di operazione di seguito riportate.
Con il presente Xxxxx pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di sostegno (1° anno d’impegno) e pagamento (conferma impegno) per l’anno 2022 a valere sulla Misura 10 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 per le seguenti tipologie di operazioni:
- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei” domanda di pagamento (conferma impegno);
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- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo” domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli” - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo” - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa” - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere” - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale” - domanda di sostegno (1° anno d’impegno) e domanda di pagamento (conferma impegno). Riferimento Avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G02907 del 09/03/2018
- 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale” - domanda di pagamento (conferma impegno).
-
Articolo 2
Ambito territoriale di intervento
Nell’ambito di ogni tipologia di operazione, la misura è applicabile sulle categorie di superfici di seguito specificate ubicate sul territorio regionale:
- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”: superfici investite con colture legnose agrarie.
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”: superfici a seminativo, ad eccezione di quelle ricadenti nelle ZVN.
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”: superfici a seminativo.
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”: sulle colture arboree e sulle superfici a seminativo, eccetto le superfici coltivate a leguminose.
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”: superfici a seminativo.
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”: superfici a seminativo.
- 10.1.8 “Conservazione in azienda, in situ, della biodiversità agraria vegetale”: sulle colture arboree e sulle superfici a seminativo.
- 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”: su tutto il territorio regionale.
Articolo 3
(Requisiti e condizioni di ammissibilità)
Tutti i requisiti necessari per l’accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità devono essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento (rilascio informatico) e mantenuti per l’intera durata dell’impegno.
Il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti/condizioni di ammissibilità di seguito indicati:
1. È condizione obbligatoria la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999. In merito alle modalità si rimanda al paragrafo 5
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“Costituzione/Aggiornamento del fascicolo aziendale” della Circolare Agea Istruzioni operative n. 11 del 08 febbraio 2022.
2. la superficie minima destinata al mantenimento dell’impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), per le tipologie di operazioni sotto riportate, deve essere uguale o superiore a:
- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei” - 1 ha.
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo” – 2 ha
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli” - 2 ha
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo” 2 ha e costituire il 100% della SAU aziendale
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa” - 2 ha
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere” – 0,5 ha
Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore ma, in tal caso, il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell’intero periodo di impegno.
Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell’Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.
Uso oggettivo
La circolare Agea prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017 prevede che le superfici coltivate, che godono delle seguenti caratteristiche:
- ricadono su superfici contigue all’isola aziendale;
- hanno un’occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie contigua;
- sono nel limite del 2% (e al massimo 1 ettaro) dell’isola aziendale della quale si precisano le dimensioni;
possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non
dichiarate da altro agricoltore con l’indicazione di “uso oggettivo”.
Dichiarando l’uso oggettivo, l’agricoltore è esonerato dall’obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione, ma i riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l’isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell’agricoltore.
Tali informazioni saranno utilizzate ai fini dei controlli di ammissibilità per i pagamenti.
3. per la tipologia di operazione 10.1.8 “Conservazione in azienda, in situ, della biodiversità agraria vegetale” sono necessari i seguenti requisiti:
- Le risorse genetiche vegetali richieste a premio a rischio di erosione genetica devono appartenere all’elenco delle risorse genetiche vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000, che, come sopra riportato, soddisfano le condizioni previste dal reg. 807/2014, articolo 7 (4) (2).
L’elenco delle risorse genetiche vegetali eleggibili all’aiuto sono riportate nell’ ALLEGATO 4 del presente Bando Pubblico.
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- Iscrizione del richiedente alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R. n. 15/2000. La domanda di iscrizione alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’art. 4 della L.R. n. 15/2000, come già comunicato con nota circolare n. 0151639 del 15/02/22, dovrà essere presentata, secondo le modalità di seguito riportate ed inviata via PEC all’indirizzo: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, entro la data del 15 aprile 2022 pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.
- I soggetti che presentano domanda di sostegno (1° anno d’impegno) con il presente bando
non devono avere impegni in corso per la Tipologia di Operazione 10.1.8 del PSR 2014/2020.
4. per la tipologia di operazione 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale” sono necessari i seguenti requisiti:
- Le razze autoctone richieste a premio a rischio di erosione genetica devono appartenere all’elenco delle razze iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000, che, come sopra riportato, soddisfano le condizioni previste dal reg. 807/2014, articolo 7 (2)(3). L’elenco delle razze animali eleggibili all’aiuto sono riportate nell’ ALLEGATO 5 del presente Bando Pubblico
- iscrizione del richiedente alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R. n. 15/2000.
Iscrizione alla rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R. n. 15/2000
La Rete di conservazione e sicurezza è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e delle varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale.
L’iscrizione è effettuata gratuitamente secondo le procedure reperibili sul sito xxx.xxxxxx.xx (xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx) attraverso la compilazione di un modulo a campi obbligati che, fermo restando la scadenza fissata al 15 aprile 2022, dovrà riportare, per ogni risorsa genetica richiesta, i riferimenti catastali nonché, per le richieste riferite alle piante isolate (NP):
1. la georeferenziazione (Longitudine/Latitudine) della singola risorsa genetica richiesta (da riportare
sul modulo nell’apposita sezione);
2. una ortofoto relativa all’ubicazione della singola pianta.
Quanto richiesto dai punti 1 e 2 è reperibile dalla consultazione, sul portale SIAN, del Fascicolo Aziendale nella sezione Territorio – GIS per Azienda.
Per le domande di sostegno (1° annualità) presentate ai sensi del presente bando, le relative adesioni alla rete dovranno essere conformi a quanto sopra riportato.
L’ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la
conservazione delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale, garantendone la tutela. A tale fine ARSIAL pubblica l’elenco di tutti gli aderenti alla rete sul sito xxx.xxxxxx.xx.
Il beneficiario, fermo restando il rispetto delle vigenti normative fitosanitarie e di qualità, deve utilizzare materiale di propagazione o riproduzione della risorsa genetica vegetale tutelata, fornito da un soggetto aderente alla Rete di conservazione e sicurezza di cui all’art. 4 della L.r. n. 15/2000.
Ai fini della individuazione sia delle superfici eleggibili al premio sia dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:
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- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «inadempienza»:
• con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
• con riferimento alla condizionalità, l’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c), e all’articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all’articolo 3, lettera d), e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «misure di sostegno connesse agli animali»: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
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- «animali dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione;
- «animale accertato»: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell’ambito di una
misura di sostegno connessa agli animali;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «misure di sostegno connesse alla superficie»: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- «uso»: in relazione alla superficie, l’uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli
amministrativi o in loco nell’ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di
informazione geografica di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel
sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.
Altre definizioni utili sono:
- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall’Agenzia
del Territorio (A.D.T.).
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l’unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall’art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce
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un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell’ambito del S.I.G.C. l’Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l’insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
- «Agricoltore in attività»: Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016 e ss.mm.ii. L’Organismo pagatore AGEA attua i controlli finalizzati a verificare l’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto sulla base della predetta circolare.
- «Superficie Oggetto d’impegno (SOI)» ossia la superficie agricola richiesta s’intende il totale della superficie richiesta a premio nell’ambito della presente misura/sottomisura, così come desumibile dal modello di domanda di sostegno/pagamento.;
- «Superficie Agricola Utilizzata (SAU)» si intende l’insieme dei terreni dell’azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali);
Il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della superficie ammissibile ed eleggibile a premio si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, ed alle verifiche effettuate nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché alle disposizioni impartite a riguardo dall’Organismo Pagatore.
Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini di determinare il carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:
Classe o specie | Coeff. UBA | Classe o specie | Coeff. UBA |
Vitelli fino a 6 mesi | 0,4 | Capre | 0,15 |
Vitelli da 6 a 24 mesi | 0,6 | Becchi | 0,15 |
Bovini da 6 a 24 mesi da macello | 0,6 | Altri caprini | 0,15 |
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento | 0,6 | Cervi | 0,4 |
Tori | 1 | Daini e caprioli | 0,25 |
Bovini da 2 e più anni da macello | 1 | Conigli e madri (fattrici) | 0,02 |
Bovini da 2 e più anni da allevamento | 1 | Lattonzoli suinetti meno 20 kg | 0,3 |
Vacche da latte | 1 | Magroni | 0,3 |
Altre vacche | 1 | Scrofe di peso > 50 kg | 0,5 |
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Pecore> 12 mesi | 0,15 | Suini da ingrasso | 0,3 |
Arieti> 12 mesi | 0,15 | Verri | 0,3 |
Ovini < 12 mesi | 0 | Polli da carne | 0,03 |
Altri ovini di età > 12 mesi | 0,15 | Galline ovaiole | 0,014 |
Equini di età > 6 mesi | 1 | Altri avicoli | 0,03 |
Asini di età > 6 mesi | 1 | Altri volatili | 0,03 |
Articolo 4 (Soggetti beneficiari)
I beneficiari ammissibili al sostegno nell’ambito della presente misura/sottomisura sono:
▪ agricoltori attivi singoli o associati.
▪ associazioni di agricoltori (attivi) o associazioni miste di agricoltori (attivi)
▪ nell’ambito della tipologia 10.1.8 e 10.1.9 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti possono partecipare anche altri gestori del territorio che perseguono la finalità di conservare e tutelare la biodiversità.
▪ nell’ambito della tipologia 10.1.8 i soggetti che presentano domanda di sostegno (1° anno d’impegno) con il presente bando non devono avere impegni in corso per la Tipologia di Operazione
10.1.8 del PSR 2014/2020.
Articolo 5
(Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata)
Fermo restando le scadenze fissate in merito alla decorrenza degli impegni con le domande di sostegno presentate nelle annualità pregresse ed in corso di impegno (annualità 2018 - riferimento avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G02907 del 09/03/2018; annualità 2021 - riferimento avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G02357 del 05/03/2021), gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale ai sensi della tipologia di operazione 10.1.8 , presentata con il presente bando, decorrono dal termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l’anno 2022 la decorrenza degli impegni, assunti con la domanda di sostegno, è dal 15 maggio 2022 ed hanno una durata pari a due anni.
Relativamente all’ultima annualità per la tipologia di operazione 10.1.8, gli impegni terminano con la
conclusione del naturale ciclo colturale della varietà vegetale considerata.
Il beneficiario deve garantire il rispetto, sull’intera superficie aziendale, della condizionalità e dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.
Per quanto riguarda l’attuazione della condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda al D.M. prot. n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” ed alla D.G.R. 354 del 16 giugno 2020.
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Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione si rimanda alle disposizioni dettate dall’OP Agea sopra richiamate nella sezione “Riferimenti normativi"
Nell’ALLEGATO 3 è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo.
Di seguito vengono riportati gli impegni previsti per ciascuna tipologia di operazione.
10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei
1. Mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell’impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l’obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno per tutta la durata dell’impegno stesso, salvo in caso di espianto dell’arboreto.
2. Divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila nell’ambito della superficie
assoggettata ad impegno, per tutta la durata dell’impegno stesso.
3. Compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato (ALLEGATO 2);
10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo
1. mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell’anno successivo. Il mantenimento dell’idonea copertura vegetale del terreno è da realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee a ciclo annuale o di un miscuglio di queste.
2. le lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale non potranno avvenire prima del 15 marzo di ogni anno;
3. sulla coltura di copertura, nel periodo di sviluppo della stessa, è vietato, l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici;
4. interramento della vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva;
5. compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato (ALLEGATO 2);
10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli
1. Sulla superficie assoggettata a impegno è prevista, per l’intera durata quinquennale dell’impegno, la
conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti. Ciò
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comporta che la superficie convertita non potrà, nel quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell’art. 4 del Regolamento (UE) n. n. 1307/2013. La superficie da assoggettare all’impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo occorre che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Le superfici convertite, in applicazione dell’art 45 del Reg UE 1307/2013 e sue ss.mm.ii. e dell’art. 15 del Decreto MiPAAF 18 novembre 2014 prot. 6513, fermo restando quanto previsto dalla citata normativa, non potranno, al termine dell’impegno, tornare ad essere superfici impiegate nelle ordinarie rotazioni colturali.
2. sulla superficie oggetto di impegno è vietato l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di
prodotti fitosanitari e diserbanti;
3. obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire gli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
4. Compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato (ALLEGATO 2);
10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo
1. effettuazione della “fertilizzazione azotata organica”: eliminazione totale degli apporti dell’azoto minerale in azienda. La fertilizzazione azotata, i cui apporti devono essere determinati attraverso il piano di fertilizzazione, deve essere effettuata utilizzando, su tutta la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più dei seguenti prodotti:
a) Letame.
Per letame, secondo la classificazione riportata dal DM 7 aprile 2006 così come sostituito dal DM 25 febbraio 2016 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (art. 3 – lettera e) e sue ss.mm.ii., si intende:
Effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.
Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall’attività di
allevamento anche:
🢭 le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
🢭 le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
🢭 le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3 del DM;
🢭 i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio
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b) Ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;
c) Ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;
Gli ammendanti, incluso il letame, non includono in nessun caso né i liquami né i fanghi di depurazione, il cui impiego è vietato sulle superfici oggetto di impegno.
2. Predisposizione di un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 1).
3. Compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 2);
10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa
1. sulla superficie oggetto di impegno, è fatto divieto di aratura e di adottare le tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione (“no tillage”), quest’ultima abbinata alla semina su sodo;
2. trinciatura, nel caso del mais, dei residui colturali della coltura seminativa principale;
3. mantenimento in loco delle stoppie delle colture seminative principali, favorendo la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo;
4. per quanto riguarda la successione colturale, nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;
5. predisposizione di un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella colonna “Dosi massime di azoto in condizioni di impegno” della tabella A presente nell’ALLEGATO 1,” Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 1).
6. compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac- simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 2);
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10.1.7 Coltivazioni a perdere
1. coltivazione delle superfici oggetto di impegno con colture “a perdere”, ossia da destinare all’alimentazione naturale della fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l’intera durata dell’impegno. Dovranno essere coltivate in consociazione almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, veccia, grano, orzo, in ogni caso la coltivazione a perdere non può essere né reimpiegata per le attività produttive aziendali né commercializzata, in quanto è finalizzata alla conservazione e la valorizzazione della biodiversità;
2. sulle superfici assoggettate ad impegno, non è consentita la raccolta e l’utilizzo di fertilizzanti e concimi
di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti;
3. alla fine del periodo di impegno, il terreno potrà essere lavorato per la messa a coltura nella successiva annata agraria solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere;
4. compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac- simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 2);
Possono partecipare alla presente tipologia di operazione esclusivamente le superfici inserite nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda. Le coltivazioni a perdere non si possono effettuare su terreni ritirati dalla produzione e posti a riposo nell’ambito di regimi di sostegno, siano essi facoltativi che obbligatori.
10.1.8 Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale
1. Coltivare, nei relativi areali di conservazione in situ, almeno una delle varietà locali autoctone e minacciate di erosione genetica iscritte al “Registro Volontario Regionale” istituito con la L. R. 01 marzo 2000, n. 15. L’elenco delle risorse genetiche vegetali eleggibili all’aiuto ed i relativi areali sono riportate nell’ ALLEGATO 4 del presente Bando Pubblico;
2. i detentori di specie arboree adulte in esemplari isolati devono effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell’impegno. Le attività eseguite dovranno essere riportate nel “quaderno di campagna”. Per pianta adulta è da intendersi l’esemplare che al momento del rilascio della domanda è in grado di fruttificare.
3. Non coltivare OGM su tutta la superficie aziendale.
L’appartenenza del materiale vegetale coltivato a una o più delle varietà elencate nell’allegato n. 4 dovrà essere attestato dall’XXXXXX Xxxx xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX – indirizzo di PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; posta elettronica: xxxxxxxx@xxxxxx.xx – tel. 00 00000000; 00 00000000/453/457; telefax 06 86273270.
Tale Agenzia verifica l’appartenenza del materiale genetico coltivato dal richiedente ad una o più delle varietà elencate nell’allegato n. 4 e rilascia, su richiesta dell’interessato, l’attestazione necessaria ad ottenere l’erogazione dell’aiuto.
In ogni caso l’erogazione dell’aiuto sarà effettuata solo in seguito all’acquisizione, da parte dell’Amministrazione regionale (Area Decentrata Agricoltura), in occasione della presentazione della domanda di sostegno, dell’attestato rilasciato da ARSIAL.
Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, riconosciute dall’Amministrazione
regionale, le colture o le piante siano distrutte e non sia possibile reimpiantarle con la medesima varietà,
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l’aiuto già erogato non dovrà essere restituito. Per le annualità successive, verrà erogato un premio
corrispondente alle superfici o al numero di piante effettivo.
La riduzione delle superfici o del numero di piante deve essere comunicata dal beneficiario all’Amministrazione regionale, corredate della documentazione probante, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento o dall’acquisizione della documentazione probatoria, pena l’attivazione delle procedure di decadenza
10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale
1. Allevare in purezza i capi appartenenti alle razze elencate nell’ALLEGATO 5, per il numero di UBA assoggettati ad impegno;
2. provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure, in mancanza di questi, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall’ARSIAL;
3. mantenere la consistenza iniziale dell’allevamento per tutta la durata dell’impegno.
La consistenza iniziale dell’allevamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell’impegno, pena la
restituzione delle somme corrisposte.
È possibile sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall’evento che ha prodotto la perdita di bestiame, con capi equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica. Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate all’Amministrazione regionale (Area Decentrata Agricoltura competente per territorio) entro e non oltre 10 giorni dall’avvenuta variazione. Per i capi che subentrano è necessario, altresì, presentare il relativo attestato di appartenenza alla razza.
L’appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all’aiuto deve essere comprovata da una attestazione, rilasciata dall’associazione di allevatori competente, di iscrizione al Libro Genealogico o Registro Anagrafico.
Per le razze sprovviste di libro genealogico o registro anagrafico, il beneficiario dovrà produrre una attestazione di appartenenza alla razza dei capi, rilasciata da:
• Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) – Sede centrale Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX – indirizzo di posta elettronica: PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; posta elettronica xxxxxxxx@xxxxxx.xx – tel. 00 00000000; 00 00000000/361/565; telefax 06 86273270.
L’attestazione rilasciata dall’associazione di allevatori e da ARSIAL è condizione indispensabile per l’erogazione dell’aiuto. Al fine della dimostrazione del mantenimento dell’impegno, la medesima dovrà essere inviata ogni anno, dal beneficiario, all’Amministrazione regionale competente per territorio.
L’erogazione dell’aiuto sarà effettuata solo in seguito all’acquisizione da parte dell’Amministrazione
regionale competente per territorio (Area Decentrata Agricoltura) dell’attestato rilasciato da ARSIAL.
Articolo 6 (Documentazione)
6.1 Presentazione della domanda di sostegno/pagamento
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La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nell’articolo successivo, prevede l’utilizzo della modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.
Fatte salve le eccezioni previste nell’ambito della trasmissione del modulo di domanda di cui all’articolo successivo, la documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell’impegno.
6.2 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell’annualità di impegno
Nel corso dell’annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportano per lo stesso l’osservanza di alcuni adempimenti
Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:
6.2.1 Variazioni colturali e di UBA
Qualora, dopo la presentazione della domanda di pagamento si verifichino delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall’Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro 2 (due) mesi all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro I “Utilizzo delle superfici aziendali” del modello di domanda. In particolare è indispensabile riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di pagamento ed il CUAA a cui si riferisce la variazione.
Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l’effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.
Articolo 7
(Modalità e termini di presentazione delle domande)
7.1 Modalità di presentazione
La domanda di sostegno/pagamento per l’accesso al regime di aiuto introdotto con la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.
Per facilitare l’accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all’utente le eventuali incongruenze che nella successiva fase istruttoria potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l’applicazione di riduzioni.
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A tal fine nell’ALLEGATO 6 “Codici colturali ed Interventi” sono riportati per ogni sottomisura/tipologia di operazione tutti gli interventi dichiarabili con indicazione, per ciascuno di essi, dei relativi codici colturali associati. Nel medesimo allegato sono anche riportati alcuni esempi di come le procedure di Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) impattano nell’ambito dell’attribuzione delle superfici ai singoli interventi. L’allegato 6 aggiornato è consultabile direttamente sul portale Agricoltura raggiungibile al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxx
Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnino a rispettare quanto previsto dalle diverse tipologie di operazioni a decorrere dal termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo d’impegno così come previsto dall’articolo 5 del presente bando.
La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di pagamento. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta dell’aiuto con la presentazione della domanda per l’anno 2022, devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda.
La compilazione e la stampa delle domande come anche l’inoltro (rilascio informatico) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’AGEA sul “Portale SIAN”.
I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un Centro autorizzato di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (CAA) o di altro tecnico. In quest’ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall’Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell’autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate:
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, tenuto conto che l’intera gestione del lavoro si basa su connessione internet e che l’invio di documentazione appesantirebbe notevolmente l’operatività dei server, si ritiene utile adottare procedure semplificative nella gestione delle deleghe.
I liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle Misure di cui in oggetto e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - all’indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata): xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx, la seguente documentazione:
- elenco delle aziende, in formato Excel, che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda, la denominazione aziendale come da Fascicolo Aziendale, il Codice Univoco Azienda Agricolo (CUAA), la provincia di appartenenza, la misura per la quale si chiede l’abilitazione e se trattasi di prima delega nei confronti del delegato. Nello stesso elenco potranno essere indicate le misure della precedente e dell’attuale programmazione (PSR 2014/2020). Nell’elenco dovrà essere riportato anche il Codice Fiscale del tecnico delegato;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del PR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità, nella quale il tecnico dichiara che i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità, sono in possesso dello stesso e custoditi dal medesimo per gli eventuali successivi controlli. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all’Ordine od al Collegio Professionale;
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- limitatamente ai tecnici che richiedono per la prima volta le abilitazioni alle funzionalità previste nel SIAN; richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR in cui siano chiaramente riportati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all’Ordine od al Collegio Professionale;
L’oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la dicitura “richiesta abilitazione compilazione domanda PSR” seguita dal Cognome e Nome del libero professionista e dalla misura-sottomisura per la quali si chiede l’abilitazione.
La scadenza per l’inoltro della documentazione di cui ai punti precedenti è fissata, in linea con la circolare n. 0094062 del 31/01/2022 al 22 aprile 2022.
L’invio della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l’obbligo per il
beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.
7.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande Domanda iniziale
È la domanda di sostegno/pagamento (domanda 1°anno impegno) o domanda di pagamento (domanda di conferma impegno) presentata per la campagna 2022 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno (1° anno d’impegno) è ritenuta ammissibile
Di seguito sono elencate le possibili finalità di domanda:
1. Sostegno e pagamento;
2. Aggiornamento annuale (conferma impegno);
3. Cessione totale o parziale dell’azienda – Cambio beneficiario. Se il beneficiario durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.
Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014
È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, secondo quanto previsto dall’art. 72 del Reg. UE 1306/2013.
Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo “in sostituzione della domanda”. Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.
Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l’indicazione
della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l’ultima
domanda di modifica valida o quella iniziale.
In caso di impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici oggetto di impegno rispetto all’impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.
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Modifica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014
Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:
• modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
• modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.
In caso di impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all’impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.
Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)
Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.
Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:
• cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
• riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
• aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.
In caso di impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all’impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.
Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.
Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/201 non contenga l’indicazione della
domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l’ultima
domanda di modifica valida o quella iniziale.
Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.
Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)
Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall’autorità competente.
È possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.
Le Aree Decentrate Agricoltura competenti eseguono l’istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all’interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.
7.2.1 Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni
La data di presentazione della domanda di pagamento all’OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.
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I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2022 sono i seguenti:
a) Domande iniziali: 16 maggio 2022;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2022;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): 30 settembre 2022.
Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013
Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio 2022. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2022 sono irricevibili.
Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine del 31 maggio 2022 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2022. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022 sono irricevibili.
Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.
In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.
Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.
Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.
Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)
Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
L’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio determina la irricevibilità di una Comunicazione di
ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:
• avvenuto pagamento della domanda;
• presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
• avvenuta comunicazione all’azienda delle difformità della domanda riscontrate.
In questi casi la rinuncia non può essere consentita.
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In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.
Inoltro del modello di domanda di sostegno/pagamento
Fermo restando il rispetto delle date di rilascio informatico di cui al paragrafo 7.2.1 si specifica che la presentazione del modello di domanda presso l’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, firmata in originale, corredata del documento di riconoscimento in corso di validità e corredata dagli eventuali allegati previsti, è richiesta esclusivamente per i beneficiari che si avvalgono, per la compilazione, stampa e rilascio, dei liberi professionisti così come individuati nel precedente paragrafo.
Il medesimo modello dovrà essere inoltrato, esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il giorno 15 settembre 2022, agli indirizzi PEC delle ADA territorialmente competenti di seguito riportati:
• ADA Lazio Sud (ex ADA di Frosinone) – xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Sud (ex ADA di Latina) - xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Nord (ex ADA di Rieti) – xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Centro (ex ADA di Roma)- xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Nord (ex ADA di Viterbo) - xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
I moduli di domanda, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrati alle suddette ADA in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l’ADA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell’azienda agricola.
I moduli di domanda inviati oltre il termine suddetto determinano l’irricevibilità delle domande e pertanto la non ammissibilità al xxxxxxxxxx.Xx fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell’istanza fa fede la data di invio della PEC.
Per le domande presentate avvalendosi di un Centro autorizzato di Assistenza Xxxxxxxx (CAA):
1- Il CAA è tenuto a trasmettere, alla PEC delle ADA territorialmente competenti, una nota attestante che tutte le domande rilasciate al portale SIAN, nel rispetto delle date riportate nel presente paragrafo, sono sottoscritte da ciascun beneficiario e corredate del documento di riconoscimento in corso di validità. Nella medesima nota potranno, se del caso, essere elencate le domande per le quali, viceversa, le ADA non devono dare seguito all’iter istruttorio (irricevibili) con la relativa motivazione. La nota di cui al presente punto dovrà essere trasmessa entro il giorno 15 settembre 2022, agli indirizzi PEC delle ADA territorialmente competenti di seguito riportati:
• ADA Lazio Sud (ex ADA di Frosinone) – xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Sud (ex ADA di Latina) - xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Nord (ex ADA di Rieti) – xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Centro (ex ADA di Roma)- xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Nord (ex ADA di Viterbo) - xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
2- la domanda cartacea dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, dallo stesso CAA e la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell’impegno.
La mancata trasmissione entro i termini, da parte del CAA, di quanto previsto dal punto 1 comporta, anche
se rilasciate informaticamente, il mancato prosieguo dell’iter istruttorio delle domande.
28
Il rispetto da parte dei CAA e dei liberi professionisti della data sopra indicata è fondamentale per l’avvio di tutto l’iter amministrativo nel rispetto nelle norme comunitarie e nazionali nonché nell’erogazione dell’aiuto ai singoli beneficiari interessati entro le scadenze fissate dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) secondo il quale i pagamenti nell'ambito dei regimi e delle Misure di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, siano eseguiti nel periodo dal 1 dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo alla presentazione della domanda.
7.3 Ampliamento degli impegni
In considerazione che Il regime di aiuto attivato con il presente avviso pubblico, per le domande di sostegno (1° anno d’impegno), in conformità con il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, ha una durata pari a due (2) anni, non sono consentiti ampliamenti degli impegni.
7.4 Trasferimento dell’azienda
Se il beneficiario, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.
Il subentrante può proseguire nell’impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerate singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbiano un’estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di ingresso. Il subentrante è tenuto inoltre a compilare la domanda di pagamento avendo cura di compilare l’apposita sezione V del modello di domanda “presenza cambio beneficiario”.
Nel caso di subentro con trasferimento, totale o parziale dell’azienda, intercorso durante l’annualità d’impegno il subentrante è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Il trasferimento dell’azienda o di parte di essa, prevede che il subentrante inoltri all’ADA territorialmente competente, apposita dichiarazione compilata sulla base dell’ALLEGATO n. 7 “dichiarazione subentro”, sottoscritta anche dal cedente. Resta inteso l’obbligo del subentrante di mantenere l’impegno per la durata residua necessaria a completare il biennio/triennio/quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.
7.5 Causa di forza maggiore
In conformità con l’art 47 del Reg. 1305/13 Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
In particolare la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, riconosciute nei seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
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Le cause di “forza maggiore” e le circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 devono essere comunicate dal beneficiario all’Amministrazione regionale, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento o dall’acquisizione della documentazione probante, pena l’attivazione delle procedure di decadenza.
7.6 Annualità successive
Ogni anno successivo al primo, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l’aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell’aiuto nell’anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell’annualità di riferimento ed un’istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell’impegno.
ARTICOLO 8
(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)
La Misura prevede, a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario per una o più delle tipologie di operazione previste, la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l’intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie, per numero di piante e/o numero di UBA.
Quale norma a carattere generale si specifica che, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013, il livello di aiuto massimo erogabile, per la medesima superficie, non può oltrepassare i limiti di seguito specificati:
• colture annuali - 600 euro/ha
• colture perenni specializzate - 900 euro/ha
• altri usi dei terreni* - 450 euro/ha
* ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti
Per ciascuna tipologia di operazione viene di seguito specificato il livello degli aiuti nonché le possibili combinazioni che possono realizzarsi tra le varie tipologie di operazione, di cui si compone la presente Misura, nonché tra le varie tipologie di operazione e misure diverse.
10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”
Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di 100 €/ha.
Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:
- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;
nell’ambito della misura 11 “agricoltura biologica”:
- 11.1.1 “Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica”
- 11.2.1 “Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”.
Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.
L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.
In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a
quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:
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- 900 €/ha anno per le colture permanenti specializzate.
10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”;
Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di 150 euro/ha.
Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:
- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”.
Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.
L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.
In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a
quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:
600 €/Ha anno per le colture annuali.
10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”;
Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di 300 €/ha, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti) rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline.
Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:
- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”.
Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.
L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.
Nella stessa azienda, ma su superfici diverse, il sostegno della presente tipologia di operazione è compatibile
con la misura 11 “Agricoltura biologica”.
In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a
quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:
- 450 € /Ha anno per altri usi agricoli.
10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”;
Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio così distinto:
• 250 €/ha per superfici con coltivazioni arboree;
• 200 €/ha per superfici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.
Il premio viene ridotto per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), nel modo che segue:
• 200 €/ha per superfici con coltivazioni arboree; 150 €/ha per superfici con colture erbacee ad
esclusione delle colture leguminose.
Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:
▪ 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;
31
Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.
L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con
la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.
In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a
quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013: 600 Ha anno per le colture annuali.
900 Ha anno per le colture permanenti specializzate;
450 € /Ha anno per altri usi.
10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”;
Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio per le colture del medesimo Gruppo di coltura di seguito specificati:
• colture gruppo A: 180 €/ha, fuori le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); 130 euro/ha nelle zone
vulnerabili ai nitrati (ZVN);
• colture gruppo B: 300 €/ha, sia dentro che fuori le ZVN perché in entrambi i casi detto valore è al di sotto del differenziale di margine lordo effettivamente calcolato.
Colture gruppo A:
cereali: frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio e scagliola, farro, sorgo;
oleaginose: xxxxx, ravizzone, girasole, soia, arachidi, ricino; piante proteiche: piselli, fave e favette, lupini dolci;
foraggere: trifoglio, sulla, lupinella, erbaio di graminacee, erbaio di leguminose, erbaio misto, altre foraggere avvicendate;
altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.
Colture gruppo B:
cereali: mais;
colture industriali: barbabietola, pomodoro, patata, piante da fibra (canapa, ecc.); piante officinali ed aromatiche: secondo classificazione tassonomica;
altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.
Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:
▪ “Conservazione della biodiversità agraria vegetale”;
▪ “Conservazione della biodiversità agraria animale”;
Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.
L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.
In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a
quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:
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450 Ha anno per altri usi.
600 Ha anno per le colture annuali.
900 Ha anno per le colture permanenti specializzate
10.1.7 “Coltivazioni a perdere”;
Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di 210 €/ha
Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:
▪ 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;
Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.
L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.
Nella stessa azienda, ma su superfici diverse, il sostegno della presente tipologia di operazione è compatibile
con la misura 11 “Agricoltura biologica”.
In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a
quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:
600 €/ Ha anno per le colture annuali.
10.1.8 “Conservazione in azienda e in situ, della biodiversità agraria vegetale”.
Intensità dell’aiuto
La tipologia di operazione prevede, a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di aiuti da erogarsi annualmente, per l’intera durata del periodo quinquennale di impegno.
Gli aiuti sono corrisposti per i seguenti interventi:
• coltivazione in situ e in azienda di varietà locali erbacee a superficie;
• coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree a superficie;
• coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree adulte, o impiantate nell’ambito della
programmazione di sviluppo rurale 2007-2013, disposte in esemplari isolati o filari.
Il premio è differenziato come nella tabella che segue:
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Per le colture arboree ai fini dell’individuazione della superficie ammissibile all’aiuto si terrà conto delle risultanze e delle verifiche effettuate nell’ambito del SIGC, nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall’Organismo Pagatore.
Il premio ad ettaro può essere erogato nella sua totalità solo se la coltura è specializzata ovvero se è garantita la totale copertura del suolo così come desumibile dall’attestato di appartenenza delle colture, rilasciato da ARSIAL previsto all’articolo 6 “Documentazione”.
Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 “Pagamenti agro-clima- ambientali”, nonché con la misura 11 “Agricoltura biologica”, con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate” e con la misura 14 “Benessere degli animali”.
10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”.
L’importo del pagamento annuale è di 200 €/UBA.
Per il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) si utilizzano i parametri riportati nella tabella di cui all’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, eventualmente integrati per le categorie di animali ivi non comprese.
Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 “Pagamenti agro-clima- ambientali”, con la misura 11 “Agricoltura biologica”, e con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.
Essa è altresì cumulabile con la misura 14 “Benessere degli animali”.
ARTICOLO 9
(Valutazione ed istruttoria delle domande)
Fermo restando le procedure di istruttoria automatizzata di cui al successivo paragrafo 9.2, il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione del modulo di domanda.
Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede a determinare la ricevibilità delle domande, entro i 45 giorni successivi alla data fissata per l’acquisizione delle istanze (pari a quella prevista come scadenza per l’inoltro del modulo di domanda e dell’elenco delle domande rilasciate e sottoscritte, da parte del CAA).
Sono irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo le domande di pagamento:
• presentate oltre i termini stabiliti nell’articolo 7 “Termini e modalità di presentazione delle domande” per il rilascio informatico o per l’inoltro della documentazione , fatte salve le disposizioni previste per la “presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento”, previste al medesimo articolo 7 paragrafo 7.2 “Termini di Presentazione delle domande”
• non sottoscritte dal richiedente;
9.1 Ammissibilità
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Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l’esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell’aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l’ammissibilità delle domande di pagamento, durante la quale sarà verificato che i requisiti e le condizioni di ammissibilità siano stati mantenuti. Tale fase dovrà essere completata entro sei (6) mesi a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande di cui al capitolo 7.2.
Non saranno ammissibili le domande:
• presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
• erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE)
809/2014
• le domande dichiarate irricevibili
Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell’ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell’operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento. In riferimento all’elenco dei controlli amministrativi, si rimanda al paragrafo 12 della Circolare Agea Istruzioni operative n. 11 del 08 febbraio 2022.
Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di pagamento non ammissibili ivi incluse le irricevibili.
Per le domande di pagamento (conferma annuale dell’impegno) non si procede all’approvazione delle
graduatorie di ammissibilità.
Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet regionali: xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx
La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile. In tal caso si procederà all’archiviazione della stessa, con l’eventuale recupero delle somme, ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall’Amministrazione.
La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell’istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all’intestatario della domanda medesima.
Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:
⮚ ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ove ne ricorrano le condizioni;
⮚ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento, ove ne ricorrano le condizioni.
⮚ ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria, ove ne ricorrano le condizioni.
35
9.2 Istruttoria Automatizzata
Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d’istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.
Sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l’ammissibilità al premio e l’eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell’ambito della VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).
Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata. In questi casi, la verifica viene effettuata dall’ Amministrazione regionale che comunica l’esito all’Organismo pagatore Agea (ITC).
Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell’istruttoria
automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale a cura della regione di competenza.
Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.
Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell’istruttoria automatizzata, vengono
sottoposte ad istruttoria a cura delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.
L’elenco degli Impegni, Criteri ed Obblighi della VCM è consultabile nell’ALLEGATO 8 al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxx.
9.3 Erogazione dei premi
Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall’Organismo Pagatore sulla base delle procedure di “istruttoria automatizzata” nonché sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione ed è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
La liquidazione dell’aiuto annuale, in conformità all’articolo 5, per un massimo di cinque (5), tre (3) o due
(2) annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all’atto della presentazione della domanda di prima annualità; gli impegni decorrono dal termine fissato per la presentazione della stessa (rilascio informatico).
In riferimento al calcolo delle eventuali riduzioni ed esclusioni si rimanda al paragrafo 16 della Circolare Agea Istruzioni operative N° 11 del 08 febbraio 2022.
Requisiti per il pagamento - Documentazione antimafia
AGEA, con le Circolari prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018, n. 76178 del 3 ottobre 2019, n. 12575 del 17 febbraio
2020, n. 37623 del 28 maggio 2020, n.11440 del 18 febbraio 2021 e n. 3166 del 18 gennaio 2022 del Coordinamento, con le Istruzioni Operative n. 3 prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 e con le Note OP prot. n. 7228 del 29 gennaio 2020, n. 36409 del 28 maggio 2020, n. 39191 dell’11 giugno 2020, n. 65897 del 6 ottobre
2020, n. 11582 del 18 febbraio 0000, x. 00000 del 30 novembre 2021 e n. 3767 del 20 gennaio 2022 ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia.
La nuova disciplina prevede l’obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l’importo
complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro.
In applicazione dell’ articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall’art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.
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A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall’art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture. La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l’OP AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell’OP AGEA, dell’Informazione antimafia.
Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo Pagatore competente, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell’ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla Circolare n. 76178 del 03/10/2019.
In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con
conseguente impossibilità, per l’Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.
L’OP AGEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. la richiesta dell’informazione antimafia.
Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs “per i rapporti fra i soggetti pubblici”
(esenzione per Ente pubblico).
La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l’obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell’impresa, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta variazione. Ha, altresì, l’obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.
La Circolare dell’Organismo di Coordinamento AGEA n. 36273 del 28 maggio 2020 in materia di Acquisizione della documentazione antimafia, fornisce istruzioni circa le modifiche normative introdotte per l’emergenza Covid-19.
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha introdotto, infatti, alcune modifiche al D.lgs. n. 159/2011 che semplificano le procedure di acquisizione della documentazione antimafia e incidono, di conseguenza, sull’erogazione degli aiuti.
9.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite
L’OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l’obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli
importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.
In particolare si ricorda quanto è previsto dall’articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di
importi indebitamente erogati:
1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se
del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.
… omissis …
L’OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l’acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase “istruttoria” di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall’Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo,
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saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.
9.5 Accesso agli atti e chiusura del procedimento amministrativo
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l’accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza dell’azione.
Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).
Ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, AGEA incentiva l’uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l’accesso agli atti da parte degli interessati.
I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:
• Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
• Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
• Domanda di sostegno/ pagamento;
• Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
• Check-list delle istruttorie eseguite;
• Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
• Informazioni relative ai pagamenti effettuati.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
L’Organismo Pagatore AGEA e le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, a ciascun agricoltore, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.
Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all’art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
L’indicazione dell’indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria. L’indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato.
L’agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:
- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA xxx.XXXX.xxx.xx);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.
In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica
all’interessato, al CAA mandatario.
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Le risultanze di riscontro alla domanda dell’interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il “tramite conoscitivo” dello stato e dell’esito del procedimento e fornisce all’interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo. L’impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all’AGEA.
Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l’accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:
- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA xxx.XXXX.xxx.xx);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.
L’Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.
Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l’Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l’esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata anche dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.
Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta – senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
L’Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l’esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni.
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ARTICOLO 10
(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)
Il presente bando consente la presentazione di di domande di sostegno (1°anno d’impegno) e di pagamento
(conferma impegno) in conformità all’articolo 1.
Per l’attuazione della Misura sono previsti stanziamenti per l’annualità 2022 per tipologia di operazione pari a:
- 10.1.8 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria vegetale” euro 1.500.000.
Per l’attuazione della Misura sono, dunque, previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di sostegno (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.
La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura.
E’ garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell’impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.
Le eventuali graduatorie di ammissibilità saranno distinte per tipologia di operazione e formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati per ciascuna tipologia di operazione.
Nel caso in cui le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per le relative tipologie di operazione, l’ammontare complessivo di tali somme residue viene ripartito in maniera proporzionale fra le restanti tipologie di operazioni, prendendo come riferimento la percentuale dell’ammontare economico richiesto, per ogni tipologia di operazione e non utilmente collocato in graduatoria, fatta 100 la sommatoria complessiva dei singoli importi precedentemente individuati.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione, distinti per ciascuna tipologia di operazione, riportati nelle tabelle che seguono.
Non è previsto il punteggio minimo dei criteri di valutazione
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10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale | ||||||||
10.1 pagamento per impegni agro-climatico-ambientali | ||||||||
TIPOLOGIA DI PRIORITA' | Principi | Codice | CRITERI | PUNTEGGIO | PUNTEGGI O MASSIMO PER CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIOIRTA' | FABBISOGNI DI INTERVENTO DI RILEVANZA | FABBISOGNI DI INTERVENTO SECONDARI |
PRIORITA' TERRITORIALI | aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette | 10.1.8.a | Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e/o nelle Aree naturali Protette. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale oggetto di impegno ricada in Aree Natura 2000/ Aree naturali protette | 20 | 20 | 20 | F.29 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l’incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli. | F. 24 |
PRIORITA' AZIENDALI | estensione della superficie oggetto di impegno/ n. di piante adulte isolate assoggettate ad impegno | 10.1.8.b1 | Estensione della superficie oggetto di impegno maggiore o uguale a 1 ha. La priorità è attribuita nel caso in cui la superficie oggetto di impegno sia maggiore o uguale a 1 Ha. In caso di domande che contengano la richiesta a premio sia per le superfici che per le piante adulte isolate, il beneficiario dovrà indicare nella domanda per quale criterio dovrà essere valutato ai fini dell'attribuzione della relativa priorità | 15 | 15 | 15 | F.25 Ridurre l’impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi | F. 22 |
10.1.8.b2 | n. di piante adulte isolate assoggetatte ad impegno. La priorità è attribuita nel caso in cui il numero di piante adulte isolate oggetto di impegno sia maggiore o uguale a 5. In caso di domande che contengano la richiesta a premio sia per le superfici che per le piante adulte isolate, il beneficiario dovrà indicare nella domanda per quale criterio dovrà essere valutato ai fini dell'attribuzione della relativa priorità | 15 | ||||||
PRIORITA' AMBIENTALI (RISCHIO PERDITA BIODIVERSITA') | Grado di rischio di erosione genetica | 10.1.8.c1 | Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato - PSR ALTO RISCHIO. La priorità verrà attribuita se almeno una delle varietà per le quali è richiesto il premio è classificata ad Alto rischio | 40 | 40 | 40 | F.24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale | F. 24 |
10.1.8.c2 | Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato PSR MEDIO RISCHIO. La priorità verrà attribuita se almeno una delle varietà per le quali è richiesto il premio è classificata a Medio rischio , mentre nessuna delle varietà è classificata ad Alto rischio | 30 | ||||||
10.1.8.c3 | Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato PSR - BASSO RISCHIO. La priorità verrà attribuita nel caso in cui tutte le varietà richieste a premio ricadano nella categoria Basso rischio | 20 | ||||||
APPROCCIO COLLETTIVO | approccio integrato- collettivo nell'ambito di un accordo ambientale | 10.1.8.d | Approccio integrato-collettivo (Misura 16 sottomisura 16.5 "Accordi ambientali"). La priorità viene attribuita agli agricoltori che hanno aderito (in almeno un'annualità precedente del periodo di programmazione) e partecipato ad un accordo ambientale ritenuto ammissibile e finanziato nell'ambito della misura 16.5 e che ha concluso le attività di animazione sul territorio | 25 | 25 | 25 | F.29 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l’incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli. | F. 22 |
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE | 100 | 100 | ||||||
CASI EX AEQUO: In situazioni ex aequo, intesa come parità di posizione di più domande di sostegno (domande iniziali - I° anno di impegno) nelle graduatorie di ammissibilità si procede secondo il seguente criterio: ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio informatico sul portale SIAN). | 41 |
ARTICOLO 11
(Controlli e sanzioni)
In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, alla DGR n. 669 del 24/10/2017 e ss.mm.ii. nonché al paragrafo 16 delle istruzioni operative circolare Agea n. 11 del 08 febbraio 2022.
A riguardo si ribadisce che:
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell’inadempienza in base alla normativa vigente. In riferimento all’articolo 19 “recupero degli importi erogati in annualità pregresse” del DM 2588/2020, il livello di recupero dell’anno di accertamento non viene applicato, agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione, qualora la non conformità non è rilevata anche nelle annualità precedenti.
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno, ai sensi del regolamento (UE) 640/2014 ed in applicazione del DM n. 2588/2020 comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 2;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 4;
Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.
ARTICOLO 12
(Disposizioni generali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.
Il presente Bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa.
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REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
BANDO PUBBLICO MISURA 10
“Pagamenti Agro-climatico-ambientali”
(art 28 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 10.1
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”
Allegato 1
NORME TECNICHE PER I PIANI DI FERTILIZZAZIONE
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Finalità e campo di applicazione
Nell’ambito della Misura 10, Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” le tipologie di operazione 10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo e 10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa prevedono l’obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione per ogni coltura, da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno.
Esclusivamente per la tipologia di operazione 10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa, la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura riportati nella Tabella A allegata alla colonna “Dosi massime di azoto in condizioni di impegno”.
Il presente documento ha la finalità di indicare le norme tecniche necessarie per la predisposizione di detti piani di fertilizzazione per ogni coltura sottoposta ad impegno.
1.2. Definizioni
a) piano di fertilizzazione: ai sensi del presente documento si definisce piano di fertilizzazione il documento tecnico con il quale si definiscono dosi, tipologie e modalità di impiego dei fertilizzanti distribuiti ad una coltura;
b) appezzamento omogeneo: ai sensi del presente documento viene definito appezzamento omogeneo l’area caratterizzata da un medesimo ordinamento colturale in uso (erbaceo o arboreo), e da un suolo con medesimo aspetto (colore, presenza di scheletro, ecc.), esposizione e giacitura prevalente;
c) analisi chimico fisica completa: ai sensi del presente documento viene definita analisi chimico fisica completa quella realizzata ai fini della determinazione dei parametri analitici del terreno riportati al punto 3 delle presenti norme;
d) analisi chimico fisica minima: ai sensi del presente documento viene definita analisi minima quella realizzata ai fini della determinazione del contenuto di sostanza organica (%), P assimilabile (mg/kg) e K di scambio (mg/kg) del terreno;
f) fertilizzante: qualsiasi prodotto o materiale come definito all’art. 2 del D.lgs. n. 217 del 29 aprile 2006 e ss.mm.ii;
g) biomassa: materiale organico, vegetale ed animale, nonché i residui e/o i sottoprodotti organici derivanti dalla loro trasformazione ed utilizzazione. Si possono considerare biomasse anche i residui prevalentemente organici solidi, semi-solidi e liquidi, sia urbani che derivanti da attività industriali
1.3. Obblighi
Sono obblighi del beneficiario (per le tipologie di operazione 10.1.4 e 10.1.5):
- elaborare un piano di fertilizzazione (secondo il fac-simile di cui al Modello 1) per tutte le colture che si avvicenderanno sulla superficie sottoposta ad impegno a cominciare dalla prima coltura il cui ciclo produttivo si sviluppa interamente dopo l’assunzione dell’impegno. In caso di coltivazioni poliennali, potrà essere redatto un unico piano di fertilizzazione, dichiarandone la validità per più cicli produttivi, a partire da quello che si sviluppa interamente dopo l’assunzione dell’impegno. Tale piano di fertilizzazione sarà elaborato avvalendosi di un’analisi chimico fisica completa del terreno eseguita su ogni appezzamento omogeneo presente in azienda da effettuarsi entro il primo anno del periodo d’impegno. Per le aziende composte da più corpi spazialmente separati, che individuano più appezzamenti omogenei, è riconosciuta la facoltà di
esentare dall’analisi del terreno gli appezzamenti omogenei inferiori a mq 3000, fermo restando l’obbligo per tali aziende di effettuare almeno una analisi del terreno sull’appezzamento omogeneo più rappresentativo; Il piano di fertilizzazione dovrà essere sottoscritto da un tecnico abilitato.
- allegare i piani di fertilizzazione elaborati (Modello 1) e i relativi certificati di analisi del terreno al quaderno di campagna.
2. CAMPIONAMENTO DEL TERRENO
2.1. Individuazione degli appezzamenti omogenei
L’area sottoposta ad impegno dovrà essere caratterizzata individuando uno o più appezzamenti omogenei secondo la definizione di cui al punto 1.2. Ogni appezzamento omogeneo va individuato catastalmente e riportato su una planimetria che deve essere allegata al quaderno di campagna.
Si provvederà quindi al campionamento del terreno di ogni appezzamento omogeneo.
2.2. Modalità di campionamento
Per ottenere un campione di terreno che sia rappresentativo di tutto l’appezzamento omogeneo è necessario prelevare più campioni elementari (4-6) percorrendo il campo con un percorso a “X” oppure a “W”; il prelievo si effettua con opportune trivelle oppure, in alternativa, con la vanga avendo l’accortezza di eliminare prima l’eventuale cotico erboso,
La profondità di campionamento varia in funzione dello strato di terreno interessato dalla coltura e delle tecniche di lavorazione del suolo e, in genere, per le colture erbacee corrisponde alla profondità della lavorazione principale.
I campioni elementari vanno mescolati tra loro in modo da ottenere una massa omogenea di terreno da cui si preleva il campione finale di almeno 1Kg; questo, numerato ed etichettato affinché sia identificabile l’appezzamento da cui proviene, va messo in sacchetti di plastica e inviato, nel minor tempo possibile, al laboratorio di analisi.
Nel Modello 1 dovranno essere descritte le modalità con le quali è stato realizzato il campionamento, la profondità alla quale è stato eseguito e le modalità di inoltro al laboratorio, fornendo giustificazione delle scelte operate
2.3. Epoca di campionamento
Il campionamento del terreno deve essere effettuato entro il primo anno del periodo d’impegno in epoca tale da consentire la predisposizione del piano di fertilizzazione per la prima coltura erbacea il cui ciclo produttivo si sviluppa interamente dopo l’assunzione dell’impegno o, nel caso delle colture poliennali, per il primo ciclo produttivo che si sviluppa interamente dopo l’assunzione dell’impegno.
Compatibilmente con quanto sopra esposto, ove possibile, si dovranno preferire i periodi in cui il terreno non è coperto dalla coltura e comunque il più lontano possibile dall’ultima fertilizzazione.
Nel modello 1 dovranno essere descritte le scelte effettuate in relazione all’epoca di campionamento.
3. ANALISI DEI CAMPIONI
Il laboratorio di analisi cui perviene il campione di terreno dovrà eseguire le determinazioni analitiche attenendosi ai “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 13 settembre 1999 e ss.mm.ii.
Il certificato analitico relativo all’analisi chimico- fisica completa di inizio impegno dovrà riportare almeno i seguenti parametri:
Parametri chimico fisici | unità di misura |
Sabbia % | |
Limo % | |
Argilla % | |
Reazione pH | |
Cond. elettrica mS | |
Calcare totale % | |
Calcare attivo % | |
Sostanza organica % | |
Carbonio organico totale % | |
Analisi elementi nutritivi | |
Azoto tot. (N) % | |
Fosforo ass. (P) Mg/kg | |
Calcio scamb. (Ca) mg/kg | |
Magnesio scamb. (Mg) mg/kg | |
Potassio scamb. (K) mg/kg | |
Sodio scamb. (Na) mg/kg | |
Analisi CSC | |
CSC | meq/100 g |
Calcio | meq/100 g |
Magnesio | meq/100 g |
Potassio | meq/100 g |
Sodio | meq/100 g |
Il certificato analitico rilasciato dal laboratorio va allegato al Modello 1.
Sono riconosciuti validi i certificati analitici di analisi del terreno che rispondono ai parametri sopra riportati eseguiti nei tre anni antecedenti la data dell’impegno iniziale.
4. PIANO DI FERTILIZZAZIONE1
La redazione del piano di fertilizzazione si basa sulla conoscenza delle caratteristiche della coltura praticata, sulla conoscenza degli avvicendamenti realizzati e che si realizzeranno, sulle caratteristiche climatiche dell’area di intervento e sulla conoscenza delle caratteristiche del terreno, determinate mediante analisi del suolo e relativa interpretazione.
Il piano di fertilizzazione, sottoscritto da un tecnico abilitato, dovrà contenere la descrizione dei parametri tecnici utilizzati e i criteri adottati, nonché le motivazioni delle scelte operate.
Il piano di fertilizzazione dovrà essere definito sulla base dei risultati delle analisi del suolo e della loro interpretazione seguendo la metodologia di seguito riportata.
4.1 Sostanza organica
La sostanza organica del terreno è alla base della fertilità del suolo ed è quindi importante che le pratiche agricole tendano a incrementarne il contenuto del suolo o quanto meno a mantenerne il livello.
Fermo restando gli obblighi previsti nella presente misura è opportuno adottare tutte le pratiche agronomiche realizzate al fine di conservare e migliorare la dotazione in sostanza organica del
1 AA.VV. “Guida alla corretta gestione della fertilità del suolo – analisi del terreno e piani di
fertilizzazione”. Regione Lazio – Assessorato Sviluppo Sistema Agricolo e Mondo Rurale. Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante. Roma, 1999.
terreno quali ad es. il riutilizzo dei residui colturali, il sovescio, l’impiego dei fertilizzanti organici ecc. Nel Modello 1 dovranno essere descritte e motivate le scelte operate in merito.
4.2 Azoto
Nell'arco del ciclo colturale dovrà essere sempre verificata l'uguaglianza tra perdite e apporti dell'elemento nel suolo.
Le perdite sono date dalle asportazioni effettuate dalla coltura in base ai propri fabbisogni più le dispersioni e immobilizzazioni che si verificano nel suolo.
Gli apporti sono dati dalle disponibilità naturali del suolo più le quantità distribuite con le concimazioni.
Se vogliamo conoscere la quantità da apportare con le concimazioni si dovrà impostare la seguente relazione:
fabbisogni colturali + immobilizzazioni e dispersioni - apporti e disponibilità naturali =
dose di concimazione
4.2.1 Fabbisogni colturali
Il fabbisogno colturale viene generalmente stimato facendo riferimento alle asportazioni (Tab.1). Deve essere ricordato che esistono in letteratura dati di asportazioni per una medesima coltura proposti da diversi autori. Tali valori, talvolta molto differenti tra di loro, sono stati ottenuti a seguito di ricerche realizzate in realtà pedoclimatiche e sperimentali diversificate; la loro validità è tanto maggiore quanto più le condizioni del sito di applicazione sono simili a quelle sperimentali. E’ opportuno individuare i valori più adatti, sulla base di un confronto tra le caratteristiche della specifica situazione operativa e le condizioni nelle quali questi valori sono stati ottenuti e per le quali vengono proposti. Nei casi in cui si ritiene di utilizzare valori diversi da quelli riportati nel presente allegato, questi dovranno essere giustificati con una relazione che andrà allegata al piano di fertilizzazione.
4.2.2 Dispersioni ed immobilizzazioni
In questa voce sono comprese le quantità di azoto non disponibile per la pianta a causa di differenti fenomeni, tra cui i più importanti sono:
1) immobilizzazione: l'azoto rimane immobilizzato nei residui della coltura precedente (es. paglia di frumento);
2) lisciviazione: l'azoto naturalmente presente del terreno viene disperso in seguito ad abbondanti precipitazioni nel periodo autunno-vernino; le perdite per lisciviazione variano in funzione di tessitura, struttura, regime idrico, presenza o no di coltura, tipo di coltura, presenza di azoto e l'entità delle perdite nei suoli coltivati è nell'ordine di 20-40 kg N/ha per anno, pur essendo possibili valori anche molto differenti;
3) denitrificazione: si verifica in condizioni di carenza di ossigeno ed è favorita da alta umidità e
S.O. in decomposizione;
4) volatilizzazione: l'azoto viene disperso per "volatilizzazione" a causa di diversi fattori fra cui il pH (aumenta a pH maggiore di 6.5-7), l'umidità, il contenuto in calcare, il tipo di concime (ad esempio il solfato d'ammonio in presenza di calcare libera ammonio che in parte volatilizza).
Tab. 1 - Asportazioni di azoto delle principali colture
Coltura prodotto | tipo di | resa media q/ha | contenuto in S.S. (%) | ASPORTAZIONI kg/q S.S. kg/q prodotto t.q. N N | |
Ortive Aglio | bulbi | 80 | 1,50 | ||
Asparago | turioni | 45 | 2,50 | ||
Cavolfiore | teste | 250 | 0,40 | ||
Cipolla | bulbi | 300 | 0,27 | ||
Fagioli nani freschi baccelli | 0,70 | ||||
Fagioli rampicanti freschi baccelli | 0,90 | ||||
Lattuga foglie | 500 | 0,23 | |||
radici | 20 | 0,24 | |||
Lattuga scarola foglie | 500 | 0,13 | |||
radici | 0,16 | ||||
Melanzana frutti | 300 | 0,39 | |||
Patata tuberi | 350 | 21 | 1,9 | 0,40 | |
Peperone frutti | 300 | 0,39 | |||
Pisello granella | 30 | 1,10 | |||
foglie e baccelli | 50 | 0,60 | |||
Pomodoro frutti | 450 | 5,5 | 4,5 | 0,25 | |
Spinacio foglie | 160 | 0,47 | |||
Cereali e foraggere | |||||
Avena | granella | 40 | 86 | 1,9 | 1,60 |
paglia | 35 | 88 | 0,6 | 0,50 | |
Grano duro | granella | 60 | 86 | 2,4 | 2,00 |
Paglia | 50 | 88 | 1,1 | 0,90 | |
Grano tenero | granella | 65 | 86 | 2,3 | 1,98 |
paglia | 55 | 88 | 0,7 | 0,60 | |
Mais | granella | 100 | 84 | 1,7 | 1,50 |
fusti | 120 | 50 | 1,2 | 0,60 | |
Mais ceroso | parte epigea | 600 | 30 | 0,6 | 0,20 |
Orzo | granella | 55 | 86 | 1,9 | 1,60 |
paglia | 45 | 88 | 0,6 | 0,50 | |
Sorgo | granella | 50 | 84 | 1,9 | 1,60 |
paglia | 70 | 50 | 2,8 | 1,40 | |
Industriali Barbabietole da | zucchero radici | 600 | 22 | 1,1 | 0,20 |
foglie + colletti | 120 | 14 | 2,5 | 0,35 | |
Girasole | granella | 25 | 90 | 3,0 | 2,70 |
Medica | fieno | 100 | 82 | 2,7 | 2,20 |
Soia | granella | 35 | 82 | 5,23 | 5,00 |
residui | 35 | 82 | 0,37 | 0,30 | |
Xxxxx | xxxxxx | 00 | 3,39 | ||
Actinidia | frutti | 200 | 0,12 | ||
Cocomero | frutti | 400 | 0,17 | ||
Fragola | frutti | 170 | 0,80 | ||
Melone | frutti | 300 | 0,30 | ||
Nocciolo | frutti secchi | 18-20 | 0.90 | ||
Olivo | frutti | 30-50 | 0.90 | ||
Susino | frutti | 160-180 | 0,49 | ||
Vite | frutti | 150-180 | 0,32 | ||
I valori seguenti, relativi alle asportazioni per alcune colture arboree, sono espressi in kg/q di prodotto t.q.: | |||||
(q/ha) | Kg/ di prodotto t.q. | ||||
N | |||||
Ciliegio | frutti | 80-100 | 0,66 | ||
foglie | 0,26 | ||||
legno di potatura | 0,24 | ||||
organi perenni | 0,45 | ||||
totale 1,61 | |||||
Pesco | frutti | 180-220 | 0,20 | ||
foglie | 0,19 | ||||
legno di potatura | 0,27 |
organi perenni 0,07
totale 0,73
4.2.3. Apporti e disponibilità "naturali"
In questa voce, sono comprese le quantità di azoto che sono disponibili per la pianta e che quindi devono essere sottratte ai fabbisogni colturali nel calcolo della dose di concimazione.
Gli apporti e le disponibilità comprendono:
1) l'azoto prontamente disponibile ad inizio coltura (azoto assimilabile, inorganico) che si può misurare direttamente, mediante appropriata determinazioni analitiche oppure si stima dall'azoto totale, in genere 1% (Tab. 2);
2) l'azoto mineralizzato dalla sostanza organica durante il ciclo colturale (mineralizzazione netta). Si può stimare conoscendo la tessitura del terreno, il contenuto di sostanza organica, la stagione di coltivazione e l'eventuale disponibilità irrigua (Tab. 3);
3) l'azoto derivante dai residui della coltura precedente dipende dalla quantità e dalla composizione dei residui colturali (Tab. 4).
In base al loro contenuto in azoto e al rapporto C/N i residui colturali rilasciano o sottraggono azoto alle colture successive: ad esempio la decomposizione della paglia (C/N=50) provoca un'immobilizzazione temporanea dell'azoto minerale nel suolo.
4 azoto derivante dall'effetto residuo di precedenti fertilizzazioni organiche. Con la concimazione organica circa il 50% dell'azoto viene utilizzato dalla coltura in atto mentre si può stimare che il 30% sarà disponibile per la coltura successiva.
5 azoto delle deposizioni secche ed umide: può essere stimato come pari a circa 10 kg/ha/anno.
Tab. 2 - Stima dell'azoto prontamente disponibile in funzione della tessitura e dell'N totale del terreno
Terreni | densità apparente (t/m3) | peso di 1 ha di terreno per 40 cm di profondità (t) | N tot. (‰) | N ass. (kg/ha) |
Sabbioso | 1.40 | 5.600 | 0.8 - 1.2 | 44.8 - 67.2 |
m. impasto | 1.30 | 5.200 | 1.0 - 1.6 | 52.0 - 83.2 |
Argilloso | 1.21 | 4.840 | 1.2 - 1.6 | 58.0 - 77.5 |
Tab. 3 - Azoto mineralizzato in funzione della tessitura e della percentuale di sostanza organica del terreno (kg/ha).
Sostanza organica presente nel terreno (%)
Tipo di terreno | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Sabbioso | 18 | 35 | 53 | 70 | 88 |
Xxxxxx | 16 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Argilloso | 12 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Tab. 4 - Azoto rilasciato dalle colture precedenti
dopo prato di erba medica 60-80 kg/ha di N dopo leguminose da granella 30-40 kg/ha di N dopo barbabietola 40-50 kg/ha di N
dopo frumento tracce
post-effetto di precedenti ammendamenti organici: dopo letamazione (30 t/ha)
1° anno 40-50 kg/ha di N
2° anno 20-25 kg/ha di N
4.3 Fosforo e Xxxxxxxx
Il fosforo ed il potassio si muovono nel suolo meno velocemente di quanto crescano le radici delle piante. La dotazione di fosforo e potassio assimilabili viene ripristinata lentamente rispetto alla velocità di assorbimento delle colture.
Si deve confrontare il valore analitico del fosforo assimilabile o del potassio scambiabile con quello di normalità, cioè quella quantità di fosforo o potassio assimilabili dal suolo che consentono la crescita e la produzione ottimale in termini qualitativi e quantitativi della coltura (Tab. 5 e 6).
Tab. 5 - Valori di normalità per il fosforo assimilabile (metodo Xxxxx)
fosforo assimilabile (mg/kg )
Terreno | frumento | medica | bietola | mais | arboree |
Sabbioso | 8 - 11 | 15 – 18 | 10 – 13 | 5 - 9 | 7 - 11 |
Medio impasto | 10 - 17 | 18 – 22 | 13 – 17 | 8 – 11 | 9 - 17 |
Argilloso | 13 – 21 | 20 – 24 | 15 – 20 | 10 – 13 | 11 - 21 |
Tab. 6 - Valori di normalità per il potassio disponibile validi per la generalità delle colture
Terreno | mg/kg |
Sabbioso | 85 - 120 |
Medio impasto | 100 - 150 |
Argilloso | 120 - 180 |
Si possono verificare tre casi:
1) la dotazione del terreno è più elevata della soglia di normalità e quindi non si eseguono concimazioni;
2) la dotazione del terreno è più bassa della soglia di normalità e quindi si esegue una concimazione di arricchimento;
3) la dotazione del terreno è comparabile con la soglia di normalità e quindi si esegue una concimazione per reintegrare le asportazioni colturali (Tab. 7).
Nel modello 1 si dovrà specificare a quale casistica fare riferimento.
Nel caso siano valutate particolari situazioni pedoclimatiche che giustifichino un livello di concimazione differente da quello derivante dall’applicazione del metodo indicato nel presente capitolo, è consentito l’utilizzo di una dose di fertilizzante che tiene conto di tali valutazioni. Tale condizione dovrà essere adeguatamente motivata con una relazione tecnica da allegare al piano di fertilizzazione.
Tab. 7 - Asportazioni di fosforo e potassio espresse come P2O5 e K2O
Coltura | tipo di prodotto | resa media q/ha | contenuto in S.S. | ASPORTAZIONI kg/q S.S. kg/q prodotto t.q. | ||||
(%) | P2O5 | K2O | P2O5 | K2O | ||||
Ortive | ||||||||
Aglio | bulbi | 80 | 0,15 | 0,30 | ||||
Asparago | turioni | 45 | 0,70 | 2,25 | ||||
Cavolfiore | teste | 250 | 0,16 | 0,50 | ||||
Cipolla | bulbi | 300 | 0,13 | 0,27 | ||||
Fagioli nani | freschi | |||||||
baccelli | 0,20 | 0,60 | ||||||
Fagioli rampicanti freschi | ||||||||
baccelli | 0,20 | 0,70 | ||||||
Lattuga | foglie | 500 | 0,08 | 0,48 | ||||
radici | 20 | 0,23 | 0,71 | |||||
Lattuga scarola | foglie | 500 | 0,08 | 0,48 | ||||
radici | 0,20 | 0,70 | ||||||
Melanzana | frutti | 300 | 0,21 | 0,60 | ||||
Patata | tuberi | 350 | 21,0 | 0,7 | 2,7 | 0,15 | 0,60 | |
Peperone | frutti | 300 | 0,10 | 0,50 | ||||
Pisello | granella | 30 | 0,30 | 0,30 | ||||
foglie e baccelli | 50 | 0,15 | 0,35 | |||||
Pomodoro | frutti | 450 | 5,5 | 0,2 | 6,8 | 0,10 | 0,40 | |
Spinacio foglie | 160 | 0,17 | 0,50 | |||||
Cereali e foraggere | ||||||||
Avena | granella | 40 | 86 | 0,6 | 0,6 | 0,50 | 0,53 | |
paglia | 35 | 88 | 0,3 | 1,6 | 0,26 | 1,40 | ||
Grano duro | granella | 60 | 86 | 1,0 | 0,6 | 0,86 | 0,50 | |
paglia | 50 | 88 | 0,2 | 1,2 | 0,20 | 1,06 | ||
Grano tenero | granella | 65 | 86 | 0,9 | 0,6 | 0,80 | 0,50 | |
paglia | 55 | 88 | 0,2 | 1,2 | 0,18 | 1,06 | ||
Orzo | granella | 55 | 86 | 0,6 | 0,6 | 0,50 | 0,53 | |
paglia | 45 | 88 | 0,2 | 1,2 | 0,18 | 1,06 | ||
Mais | granella | 100 | 84 | 0,8 | 0,5 | 0,70 | 0,40 | |
fusti | 120 | 50 | 0,4 | 2,8 | 0,20 | 1,40 | ||
Mais ceroso | parte epigea | 600 | 30 | 0,3 | 1,0 | 0,10 | 0,30 | |
Sorgo | granella | 50 | 84 | 0,8 | 0,5 | 0,70 | 0,42 | |
paglia | 70 | 50 | 0,4 | 1,6 | 0,20 | 0,80 | ||
Industriali | ||||||||
Barbabietole | radici | 600 | 22 | 0,3 | 1,0 | 0,07 | 0,22 | |
da zucchero | foglie + coll. | 120 | 14 | 0,7 | 3,0 | 0,10 | 0,42 | |
Girasole | granella | 25 | 90 | 1,3 | 1,0 | 1,17 | 0,90 | |
Medica | fieno | 100 | 82 | 0,6 | 1,9 | 0,50 | 1,56 | |
Soia | granella | 35 | 82 | 1,55 | 2,36 | 1,28 | 1,95 | |
residui | 35 | 82 | 0,24 | 1,83 | 0,20 | 1,50 | ||
Colza | frutti | 35 | 1,28 | 0,99 | ||||
Actinidia | frutti | 200 | 0,05 | 0,36 | ||||
Cocomero | frutti | 400 | 0,13 | 0,27 | ||||
Fragola | frutti | 170 | 0,34 | 1,42 | ||||
Melone | frutti | 300 | 0,17 | 0,50 | ||||
Nocciolo | frutti | 18-20 | 0.92 | 0.96 | ||||
Olivo | frutti | 30-50 | 0.40 | 1.00 | ||||
Susino | frutti | 160-180 | 0,06 | 0,44 | ||||
Vite | frutti | 150-180 | 0,06 | 0,48 | ||||
I valori seguenti, relativi alle asportazioni per alcune colture arboree, sono espressi in kg/q di frutti: | ||||||||
Ciliegio | frutti | 80-100 | 0,16 | 0,37 | ||||
foglie | 0,05 | 0,23 | ||||||
legno di potatura | 0,08 | 0,11 | ||||||
organi perenni | 0,11 | 0,22 | ||||||
totale | 0,40 | 0,93 | ||||||
Pesco | frutti | 180-220 | 0,05 | 0,25 | ||||
foglie | 0,05 | 0,35 | ||||||
legno di potatura | 0,05 | 0,11 | ||||||
organi perenni | 0,01 | 0,02 | ||||||
totale | 0,16 | 0,73 |
Oltre che sulla base delle asportazioni, la dose di fertilizzante fosfatico e potassico da somministrare deve essere calcolata tenendo conto rispettivamente della quota di elemento nutritivo che viene insolubilizzata dal terreno o persa per dilavamento. Tale quota, oltre che dalla tipologia di fertilizzante impiegato, dipende dalla natura del terreno (Tab. 8 e Tab.9).
Tab. 8 - Insolubilizzazione del fosforo in funzione del tipo di terreno
Tipo di terreno Insolubilizzazione annua %
pH <5.5 40-70
pH 5.5-6.2 30
pH neutro non calcareo 10
calcare totale (fino a 10%) 20
calcare totale (da 10 a 30%) 35
calcare totale (> 30%) 40
Tab. 9 - Lisciviazione del potassio in funzione del tipo di terreno
Tipo di terreno Lisciviazione (contenuto di argilla in %) annua
%
0-5 60
5-15 30
15-25 20
> 25 10
TABELLA A Livelli massimi di azoto somministrabili nel caso di adesione alle “Tecniche di agricoltura conservativa” (10.1.5)
(valori in kg/ha/anno)
COLTURA | Azoto max nella pratica consueta | Dosi massime di azoto in condizioni di impegno |
aglio | 120 | 84 |
asparago | 180 | 125 |
avena | 100 | 70 |
barbabietola | 150 | 80 |
bietola | 130 | 90 |
carciofo | 200 | 140 |
carota | 150 | 105 |
cavolfiore | 200 | 110 |
cavolo broccolo | 150 | 105 |
cavolo verza e cappuccio | 200 | 140 |
cetriolo | 150 | 115 |
cicoria | 180 | 126 |
cipolla | 120 | 84 |
cocomero | 130 | 90 |
colza | 180 | 100 |
fagiolo | 20 | 0 |
fava | 20 | 0 |
finocchio | 180 | 120 |
fragola | 150 | 100 |
frumento duro | 140 | 95 |
frumento tenero | 180 | 110 |
girasole | 100 | 70 |
lattuga e insalata indivia | 120 | 70 |
mais | 280 | 185 |
melanzana | 200 | 120 |
melone | 130 | 90 |
orzo | 120 | 84 |
patata | 150 | 90 |
COLTURA | Azoto max nella pratica consueta | Dosi massime di azoto in condizioni di impegno |
peperone | 180 | 120 |
pisello | 30 | 20 |
pomodoro | 160 | 110 |
rapa | 120 | 84 |
riso | 160 | 112 |
sedano | 200 | 140 |
altre foraggere graminacee | 70 | 48 |
altre foraggere leguminose | 20 | 0 |
cece | 30 | 0 |
segale | 80 | 50 |
soia | 20 | 0 |
sorgo | 120 | 80 |
spinacio | 120 | 84 |
sulla | 20 | 0 |
tabacco in ZVN | 80 | 50 |
tabacco nelle zone ordinarie | 100 | 70 |
triticale | 91 | 62 |
zucchina | 200 | 140 |
5. TIPOLOGIE DI FERTILIZZANTI ED EPOCHE DI IMPIEGO2
La scelta dei fertilizzanti da utilizzare e le modalità di impiego dovranno essere definite tenendo presenti le seguenti indicazioni.
Per la fertilizzazione dei suoli, è possibile fare ricorso ai fertilizzanti propriamente detti (previsti e descritti dal D.lgs. 29 aprile 2006 n. 217 e ss.mm.ii, oppure alle biomasse residue dalle attività produttive (agricole, industriali, ecc.) e dagli insediamenti abitativi.
Per alcune biomasse esiste una specifica normativa che ne disciplina l’uso:
- fanghi di depurazione: D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 99;
- acque di vegetazione e sanse: Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 e D.M. 06.07.2005. Tali normative dovranno essere considerate qualora si utilizzino dette biomasse.
5.1. Fertilizzanti
I fertilizzanti propriamente detti possono essere a loro volta classificati in ammendanti, correttivi e concimi.
Gli ammendanti e i correttivi sono sostanze in grado di modificare e migliorare le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e meccaniche del terreno attraverso i seguenti meccanismi:
* agendo sulla struttura del suolo;
* favorendo, nel terreno, le trasformazioni da cui dipendono le disponibilità degli elementi nutritivi;
* fornendo energia per i microrganismi del suolo.
Un ammendante organico per poter svolgere la sua azione deve essere apportato al terreno in quantità elevate, nell'ordine delle decine di tonnellate per ettaro. Esempi di ammendanti disponibili sul mercato sono:
* letame;
* vermicompost da letame;
* torba;
* ammendanti vegetali;
* ammendanti compostati.
Gli ammendanti devono essere apportati al terreno prima della semina o della messa a dimora di una coltura. Dopo lo spargimento, questi dovranno essere interrati uniformemente nello strato di suolo interessato dalla specie coltivata in modo che gli effetti favorevoli siano i maggiori possibili e che i processi di mineralizzazione/umificazione possano cominciare.
Per le colture erbacee, l'epoca ottimale di distribuzione degli ammendanti coincide con la lavorazione profonda, che si esegue per preparare il terreno per le colture da rinnovo a ciclo primaverile-estivo.
Per le coltivazioni arboree, gli interventi ammendanti sono considerati irrinunciabili al momento dell'impianto. Successivamente, interventi con cadenza anche frequente e con quantità di fertilizzanti più limitate, in relazione alle condizioni pedoclimatiche ed ai tassi di distruzione della sostanza organica, sono sempre consigliabili.
È necessario sottolineare che, anche se gli ammendanti organici vengono utilizzati prioritariamente per migliorare le caratteristiche chimiche generali e fisico-meccaniche dei suoli, con l'impiego di questi fertilizzanti si realizza anche un apporto al suolo di elementi nutritivi.
Questi sono presenti in forma organica e si rendono disponibili per le colture solo a seguito del processo di mineralizzazione.
2 AA.VV. “Guida alla corretta gestione della fertilità del suolo – analisi del terreno e piani di
fertilizzazione”. Regione Lazio – Assessorato Sviluppo Sistema Agricolo e Mondo Rurale. Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante. Roma, 1999.
Pertanto, nella definizione dei piani di fertilizzazione per le colture, sarà necessario tenere conto anche della quota degli elementi nutritivi che derivano dall'ammendante e che devono essere sottratti dalla dose di concimazione totale.
I concimi sono sostanze in grado di fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità necessari per lo svolgimento del ciclo vegetativo e produttivo: l'impiego dei concimi viene effettuato per apportare al terreno elementi nutritivi.
I concimi vengono classificati in:
• concimi minerali;
• concimi organici;
• concimi organo-minerali.
Per quanto riguarda i concimi minerali (semplici o composti) le modalità di impiego variano in funzione dell'elemento nutritivo e della coltura considerata.
Brevemente vengono riportati dei criteri generali, validi nella maggior parte dei casi:
- Azoto: è opportuno distribuire questo elemento nutritivo quando la coltura è presente sul terreno (copertura) ed in particolare quando questa ha la massima necessità e/o capacità di assorbimento. Il frazionamento della somministrazione consente, in generale, il raggiungimento dei migliori vantaggi tecnici ed economici in termini di efficienza di impiego e di tutela dell’ambiente.
- Fosforo, Potassio, Magnesio, Calcio, Sodio: generalmente si apportano al terreno con le lavorazioni preparatorie e complementari che precedono la semina o la messa a dimora delle colture (es. concimazione di fondo per le arboree). Devono essere interrati nello stato di terreno interessato dalle radici della coltura. L’apporto di questi elementi in copertura è limitato a casi molto specifici e per colture particolarmente esigenti.
- Ferro, Manganese, Rame, Zinco: la scelta della tipologia di concime e della modalità di applicazione deve essere attentamente valutata in relazione ad ogni specifica situazione, al fine di evitare che si ripresentino dopo qualche tempo le medesime condizioni di carenza. Si potranno, ad esempio, preferire fertilizzanti che presentano i microelementi in forma “chelata” ai sali e la distribuzione fogliare piuttosto che quella al suolo.
I concimi organici sono prodotti formati da composti organici del carbonio di origine animale o vegetale, legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità (generalmente azoto oppure fosforo). Hanno la capacità di rilasciare con gradualità, a seguito del processo di mineralizzazione, gli elementi nutritivi. Questa gradualità di rilascio fa sì che la disponibilità degli elementi nutritivi nel suolo sia più compatibile con le esigenze delle colture. I concimi organici presentano generalmente una maggior efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte delle colture rispetto ai concimi inorganici e spesso, questa maggiore efficienza tecnica, si traduce anche in una maggior efficienza economica. Inoltre, tra i mezzi tecnici per la fertilizzazione del suolo, i concimi organici risultano essere tra quelli a maggiore compatibilità ambientale.
Gli elementi nutritivi contenuti nei concimi organici si rendono disponibili solo a seguito del processo di mineralizzazione e quindi la distribuzione dei concimi organici deve avvenire in leggero anticipo rispetto alla semina o alla messa a dimora della coltura.
I concimi organo-minerali sono prodotti ottenuti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici oppure composti.
Per la presenza della componente organica, i concimi organo-minerali dovranno essere distribuiti in leggero anticipo rispetto alla semina o messa a dimora della coltura e dovranno sempre essere interrati con le lavorazioni preparatorie e complementari.
In ragione della capacità di proteggere gli elementi nutritivi, il loro impiego deve essere considerato in particolare nei casi di:
* suoli con caratteristiche tali da far prevedere intensi fenomeni di insolubilizzazione del fosforo o di lisciviazione del potassio;
* suoli che pongono problemi di attenzione ambientale per la lisciviazione dell'azoto.
Regione Lazio
Modello 1
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Reg. (UE) n. 1305/13) Misura 10 Sottomisura 10.1
Tipologia di operazione: 10.1.4 10.1.5
Redazione dei piani di fertilizzazione
ANNO DI IMPEGNO 1
2 3 4 5
Campagna …........../…………
N° domanda sostegno/pagamento…………………………. CUAA …………………………
Beneficiario …………………………………………………………………………………....
N° Appezzamenti omogenei individuati e riportati nella planimetri allegata al quaderno di campagna:
Modalità di campionamento di ogni appezzamento omogeneo:
Epoca di campionamento di ogni appezzamento omogeneo:
PIANO DI FERTILIZZAZIONE COLTURA
Appezzamento omogeneo n.: ………………………
Interpretazione dei risultati analitici:
Dosi e tipologie di fertilizzanti
Macroelemento | U. F. | Tipo fertilizzante e titolo | Dose (X.xx/xx) | Epoca d’impiego |
Azoto (N) | ||||
Fosforo (P2O5) | ||||
Potassio (K2O) |
Il presente documento va sottoscritto da un tecnico abilitato ed allegato al quaderno di campagna unitamente al certificato analitico relativo all’analisi chimico-fisica completa di ogni appezzamento omogeneo.
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
BANDO PUBBLICO
MISURA 10
“Pagamenti Agro-climatico-ambientali”
(art 28 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 10.1
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”
ALLEGATO 2
QUADERNO DI CAMPAGNA E NORME PER LA SUA COMPILAZIONE
ANNUALITA’ (domanda di sostegno: 1° annualità) /
REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
Area Decentrata Agricoltura di
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
🞏 Misura 10 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”
Tipologia di operazione
🞏 10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei
🞏 10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo
🞏 10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli
🞏 10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo
🞏 10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa
🞏 10.1.7 Coltivazioni a perdere
QUADERNO DI CAMPAGNA
⮚ X. Xxxxxx Magazzino fertilizzanti X. Xxxxxx Magazzino fertilizzanti aggiuntive
⮚ N. Schede Magazzino prodotti fitosanitari N. Schede Magazzino prodotti fitosanitari aggiuntive
⮚ N. Schede Registrazione dati colturali N. Schede Registrazione dati colturali aggiuntive
⮚ N. Schede Annotazioni N. Schede Annotazioni aggiuntive
BENEFICIARIO:
N. DOMANDA : CUAA INDIRIZZO: _ COMUNE: Prov. :
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. (UE) n. 1305/2013) MISURA 10 Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”
SCHEDA MAGAZZINO FERTILIZZANTI
N° Pr. | Data | Tipo Fertilizzante | Ditta Produttrice | Provenienza | Riferimento documentazione contabile giustificativa (es. fattura, bolla) | Titolo | Giacenza iniziale | Acquisti (carico magazzino) | Utilizzazioni (scarico magazzino) | Giacenza finale | ||||
gg | mm | aa | N | P | K | X.xx | X.xx | X.xx | X.xx | |||||
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. (UE) n. 1305/2013) MISURA 10 Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”
SCHEDA MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI
N° Pr. | Data | Preparato commerciale | Sostanza attiva | N° Registrazione | Ditta Produttrice | Provenienza | Riferimento documentazione contabile giustificativa (es. fattura, bolla) | Giacenza iniziale | Acquisti (carico magazzino) | Utilizzazioni (scarico magazzino) | Giacenza finale | ||
gg | mm | aa | Kg/l | Kg/l | Kg/l | Kg/l | |||||||
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. (UE) n. 1305/2013) MISURA 10 Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”
SCHEDA REGISTRAZIONE DATI COLTURALI
COLTURA HA
FERTILIZZAZIONE | DIFESA FITOSANITARIA | OPERAZIONE COLTURALE MONITORAGGIO | |||||||||||||||||
Data | Appezzamento | Tipo Fertilizzante | Quantità Distribuita X.xx | Titolo | Unità apportate | Avversità | Sostanza attiva | Preparato commerciale | Quantità usata Kg o lt. | Descrizione | Resa | ||||||||
gg | mm | aa | No | Ha | Are | N | P | K | N | P | K | X.xx | |||||||
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. (UE) n. 1305/2013) MISURA 10 Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”
SCHEDA ANNOTAZIONI
NORME PER LA COMPILAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEL QUADERNO DI CAMPAGNA
La compilazione del quaderno di campagna è obbligatoria per i beneficiari che partecipano alla Misura 10, Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” per le tipologie di operazione 10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei, 10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo, 10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati- pascoli e pascoli, 10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo, 10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa e 10.1.7 Coltivazioni a perdere.
Riguardo le modalità ed i criteri per la compilazione e la tenuta del “quaderno di campagna”, ci si dovrà attenere a quanto di seguito specificato.
Il quaderno di campagna è composto dalle seguenti Sezioni:
• frontespizio
• scheda magazzino fitofarmaci
• scheda magazzino fertilizzanti
• scheda registrazione dati colturali
• scheda annotazioni
Il quaderno di campagna (secondo il fac-simile di cui al presente Allegato 2) dovrà essere direttamente scaricato dal beneficiario dal sito della regione Lazio (xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx); esso dovrà esser composto da una pagina frontespizio e da più pagine relative alle diverse Sezioni a seconda delle esigenze del beneficiario; il numero di pagine per ciascuna sezione dovrà essere riportato nel frontespizio e le pagine dovranno essere numerate progressivamente per sezione.
Le schede relative alle registrazione dei dati colturali devono essere impostate per coltura. Sul frontespizio del quaderno deve essere riportato:
• l’annualità della domanda di sostegno (1° annualità);
• le tipologie di operazione interessate;
• il numero di schede magazzino fertilizzanti;
• il numero di schede magazzino prodotti fitosanitari;
• il numero di schede registrazione dati colturali;
• il numero di schede annotazioni (sulle quali riportare eventuali note, deroghe, interventi fitosanitari non previsti da bollettini fitosanitari, ecc.)
• nominativo del beneficiario;
• numero domanda Organismo Pagatore;
• CUAA;
• indirizzo dell’azienda.
Modalità per la compilazione e conservazione del quaderno di campagna
Per la compilazione e la conservazione del quaderno di campagna si specifica quanto segue:
✓ sul quaderno di campagna dovranno essere registrati, cronologicamente, tutti gli interventi colturali svolti in azienda (fertilizzazione, difesa fitosanitaria, controllo delle erbe infestanti, operazioni colturali quali lavorazioni meccaniche con indicazione della profondità di esecuzione, irrigazioni, potatura, raccolta con le relative rese, registrazione dei parametri degli interventi fitosanitari quali ad esempio presenza e livello di infestazione, cattura trappole, etc.), nonché tutti i movimenti di magazzino (giacenza iniziale, acquisti, giacenza
finale) relativi sia ai fertilizzanti che ai prodotti fitosanitari. Tutti i movimenti devono essere opportunamente comprovati da adeguata documentazione giustificativa che l’agricoltore è tenuto a conservare unitamente al quaderno di campagna.
✓ le registrazioni devono essere riportate, con scrittura leggibile, entro un massimo di 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata l’operazione colturale o il movimento di magazzino;
✓ la giacenza iniziale (riguardante il magazzino fertilizzanti ed il magazzino prodotti fitosanitari) della prima annualità va fatta al momento dell’assunzione dell’impegno iniziale come di seguito specificato, la giacenza finale dovrà essere fatta al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento; quest’ultima dovrà coincidere con la giacenza iniziale relativa al 1 gennaio dell’anno successivo;
✓ al quaderno di campagna deve essere allegata copia della planimetria aziendale predisposta sulla base delle mappe catastali con indicazione delle particelle ed individuazione e numerazione progressiva degli appezzamenti delimitati da elementi fisici permanenti (siepe, fossi, strade); la medesima numerazione degli appezzamenti dovrà essere riportata nelle schede registrazione dati colturali al fine di individuare correttamente la localizzazione dell’operazione colturale;
✓ lo stesso quaderno e la documentazione giustificativa ad esso allegata devono essere sempre reperibili a cura del beneficiario e, laddove richiesto, consegnati alle Autorità competenti, in ogni momento e senza nessuna restrizione, per consentire i controlli previsti;
✓ qualora nel corso dell’impegno il numero di pagine di ciascuna sezione che compongono il quaderno di campagna non dovessero essere sufficienti, è possibile implementare le singole sezioni con pagine aggiuntive, scaricate dal sito della Regione Lazio, che devono portare una numerazione sequenziale nell’ambito della medesima sezione; il numero di pagine aggiuntive dovrà essere riportato nell’apposita sezione del frontespizio;
✓ in caso di smarrimento o grave danneggiamento dovrà essere tempestivamente presentata regolare denuncia presso gli organi preposti (Polizia o Carabinieri) e dovrà essere predisposto, entro 30 giorni dalla denuncia, un nuovo quaderno in cui verrà conservata la suddetta denuncia per comprovare la mancata registrazione dei dati anteriori alla stessa;
✓ le registrazioni sul quaderno di campagna dovranno essere effettuate a decorrere dal momento iniziale di assunzione dell’impegno (a tal fine la data da prendere come riferimento è quella fissata per il termine ultimo del rilascio informatico della domanda di sostegno) e protrarsi fino alla scadenza dell’impegno quinquennale;
✓ possono anche essere utilizzati quaderni di campagna informatizzati, ovvero prodotti da apposite procedure informatiche, purché su di essi siano fedelmente riportate tutte le sezioni del fac-simile di cui al presente Allegato 4; la versione informatizzata del quaderno di campagna deve essere sempre stampabile all’occorrenza per non pregiudicare la possibilità di effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione delle registrazioni da parte degli Organi di controllo;
✓ il quaderno di campagna e la relativa documentazione integrativa (fatture di acquisto, bolle, ecc.) dovrà essere conservato per almeno cinque anni dalla conclusione degli impegni;
✓ nel caso si aderisca a più tipologie di operazione della medesima misura, sarà possibile tenere un unico quaderno di campagna avendo cura di riportare sul frontespizio le tipologie per le quali si aderisce.
NOTA BENE: il beneficiario che detiene il quaderno di campagna ai sensi della Misura 10 Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” rispetta gli obblighi di legge inerenti la compilazione e detenzione in azienda del registro dei trattamenti così come previsto
all’art. 16 del D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150. Il quaderno di campagna riporta infatti tutte le informazioni contenute nel registro dei trattamenti che deve esser conservato in azienda da parte dei soggetti che impiegano prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali (dati anagrafici dell’azienda, denominazione della coltura trattata e relativa estensione espressa in ettari, data del trattamento, prodotto e relativa quantità impiegata, espressa in Kg/l e l’avversità).
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
BANDO PUBBLICO MISURA 10
“Pagamenti Agro-climatico-ambientali”
”
(art 28 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 10.1
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”
Allegato 3
Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni
Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni
Laddove l’esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) sia negativo, la domanda sarà resa non ammissibile e non potrà dare luogo a nessuna corresponsione degli aiuti richiesti.
Condizione di ammissibilità | Modalità di controllo |
Agricoltori attivi singoli e associazioni di agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 operanti sul territorio regionale secondo le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive mm e ii. | Amministrativo - Informatizzato: SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), incrocio banche dati Fascicolo aziendale, Anagrafe tributaria, Camera di Commercio verifica codice ATECO settore agricoltura, iscrizione INPS. |
Superficie minima da destinare all’impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), per le tipologie di operazioni sotto riportate, deve essere uguale o superiore a: - 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei” - 1 ha. - 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo” – 2 ha - 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati- pascoli e pascoli” - 2 ha - 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo” 2 ha e costituire il 100% della SAU aziendale - 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa” - 2 ha - 10.1.7 “Coltivazioni a perdere” – 0,5 ha | Amministrativo - Informatizzato: SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), incrocio banche dati Fascicolo aziendale. |
Costituzione e aggiornamento fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999. | Amministrativo - Informatizzato: Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). |
Per la tipologia di operazione 10.1.8 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria vegetale” sono necessari i seguenti requisiti: - Le risorse genetiche vegetali richieste a premio a rischio di erosione genetica allevate devono appartenere all’elenco delle varietà iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000. L’elenco delle risorse genetiche vegetali eleggibili all’aiuto sono riportate nell’ ALLEGATO 4 del presente Bando Pubblico. - iscrizione del richiedente alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R.n. 15/2000 - I beneficiari che presentano domanda di sostegno nel 2022 non devono avere impegni in corso con la tipologia di operazione 10.1.8 | Amministrativo - Informatizzato: Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Incrocio con banche dati della Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R.n. 15/2000. Verifica documentale relativa all’appartenenza delle varietà ammesse all’aiuto. |
Per la tipologia di operazione 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale” sono necessari i seguenti requisiti: - Le razze autoctone richieste a premio a rischio di erosione genetica allevate devono appartenere all’elenco delle razze iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000. L’elenco delle razze animali eleggibili all’aiuto sono riportate nell’ ALLEGATO 5 del presente Bando Pubblico. | Amministrativo - Informatizzato: Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Incrocio con banche dati della Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R.n. 15/2000. Verifica documentale relativa all’appartenenza dei singoli capi alle razze ammesse all’aiuto. |
- iscrizione del richiedente alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R.n. 15/2000 |
Il mancato rispetto degli impegni specifici di misura, cui è subordinata la concessione dell’aiuto, in conformità con il D.M. prot. N. 2490 del 25/01/2017, che reca la " Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione.
Impegno comune a tutte le tipologie di operazione
Impegni | Modalità di controllo | Penalità/Decadenza |
Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici/UBA dichiarate nella Domanda di sostegno | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN/BDN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI)/UBA violate, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei
Impegni | Modalità di controllo | Penalità/Decadenza |
Mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell’impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l’obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno per tutta la durata dell’impegno stesso, salvo in caso di espianto dell’arboreto. | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila nell’ambito della superficie assoggettata ad impegno, per tutta la durata dell’impegno stesso. | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e per l’utilizzo di diserbanti chimici; in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Compilazione del “quaderno di campagna” | Documentale, informatizzato in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi sulla verifica presenza, completezza e aggiornamento della documentazione relativa a: - Schede Magazzino fertilizzanti - Schede Magazzino prodotti fitosanitari - Schede Registrazione dati colturali - Schede Annotazioni Documentazione fiscale | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e per irregolarità relative ad incompletezza o mancato aggiornamento del “quaderno di campagna”; In caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo
Impegni | Modalità di controllo | Penalità/Decadenza |
Mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell’anno successivo. Il mantenimento dell’idonea copertura vegetale del terreno è da realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee a ciclo annuale o di un miscuglio di queste. | Documentale, informatizzato in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sul mantenimento dell’idonea copertura vegetale del terreno, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Esecuzione delle lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale non potranno avvenire prima del 15 marzo di ogni anno | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sull’esecuzione delle lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale. In caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Vietato, sulla coltura di copertura, nel periodo di copertura vegetale, l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sull’eventuale utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici. In caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Interrare la vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sulle operazioni di interramento della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva. In caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Compilazione del “quaderno di campagna” | Documentale, informatizzato in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi sulla verifica presenza, completezza e aggiornamento della documentazione relativa a: - Schede Magazzino fertilizzanti - Schede Magazzino prodotti fitosanitari - Schede Registrazione dati colturali - Schede Annotazioni Documentazione fiscale | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e per irregolarità relative ad incompletezza o mancato aggiornamento del “quaderno di campagna”; in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli
Impegni | Modalità di controllo | Penalità/Decadenza |
Sulla superficie assoggettata a impegno è prevista, per l’intera durata quinquennale dell’impegno, la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti. La superficie da assoggettare all’impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013. | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
È vietato l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti sulla superficie oggetto di impegno | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e per l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti; in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire gli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sul pascolamento e/o sugli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio; in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Compilazione del “quaderno di campagna” | Documentale, informatizzato in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi sulla verifica presenza, completezza e aggiornamento della documentazione relativa a: - Schede Magazzino fertilizzanti - Schede Magazzino prodotti fitosanitari - Schede Registrazione dati colturali - Schede Annotazioni Documentazione fiscale | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e per irregolarità relative ad incompletezza o mancato aggiornamento del “quaderno di campagna”; in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo
Impegni | Modalità di controllo | Penalità/Decadenza |
Effettuare la “fertilizzazione azotata organica” utilizzando, su tutta la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più dei prodotti previsti dal Bando | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sull’utilizzo dei prodotti per la fertilizzazione organica, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Predisporre un piano di fertilizzazione | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi Controlli visivi sulla verifica presenza e completezza della documentazione relativa al piano di fertilizzazione secondo quanto riportato dalle indicazioni previste dall’ALLEGATO 3 | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sulla corretta predisposizione e redazione del piano di fertilizzazione, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Compilazione del “quaderno di campagna” | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi sulla verifica presenza, completezza e aggiornamento della documentazione relativa a: - Schede Magazzino fertilizzanti - Schede Magazzino prodotti fitosanitari - Schede Registrazione dati colturali - Schede Annotazioni Documentazione fiscale | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e per irregolarità relative ad incompletezza o mancato aggiornamento del “quaderno di campagna”; in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa
Impegni | Modalità di controllo | Penalità/Decadenza |
Divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno, delle tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione (“no tillage”), quest’ultima abbinata alla semina su sodo; | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e in merito alle lavorazioni eseguite, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e in merito alle operazioni di trinciatura dei residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata, sul mantenimento in loco delle stoppie delle colture seminative principali e sul favorire la crescita di essenze erbacee spontanee, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Per quanto riguarda la successione colturale, nel quinquennio di impegno una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sulla successione, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Predisporre un piano di fertilizzazione | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi Controlli visivi sulla verifica presenza e completezza della documentazione relativa al piano di fertilizzazione secondo quanto riportato dalle indicazioni previste dall’ALLEGATO 3 | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sulla corretta predisposizione e redazione del piano di fertilizzazione, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Compilazione del “quaderno di campagna” | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi sulla verifica presenza, completezza e aggiornamento della documentazione relativa a: - Schede Magazzino fertilizzanti - Schede Magazzino prodotti fitosanitari - Schede Registrazione dati colturali - Schede Annotazioni Documentazione fiscale | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e per irregolarità relative ad incompletezza o mancato aggiornamento del “quaderno di campagna”; in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
10.1.7 Coltivazioni a perdere
Impegni | Modalità di controllo | Penalità/Decadenza |
Coltivare le superfici oggetto di impegno con colture “a perdere”, ossia da destinare all’alimentazione naturale della fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l’intera durata dell’impegno. | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sull’utilizzo dei prodotti per la fertilizzazione organica, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Dovranno essere coltivate in consociazione almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, veccia, grano, orzo | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sulla consociazione delle colture previste dal bando, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
La coltivazione a perdere non può essere né reimpiegata per le attività produttive aziendali né commercializzata. | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sul rimpiego e/o commercializzo della coltura a perdere, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Sulle superfici assoggettate ad impegno, non è consentita la raccolta | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sulla raccolta della coltura a perdere, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Sulle superfici assoggettate ad impegno non è consentita l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti. | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sull’impiego di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti , in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Alla fine del periodo di impegno, Il terreno potrà essere lavorato per la messa a coltura nella successiva annata agraria solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere. | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e sul rispetto della scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Compilazione del “quaderno di campagna” | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi sulla verifica presenza, completezza e aggiornamento della documentazione relativa a: - Schede Magazzino fertilizzanti - Schede Magazzino prodotti fitosanitari - Schede Registrazione dati colturali - Schede Annotazioni Documentazione fiscale | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) violata e per irregolarità relative ad incompletezza o mancato aggiornamento del “quaderno di campagna”; in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
10.1.8 - Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria vegetale
Impegni | Modalità di controllo | Penalità/Decadenza |
Coltivare, per tutto il periodo d’impegno, almeno una delle varietà locali autoctone e minacciate di erosione genetica iscritte nel repertorio regionale “Registro Volontario Regionale” istituito con la L. R. 1° marzo 2000, n. 15. L’elenco delle risorse genetiche vegetali eleggibili all’aiuto sonoriportate nell’ ALLEGATO 4 del presente Bando Pubblico; | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi e documentali | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie/numero piante violate, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
I detentori di specie arboree adulte in esemplari isolati devono effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell’impegno. Le attività eseguite dovranno essere riportate nel “quaderno di campagna”; | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN Controlli visivi e documentali | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie/numero piante violate, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
I detentori di specie arboree disposte in esemplari isolati o filari impiantati nella precedente programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 (con impegni ancora in corso) hanno l’obbligo di redigere un progetto, con indicazione della posizione geo referenziata delle piante, comprendente le analisi del terreno, le modalità di lavorazione del terreno, la distanza e la forma di allevamento, le modalità di irrigazione e protezione delle giovani piante. Il progetto di cui sopra dovrà essere sottoposto alla valutazione di ARSIAL | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN Controlli visivi e documentali | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie/numero piante violate, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Non coltivare OGM su tutta la superficie aziendale | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN Controlli visivi e documentali | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie/numero piante violate, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale
Impegni | Modalità di controllo | Penalità/Decadenza |
Provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall’ARSIAL o dal ConsDABI (National Focal Point FAO – Animal Genetic Resources); | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN. Controlli visivi e documentali | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione al numero di UBA violate, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Possibilità di sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall’evento che ha prodotto la perdita di bestiame, con capi equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica. Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate all’Amministrazione regionale (Area Decentrata Agricoltura competente per territorio) entro e non oltre 10 giorni dall’avvenuta variazione. Per i capi che subentrano è necessario, altresì, presentare il relativo certificato di appartenenza alla razza. | Documentale, informatizzato e in loco: Verifiche SIGC Banca dati SIAN/BDN. Controlli visivi e documentali | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione al numero di UBA violate, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
BANDO PUBBLICO
MISURA 10
“Pagamenti agro-climatico- ambientali”
(art 28 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
Allegato 4
Elenco delle varietà vegetali eleggibili nell’ambito della conservazione
della biodiversità agraria vegetale
Nome comune della specie | Denominazione risorsa genetica (sinonimi) | Rischio di erosione genetica, aggiornato a luglio 2015 | Areale di conservazione in situ |
Albicocco | Albicocco di Monteporzio | Alto | provincia di Roma |
Albicocco | Albicocco Velletri | Alto | Velletri - RM, Cisterna - LT |
Albicocco | S. Xxxxx in Gradi -AL1 | Medio | provincia di Viterbo |
Azzeruolo | Azzeruolo Rosso | Medio | Lazio |
Castagno | Marrone Premutico (Primatico, Primaticcio) | Alto | Viterbo, Comune di Manziana - RM |
Ciliegio | Bella di Pistoia | Medio | province di Rieti, Roma e Viterbo |
Ciliegio | Biancona | Medio | province di Rieti, Roma e Viterbo |
Ciliegio | Buonora | Alto | province di Rieti, Roma e Viterbo |
Ciliegio | Cerasa a sacco | Alto | Cisterna - LT |
Ciliegio | Core (Durona) | Medio | province di Rieti, Roma e Viterbo |
Ciliegio | Crognalina di Marcellina | Alto | Marcellina - RM |
Ciliegio | Crognolo | Alto | province di Rieti, Roma e Viterbo |
Ciliegio | Graffione | Alto | province di Rieti, Roma e Viterbo |
Ciliegio | Lingua de Fori | Alto | province di Rieti e Roma |
Ciliegio | Maggiolina | Medio | province di Rieti, Roma e Viterbo |
Ciliegio | Morona | Medio | province di Rieti, Roma e Viterbo |
Ciliegio | Patrei nera (sin. Patrea) | Alto | Maenza - LT |
Xxxxxxxx | Xxxxxx rossa (sin. Patrea) | Alto | Maenza - LT |
Ciliegio | Petrocca | Alto | province di Rieti e Roma |
Ciliegio | Ravenna a gambo corto | Alto | province di Rieti, Roma e Viterbo |
Ciliegio | Ravenna a gambo xxxxx | Xxxx | xxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxx x Xxxxxxx |
Xxxxxxxx | Xxxxxxx precoce | Medio | province di Rieti e Roma |
Ciliegio | Ravenna tardiva | Medio | provinie di Rieti e Roma |
Xxxx | Xxxxxxxx (sin. Agostinella rossa) | Alto | Castelli Romani - Monti Lepini RM - LT |
Melo | Agre di Sezze | Alto | Lazio |
Melo | Agre di Viterbo | Alto | Lazio |
Melo | Appia | Medio | Lazio |
Melo | Bebè | Alto | Poggio Mirteto - RI, comuni confinanti |
Melo | Calvilla | Medio | Lazio |
Melo | Capo d’Asino | Alto | Lazio |
Xxxx | Xxxxxx (Zitella, Gelata) | Medio | Lazio |
Melo | Cipolla | Medio | Lazio |
Melo | Cocoine | Alto | Lazio |
Melo | Coppana | Alto | Magliano Sabina - RM |
Melo | Dolce di Sezze | Alto | Lazio |
Melo | Fragola | Medio | Lazio |
Xxxx | Xxxxxxxxx | Medio | Lazio |
Xxxx | Xxxxxxxxx di Castelliri | Alto | provincia di Frosinone |
Xxxx | Xxxxxxx | Alto | Lazio |
Melo | Gialla di Soriano | Alto | Soriano nel Xxxxxx - VT |
Melo | Limoncella | Medio | Lazio |
Xxxx | Xxxxxxxx | Alto | Lazio |
Melo | 'Mbriachella | Medio | province di Rieti e Roma |
Xxxx | Xxxx | Medio | Lazio |
Melo | Paoluccia | Medio | Lazio |
Melo | Paradisa | Medio | Lazio |
Melo | Pianella (Rosa) | Alto | Lazio |
Melo | Pontella | Medio | Lazio |
Melo | Prata | Medio | Lazio |
Melo | Rosa | Medio | Lazio |
Melo | Rosa gentile | Alto | provincia di Roma |
Melo | Rosa piatta ciociara | Alto | provincia di Frosinone |
Melo | Rosetta o Rosone | Alto | Lazio |
Melo | Rossa di Carpineto | Alto | Carpineto R. -RM |
Melo | Rossa di Soriano | Alto | Soriano nel Xxxxxx - VT |
Melo | Ruscetta | Alto | Castelliri - FR |
Melo | X. Xxxxxxxx | Alto | Lazio |
Melo | S. Xxxxxxxx | Medio | Lazio |
Melo | San Xxxxxxxx dei Lepini | Alto | Carpineto R. - RM |
Xxxx | Xxxxxxxxxx | Alto | Lazio |
Melo | Sublacense | Alto | provincia di Roma |
Melo | Tonnorella | Medio | Lazio |
Melo | Velletrana | Alto | provincia di Roma |
Melo | Verdona | Alto | provincia di Rieti |
Melo | Verdonica | Alto | provincia di Rieti |
Melo | Zuccherina | Medio | Lazio |
Melograno | Di Formia MG3 | Alto | provincia di Latina |
Melograno | Di Formia MG4 | Alto | provincia di Latina |
Melograno | Di Gaeta MG1 | Alto | provincia di Latina |
Melograno | Di Gaeta MG2 | Alto | provincia di Latina |
Nocciolo | Barrettona | Alto | provincia di Viterbo |
Nocciolo | Casamale o nostrale (Comune di Sicilia) | Alto | provincia di Viterbo |
Nocciolo | Rosa (Nocchia Rosa) | Medio | provincia di Viterbo |
Xxxxx | Xxxxxx | Medio | comuni di Alvito, Gallinaro, Picinisco, San Donato Valcomino e Settefrati - FR |
Olivo | Xxxxxxxxx Xxxxxx | Alto | comuni di Itri, Priverno e Sonnino - LT |
Olivo | Oliva dei Monti | Alto | comuni di Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli - RM e loro comuni confinanti |
Olivo | Palmuta | Alto | comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli (RM) e loro comuni confinanti |
Olivo | Rappaiana | Alto | comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli - RM e loro comuni confinanti |
Olivo | Romana | Alto | comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli - RM e loro comuni confinanti |
Olivo | Roscetta Gagliarda | Alto | comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli (RM) e loro comuni confinanti |
Olivo | Rosciola Nostrana | Medio | comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli (RM) e loro comuni confinanti |
Olivo | Rotonda di Tivoli | Medio | comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli - RM e loro comuni confinanti |
Olivo | Salvia | Alto | comuni di Fara in Sabina - RI, Montelibretti, Moricone, Nerola e Palombara Sabina - RM |
Olivo | Sbuciasacchi | Alto | comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli - RM e loro comuni confinanti |
Olivo | Sirole / Ciera dei Colli / Salviana / Vallecorsana | Medio | comuni di Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Rignano, Sant'Xxxxxx, Torrita Tiberina - RM. Vallecorsa, Xxxxxx dei Volsci e comuni limitrofi - Monte San Xxxxxxxx Xxxxxxx, Veroli e comuni limitrofi - FR. Sabina reatina e romana - RI e RM |
Olivo | Vallanella | Medio | comuni di Itri, Priverno e Sonnino LT |
Pero | Abitir | Alto | provincia di Frosinone |
Pero | Agostina | Alto | Alatri - FR |
Pero | Angina (Ancina) | Alto | Lazio |
Pero | Baccelli | Alto | provincia di Roma |
Pero | Barocca (Invernale di X. Xxxx) | Alto | provincia di Roma |
Pero | Biancona | Alto | province di Latina e Roma |
Pero | Bottiglia | Medio | Lazio |
Pero | Campana | Medio | Lazio |
Pero | Cannella | Alto | provincia di Rieti |
Pero | Castrese | Alto | province di Latina e Roma |
Pero | Cocozzola (Zucchina) | Alto | provincia di Roma |
Pero | Cucuzzara | Alto | Alatri - FR |
Pero | Cucuzzella | Alto | Castelliri - FR |
Pero | De lu Prete | Alto | provincia di Rieti |
Pero | Del Principe | Alto | provincia di Viterbo |
Pero | Di Posta | Alto | provincia di Frosinone |
Pero | Di S. Xxxxxxxx (Peruzza) | Alto | provincia di Viterbo |
Pero | Fegatella | Alto | province di Latina e Roma |
Pero | Garofano (sin. Xxxxxxxx) | Alto | Monti Lepini - RM LT |
Pero | Invernale di Valle Imperiale (sin. Inv. di Fondi) | Alto | Fondi - LT |
Pero | Xxxxxxxxxx | Alto | provincia di Viterbo |
Pero | Pero-melo | Alto | province di Latina e Roma |
Pero | Rossa di Maenza | Alto | province di Frosinone, Latina e Roma |
Pero | Sellecca | Alto | provincia di Frosinone |
Pero | Spadona Ciociara ( sin. Spadona di Alatri) | Alto | Alatri Fumone Ferentino - FR |
Pero | Spadona di Castel Madama | Medio | provincia di Roma |
Pero | Spina (Spinacarpi, Xxxxxx d'Asino, Casentina) | Medio | Lazio |
Pero | Trentonce | Alto | provincia di Rieti |
Pero | Tunnella | Alto | province di Latina e Roma |
Pero | Urgnina (sin. Vernina) | Alto | Ciociaria - FR |
Pesco | Ala | Alto | provincia di Roma |
Pesco | Pesca a cuore | Alto | Velletri - RM |
Pesco | Reginella Pesca Uovo (Early Xxxxxxxx) | Alto | province di Roma e Viterbo |
Pesco | Reginella II | Medio | province di Roma e Viterbo |
Pesco | Tardiva di San Vittorino | Alto | provincia di Roma |
Pesco | Nettarina Crasiommolo clone A (Crisomolo, Graziommolo) | Alto | Provincia di Roma |
Pesco | Nettarina Crasiommolo clone B (Crisomolo, Graziommolo) | Alto | Provincia di Roma |
Pesco | Nettarina Crasiommolo clone C (Crisomolo, Graziommolo) | Alto | Provincia di Roma |
Susino | Coscia di Monaca di Ponzano Romano | Medio | Lazio |
Susino | Di Gallinaro | Alto | Lazio |
Susino | Recinella | Alto | provincia di Frosinone |
Susino | Regina (Pernigona verde, Reale, Lecina di S. Francesca | Alto | Veroli, Fumone, Arce FR - Provincia di Viterbo |
Xxxxxx | Xxxxxx di Velletri (sin. Xxxxxxxxx xxxx) | Xxxx | Xxxxxxxx , Xxxxxxx - XX |
Xxxxxx | X. Xxxxxxxx | Xxxx | Xxxxx |
Visciolo | Nana dei Castelli | Alto | Lazio |
Vite | Abbuoto n. | Medio | provincie di Latina, Roma, Viterbo e Frosinone |
Vite | Albarosa | Alto | comune di Grottaferrata - RM |
Vite | Aleatico n. | Basso | province di Latina, Rieti, Roma e Viterbo |
Vite | Angelica | Alto | provincia di Frosinone |
Vite | Biancolella b | Basso | isole Ponziane - LT |
Vite | Bombino bianco b. | Basso | Lazio |
Vite | Bombino nero n. | Medio | provincie di Frosinone e Roma |
Vite | Calamaro n | Alto | provincia di Frosinone |
Vite | Canaiolo nero (Cannaiola di Marta - Cannaiola) | Medio | comuni di Capodimonte, Marta e Tuscania - VT |
Vite | Capolongo b. | Medio | provincia di Frosinone |
Vite | Capolongo rosso r (Tstaregl rosso r) | Medio | provincia di Frosinone |
Vite | Cesenese nero n. (Cesenese di Castelfranco) | Medio | provincia di Rieti |
Vite | Cimiciara b | Alto | provincia di Frosinone |
Vite | Corapecora n | Alto | provincia di Frosinone |
Vite | Foiana b | Alto | provincia di Frosinone |
Vite | Forastera b | Medio | isole Ponziane - LT |
Vite | Greco b. | Medio | Lazio |
Vite | Greco bianco b. | Medio | province di Latina, Roma e Viterbo |
Vite | Greco nero n. | Medio | province di Latina, Roma e Viterbo |
Vite | Guarnaccia b | Medio | isole Ponziane - LT |
Vite | Lecinaro n. | Medio | provincia di Frosinone |
Vite | Maturano b. | Medio | provincia di Frosinone |
Vite | Maturano nero | Alto | provincia di Frosinone |
Vite | Moscato di Terracina | Basso | province di Frosinone, Latina e Roma |
Vite | Nero buono n. | Basso | province di Latina e Roma |
Vite | Xxxxxx | Alto | comuni di Agosta, Canterano, Cervara di Roma, Gerano, Marano Equo, Rocca Canterano, Subiaco - RM |
Vite | Maiolica n. (Nostrano) | Alto | comune del Piglio - FR |
Vite | Olivella nera n. | Medio | provincia di Frosinone |
Vite | Pampanaro b. | Medio | provincia di Frosinone |
Vite | Passerina b. | Basso | province di Frosinone e Roma |
Vite | Pecorino b. | Medio | provincia di Rieti e Roma |
Vite | Pedino | Medio | comune di Montefiascone - VT |
Vite | Pellegrino (Pellegrina) | Medio | Lazio |
Vite | Petroveccia b | Alto | provincia di Frosinone |
Vite | Piedirosso n | Medio | isole Ponziane - LT |
Vite | Pizzutello bianco b. (Pizzutello di Tivoli, Dito di Donna) | Basso | province di Latina e Roma |
Vite | Pizzutello nero | Medio | province di Latina e Roma |
Vite | Reala bianca b | Medio | provincia di Frosinone |
Vite | Romanesco | Alto | comune di Montefiascone - VT |
Vite | Rosciola r. | Medio | provincia di Roma |
Vite | Tostella b | Alto | provincia di Rieti |
Vite | Ulivello nero n | Medio | provincia di Frosinone |
Vite | Uva dei vecchi | Alto | comune di Montefiascone - VT |
Vite | Uva Giulia n | Medio | provincia di Frosinone |
Vite | Uva Greca Puntinata b (Greco, Empibotte) | Alto | provincia di Viterbo |
Vite | Uva Mecella | Alto | comune di Pescosolido - FR |
Vite | Verdello b. | Medio | provincie di Rieti e Viterbo |
Aglio | Aglio Rosso di Castelliri | Medio | comuni di Castelliri e Isola Liri - FR |
Aglio | Aglio Rosso di Proceno | Medio | comune di Proceno - VT |
Carciofo | Carciofo Campagnano | Medio | province di Latina, Roma e Viterbo |
Carciofo | Carciofo Castellamare | Medio | province di Latina, Roma e Viterbo |
Carciofo | Carciofo Ortano | Alto | comune di Orte - VT |
Cavolo broccolo | Cavolo Rapa di Atina | Alto | comuni della Valle di Comino - FR |
Cavolo broccolo | Chiaccheteglio | Alto | comune di Priverno - LT |
Cavolo broccolo | Pastardone | Alto | comuni di Atina e Villa Latina - FR |
Cece | Cece di Canepina | Alto | comune di Canepina - VT |
Cicerchia | Cicerchia di Campodimele | Alto | comune di Campodimele - LT |
Cima di rapa | Broccoletto di Castelliri | Alto | comune di Castelliri - FR |
Cima di rapa | Broccoletto di Priverno | Alto | comuni di Maenza, Pontina, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci e Sonnino - LT |
Cima di rapa | Rapa Catalogna di Roccasecca | Alto | comuni di Roccasecca, Pontecorvo, Castrocielo, San Xxxxxxxx in Carico, Col felice, Rocca d’Arce, Colle X. Xxxxx - FR |
Fagiolo comune | Cannellino di Atina | Medio | comuni di Atina, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco e Villa Latina - FR |
Fagiolo comune | Cannellino grigio di Piumarola | Alto | comuni di Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia - FR |
Fagiolo comune | Cannellino rosso di Piumarola | Alto | comuni di Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia - FR |
Fagiolo comune | Fagiolina Arsolana | Alto | comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM |
Fagiolo comune | Fagiolo a Pisello | Alto | comune di Colle di Tora - RI |
Fagiolo comune | Fagiolo Borbontino | Alto | comune di Borbona - RI |
Fagiolo comune | Fagiolo Cappellette di Vallepietra | Alto | comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM |
Fagiolo comune | Fagiolo Chiarinelli (Genzianesi) | Alto | comune di Accumoli e Amatrice - RI |
Fagiolo comune | Fagiolo Ciavattone piccolo | Alto | provincia di Viterbo |
Fagiolo comune | Fagiolo Cioncone | Alto | comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM |
Fagiolo comune | Fagiolo del Purgatorio (Fagiolo di Gradoli) | Medio | provincia di Viterbo |
Fagiolo comune | Fagiolo Gentile di Labro | Alto | comune di Labro - RI |
Fagiolo comune | Fagiolo Giallo | Alto | provincia di Viterbo |
Fagiolo comune | Fagiolo Mughetto | Alto | comune di Accumoli e Amatrice - RI |
Fagiolo comune | Fagiolo Regina di Marano Equo | Medio | comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM |
Fagiolo comune | Fagiolo Romanesco di Vallepietra | Alto | comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM |
Fagiolo comune | Fagiolo Solfarino | Alto | provincia di Viterbo |
Fagiolo comune | Fagiolo Verdolino | Alto | provincia di Viterbo |
Fagiolo comune | Pallino di Vallepietra | Alto | comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM |
Fagiolo di Spagna | Ciavattone di Grisciano (Fagiolone di Grisciano) | Alto | comune di Accumoli e Amatrice - RI |
Fagiolo di Spagna | Fagiolone di Vallepietra (Fagiolo Ciavattone) | Medio | comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM |
Farro | Farro dell’Xxxx Xxxxx del Tronto | Basso | comuni di Accumoli, Amatrice, Borbona, Cittareale, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Morro Reatino, Xxxxxxxx Salto, Posta e Rivodutri - RI |
Farro | Farro della Valle dell’Aniene | comuni di Cinto Romano, Riofreddo, Vallinfreda e Vivaro - RM | |
Fava | Favetta di Aquino | Alto | comuni di Aquino e Castrocielo -FR |
Finocchio | Finocchio di Tarquinia | Alto | comuni di Montalto di Xxxxxx, Monte Romano, Tarquinia e Tuscania - VT. Allumiere e Civitavecchia - RM. |
Fragola | Fragolina di Nemi | Alto | comune di Nemi - RM e comuni limitrofi |
Lenticchia | Lenticchia di Onano | Alto | comune di Onano - VT |
Lenticchia | Lenticchia di Rascino | Basso | comuni di Fiamignano e Xxxxxxxx Salto - RI |
Lenticchia | Lenticchia di Ventotene | Medio | comune di Ventotene - LT |
Mais | Mais Agostinella | Alto | comune di Vallepietra - RM |
Peperone | Peperone Cornetto di Pontecorvo | Medio | comuni di Pontecorvo, Esperia, S. Giorgio a Liri, Xxxxxxxxx Interamna, Villa X. Xxxxx, Xxxxxxxxxx X. Xxxxxxx, Xxxxxx, Castrocielo, Roccasecca, San Xxxxxxxx Incarico - FR. |
Pomodoro | Pomodoro da secca di Minturno | Alto | comuni di Minturno, Formia e Castelforte - LT |
Pomodoro | Pomodoro Scatolone di Bolsena | Alto | comune di Bolsena - VT |
Pomodoro | Pomodoro Spagnoletta di Formia e Gaeta | Medio | comuni di Itri, Gaeta, Formia, Minturno, Castelforte, Spigno Saturnia, SS Cosma e Xxxxxxx - LT |
Sedano | Sedano Bianco di Sperlonga | Medio | comuni di Fondi e Sperlonga - LT |
Trifoglio pratense | Trifoglio Bolognino dell’Alto Viterbese | Medio | provincia di Viterbo |
Zucchino | Zucchino di Cerveteri tipo Romanesco | Alto | comune di Cerveteri - RM |
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
BANDO PUBBLICO
MISURA 10
“Pagamenti agro-climatico- ambientali”
(art 28 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
Sottomisura 10.1
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”
ALLEGATO 5
Elenco delle razze animali eleggibili nell’ambito della conservazione
della biodiversità agraria animale