COMUNE DI STALETTI’
COMUNE DI STALETTI’
(PROVINCIA DI CATANZARO )
REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
Art. 1
Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse
II servizio della distribuzione, dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale.
Il servizio è condotto in economia.
L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.
Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art. 17 legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23-4-1981, n. 153).
Art. 2 Costruzione della rete idrica
La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.
In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l’attraversamento delle condutture su suolo privato.
Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.
Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.
Art. 3 Proprietà delle tubazioni
Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.
Restano a carico dell’utente tutte le spese e gli oneri di manutenzione dei tratti di conduttura tra il contatore e la adduttrice cu i la stessa utenza e' allacciata.
L’utente ha l’obbligo di eseguire le eventuali e necessarie riparazioni entro tre giorni dal riscontro di eventuali anomalie.
Le tubazioni dei tratti di conduttura privata avranno dimensioni di 1/2 pollice per ogni utenza, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione.
Art. 4
Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.
Art. 5
Interruzione del servizio di erogazione
Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.
Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità dei servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell’acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.
La fornitura idrica non è sospendibile, anche in presenza di morosità, in taluni casi disciplinati dall’AEEGSI con la deliberazione 87/2013, secondo la quale “i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio”. La Carta del Servizio Idrico disciplina la morosità fissando la procedura e i tempi del recupero del credito.
Per la disciplina completa sull’interruzione del servizio di erogazione dell’acqua, si rinvia alla Carta dei servizi.
Art. 6
Priorità nella concessione delle utenze
Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.
Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.
Art. 7
Danni alle condotte e tubazioni in genere
Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione condutture stesse.
Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate e alla copertura di eventuali altre spese. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita da chi ha provocato il guasto.
Art. 8
Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione
È vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.
Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.
Art. 9
Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza
L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.
Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.
Art. 10 Distribuzione dell'acqua
La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può, avere luogo:
a) per mezzo delle fontane pubbliche;
b) mediante concessione di utenze private.
CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. 11
Definizione di impianti per uso pubblico
Sono considerati impianti per uso pubblico:
a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
d) gli impianti per pubblici lavatoi;
e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.
Art. 12
Uso delle fontanelle pubbliche
L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
È solo ammesso il prelievo con xxxxxxxxx, fiaschi e secchi. È vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.
Art. 13
Vasche e cisterne pubbliche
È vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate. È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.
Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda, salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
Art. 14
Prese d'acqua per scopi particolari
Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
a) bocche antincendio;
b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell’interesse della collettività.
Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzioni ai sensi dell'art. 106 X.X. 0 marzo 1934 n. 383 “ Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale”.
CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO
Art. 15
Forniture su strade canalizzate o prive di rete
L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.
In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.
Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, con l'obbligo per l'utente di realizzare il tratto di conduttura non esistente, a propria cura e spese.
Art. 16
Soggetti ammessi alla fornitura
La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili o agli aventi diritto (quali affittanti) che presentano regolare contratto.
Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.
Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario da terreno per servitù di acquedotto.
Art.. 17
Richiesta di allacciamenti
Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente agli estremi della concessione a edificare o , per le opere abusive, della concessione in sanatoria, salvo che l'opera sia stata impiegata anteriormente al 30 gennaio 1977 o comunque già usufruisca del pubblico servizio.
La domanda, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore .
In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa, ed una del fabbricato da costruire.
L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.
La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti,ed impaludamenti sia dentro che fuori l’edificio
L’impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata , dopo l'apparecchio misuratore,è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto. La concessione d'acqua per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata con visto di regolarità espresso dal responsabile preposto.
Art. 18
Documentazione da allegare alla richiesta
La richiesta di fornitura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
Copia della documentazione attestante il titolo di proprietà o diritto reale nonché i relativi identificativi catastali ;
Copia di un documento di identità in corso di validità ; Copia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria ;
Ricevuta versamento del contributo di xxxxxxxx di cui alla Tabella dell’allegato A. Marca da bollo ( eventuale, come da Tabella dell’allegato A )
Art. 19
Modalità di somministrazione
Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.
Art. 20 Accertamento dei consumi
La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale. La fatturazione avviene sulla base del consumo accertato misurato in metri cubi.
E’ consentita l’autolettura nelle modalità definite all’interno della Carta del Servizio Idrico Integrato.
Art. 21
Uso bocche d'incendio
Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.
Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunziare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso accennato.
Art. 22
Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi
Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.
Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.
I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.
Art. 23
Distacco di alloggi allacciati ad unica presa
In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.
Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.
Art 24 Ampliamento della concessione
L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamento di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.
Art. 25
Condutture private all'interno delle proprietà
Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all’interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, ne, in particolare , di camini.
Nessun tubo dell’impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta id, idraulica convenientemente rivestito contro corrosione.
Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi Ile condotte saranno installati rubinetti di scarico.
Art. 26
Collegamenti di impianti ed apparecchi
È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commute a sostanze estranee.
L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di «non ritorno».
È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
Art. 27 Impianti di pompaggio
Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
È assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.
Art. 28 Serbatoi
Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI
Art. 29
Tipo e calibro del contatore
Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione alla utenza.
I contatori sono di proprieta' degli utenti, che restano, tuttavia, responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all’utente.
Art. 30 Posizione dei contatori
I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.
Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.
Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nelle, immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.
Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.
Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole, la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.
Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell’erogazione.
Art. 31
Contatori in fabbricati con più utenze
Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
Nei fabbricati con più licenze i contatori dovranno installarsi in unica riquadro.
Art. 32 Custodia dei contatori
L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.
Art. 33
Incuria e manutenzione del contatore
Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.
Art. 34
Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.
Sulla disciplina della verifica dei misuratori si rinvia alla Carta dei servizi.
Art. 35
Difettosa o mancata misurazione dei consumi
Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato dì funzionare, il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.
Art. 36
Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto
I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.
CAPITOLO QUINTO CONTRATTI Dl FORNITURIA
Art. 37
Titolarità della concessione
Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.
Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.
E’ obbligo del richiedente la concessione accertarsi preventivamente che sull’utenza non sussista morosità.
Art. 38
Contratto di utenza – Tipologia di fornitura
Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.
I contratti di utenza di cui al precederne comma potranno essere stipulati:
a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di xxxxxxxx e versati i dovuti anticipi;
b) per le vecchie utenze (sub ingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l’utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.
Le forniture si distinguono in:
a- Forniture per uso domestico - residenti;
b- Forniture per uso domestico - non residenti anagraficamente;
c- Forniture per uso commerciale;
d- Forniture per uso agricolo e/o cantiere;
Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possano essere fissate nei relativi contratti.
Art. 39 Forniture provvisorie
A richiesta porrà essere accordata una fornitura, provvisoria motivata da particolari usi.
Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima di un anno, verso pagamento anticipato del consumo probabile previsto per tutto il periodo della fornitura e delle per l'allacciamento.
Art. 40
Durata dei contratti di fornitura
I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
L'utente in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.
L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.
Art. 41 Uso dell'acqua
L'utente non può derivale l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.
CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI
Art. 42
Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
I consumi sono determinati dalla lettura dei contatori che avrà luogo nei periodi utili (considerate anche le caratteristiche del territorio e della popolazione fluttuante nelle frazioni) e precedenti alla compilazione dei ruoli idrici, secondo l’itinerario stradale ed il programma predisposto dal Responsabile del Servizio anche mediante apposito dispositivo elettronico che agevoli il giro e la lettura.
Nel caso di utilizzo di dispositivi elettronici il criterio nella scelta del dispositivo e del software applicativo sarà quello di agevolare e snellire il lavoro degli uffici attraverso sistemi di acquisizione diretta dei dati dal dispositivo al personal computer dell’ufficio.
In caso di impossibilità di rilevazione del consumo, l’addetto rilascerà una cartolina che dovrà essere compilata e consegnata all’ufficio competente del Comune, nelle modalità e nei tempi fissati sulla Carta del servizio.
Qualora, per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.
La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
Il servizio ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari. L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.
Art. 43
Tariffe - Ruoli di riscossione
Ai consumi determinati come dall'articolo precedente, viene applicata la tariffa in vigore. La riscossione avrà luogo a mezzo emissione di fatture.
Art. 44
Sospensione della fornitura per morosità
Il pagamento delle fatture per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi entro il termine riportato nelle stesse.
Ove l'utente non provveda al saldo del credito entro la scadenza, si provvederà alla sospensione dell’erogazione come disciplinato sulla Carta del servizio.
In caso di sospensione per morosità non può essere autorizzato alcun subingresso nell’utenza, salvo pagamento integrale delle somme pregresse.
Art. 45
Risoluzione di diritto delle concessioni
E’ possibile revocare la concessione quando sussistono situazioni ben stabilite dalla Carta del servizio.
L'utente moroso non potrà pretendere risarcimento alcuno per i danni causati dalla sospensione dell'erogazione per morosità.
Art. 46
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.
Art. 47 Portata garantita
Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.
Il servizio ha la facoltà li inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.
Art. 48
Perdite, danni, responsabilità
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, ne il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.
Art. 49 Manomissioni alle condutture
Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:
a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.
Art. 50 Variazioni al regolamento
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che trovasse necessarie ed opportune.
Tali variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.
Art. 51 Azioni giudiziarie
Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietaria, dell'acquedotto.
CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52 Penalità
Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 X.X. 0 marzo 1934 n. 383 “Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale” a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.
La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.
L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finchè ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.
Art. 53
Validità della fatturazione
Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.
Art. 54
Regolamento come normativa contrattuale
Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.
Art. 55
Decorrenza del regolamento e pubblicazione
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la successiva pubblicazione. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
Art. 56 Rinvii
Per quanto non disciplinato sul Regolamento si rinvia alla Carta del servizio e alle eventuali normative regionali e nazionali.
ALLEGATO A
TABELLA DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE E USO DELL'ACQUA POTABILE
Descrizione | Tariffa |
Contributo di xxxxxxxx alla rete idrica | € 51,65 in bollo |
Contributo di xxxxxxxx alla rete fognaria | € 77,47 in bollo |
Spese per la sostituzione del contatore | Gratuito- Acquisto del contatore da parte dell’utente |
Oneri per la verifica del contatore | Xxxxxxxx se riscontrato non funzionante. € 15,00 se riscontrato funzionante |
Oneri di voltura | Gratuito tra parenti in linea retta di 1° grado ( padre, madre e figli ) Xxxxxxxx tra parenti in linea collaterale di 2° grado ( fratelli e sorelle ) € 51,65 in bollo negli altri casi |
Contributo per chiusura della fornitura | Gratuito |
Contributo per riapertura fornitura | Gratuito |
INDICE
CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto - Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse .
Art. 2 - Costruzione della rete idrica . Art. 3 - Proprietà delle tubazioni.
Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione .
Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere .
Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole distribuzione . Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza .
Art. 10 - Distribuzione dell'acqua .
CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art, 11 - Definizione di impianti per uso pubblico . Art. 12 - Uso delle fontanelle pubbliche
Art. 13 - Vasche e cisterne pubbliche .
Art. 14 - Prese d'acqua per scopi particolari .
CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO
Art. 15 - Forniture su strade canalizzate o prive di rete . Art. 16 - Soggetti ammessi alla fornitura
Art. 17 - Richiesta di allacciamenti
Art .18 - Documentazione da allegare alla richiesta Art. 19 - Modalità di somministrazione
Art. 20 - Accertamento dei consumi Art. 21 - Uso bocche d'incendio .
Art. 22 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi Art. 23 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa
Art. 24 - Ampliamento della concessione .
Art. 25 - Condutture private all'interno delle proprietà Art. 26 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
Art. 27 - Impianti di pompaggio Art. 28 - Serbatoi .
Art. 29 Tipo e calibro dei contatore Art. 30 - Posizione dei contatori .
CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI
Art. 31 - Contatori in fabbricati con più utenze Art. 32 - Custodia dei contatori
Art. 33 - Incuria e manutenzione del contatore
Art. 34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente Art. 35 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi
Art. 36 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto
Art. 37 -Titolarità della concessione
CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA
Art. 38 - Contratto di utenza – Tipologia di fornitura. Art. 39 – Forniture provvisorie
Art. 40 - Durata dei contratti di fornitura Art. 41 - Uso dell'acqua
CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI
Art. 42 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori . Art. 43 - Tariffe - Ruoli di riscossione .
Art. 44 - Sospensione della fornitura per morosità . Art. 45 - Risoluzione di diritto delle concessioni .
Art. 46 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione . Art. 47 - Portata garantita
Art. 48 - Xxxxxxx, danni, responsabilità Art. 49 - Manomissioni alle condutture . Art. 50 - Variazioni al regolamento ;
Art 51 - Azioni giudiziarie .
CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52 – Penalità
Art. 53 - Validità della fatturazione .
Art. 54 - Regolamento come normativa contrattuale . Art. 55 - Decorrenza del regolamento e pubblicazione Art. 56 – Rinvii
Allegato A
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 8
Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 30/03/2017 al 14/04/2017